Articolo 83 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 82Articolo 80
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16 settembre 2003
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1 giugno 2012
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24 dicembre 2021
Art. 83. (( (ex art. 72 eecc) )) (( (Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile) ))

(( 1. L'Autorita' puo' imporre alle imprese, conformemente all'articolo 79, l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, considerata l'analisi di mercato, l'Autorita' concluda che il rifiuto di concedere l'accesso o l'imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d'accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell'interesse dell'utente finale.
2. L'Autorita' puo' imporre a un'impresa l'obbligo di fornire l'accesso conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attivita' interessate dall'obbligo facciano parte del mercato rilevante conformemente all'analisi di mercato, a condizione che l'obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4.
Entrata in vigore il 24 dicembre 2021
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