TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/10/2025, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5691/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5691/2021 Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – responsabilità ex art 2051 cod. civ.
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù della procura alle liti allegata alla comparsa Parte_1
di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Stefano Tarantino ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso, in virtù della procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello, dall'Avv. Sofie Annunziata ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Parte_1
proponeva appello avverso la Sentenza N. 695/2021, emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, deduceva l'erroneità e vizio della motivazione della sentenza appellata per la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e
1227, I co, c.c. in riferimento all'art. 115, II co, c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Pertanto, chiedeva al Tribunale adito, in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, di accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1
nella causazione dell'evento dannoso di causa ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.
[...]
e, per l'effetto, condannare lo stesso ente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, occorsi a a seguito del dedotto evento dannoso, verificatosi in data Parte_1
29.12.2015, alla Via Mercato Vecchio, in Controparte_1
Instauratosi il contraddittorio, l'appellato resisteva con le Controparte_1
argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per carenza della specificità dei motivi e, nel merito, il rigetto del proposto gravame perché infondato in fatto ed in diritto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 16.09.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, II co. c.p.c. (giorni 20 per il deposito dele comparse conclusionali + giorni
20 per il deposito delle memorie di replica).
Ciò posto, deve rilevarsi che non è presente in atti la produzione di parte di primo grado di
2 né la copia della sentenza impugnata;
quest'ultima, peraltro, non è reperibile Parte_1
nel fascicolo processuale di primo grado e neanche nella produzione dell'appellato.
Inoltre, in atti manca anche l'atto di citazione con cui l'allora attrice conveniva in giudizio il innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia. Anche tale atto Controparte_1
non si rinviene nemmeno in copia nel fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado e neppure nella produzione dell'appellato.
Orbene, l'Avv. Dell'Anno, difensore dell'allora parte attrice, ritirava la propria produzione di primo grado e la copia della sentenza.
Ed invero, sul frontespizio del fascicolo d'ufficio di primo grado, è riportata l'indicazione
“ritiro produzione con sentenza 29/04/2021 avv. Dell'Anno”.
Ora, l'Avv. Dell'Anno è stato il difensore dell'odierna appellante sino alla rinuncia al mandato professionale del 27.12.2022, depositata in data 12.01.2023 nel fascicolo telematico del presente giudizio di appello, cui ha fatto seguito la costituzione del nuovo avvocato difensore di in data 16.01.2023. Parte_1
Ebbene, essendo stato accertato il ritiro della produzione di primo grado da parte dell'allora avvocato di il mancato ritrovamento della stessa produzione di parte attrice Parte_1
relativa al giudizio di primo grado nel fascicolo di secondo grado è imputabile alla stessa essendo quest'ultima gravata dall'onere di depositare nuovamente tutta la Parte_1
propria documentazione in sede di costituzione nel giudizio di appello.
Infatti, “in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso
o di alcuni dei documenti ivi contenuti;
ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e
3 di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti
l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione” (Cass. Civ. Sez. VI-3,
Ord. n. 10224/2017).
Nel caso di specie, dunque, non vi sono gli estremi per la rimessione della causa sul ruolo, non risultando l'involontarietà della mancanza e non essendo emerso alcun elemento indiziario – nel senso indicato dalla giurisprudenza citata nel capoverso successivo, applicabile anche al caso di specie in quanto afferma un principio generale – che possa rendere necessari ulteriori accertamenti.
Ed invero, “il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato
o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti” (Cass. Civ.,
Sez. VI-3, Ord. n. 2264/2022).
Peraltro, nel caso di specie la causa non può essere decisa allo stato degli atti, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile l'appello, in considerazione del mancato deposito della copia della pronuncia impugnata.
Ora, in casi simili è stato osservato che l'art. 347, co. II, c.p.c. prevede che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e a quella successiva fissata a tale scopo.
4 Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 24461/2020; Cass. Civ., Sez. III, Sent. n.
23713/2016; Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 27536/2013).
L'art. 348 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge 353/1990, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza del mancato deposito del fascicolo dell'appellante – che, come già evidenziato sopra, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., deve contenere una copia della sentenza impugnata – né la possibilità di concedere all'appellante, che non abbia depositato il fascicolo e/o la sentenza, una dilazione per giustificati motivi.
Pertanto, la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica, comunque, la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, dunque, al giudice di appello, l'emissione di una decisione di merito ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (in tal senso Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12751/2021; Cass. Sez. II, Sent.
n. 238/2010; Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n. 2728/2004; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n.
10404/2003).
Orbene, nel caso in esame, la mancata produzione della copia della sentenza appellata impedisce al Tribunale di sindacare in modo esaustivo il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure per la decisione e di valutare, allo stato degli atti, la fondatezza, o meno, delle doglianze dell'appellante.
5 Ed invero, il contenuto della sentenza impugnata non è desumibile in modo inequivocabile dai brevi periodi della sentenza de qua riportati dall'appellante nell'atto introduttivo, né da quanto dedotto dall'appellato nei propri scritti difensivi. Quindi, non può escludersi che il
Giudice di Pace abbia specificatamente espresso le ragioni per le quali ha ritenuto di rigettare la domanda attorea.
Non essendo possibile rimettere in termini l'appellante per il deposito della copia della sentenza e non potendosi valutare in altro modo la fondatezza o meno dell'appello in base agli atti, l'appello va dichiarato inammissibile, con la conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, in quanto la mancata produzione della sentenza appellata impedisce al
Tribunale di sindacare l'erroneità o meno della motivazione del Giudice di prime cure (cfr.
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 27536/2013).
Infatti, sulla base della documentazione a disposizione, il Tribunale non è nella condizione di individuare con sicurezza il contenuto della sentenza e di rapportare ad essa le censure spiegate con l'atto di appello.
La mancata produzione della copia della sentenza appellata, invero, impedisce il raffronto tra i motivi d'appello e le rationes decidendi ivi contenute, nonché la valutazione dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure, non adeguatamente riportato in atti.
La conseguenza di ciò non può che essere, dunque, quella dell'inammissibilità dell'appello.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema Corte, non può il Giudice, in caso di rigetto (e, a maggior ragione, a parere di questo Tribunale, nel caso di declaratoria di inammissibilità) del gravame, modificare le suindicate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. ex multis, Cass. Civ. S.U. Sent. n.
15559/2003), non ravvisabile nel caso di specie.
6 Né conclusioni opposte possono essere in proposito suffragate dal fatto che l'ente appellato ha chiesto la vittoria di spese del doppio grado di giudizio, perché esso ha avanzato tale istanza senza proporre specifici motivi di appello incidentale a sostegno dell'istanza medesima e domandando, anzi, espressamente la conferma della sentenza appellata.
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce il Tribunale a compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di appello.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nella definizione in rito del presente giudizio di appello, nonché nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) per l'effetto, conferma la Sentenza N. 695/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, anche con riferimento alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado;
3) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Nola, lì 31.10.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5691/2021 Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – responsabilità ex art 2051 cod. civ.
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù della procura alle liti allegata alla comparsa Parte_1
di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Stefano Tarantino ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso, in virtù della procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello, dall'Avv. Sofie Annunziata ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Parte_1
proponeva appello avverso la Sentenza N. 695/2021, emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, deduceva l'erroneità e vizio della motivazione della sentenza appellata per la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e
1227, I co, c.c. in riferimento all'art. 115, II co, c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Pertanto, chiedeva al Tribunale adito, in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, di accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1
nella causazione dell'evento dannoso di causa ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.
[...]
e, per l'effetto, condannare lo stesso ente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, occorsi a a seguito del dedotto evento dannoso, verificatosi in data Parte_1
29.12.2015, alla Via Mercato Vecchio, in Controparte_1
Instauratosi il contraddittorio, l'appellato resisteva con le Controparte_1
argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per carenza della specificità dei motivi e, nel merito, il rigetto del proposto gravame perché infondato in fatto ed in diritto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 16.09.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, II co. c.p.c. (giorni 20 per il deposito dele comparse conclusionali + giorni
20 per il deposito delle memorie di replica).
Ciò posto, deve rilevarsi che non è presente in atti la produzione di parte di primo grado di
2 né la copia della sentenza impugnata;
quest'ultima, peraltro, non è reperibile Parte_1
nel fascicolo processuale di primo grado e neanche nella produzione dell'appellato.
Inoltre, in atti manca anche l'atto di citazione con cui l'allora attrice conveniva in giudizio il innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia. Anche tale atto Controparte_1
non si rinviene nemmeno in copia nel fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado e neppure nella produzione dell'appellato.
Orbene, l'Avv. Dell'Anno, difensore dell'allora parte attrice, ritirava la propria produzione di primo grado e la copia della sentenza.
Ed invero, sul frontespizio del fascicolo d'ufficio di primo grado, è riportata l'indicazione
“ritiro produzione con sentenza 29/04/2021 avv. Dell'Anno”.
Ora, l'Avv. Dell'Anno è stato il difensore dell'odierna appellante sino alla rinuncia al mandato professionale del 27.12.2022, depositata in data 12.01.2023 nel fascicolo telematico del presente giudizio di appello, cui ha fatto seguito la costituzione del nuovo avvocato difensore di in data 16.01.2023. Parte_1
Ebbene, essendo stato accertato il ritiro della produzione di primo grado da parte dell'allora avvocato di il mancato ritrovamento della stessa produzione di parte attrice Parte_1
relativa al giudizio di primo grado nel fascicolo di secondo grado è imputabile alla stessa essendo quest'ultima gravata dall'onere di depositare nuovamente tutta la Parte_1
propria documentazione in sede di costituzione nel giudizio di appello.
Infatti, “in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso
o di alcuni dei documenti ivi contenuti;
ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e
3 di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti
l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione” (Cass. Civ. Sez. VI-3,
Ord. n. 10224/2017).
Nel caso di specie, dunque, non vi sono gli estremi per la rimessione della causa sul ruolo, non risultando l'involontarietà della mancanza e non essendo emerso alcun elemento indiziario – nel senso indicato dalla giurisprudenza citata nel capoverso successivo, applicabile anche al caso di specie in quanto afferma un principio generale – che possa rendere necessari ulteriori accertamenti.
Ed invero, “il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato
o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti” (Cass. Civ.,
Sez. VI-3, Ord. n. 2264/2022).
Peraltro, nel caso di specie la causa non può essere decisa allo stato degli atti, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile l'appello, in considerazione del mancato deposito della copia della pronuncia impugnata.
Ora, in casi simili è stato osservato che l'art. 347, co. II, c.p.c. prevede che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e a quella successiva fissata a tale scopo.
4 Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 24461/2020; Cass. Civ., Sez. III, Sent. n.
23713/2016; Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 27536/2013).
L'art. 348 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge 353/1990, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza del mancato deposito del fascicolo dell'appellante – che, come già evidenziato sopra, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., deve contenere una copia della sentenza impugnata – né la possibilità di concedere all'appellante, che non abbia depositato il fascicolo e/o la sentenza, una dilazione per giustificati motivi.
Pertanto, la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica, comunque, la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, dunque, al giudice di appello, l'emissione di una decisione di merito ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (in tal senso Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12751/2021; Cass. Sez. II, Sent.
n. 238/2010; Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n. 2728/2004; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n.
10404/2003).
Orbene, nel caso in esame, la mancata produzione della copia della sentenza appellata impedisce al Tribunale di sindacare in modo esaustivo il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure per la decisione e di valutare, allo stato degli atti, la fondatezza, o meno, delle doglianze dell'appellante.
5 Ed invero, il contenuto della sentenza impugnata non è desumibile in modo inequivocabile dai brevi periodi della sentenza de qua riportati dall'appellante nell'atto introduttivo, né da quanto dedotto dall'appellato nei propri scritti difensivi. Quindi, non può escludersi che il
Giudice di Pace abbia specificatamente espresso le ragioni per le quali ha ritenuto di rigettare la domanda attorea.
Non essendo possibile rimettere in termini l'appellante per il deposito della copia della sentenza e non potendosi valutare in altro modo la fondatezza o meno dell'appello in base agli atti, l'appello va dichiarato inammissibile, con la conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, in quanto la mancata produzione della sentenza appellata impedisce al
Tribunale di sindacare l'erroneità o meno della motivazione del Giudice di prime cure (cfr.
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 27536/2013).
Infatti, sulla base della documentazione a disposizione, il Tribunale non è nella condizione di individuare con sicurezza il contenuto della sentenza e di rapportare ad essa le censure spiegate con l'atto di appello.
La mancata produzione della copia della sentenza appellata, invero, impedisce il raffronto tra i motivi d'appello e le rationes decidendi ivi contenute, nonché la valutazione dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure, non adeguatamente riportato in atti.
La conseguenza di ciò non può che essere, dunque, quella dell'inammissibilità dell'appello.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema Corte, non può il Giudice, in caso di rigetto (e, a maggior ragione, a parere di questo Tribunale, nel caso di declaratoria di inammissibilità) del gravame, modificare le suindicate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. ex multis, Cass. Civ. S.U. Sent. n.
15559/2003), non ravvisabile nel caso di specie.
6 Né conclusioni opposte possono essere in proposito suffragate dal fatto che l'ente appellato ha chiesto la vittoria di spese del doppio grado di giudizio, perché esso ha avanzato tale istanza senza proporre specifici motivi di appello incidentale a sostegno dell'istanza medesima e domandando, anzi, espressamente la conferma della sentenza appellata.
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce il Tribunale a compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di appello.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nella definizione in rito del presente giudizio di appello, nonché nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) per l'effetto, conferma la Sentenza N. 695/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, anche con riferimento alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado;
3) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Nola, lì 31.10.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
7