Articolo 5 della Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1
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23 agosto 2016
Art. 5. Modifica all'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. Al secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963 , le parole: «il 25º anno di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore eta'».
Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 15 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 15. Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto la maggiore eta' il giorno delle elezioni.
L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.".
Entrata in vigore il 23 agosto 2016
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