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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/05/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) Dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 150.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.11.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
c.f. nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria via Padre Catanoso n. 6, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Natale Francesco Evoli (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del Prof. Avv. Michele Salazar in Reggio Calabria via Re Ruggero n. 9, PEC
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Francesco Polimeni (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio sito in Reggio Calabria alla Via B. Buozzi n. 4, PEC
Email_2
-APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' NEI CONFRONTI di
(C.F. ), e (C.F. Controparte_2 C.F._5 CP_3
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Antonino C.F._6
Delfino ( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in C.F._7
Reggio Calabria alla via D. Marvasi 5/L, PEC Email_3
1 -APPELLATI da appellante incidentale
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 101/2017 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria II sez. civ. nel procedimento R.G. 1939/2005, pubblicata in data 23.1.2017, Rep. n. 169/17 del 26.01.2017
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.11.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano mediante istanze depositate telematicamente come di seguito indicato:
- per : “ci si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e verbali di causa, Parte_1
da intendersi qui richiamati ed integralmente trascritti, chiedendo l'accoglimento delle richieste istruttorie per come formulate negli atti di causa (prova per testi e rinnovazione della
CTU), e dunque insistendo sulle proprie conclusioni e sul rigetto di quanto ex adverso dedotto ed eccepito da controparte, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto”;
- per si: “impugna e contesta tutto quanto ex adverso ritenuto, eccepito e Controparte_1
dedotto poiché totalmente infondato in fatto e diritto e nel riportarsi al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta insiste nell'integrale accoglimento delle richieste e conclusioni ivi formulate. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”;
- per e “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, Controparte_2 CP_3
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN VIA
PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, l'appello incidentale proposto per Controparte_1 le ragioni indicate in atti ovvero dichiarare inammissibile l'impugnazione dalla stessa proposta
IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., Pt_2
l'appello incidentale proposto da per le ragioni indicate in atti ovvero Controparte_1 dichiarare inammissibile l' impugnazione dalla stessa proposta;
ANCORA IN VIA
PRELIMINARE si chiede la riunione del presente procedimento recante il n. 150/2018 . a quello recate il n. 56/2018 RG App, pendente innanzi alla Ecc.ma Corte attesa l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva tra i due procedimenti. NEL MERITO - rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello incidentali proposti da , Controparte_1
confermando la sentenza n. 101/2017 oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte da – appellante Controparte_1
incidentale contro e - appellati in via incidentale, per i motivi Controparte_2 CP_3 esposti in comparsa. Voglia, altresì, l'Ecc.ma Corte di Appello condannare parte appellante
2 alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art 93 cpc, a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede: a) essere ammessi alla citazione dei testi indicati nella memoria ex art 184 cpc depositata nel giudizio di primo grado;
b) acquisizione del fascicolo N. 56/2017 RGApp e degli atti in esso contenuti;
c) acquisizione in ogni caso della documentazione prodotta e indicata nell'indice produzione atti ovvero: relazione tecnica del
CTU ing. ; relazione tecnica del CTU in. verbali delle dichiarazioni testimoniali Per_1 CP_4 rese nell'ambito del procedimento civile n.1543/2005 dai testi e;
Tes_1 Testimone_2 sentenza n. 1765/2017.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio ed a quanto compendiato in sentenza di primo grado in relazione alla ricostruzione del processo, si espone quanto segue.
, e convenivano in giudizio Controparte_2 CP_3 Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria chiedendo di voler: “ a) accertare e dichiarare
[...] che i sigg.ri , e hanno diritto ad una servitù Controparte_2 CP_3 Parte_1 di passaggio pedonale e carrabile su una stradella privata di proprietà (già Controparte_1
) per accedere ai rispettivi appezzamenti di terreno, costituita in virtù degli atti Controparte_5 descritti in premessa, della larghezza di metri sei costanti;
b) accertare, ritenere e dichiarare che la sig.ra ha ridotto la stradella mediante l'apposizione di un cancello, di paletti Controparte_1 in ferro e di vegetazione, da metri sei a metri 3,60 all'inizio e, verso l'interno, a metri 4,20 appropriandosi così di una porzione della rimanente parte di terreno destinata al passaggio;
c) accertato e dichiarato, previa verifica dei confini nonché della larghezza della stradella e della stessa servitù di passaggio, il comportamento antigiuridico di , si chiede che Controparte_1
l'On.le Tribunale Adito, Voglia altresì condannare la stessa al ripristino dello stato dei luoghi disponendo la rimozione del cancello, dei paletti in ferro e della vegetazione apposti sulla stradella e delimitanti il fondo della stessa;
d) condannare, altresì, la sig.ra al Controparte_1 risarcimento, in favore degli istanti dei danni morali e materiali derivanti dall' abusivo comportamento fino all'effettiva cessazione dello stesso ovvero a quella minore o maggiore somma che l'On.le Tribunale riterrà equo liquidare per aver ridotto la servitù di passaggio rendendola più disagevole. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Esponevano i coniugi e di aver acquistato da (dante causa della CP_2 CP_3 Controparte_5 convenuta) giusto atto del 19.06.1980 rep. 1078 racc. 448 per Notar un Per_2 appezzamento di terreno riportato al NCT di RC al foglio di mappa 72, part. 104 (ex 91/b), e
3 che l'appezzamento di terreno godeva della servitù di passaggio pedonale e carraio su una stradella privata oggi esistente della larghezza costante di sei metri, di proprietà del venditore che dalla strada Provinciale Reggio Campi - Sant'Angelo costeggiava la Controparte_5 porzione stessa lato nord, mentre deduceva di aver acquistato da Parte_1 CP
- giusto atto del 28.6.1983 rep. 38529 racc. 3068 per notar un
[...] Persona_3 appezzamento di terreno riportato al NCT di RC al foglio di mappa 72 –part. 108 (ex 87/b) e
109 (ex 91/b), al quale si accedeva da una stradina indicata in atto di vendita, “lungo una pista in terra battuta, già tracciata ed esistente, della larghezza di metri sei, di proprietà del venditore che si diparte da una limitrofa stradella comunale e giunge sino alla porzione di terreno in oggetto”.
Precisavano, quindi, che era stata costituita una servitù di passaggio pedonale e carraio su una stradella privata esistente della larghezza costante di m. 6 e di proprietà del venditore in favore di entrambi i fondi e lamentavano che aveva modificato lo stato dei luoghi Controparte_1
“apponendo due cancelli nella parte iniziale della stradella sicchè la larghezza della stessa era stata ridotta a metri 3,60 ed aveva inoltre recintato la sua particella apponendo paletti in ferro
e vegetazione alterando i confini ovvero riducendo la larghezza della stradella a metri 4,20”, ciò nell'effettuazione della recinzione della sua vicina proprietà.
Si costituiva parte convenuta per rilevare l'infondatezza della domanda e chiederne il rigetto.
Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale così concludendo: “Voglia l'On.le Tribunale , reiectis contrariis: in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dei coniugi e e dell'eccezione proposta dichiarare prescritta la Controparte_2 CP_3 servitù di passaggio relativa al fondo dei coniugi attori;
rigettare comunque le relative domande infondate in fatto e diritto;
rigettare le domande proposte da giacché Parte_1 infondate in fatto e diritto ed in accoglimento alla domanda riconvenzionale spiegata voglia procedere alla regolamentazione dei confini tra la proprietà della predetta attrice e quella della convenuta disponendo la demolizione di quanto costruito sulla proprietà di Controparte_1 quest'ultima nonché alla remissione in pristino dello stato dei luoghi interessati allo sbancamento sconfinando nella proprietà della deducente”.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e due CTU, una prima con nomina dell'ing.
ed una seconda in rinnovazione con nomina dell'ing. , come da ordinanza Per_4 Persona_5 del 2014.
Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale così statuiva: “A) dichiara che gli attori godono, in vantaggio dei rispettivi terreni, della servitù di passaggio pedonale e carraio sulla stradella
4 privata, della larghezza costante di sei metri, di proprietà della convenuta, per come indicata in parte motiva;
B) ordina a di modificare il cancello in modo da ripristinare Controparte_1 la larghezza, pari a m. 6,00, del passaggio oggetto della servitù de qua o, in difetto, di rimuovere il cancello stesso;
C) rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
D) in accoglimento della domanda avanzata dalla convenuta in via riconvenzionale, accertato lo sconfinamento per mq. 70 nella proprietà di da parte di ordina a Controparte_1 Parte_1 quest'ultima di rimuovere le opere oggetto di occupazione, per come descritte in parte motiva
e di ripristinare lo stato dei luoghi;
E) rigetta ogni altra domanda di parte convenuta;
F) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti;
pone le spese di C.T.U. per metà
a carico di parte attrice e per metà a carico di parte convenuta.”
Avverso parte della indicata pronuncia proponeva impugnazione instando Parte_1 per la sua riforma unicamente nella parte in cui si era statuito sulla domanda riconvenzionale proposta da contro la stessa in primo grado e sulla domanda Controparte_1 Parte_1 risarcitoria proposta da quest'ultima nei confronti della stessa, ritenendola errata per i seguenti motivi: - per “violazione del codice di rito ed erronea riqualificazione del petitum” con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata da controparte quale regolamentazione dei confini lamentando una intervenuta illegittima autonoma riqualificazione della domanda
“originariamente nata nell'ambito dell'art. 948 c.c. in actio finium regundorum ex art. 950
c.c.”, con “evidenziante un sostanziale mutamento del petitum o della causa petendi”, anche per non avere la parte istante modificato la domanda eccepita in via riconvenzionale nei termini di cui agli artt. 183 e 186 cpc, tale da ritenere la sentenza “affetta da vizio di nullità, convertibile in motivo di gravame ex art. 161 cpc”; - per errore nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto la indicata domanda riconvenzionale fondata in mancanza di supporto probatorio, unicamente “procedendo ad un riferimento alle mappe catastali depositate dal CTU che la
Suprema Corte in svariate sentenze indica quale elemento residuale e sussidiario”; - - per errata
“Determinazione quantitativa della proprietà” eccependo essere mancato il riconoscimento del dato “temporale, non avendo l'elaborato peritale identificato i tempi di realizzazione di tali opere e quindi del preteso sconfinamento e ciò sia allo scopo di verificare se dette opere sussistessero in tutto o in parte al momento della compravendita (con evidente difformità della situazione catastale e quella di fatto) c sia allo scopo di verificare eventuali elementi attinenti alla prescrizione”, chiedendo un nuovo accertamento che “dovrà determinare i tempi di apposizione dei confini, la titolarità delle opere costruite, e gli aspetti oggettivi non rilevati nella consulenza parziale e monca offerta alla valutazione del giudicante di primo grado”; -
5 per carenza di motivazione nel rigetto della richiesta di risarcimento dei danni, precisando che il danno lamentato era “conseguenziale” alla chiusura del cancello e poteva essere determinato in via equitativa, anche atteso che “gli attori hanno cercato di dimostrare tale danno sia nell'atto di citazione, chiedendo l'ammissione di prova per testi su tali, circostanze, sia nella memorie istruttorie ex art. 184 del 26.06.2006, trovando il diniego da parte dell'Istruttore”.
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di voler: dichiarare “viziata in fatto e in diritto la
Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 101/2017 e vedere, di conseguenza e previa riforma, accogliere le conclusioni rassegnate ed in particolare: - accogliere la richiesta di risarcimento danni formulata nell'atto introduttivo del giudizio;
- rigettare totalmente la domanda riconvenzionale della convenuta;
- condannare la stessa alla rifusione delle spese di entrambi le fasi del giudizio;
- confermarsi nel resto la sentenza con vittoria di spese”.
In via istruttoria chiedeva ammettersi “prova per testi sulle circostanze già capitolate nell'atto di citazione al n.9”, indicando il nominativo dei testi da ammettere, nonché “ammettersi rinnovo della CTU dei luoghi oggetto di causa con particolare riguardo ai tempi di realizzazione dei confini”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e spiegando appello Controparte_1 incidentale avverso la impugnata sentenza ritenendola errata: 1) nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva “riconosciuto ed accertato la estinzione del diritto di servitù non esercitata dai coniugi – , né ha avuto riguardo della effettiva situazione dei CP_2 CP_3 luoghi”; - 2) per aver “statuito che l'apposizione del cancello da parte della signora CP_1
abbia effettivamente compresso il diritto delle controparti ed ha conseguentemente
[...] condannato la stessa al ripristino dello status quo ante ovvero alla modifica o demolizione del cancello posto a chiusura del fondo”; 3) per non avere “ordinato la chiusura del cancello CP_ abusivo posto sulla particella ex acquistata dai coniugi – con atto per CP_2 CP_3
CP_ IO (ove è richiamato l'atto con cui la soc. ha acquistato il fondo dal sig. Per_6
)”. Controparte_5
Chiedeva, quindi, volersi disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
e , nonché, nel merito, voler“- rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
[...] CP_3
perché infondato in fatto e diritto per le motivazioni di cui in narrativa;
- Parte_1 accogliere l'appello incidentale proposto riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna la sig.ra alla rimozione del cancello posto a chiusura del proprio Controparte_1 fondo, non potendo essere lo stesso realizzato diversamente e conseguentemente: a) dichiarare
l'intervenuta estinzione del diritto di servitù di passaggio a favore dei coniugi - Pt_3 CP_3
6 in ragione della costruzione del muro sulla porzione di terreno ove insisteva l'originario cancello in legno per l'accesso al fondo precedentemente acquistato dai germani con CP_1 atto per IO del 19.06.1980; b) ordinare la chiusura del cancelletto realizzato dai Per_2
CP_ coniugi - sul fondo ex;
c) confermare la sentenza di primo grado nella CP_3 CP_2 parte in cui ha accertato lo sconfinamento operato dalla sig.ra ordinando Parte_1 alla stessa i conseguenti oneri e adempimenti previsti;
d) Condannare i sigg.ri Parte_1
, e al pagamento delle spese e competenze per il
[...] Controparte_2 CP_3 doppio grado di giudizio”.
All'udienza del 25.10.2018 veniva autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e . Controparte_2 CP_3
Gli atti venivano notificati alle parti appellate presso il procuratore costituito in primo grado rispettivamente il 18.2.2019 ed il 24.11.2018.
Si costituivano in giudizio e chiedendo: - volersi dichiarare Controparte_2 CP_3
l'inammissibilità appello incidentale spiegato da avverso la sentenza Controparte_1 pubblicata il 23/01/2017 poiché tardivo, essendo stato proposto con comparsa depositata il
05.06.2018 successivamente al decorso del termine di legge annuale ed oltre i 60 giorni dalla notifica dell'appello principale, a fronte di un appello principale avente ad oggetto una parte della pronuncia non emessa nei loro confronti, così da risultare la domanda e l'interesse all'appello incidentale diversi e non connessi all'impugnazione principale, nonché
l'inammissibilità ed improponibilità per essere le domande proposte in primo grado differenti da quelle oggetto di appello incidentale;
- instavano per l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto nei confronti di e per violazione dell'art. Controparte_2 CP_3
342 c.p.c.; - chiedevano la riunione del presente procedimento con quello di cui al n. R.G.
56/2018 pendente tra le stesse parti (appellante in via incidentale e appellati in Controparte_1 via incidentale coniugi ) per connessione oggettiva e soggettiva. Controparte_7
Eccepivano, in subordine rispetto alle eccezioni preliminari, l'infondatezza del gravame incidentale e ne chiedevano l'integrale rigetto.
Pertanto, così concludevano: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, l'appello incidentale proposto per le ragioni Controparte_1 indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile l'impugnazione dalla stessa proposta;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
7 l'appello incidentale proposto da per le ragioni indicate in atto ovvero Controparte_1 dichiarare inammissibile l' impugnazione dalla stessa proposta;
ANCORA IN VIA
PRELIMINARE si chiede la riunione del presente procedimento recante il n. 56/2018 RGApp
a quello recante in n. 150/2018, pendente innanzi alla Ecc.ma Corte e con udienza di prosieguo fissata per la data del 06.02.2020, attesa l' evidente connessione soggettiva ed oggettiva tra i due procedimenti .NEL MERITO - rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello incidentali proposti da , confermando la sentenza n.101/2017 Controparte_1 oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte da - appellante incidentale contro e Controparte_1 Controparte_2
- appellati in via incidentale, per i motivi esposti in narrativa. Voglia, altresì, CP_3
l'Ecc.ma Corte di Appello condannare parte appellante alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art 93 cpc, a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede:
a) essere ammessi alla citazione dei testi indicati nella memoria ex art 184 cpc depositata nel giudizio di primo grado;
b) acquisizione del fascicolo N. 56/2017 RGApp e degli atti in esso contenuti;
c) escutere il teste;
d) acquisizione in ogni caso della documentazione Testimone_3 prodotta e indicata nell'indice produzione atti ovvero: relazione tecnica del CTU ing. ; Per_1 relazione tecnica del CTU in. verbali delle dichiarazioni testimoniali rese nell'ambito CP_4 del procedimento civile n.1543/2005 dai testi e;
sentenza n. Testimone_4 Testimone_2
1765/2017”. Produceva l'indicata documentazione.
Seguivano alcuni differimenti.
Nelle more, in data 29.6.2020 nell'interesse di veniva formulata istanza ai sensi Controparte_1 degli artt. 283 e 351 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con apertura di sub procedimento n. 158-1/2020.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza del 06.11.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta instando per come riportato.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione all'appello principale proposto da contro , si Parte_1 Controparte_1 osserva quanto segue.
8 In via preliminare, si rileva che ha proposto gravame unicamente avverso la Parte_1 parte della sentenza di primo grado in cui è stato statuito sulla parte della domanda relativa alla posizione esistente tra la stessa e , con accoglimento della Parte_1 Controparte_1 domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima, che lamentava l'occupazione abusiva da parte della prima di un terreno di sua proprietà mediante un cancello ed altre opere, ed il rigetto della domanda risarcitoria proposta da contro connessa alla Parte_1 Controparte_1 domanda principale di accertamento della servitù, rimanendo incensurate le residue parti della pronuncia di primo grado come prima indicate.
In specie, nel primo motivo di impugnazione si contesta la pronuncia sia nella parte in cui è stata riqualificata d'ufficio la domanda proposta da , secondo l'appellante Controparte_1 originariamente nata nell'ambito dell'art. 948 c.c., in actio finium regundorum ex art. 950 c.c., sia nella parte in cui la stessa domanda è stata ritenuta provata pur non avendo fornito parte istante in riconvenzionale ogni supporto probatorio sul punto.
Il motivo è infondato e va disatteso.
Per quanto attiene la qualificazione della domanda in esame, in sentenza gravata si statuisce che “In punto di diritto va premesso che la presente azione deve giuridicamente qualificarsi come actio finium regundorum ai sensi dell'art. 950 c.c.; parte convenuta, invero, non ha dedotto in giudizio un cd. contrasto tra titoli, che avrebbe potuto riscontrarsi laddove, secondo le pertinenti allegazioni di parte, il medesimo bene, ovvero una sua parte, fosse stata attribuita
a soggetti differenti in forza di differenti atti traslativi sì da poter, in tale ipotesi, riscontrare gli estremi identificativi di domanda di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. (v. in tali termini,
Cass. 22.12.2011 n. 28349; Cass. 3101/2005; Cass. 15304/2006).”
Dalla disamina degli atti di causa emerge che il giudice di prime cure si è pronunciato in aderenza al contenuto sostanziale della pretesa ed al provvedimento richiesto, interpretando la volontà delle parti e correttamente valutando il petitum concretamente dedotto e la prospettata causa petendi.
In atto di costituzione in primo grado e domanda riconvenzionale, infatti, Controparte_1 precisava che “Va invece denunciata l'occupazione e conseguente appropriazione indebita da parte della di terreno di proprietà dell'istante sulla quale ha realizzato un Parte_1 cancello per accedere alla sua proprietà e una strada con conseguente sbancamento e danneggiamento della soprastante proprietà dell'istante per come si documenta a mezzo della relazione del geom. che viene prodotta in fascicolo di parte. Pertanto in via Testimone_3 riconvenzionale nei confronti della signora viene proposta azione di Parte_1
9 regolamento di confine tra la proprietà dalla stessa acquistata dal defunto e Controparte_5 quella confinante della deducente la quale sin da ora chiede che venga Controparte_1 disposta la demolizione di quanto eventualmente costruito sulla sua proprietà e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi interessati dallo sbancamento, per il quale non risulta siano state richieste le necessarie autorizzazioni nonostante che il terreno in questione è sottoposto
a vincoli idrogeologico-forestale, come si documenta a mezzo del certificato rilasciato dal
Comune di Reggio Calabria, ed il risarcimento di tutti i danni”.
Analoga qualificazione della domanda come regolamentazione dei confini risulta ribadita in comparsa conclusionale.
Non si ravvede, inoltre, alcuna diversa qualificazione della domanda effettuata da CP_1
. A conferma, anche in comparsa conclusionale la stessa, nel contestare i confini risultanti
[...] dall'elaborato peritale, deduceva “in ragione della domanda di regolamento di confini avanzata in via riconvenzionale da ”, eccependo che “Non si ritiene che sulla scorta di Controparte_1 tale incompleta perizia si possa pervenire ad un regolamento dei confini”.
La convenuta in riconvenzionale in primo grado, attuale appellata principale ha, pertanto, espressamente richiesto volersi procedere alla regolamentazione dei confini tra le rispettive proprietà, instando affinché venisse rispettata la situazione di diritto difforme in fatto senza indicare la presenza di titoli contrapposti di proprietà in relazione ai quali effettuare un accertamento e non chiedendo l'attribuzione in proprietà di un bene abusivamente da altrui posseduto.
Si rileva, inoltre, che nel resistere alla domanda non ha neanche invocato in Parte_1 primo grado, nei termini di legge, l'esistenza di un diverso titolo di proprietà specifico o un acquisto per usucapione della quota di terreno, così non opponendo una situazione preesistente o sopravvenuta, idonea, se riconosciuta fondata, ad eliminare la dedotta incertezza del confine.
Non si ravvede, quindi, una errata diversa qualificazione della domanda rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado.
Né in atto di appello vi è diversa indicazione rispetto ai motivi specifici per cui la domanda avrebbe dovuto essere qualificata come di rivendica.
La differenza tra le due azioni è pacifica in giurisprudenza, come confermato, tra le altre, dalla
Corte di Cassazione in pronuncia n. 22095 del 13.10.2020, in conformità alla quale si osserva che una domanda di rivendica della proprietà avrebbe presupposto la contestazione sull'esistenza di un conflitto di titoli da parte della convenuta in riconvenzionale in primo grado,
10 mentre nel caso di specie non è stato opposto alcun titolo diverso da quello su cui è stata fondata la domanda, come indicato.
Ancora, nell'azione di revindica il bene è delimitato e ben descritto, tanto da chiederne la restituzione, mentre nella regolamentazione si chiede l'accertamento degli stessi confini, con conseguente attribuzione della zona occupata dall'altra parte.
Nella domanda di regolamento dei confini, infatti, il conflitto è tra i fondi e non sui titoli, ed in conformità ha dedotto che il confine era diverso da quello in essere a seguito Controparte_1 dell'occupazione effettuata da . Parte_1
Vista la mancata contestazione del possesso di un titolo diverso idoneo a giustificare l'occupazione, non avendo l'appellante dedotto alcunché in merito, il Tribunale ha anche precisato che “il rilevato difetto di contestazione circa la validità e contenuto dei titoli attributivi dei diritti dominicali immobiliari dedotti in giudizio impone, pertanto, il pregiudiziale riferimento al loro contenuto per esattamente individuare le superfici immobiliari oggetto di causa, dopo la verifica del presupposto dell'azione di regolamento di confini, da individuarsi, per accettata interpretazione, nella incertezza tra i confini dei fondi”.
In ordine alla qualificazione della domanda non rileva, inoltre, l'effetto recuperatorio, che è conseguente all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini. La Suprema Corte ha, infatti, pacificamente riconosciuto che la richiesta di una attribuzione non incide sulla essenza dell'azione, trasformandola in revindica, ma integra soltanto una naturale conseguenza della domanda di individuazione del confine (es. Cass. Ordinanza n.42045 del 30/12/2021).
L'azione ex art. 950 c.c., quindi, è stata proposta presupponendosi una incertezza oggettiva e soggettiva dei confini tra due fondi mancando una demarcazione visibile o una separazione certa, per cui a fronte di uno “sconfinamento” si è chiesta la restituzione della parte sul confine, in considerazione dell'effettiva estensione dei terreni tra loro contigui e non di un contrapposto diritto di proprietà.
Ripetesi, non è stato, quindi, contestato il rispettivo possesso delle particelle in atti ma il confine tra le stesse ed in tal senso il giudice di prime cure ha qualificato l'azione, nel rispetto di quanto emerso dall'esame complessivo degli atti, senza aver effettuato il giudicante alcuna estensione del proprio accertamento ad una diversa azione proposta dalle parti.
Non risultano, quindi, essere stati introdotti nel tema controverso nuovi elementi e non è stata posta in essere alcuna violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, tale da essere infondata anche la lamentata censura ex art. 112 c.p.c.
Ne consegue il rigetto del gravame sul punto, attesa l'infondatezza del motivo di impugnazione.
11 Infondato è l'appello anche in relazione alla presunta erroneità della valutazione degli elementi acquisiti e dell'onere probatorio, nonché all'omessa valutazione dei titoli di proprietà.
All'inquadramento giuridico effettuato consegue, infatti, il rigetto dell'appello principale anche nella parte in cui si eccepisce non essere stata dimostrata la fondatezza della domanda, considerato il minor rigore probatorio richiesto dallo stesso art. 950 c.p.c..
L'azione di rivendica presuppone un conflitto tra i rispettivi titoli di proprietà per cui solo in tal caso sull'attore incombe l'onere di fornire la prova della proprietà mediante un titolo di acquisto originario o derivativo o risalente ad un periodo di tempo utile ad usucapire, così che i dati catastali possano non avere valore di prova ma di semplice indizio, costituendo le mappe catastali un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi raccolti.
Al contrario, l'azione di regolamento di confini presuppone una sola incertezza oggettiva o soggettiva sugli stessi e l'onere probatorio si atteggia in maniera difforme, tant'è che la norma prevede che “In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.
L'indagine deve, quindi, considerare i titoli di proprietà ma, qualora il confine non possa essere determinato sulla base degli stessi, il giudicante può avvalersi di quanto ulteriormente acquisito nel giudizio.
Infondato è, pertanto, l'impugnazione nella parte in cui si censura la pronuncia per non avere l'istante in riconvenzionale provato la domanda in quanto in siffatta azione l'onere della prova incombeva su entrambe le parti in pari misura, ed il confine deve essere determinato in relazione a tutti gli elementi utilizzabili, in estrema ratio anche mediante l'ausilio di CTU e le mappe catastali.
Quanto rilevato in pronuncia impugnata in merito è conforme a pacifica giurisprudenza, dovendosi qualificare la domanda in come una “vindicatio duplex incertae partis” (o “vindicatio incertae partis”), con conseguente obbligo di entrambe le parti di di fornire la prova della posizione del confine, senza applicazione del principio secondo cui “actore non probante, reus absolvitur”, come valorizzato in sentenza di primo grado.
Per detto motivo era posto anche in capo a parte attrice, convenuta in riconvenzionale, l'onere di fornire elementi probatori a sostegno della propria pretesa sulla collocazione del confine e correttezza del proprio operato.
Non si ravvisa, quindi, alcuna violazione del principio generale sul riparto della prova di cui all'art. 2697 c.c..
12 Si rileva anche che il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio e l'uso di rilievi e mappe catastali sono stati resi necessari proprio dalla insufficienza e mancanza di determinazione certa del confine nei titoli di proprietà.
Per detto motivo, a seguito di chiarimenti richiesti ed osservazioni, il giudice di prime cure ha anche disposto la rinnovazione della consulenza tecnica chiedendo all'ausiliare che “Consultati gli atti di causa ed effettuato ogni utile accertamento (anche presso pubblici Uffici), descriva il CTU – allegando apposito e specifico compendio fotografico e planimetrico – tutte le particelle oggetto di causa”, nonché “Individui esattamente i confini tra il fondo dell'attrice
ed il fondo della convenuta così come risultanti dall'atto Parte_1 Controparte_1 di compravendita del 28.6.1983” e “dica se rispetto ai confini così individuati l'attrice abbia occupato porzioni di proprietà della convenuta;
in caso di risposta affermativa a tale ultimo quesito, indichi analiticamente le aree oggetto di occupazione e le opere eseguite dalla convenuta”.
Il Tribunale non ha, quindi, ignorato gli atti di proprietà, ma alcun indice della corretta estensione dei confini si evince dagli stessi poiché si riporta una intervenuta “vendita a corpo” con nominativo dei proprietari dei terreni confinanti.
Anche la circostanza secondo cui “L'accesso al terreno compravenduto avverrà lungo una pista in terra battuta, già tracciata ed esistente, della larghezza di metri sei, di proprietà del venditore, che si diparte da una limitrofa stradella comunale e giunge sino alla porzione del terreno in oggetto” non è sufficiente di per sé ad integrare una delimitazione di confine.
Ciò emerge nel richiamato atto del 1983 in cui si legge che ha venduto a Controparte_5
una porzione di 100 mq. della p.lla 87 f.gl. 72, mentre in successivo atto del Parte_1
1985 è stata riconosciuta in capo al la complessiva proprietà di mq. 970, ma Controparte_5 non si indicano confini specifici.
In senso conforme, in perizia dell'ing. si è dato atto che lo stesso ha esaminato il titolo Per_5 di proprietà del 1983, che ha riportato in elaborato peritale, ed è stato indicato che CP
, a corpo e con ogni garanzia di legge, ha venduto a , che ha
[...] Parte_1 acquistato e comprato, la piena proprietà di un appezzamento di terreno, sito in agro del
Comune di Reggio Calabria, in contrada Pietrastorta, località Pozzicello, di natura seminativo di 2°, della superficie complessiva approssimativa e catastale di are diciannove e centiare sessanta (mg. 1960)”, con confini riferiti ai soli proprietari e non specifici, per cui si è reso
“indispensabile eseguire il rilievo topografico con la stessa metodologia utilizzata dal Dott. nel suo frazionamento allegato in detto atto. La strumentazione utilizzata è un Ashtech Per_7
13 modello Promark 200 GPS. Le risultanze del rilievo sono state evidenziate nell'allegato 4 (Ved.
All. 4 Rilievo topografico)”, all'esito del quale è stato accertato uno sconfinamento di mq. 70.
Le conclusioni peritali non evidenziano, quindi, vizi e sono state recepite in sentenza.
Convenendo con le stesse e rilevato il diverso assolvimento dell'onere probatorio da entrambe le parti, il Tribunale ha, infatti, condiviso quanto acquisito dal consulente d'ufficio, ed ha precisato che <il C.T.U. ha eseguito il rilievo topografico ed ha redatto una chiara raffigurazione grafica dei luoghi (All. 4, doc. 1) in cui ha tratteggiato con una linea gialla la proprietà di ed in rosso la proprietà di accertando Parte_1 Controparte_1
“uno sconfinamento di mq. 70 della proprietà di nella proprietà di Parte_1
(C.T.U. pag. 21) e descrivendo le opere oggetto di occupazione: “A) un Controparte_1 cancello in ferro a due ante di dimensioni 3,70 x 2,10 ml. (vedi all. 1 foto 27); B) due pilastri in c.a. di dim.
0.30 x 0.40 ml. a sostegno del cancello;
C) una porzione di muro di lunghezza pari a ml. 40, realizzato a partire dallo spigolo del cancello lato nord, a sostegno della recinzione avente uno spessore pari a ml. 0,28 ed altezza pari a ml. 0,80 (vedi all. 1 foto 30);
D) una porzione di recinzione di ml. 40 realizzata con paletti in ferro e rete a maglia rettangolare 7x5 cm. ed altezza pari a ml. 1,80 (vedi all. 1 foto 31)” (C.T.U. pagg. 22-23).>>
Non è indicato in appello quali sarebbero stati i diversi confini da accertare e, quindi, in cosa sia consistito l'errore.
L'accertamento operato non appare, pertanto, viziato e non si ravvede una errata valutazione degli oneri probatori e degli elementi acquisiti, considerato che nel caso di specie il consulente ha effettuato verifiche e rilievi, con ricostruzioni grafiche per materializzare il confine sul terreno, in tal modo acquisendo dati rilevabili solo a mezzo specifiche e cognizioni tecniche, ed avvalendosi delle mappe catastali.
Infondato è anche l'ulteriore motivo di impugnazione secondo cui le risultanze peritali sarebbero state errate per non avere il consulente accertato la data dell'operato sconfinamento.
Sul punto non vi è stata in primo grado espressa richiesta di accertamento né contestazione, rendendosi così irrilevante una specifica pronuncia sul punto in mancanza di eccezione in quanto l'azione di regolamento dei confini è volta proprio alla determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, così da determinare la corrispondenza tra la situazione di fatto a quella di diritto, e non è soggetta a prescrizione.
In atti del primo grado è stata prodotta, inoltre, documentazione attestate l'intervenuto sconfinamento antecedentemente al giudizio e non ha proposto alcuna Parte_1 domanda (a sua volta riconvenzionale) di usucapione o di accertamento del possesso di un più
14 ampio diritto di proprietà da contrapporre a quello di tale da giustificare un Controparte_1 accertamento in merito.
Parte appellante nel presente grado ha formulato una richiesta di rinnovo della CTU anche al
“fine di verificare la data di realizzazione delle opere oggetto dell' asserito sconfinamento con lo scopo di verificare se queste esistevano o meno al momento della compravendita, con conseguente difformità tra la situazione catastale e quella reale dei luoghi oggetto di giudizio” che non può essere accolta, non ritenendosi l'accertamento necessario per i motivi detti e non avendo il CTU la funzione di supplire eventuali oneri probatori connessi ad eccezioni difensive
(chiedendosi un accertamento in fatto sulla datazione della condotta, e non una valutazione tecnica).
Parimenti per quanto prima dedotto in merito all'infondatezza del motivo di gravame e non ravvisandosi i vizi lamentati, non si ritiene ammissibile una nuova CTU genericamente richiesta al solo fine di procedere ad un eventuale riesame del merito.
Per quanto indicato la stessa richiesta è stata già implicitamente disattesa con ordinanza con cui la causa è stata trattenuta in decisione.
Per gli esposti motivi si rigetta il motivo di impugnazione con conferma della sentenza sul punto.
Infondato è l'ulteriore capo di gravame proposto da , in cui si contesta la Parte_4 mancanza di motivazione nell'intervenuto rigetto della domanda risarcitoria proposta, volta alla richiesta di riconoscimento di danni “morali e materiali” subiti per il presunto mancato accesso al fondo e per la lesione del diritto alla servitù di cui in domanda principale, da quantificarsi in via equitativa.
In merito il giudice di prime cure ha statuito che “La domanda non appare fondata per difetto di prova degli stessi”, riferendosi alla mancata dimostrazione dei danni.
In parte motiva della sentenza impugnata si è, altresì, precisato che “priva di fondamento appare…la residuale doglianza di parte attrice correlata alla difficoltà degli avventori di raggiungere i loro immobili, rimanendo a carico di parte attrice l'adozione delle opportune modalità e degli strumenti per poter essere preavvisata dell'arrivo di eventuali terzi e consentirne l'accesso”.
Vi è, quindi, la presenza di una specifica motivazione che si ritiene sufficiente poiché idonea ad esprimere le ragioni del rigetto, anche considerata la conformità ad un principio di diritto pacifico e costante, ovvero la necessità di prova analitica della domanda risarcitoria.
15 La parte della pronuncia in cui il giudice di prime cure non ha riconosciuto alcun diritto all'accesso di terzi non è stata oggetto di specifico gravame. Conseguentemente, la mancanza di un espresso riconoscimento dell'indicato diritto meritevole di tutela, e quindi di una condotta ingiusta, preclude l'azione risarcitoria, con rigetto dell'istanza di accoglimento della “richiesta di risarcimento danni formulata nell'atto introduttivo del giudizio”
Inoltre, come indicato dal giudice di prime cure, è mancata la prova e l'indicazione del danno.
Consolidata è, infatti, la giurisprudenza nel ritenere che un danno che si presume conseguenza della lesione di un diritto presunto leso non può mai considerarsi in re ipsa, ma deve essere specificamente allegato e provato dalla parte danneggiata, nell'an e nel quantum, dimostrazione che è mancata nel procedimento in esame.
L'appello è anche estremamente generico sul punto non avendo la parte dedotto in cosa sia consistito il concreto pregiudizio richiesto e non accolto e come lo aveva provato, in cosa si sarebbe sostanziato detto danno, non essendo stato indicato il motivo di errore nel ragionamento fatto proprio dal giudice.
Invero, non sono stati riconosciuti e dimostrati in primo grado né una impossibilità di utilizzo del terreno in conformità agli usi garantiti dalla servitù vantata, tale da essere stato impedito dal ricavare l'utilità diretta del diritto in senso conforme alla indicata frequentazione di terzi per come prima detto, né il concreto pregiudizio derivatone, né la misura del richiesto danno economico e morale, essendosi le parti attrici in primo grado limitate a dedurre “9) che il suddetto cancello impedisce il libero accesso alle proprietà con la conseguenza che gli avventori, non esistendo aperture automatiche avvero citofoni o altro mezzo di segnalazione della loro presenza, sono costretti a rinunciare a recarsi presso i coniugi e la Parte_5 sig.ra 10) che, la situazione descritta ha già causato notevoli danni agli attori sia in CP_1 termini patrimoniali sia morali”, ciò anche in maniera indifferenziata tra i presunti danneggiati.
È stato, quindi, dedotto un generico danno patrimoniale, senza specificare se quale lucro cessante o danno emergente, ed un indeterminato danno morale, e non è stato provato, neanche con ricorso presunzioni semplici o al fatto notorio, in cosa lo stesso danno era consistito e perché era derivato da un mancato accesso di avventori terzi, senza dimostrare il nesso di causalità tra le presunte conseguenze pregiudizievoli meritevoli di risarcimento e la condotta posta in essere dalla convenuta in primo grado, e che consistenza economica ne era derivata.
Non è stato dedotto neanche un danno “presunto” o “danno normale”, essendo mancate le circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato anche in termini di “normalità”.
16 È mancata, quindi, anche la prova del danno conseguenza, senza la quale non vi è obbligazione risarcitoria (per tutte Cass. Sez. U. n. 576 del 2008).
Né avrebbe potuto il giudice di prime cure procedere ad una liquidazione equitativa essendo escluso un mero danno punitivo in re ipsa in mancanza di prova della esistenza del diritto da tutelare e dell'entità materiale del danno conseguenza, considerato che la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva dell'onere di allegazione e prova della parte, con la conseguenza che la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige, innanzitutto, l'accertata esistenza di un danno risarcibile in considerazione di acquisiti elementi concreti del caso specifico, di natura oggettiva o soggettiva ed una difficoltà alla sua quantificazione, elementi tutti mancanti nel caso di specie.
La circostanza di cui al capo 9 delle richieste istruttorie indicata era ed è insufficiente a fornire la prova dovuta del danno, è stata formulata senza la dovuta specificità e senza le dovute indicazioni essenziali quali il tempo, lo svolgimento, l'oggetto del fatto, ed è inidonea a supportare la prova in ordine all'an debeatur della pretesa risarcitoria azionata, tant'è che non
è stata ammessa in primo grado.
In specie, la richiesta, riproposta nel presente giudizio per richiamo in nome ex art. 184 c.p.c. è stata rigettata in primo grado con ordinanza del 31.08.07, ne è stata genericamente richiesta l'ammissione ed è stata ulteriormente rigettata in verbale del 03.12.08.
Inoltre, in primo grado parte appellante non ha ulteriormente chiesto la revoca delle ordinanze reiettive né ha specificatamente riproposto la richiesta, non ha indicato la rilevanza della prova testimoniale richiesta e non ammessa, non ha insistito e non ha riproposto analiticamente l'istanza in udienza di precisazione delle conclusioni.
La domanda risarcitoria e la relativa richiesta istruttoria non è stato oggetto di deduzioni in comparsa conclusionale.
È incontestato che in capo alla parte che si è vista non accogliere dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie sussiste l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni in maniera specifica, e che non sia all'uopo sufficiente un generico richiamo ai precedenti atti difensivi, agli atti precedenti o alla memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. in quando detto richiamo non è idoneo a mantenere la specifica richiesta istruttoria ed indicarne la volontà di insistere su quella specifica istanza. In precisazione delle conclusioni, infatti, deve essere delineata la domanda istruttoria formulata, anche al fine di consentire al giudice ed alla controparte di prendere posizione in ordine alle richieste, sia istruttorie che di merito, definitivamente proposte.
17 La mancata riproposizione specifica determina una presunzione di rinuncia all'istanza istruttoria.
La richiesta, quindi, deve intendersi rinunciata e non è ammissibile la sua riproposizione in appello.
Inoltre, la prova di cui al capo 9 è stata riproposta in atto di appello con generico chiamo all'atto di primo grado e senza specifica riproduzione dell'istanza e l'omessa ammissione non è stato specifico motivo di gravame.
Il capo come formulato è, ripetesi, generico, non attiene ad un fatto specifico determinato per mezzo di dati propri, non consente una positiva valutazione della concludenza della prova né di dimostrare il danno del quale è domanda e gli ulteriori elementi costitutivi della domanda risarcitoria, per come già non ammessa in primo grado.
Per tutto quanto dedotto la richiesta istruttoria indicata è inammissibile, è stata implicitamente disattesa e viene ulteriormente rigettata.
Per quanto indicato, si rigetta l'ulteriore motivo di gravame confermando anche sul punto la sentenza di primo grado.
Per i motivi suindicati, l'appello proposto da viene integralmente rigettato Parte_1 con conferma della sentenza impugnata per quanto oggetto di gravame.
Non può essere, altresì, accolto neanche l'appello incidentale proposto da . Controparte_8
In specie, si precisa che la sentenza di primo grado veniva pubblicata in data 20.01.2017 e l'atto di appello veniva notificato il 22.02.2018 con citazione per l'udienza del 29.06.2018. si costituiva resistendo al gravame principale ed instando per l'appello Controparte_1 incidentale avverso sia che contro i signori e e chiedendo Parte_1 CP_2 CP_3 volersi riformare parzialmente la sentenza di primo grado con riferimento: -1- alla parte in cui il giudice di prime cure non ha “riconosciuto ed accertato la estinzione del diritto di servitù non esercitata dai coniugi , né ha avuto riguardo della effettiva situazione dei Parte_6 luoghi”; - 2- alla parte in cui si è stato “statuito che l'apposizione del cancello da parte della signora abbia effettivamente compresso il diritto delle controparti ed ha Controparte_1 conseguentemente condannato la stessa al ripristino dello status quo ante ovvero alla modifica
o demolizione del cancello posto a chiusura del fondo”; - 3-alla parte in cui non è stata “ordinata CP_ la chiusura del cancello abusivo posto sulla particella ex acquistata dai coniugi Pt_6
CP_
con atto per IO (ove è richiamato l'atto con cui la soc. ha acquistato
[...] Per_6 il fondo dal sig. )”. Controparte_5
18 Veniva, quindi, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle diverse parti interessate
Avverso il gravame incidentale resistevano e costituitisi a Controparte_2 CP_3 seguito della disposta integrazione del contraddittorio.
In via preliminare gli stessi eccepivano l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da poiché tardivo, essendo stato proposto avverso la sentenza pubblicata il Controparte_1
23/01/2017 successivamente al decorso del termine annuale di legge, con comparsa depositata il 05.06.2018 oltre i 60 giorni dalla notifica dell'appello principale, a fronte di un appello avverso parte della pronuncia non emessa nei loro confronti, tale da risultare la domanda e l'interesse all'appello incidentale diverso e non connesso all'impugnazione principale, rilevando che l'interesse di ad impugnare le parti ulteriori della pronuncia Controparte_1 rispetto a quanto oggetto dell'appello principale era preesistente e non logicamente consecutivo all'appello principale, trattandosi di domande diverse e avverso soggetti differenti, con conseguente inammissibilità del' gravame incidentale.
L'eccezione con riferimento alla posizione degli appellati e sui punti 1 e 3 CP_2 CP_3 dell'appello incidentale è fondata e viene condivisa.
La questione dell'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto a seguito dello spirare del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. è stata affrontata dalla Suprema Corte in più recenti pronunce ed è stata a lungo controversa.
Se l'appello incidentale tardivo proviene dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale si è ritenuto essere proponibile una impugnazione incidentale tardiva senza limiti oggettivi, potendo essa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello aggredito dalla impugnazione principale.
È stato, quindi, superato l'orientamento secondo cui siffatta impugnazione sarebbe inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale trattandosi di una impugnazione che non dipende da quella avversa, poiché l'interesse ad impugnare non nasce dalla impugnazione altrui e non si può recuperare, mediante impugnazione tardiva, la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza (es sezione III della
Cassazione con l' ordinanza 21 ottobre 2022 n. 31135).
Invero, la contraria tesi era già in essere – ved. ad es., a mero titolo esemplificativo, pronuncia della Cass., III sez., n. 26139 del 5 settembre 2022 in cui si è affermato che “In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale
19 tardiva …anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile”.
A conferma è intervenuta sentenza della Cass. n. 2506 del 2024 in cui è stato chiarito che l'impugnazione incidentale proposta dalla parte contro la quale è stata formulata l'impugnazione principale è sempre ammissibile se l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza, alla quale la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, per cui detta impugnazione può riguardare anche un capo della decisione diverso e autonomo da quello oggetto dell'impugnazione principale, precisandosi che
“la ratio dell'art. 334 cod. proc. civ. è una finalità transattiva-ritorsiva, in quanto la disposizione ha lo scopo di indurre la parte parzialmente vittoriosa a rinunciare all'impugnazione, per non correre il rischio che l'appellato, attraverso l'impugnazione tardiva, possa rimettere in discussione anche le parti della sentenza favorevoli all'appellante principale;
se questa è la ratio della norma, la stessa sarebbe frustrata escludendo che
l'appellato possa impugnare tardivamente capi della sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, perché l'esigenza di favorire la definitiva composizione della lite, dissuadendo le parti dall'impugnazione, sussiste anche in tale ipotesi;
quindi, l'interesse a proporre
l'impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e sorge dall'impugnazione altrui, che tende a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'impugnazione principale, avrebbe accettato (Cass.
26139/2022, in motivazione, con riferimento ai principi già posti da Cass. Sez. U 652/1998…).”
In tal senso è ammissibile l'appello incidentale contro . Parte_1
Ritenendosi, invece, che i principi dell'art. 334 c.p.c. si applicano alla domanda incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, a differenti conclusioni si perviene in merito all'appello incidentale proposto avverso i coniugi e , trattandosi di gravame avverso parti diverse del giudizio, a Controparte_2 CP_3 soggetti diversi dall'appellante principale e portatrici di autonomi interessi.
Infatti, se l'ammissibilità all'impugnazione incidentale tardiva è volta a consentire alla parte parzialmente soccombente di contrastare l'iniziativa della controparte volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, detto interesse non è
20 tutelabile ove l'appello incidentale tardivo è proposto avverso un soggetto diverso da quello che ha proposto l'impugnazione principale ed investe un capo autonomo e distinto della sentenza, senza che vi sia solidarietà nell'accertamento, poiché in mancanza di statuizioni dipendenti l'impugnazione principale non è idonea a modificare l'assetto degli interessi rispetto alla pronuncia di primo grado.
In senso conforme, la Suprema Corte in sent. n. 8855/2025 ha ritenuto che in caso di capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale e riguardante soggetto diverso la fattispecie deve essere regolata in maniera difforme dalla questione tra i medesimi soggetti, statuendo che “l'interesse preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione, sicché l'impugnante (incidentale) ha l'onere di rispettare i termini generali di impugnazione”.
Analogamente si è disposto in ordinanza n. 2647 del 4 febbraio 2025, con cui la Suprema Corte ha affermato che l'interesse all'impugnazione incidentale tardiva deve sorgere necessariamente dalla proposizione dell'impugnazione principale, che deve essere idonea a modificare l'assetto di interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante ha prestato acquiescenza, per cui ove ciò non avvenga l'impugnazione indicata non è ammissibile, trattandosi di pronunce avverso parti differenti, poiché la “ratio dell'art. 334 c.p.c. risponde…ad una finalità transattivo-ritorsiva, volta a indurre la parte parzialmente vittoriosa a rinunciare all'impugnazione per non correre il rischio che l'appellato, attraverso l'impugnazione tardiva, possa rimettere in discussione anche le parti della sentenza favorevoli all'appellante principale” che nel caso di specie non trova diretta applicazione.
La Cassazione ha anche precisato che quanto suindicato non contrasta con il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 8486 del 28 marzo 2024 - secondo cui la consumazione dell'impugnazione non esclude che fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione- poiché dettato in ipotesi specifica di un coobbligato in solido il cui interesse all'impugnazione è sorto a seguito dell'impugnazione proposta da altro coobbligato solidale e, quindi, non automaticamente estensibile in fattispecie differenti.
Si precisa anche che l'interesse a proporre l'impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza ma è un interesse diverso, che sorge dall'impugnazione altrui solo ove l'appello principale tenda a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui impugnazione principale, avrebbe accettato.
21 Nel caso di specie, quindi, l'impugnazione principale proposta da non ha Parte_1 messo in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza stessa in relazione alla posizione delle altre parti e per quanto di diverso dalla domanda di appello CP_2 CP_3 incidentale al capo 2 (indi capo 1 e 3 dell'appello incidentale come prima indicate) e l'interesse a impugnare non è sorto in conseguenza dell'impugnazione principale ma preesisteva all'altrui gravame, atteso che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale non avrebbe comportato alcuna modifica dell'assetto giuridico tra le altre parti , e Controparte_1 CP_2
. CP_3
Per i motivi suindicati, l'appello incidentale proposto avverso la parte della pronuncia in cui si
è statuito sulla posizione dei coniugi – è inammissibile poiché tardivo. CP_2 CP_3
La dichiarazione di inammissibilità assorbe tutte le ulteriori eccezioni e richieste proposte dagli appellati incidentali, sia istruttorie che si riunione, che si disattendono.
Si fa, comunque, presente che tra e è Controparte_1 Controparte_2 CP_3 intervenuta sentenza di questa Corte n. 198.2024 nel proc. R.G 56/2018, pubblicata il
25/03/2024, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dalla prima avverso la sentenza di primo grado n. 1765/2017 resa dal Tribunale di Reggio Calabria, in cui era stata rigettata la domanda volta a richiedere “Condannare i convenuti alla cessazione dell'esercizio illegittimo della servitù di passaggio, e così le relative turbative e molestie che tale esercizio comporta sul fondo di proprietà dell'istante; condannare, inoltre, i convenuti a chiudere l'illegittima apertura nonché l'abbattimento del muro con il quale hanno ostruito e chiuso la stradella di cui in narrativa da rimettere e restituire, previo regolamento dei confini tra i due fondi oggi di proprietà dei convenuti ed abbattimento di quanto edificato su detta stradella o a distanza non regolamentare dai confini della stessa, nel pieno e legittimo possesso della proprietaria ricorrente e nello stato quo ante, nonché al risarcimento dei danni cagionati dall'abusivo esercizio della servitù e fino alla effettiva cessazione della stessa” (bene che si assumeva parte della p.lla 294, al confine con le p.lle 104 e la n. 66). Non veniva riconosciuta, quindi, una ulteriore strada di passaggio.
Nel giudizio è stata anche rilevata la diversa servitù sulla stradella già in proprietà di
[...] di passaggio pedonale e carraio in favore dei convenuti contestata nell'indicato Parte_7 giudizio ed il possesso “ultraventennale, pacifico ed indisturbato dell'accesso tramite la realizzazione di un cancello (dapprima in legno e successivamente in ferro…), sulla strada di proprietà attorea -su cui, peraltro, grava la servitù di passaggio a cui si è fatto cenno poc'anzi”.
Inoltre, in relazione alla domanda di chiusura del cancello dei e , proposta in CP_2 CP_3
22 primo grado in quel giudizio, la Corte ha disposto che “a fronte di una dimostrata acquisizione del possesso ultraventennale, pacifico ed indisturbato dell'accesso tramite la realizzazione di un cancello (dapprima in legno e successivamente in ferro, la cui esistenza e realizzazione, quanto meno in un determinato contesto temporale risalente all'incirca agli anni 1980-1982, sono state confermate in maniera conferente dai testi e ) sulla strada di proprietà attorea -su cui, peraltro, grava la servitù di passaggio a cui si è fatto cenno poc'anzi - l'attrice non ha saputo di contro fornire alcun dato di segno contrario in grado di smentire o di contrastare
l'assunto dei convenuti, di talché correttamente il Tribunale ha ritenuto regolarmente usucapito il relativo diritto dei coniugi…all'accesso alla loro proprietà dalla stradella di proprietà attorea”.
Nell'indicato procedimento, quindi, è già stata già definite tra le parti l' eccezione sollevata da nel presente grado di cui alla domanda di chiusura del cancello oggetto di Controparte_1 appello incidentale proposta nel procedimento 1765/2017 mancante, invece, nel primo grado del presente procedimento e, quindi, ulteriormente inammissibile.
Atteso quanto prima detto, l'appello incidentale tardivo può essere esaminato solo con riferimento alla domanda al capo 2, contro ed in solido sul solo punto con Parte_1 gli atri possessori della servitù di passaggio, in relazione alla impugnazione sulla parte della sentenza impugnata in cui si è “statuito che l'apposizione del cancello da parte della signora
abbia effettivamente compresso il diritto delle controparti ed ha Controparte_1 conseguentemente condannato la stessa al ripristino dello status quo ante ovvero alla modifica
o demolizione del cancello posto a chiusura del fondo”.
L'impugnazione è infondata e viene rigettata.
Oltre che essere la stessa generica, mancando degli specifici motivi di censura, non si ravvede alcun vizio nella parte della pronuncia contestata.
Il giudice di prime cure, infatti, ha ampiamente motivato sul punto, chiarendo che il cancello costituiva un indebito ostacolo all'uso della servitù e precisando la ratio della riconosciuta limitazione, affermando che le congruamente motivata, rimanendo ogni critica ancorata ad una chiara visione di parte- hanno evidenziando che: “Non vi è dubbio che il cancello in ferro, carrabile, a due ante avente dim.
3,63 x 2,25 ml. (cfr. all. 1 foto 11-12) realizzato dalla convenuta unitamente all'accesso pedonale realizzato in adiacenza al carrabile mediante un cancello in ferro di dim. 1,00 x 2,25 ml. ed i due muretti in pietrame di ml. 1,10, sormontati da una ringhiera in ferro, di altezza pari
a ml. 1,50 limitano il diritto di servitù. Infatti, durante i vari accessi, il cancello si presentava
23 con le ante aperte delimitando la servitù da ml. 6,00 a ml. 3,70. Tale delimitazione non proseguiva in maniera costante per tutta la lunghezza delle ante, in quanto una di esse la si riscontrava quasi a contatto con il muretto di delimitazione della proprietà . Parte_8
Quindi per ml. 1,85, la servitù non era pari a ml. 6,00, come risultante dagli atti di compravendita, ma si riduceva gradualmente nel seguente modo (vedi all.1 foto 28-29):
1. servitù di larghezza pari a ml. 3,70 in corrispondenza dell'inizio del cancello;
2. servitù di larghezza pari a ml. 4,00 ad una distanza di ml. 1,00 dall'inizio del cancello;
3. servitù di larghezza pari a ml. 4,20 in corrispondenza della fine del cancello” (cfr. C.T.U. pag. 23-24). In conclusione, “il cancello realizzato dalla convenuta , per una lunghezza Controparte_1 di ml. 1,85 (larghezza dell'anta del cancello) restringe la servitù” (cfr. C.T.U. pag. 25). Orbene, ritiene il giudicante che la predetta opera sia mantenuta in violazione della costituita servitù volontaria, andando a comprimere l'utilitas prevista in favore dei fondi dominanti, poiché determina una restrizione della pattuita larghezza (pari a m. 6,00) del passaggio>>.
La pronuncia, come indicato, è supportata dalla valutazione dei titoli, dello stato di fatto e dagli accertamenti peritali, tali da portare al riconoscimento di una condotta non legittima, idonea a diminuire l'esercizio della servitù dovuta ed a renderla più incomoda, avendo operato una restrizione della estensione del passaggio espressamente previsto, così da alterare il diritto esistente.
Poiché il contenuto e le modalità di esercizio della servitù sono risultati determinati in maniera specifica nel titolo costitutivo, tale da essere stata riconosciuta e non impugnata una servitù per una larghezza costante di metri sei, con riconoscimento del contenuto oggettivo del peso imposto e dell'estensione, è detto peso che doveva essere rispettato, al di là di diverse valutazioni dell'utilitas, escludendosi modifiche unilateralmente poste.
Infatti, essendo stato riconosciuto il diritto ad una servitù su uno spazio di sei metri, il restringimento ingiustificato ha costituito automaticamente condotta illegittima tale da violare l'utilità garantita a favore del fondo dominante.
Il Tribunale ha, quindi, accertato il diritto di servitù ed ha ordinato “a di Controparte_1 modificare il cancello in modo da ripristinare la larghezza, pari a m. 6,00, del passaggio oggetto della servitù de qua o, in difetto, di rimuovere il cancello stesso”.
Per contra, in appello sul punto si ci è limitati al motivo di censura senza indicare le ragioni per le quali sarebbe stata corretta la auspicata differente valutazione né gli elementi che avrebbero supportato una diversa contemperazione degli interessi delle parti, circostanze comunque mancanti nell'istruttoria e nelle difese effettuate in primo grado.
24 Ne consegue il rigetto del motivo di gravame.
Per i motivi suindicati, l'impugnazione incidentale spiegata da viene rigettata Controparte_1 poiché in parte infondata ed in parte inammissibile.
Atteso il rigetto dei gravami e la conferma della sentenza impugnata, non può procedersi a pronuncia sulle spese del primo grado, mancando uno specifico motivo di impugnazione.
Per quanto attiene le spese e competenze di lite del presente grado di lite, visto il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, da cui la sostanziale reciproca soccombenza tra le rispettive parti, si ritengono sussistere giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra e . Parimenti si compensano integralmente le spese e Parte_1 Controparte_1 competenze di lite tra e gli appellati e attesa Controparte_1 Controparte_2 CP_3 la pronuncia di inammissibilità e la situazione di incertezza su detta ammissibilità dell'appello incidentale tardivo dovuta alla presenza di contrasto giurisprudenziale all'epoca della proposizione del gravame incidentale.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da contro e sull'appello Parte_1 Controparte_1 incidentale proposto da contro , e Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 CP_3 avverso distinte parti della sentenza n. 101/2017 emessa dal Tribunale di Reggio
[...]
Calabria, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello principale proposto da contro Parte_9 CP_1
;
[...]
2- dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato, per cui lo rigetta, l'appello incidentale proposto da contro , e Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
per le motivazioni in narrativa;
CP_3
3- conferma la sentenza di primo grado impugnata;
4- compensa integralmente tra e nonché tra Parte_1 Controparte_1 CP_1
e e le spese e competenze di lite del presente
[...] Controparte_2 CP_3 grado;
5- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
25 Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 16.05.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
26
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) Dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 150.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.11.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
c.f. nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria via Padre Catanoso n. 6, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Natale Francesco Evoli (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del Prof. Avv. Michele Salazar in Reggio Calabria via Re Ruggero n. 9, PEC
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Francesco Polimeni (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio sito in Reggio Calabria alla Via B. Buozzi n. 4, PEC
Email_2
-APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' NEI CONFRONTI di
(C.F. ), e (C.F. Controparte_2 C.F._5 CP_3
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Antonino C.F._6
Delfino ( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in C.F._7
Reggio Calabria alla via D. Marvasi 5/L, PEC Email_3
1 -APPELLATI da appellante incidentale
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 101/2017 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria II sez. civ. nel procedimento R.G. 1939/2005, pubblicata in data 23.1.2017, Rep. n. 169/17 del 26.01.2017
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.11.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano mediante istanze depositate telematicamente come di seguito indicato:
- per : “ci si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e verbali di causa, Parte_1
da intendersi qui richiamati ed integralmente trascritti, chiedendo l'accoglimento delle richieste istruttorie per come formulate negli atti di causa (prova per testi e rinnovazione della
CTU), e dunque insistendo sulle proprie conclusioni e sul rigetto di quanto ex adverso dedotto ed eccepito da controparte, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto”;
- per si: “impugna e contesta tutto quanto ex adverso ritenuto, eccepito e Controparte_1
dedotto poiché totalmente infondato in fatto e diritto e nel riportarsi al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta insiste nell'integrale accoglimento delle richieste e conclusioni ivi formulate. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”;
- per e “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, Controparte_2 CP_3
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN VIA
PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, l'appello incidentale proposto per Controparte_1 le ragioni indicate in atti ovvero dichiarare inammissibile l'impugnazione dalla stessa proposta
IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., Pt_2
l'appello incidentale proposto da per le ragioni indicate in atti ovvero Controparte_1 dichiarare inammissibile l' impugnazione dalla stessa proposta;
ANCORA IN VIA
PRELIMINARE si chiede la riunione del presente procedimento recante il n. 150/2018 . a quello recate il n. 56/2018 RG App, pendente innanzi alla Ecc.ma Corte attesa l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva tra i due procedimenti. NEL MERITO - rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello incidentali proposti da , Controparte_1
confermando la sentenza n. 101/2017 oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte da – appellante Controparte_1
incidentale contro e - appellati in via incidentale, per i motivi Controparte_2 CP_3 esposti in comparsa. Voglia, altresì, l'Ecc.ma Corte di Appello condannare parte appellante
2 alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art 93 cpc, a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede: a) essere ammessi alla citazione dei testi indicati nella memoria ex art 184 cpc depositata nel giudizio di primo grado;
b) acquisizione del fascicolo N. 56/2017 RGApp e degli atti in esso contenuti;
c) acquisizione in ogni caso della documentazione prodotta e indicata nell'indice produzione atti ovvero: relazione tecnica del
CTU ing. ; relazione tecnica del CTU in. verbali delle dichiarazioni testimoniali Per_1 CP_4 rese nell'ambito del procedimento civile n.1543/2005 dai testi e;
Tes_1 Testimone_2 sentenza n. 1765/2017.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio ed a quanto compendiato in sentenza di primo grado in relazione alla ricostruzione del processo, si espone quanto segue.
, e convenivano in giudizio Controparte_2 CP_3 Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria chiedendo di voler: “ a) accertare e dichiarare
[...] che i sigg.ri , e hanno diritto ad una servitù Controparte_2 CP_3 Parte_1 di passaggio pedonale e carrabile su una stradella privata di proprietà (già Controparte_1
) per accedere ai rispettivi appezzamenti di terreno, costituita in virtù degli atti Controparte_5 descritti in premessa, della larghezza di metri sei costanti;
b) accertare, ritenere e dichiarare che la sig.ra ha ridotto la stradella mediante l'apposizione di un cancello, di paletti Controparte_1 in ferro e di vegetazione, da metri sei a metri 3,60 all'inizio e, verso l'interno, a metri 4,20 appropriandosi così di una porzione della rimanente parte di terreno destinata al passaggio;
c) accertato e dichiarato, previa verifica dei confini nonché della larghezza della stradella e della stessa servitù di passaggio, il comportamento antigiuridico di , si chiede che Controparte_1
l'On.le Tribunale Adito, Voglia altresì condannare la stessa al ripristino dello stato dei luoghi disponendo la rimozione del cancello, dei paletti in ferro e della vegetazione apposti sulla stradella e delimitanti il fondo della stessa;
d) condannare, altresì, la sig.ra al Controparte_1 risarcimento, in favore degli istanti dei danni morali e materiali derivanti dall' abusivo comportamento fino all'effettiva cessazione dello stesso ovvero a quella minore o maggiore somma che l'On.le Tribunale riterrà equo liquidare per aver ridotto la servitù di passaggio rendendola più disagevole. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Esponevano i coniugi e di aver acquistato da (dante causa della CP_2 CP_3 Controparte_5 convenuta) giusto atto del 19.06.1980 rep. 1078 racc. 448 per Notar un Per_2 appezzamento di terreno riportato al NCT di RC al foglio di mappa 72, part. 104 (ex 91/b), e
3 che l'appezzamento di terreno godeva della servitù di passaggio pedonale e carraio su una stradella privata oggi esistente della larghezza costante di sei metri, di proprietà del venditore che dalla strada Provinciale Reggio Campi - Sant'Angelo costeggiava la Controparte_5 porzione stessa lato nord, mentre deduceva di aver acquistato da Parte_1 CP
- giusto atto del 28.6.1983 rep. 38529 racc. 3068 per notar un
[...] Persona_3 appezzamento di terreno riportato al NCT di RC al foglio di mappa 72 –part. 108 (ex 87/b) e
109 (ex 91/b), al quale si accedeva da una stradina indicata in atto di vendita, “lungo una pista in terra battuta, già tracciata ed esistente, della larghezza di metri sei, di proprietà del venditore che si diparte da una limitrofa stradella comunale e giunge sino alla porzione di terreno in oggetto”.
Precisavano, quindi, che era stata costituita una servitù di passaggio pedonale e carraio su una stradella privata esistente della larghezza costante di m. 6 e di proprietà del venditore in favore di entrambi i fondi e lamentavano che aveva modificato lo stato dei luoghi Controparte_1
“apponendo due cancelli nella parte iniziale della stradella sicchè la larghezza della stessa era stata ridotta a metri 3,60 ed aveva inoltre recintato la sua particella apponendo paletti in ferro
e vegetazione alterando i confini ovvero riducendo la larghezza della stradella a metri 4,20”, ciò nell'effettuazione della recinzione della sua vicina proprietà.
Si costituiva parte convenuta per rilevare l'infondatezza della domanda e chiederne il rigetto.
Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale così concludendo: “Voglia l'On.le Tribunale , reiectis contrariis: in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dei coniugi e e dell'eccezione proposta dichiarare prescritta la Controparte_2 CP_3 servitù di passaggio relativa al fondo dei coniugi attori;
rigettare comunque le relative domande infondate in fatto e diritto;
rigettare le domande proposte da giacché Parte_1 infondate in fatto e diritto ed in accoglimento alla domanda riconvenzionale spiegata voglia procedere alla regolamentazione dei confini tra la proprietà della predetta attrice e quella della convenuta disponendo la demolizione di quanto costruito sulla proprietà di Controparte_1 quest'ultima nonché alla remissione in pristino dello stato dei luoghi interessati allo sbancamento sconfinando nella proprietà della deducente”.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e due CTU, una prima con nomina dell'ing.
ed una seconda in rinnovazione con nomina dell'ing. , come da ordinanza Per_4 Persona_5 del 2014.
Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale così statuiva: “A) dichiara che gli attori godono, in vantaggio dei rispettivi terreni, della servitù di passaggio pedonale e carraio sulla stradella
4 privata, della larghezza costante di sei metri, di proprietà della convenuta, per come indicata in parte motiva;
B) ordina a di modificare il cancello in modo da ripristinare Controparte_1 la larghezza, pari a m. 6,00, del passaggio oggetto della servitù de qua o, in difetto, di rimuovere il cancello stesso;
C) rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
D) in accoglimento della domanda avanzata dalla convenuta in via riconvenzionale, accertato lo sconfinamento per mq. 70 nella proprietà di da parte di ordina a Controparte_1 Parte_1 quest'ultima di rimuovere le opere oggetto di occupazione, per come descritte in parte motiva
e di ripristinare lo stato dei luoghi;
E) rigetta ogni altra domanda di parte convenuta;
F) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti;
pone le spese di C.T.U. per metà
a carico di parte attrice e per metà a carico di parte convenuta.”
Avverso parte della indicata pronuncia proponeva impugnazione instando Parte_1 per la sua riforma unicamente nella parte in cui si era statuito sulla domanda riconvenzionale proposta da contro la stessa in primo grado e sulla domanda Controparte_1 Parte_1 risarcitoria proposta da quest'ultima nei confronti della stessa, ritenendola errata per i seguenti motivi: - per “violazione del codice di rito ed erronea riqualificazione del petitum” con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata da controparte quale regolamentazione dei confini lamentando una intervenuta illegittima autonoma riqualificazione della domanda
“originariamente nata nell'ambito dell'art. 948 c.c. in actio finium regundorum ex art. 950
c.c.”, con “evidenziante un sostanziale mutamento del petitum o della causa petendi”, anche per non avere la parte istante modificato la domanda eccepita in via riconvenzionale nei termini di cui agli artt. 183 e 186 cpc, tale da ritenere la sentenza “affetta da vizio di nullità, convertibile in motivo di gravame ex art. 161 cpc”; - per errore nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto la indicata domanda riconvenzionale fondata in mancanza di supporto probatorio, unicamente “procedendo ad un riferimento alle mappe catastali depositate dal CTU che la
Suprema Corte in svariate sentenze indica quale elemento residuale e sussidiario”; - - per errata
“Determinazione quantitativa della proprietà” eccependo essere mancato il riconoscimento del dato “temporale, non avendo l'elaborato peritale identificato i tempi di realizzazione di tali opere e quindi del preteso sconfinamento e ciò sia allo scopo di verificare se dette opere sussistessero in tutto o in parte al momento della compravendita (con evidente difformità della situazione catastale e quella di fatto) c sia allo scopo di verificare eventuali elementi attinenti alla prescrizione”, chiedendo un nuovo accertamento che “dovrà determinare i tempi di apposizione dei confini, la titolarità delle opere costruite, e gli aspetti oggettivi non rilevati nella consulenza parziale e monca offerta alla valutazione del giudicante di primo grado”; -
5 per carenza di motivazione nel rigetto della richiesta di risarcimento dei danni, precisando che il danno lamentato era “conseguenziale” alla chiusura del cancello e poteva essere determinato in via equitativa, anche atteso che “gli attori hanno cercato di dimostrare tale danno sia nell'atto di citazione, chiedendo l'ammissione di prova per testi su tali, circostanze, sia nella memorie istruttorie ex art. 184 del 26.06.2006, trovando il diniego da parte dell'Istruttore”.
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di voler: dichiarare “viziata in fatto e in diritto la
Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 101/2017 e vedere, di conseguenza e previa riforma, accogliere le conclusioni rassegnate ed in particolare: - accogliere la richiesta di risarcimento danni formulata nell'atto introduttivo del giudizio;
- rigettare totalmente la domanda riconvenzionale della convenuta;
- condannare la stessa alla rifusione delle spese di entrambi le fasi del giudizio;
- confermarsi nel resto la sentenza con vittoria di spese”.
In via istruttoria chiedeva ammettersi “prova per testi sulle circostanze già capitolate nell'atto di citazione al n.9”, indicando il nominativo dei testi da ammettere, nonché “ammettersi rinnovo della CTU dei luoghi oggetto di causa con particolare riguardo ai tempi di realizzazione dei confini”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e spiegando appello Controparte_1 incidentale avverso la impugnata sentenza ritenendola errata: 1) nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva “riconosciuto ed accertato la estinzione del diritto di servitù non esercitata dai coniugi – , né ha avuto riguardo della effettiva situazione dei CP_2 CP_3 luoghi”; - 2) per aver “statuito che l'apposizione del cancello da parte della signora CP_1
abbia effettivamente compresso il diritto delle controparti ed ha conseguentemente
[...] condannato la stessa al ripristino dello status quo ante ovvero alla modifica o demolizione del cancello posto a chiusura del fondo”; 3) per non avere “ordinato la chiusura del cancello CP_ abusivo posto sulla particella ex acquistata dai coniugi – con atto per CP_2 CP_3
CP_ IO (ove è richiamato l'atto con cui la soc. ha acquistato il fondo dal sig. Per_6
)”. Controparte_5
Chiedeva, quindi, volersi disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
e , nonché, nel merito, voler“- rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
[...] CP_3
perché infondato in fatto e diritto per le motivazioni di cui in narrativa;
- Parte_1 accogliere l'appello incidentale proposto riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna la sig.ra alla rimozione del cancello posto a chiusura del proprio Controparte_1 fondo, non potendo essere lo stesso realizzato diversamente e conseguentemente: a) dichiarare
l'intervenuta estinzione del diritto di servitù di passaggio a favore dei coniugi - Pt_3 CP_3
6 in ragione della costruzione del muro sulla porzione di terreno ove insisteva l'originario cancello in legno per l'accesso al fondo precedentemente acquistato dai germani con CP_1 atto per IO del 19.06.1980; b) ordinare la chiusura del cancelletto realizzato dai Per_2
CP_ coniugi - sul fondo ex;
c) confermare la sentenza di primo grado nella CP_3 CP_2 parte in cui ha accertato lo sconfinamento operato dalla sig.ra ordinando Parte_1 alla stessa i conseguenti oneri e adempimenti previsti;
d) Condannare i sigg.ri Parte_1
, e al pagamento delle spese e competenze per il
[...] Controparte_2 CP_3 doppio grado di giudizio”.
All'udienza del 25.10.2018 veniva autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e . Controparte_2 CP_3
Gli atti venivano notificati alle parti appellate presso il procuratore costituito in primo grado rispettivamente il 18.2.2019 ed il 24.11.2018.
Si costituivano in giudizio e chiedendo: - volersi dichiarare Controparte_2 CP_3
l'inammissibilità appello incidentale spiegato da avverso la sentenza Controparte_1 pubblicata il 23/01/2017 poiché tardivo, essendo stato proposto con comparsa depositata il
05.06.2018 successivamente al decorso del termine di legge annuale ed oltre i 60 giorni dalla notifica dell'appello principale, a fronte di un appello principale avente ad oggetto una parte della pronuncia non emessa nei loro confronti, così da risultare la domanda e l'interesse all'appello incidentale diversi e non connessi all'impugnazione principale, nonché
l'inammissibilità ed improponibilità per essere le domande proposte in primo grado differenti da quelle oggetto di appello incidentale;
- instavano per l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto nei confronti di e per violazione dell'art. Controparte_2 CP_3
342 c.p.c.; - chiedevano la riunione del presente procedimento con quello di cui al n. R.G.
56/2018 pendente tra le stesse parti (appellante in via incidentale e appellati in Controparte_1 via incidentale coniugi ) per connessione oggettiva e soggettiva. Controparte_7
Eccepivano, in subordine rispetto alle eccezioni preliminari, l'infondatezza del gravame incidentale e ne chiedevano l'integrale rigetto.
Pertanto, così concludevano: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, l'appello incidentale proposto per le ragioni Controparte_1 indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile l'impugnazione dalla stessa proposta;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
7 l'appello incidentale proposto da per le ragioni indicate in atto ovvero Controparte_1 dichiarare inammissibile l' impugnazione dalla stessa proposta;
ANCORA IN VIA
PRELIMINARE si chiede la riunione del presente procedimento recante il n. 56/2018 RGApp
a quello recante in n. 150/2018, pendente innanzi alla Ecc.ma Corte e con udienza di prosieguo fissata per la data del 06.02.2020, attesa l' evidente connessione soggettiva ed oggettiva tra i due procedimenti .NEL MERITO - rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello incidentali proposti da , confermando la sentenza n.101/2017 Controparte_1 oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte da - appellante incidentale contro e Controparte_1 Controparte_2
- appellati in via incidentale, per i motivi esposti in narrativa. Voglia, altresì, CP_3
l'Ecc.ma Corte di Appello condannare parte appellante alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art 93 cpc, a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede:
a) essere ammessi alla citazione dei testi indicati nella memoria ex art 184 cpc depositata nel giudizio di primo grado;
b) acquisizione del fascicolo N. 56/2017 RGApp e degli atti in esso contenuti;
c) escutere il teste;
d) acquisizione in ogni caso della documentazione Testimone_3 prodotta e indicata nell'indice produzione atti ovvero: relazione tecnica del CTU ing. ; Per_1 relazione tecnica del CTU in. verbali delle dichiarazioni testimoniali rese nell'ambito CP_4 del procedimento civile n.1543/2005 dai testi e;
sentenza n. Testimone_4 Testimone_2
1765/2017”. Produceva l'indicata documentazione.
Seguivano alcuni differimenti.
Nelle more, in data 29.6.2020 nell'interesse di veniva formulata istanza ai sensi Controparte_1 degli artt. 283 e 351 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con apertura di sub procedimento n. 158-1/2020.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza del 06.11.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta instando per come riportato.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione all'appello principale proposto da contro , si Parte_1 Controparte_1 osserva quanto segue.
8 In via preliminare, si rileva che ha proposto gravame unicamente avverso la Parte_1 parte della sentenza di primo grado in cui è stato statuito sulla parte della domanda relativa alla posizione esistente tra la stessa e , con accoglimento della Parte_1 Controparte_1 domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima, che lamentava l'occupazione abusiva da parte della prima di un terreno di sua proprietà mediante un cancello ed altre opere, ed il rigetto della domanda risarcitoria proposta da contro connessa alla Parte_1 Controparte_1 domanda principale di accertamento della servitù, rimanendo incensurate le residue parti della pronuncia di primo grado come prima indicate.
In specie, nel primo motivo di impugnazione si contesta la pronuncia sia nella parte in cui è stata riqualificata d'ufficio la domanda proposta da , secondo l'appellante Controparte_1 originariamente nata nell'ambito dell'art. 948 c.c., in actio finium regundorum ex art. 950 c.c., sia nella parte in cui la stessa domanda è stata ritenuta provata pur non avendo fornito parte istante in riconvenzionale ogni supporto probatorio sul punto.
Il motivo è infondato e va disatteso.
Per quanto attiene la qualificazione della domanda in esame, in sentenza gravata si statuisce che “In punto di diritto va premesso che la presente azione deve giuridicamente qualificarsi come actio finium regundorum ai sensi dell'art. 950 c.c.; parte convenuta, invero, non ha dedotto in giudizio un cd. contrasto tra titoli, che avrebbe potuto riscontrarsi laddove, secondo le pertinenti allegazioni di parte, il medesimo bene, ovvero una sua parte, fosse stata attribuita
a soggetti differenti in forza di differenti atti traslativi sì da poter, in tale ipotesi, riscontrare gli estremi identificativi di domanda di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. (v. in tali termini,
Cass. 22.12.2011 n. 28349; Cass. 3101/2005; Cass. 15304/2006).”
Dalla disamina degli atti di causa emerge che il giudice di prime cure si è pronunciato in aderenza al contenuto sostanziale della pretesa ed al provvedimento richiesto, interpretando la volontà delle parti e correttamente valutando il petitum concretamente dedotto e la prospettata causa petendi.
In atto di costituzione in primo grado e domanda riconvenzionale, infatti, Controparte_1 precisava che “Va invece denunciata l'occupazione e conseguente appropriazione indebita da parte della di terreno di proprietà dell'istante sulla quale ha realizzato un Parte_1 cancello per accedere alla sua proprietà e una strada con conseguente sbancamento e danneggiamento della soprastante proprietà dell'istante per come si documenta a mezzo della relazione del geom. che viene prodotta in fascicolo di parte. Pertanto in via Testimone_3 riconvenzionale nei confronti della signora viene proposta azione di Parte_1
9 regolamento di confine tra la proprietà dalla stessa acquistata dal defunto e Controparte_5 quella confinante della deducente la quale sin da ora chiede che venga Controparte_1 disposta la demolizione di quanto eventualmente costruito sulla sua proprietà e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi interessati dallo sbancamento, per il quale non risulta siano state richieste le necessarie autorizzazioni nonostante che il terreno in questione è sottoposto
a vincoli idrogeologico-forestale, come si documenta a mezzo del certificato rilasciato dal
Comune di Reggio Calabria, ed il risarcimento di tutti i danni”.
Analoga qualificazione della domanda come regolamentazione dei confini risulta ribadita in comparsa conclusionale.
Non si ravvede, inoltre, alcuna diversa qualificazione della domanda effettuata da CP_1
. A conferma, anche in comparsa conclusionale la stessa, nel contestare i confini risultanti
[...] dall'elaborato peritale, deduceva “in ragione della domanda di regolamento di confini avanzata in via riconvenzionale da ”, eccependo che “Non si ritiene che sulla scorta di Controparte_1 tale incompleta perizia si possa pervenire ad un regolamento dei confini”.
La convenuta in riconvenzionale in primo grado, attuale appellata principale ha, pertanto, espressamente richiesto volersi procedere alla regolamentazione dei confini tra le rispettive proprietà, instando affinché venisse rispettata la situazione di diritto difforme in fatto senza indicare la presenza di titoli contrapposti di proprietà in relazione ai quali effettuare un accertamento e non chiedendo l'attribuzione in proprietà di un bene abusivamente da altrui posseduto.
Si rileva, inoltre, che nel resistere alla domanda non ha neanche invocato in Parte_1 primo grado, nei termini di legge, l'esistenza di un diverso titolo di proprietà specifico o un acquisto per usucapione della quota di terreno, così non opponendo una situazione preesistente o sopravvenuta, idonea, se riconosciuta fondata, ad eliminare la dedotta incertezza del confine.
Non si ravvede, quindi, una errata diversa qualificazione della domanda rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado.
Né in atto di appello vi è diversa indicazione rispetto ai motivi specifici per cui la domanda avrebbe dovuto essere qualificata come di rivendica.
La differenza tra le due azioni è pacifica in giurisprudenza, come confermato, tra le altre, dalla
Corte di Cassazione in pronuncia n. 22095 del 13.10.2020, in conformità alla quale si osserva che una domanda di rivendica della proprietà avrebbe presupposto la contestazione sull'esistenza di un conflitto di titoli da parte della convenuta in riconvenzionale in primo grado,
10 mentre nel caso di specie non è stato opposto alcun titolo diverso da quello su cui è stata fondata la domanda, come indicato.
Ancora, nell'azione di revindica il bene è delimitato e ben descritto, tanto da chiederne la restituzione, mentre nella regolamentazione si chiede l'accertamento degli stessi confini, con conseguente attribuzione della zona occupata dall'altra parte.
Nella domanda di regolamento dei confini, infatti, il conflitto è tra i fondi e non sui titoli, ed in conformità ha dedotto che il confine era diverso da quello in essere a seguito Controparte_1 dell'occupazione effettuata da . Parte_1
Vista la mancata contestazione del possesso di un titolo diverso idoneo a giustificare l'occupazione, non avendo l'appellante dedotto alcunché in merito, il Tribunale ha anche precisato che “il rilevato difetto di contestazione circa la validità e contenuto dei titoli attributivi dei diritti dominicali immobiliari dedotti in giudizio impone, pertanto, il pregiudiziale riferimento al loro contenuto per esattamente individuare le superfici immobiliari oggetto di causa, dopo la verifica del presupposto dell'azione di regolamento di confini, da individuarsi, per accettata interpretazione, nella incertezza tra i confini dei fondi”.
In ordine alla qualificazione della domanda non rileva, inoltre, l'effetto recuperatorio, che è conseguente all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini. La Suprema Corte ha, infatti, pacificamente riconosciuto che la richiesta di una attribuzione non incide sulla essenza dell'azione, trasformandola in revindica, ma integra soltanto una naturale conseguenza della domanda di individuazione del confine (es. Cass. Ordinanza n.42045 del 30/12/2021).
L'azione ex art. 950 c.c., quindi, è stata proposta presupponendosi una incertezza oggettiva e soggettiva dei confini tra due fondi mancando una demarcazione visibile o una separazione certa, per cui a fronte di uno “sconfinamento” si è chiesta la restituzione della parte sul confine, in considerazione dell'effettiva estensione dei terreni tra loro contigui e non di un contrapposto diritto di proprietà.
Ripetesi, non è stato, quindi, contestato il rispettivo possesso delle particelle in atti ma il confine tra le stesse ed in tal senso il giudice di prime cure ha qualificato l'azione, nel rispetto di quanto emerso dall'esame complessivo degli atti, senza aver effettuato il giudicante alcuna estensione del proprio accertamento ad una diversa azione proposta dalle parti.
Non risultano, quindi, essere stati introdotti nel tema controverso nuovi elementi e non è stata posta in essere alcuna violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, tale da essere infondata anche la lamentata censura ex art. 112 c.p.c.
Ne consegue il rigetto del gravame sul punto, attesa l'infondatezza del motivo di impugnazione.
11 Infondato è l'appello anche in relazione alla presunta erroneità della valutazione degli elementi acquisiti e dell'onere probatorio, nonché all'omessa valutazione dei titoli di proprietà.
All'inquadramento giuridico effettuato consegue, infatti, il rigetto dell'appello principale anche nella parte in cui si eccepisce non essere stata dimostrata la fondatezza della domanda, considerato il minor rigore probatorio richiesto dallo stesso art. 950 c.p.c..
L'azione di rivendica presuppone un conflitto tra i rispettivi titoli di proprietà per cui solo in tal caso sull'attore incombe l'onere di fornire la prova della proprietà mediante un titolo di acquisto originario o derivativo o risalente ad un periodo di tempo utile ad usucapire, così che i dati catastali possano non avere valore di prova ma di semplice indizio, costituendo le mappe catastali un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi raccolti.
Al contrario, l'azione di regolamento di confini presuppone una sola incertezza oggettiva o soggettiva sugli stessi e l'onere probatorio si atteggia in maniera difforme, tant'è che la norma prevede che “In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.
L'indagine deve, quindi, considerare i titoli di proprietà ma, qualora il confine non possa essere determinato sulla base degli stessi, il giudicante può avvalersi di quanto ulteriormente acquisito nel giudizio.
Infondato è, pertanto, l'impugnazione nella parte in cui si censura la pronuncia per non avere l'istante in riconvenzionale provato la domanda in quanto in siffatta azione l'onere della prova incombeva su entrambe le parti in pari misura, ed il confine deve essere determinato in relazione a tutti gli elementi utilizzabili, in estrema ratio anche mediante l'ausilio di CTU e le mappe catastali.
Quanto rilevato in pronuncia impugnata in merito è conforme a pacifica giurisprudenza, dovendosi qualificare la domanda in come una “vindicatio duplex incertae partis” (o “vindicatio incertae partis”), con conseguente obbligo di entrambe le parti di di fornire la prova della posizione del confine, senza applicazione del principio secondo cui “actore non probante, reus absolvitur”, come valorizzato in sentenza di primo grado.
Per detto motivo era posto anche in capo a parte attrice, convenuta in riconvenzionale, l'onere di fornire elementi probatori a sostegno della propria pretesa sulla collocazione del confine e correttezza del proprio operato.
Non si ravvisa, quindi, alcuna violazione del principio generale sul riparto della prova di cui all'art. 2697 c.c..
12 Si rileva anche che il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio e l'uso di rilievi e mappe catastali sono stati resi necessari proprio dalla insufficienza e mancanza di determinazione certa del confine nei titoli di proprietà.
Per detto motivo, a seguito di chiarimenti richiesti ed osservazioni, il giudice di prime cure ha anche disposto la rinnovazione della consulenza tecnica chiedendo all'ausiliare che “Consultati gli atti di causa ed effettuato ogni utile accertamento (anche presso pubblici Uffici), descriva il CTU – allegando apposito e specifico compendio fotografico e planimetrico – tutte le particelle oggetto di causa”, nonché “Individui esattamente i confini tra il fondo dell'attrice
ed il fondo della convenuta così come risultanti dall'atto Parte_1 Controparte_1 di compravendita del 28.6.1983” e “dica se rispetto ai confini così individuati l'attrice abbia occupato porzioni di proprietà della convenuta;
in caso di risposta affermativa a tale ultimo quesito, indichi analiticamente le aree oggetto di occupazione e le opere eseguite dalla convenuta”.
Il Tribunale non ha, quindi, ignorato gli atti di proprietà, ma alcun indice della corretta estensione dei confini si evince dagli stessi poiché si riporta una intervenuta “vendita a corpo” con nominativo dei proprietari dei terreni confinanti.
Anche la circostanza secondo cui “L'accesso al terreno compravenduto avverrà lungo una pista in terra battuta, già tracciata ed esistente, della larghezza di metri sei, di proprietà del venditore, che si diparte da una limitrofa stradella comunale e giunge sino alla porzione del terreno in oggetto” non è sufficiente di per sé ad integrare una delimitazione di confine.
Ciò emerge nel richiamato atto del 1983 in cui si legge che ha venduto a Controparte_5
una porzione di 100 mq. della p.lla 87 f.gl. 72, mentre in successivo atto del Parte_1
1985 è stata riconosciuta in capo al la complessiva proprietà di mq. 970, ma Controparte_5 non si indicano confini specifici.
In senso conforme, in perizia dell'ing. si è dato atto che lo stesso ha esaminato il titolo Per_5 di proprietà del 1983, che ha riportato in elaborato peritale, ed è stato indicato che CP
, a corpo e con ogni garanzia di legge, ha venduto a , che ha
[...] Parte_1 acquistato e comprato, la piena proprietà di un appezzamento di terreno, sito in agro del
Comune di Reggio Calabria, in contrada Pietrastorta, località Pozzicello, di natura seminativo di 2°, della superficie complessiva approssimativa e catastale di are diciannove e centiare sessanta (mg. 1960)”, con confini riferiti ai soli proprietari e non specifici, per cui si è reso
“indispensabile eseguire il rilievo topografico con la stessa metodologia utilizzata dal Dott. nel suo frazionamento allegato in detto atto. La strumentazione utilizzata è un Ashtech Per_7
13 modello Promark 200 GPS. Le risultanze del rilievo sono state evidenziate nell'allegato 4 (Ved.
All. 4 Rilievo topografico)”, all'esito del quale è stato accertato uno sconfinamento di mq. 70.
Le conclusioni peritali non evidenziano, quindi, vizi e sono state recepite in sentenza.
Convenendo con le stesse e rilevato il diverso assolvimento dell'onere probatorio da entrambe le parti, il Tribunale ha, infatti, condiviso quanto acquisito dal consulente d'ufficio, ed ha precisato che <il C.T.U. ha eseguito il rilievo topografico ed ha redatto una chiara raffigurazione grafica dei luoghi (All. 4, doc. 1) in cui ha tratteggiato con una linea gialla la proprietà di ed in rosso la proprietà di accertando Parte_1 Controparte_1
“uno sconfinamento di mq. 70 della proprietà di nella proprietà di Parte_1
(C.T.U. pag. 21) e descrivendo le opere oggetto di occupazione: “A) un Controparte_1 cancello in ferro a due ante di dimensioni 3,70 x 2,10 ml. (vedi all. 1 foto 27); B) due pilastri in c.a. di dim.
0.30 x 0.40 ml. a sostegno del cancello;
C) una porzione di muro di lunghezza pari a ml. 40, realizzato a partire dallo spigolo del cancello lato nord, a sostegno della recinzione avente uno spessore pari a ml. 0,28 ed altezza pari a ml. 0,80 (vedi all. 1 foto 30);
D) una porzione di recinzione di ml. 40 realizzata con paletti in ferro e rete a maglia rettangolare 7x5 cm. ed altezza pari a ml. 1,80 (vedi all. 1 foto 31)” (C.T.U. pagg. 22-23).>>
Non è indicato in appello quali sarebbero stati i diversi confini da accertare e, quindi, in cosa sia consistito l'errore.
L'accertamento operato non appare, pertanto, viziato e non si ravvede una errata valutazione degli oneri probatori e degli elementi acquisiti, considerato che nel caso di specie il consulente ha effettuato verifiche e rilievi, con ricostruzioni grafiche per materializzare il confine sul terreno, in tal modo acquisendo dati rilevabili solo a mezzo specifiche e cognizioni tecniche, ed avvalendosi delle mappe catastali.
Infondato è anche l'ulteriore motivo di impugnazione secondo cui le risultanze peritali sarebbero state errate per non avere il consulente accertato la data dell'operato sconfinamento.
Sul punto non vi è stata in primo grado espressa richiesta di accertamento né contestazione, rendendosi così irrilevante una specifica pronuncia sul punto in mancanza di eccezione in quanto l'azione di regolamento dei confini è volta proprio alla determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, così da determinare la corrispondenza tra la situazione di fatto a quella di diritto, e non è soggetta a prescrizione.
In atti del primo grado è stata prodotta, inoltre, documentazione attestate l'intervenuto sconfinamento antecedentemente al giudizio e non ha proposto alcuna Parte_1 domanda (a sua volta riconvenzionale) di usucapione o di accertamento del possesso di un più
14 ampio diritto di proprietà da contrapporre a quello di tale da giustificare un Controparte_1 accertamento in merito.
Parte appellante nel presente grado ha formulato una richiesta di rinnovo della CTU anche al
“fine di verificare la data di realizzazione delle opere oggetto dell' asserito sconfinamento con lo scopo di verificare se queste esistevano o meno al momento della compravendita, con conseguente difformità tra la situazione catastale e quella reale dei luoghi oggetto di giudizio” che non può essere accolta, non ritenendosi l'accertamento necessario per i motivi detti e non avendo il CTU la funzione di supplire eventuali oneri probatori connessi ad eccezioni difensive
(chiedendosi un accertamento in fatto sulla datazione della condotta, e non una valutazione tecnica).
Parimenti per quanto prima dedotto in merito all'infondatezza del motivo di gravame e non ravvisandosi i vizi lamentati, non si ritiene ammissibile una nuova CTU genericamente richiesta al solo fine di procedere ad un eventuale riesame del merito.
Per quanto indicato la stessa richiesta è stata già implicitamente disattesa con ordinanza con cui la causa è stata trattenuta in decisione.
Per gli esposti motivi si rigetta il motivo di impugnazione con conferma della sentenza sul punto.
Infondato è l'ulteriore capo di gravame proposto da , in cui si contesta la Parte_4 mancanza di motivazione nell'intervenuto rigetto della domanda risarcitoria proposta, volta alla richiesta di riconoscimento di danni “morali e materiali” subiti per il presunto mancato accesso al fondo e per la lesione del diritto alla servitù di cui in domanda principale, da quantificarsi in via equitativa.
In merito il giudice di prime cure ha statuito che “La domanda non appare fondata per difetto di prova degli stessi”, riferendosi alla mancata dimostrazione dei danni.
In parte motiva della sentenza impugnata si è, altresì, precisato che “priva di fondamento appare…la residuale doglianza di parte attrice correlata alla difficoltà degli avventori di raggiungere i loro immobili, rimanendo a carico di parte attrice l'adozione delle opportune modalità e degli strumenti per poter essere preavvisata dell'arrivo di eventuali terzi e consentirne l'accesso”.
Vi è, quindi, la presenza di una specifica motivazione che si ritiene sufficiente poiché idonea ad esprimere le ragioni del rigetto, anche considerata la conformità ad un principio di diritto pacifico e costante, ovvero la necessità di prova analitica della domanda risarcitoria.
15 La parte della pronuncia in cui il giudice di prime cure non ha riconosciuto alcun diritto all'accesso di terzi non è stata oggetto di specifico gravame. Conseguentemente, la mancanza di un espresso riconoscimento dell'indicato diritto meritevole di tutela, e quindi di una condotta ingiusta, preclude l'azione risarcitoria, con rigetto dell'istanza di accoglimento della “richiesta di risarcimento danni formulata nell'atto introduttivo del giudizio”
Inoltre, come indicato dal giudice di prime cure, è mancata la prova e l'indicazione del danno.
Consolidata è, infatti, la giurisprudenza nel ritenere che un danno che si presume conseguenza della lesione di un diritto presunto leso non può mai considerarsi in re ipsa, ma deve essere specificamente allegato e provato dalla parte danneggiata, nell'an e nel quantum, dimostrazione che è mancata nel procedimento in esame.
L'appello è anche estremamente generico sul punto non avendo la parte dedotto in cosa sia consistito il concreto pregiudizio richiesto e non accolto e come lo aveva provato, in cosa si sarebbe sostanziato detto danno, non essendo stato indicato il motivo di errore nel ragionamento fatto proprio dal giudice.
Invero, non sono stati riconosciuti e dimostrati in primo grado né una impossibilità di utilizzo del terreno in conformità agli usi garantiti dalla servitù vantata, tale da essere stato impedito dal ricavare l'utilità diretta del diritto in senso conforme alla indicata frequentazione di terzi per come prima detto, né il concreto pregiudizio derivatone, né la misura del richiesto danno economico e morale, essendosi le parti attrici in primo grado limitate a dedurre “9) che il suddetto cancello impedisce il libero accesso alle proprietà con la conseguenza che gli avventori, non esistendo aperture automatiche avvero citofoni o altro mezzo di segnalazione della loro presenza, sono costretti a rinunciare a recarsi presso i coniugi e la Parte_5 sig.ra 10) che, la situazione descritta ha già causato notevoli danni agli attori sia in CP_1 termini patrimoniali sia morali”, ciò anche in maniera indifferenziata tra i presunti danneggiati.
È stato, quindi, dedotto un generico danno patrimoniale, senza specificare se quale lucro cessante o danno emergente, ed un indeterminato danno morale, e non è stato provato, neanche con ricorso presunzioni semplici o al fatto notorio, in cosa lo stesso danno era consistito e perché era derivato da un mancato accesso di avventori terzi, senza dimostrare il nesso di causalità tra le presunte conseguenze pregiudizievoli meritevoli di risarcimento e la condotta posta in essere dalla convenuta in primo grado, e che consistenza economica ne era derivata.
Non è stato dedotto neanche un danno “presunto” o “danno normale”, essendo mancate le circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato anche in termini di “normalità”.
16 È mancata, quindi, anche la prova del danno conseguenza, senza la quale non vi è obbligazione risarcitoria (per tutte Cass. Sez. U. n. 576 del 2008).
Né avrebbe potuto il giudice di prime cure procedere ad una liquidazione equitativa essendo escluso un mero danno punitivo in re ipsa in mancanza di prova della esistenza del diritto da tutelare e dell'entità materiale del danno conseguenza, considerato che la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva dell'onere di allegazione e prova della parte, con la conseguenza che la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige, innanzitutto, l'accertata esistenza di un danno risarcibile in considerazione di acquisiti elementi concreti del caso specifico, di natura oggettiva o soggettiva ed una difficoltà alla sua quantificazione, elementi tutti mancanti nel caso di specie.
La circostanza di cui al capo 9 delle richieste istruttorie indicata era ed è insufficiente a fornire la prova dovuta del danno, è stata formulata senza la dovuta specificità e senza le dovute indicazioni essenziali quali il tempo, lo svolgimento, l'oggetto del fatto, ed è inidonea a supportare la prova in ordine all'an debeatur della pretesa risarcitoria azionata, tant'è che non
è stata ammessa in primo grado.
In specie, la richiesta, riproposta nel presente giudizio per richiamo in nome ex art. 184 c.p.c. è stata rigettata in primo grado con ordinanza del 31.08.07, ne è stata genericamente richiesta l'ammissione ed è stata ulteriormente rigettata in verbale del 03.12.08.
Inoltre, in primo grado parte appellante non ha ulteriormente chiesto la revoca delle ordinanze reiettive né ha specificatamente riproposto la richiesta, non ha indicato la rilevanza della prova testimoniale richiesta e non ammessa, non ha insistito e non ha riproposto analiticamente l'istanza in udienza di precisazione delle conclusioni.
La domanda risarcitoria e la relativa richiesta istruttoria non è stato oggetto di deduzioni in comparsa conclusionale.
È incontestato che in capo alla parte che si è vista non accogliere dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie sussiste l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni in maniera specifica, e che non sia all'uopo sufficiente un generico richiamo ai precedenti atti difensivi, agli atti precedenti o alla memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. in quando detto richiamo non è idoneo a mantenere la specifica richiesta istruttoria ed indicarne la volontà di insistere su quella specifica istanza. In precisazione delle conclusioni, infatti, deve essere delineata la domanda istruttoria formulata, anche al fine di consentire al giudice ed alla controparte di prendere posizione in ordine alle richieste, sia istruttorie che di merito, definitivamente proposte.
17 La mancata riproposizione specifica determina una presunzione di rinuncia all'istanza istruttoria.
La richiesta, quindi, deve intendersi rinunciata e non è ammissibile la sua riproposizione in appello.
Inoltre, la prova di cui al capo 9 è stata riproposta in atto di appello con generico chiamo all'atto di primo grado e senza specifica riproduzione dell'istanza e l'omessa ammissione non è stato specifico motivo di gravame.
Il capo come formulato è, ripetesi, generico, non attiene ad un fatto specifico determinato per mezzo di dati propri, non consente una positiva valutazione della concludenza della prova né di dimostrare il danno del quale è domanda e gli ulteriori elementi costitutivi della domanda risarcitoria, per come già non ammessa in primo grado.
Per tutto quanto dedotto la richiesta istruttoria indicata è inammissibile, è stata implicitamente disattesa e viene ulteriormente rigettata.
Per quanto indicato, si rigetta l'ulteriore motivo di gravame confermando anche sul punto la sentenza di primo grado.
Per i motivi suindicati, l'appello proposto da viene integralmente rigettato Parte_1 con conferma della sentenza impugnata per quanto oggetto di gravame.
Non può essere, altresì, accolto neanche l'appello incidentale proposto da . Controparte_8
In specie, si precisa che la sentenza di primo grado veniva pubblicata in data 20.01.2017 e l'atto di appello veniva notificato il 22.02.2018 con citazione per l'udienza del 29.06.2018. si costituiva resistendo al gravame principale ed instando per l'appello Controparte_1 incidentale avverso sia che contro i signori e e chiedendo Parte_1 CP_2 CP_3 volersi riformare parzialmente la sentenza di primo grado con riferimento: -1- alla parte in cui il giudice di prime cure non ha “riconosciuto ed accertato la estinzione del diritto di servitù non esercitata dai coniugi , né ha avuto riguardo della effettiva situazione dei Parte_6 luoghi”; - 2- alla parte in cui si è stato “statuito che l'apposizione del cancello da parte della signora abbia effettivamente compresso il diritto delle controparti ed ha Controparte_1 conseguentemente condannato la stessa al ripristino dello status quo ante ovvero alla modifica
o demolizione del cancello posto a chiusura del fondo”; - 3-alla parte in cui non è stata “ordinata CP_ la chiusura del cancello abusivo posto sulla particella ex acquistata dai coniugi Pt_6
CP_
con atto per IO (ove è richiamato l'atto con cui la soc. ha acquistato
[...] Per_6 il fondo dal sig. )”. Controparte_5
18 Veniva, quindi, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle diverse parti interessate
Avverso il gravame incidentale resistevano e costituitisi a Controparte_2 CP_3 seguito della disposta integrazione del contraddittorio.
In via preliminare gli stessi eccepivano l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da poiché tardivo, essendo stato proposto avverso la sentenza pubblicata il Controparte_1
23/01/2017 successivamente al decorso del termine annuale di legge, con comparsa depositata il 05.06.2018 oltre i 60 giorni dalla notifica dell'appello principale, a fronte di un appello avverso parte della pronuncia non emessa nei loro confronti, tale da risultare la domanda e l'interesse all'appello incidentale diverso e non connesso all'impugnazione principale, rilevando che l'interesse di ad impugnare le parti ulteriori della pronuncia Controparte_1 rispetto a quanto oggetto dell'appello principale era preesistente e non logicamente consecutivo all'appello principale, trattandosi di domande diverse e avverso soggetti differenti, con conseguente inammissibilità del' gravame incidentale.
L'eccezione con riferimento alla posizione degli appellati e sui punti 1 e 3 CP_2 CP_3 dell'appello incidentale è fondata e viene condivisa.
La questione dell'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto a seguito dello spirare del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. è stata affrontata dalla Suprema Corte in più recenti pronunce ed è stata a lungo controversa.
Se l'appello incidentale tardivo proviene dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale si è ritenuto essere proponibile una impugnazione incidentale tardiva senza limiti oggettivi, potendo essa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello aggredito dalla impugnazione principale.
È stato, quindi, superato l'orientamento secondo cui siffatta impugnazione sarebbe inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale trattandosi di una impugnazione che non dipende da quella avversa, poiché l'interesse ad impugnare non nasce dalla impugnazione altrui e non si può recuperare, mediante impugnazione tardiva, la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza (es sezione III della
Cassazione con l' ordinanza 21 ottobre 2022 n. 31135).
Invero, la contraria tesi era già in essere – ved. ad es., a mero titolo esemplificativo, pronuncia della Cass., III sez., n. 26139 del 5 settembre 2022 in cui si è affermato che “In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale
19 tardiva …anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile”.
A conferma è intervenuta sentenza della Cass. n. 2506 del 2024 in cui è stato chiarito che l'impugnazione incidentale proposta dalla parte contro la quale è stata formulata l'impugnazione principale è sempre ammissibile se l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza, alla quale la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, per cui detta impugnazione può riguardare anche un capo della decisione diverso e autonomo da quello oggetto dell'impugnazione principale, precisandosi che
“la ratio dell'art. 334 cod. proc. civ. è una finalità transattiva-ritorsiva, in quanto la disposizione ha lo scopo di indurre la parte parzialmente vittoriosa a rinunciare all'impugnazione, per non correre il rischio che l'appellato, attraverso l'impugnazione tardiva, possa rimettere in discussione anche le parti della sentenza favorevoli all'appellante principale;
se questa è la ratio della norma, la stessa sarebbe frustrata escludendo che
l'appellato possa impugnare tardivamente capi della sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, perché l'esigenza di favorire la definitiva composizione della lite, dissuadendo le parti dall'impugnazione, sussiste anche in tale ipotesi;
quindi, l'interesse a proporre
l'impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e sorge dall'impugnazione altrui, che tende a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'impugnazione principale, avrebbe accettato (Cass.
26139/2022, in motivazione, con riferimento ai principi già posti da Cass. Sez. U 652/1998…).”
In tal senso è ammissibile l'appello incidentale contro . Parte_1
Ritenendosi, invece, che i principi dell'art. 334 c.p.c. si applicano alla domanda incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, a differenti conclusioni si perviene in merito all'appello incidentale proposto avverso i coniugi e , trattandosi di gravame avverso parti diverse del giudizio, a Controparte_2 CP_3 soggetti diversi dall'appellante principale e portatrici di autonomi interessi.
Infatti, se l'ammissibilità all'impugnazione incidentale tardiva è volta a consentire alla parte parzialmente soccombente di contrastare l'iniziativa della controparte volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, detto interesse non è
20 tutelabile ove l'appello incidentale tardivo è proposto avverso un soggetto diverso da quello che ha proposto l'impugnazione principale ed investe un capo autonomo e distinto della sentenza, senza che vi sia solidarietà nell'accertamento, poiché in mancanza di statuizioni dipendenti l'impugnazione principale non è idonea a modificare l'assetto degli interessi rispetto alla pronuncia di primo grado.
In senso conforme, la Suprema Corte in sent. n. 8855/2025 ha ritenuto che in caso di capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale e riguardante soggetto diverso la fattispecie deve essere regolata in maniera difforme dalla questione tra i medesimi soggetti, statuendo che “l'interesse preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione, sicché l'impugnante (incidentale) ha l'onere di rispettare i termini generali di impugnazione”.
Analogamente si è disposto in ordinanza n. 2647 del 4 febbraio 2025, con cui la Suprema Corte ha affermato che l'interesse all'impugnazione incidentale tardiva deve sorgere necessariamente dalla proposizione dell'impugnazione principale, che deve essere idonea a modificare l'assetto di interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante ha prestato acquiescenza, per cui ove ciò non avvenga l'impugnazione indicata non è ammissibile, trattandosi di pronunce avverso parti differenti, poiché la “ratio dell'art. 334 c.p.c. risponde…ad una finalità transattivo-ritorsiva, volta a indurre la parte parzialmente vittoriosa a rinunciare all'impugnazione per non correre il rischio che l'appellato, attraverso l'impugnazione tardiva, possa rimettere in discussione anche le parti della sentenza favorevoli all'appellante principale” che nel caso di specie non trova diretta applicazione.
La Cassazione ha anche precisato che quanto suindicato non contrasta con il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 8486 del 28 marzo 2024 - secondo cui la consumazione dell'impugnazione non esclude che fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione- poiché dettato in ipotesi specifica di un coobbligato in solido il cui interesse all'impugnazione è sorto a seguito dell'impugnazione proposta da altro coobbligato solidale e, quindi, non automaticamente estensibile in fattispecie differenti.
Si precisa anche che l'interesse a proporre l'impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza ma è un interesse diverso, che sorge dall'impugnazione altrui solo ove l'appello principale tenda a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui impugnazione principale, avrebbe accettato.
21 Nel caso di specie, quindi, l'impugnazione principale proposta da non ha Parte_1 messo in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza stessa in relazione alla posizione delle altre parti e per quanto di diverso dalla domanda di appello CP_2 CP_3 incidentale al capo 2 (indi capo 1 e 3 dell'appello incidentale come prima indicate) e l'interesse a impugnare non è sorto in conseguenza dell'impugnazione principale ma preesisteva all'altrui gravame, atteso che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale non avrebbe comportato alcuna modifica dell'assetto giuridico tra le altre parti , e Controparte_1 CP_2
. CP_3
Per i motivi suindicati, l'appello incidentale proposto avverso la parte della pronuncia in cui si
è statuito sulla posizione dei coniugi – è inammissibile poiché tardivo. CP_2 CP_3
La dichiarazione di inammissibilità assorbe tutte le ulteriori eccezioni e richieste proposte dagli appellati incidentali, sia istruttorie che si riunione, che si disattendono.
Si fa, comunque, presente che tra e è Controparte_1 Controparte_2 CP_3 intervenuta sentenza di questa Corte n. 198.2024 nel proc. R.G 56/2018, pubblicata il
25/03/2024, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dalla prima avverso la sentenza di primo grado n. 1765/2017 resa dal Tribunale di Reggio Calabria, in cui era stata rigettata la domanda volta a richiedere “Condannare i convenuti alla cessazione dell'esercizio illegittimo della servitù di passaggio, e così le relative turbative e molestie che tale esercizio comporta sul fondo di proprietà dell'istante; condannare, inoltre, i convenuti a chiudere l'illegittima apertura nonché l'abbattimento del muro con il quale hanno ostruito e chiuso la stradella di cui in narrativa da rimettere e restituire, previo regolamento dei confini tra i due fondi oggi di proprietà dei convenuti ed abbattimento di quanto edificato su detta stradella o a distanza non regolamentare dai confini della stessa, nel pieno e legittimo possesso della proprietaria ricorrente e nello stato quo ante, nonché al risarcimento dei danni cagionati dall'abusivo esercizio della servitù e fino alla effettiva cessazione della stessa” (bene che si assumeva parte della p.lla 294, al confine con le p.lle 104 e la n. 66). Non veniva riconosciuta, quindi, una ulteriore strada di passaggio.
Nel giudizio è stata anche rilevata la diversa servitù sulla stradella già in proprietà di
[...] di passaggio pedonale e carraio in favore dei convenuti contestata nell'indicato Parte_7 giudizio ed il possesso “ultraventennale, pacifico ed indisturbato dell'accesso tramite la realizzazione di un cancello (dapprima in legno e successivamente in ferro…), sulla strada di proprietà attorea -su cui, peraltro, grava la servitù di passaggio a cui si è fatto cenno poc'anzi”.
Inoltre, in relazione alla domanda di chiusura del cancello dei e , proposta in CP_2 CP_3
22 primo grado in quel giudizio, la Corte ha disposto che “a fronte di una dimostrata acquisizione del possesso ultraventennale, pacifico ed indisturbato dell'accesso tramite la realizzazione di un cancello (dapprima in legno e successivamente in ferro, la cui esistenza e realizzazione, quanto meno in un determinato contesto temporale risalente all'incirca agli anni 1980-1982, sono state confermate in maniera conferente dai testi e ) sulla strada di proprietà attorea -su cui, peraltro, grava la servitù di passaggio a cui si è fatto cenno poc'anzi - l'attrice non ha saputo di contro fornire alcun dato di segno contrario in grado di smentire o di contrastare
l'assunto dei convenuti, di talché correttamente il Tribunale ha ritenuto regolarmente usucapito il relativo diritto dei coniugi…all'accesso alla loro proprietà dalla stradella di proprietà attorea”.
Nell'indicato procedimento, quindi, è già stata già definite tra le parti l' eccezione sollevata da nel presente grado di cui alla domanda di chiusura del cancello oggetto di Controparte_1 appello incidentale proposta nel procedimento 1765/2017 mancante, invece, nel primo grado del presente procedimento e, quindi, ulteriormente inammissibile.
Atteso quanto prima detto, l'appello incidentale tardivo può essere esaminato solo con riferimento alla domanda al capo 2, contro ed in solido sul solo punto con Parte_1 gli atri possessori della servitù di passaggio, in relazione alla impugnazione sulla parte della sentenza impugnata in cui si è “statuito che l'apposizione del cancello da parte della signora
abbia effettivamente compresso il diritto delle controparti ed ha Controparte_1 conseguentemente condannato la stessa al ripristino dello status quo ante ovvero alla modifica
o demolizione del cancello posto a chiusura del fondo”.
L'impugnazione è infondata e viene rigettata.
Oltre che essere la stessa generica, mancando degli specifici motivi di censura, non si ravvede alcun vizio nella parte della pronuncia contestata.
Il giudice di prime cure, infatti, ha ampiamente motivato sul punto, chiarendo che il cancello costituiva un indebito ostacolo all'uso della servitù e precisando la ratio della riconosciuta limitazione, affermando che le congruamente motivata, rimanendo ogni critica ancorata ad una chiara visione di parte- hanno evidenziando che: “Non vi è dubbio che il cancello in ferro, carrabile, a due ante avente dim.
3,63 x 2,25 ml. (cfr. all. 1 foto 11-12) realizzato dalla convenuta unitamente all'accesso pedonale realizzato in adiacenza al carrabile mediante un cancello in ferro di dim. 1,00 x 2,25 ml. ed i due muretti in pietrame di ml. 1,10, sormontati da una ringhiera in ferro, di altezza pari
a ml. 1,50 limitano il diritto di servitù. Infatti, durante i vari accessi, il cancello si presentava
23 con le ante aperte delimitando la servitù da ml. 6,00 a ml. 3,70. Tale delimitazione non proseguiva in maniera costante per tutta la lunghezza delle ante, in quanto una di esse la si riscontrava quasi a contatto con il muretto di delimitazione della proprietà . Parte_8
Quindi per ml. 1,85, la servitù non era pari a ml. 6,00, come risultante dagli atti di compravendita, ma si riduceva gradualmente nel seguente modo (vedi all.1 foto 28-29):
1. servitù di larghezza pari a ml. 3,70 in corrispondenza dell'inizio del cancello;
2. servitù di larghezza pari a ml. 4,00 ad una distanza di ml. 1,00 dall'inizio del cancello;
3. servitù di larghezza pari a ml. 4,20 in corrispondenza della fine del cancello” (cfr. C.T.U. pag. 23-24). In conclusione, “il cancello realizzato dalla convenuta , per una lunghezza Controparte_1 di ml. 1,85 (larghezza dell'anta del cancello) restringe la servitù” (cfr. C.T.U. pag. 25). Orbene, ritiene il giudicante che la predetta opera sia mantenuta in violazione della costituita servitù volontaria, andando a comprimere l'utilitas prevista in favore dei fondi dominanti, poiché determina una restrizione della pattuita larghezza (pari a m. 6,00) del passaggio>>.
La pronuncia, come indicato, è supportata dalla valutazione dei titoli, dello stato di fatto e dagli accertamenti peritali, tali da portare al riconoscimento di una condotta non legittima, idonea a diminuire l'esercizio della servitù dovuta ed a renderla più incomoda, avendo operato una restrizione della estensione del passaggio espressamente previsto, così da alterare il diritto esistente.
Poiché il contenuto e le modalità di esercizio della servitù sono risultati determinati in maniera specifica nel titolo costitutivo, tale da essere stata riconosciuta e non impugnata una servitù per una larghezza costante di metri sei, con riconoscimento del contenuto oggettivo del peso imposto e dell'estensione, è detto peso che doveva essere rispettato, al di là di diverse valutazioni dell'utilitas, escludendosi modifiche unilateralmente poste.
Infatti, essendo stato riconosciuto il diritto ad una servitù su uno spazio di sei metri, il restringimento ingiustificato ha costituito automaticamente condotta illegittima tale da violare l'utilità garantita a favore del fondo dominante.
Il Tribunale ha, quindi, accertato il diritto di servitù ed ha ordinato “a di Controparte_1 modificare il cancello in modo da ripristinare la larghezza, pari a m. 6,00, del passaggio oggetto della servitù de qua o, in difetto, di rimuovere il cancello stesso”.
Per contra, in appello sul punto si ci è limitati al motivo di censura senza indicare le ragioni per le quali sarebbe stata corretta la auspicata differente valutazione né gli elementi che avrebbero supportato una diversa contemperazione degli interessi delle parti, circostanze comunque mancanti nell'istruttoria e nelle difese effettuate in primo grado.
24 Ne consegue il rigetto del motivo di gravame.
Per i motivi suindicati, l'impugnazione incidentale spiegata da viene rigettata Controparte_1 poiché in parte infondata ed in parte inammissibile.
Atteso il rigetto dei gravami e la conferma della sentenza impugnata, non può procedersi a pronuncia sulle spese del primo grado, mancando uno specifico motivo di impugnazione.
Per quanto attiene le spese e competenze di lite del presente grado di lite, visto il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, da cui la sostanziale reciproca soccombenza tra le rispettive parti, si ritengono sussistere giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra e . Parimenti si compensano integralmente le spese e Parte_1 Controparte_1 competenze di lite tra e gli appellati e attesa Controparte_1 Controparte_2 CP_3 la pronuncia di inammissibilità e la situazione di incertezza su detta ammissibilità dell'appello incidentale tardivo dovuta alla presenza di contrasto giurisprudenziale all'epoca della proposizione del gravame incidentale.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da contro e sull'appello Parte_1 Controparte_1 incidentale proposto da contro , e Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 CP_3 avverso distinte parti della sentenza n. 101/2017 emessa dal Tribunale di Reggio
[...]
Calabria, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello principale proposto da contro Parte_9 CP_1
;
[...]
2- dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato, per cui lo rigetta, l'appello incidentale proposto da contro , e Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
per le motivazioni in narrativa;
CP_3
3- conferma la sentenza di primo grado impugnata;
4- compensa integralmente tra e nonché tra Parte_1 Controparte_1 CP_1
e e le spese e competenze di lite del presente
[...] Controparte_2 CP_3 grado;
5- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
25 Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 16.05.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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