Cass. civ., sez. II, sentenza 11/11/1970, n. 2365
CASS
Sentenza 11 novembre 1970

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La pronuncia sulle spese giudiziali, contenuta in una sentenza, e destinata a cadere automaticamente in caso di accoglimento, sia pure parziale, dell'impugnazione proposta avverso la sentenza stessa. ( nella specie era stato dedotto con apposita censura che andava 'revocata' la condanna nelle spese pronunciata dai giudici di merito 'in dipendenza della situazione di diritto prospettata con gli altri mezzi'. La Corte di Cassazione ha osservato che il rigetto degli altri mezzi veniva a privare di base tale censura, la quale sarebbe stata in ogni caso inammissibile, in relazione al principio suindicato).*

L'art 885 cod civ va interpretato nel senso che, pur essendo il comproprietario che esegue la sopraedificazione del muro tenuto a sopportare le spese di ricostruzione o rafforzamento di questo, resesi appunto necessarie in seguito alla sopraelevazione, restano tuttavia a carico comune dei comproprietari le spese per quelle opere di manutenzione del muro, sia pure fatte in occasione della sopraedificazione, che sarebbero state comunque necessarie anche indipendentemente da essa.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/11/1970, n. 2365
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2365
    Data del deposito : 11 novembre 1970

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