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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/09/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 17 settembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 25/2021
TRA
, C.F.: rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avvocati Gaetano Sorbello ed Annalisa Sorbello, giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Pino, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Contratti di arruolamento a termine
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 7 gennaio 2021, esponeva: Parte_1
- di essere un marittimo iscritto nei registri della Gente di Mare della Capitaneria di Porto di
Messina fin dal 1996;
-di aver prestato la propria opera lavorativa alle dipendenze di in forza di più contratti CP_2 di arruolamento a termine e/o a viaggio, con la qualifica di marinaio e/o operaio motorista, fin dal 1996;
- gli imbarchi avvenivano sulle navi traghetto della società resistente per la tratta Villa S.
Giovanni / Messina e viceversa o Messina / Reggio Calabria e viceversa.
Eccepiva la nullità del contratto “per più viaggi” sulle rotte Messina/Villa S. Giovanni e viceversa, Messina/Reggio Calabria e viceversa, stipulato in data 11 marzo 1996, in quanto era stato specificato il numero delle traversate da effettuare, né la durata o la scadenza e la mera indicazione “per più viaggi sulle rotte Messina/Villa S. Giovanni e viceversa, Messina/Reggio
Calabria e viceversa” non costituiva una clausola valida per ritenere un contratto “a viaggio” nel senso voluto dal codice della navigazione.
Richiamava a tal proposito l'art. 325 e l'art. 332 del Codice di Navigazione ed osservava che il contratto stipulato non poteva essere qualificato come contratto come a “viaggio”, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti a far data dall'11 marzo 1996.
Rilevava che, nel caso in cu la società resistente avesse eccepito la prescrizione prevista dall'art. 373 codice navigazione, non trattandosi di diritti nascenti dal contratto di arruolamento, bensì di azione di nullità parziale del contratto, la stessa aveva natura imprescrittibile.
Chiedeva, che venisse dichiarato che tra egli ricorrente e la era Controparte_1 intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'11 marzo 1996 e, per l'effetto, che la società venisse condannata al ripristino del rapporto di lavoro, nonché CP_2 al risarcimento del danno in suo favore nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo e che venissero dichiarate dovute le eventuali retribuzioni maturate successivamente alla data di pronuncia della emittenda sentenza, sino a quella di effettivo ripristino del rapporto, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei procuratori antistari;
2.- La , costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dal potere di impugnare le convenzioni di arruolamento intervenute tra le parti, ai sensi dell'art. 32, l. n. 183/2010.
Eccepiva inoltre, l'intervenuta risoluzione per mutuo consenso dei contratti intervenuti tra le parti, visto il lungo lasso di tempo che il lavoratore aveva lasciato trascorrere prima di agire, impugnando il contratto del 1996 soltanto nel 2020, evidenziando preliminarmente il disinteresse di entrambe le parti e soprattutto del ricorrente alla ricostituzione del rapporto di lavoro con essendo trascorsi più di 20 anni dalla fine dell'ultimo rapporto e non CP_2 avendo il FR dedotto elementi impeditivi rispetto a una sua precedente iniziativa giuridica.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
Chiedeva che venissero accolte le eccezioni preliminari di decadenza ai sensi dell'art. 32, quarto comma, lett. b), l. n. 183/2010, e di risoluzione per mutuo consenso.
Chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso;
instava per le spese di lite.
3.- L'udienza del 17 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa sulla base dell'orientamento di questo Tribunale cui questo giudice, ex art. 118 disp att. c.p.c., intende conformarsi (v. sent. n.
1895/2021).
4.- Preliminarmente va valutata l'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente.
In proposito, la prima questione giuridica da affrontare attiene all'applicabilità, o meno, dell'istituto della decadenza ai contratti di arruolamento “per uno o più viaggi”.
Si richiama, sul punto, la sentenza n. 644/2018 di questo Tribunale secondo cui i contratti di arruolamento “a viaggio” possono essere accumunati a quelli a tempo determinato, sulla base della circostanza che il contratto di arruolamento “per uno o più viaggi” è, pur sempre, un contratto di durata, che perfettamente può essere ricondotto ad un contratto a tempo determinato il cui termine è certus an incertus quando.
Allo stesso va, pertanto, applicata la medesima disciplina prevista per i contratti di arruolamento a tempo determinato, che, a loro volta, secondo oramai pacifico orientamento giurisprudenziale, nonostante la specialità che connota il rapporto di lavoro nautico, restano soggetti alle disposizioni di diritto comune in materia di conversione del rapporto da tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato.
Con riferimento ad entrambe le tipologie contrattuali, debbano applicarsi i termini decadenziali di cui all'art. 32, co. IV, lett. a) e b), legge n. 183/2010, secondo cui “
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli
1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge”.
Applicando tali principi normativi e giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che, risalendo il contratto impugnato all'11 marzo 1996, il ricorrente sia effettivamente incorso nella decadenza dal diritto dall'impugnare le convenzioni di arruolamento stipulate con R.F.I., non essendo stato dal predetto rispettato il termine di impugnativa del contratto a termine stabilito dall'art. 32 della legge n. 183/2010, come poi, anche, modificato dalla legge n. 92/2012.
5.- In ragione di quanto esposto, la domanda va dichiarata inammissibile.
6.-Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore di parte resistente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, applicando i minimi previsti, tenuto conto della qualità delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- condanna alla refusione, in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese giudiziali, che liquida nella somma di euro 4.628,5, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Messina, 18 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 17 settembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 25/2021
TRA
, C.F.: rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avvocati Gaetano Sorbello ed Annalisa Sorbello, giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Pino, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Contratti di arruolamento a termine
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 7 gennaio 2021, esponeva: Parte_1
- di essere un marittimo iscritto nei registri della Gente di Mare della Capitaneria di Porto di
Messina fin dal 1996;
-di aver prestato la propria opera lavorativa alle dipendenze di in forza di più contratti CP_2 di arruolamento a termine e/o a viaggio, con la qualifica di marinaio e/o operaio motorista, fin dal 1996;
- gli imbarchi avvenivano sulle navi traghetto della società resistente per la tratta Villa S.
Giovanni / Messina e viceversa o Messina / Reggio Calabria e viceversa.
Eccepiva la nullità del contratto “per più viaggi” sulle rotte Messina/Villa S. Giovanni e viceversa, Messina/Reggio Calabria e viceversa, stipulato in data 11 marzo 1996, in quanto era stato specificato il numero delle traversate da effettuare, né la durata o la scadenza e la mera indicazione “per più viaggi sulle rotte Messina/Villa S. Giovanni e viceversa, Messina/Reggio
Calabria e viceversa” non costituiva una clausola valida per ritenere un contratto “a viaggio” nel senso voluto dal codice della navigazione.
Richiamava a tal proposito l'art. 325 e l'art. 332 del Codice di Navigazione ed osservava che il contratto stipulato non poteva essere qualificato come contratto come a “viaggio”, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti a far data dall'11 marzo 1996.
Rilevava che, nel caso in cu la società resistente avesse eccepito la prescrizione prevista dall'art. 373 codice navigazione, non trattandosi di diritti nascenti dal contratto di arruolamento, bensì di azione di nullità parziale del contratto, la stessa aveva natura imprescrittibile.
Chiedeva, che venisse dichiarato che tra egli ricorrente e la era Controparte_1 intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'11 marzo 1996 e, per l'effetto, che la società venisse condannata al ripristino del rapporto di lavoro, nonché CP_2 al risarcimento del danno in suo favore nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo e che venissero dichiarate dovute le eventuali retribuzioni maturate successivamente alla data di pronuncia della emittenda sentenza, sino a quella di effettivo ripristino del rapporto, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei procuratori antistari;
2.- La , costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dal potere di impugnare le convenzioni di arruolamento intervenute tra le parti, ai sensi dell'art. 32, l. n. 183/2010.
Eccepiva inoltre, l'intervenuta risoluzione per mutuo consenso dei contratti intervenuti tra le parti, visto il lungo lasso di tempo che il lavoratore aveva lasciato trascorrere prima di agire, impugnando il contratto del 1996 soltanto nel 2020, evidenziando preliminarmente il disinteresse di entrambe le parti e soprattutto del ricorrente alla ricostituzione del rapporto di lavoro con essendo trascorsi più di 20 anni dalla fine dell'ultimo rapporto e non CP_2 avendo il FR dedotto elementi impeditivi rispetto a una sua precedente iniziativa giuridica.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
Chiedeva che venissero accolte le eccezioni preliminari di decadenza ai sensi dell'art. 32, quarto comma, lett. b), l. n. 183/2010, e di risoluzione per mutuo consenso.
Chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso;
instava per le spese di lite.
3.- L'udienza del 17 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa sulla base dell'orientamento di questo Tribunale cui questo giudice, ex art. 118 disp att. c.p.c., intende conformarsi (v. sent. n.
1895/2021).
4.- Preliminarmente va valutata l'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente.
In proposito, la prima questione giuridica da affrontare attiene all'applicabilità, o meno, dell'istituto della decadenza ai contratti di arruolamento “per uno o più viaggi”.
Si richiama, sul punto, la sentenza n. 644/2018 di questo Tribunale secondo cui i contratti di arruolamento “a viaggio” possono essere accumunati a quelli a tempo determinato, sulla base della circostanza che il contratto di arruolamento “per uno o più viaggi” è, pur sempre, un contratto di durata, che perfettamente può essere ricondotto ad un contratto a tempo determinato il cui termine è certus an incertus quando.
Allo stesso va, pertanto, applicata la medesima disciplina prevista per i contratti di arruolamento a tempo determinato, che, a loro volta, secondo oramai pacifico orientamento giurisprudenziale, nonostante la specialità che connota il rapporto di lavoro nautico, restano soggetti alle disposizioni di diritto comune in materia di conversione del rapporto da tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato.
Con riferimento ad entrambe le tipologie contrattuali, debbano applicarsi i termini decadenziali di cui all'art. 32, co. IV, lett. a) e b), legge n. 183/2010, secondo cui “
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli
1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge”.
Applicando tali principi normativi e giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che, risalendo il contratto impugnato all'11 marzo 1996, il ricorrente sia effettivamente incorso nella decadenza dal diritto dall'impugnare le convenzioni di arruolamento stipulate con R.F.I., non essendo stato dal predetto rispettato il termine di impugnativa del contratto a termine stabilito dall'art. 32 della legge n. 183/2010, come poi, anche, modificato dalla legge n. 92/2012.
5.- In ragione di quanto esposto, la domanda va dichiarata inammissibile.
6.-Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore di parte resistente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, applicando i minimi previsti, tenuto conto della qualità delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- condanna alla refusione, in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese giudiziali, che liquida nella somma di euro 4.628,5, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Messina, 18 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga