Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°76 2024 promossa da:
in proprio ed in qualità di genitrice esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale su rappresentato e difeso dagli Avv.ti DEL VECCHIO Persona_1
MASSIMILIANO - Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27/02/2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo di CP_1
accertare e dichiarare che la patologia da cui era affetto il coniuge fosse malattia Persona_2
professionale e abbia avuto come exitus il suo decesso, dichiarare il suo diritto al riconoscimento della rendita ai superstiti con la decorrenza di legge, oltre interessi, nonché dell'assegno funerario per la morte del congiunto, inutilmente invocati in sede amministrativa.
Si costituiva l' negando la fondatezza della pretesa. CP_1
Espletata la prova orale e la CTU, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Dal corredo probatorio è emerso che il Sig. Dal settembre 2000 e sino al decesso, Per_1 Per_2
ha lavorato presso di Taranto come Carropontista, addetto alla sorveglianza, taglio e
[...] CP_2
controllo post-calaggio per oltre 20 anni. Il CTU ha ritenuto, sulla base delle notizie anamnestiche e della documentazione medica esaminata, che la malattia denunciata abbia avuto quantomeno come concausa la prolungata esposizione a fattori tossici, chimici, fisici e radiazioni presenti sul lugo di
Orbene le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami,
a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV.
27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Pertanto, dovendosi ritenere accertato che la malattia da cui era affetto il de cuius ha avuto etiopatogenesi professionale ed ha avuto come conseguenza la sua morte, devono ritenersi comprovati i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente in proprio ed in qualità di genitore esercente di la potestà genitoriale su , della rendita nei limiti e nella misura specificamente Persona_1 prevista dall'art. 85, comma 1, num. 1), DPR 30.6.1965 n° 1124 (ossia fino ad eventuale nuovo matrimonio del coniuge) con decorrenza dalla data del decesso, nonché dell'assegno “una tantum” di cui al co. 3 del predetto articolo. L' deve dunque essere condannato al pagamento di quanto CP_1
dovuto, dei relativi ratei maturati e maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, dal dovuto al soddisfo.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto riconosciuta la malattia denunciata come professionale ed avendo la stessa avuto come conseguenza il decesso del de cuis condanna l' a pagare, in favore CP_1
della ricorrente in qualità di erede superstite del defunto e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su la rendita di cui all'art. 85 del DPR 1124/65 dal giorno successivo alla data Persona_1 del decesso, nonché l'assegno “una tantum” di cui al co. 3 del predetto articolo, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di legge;
2. condanna l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1
complessivamente in € 2.500,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Taranto, 31.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE
.