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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/12/2024, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N….…………... SENT.
N. 1217/2023 R.G.
N. ….………….CRON.
N. ….………….REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Oristano, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Estensore
Dott. Gabriele Bordiga Giudice
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso presentato dai coniugi:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TILOCCA GIUSEPPINA MICHELA ( ) presso il quale ha eletto C.F._2
domicilio in VIA NAZIONALE, 6 BOSA
RICORRENTE
E
( ) Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. RUSSO GIUSEPPINA ( ) presso il C.F._4
quale ha eletto domicilio in CORSO UMBERTO I N. 166 MACOMER
RICORRENTE
e con l'intervento per legge del Pubblico Ministero,
All'udienza del 4 dicembre 2024, celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti: CONCLUSIONI
Nell'interesse dei coniugi:
“l'Ill.mo Presidente Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario celebrato in Bosa, il 16 maggio 2015 e trascritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune (Atto n. 3 – parte II – Serie A – anno 2015) alle
condizioni, debitamente sottoscritte dalla parti, indicate nel ricorso cumulativo
congiunto del 12 dicembre 2023 e già trasmesse.” vds dispositivo
Nell'interesse del Pubblico Ministero, l'accoglimento delle condizioni raggiunte dai coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pronunciata sentenza di separazione il 19 marzo 2024, la causa è stata rimessa in istruttoria per la decisione della domanda di divorzio.
Preso atto che la sentenza di separazione non è stata impugnata nei termini e che i coniugi all'udienza del 4 dicembre 2024 hanno confermato di voler divorziare alle condizioni già stabilite in sede di separazione, la domanda congiunta di divorzio deve essere accolta.
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in BOSA il giorno 16/05/2015, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune, anno 2015, parte II, n. 3 (certificato di matrimonio in atti).
Quanto alla regolamentazione degli ulteriori aspetti familiari e patrimoniali/economici,
occorre osservare che dall'unione tra le parti, sono nati due figli: nato a Persona_1
Nuoro l'8 ottobre 2015, e nata a [...] il [...]; Per_2
Il Collegio, dato atto di quanto sopra, ritiene le condizioni congiuntamente formulate dai coniugi degne di accoglimento posto che quelle tra i coniugi risultano adeguate rispetto alle capacità patrimoniali di ciascuno e quelle relative ai figli minori appaiono
2 rispondenti agli interessi preminenti dei medesimi.
Unica parte dell'accordo che non può essere recepita è la previsione che le decisioni ordinarie siano prese solo dalla madre. Ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c., queste decisioni spettano a ciascun genitore singolarmente, e nessun accordo vi può derogare.
Le spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti, devono essere pertanto integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sull'accordo delle parti:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
ORISTANO (OR) il 13/03/1980 -matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di BOSA, anno 2015, parte II, serie A, atto n. 3 ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'ufficiale dello stato civile;
2. Conferma l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bosa in
Piazza alla Repubblica 15 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di CP_1
nell'interesse dei figli minori.
[...]
3. Conferma l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente da ciascun genitore, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Conferma la collocazione prevalente dei figli presso la dimora materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3 - dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena,
quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21,00 con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali;
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno delle giornate con ciascun genitore, da concordarsi.
6. Conferma l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 150 mensili,
75 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT
al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Conferma che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico,
quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, attività extrascolastiche,
sportive, musicali, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N.,
quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
8) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di Consiglio del 11 dicembre 2024.
La Presidente del Collegio
Dott.ssa Consuelo Mighela
L'estensore
4 Dott. Nicolò Sesta
5
N. 1217/2023 R.G.
N. ….………….CRON.
N. ….………….REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Oristano, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Estensore
Dott. Gabriele Bordiga Giudice
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso presentato dai coniugi:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TILOCCA GIUSEPPINA MICHELA ( ) presso il quale ha eletto C.F._2
domicilio in VIA NAZIONALE, 6 BOSA
RICORRENTE
E
( ) Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. RUSSO GIUSEPPINA ( ) presso il C.F._4
quale ha eletto domicilio in CORSO UMBERTO I N. 166 MACOMER
RICORRENTE
e con l'intervento per legge del Pubblico Ministero,
All'udienza del 4 dicembre 2024, celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti: CONCLUSIONI
Nell'interesse dei coniugi:
“l'Ill.mo Presidente Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario celebrato in Bosa, il 16 maggio 2015 e trascritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune (Atto n. 3 – parte II – Serie A – anno 2015) alle
condizioni, debitamente sottoscritte dalla parti, indicate nel ricorso cumulativo
congiunto del 12 dicembre 2023 e già trasmesse.” vds dispositivo
Nell'interesse del Pubblico Ministero, l'accoglimento delle condizioni raggiunte dai coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pronunciata sentenza di separazione il 19 marzo 2024, la causa è stata rimessa in istruttoria per la decisione della domanda di divorzio.
Preso atto che la sentenza di separazione non è stata impugnata nei termini e che i coniugi all'udienza del 4 dicembre 2024 hanno confermato di voler divorziare alle condizioni già stabilite in sede di separazione, la domanda congiunta di divorzio deve essere accolta.
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in BOSA il giorno 16/05/2015, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune, anno 2015, parte II, n. 3 (certificato di matrimonio in atti).
Quanto alla regolamentazione degli ulteriori aspetti familiari e patrimoniali/economici,
occorre osservare che dall'unione tra le parti, sono nati due figli: nato a Persona_1
Nuoro l'8 ottobre 2015, e nata a [...] il [...]; Per_2
Il Collegio, dato atto di quanto sopra, ritiene le condizioni congiuntamente formulate dai coniugi degne di accoglimento posto che quelle tra i coniugi risultano adeguate rispetto alle capacità patrimoniali di ciascuno e quelle relative ai figli minori appaiono
2 rispondenti agli interessi preminenti dei medesimi.
Unica parte dell'accordo che non può essere recepita è la previsione che le decisioni ordinarie siano prese solo dalla madre. Ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c., queste decisioni spettano a ciascun genitore singolarmente, e nessun accordo vi può derogare.
Le spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti, devono essere pertanto integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sull'accordo delle parti:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
ORISTANO (OR) il 13/03/1980 -matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di BOSA, anno 2015, parte II, serie A, atto n. 3 ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'ufficiale dello stato civile;
2. Conferma l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bosa in
Piazza alla Repubblica 15 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di CP_1
nell'interesse dei figli minori.
[...]
3. Conferma l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente da ciascun genitore, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Conferma la collocazione prevalente dei figli presso la dimora materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3 - dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena,
quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21,00 con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali;
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno delle giornate con ciascun genitore, da concordarsi.
6. Conferma l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 150 mensili,
75 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT
al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Conferma che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico,
quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, attività extrascolastiche,
sportive, musicali, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N.,
quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
8) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di Consiglio del 11 dicembre 2024.
La Presidente del Collegio
Dott.ssa Consuelo Mighela
L'estensore
4 Dott. Nicolò Sesta
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