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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N. 7425/2024 RG
La Giudice designata dott.ssa IN ON nella causa
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Annalisa Elia ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma – Corso d'Italia n. 97 giusta procura allegata al ricorso .
RICORRENTE
E
domiciliato ex lege presso la sede Controparte_1 dell'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12
RESISTENTE CONTUMACE
all'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art 1 comma 121 della Legge 13.07.2015 n.107, per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 , per l'importo di €500,00 annui e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Rigetta per il resto il ricorso. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 di parte ricorrente che liquida in €1.030,00 per compensi, oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario..
Roma, 6.2.2025
La GIUDICE
Dott.ssa IN ON FATTO
1.Con ricorso depositato in data 22.2.2024 e notificato via pec in data Contr 13.3.2024 , conveniva in giudizio il e deduceva di Parte_1 essere in servizio presso il convenuto quale insegnante con contratto CP_1
a tempo determinato dal 26.10.2023 al 30.6.2024 per 24 ore settimanali presso la scuola elementare Principessa Mafalda di Roma e di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza dei contratti a termine quale docente CP_1 con supplenza nei seguenti periodi:
- A.S. 2019/2020: - contratto dal 7 novembre 2019 al 30 giugno 2020, per n. 24 ore di servizio settimanali presso la Scuola Primaria Cairoli, facente parte dell'Istituto Comprensivo di via L. Rizzo n.1, Roma);
- A.S. 2020/2021: contratto dal 6 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per n. 20 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Elementare annessa al Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma;
-
- A.S. 2021/2022: contratto dal 11 novembre 2021 al 30 giugno 2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria Cairoli, facente parte dell' Istituto Comprensivo di via L.Rizzo n.1 di Roma Deduceva che in tali anni scolastici ivi compreso l'a.s. 2023/2024 non le era stata erogata la carta elettronica dell'importo di €500,00 istituita ex art.1 comma 121 legge 107/2015 al fine di sostenere il percorso di formazione continua del docente e di aggiornamento professionale.
Deduceva che illegittimamente il erogava tale bonus solo ai docenti a CP_1 tempo indeterminato. Deduceva la illegittimità della condotta del che non aveva erogato CP_1 tale bonus anche al docente a tempo determinato atteso che ciò si risolveva in una discriminazione ingiustificata, in quanto:
- i docenti a tempo determinato erano tenuti a svolgere le stesse attività dei docenti di ruolo, ivi comprese le cd. attività funzionali all'insegnamento previste;
- gli artt. 63 e 64 del CCNL sancivano il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato;
- tale distinzione era incompatibile con le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999, che sancivano il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato a parità di mansioni;
- la incompatibilità di tale distinzione era stata evidenziata anche dalla Corte di Giustizia UE con l'ordinanza del 18 maggio 2022, e quindi la normativa interna doveva essere interpretata in senso conforme al diritto comunitario nel senso di consentire la erogazione del beneficio anche ai docenti a tempo determinato, così come affermato sia dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 1842 del 16/3/2022 sia da numerose pronunce di merito. Chiedeva quindi la condanna del al Controparte_1 pagamento, tramite carta elettronica, della somma di €500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso in cui aveva svolto incarichi di supplenza . Avanzava pertanto le seguenti conclusioni: “- di accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e, una volta concluso, per l'anno in corso 2023/24 conseguentemente condannare il , in persona del Controparte_1
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla CP_3 normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici, con eventuale previsione di poterne fruire senza scadenza o con scadenza successiva, anno per anno;
In via subordinata,
- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2023/24 condannare il , in persona del al Controparte_1 CP_3 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c..”
2.Il la rituale notifica non si costituivano nel giudizio . CP_1 Contr
3.Alla udienza del 19.12.2024 il giudice dichiarava la contumacia del e rinviava la causa per discussione e per deposito di documentazione attestante il permanere nel sistema scolastico della ricorrente alla udienza del 6.2.2025. Alla udienza del 6.2.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO
4. Occorre analizzare la normativa applicabile. L'art.1 comma 121 e 122 legge 107/2015 prevede:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_5 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
I Decreti della Presidenza del Consiglio (del 23/9/2015 e del 28/11/2016), adottati ai sensi del comma 122, prevedono poi, ad integrazione delle disposizioni sopra riportate, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co.
2, DPCM 28/11/2016);
3) L'identità dei docenti è verificata attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di seguito denominato «SPID», gestito da AgID. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identità digitale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 ( art.3 comma 3 DPCM 28.11.2016)
4) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta impone quindi al un preciso Controparte_1 obbligo, cui corrisponde in capo al singolo docente di ruolo il diritto a vedersi costituire da parte dell'Amministrazione una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
5. Al riguardo si condividono le considerazioni svolte dal Tribunale di Roma nella sentenza emessa in data 12.9.2023 nel giudizio n. 17179/2023 RG che ha ritenuto “Una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha tuttavia statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato Controparte_1 di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo gli artt. 63 e 1 della legge n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione di tutti i docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “la nozione di
«ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che “Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. Quanto all'ulteriore presupposto di operatività, costituito dalla comparabilità tra il dipendente a termine e quello a tempo indeterminato, nel ribadire che la verifica spetta al giudice nazionale, la Corte ha dato atto che nel procedimento principale era pacifico che la situazione della ricorrente “e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal
nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal CP_1 punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
6. Nel presente procedimento la comparabilità del lavoro svolto dai ricorrenti e quello dei docenti a tempo indeterminato è altrettanto evidente svolgendo le medesime attività tanto più i docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche ( 30 giugno) Le varie normative del comparto scuola del resto non operano alcuna differenziazione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato in tema di formazione del personale.
7. Tali principi sono stati evidenziati anche dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre CP_6 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente. Con tale pronuncia, infatti, è stata censurata negativamente la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole CP_1
e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione). Secondo il Consiglio di Stato tale scelta, oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza dei propri colleghi di ruolo, non appare neppure improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto comporta il concreto rischio di “creare un sistema a doppio binario non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. 8. Tali considerazioni trovano poi conferma nella sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 della Corte di Cassazione che, per ciò che rileva in questa sede, ha stabilito i seguenti principi:
“La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico
(iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”
La Corte di Cassazione ha attribuito rilevanza alla durata dell'incarico di supplenza, evidenziando che quelle previste dai commi 1 e 2 dell'art. 4 L. n. 124/1999 erano, sotto tale profilo, assimilabili, quanto ad esigenze formative, all'incarico a tempo indeterminato. Tuttavia, al punto 7.5. la Corte ha affermato: “In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999”.( Cass. Sentenza 29961/2023). La Corte, quindi, non ha escluso la possibilità che anche supplenze brevi- che, sulla base di una valutazione ex post, di fatto coprano un lasso temporale pari o superiore a quello delle supplenze che giustificano il pieno riconoscimento della Carta, ossia le supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche- possano costituire presupposto del diritto alla Carta, specificando che a tal fine potrebbe essere recuperato un termine “sostanzialmente analogo” ai 180 giorni, di effettivo servizio già previsto dall'art. 489, comma 1, oggi modificato . Le supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche o quelle brevi nei limiti e alla condizioni sopra individuati, ove siano attribuite per cattedre non complete, devono avere durata quanto meno pari alla durata minima di un docente di ruolo part-time, come individuata dagli art. 39, comma 4, CCNL 29.11.2007 e art.
4.1 dell'O.M. 55/1998 che definiscono la durata minima della prestazione di un docente di ruolo part- time in misura pari al 50% del tempo pieno, tenendo conto del fatto che l'orario settimanale completo delle cattedre è il seguente: 25 ore settimanali per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali (art. 28, comma 5, del CCNL scuola 2006-2009).
9. Se, quindi, restano escluse tutte le supplenze brevi che rimangono al di sotto di tale limite, al contrario, e supplenze temporanee che raggiungono o superano il limite anzidetto possono essere assimilate, ai fini che qui interessano, a quelle previste dai commi 1 e 2 dell'art. 4 citato. Occorre tuttavia esaminare l'attività effettivamente svolta e la durata della stessa .
10. Nel caso di specie la ricorrente ha provato con i contratti Pt_1 allegati , di aver lavorato :
- per l'a.s.. 2019/2020 dal 7.11.2019 al 30.6.2020 per n. 24 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo di via L. Rizzo n.1, Roma;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 16.12.2020 al 30.6.2021 , per n. 20 ore settimanali, presso la Scuola Elementare annessa al Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma;
-
- per l'a.s. 2021/2022 dal 11.11.2021 al 30.6.2022, per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo via L.Rizzo n.1 di Roma. Tale documentazione conferma che la ricorrente per dette annualità scolastiche ha lavorato per un periodo congruo rientrante in quello oggetto di riconoscimento della Carta Docente secondo i principi sopra evidenziati ( allegati 2,3,4 parte ricorrente). 11. Alla data del deposito del ricorso (22.2.2024) invece, la parte ricorrente non ha provato di avere i requisiti per usufruire della carta docente in relazione all'anno scolastico 2023/2024. La documentazione allegata indica un contratto a termine dal 26.10.2023 al 30.6.2024 per 24 ore settimanali ma l'attività lavorativa relativa a detto contratto era iniziata da poco più di 4 mesi alla data di deposito del ricorso ( allegato 1 parte ricorrente). Per detto anno scolastico pertanto sulla base dei principi espressi anche dalla Cassazione non può essere riconosciuto il diritto alla Carta Docente non ricorrendone i presupposti alla data di presentazione del ricorso. La domanda per detta annualità deve quindi essere rigettata. 12.Parte ricorrente ha poi allegato in data 29.1.2025 il contratto di assunzione a tempo indeterminato come docente di scuola primaria con decorrenza dal 1.9.2024 sottoscritto con l'IC via U. Boccioni di Roma . Tale documentazione prova il permanere della ricorrente nel sistema scolastico .
13.Tuttavia la fruizione del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, poiché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.), non essendo, invece, possibile una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore. Deve quindi essere dichiarato il diritto della ricorrente a beneficiare della carta docente per €500,00 per gli anni scolastici, , 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 mandando alla Amministrazione convenuta di mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
14.Da rigettare è invece come già detto la richiesta di pagamento della carta docente per l'anno scolastico 2023/2024.
15.Le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate CP_1 in dispositivo tenendo conto dei minimi previsti dalle tabelle stante la natura seriale della causa .
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art 1 comma 121 della Legge 13.07.2015 n.107, per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 , per l'importo di €500,00 annui e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Rigetta per il resto il ricorso. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 di parte ricorrente che liquida in €1.030,00 per compensi, oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario..
Roma, 6.2.2025
La GIUDICE
Dott.ssa IN ON
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N. 7425/2024 RG
La Giudice designata dott.ssa IN ON nella causa
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Annalisa Elia ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma – Corso d'Italia n. 97 giusta procura allegata al ricorso .
RICORRENTE
E
domiciliato ex lege presso la sede Controparte_1 dell'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12
RESISTENTE CONTUMACE
all'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art 1 comma 121 della Legge 13.07.2015 n.107, per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 , per l'importo di €500,00 annui e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Rigetta per il resto il ricorso. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 di parte ricorrente che liquida in €1.030,00 per compensi, oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario..
Roma, 6.2.2025
La GIUDICE
Dott.ssa IN ON FATTO
1.Con ricorso depositato in data 22.2.2024 e notificato via pec in data Contr 13.3.2024 , conveniva in giudizio il e deduceva di Parte_1 essere in servizio presso il convenuto quale insegnante con contratto CP_1
a tempo determinato dal 26.10.2023 al 30.6.2024 per 24 ore settimanali presso la scuola elementare Principessa Mafalda di Roma e di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza dei contratti a termine quale docente CP_1 con supplenza nei seguenti periodi:
- A.S. 2019/2020: - contratto dal 7 novembre 2019 al 30 giugno 2020, per n. 24 ore di servizio settimanali presso la Scuola Primaria Cairoli, facente parte dell'Istituto Comprensivo di via L. Rizzo n.1, Roma);
- A.S. 2020/2021: contratto dal 6 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per n. 20 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Elementare annessa al Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma;
-
- A.S. 2021/2022: contratto dal 11 novembre 2021 al 30 giugno 2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria Cairoli, facente parte dell' Istituto Comprensivo di via L.Rizzo n.1 di Roma Deduceva che in tali anni scolastici ivi compreso l'a.s. 2023/2024 non le era stata erogata la carta elettronica dell'importo di €500,00 istituita ex art.1 comma 121 legge 107/2015 al fine di sostenere il percorso di formazione continua del docente e di aggiornamento professionale.
Deduceva che illegittimamente il erogava tale bonus solo ai docenti a CP_1 tempo indeterminato. Deduceva la illegittimità della condotta del che non aveva erogato CP_1 tale bonus anche al docente a tempo determinato atteso che ciò si risolveva in una discriminazione ingiustificata, in quanto:
- i docenti a tempo determinato erano tenuti a svolgere le stesse attività dei docenti di ruolo, ivi comprese le cd. attività funzionali all'insegnamento previste;
- gli artt. 63 e 64 del CCNL sancivano il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato;
- tale distinzione era incompatibile con le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999, che sancivano il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato a parità di mansioni;
- la incompatibilità di tale distinzione era stata evidenziata anche dalla Corte di Giustizia UE con l'ordinanza del 18 maggio 2022, e quindi la normativa interna doveva essere interpretata in senso conforme al diritto comunitario nel senso di consentire la erogazione del beneficio anche ai docenti a tempo determinato, così come affermato sia dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 1842 del 16/3/2022 sia da numerose pronunce di merito. Chiedeva quindi la condanna del al Controparte_1 pagamento, tramite carta elettronica, della somma di €500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso in cui aveva svolto incarichi di supplenza . Avanzava pertanto le seguenti conclusioni: “- di accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e, una volta concluso, per l'anno in corso 2023/24 conseguentemente condannare il , in persona del Controparte_1
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla CP_3 normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici, con eventuale previsione di poterne fruire senza scadenza o con scadenza successiva, anno per anno;
In via subordinata,
- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2023/24 condannare il , in persona del al Controparte_1 CP_3 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c..”
2.Il la rituale notifica non si costituivano nel giudizio . CP_1 Contr
3.Alla udienza del 19.12.2024 il giudice dichiarava la contumacia del e rinviava la causa per discussione e per deposito di documentazione attestante il permanere nel sistema scolastico della ricorrente alla udienza del 6.2.2025. Alla udienza del 6.2.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO
4. Occorre analizzare la normativa applicabile. L'art.1 comma 121 e 122 legge 107/2015 prevede:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_5 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
I Decreti della Presidenza del Consiglio (del 23/9/2015 e del 28/11/2016), adottati ai sensi del comma 122, prevedono poi, ad integrazione delle disposizioni sopra riportate, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co.
2, DPCM 28/11/2016);
3) L'identità dei docenti è verificata attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di seguito denominato «SPID», gestito da AgID. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identità digitale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 ( art.3 comma 3 DPCM 28.11.2016)
4) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta impone quindi al un preciso Controparte_1 obbligo, cui corrisponde in capo al singolo docente di ruolo il diritto a vedersi costituire da parte dell'Amministrazione una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
5. Al riguardo si condividono le considerazioni svolte dal Tribunale di Roma nella sentenza emessa in data 12.9.2023 nel giudizio n. 17179/2023 RG che ha ritenuto “Una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha tuttavia statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato Controparte_1 di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo gli artt. 63 e 1 della legge n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione di tutti i docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “la nozione di
«ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che “Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. Quanto all'ulteriore presupposto di operatività, costituito dalla comparabilità tra il dipendente a termine e quello a tempo indeterminato, nel ribadire che la verifica spetta al giudice nazionale, la Corte ha dato atto che nel procedimento principale era pacifico che la situazione della ricorrente “e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal
nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal CP_1 punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
6. Nel presente procedimento la comparabilità del lavoro svolto dai ricorrenti e quello dei docenti a tempo indeterminato è altrettanto evidente svolgendo le medesime attività tanto più i docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche ( 30 giugno) Le varie normative del comparto scuola del resto non operano alcuna differenziazione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato in tema di formazione del personale.
7. Tali principi sono stati evidenziati anche dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre CP_6 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente. Con tale pronuncia, infatti, è stata censurata negativamente la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole CP_1
e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione). Secondo il Consiglio di Stato tale scelta, oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza dei propri colleghi di ruolo, non appare neppure improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto comporta il concreto rischio di “creare un sistema a doppio binario non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. 8. Tali considerazioni trovano poi conferma nella sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 della Corte di Cassazione che, per ciò che rileva in questa sede, ha stabilito i seguenti principi:
“La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico
(iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”
La Corte di Cassazione ha attribuito rilevanza alla durata dell'incarico di supplenza, evidenziando che quelle previste dai commi 1 e 2 dell'art. 4 L. n. 124/1999 erano, sotto tale profilo, assimilabili, quanto ad esigenze formative, all'incarico a tempo indeterminato. Tuttavia, al punto 7.5. la Corte ha affermato: “In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999”.( Cass. Sentenza 29961/2023). La Corte, quindi, non ha escluso la possibilità che anche supplenze brevi- che, sulla base di una valutazione ex post, di fatto coprano un lasso temporale pari o superiore a quello delle supplenze che giustificano il pieno riconoscimento della Carta, ossia le supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche- possano costituire presupposto del diritto alla Carta, specificando che a tal fine potrebbe essere recuperato un termine “sostanzialmente analogo” ai 180 giorni, di effettivo servizio già previsto dall'art. 489, comma 1, oggi modificato . Le supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche o quelle brevi nei limiti e alla condizioni sopra individuati, ove siano attribuite per cattedre non complete, devono avere durata quanto meno pari alla durata minima di un docente di ruolo part-time, come individuata dagli art. 39, comma 4, CCNL 29.11.2007 e art.
4.1 dell'O.M. 55/1998 che definiscono la durata minima della prestazione di un docente di ruolo part- time in misura pari al 50% del tempo pieno, tenendo conto del fatto che l'orario settimanale completo delle cattedre è il seguente: 25 ore settimanali per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali (art. 28, comma 5, del CCNL scuola 2006-2009).
9. Se, quindi, restano escluse tutte le supplenze brevi che rimangono al di sotto di tale limite, al contrario, e supplenze temporanee che raggiungono o superano il limite anzidetto possono essere assimilate, ai fini che qui interessano, a quelle previste dai commi 1 e 2 dell'art. 4 citato. Occorre tuttavia esaminare l'attività effettivamente svolta e la durata della stessa .
10. Nel caso di specie la ricorrente ha provato con i contratti Pt_1 allegati , di aver lavorato :
- per l'a.s.. 2019/2020 dal 7.11.2019 al 30.6.2020 per n. 24 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo di via L. Rizzo n.1, Roma;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 16.12.2020 al 30.6.2021 , per n. 20 ore settimanali, presso la Scuola Elementare annessa al Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma;
-
- per l'a.s. 2021/2022 dal 11.11.2021 al 30.6.2022, per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo via L.Rizzo n.1 di Roma. Tale documentazione conferma che la ricorrente per dette annualità scolastiche ha lavorato per un periodo congruo rientrante in quello oggetto di riconoscimento della Carta Docente secondo i principi sopra evidenziati ( allegati 2,3,4 parte ricorrente). 11. Alla data del deposito del ricorso (22.2.2024) invece, la parte ricorrente non ha provato di avere i requisiti per usufruire della carta docente in relazione all'anno scolastico 2023/2024. La documentazione allegata indica un contratto a termine dal 26.10.2023 al 30.6.2024 per 24 ore settimanali ma l'attività lavorativa relativa a detto contratto era iniziata da poco più di 4 mesi alla data di deposito del ricorso ( allegato 1 parte ricorrente). Per detto anno scolastico pertanto sulla base dei principi espressi anche dalla Cassazione non può essere riconosciuto il diritto alla Carta Docente non ricorrendone i presupposti alla data di presentazione del ricorso. La domanda per detta annualità deve quindi essere rigettata. 12.Parte ricorrente ha poi allegato in data 29.1.2025 il contratto di assunzione a tempo indeterminato come docente di scuola primaria con decorrenza dal 1.9.2024 sottoscritto con l'IC via U. Boccioni di Roma . Tale documentazione prova il permanere della ricorrente nel sistema scolastico .
13.Tuttavia la fruizione del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, poiché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.), non essendo, invece, possibile una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore. Deve quindi essere dichiarato il diritto della ricorrente a beneficiare della carta docente per €500,00 per gli anni scolastici, , 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 mandando alla Amministrazione convenuta di mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
14.Da rigettare è invece come già detto la richiesta di pagamento della carta docente per l'anno scolastico 2023/2024.
15.Le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate CP_1 in dispositivo tenendo conto dei minimi previsti dalle tabelle stante la natura seriale della causa .
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art 1 comma 121 della Legge 13.07.2015 n.107, per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 , per l'importo di €500,00 annui e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Rigetta per il resto il ricorso. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 di parte ricorrente che liquida in €1.030,00 per compensi, oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario..
Roma, 6.2.2025
La GIUDICE
Dott.ssa IN ON