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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/10/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 92 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
), (c.f. ), residenti
[...] Parte_4 CodiceFiscale_4
ad Arborea ed elettivamente domiciliati a Terralba, presso l'avv. Gesuino Loi, che li rappresenta e difende per procura in atti, appellanti contro
(c.f. ), già elettiva- Controparte_1 CodiceFiscale_5
mente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Anna Guttuso, che uni- tamente all'avv. Anna Maria Giannola, lo rappresentava e difendeva per procu- ra in atti, appellato pagina 1 di 15 e riassunta dagli appellanti nei confronti di
(c.f. ) e Controparte_2 C.F._6 CP_3
(c.f. ), residenti a [...],
[...] C.F._7 [...]
(c.f. ), residente ad Alghero, Controparte_4 C.F._8
(c.f. , residente a [...], Controparte_5 C.F._9 [...]
(c.f. ), residente a [...]Controparte_6 C.F._10
ri, (c.f. ), residente a Controparte_7 C.F._11
Varna e (c.f. ), residente Controparte_1 C.F._12
a Voghera, elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Anna
Guttuso, che unitamente all'avv. Anna Maria Giannola, lo rappresentava e di- fendeva per procura in atti, appellati in riassunzione
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte d'appello, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma dell'impugnata sentenza:
1) condannare il convenuto al rilascio in favore de- Controparte_1
gli attori dei vani per cui è causa e precisamente: di un vano cucina, della Pt_1
dispensa, di un vano ripostiglio e servizio igienico, posti nel piano rialzato del fabbricato e di un ripostiglio e di un garage posti nel seminterrato, facenti parte dell'immobile posto in Arborea, strada 18, n° 3, distinto in catasto al F. 23, mappale 1619, ZC, U, cat. A/5, vani 11, rendita euro 1.249,83;
pagina 2 di 15 2) condannare al risarcimento dei danni conseguenti Controparte_1
alla occupazione abusiva dei vani per cui è causa a far tempo della data della prima diffida, fatta nel mese di ottobre 2007, con liquidazione in sede separata;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio.
Nell'interesse degli appellati: voglia la Corte d'appello adita, contrariis reiectis:
In via principale
1) rigettare le avverse domande, perché infondate in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza impugnata;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di reiezione della domanda di usucapione:
2) accertare e dichiarare che il e per esso gli Controparte_1
, , Parte_5 Parte_6 [...]
, , Parte_7 Controparte_5 Parte_8
, e
[...] Controparte_7 Controparte_1
, vantano, nei confronti degli appellanti, un diritto di credito in con-
[...]
seguenza della realizzazione del fabbricato sito in Arborea, Strada 18 Ovest n.
3, oggi distinto in catasto al Foglio 23, mapp. 1619, ZC, U e del capannone adibito a fienile-ricovero animali, distinto in catasto al Foglio 23 mapp. 18 sub p e q pari al 50 % del valore dei materiali ed al prezzo della mano d'opera im- piegata per la realizzazione dell'immobile di cui sopra e delle relative pertinen- ze nella misura di € 500.000,00 o in quella diversa che verrà accertata in causa,
pagina 3 di 15 oltre agli interessi ed alla rivalutazione, dal dì del dovuto al saldo e, per l'effetto,
3) condannare, in solido tra loro, gli odierni appellanti al pagamento, in favore degli dell'importo di cui sopra, oltre Parte_9
interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
In ogni caso
4) con condanna al pagamento delle spese e compenso anche della pre- sente fase di giudizio, oltre spese generali (15%) ed oneri di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , , e convennero in Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
giudizio, dinanzi al Tribunale di Oristano (proc. n. 578/2013), Controparte_1
per ottenere la sua condanna al rilascio di una porzione di un fabbrica-
[...]
to ubicato ad Arborea, Strada 18 Ovest n. 3 e al risarcimento dei danni da ille- gittima occupazione.
Gli attori allegarono:
• di essere comproprietari del fabbricato pervenuto loro per successione dai genitori e Persona_1 Persona_2
• che il fabbricato era stato adibito ad abitazione coniugale dell'attrice e del convenuto;
Parte_1
• che, nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, iniziato nell'anno 2004, era stato concesso al un diritto temporaneo di CP_1
abitazione, limitato, peraltro, ad alcuni vani del fabbricato (cucina, di- spensa, ripostiglio e servizio igienico) ubicati al piano rialzato e del ga- rage e della cantina posti nel semiinterrato;
pagina 4 di 15 • che, nonostante le diffide del 2007 e del 2011, il convenuto non aveva rilasciato i locali, rendendo abusiva l'occupazione del bene e cagionan- do loro danni patrimoniali per il mancato godimento del bene.
Nel resistere, propose domanda riconvenzionale, Controparte_1
spiegando che:
• nell'anno 1977, il OC , padre degli attori, aveva ri- Persona_1
scattato dall'ETFAS un podere;
• dato che il terreno era ancora assoggettato ai vincoli di legge, il Pt_1
aveva ottenuto dall'ente il nulla osta perché, su una porzione dell'area riscattata, costruisse l'abitazione coniugale la figlia (attrice), Parte_1
la quale lavorava nella sua azienda;
• egli aveva personalmente finanziato e diretto la costruzione della casa e del capannone, impiegando i propri risparmi (TFR, vendita di immobi- le), acquistando materiali, pagando le imprese e lavorandovi in prima persona;
• l'immobile era stato utilizzato come domicilio coniugale sin dal 1984 e, anche dopo la separazione, i coniugi avevano continuato ad abitarvi, provvedendo a tutti le relative incombenze;
• il loro possesso era stato pacifico, pubblico, ininterrotto e con animus possidendi per oltre vent'anni.
Il convenuto concluse, pertanto, per:
1. la dichiarazione di intervenuta usucapione della metà del fabbricato e del capannone;
pagina 5 di 15 2. il riconoscimento, in via subordinata, di un credito di euro
500.000,00 per le spese sostenute;
3. in via ulteriormente subordinata, il riconoscimento di una indennità ex art. 2041 c.c.;
4. la condanna alle spese di lite.
*
Con la sentenza n. 17, pubblicata il 19 gennaio 2021, riqualificata la do- manda attrice di rilascio come azione di rivendicazione, in quanto fondata sulla proprietà del bene, il Tribunale:
• ritenne fondata la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto, essendo emerso dall'istruttoria che egli avesse realizzato il fabbricato e il capannone con materiali propri, sostenendo personalmen- te le spese e partecipando attivamente ai lavori sin dal 1978;
• rigettò, conseguentemente, la domanda attorea di rilascio e risarcimento danni;
• accolse la domanda riconvenzionale e dichiarò l'acquisto per usucapio- ne della metà del fabbricato e del capannone in favore del convenuto, ordinando la trascrizione della sentenza;
• condannò gli attori al pagamento delle spese di lite.
*
2. Contro la pronuncia hanno proposto appello , , Parte_1 Pt_2 Parte_3
e , i quali hanno affidato le loro doglianze a quattro mo- Parte_4
tivi di impugnazione.
pagina 6 di 15 2.1 Con un primo motivo, i hanno denunciato l'errata qualificazione Pt_1
della loro domanda, atteso che il non aveva avuto la disponibilità di una CP_1
porzione (tra l'altro ben determinata) del fabbricato in maniera illegittima, ma in virtù di un diritto di utilizzo da loro concesso, avente tutti gli estremi di un contratto di comodato di immobile, tale da giustificare la mera domanda di ri- lascio del bene.
2.2 Con un secondo motivo, gli appellanti hanno censurato la valutazione dei presupposti temporali della riconosciuta usucapione.
Gli appellanti hanno lamentato che, nel riconoscere un possesso utile ai fini dell'usucapione dall'anno 1978, il Tribunale fosse caduto in un vizio logico- giuridico, non essendo l'oggetto della domanda riconvenzionale il terreno, ben- sì il fabbricato edificato su di esso.
Pertanto -hanno argomentato i Deriu- il termine utile per l'usucapione non avrebbe potuto iniziare a decorrere prima che l'immobile fosse stato ultimato e abitato.
Sottolineato come le prove documentali (in particolare, doc. n. 3 convenuto) attestassero che il aveva iniziato ad abitare il fabbricato solo nel 1990, e CP_1
non nel 1978, i hanno opposto che, in ogni caso, dal 2002 il ave- Pt_1 CP_1
va perso la disponibilità della maggior parte dell'immobile e delle pertinenze, mantenendo solo alcuni vani concessi in comodato.
Il possesso utile ai fini dell'usucapione si sarebbe protratto al massimo dal
1990 al 2002, per soli dodici anni, insufficienti al maturare del termine venten- nale previsto dall'art. 1158 c.c., sicché la sentenza avrebbe dovuto essere ri- formata, avendo omesso di considerare che l'usucapione può riguardare solo pagina 7 di 15 un bene già venuto ad esistenza e individuabile fisicamente, e che il convenuto non aveva fornito prova sufficiente della decorrenza del possesso qualificato.
2.3 Con il terzo motivo, i hanno denunciato l'insussistenza del requi- Pt_1
sito dell'animus sibi habendi posto a base dell'usucapione e ricavato in sentenza in via presuntiva dalla disponibilità materiale del bene (corpus possessionis).
Gli appellanti hanno indicato come tale impostazione risultasse inconferen- te, in quanto il convenuto, fin dalla fine dell'anno 2002, aveva dismesso ogni possesso qualificato sull'immobile, mantenendo esclusivamente la disponibilità di alcuni vani da loro concessi in comodato.
La cessazione del possesso della maggior parte del fabbricato e delle relati- ve pertinenze, ivi compreso il cortile e il capannone, costituiva indice univoco dell'assenza di animus possidendi, sia in epoca successiva che anteriore, atteso che, se il convenuto avesse realmente inteso possedere uti dominus, avrebbe manifestato tale volontà opponendosi alla riduzione della disponibilità o riven- dicando diritti ulteriori.
2.4 Con un quarto motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza im- pugnata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di condanna del convenu- to al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima detenzione della porzione immobiliare oggetto di causa con riferimento al periodo successivo alla prima diffida notificata nel mese di ottobre 2007, con la quale era stata intimata al la restituzione dei vani concessi in comodato, con conseguente venir CP_1
meno del titolo giuridico che ne aveva giustificato la disponibilità.
*
3. Il ha resistito, deducendo: CP_1
pagina 8 di 15 1. la corretta qualificazione dell'azione attrice da parte del Tribu- nale, atteso che:
i. nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori avevano fondato la propria pretesa esclusivamente sulla tito- larità del diritto di proprietà, senza allegare alcun rapporto obbligatorio o negozio giuridico a fondamento della deten- zione del bene da sua parte;
ii. il richiamo al comodato, introdotto solo in sede di appello, era da ritenersi tardivo e infondato, poiché il bene era stato costruito e abitato dai coniugi sin dal 1978, in CP_8
forza di autorizzazione rilasciata dall'ETFAS, senza che vi fosse mai stata una consegna materiale del bene da parte de- gli attori, elemento essenziale per configurare un comodato;
2. che il possesso qualificato era iniziato nel 1978, anno in cui egli e la moglie avevano iniziato la costruzione del fabbricato e del capan- none, impiegando risorse proprie, scegliendo e pagando le imprese, e svolgendo personalmente lavori manuali, esercitando un possesso uti domini, in modo pacifico, pubblico e ininterrotto per oltre vent'anni.
In via subordinata, per l'ipotesi di rigetto della domanda di usucapione,
l'appellato ha chiesto il riconoscimento di un diritto di credito pari al 50% del valore dei materiali e della manodopera impiegati per la costruzione del fabbri- cato e delle pertinenze (euro 500.000,00) e ha chiesto il rigetto della domanda di danni formulata dagli appellanti, evidenziando la consequenzialità logica del rigetto con l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione.
pagina 9 di 15 A seguito di riassunzione della causa da parte degli appellanti a seguito di interruzione per morte di con comparsa depositata il Controparte_1
30 aprile 2024, si sono costituiti in giudizio , Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] Parte_7 Controparte_5 Parte_8
e in qualità di eredi Controparte_7 Controparte_1
dell'appellato.
* * *
4. I primi tre motivi di appello devono essere oggetto di esame congiunto, in quanto, nel loro complesso, tendono a ottenere una ricostruzione della vi- cenda fattuale (almeno parzialmente) diversa da quella effettuata dal primo giudice, nella auspicata prospettiva di una qualificazione differente della fatti- specie e della conseguente applicazione di istituti giuridici fondanti la loro pre- tesa.
4.1 Muovendo dal primo motivo, può essere utile osservare che, seppure non abbia compiuto una ricostruzione dettagliata e puntuale della cornice fat- tuale, il primo giudice ha accertato, comunque, la veridicità del nucleo centrale delle allegazioni del ovverosia che: CP_1
- aveva consentito alla figlia , Persona_1 Parte_1
già coniugata con il di edificare in una porzione del podere CP_1
riscattato, al fine di realizzarvi la casa coniugale;
- alla realizzazione del fabbricato prima e alla cura di tutte le atti- vità connesse con l'utilizzo della casa, poi, avevano provveduto (in prima persona o tramite terzi) in via esclusiva i coniugi CP_1
pagina 10 di 15 Tale ricostruzione non era stata in alcun modo contestata dagli attori in pri- mo grado, i quali -a fronte della specifica e dettagliata attività assertiva da parte del convenuto- nulla avevano eccepito e rilevato (non avendo contestato alcun- ché alla prima udienza di comparizione e non avendo depositato la prima me- moria ex art. 183 c.p.c.).
Tanto precisato, non può non sottolinearsi come gli appellanti, nel dolersi dell'erronea qualificazione della loro domanda, non abbiano censurato il pre- supposto della decisione del Tribunale.
Col motivo di appello, si sono limitati a ribadire di avere concesso al CP_1
l'utilizzo temporaneo di parte dell'abitazione in occasione della separazione dei coniugi (anno 2002), ma non hanno dato riscontro alcuno alla allegazione e, in ogni caso, non in alcun modo confutato l'incompatibile ricostruzione dei fat- ti ricavabile dalla pronuncia gravata.
4.2 Fermo restando che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, deve ritenersi che -per quanto sopra ar- gomentato- la ricostruzione della vicenda effettuata dal primo giudice non sia stata contestata in alcun modo (o, comunque, adeguatamente) dagli appellanti.
Così ricostruita la vicenda nei suoi tratti essenziali, deve ritenersi -in sostan- ziale accoglimento della prospettazione del che, effettivamente, CP_1 [...]
avesse inteso beneficiare la figlia (e il genero) di un'area Parte_10
in cui far sorgere la loro abitazione coniugale.
Tenuto conto della natura del rapporto tra le parti della vicenda, può ritener- si che la messa a disposizione dell'area da parte di alla Persona_1
figlia e al genero fosse affatto incompatibile con un rapporto di mero godimen-
pagina 11 di 15 to precario, riconducibile alla figura del comodato immobiliare (o ad altro dirit- to personale di natura obbligatoria pur ipotizzabile).
In quanto finalizzata alla costruzione dell'abitazione familiare della figlia
(ossia, alla realizzazione di un'opera stabile e definitiva, comportante trasfor- mazione integrale e irreversibile del fondo, incompatibile con un uso tempora- neo), l'autorizzazione a costruire ha integrato una vera e propria traditio attua- tiva di una volontà dispositiva manifestata senza il ricorso alle forme solenni previste dalla legge.
La Suprema Corte è ferma nell'ammettere che, in tema di possesso idoneo all'usucapione, la traditio della cosa avvenuta in forza di un contratto che, sia pure inefficace, risulti comunque diretto a trasferire la proprietà del bene costi- tuisce elemento idoneo a fare ritenere che la relazione di fatto instauratasi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretta dall'animus rem sibi habendi (così, ord.
17 giugno 2021, n. 17388).
Tenuto conto di tutti gli elementi della vicenda, pertanto, riesce assoluta- mente convincente la prospettazione del per cui egli e la erano CP_1 Pt_1
stati immessi dal OC nel possesso della porzione di terreno per costruirvi la casa coniugale.
In tale prospettiva, riesce certamente configurabile l'usucapione dell'area e del fabbricato in esso edificato dai coniugi con animus rem sibi haben- CP_1
di, avendolo posseduto per un tempo certamente superiore al ventennio.
4.3 A quest'ultimo proposito, la contestazione degli attori circa la durata del possesso è certamente inidonea a giustificare la riforma della pronuncia.
pagina 12 di 15 A differenza di quanto sostenuto dagli attori, il possesso utile ai fini dell'usucapione non può ritenersi decorrente dal solo momento di conclusione dell'edificio e del conseguente trasferimento della coppia.
Nel caso in esame, ai fini della configurabilità del possesso utile all'usucapione, era stata giuridicamente sufficiente la mera immissione nella disponibilità del bene da parte del proprietario originario in favore della figlia e del genero. Parte_1
Avvenuta in forza della concessione dell'area per la costruzione dell'abitazione coniugale, tale immissione ha costituito -per quanto sopra ar- gomentato- atto univocamente idoneo alla traditio, anche in assenza di un con- tratto formalmente valido.
Tuttavia, per scrupolo di motivazione e a sostegno della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'animus rem sibi habendi, può osservarsi come l'avvio dei lavori di edificazione nel 1978 e il trasferimento stabile dei coniugi nell'immobile nel 1984, con fissazione della residenza e uso continuativo del bene, abbiano costituito manifestazioni esterne univoche del potere di fatto sul- la cosa, esercitato in modo corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Non rileva, ovviamente, in alcun modo la circostanza (peraltro non provata) che il nell'anno 2002 abbia dismesso la disponibilità del bene, atteso CP_1
che a quella data egli era già divenuto proprietario del bene in forza dell'usucapione maturata alla fine degli anni Novanta.
In definitiva, i tre motivi di appello devono essere respinti, con conseguente assorbimento del quarto motivo, che si fonda sul presupposto dell'assenza di titolo in capo al giustificante il godimento del bene. CP_1
pagina 13 di 15 *
5. In considerazione del criterio della soccombenza, gli appellati devono es- sere condannati alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali.
Sullo scaglione euro 50.001-260.000,00, determinato ai sensi dell'art. 15
c.p.c. sulla base della rendita indicata dagli appellanti nell'atto di denuncia di immobile non precedentemente dichiarato (doc. 1 primo grado), i compensi so- no liquidati ai valori medi per le fasi introduttiva, studio e di decisione, con la maggiorazione per il numero delle parti ai sensi dell'art. 4, secondo e quarto comma, d.m. 55/2014.
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto da , , e Parte_1 Pt_2 Parte_3 [...]
contro la sentenza n. 17/2021 del Tribunale di Parte_11
Oristano;
2. condanna gli appellanti alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, che liquida in euro 9.991,00 per compensi e in euro 6.294,33 per la presenza di più parti aventi stessa posi- zione, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1
pagina 14 di 15 quater d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 17 ottobre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 92 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
), (c.f. ), residenti
[...] Parte_4 CodiceFiscale_4
ad Arborea ed elettivamente domiciliati a Terralba, presso l'avv. Gesuino Loi, che li rappresenta e difende per procura in atti, appellanti contro
(c.f. ), già elettiva- Controparte_1 CodiceFiscale_5
mente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Anna Guttuso, che uni- tamente all'avv. Anna Maria Giannola, lo rappresentava e difendeva per procu- ra in atti, appellato pagina 1 di 15 e riassunta dagli appellanti nei confronti di
(c.f. ) e Controparte_2 C.F._6 CP_3
(c.f. ), residenti a [...],
[...] C.F._7 [...]
(c.f. ), residente ad Alghero, Controparte_4 C.F._8
(c.f. , residente a [...], Controparte_5 C.F._9 [...]
(c.f. ), residente a [...]Controparte_6 C.F._10
ri, (c.f. ), residente a Controparte_7 C.F._11
Varna e (c.f. ), residente Controparte_1 C.F._12
a Voghera, elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Anna
Guttuso, che unitamente all'avv. Anna Maria Giannola, lo rappresentava e di- fendeva per procura in atti, appellati in riassunzione
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte d'appello, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma dell'impugnata sentenza:
1) condannare il convenuto al rilascio in favore de- Controparte_1
gli attori dei vani per cui è causa e precisamente: di un vano cucina, della Pt_1
dispensa, di un vano ripostiglio e servizio igienico, posti nel piano rialzato del fabbricato e di un ripostiglio e di un garage posti nel seminterrato, facenti parte dell'immobile posto in Arborea, strada 18, n° 3, distinto in catasto al F. 23, mappale 1619, ZC, U, cat. A/5, vani 11, rendita euro 1.249,83;
pagina 2 di 15 2) condannare al risarcimento dei danni conseguenti Controparte_1
alla occupazione abusiva dei vani per cui è causa a far tempo della data della prima diffida, fatta nel mese di ottobre 2007, con liquidazione in sede separata;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio.
Nell'interesse degli appellati: voglia la Corte d'appello adita, contrariis reiectis:
In via principale
1) rigettare le avverse domande, perché infondate in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza impugnata;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di reiezione della domanda di usucapione:
2) accertare e dichiarare che il e per esso gli Controparte_1
, , Parte_5 Parte_6 [...]
, , Parte_7 Controparte_5 Parte_8
, e
[...] Controparte_7 Controparte_1
, vantano, nei confronti degli appellanti, un diritto di credito in con-
[...]
seguenza della realizzazione del fabbricato sito in Arborea, Strada 18 Ovest n.
3, oggi distinto in catasto al Foglio 23, mapp. 1619, ZC, U e del capannone adibito a fienile-ricovero animali, distinto in catasto al Foglio 23 mapp. 18 sub p e q pari al 50 % del valore dei materiali ed al prezzo della mano d'opera im- piegata per la realizzazione dell'immobile di cui sopra e delle relative pertinen- ze nella misura di € 500.000,00 o in quella diversa che verrà accertata in causa,
pagina 3 di 15 oltre agli interessi ed alla rivalutazione, dal dì del dovuto al saldo e, per l'effetto,
3) condannare, in solido tra loro, gli odierni appellanti al pagamento, in favore degli dell'importo di cui sopra, oltre Parte_9
interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
In ogni caso
4) con condanna al pagamento delle spese e compenso anche della pre- sente fase di giudizio, oltre spese generali (15%) ed oneri di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , , e convennero in Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
giudizio, dinanzi al Tribunale di Oristano (proc. n. 578/2013), Controparte_1
per ottenere la sua condanna al rilascio di una porzione di un fabbrica-
[...]
to ubicato ad Arborea, Strada 18 Ovest n. 3 e al risarcimento dei danni da ille- gittima occupazione.
Gli attori allegarono:
• di essere comproprietari del fabbricato pervenuto loro per successione dai genitori e Persona_1 Persona_2
• che il fabbricato era stato adibito ad abitazione coniugale dell'attrice e del convenuto;
Parte_1
• che, nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, iniziato nell'anno 2004, era stato concesso al un diritto temporaneo di CP_1
abitazione, limitato, peraltro, ad alcuni vani del fabbricato (cucina, di- spensa, ripostiglio e servizio igienico) ubicati al piano rialzato e del ga- rage e della cantina posti nel semiinterrato;
pagina 4 di 15 • che, nonostante le diffide del 2007 e del 2011, il convenuto non aveva rilasciato i locali, rendendo abusiva l'occupazione del bene e cagionan- do loro danni patrimoniali per il mancato godimento del bene.
Nel resistere, propose domanda riconvenzionale, Controparte_1
spiegando che:
• nell'anno 1977, il OC , padre degli attori, aveva ri- Persona_1
scattato dall'ETFAS un podere;
• dato che il terreno era ancora assoggettato ai vincoli di legge, il Pt_1
aveva ottenuto dall'ente il nulla osta perché, su una porzione dell'area riscattata, costruisse l'abitazione coniugale la figlia (attrice), Parte_1
la quale lavorava nella sua azienda;
• egli aveva personalmente finanziato e diretto la costruzione della casa e del capannone, impiegando i propri risparmi (TFR, vendita di immobi- le), acquistando materiali, pagando le imprese e lavorandovi in prima persona;
• l'immobile era stato utilizzato come domicilio coniugale sin dal 1984 e, anche dopo la separazione, i coniugi avevano continuato ad abitarvi, provvedendo a tutti le relative incombenze;
• il loro possesso era stato pacifico, pubblico, ininterrotto e con animus possidendi per oltre vent'anni.
Il convenuto concluse, pertanto, per:
1. la dichiarazione di intervenuta usucapione della metà del fabbricato e del capannone;
pagina 5 di 15 2. il riconoscimento, in via subordinata, di un credito di euro
500.000,00 per le spese sostenute;
3. in via ulteriormente subordinata, il riconoscimento di una indennità ex art. 2041 c.c.;
4. la condanna alle spese di lite.
*
Con la sentenza n. 17, pubblicata il 19 gennaio 2021, riqualificata la do- manda attrice di rilascio come azione di rivendicazione, in quanto fondata sulla proprietà del bene, il Tribunale:
• ritenne fondata la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto, essendo emerso dall'istruttoria che egli avesse realizzato il fabbricato e il capannone con materiali propri, sostenendo personalmen- te le spese e partecipando attivamente ai lavori sin dal 1978;
• rigettò, conseguentemente, la domanda attorea di rilascio e risarcimento danni;
• accolse la domanda riconvenzionale e dichiarò l'acquisto per usucapio- ne della metà del fabbricato e del capannone in favore del convenuto, ordinando la trascrizione della sentenza;
• condannò gli attori al pagamento delle spese di lite.
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2. Contro la pronuncia hanno proposto appello , , Parte_1 Pt_2 Parte_3
e , i quali hanno affidato le loro doglianze a quattro mo- Parte_4
tivi di impugnazione.
pagina 6 di 15 2.1 Con un primo motivo, i hanno denunciato l'errata qualificazione Pt_1
della loro domanda, atteso che il non aveva avuto la disponibilità di una CP_1
porzione (tra l'altro ben determinata) del fabbricato in maniera illegittima, ma in virtù di un diritto di utilizzo da loro concesso, avente tutti gli estremi di un contratto di comodato di immobile, tale da giustificare la mera domanda di ri- lascio del bene.
2.2 Con un secondo motivo, gli appellanti hanno censurato la valutazione dei presupposti temporali della riconosciuta usucapione.
Gli appellanti hanno lamentato che, nel riconoscere un possesso utile ai fini dell'usucapione dall'anno 1978, il Tribunale fosse caduto in un vizio logico- giuridico, non essendo l'oggetto della domanda riconvenzionale il terreno, ben- sì il fabbricato edificato su di esso.
Pertanto -hanno argomentato i Deriu- il termine utile per l'usucapione non avrebbe potuto iniziare a decorrere prima che l'immobile fosse stato ultimato e abitato.
Sottolineato come le prove documentali (in particolare, doc. n. 3 convenuto) attestassero che il aveva iniziato ad abitare il fabbricato solo nel 1990, e CP_1
non nel 1978, i hanno opposto che, in ogni caso, dal 2002 il ave- Pt_1 CP_1
va perso la disponibilità della maggior parte dell'immobile e delle pertinenze, mantenendo solo alcuni vani concessi in comodato.
Il possesso utile ai fini dell'usucapione si sarebbe protratto al massimo dal
1990 al 2002, per soli dodici anni, insufficienti al maturare del termine venten- nale previsto dall'art. 1158 c.c., sicché la sentenza avrebbe dovuto essere ri- formata, avendo omesso di considerare che l'usucapione può riguardare solo pagina 7 di 15 un bene già venuto ad esistenza e individuabile fisicamente, e che il convenuto non aveva fornito prova sufficiente della decorrenza del possesso qualificato.
2.3 Con il terzo motivo, i hanno denunciato l'insussistenza del requi- Pt_1
sito dell'animus sibi habendi posto a base dell'usucapione e ricavato in sentenza in via presuntiva dalla disponibilità materiale del bene (corpus possessionis).
Gli appellanti hanno indicato come tale impostazione risultasse inconferen- te, in quanto il convenuto, fin dalla fine dell'anno 2002, aveva dismesso ogni possesso qualificato sull'immobile, mantenendo esclusivamente la disponibilità di alcuni vani da loro concessi in comodato.
La cessazione del possesso della maggior parte del fabbricato e delle relati- ve pertinenze, ivi compreso il cortile e il capannone, costituiva indice univoco dell'assenza di animus possidendi, sia in epoca successiva che anteriore, atteso che, se il convenuto avesse realmente inteso possedere uti dominus, avrebbe manifestato tale volontà opponendosi alla riduzione della disponibilità o riven- dicando diritti ulteriori.
2.4 Con un quarto motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza im- pugnata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di condanna del convenu- to al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima detenzione della porzione immobiliare oggetto di causa con riferimento al periodo successivo alla prima diffida notificata nel mese di ottobre 2007, con la quale era stata intimata al la restituzione dei vani concessi in comodato, con conseguente venir CP_1
meno del titolo giuridico che ne aveva giustificato la disponibilità.
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3. Il ha resistito, deducendo: CP_1
pagina 8 di 15 1. la corretta qualificazione dell'azione attrice da parte del Tribu- nale, atteso che:
i. nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori avevano fondato la propria pretesa esclusivamente sulla tito- larità del diritto di proprietà, senza allegare alcun rapporto obbligatorio o negozio giuridico a fondamento della deten- zione del bene da sua parte;
ii. il richiamo al comodato, introdotto solo in sede di appello, era da ritenersi tardivo e infondato, poiché il bene era stato costruito e abitato dai coniugi sin dal 1978, in CP_8
forza di autorizzazione rilasciata dall'ETFAS, senza che vi fosse mai stata una consegna materiale del bene da parte de- gli attori, elemento essenziale per configurare un comodato;
2. che il possesso qualificato era iniziato nel 1978, anno in cui egli e la moglie avevano iniziato la costruzione del fabbricato e del capan- none, impiegando risorse proprie, scegliendo e pagando le imprese, e svolgendo personalmente lavori manuali, esercitando un possesso uti domini, in modo pacifico, pubblico e ininterrotto per oltre vent'anni.
In via subordinata, per l'ipotesi di rigetto della domanda di usucapione,
l'appellato ha chiesto il riconoscimento di un diritto di credito pari al 50% del valore dei materiali e della manodopera impiegati per la costruzione del fabbri- cato e delle pertinenze (euro 500.000,00) e ha chiesto il rigetto della domanda di danni formulata dagli appellanti, evidenziando la consequenzialità logica del rigetto con l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione.
pagina 9 di 15 A seguito di riassunzione della causa da parte degli appellanti a seguito di interruzione per morte di con comparsa depositata il Controparte_1
30 aprile 2024, si sono costituiti in giudizio , Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] Parte_7 Controparte_5 Parte_8
e in qualità di eredi Controparte_7 Controparte_1
dell'appellato.
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4. I primi tre motivi di appello devono essere oggetto di esame congiunto, in quanto, nel loro complesso, tendono a ottenere una ricostruzione della vi- cenda fattuale (almeno parzialmente) diversa da quella effettuata dal primo giudice, nella auspicata prospettiva di una qualificazione differente della fatti- specie e della conseguente applicazione di istituti giuridici fondanti la loro pre- tesa.
4.1 Muovendo dal primo motivo, può essere utile osservare che, seppure non abbia compiuto una ricostruzione dettagliata e puntuale della cornice fat- tuale, il primo giudice ha accertato, comunque, la veridicità del nucleo centrale delle allegazioni del ovverosia che: CP_1
- aveva consentito alla figlia , Persona_1 Parte_1
già coniugata con il di edificare in una porzione del podere CP_1
riscattato, al fine di realizzarvi la casa coniugale;
- alla realizzazione del fabbricato prima e alla cura di tutte le atti- vità connesse con l'utilizzo della casa, poi, avevano provveduto (in prima persona o tramite terzi) in via esclusiva i coniugi CP_1
pagina 10 di 15 Tale ricostruzione non era stata in alcun modo contestata dagli attori in pri- mo grado, i quali -a fronte della specifica e dettagliata attività assertiva da parte del convenuto- nulla avevano eccepito e rilevato (non avendo contestato alcun- ché alla prima udienza di comparizione e non avendo depositato la prima me- moria ex art. 183 c.p.c.).
Tanto precisato, non può non sottolinearsi come gli appellanti, nel dolersi dell'erronea qualificazione della loro domanda, non abbiano censurato il pre- supposto della decisione del Tribunale.
Col motivo di appello, si sono limitati a ribadire di avere concesso al CP_1
l'utilizzo temporaneo di parte dell'abitazione in occasione della separazione dei coniugi (anno 2002), ma non hanno dato riscontro alcuno alla allegazione e, in ogni caso, non in alcun modo confutato l'incompatibile ricostruzione dei fat- ti ricavabile dalla pronuncia gravata.
4.2 Fermo restando che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, deve ritenersi che -per quanto sopra ar- gomentato- la ricostruzione della vicenda effettuata dal primo giudice non sia stata contestata in alcun modo (o, comunque, adeguatamente) dagli appellanti.
Così ricostruita la vicenda nei suoi tratti essenziali, deve ritenersi -in sostan- ziale accoglimento della prospettazione del che, effettivamente, CP_1 [...]
avesse inteso beneficiare la figlia (e il genero) di un'area Parte_10
in cui far sorgere la loro abitazione coniugale.
Tenuto conto della natura del rapporto tra le parti della vicenda, può ritener- si che la messa a disposizione dell'area da parte di alla Persona_1
figlia e al genero fosse affatto incompatibile con un rapporto di mero godimen-
pagina 11 di 15 to precario, riconducibile alla figura del comodato immobiliare (o ad altro dirit- to personale di natura obbligatoria pur ipotizzabile).
In quanto finalizzata alla costruzione dell'abitazione familiare della figlia
(ossia, alla realizzazione di un'opera stabile e definitiva, comportante trasfor- mazione integrale e irreversibile del fondo, incompatibile con un uso tempora- neo), l'autorizzazione a costruire ha integrato una vera e propria traditio attua- tiva di una volontà dispositiva manifestata senza il ricorso alle forme solenni previste dalla legge.
La Suprema Corte è ferma nell'ammettere che, in tema di possesso idoneo all'usucapione, la traditio della cosa avvenuta in forza di un contratto che, sia pure inefficace, risulti comunque diretto a trasferire la proprietà del bene costi- tuisce elemento idoneo a fare ritenere che la relazione di fatto instauratasi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretta dall'animus rem sibi habendi (così, ord.
17 giugno 2021, n. 17388).
Tenuto conto di tutti gli elementi della vicenda, pertanto, riesce assoluta- mente convincente la prospettazione del per cui egli e la erano CP_1 Pt_1
stati immessi dal OC nel possesso della porzione di terreno per costruirvi la casa coniugale.
In tale prospettiva, riesce certamente configurabile l'usucapione dell'area e del fabbricato in esso edificato dai coniugi con animus rem sibi haben- CP_1
di, avendolo posseduto per un tempo certamente superiore al ventennio.
4.3 A quest'ultimo proposito, la contestazione degli attori circa la durata del possesso è certamente inidonea a giustificare la riforma della pronuncia.
pagina 12 di 15 A differenza di quanto sostenuto dagli attori, il possesso utile ai fini dell'usucapione non può ritenersi decorrente dal solo momento di conclusione dell'edificio e del conseguente trasferimento della coppia.
Nel caso in esame, ai fini della configurabilità del possesso utile all'usucapione, era stata giuridicamente sufficiente la mera immissione nella disponibilità del bene da parte del proprietario originario in favore della figlia e del genero. Parte_1
Avvenuta in forza della concessione dell'area per la costruzione dell'abitazione coniugale, tale immissione ha costituito -per quanto sopra ar- gomentato- atto univocamente idoneo alla traditio, anche in assenza di un con- tratto formalmente valido.
Tuttavia, per scrupolo di motivazione e a sostegno della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'animus rem sibi habendi, può osservarsi come l'avvio dei lavori di edificazione nel 1978 e il trasferimento stabile dei coniugi nell'immobile nel 1984, con fissazione della residenza e uso continuativo del bene, abbiano costituito manifestazioni esterne univoche del potere di fatto sul- la cosa, esercitato in modo corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Non rileva, ovviamente, in alcun modo la circostanza (peraltro non provata) che il nell'anno 2002 abbia dismesso la disponibilità del bene, atteso CP_1
che a quella data egli era già divenuto proprietario del bene in forza dell'usucapione maturata alla fine degli anni Novanta.
In definitiva, i tre motivi di appello devono essere respinti, con conseguente assorbimento del quarto motivo, che si fonda sul presupposto dell'assenza di titolo in capo al giustificante il godimento del bene. CP_1
pagina 13 di 15 *
5. In considerazione del criterio della soccombenza, gli appellati devono es- sere condannati alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali.
Sullo scaglione euro 50.001-260.000,00, determinato ai sensi dell'art. 15
c.p.c. sulla base della rendita indicata dagli appellanti nell'atto di denuncia di immobile non precedentemente dichiarato (doc. 1 primo grado), i compensi so- no liquidati ai valori medi per le fasi introduttiva, studio e di decisione, con la maggiorazione per il numero delle parti ai sensi dell'art. 4, secondo e quarto comma, d.m. 55/2014.
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Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto da , , e Parte_1 Pt_2 Parte_3 [...]
contro la sentenza n. 17/2021 del Tribunale di Parte_11
Oristano;
2. condanna gli appellanti alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, che liquida in euro 9.991,00 per compensi e in euro 6.294,33 per la presenza di più parti aventi stessa posi- zione, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1
pagina 14 di 15 quater d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 17 ottobre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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