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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/08/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
P.U. 181-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 181-1/2025 promosso da
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), con il patrocinio dell'Avv. Carmina Gallucci C.F._2
Conclusioni:
“All'intestato Tribunale affinché, ai sensi dell'art. 268 e seguenti CCII, voglia, previa nomina del
Giudice Delegato, adottare i provvedimenti di cui all'art. 270 CCII:
1) dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge mediante la liquidazione di tutto il patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso della durata delle liquidazioni dall'apertura delle procedure stesse;
1) nominare il Liquidatore confermando il medesimo Professionista nominato con la qualifica di
Organismo di Composizione della Crisi per la gestione della posizione;
2) ordinare al debitore il deposito entro i termini di legge dei redditi , nonché l'elenco dei creditori
(come già allegato al presente ricorso);
3) disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, il tutto facendo applicazione dell'art. 150 CCII;
4) stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza mediante inserimento nel sito internet del Tribunale, nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese se presente impresa in essa registrata;
5) ordinare la trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore nei registri Immobiliari se presenti beni immobili;
ordinare l'esclusione dalla liquidazione delle somme necessarie per sostenere il mantenimento familiare, ed in particolare, per tutta la durata della procedura, l'IMPORTO MINIMO di per la ricorrente e quindi per la generazione del reddito che consente anche la destinazione ai creditori”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
• con ricorso depositato ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I., e hanno Parte_1 Parte_2 domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni ai sensi degli artt.
268 e ss. C.C.I.I.;
• al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I., norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, C.C.I.I..
• al ricorso è stata, altresì, allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, C.C.I.I., redatta dall'O.C.C. Dott. il quale ha: Persona_1
➢ esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
➢ illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria dei debitori;
➢ indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni.
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27
C.C.I.I. in quanto e risiedono da oltre un anno a Vedano al Parte_1 Parte_2
Lambro: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto rivestono la qualità di debitori in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I..
Dalla documentazione agli atti è emerso che la ricorrente è casalinga e non ha mai Parte_2 svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile.
Come emerge dal ricorso, dalla relazione, dalla successiva integrazione e dai documenti allegati, il ricorrente non è imprenditore, bensì prestatore di lavoro subordinato presso Parte_1 G3 Srl. L'attività di impresa esercitata da in forma individuale ( Parte_1 [...]
) è cessata e l'impresa è stata cancellata dal Registro delle Controparte_2
Imprese in data 28 gennaio 2011 e la società ( di Controparte_3 cui è stato socio accomandatario è stata cancellata dal Registro delle Imprese Parte_1 in data 23 luglio 2024, sicché è decorso il termine di cui all'art. 33 C.C.I.I..
Conseguentemente, e non sono assoggettabili alla liquidazione Parte_1 Parte_2 giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre, ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I., il presupposto per la presentazione di un'unica domanda poiché i ricorrenti sono membri della stessa famiglia e conviventi;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), un effettivo stato di sovraindebitamento nella CP_4 forma dell'insolvenza, non essendo i debitori più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria pari ad € 255.142,58 per ed € 12.036,21 per e il patrimonio Parte_1 Parte_2 prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato per dalla retribuzione Parte_1 di € 2.400,00 al mese, dal prezzo (€ 6.500,00) della vendita della quota di 1/3 di comproprietà di un magazzino sito in Sesto San Giovanni, dal T.F.R. disponibile alla data del 31 dicembre 2024 pari ad € 6.421,12 lordi e da giacenze su conto corrente di modico importo e rappresentato per dalla proprietà di un'autovettura Renault Twingo immatricolata nel 2000 e da giacenze Parte_2 su conto corrente di modico importo;
• come si evince dalla relazione O.C.C., risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, C.C.I.I., non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di e . Parte_1 Parte_2
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), C.C.I.I., il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F.: ) e (C.F. );
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2
NOMINA Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Longobardi;
NOMINA Liquidatore Dott. (C.F.: ) con studio in Milano Persona_1 C.F._3
(MI), Via Melchiorre Gioia n. 70; ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, C.C.I.I.;
ORDINA ai debitori ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti;
DISPONE che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della
Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili dei debitori;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, C.C.I.I.;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2,
C.C.I.I.;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d)
C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.; - informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale dei debitori e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al
Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 25 luglio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Dott.ssa Caterina Giovanetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 181-1/2025 promosso da
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), con il patrocinio dell'Avv. Carmina Gallucci C.F._2
Conclusioni:
“All'intestato Tribunale affinché, ai sensi dell'art. 268 e seguenti CCII, voglia, previa nomina del
Giudice Delegato, adottare i provvedimenti di cui all'art. 270 CCII:
1) dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge mediante la liquidazione di tutto il patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso della durata delle liquidazioni dall'apertura delle procedure stesse;
1) nominare il Liquidatore confermando il medesimo Professionista nominato con la qualifica di
Organismo di Composizione della Crisi per la gestione della posizione;
2) ordinare al debitore il deposito entro i termini di legge dei redditi , nonché l'elenco dei creditori
(come già allegato al presente ricorso);
3) disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, il tutto facendo applicazione dell'art. 150 CCII;
4) stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza mediante inserimento nel sito internet del Tribunale, nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese se presente impresa in essa registrata;
5) ordinare la trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore nei registri Immobiliari se presenti beni immobili;
ordinare l'esclusione dalla liquidazione delle somme necessarie per sostenere il mantenimento familiare, ed in particolare, per tutta la durata della procedura, l'IMPORTO MINIMO di per la ricorrente e quindi per la generazione del reddito che consente anche la destinazione ai creditori”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
• con ricorso depositato ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I., e hanno Parte_1 Parte_2 domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni ai sensi degli artt.
268 e ss. C.C.I.I.;
• al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I., norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, C.C.I.I..
• al ricorso è stata, altresì, allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, C.C.I.I., redatta dall'O.C.C. Dott. il quale ha: Persona_1
➢ esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
➢ illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria dei debitori;
➢ indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni.
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27
C.C.I.I. in quanto e risiedono da oltre un anno a Vedano al Parte_1 Parte_2
Lambro: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto rivestono la qualità di debitori in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I..
Dalla documentazione agli atti è emerso che la ricorrente è casalinga e non ha mai Parte_2 svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile.
Come emerge dal ricorso, dalla relazione, dalla successiva integrazione e dai documenti allegati, il ricorrente non è imprenditore, bensì prestatore di lavoro subordinato presso Parte_1 G3 Srl. L'attività di impresa esercitata da in forma individuale ( Parte_1 [...]
) è cessata e l'impresa è stata cancellata dal Registro delle Controparte_2
Imprese in data 28 gennaio 2011 e la società ( di Controparte_3 cui è stato socio accomandatario è stata cancellata dal Registro delle Imprese Parte_1 in data 23 luglio 2024, sicché è decorso il termine di cui all'art. 33 C.C.I.I..
Conseguentemente, e non sono assoggettabili alla liquidazione Parte_1 Parte_2 giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre, ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I., il presupposto per la presentazione di un'unica domanda poiché i ricorrenti sono membri della stessa famiglia e conviventi;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), un effettivo stato di sovraindebitamento nella CP_4 forma dell'insolvenza, non essendo i debitori più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria pari ad € 255.142,58 per ed € 12.036,21 per e il patrimonio Parte_1 Parte_2 prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato per dalla retribuzione Parte_1 di € 2.400,00 al mese, dal prezzo (€ 6.500,00) della vendita della quota di 1/3 di comproprietà di un magazzino sito in Sesto San Giovanni, dal T.F.R. disponibile alla data del 31 dicembre 2024 pari ad € 6.421,12 lordi e da giacenze su conto corrente di modico importo e rappresentato per dalla proprietà di un'autovettura Renault Twingo immatricolata nel 2000 e da giacenze Parte_2 su conto corrente di modico importo;
• come si evince dalla relazione O.C.C., risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, C.C.I.I., non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di e . Parte_1 Parte_2
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), C.C.I.I., il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F.: ) e (C.F. );
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2
NOMINA Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Longobardi;
NOMINA Liquidatore Dott. (C.F.: ) con studio in Milano Persona_1 C.F._3
(MI), Via Melchiorre Gioia n. 70; ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, C.C.I.I.;
ORDINA ai debitori ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti;
DISPONE che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della
Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili dei debitori;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, C.C.I.I.;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2,
C.C.I.I.;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d)
C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.; - informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale dei debitori e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al
Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 25 luglio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Dott.ssa Caterina Giovanetti