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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Presidente, dr.ssa M. Assunta Niccoli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 654 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Avv. Parte_1
difeso da se stesso
OPPONENTE
E
Controparte_1
1
[...] difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
OPPOSTO
avente ad oggetto: Opposizione ex artt. 84-170 DPR n. 115/2002, 15
Dlgvo n. 15/2011, 281 decies cpc avverso il provvedimento n. 381/2024
RLiq. con il quale la Corte di Appello penale di Salerno ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi a carico dello Stato proposta dall'avv. per la difesa d'ufficio di nel Pt_1 Controparte_2
processo penale n. 1747/2022 RGA concluso con sentenza n. 591/2023
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate prima dell'udienza di discussione del 13/02/2025 ed ivi richiamate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Presidente,
letti gli atti;
rilevato che, col provvedimento oggetto della qui proposta opposizione, la Corte di Appello penale ha rigettato, allo stato, l'istanza proposta dall'avv. diretta ad ottenere la liquidazione a carico Pt_1
dello Stato dei compensi per l'attività svolta quale difensore d'ufficio di nel giudizio dinanzi alla medesima Corte n. Controparte_2
1747/2022 RGA sul rilievo che l'Ufficiale Giudiziario non era riuscito ad accedere all'abitazione del predetto per eseguire il pignoramento mobiliare;
vista l'opposizione proposta dall'avv. che ha insistito per Pt_1
ottenere la liquidazione delle competenze nella misura di € 2.175,52
2 quale somma precettata sulla base del decreto ingiuntivo ottenuto dal
Giudice di pace di Salerno, facendo rilevare di aver espletato tutto l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale, avendo esperito il procedimento monitorio, che si era concluso con decreto ingiuntivo non opposto, notificato l'atto di precetto ed effettuato due tentativi di pignoramento mobiliare presso il debitore;
vista la comparsa di costituzione dell'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto il rigetto dell'opposizione eccependo che il pignoramento non si era completato e richiamando i principi espressi in materia dal Giudice di legittimità;
visto l'art. 116, co.1, dPR n. 115/2002, a tenore del quale “L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”;
rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che l'avv. Pt_1
ha tentato due volte il pignoramento mobiliare, in data 30/01/2024 e in data 08/02/2024;
ritenuto tuttavia che il procedimento di pignoramento, benché tentato due volte, non si è perfezionato e pertanto non può ritenersi aver avuto esito negativo ai fini di consentire all'avvocato d'ufficio di intraprendere la procedura di pagamento a carico dello Stato;
che, infatti, l'Ufficiale Giudiziario ha verbalizzato che il domicilio era chiuso e, non avendo l'assistenza della Forza Pubblica né la presenza di
3 un fabbro e di quant'altro necessario per poter procedere all'esecuzione forzata, ha redatto “verbale di pignoramento mancato”;
che, quindi, avendo trovato sempre la “porta chiusa”, l'Ufficiale
Giudiziario non ha potuto procedere alla consegna dell'avviso dell'ingiunzione di cui all'art. 492 cpc, contenente la descrizione delle cose pignorate, ad una delle persone indicate dall'art. 139, co. 2, cpc né affiggere l'avviso medesimo alla porta dell'immobile;
che pertanto nella specie non può ravvisarsi un “pignoramento negativo” per il mancato ritrovamento dei beni da sottoporre ad esecuzione, quanto piuttosto un “accesso negativo” giacché l'Ufficiale
Giudiziario, a fronte della “porta chiusa”, ha desistito dal pignoramento non avendo i mezzi per procedere all'apertura forzata;
che, di conseguenza, come ritenuto anche dal Giudice di legittimità in una fattispecie identica a quella che ci occupa ( cfr. Cass.civ. ord.
n.16799/2022 richiamata dalla difesa erariale, in cui si legge “ la questione di diritto sottoposta dal ricorrente riguarda l'ipotesi in cui il creditore non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza e per aver trovato la porta chiusa;
- in tale ipotesi, come correttamente affermato dal giudice di merito, non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., dovendo il creditore accertare che il debitore non si sia trasferito in altra località qualora all'atto dell'accesso la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate all'art. 139 c.p.c., comma 4, cui rivolgere l'ingiunzione; - inoltre, al fine di completare la procedura esecutiva, il creditore può avvalersi dell'ausilio della forza pubblica;
- nel caso di specie, l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale si è arrestato ad un verbale di accesso negativo (quanto alla produzione del verbale del secondo accesso, il collegio rileva che non è stato dedotto il vizio di omesso esame di un fatto decisive, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5): come risulta dal verbale di pignoramento,
l'ufficiale giudiziario ha trovato la porta chiusa e, non avendo mezzi per procedere all'apertura
4 forzata, "ha desistito"; - l'iter procedimentale, dunque, non è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge, al fine di accertare l'infruttuoso recupero del credito;
- la procedura esecutiva non trova deroghe, ma, al contrario, richiede maggior rigore nell'ipotesi in cui obbligato al pagamento sia lo Stato, né il difensore è pregiudicato dall'esperimento della procedura esecutiva in quanto le spese sopportate, in caso di esperimento infruttuoso, vanno a lui
rimborsate” ), l'iter procedimentale non è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge, al fine di accertare l'effettivo infruttuoso recupero del credito ovvero l'impossibilità di provvedervi per l'irreperibilità del debitore accertata dall'Ufficiale giudiziario;
che infatti la procedura esecutiva non trova deroghe, ma, al contrario, richiede maggior rigore nell'ipotesi in cui obbligato al pagamento sia lo
Stato, né il difensore è pregiudicato dall'esperimento della procedura esecutiva in quanto le spese sopportate, in caso di esperimento infruttuoso, vanno a lui rimborsate ( cfr. Cass. 16799/2022);
che, infine, deve rilevarsi che l'orientamento più rigoroso della giurisprudenza di legittimità, che si preferisce, non appare sicuramente superato dalla “proposta di definizione ex art. 380 bis cpc” fatta dal
Consigliere delegato della Suprema Corte nel procedimento n.
19233/2023, trattandosi di provvedimento interlocutorio cui non ha fatto seguito la decisione della Corte;
che, quindi, l'opposizione non può essere accolta, essendo comunque consentito all'avv. di rinnovare l'accesso tramite Ufficiale Pt_1
Giudiziario, invocando espressamente l'utilizzo della Forza Pubblica;
P.Q.M.
5 definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 15 dLgvo n. 150/2011 dall'avv. nei confronti Parte_1
del con ricorso depositato il 10/06/2024 Controparte_1
avverso il provvedimento della Corte di Appello penale di Salerno n.
381/2024 RLiq., così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. COMPENSA tra le parti le spese del presente procedimento.
Sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 per il versamento da parte dell'opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa opposizione.
Salerno, 21 marzo 2025 Il Presidente
dott. ssa M. Assunta Niccoli
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