Articolo 1 della Legge 9 febbraio 1983, n. 28
Articolo 2
Versione
2 marzo 1983
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 812 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri".
Entrata in vigore il 2 marzo 1983
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