Art. 1.
E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrario ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20.000.000 per la ripresa della, sua normale attivita' nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.
E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrario ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20.000.000 per la ripresa della, sua normale attivita' nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.