Articolo 1 della Legge 10 luglio 1952, n. 1011
Articolo 2
Versione
21 agosto 1952
Art. 1.
E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrario ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20.000.000 per la ripresa della, sua normale attivita' nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.
Entrata in vigore il 21 agosto 1952