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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4686 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 3858 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli numero 2538 pubblicata il 26 marzo 2020 e non notificata, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(cf e p. iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante, Dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria
HI RA (cf e DO SI (cf C.F._1
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia C.F._2
Vecchia, 670, nello studio dei difensori, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
(p. iva , in persona del legale rappresentante, CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Sarnataro (cf Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Napoli, Via E. Cosenz, 26, C.F._3 nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
1 appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 giugno 2025, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva opposizione dinnanzi al Tribunale di Napoli avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo 6192/2014, dell'importo di € 18.522,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, richiesto e ottenuto nei suoi confronti da CP_1
[... per il saldo di quanto dovuto per il noleggio della piattaforma server, servizio di sito web e banca dati in outsourcing fornito dal gennaio al novembre 2010, per i quali, la società dopo aver pagato le fatture n. 5 e 11 del 2010, null'altro aveva corrisposto. si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il Tribunale, all'esito del giudizio, nel quale non veniva svolta istruttoria, rigettava l'opposizione, per quanto qui ancora rileva, così motivando: “Nel merito, parte opponente si limitava a contestare genericamente la fondatezza della pretesa creditoria, evidenziando l'insufficienza dell'articolato probatorio fornito da controparte, con particolare riguardo al valore indiziale delle fatture. A tale asserzione non si accompagnava, tuttavia, alcuna contestazione circa l'esistenza del rapporto dedotto in giudizio dalla ricorrente ovvero circa l'effettiva fruizione dei servizi offerti dalla né, per quanto risulta, in seguito alla missiva CP_1 da questa trasmessa in data 9.12.2010, né tanto meno nella spiegata opposizione.
Se è vero che, come osservato dall'opponente, alcun significato concludente potrebbe attribuirsi agli estratti contabili che attestano l'avvenuto pagamento di due fatture nei confronti dell'opposta, diversamente pare doversi valutare il contegno della stessa alla luce del disposto dell'art. 115, co.1 c.p.c. e Pt_1 dell'art. 167 co.1 c.p.c.
Orbene, costituisce espressione di un orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato il principio secondo cui la contestazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione deve essere specifica, nel senso che la stessa deve riempirsi di contenuto attraverso riferimenti utili alle ragioni della dedotta
2 negazione degli assunti di controparte. A ben vedere, l'onere di specifica contestazione, introdotto per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass.
Civ., Sez. III, sent. 18399/2009).
Una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
È bene precisare che il principio della contestazione specifica non implica inversione dell'onere della prova. L'onere di cui all'art. 115 c.p.c. non è onere probatorio, ma onere di allegazione: la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica, e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova. Altrimenti detto, la contestazione specifica ha il compito di delimitare il thema probandum: solo con una contestazione specifica il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova, ed ovviamente le conseguenze di una eventuale mancata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c.. Se, al contrario, siffatta contestazione non viene posta in essere, il fatto non contestato (o contestato genericamente) non ha bisogno di essere provato … Orbene, nel caso in esame, in difetto di specifica contestazione da parte dell'opponente dei fatti addotti dall'opposta a fondamento delle sue pretese, devono ritenersi comprovate la fonte del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio e l'esecuzione delle prestazioni da parte della ricorrente (peraltro, non disconosciute da parte resistente).
Alla luce di tali considerazioni, non può che concludersi per il rigetto della proposta opposizione. Si precisa, altresì, che parte opponente nell'atto di citazione chiedeva darsi atto dell'intervenuto pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 2515/2011, successivamente revocato con sentenza, e pari
a complessivi € 4.119,32, non corrisposte. Non può darsi seguito a tale richiesta, attesa la formulazione assolutamente incerta del petitum. Invero, stante il
3 disposto dell'art. 112 c.p.c., questo Giudicante incorrerebbe nel vizio di ultrapetizione, ove condannasse l'opposta alla restituzione delle somme assegnate in esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso in un diverso procedimento monitorio e successivamente revocato, senza alcuna corrispondente e circostanziata richiesta da parte opponente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione”. proponeva appello, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30 Parte_1 ottobre 2020, avverso la sentenza invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'integrale riforma affidando il gravame a quattro motivi così rubricati:
1) Errata applicazione dell'onere di specifica contestazione;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.
3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 167 cpc;
4) Mancato riconoscimento delle somme già corrisposte - falsa applicazione dell'art. 112 cpc.
L'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello adita, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa concessione della richiesta sospensione della efficacia esecutiva della gravata decisione, accogliere i motivi tutti di impugnazione di cui al presente atto di appello e per l'effetto riformare integralmente l'impugnata sentenza, per sentir accogliere la proposta opposizione al decreto ingiuntivo 6192/14 – RG n.
16223/14, emesso dal Tribunale di Napoli in data 18.09.2014, per dichiararlo nullo e/o inesistente e privo di effetti, disponendone la revoca.
Il tutto con vittoria di spese di lite, relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa depositata in data 8 febbraio 2021, si costituiva in giudizio invocando il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del grado. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, la Corte, con ordinanza del 19 febbraio 2021, rilevata “la necessità di approfondimento del profilo afferente la ricostruzione del complesso rapporto intercorso tra le parti, e ciò alla stregua degli elementi di prova acquisiti in primo grado unitamente agli articolati motivi di appello, estesi altresì alla determinazione del quantum” nonché ritenuto sussistente “il requisito del periculum alla stregua degli elementi di valutazione prodotti dalla
4 appellante a sostegno del paventato pericolo di insolvenza”, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni e già trattenuta in decisione, veniva rimessa sul ruolo dopo lo spirare del termine di cui all'art. 190, entro il quale appellante e appellata depositavano comparse e memorie di replica conclusionali, per la cessazione dal servizio del precedente relatore e conseguente necessità di riassegnare il processo ad altro relatore.
All'udienza del 17 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti come da verbale, la
Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparse conclusionali.
La difesa appellante lamenta, con le doglianze sub 1), 2) e 3), che il primo giudice, pur avendo dato atto in sentenza che non aveva prodotto il CP_1 contratto intercorso tra le parti, onere che le gravava secondo gli ordinari principi in materia, non aveva tenuto conto della reiterata contestazione sul punto dell'allora opponente, la quale, in assenza delle produzioni contrattuali sulla scorta delle quali verificare il contenuto degli accordi, paralizzava ogni pretesa di controparte, operando, invece, un'illegittima inversione dell'onere della prova, assumendo che dalla mancata specifica contestazione discendesse sia la prova della fonte del rapporto obbligatorio sia l'esecuzione delle prestazioni.
Il Tribunale avrebbe operato una distorsione del principio di non contestazione, secondo il quale il fatto, che non necessita di prova, deve essere o esplicitamente ammesso oppure richiede che il convenuto abbia improntato la difesa su circostanze e argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. Tanto presuppone, in ogni caso, una puntuale allegazione dei fatti di causa rispetto ai quali prendere posizione.
Nel caso di specie, la aveva chiaramente ed espressamente contestato Parte_1 la sussistenza del titolo dell'obbligazione contrattuale, dunque, la fondatezza della pretesa, peraltro in carenza di allegazioni specifiche e dettagliate, in tal modo impedendo all'opponente di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto.
Giova precisare, sul punto, che ha allegato, con ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo: 1) di aver fornito sin dal 1 gennaio 2010 alla servizio di Pt_1 noleggio di piattaforma server per la quale veniva pattuita la corresponsione di €
5 595,20 mensili;
2) che il servizio richiesto a era volto a mettere in linea CP_1 la vecchia versione del sito, affinché gli associati potessero confrontare le differenti funzioni;
3) che provvedeva a pagare unicamente la fattura Parte_1
11/2010, rimanendo impagate le nn. 2, 6, 17, 21, 25, 31, 36, 39, 45 e 50/2010, per un totale complessivo di € 5.952,00; 4) di aver interrotto la fornitura del servizio solo nel novembre 2010 in ragione dei rapporti contrattuali intrattenuti con socio unico della la quale chiedeva di attendere il pagamento;
Parte_3 Pt_1
6) di aver, altresì, fornito alla servizio di sito web e banca dati in Pt_1 outsourcing, consistente nel mettere a disposizione un sito web e un'area amministrativa ove poter gestire i dati degli associati e consentire a questi di accedervi mediante apposita area riservata;
7) che il servizio veniva implementato su richiesta della ma il prezzo concordato di € 10.000,00, oltre iva, da Pt_1 corrispondersi in rate trimestrali, veniva mantenuto fermo in ragione dei rapporti già intercorrenti con la 9) che anche per ciò che riguardava il servizio di Pt_3 sito web e banca dati, aveva provveduto al pagamento della sola prima rata, Pt_1 portata dalla fattura 5/2010 di € 4.200,00, rimanendo impagate le successive fatture 18, 32 e 47, per un totale di € 12.600,00, vani i tentativi di recupero bonario delle somme.
A fronte della chiara e precisa ricostruzione del rapporto, operata da nella domanda, si è limitata a eccepire che l'opposta avesse CP_1 Parte_1 omesso la produzione in giudizio delle pattuizioni contrattuali relative al rapporto di fornitura, dalle quali verificare il contenuto degli accordi, dei quali non vi era, pertanto prova;
prova che non poteva rinvenirsi nell'avvenuto pagamento di precedenti fatture che non costituivano esplicito riconoscimento di debito (pag. 8
e ss opposizione, riportate nell'atto di appello). Con memoria 183 n. 1 cpc, Pt_1
[... ribadiva che le semplici fatture non potessero integrare prova del credito, mancando ogni riferimento al contratto asseritamente concluso. Analogamente, gli estratti conto prodotti, dai quali emergeva il pagamento di alcune fatture, non potevano costituire esplicito riconoscimento di debito, non potendosi desumere l'esistenza di un rapporto contrattuale, regolato da precisi obblighi e diritti, in meri fatti concludenti.
Come ben si vede, dunque, mentre ha allegato dettagliatamente i CP_1 fatti posti a fondamento della propria pretesa, ricostruendo la vicenda
6 contrattuale sia in termini di cronologia che di servizi forniti e prezzo concordato, si è limitata a eccepire la mancanza di prova scritta del credito senza Parte_1 prendere specifica posizione sulle circostanze in fatto dedotte dalla controparte, negandole. Non può, quindi, nel caso di specie applicarsi il principio, invocato dall'appellante, secondo il quale l'onere di contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati.
Allo stesso modo non può applicarsi alla fattispecie per cui è giudizio l'ulteriore principio, anch'esso invocato dall'appellante, secondo il quale un fatto può essere considerato pacifico, e quindi posto a fondamento della decisione anche in mancanza di prova, soltanto se esso sia stato esplicitamente ammesso dalla controparte, oppure quest'ultima abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento, principio questo elaborato dalla giurisprudenza nel vigore degli artt. 167 e 115 cpc precedentemente alle modifiche di cui alle Leggi 353/1990 e
69/2009, coi quali è stato introdotto, rispettivamente, l'onere di prendere posizione, nella comparsa di risposta, sui fatti posti a fondamento della domanda e il principio di non contestazione che impone di prendere posizione in maniera chiara e analitica sui fatti posti a fondamento della domanda, a ciò insufficiente la sola generica negazione della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Sul punto la difesa appellata ha correttamente richiamato Cass. 17889/2020:
“In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”, principio confermato anche di recente da Cass. 10374/2025, in fattispecie analoga alla presente, secondo la quale
“L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo
l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione”.
La decisione del primo giudice è, dunque, corretta e va confermata nella parte in cui il Tribunale ha statuito che si è limitata a contestare genericamente Parte_1
7 la fondatezza della pretesa creditoria sulla scorta dell'insufficienza dell'articolato probatorio, senza però contestare l'esistenza del rapporto, la sua fruizione e gli accordi economici;
fatti, pertanto, che non richiedevano una specifica dimostrazione.
I motivi vanno, dunque, respinti.
Con quarto e ultimo motivo di doglianza, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha omesso, a fronte di fatti estintivi puntualmente dedotti, di revocare il decreto ingiuntivo e liquidare, eventualmente, in favore della creditrice una somma inferiore.
Con l'atto di opposizione a ingiunzione aveva, infatti, allegato che Parte_1 all'esito di procedura esecutiva fondata sul decreto ingiuntivo 2515/2011, aveva ottenuto, senza darne atto, l'integrale pagamento delle somme CP_1 da questo portato, oltre interessi e spese legali, ingiunzione successivamente revocata con sentenza del Tribunale 6211/2014, con condanna di alla CP_1 refusione delle spese liquidate in € 1.537,50, oltre iva e cpa. Inoltre, anche altra ingiunzione, afferente alle somme richieste per sito web e banca dati in outsourcing, per € 12.600,00, era stata revocata con sentenza 6214/2014, con condanna di alla refusione delle spese per € 1.751,50, oltre iva e cpa. CP_1
I fatti erano stati compiutamente dedotti e il primo giudice avrebbe erroneamente applicato il disposto dell'art. 112 cpc, in luogo di qualificare correttamente la domanda nei limiti dei fatti allegati dalla parte, la quale, nel caso di specie, aveva espressamente chiesto che dell'intervenuto pagamento di tali somme dovesse tenersi conto.
Sul punto la difesa di argomenta che, a causa della difficile CP_1 comprensione del senso da attribuire alle deduzioni di controparte nonché all'assenza di richiesta chiara, essa aveva espressamente dichiarato, nel corso del giudizio di primo grado, di non poter replicare alcunché in merito alla questione del decreto ingiuntivo 2515/2011 successivamente revocato, ribadendo che, in assenza di domanda, il Tribunale non avrebbe potuto pronunciare se non ultra petita, insistendo per il rigetto del gravame anche sul punto. ha dedotto, a pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione in opposizione - in Parte_1 relazione all'eccezione di giudicato, non riproposta in questa sede – che, con sentenze 6211/2014 e 6214/2014, veniva dichiarata l'improponibilità delle
8 precedenti domande azionate con separati decreti ingiuntivi, con condanna della alla refusione delle spese. CP_1
Inoltre, a pagg. 6 e 7 dell'atto introduttivo l'originaria opponente ha dedotto che “ha taciuto la circostanza di aver già ricevuto l'integrale CP_1 pagamento delle somme richieste con il decreto ingiuntivo n. 2515/2011
(dell'importo, come indicato in narrativa, di € 5.356,86, pag. 3), fondato sulle stesse fatture azionate con l'attuale provvedimento monitorio”, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria o diversa istanza, ragione o eccezione disattesa, denegata, in ogni caso, la provvisoria esecuzione del decreto opposto, dichiarare per i motivi tutti nella narrativa del presente atto esposti, nullo e/o inesistente e comunque privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 6192/14 – RG 16223/14, emesso dal Tribunale di Napoli in data 18.09,2014 e, quindi, disporne la revoca. In ogni caso, dato atto dell'intervenuto pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo n.
2515/2011, revocato con ripetute sentenze 6211/14 n. 6214/14, pari a complessivi
€ 4.119,32 = non corrisposte”
Con memoria ai sensi dell'art.183 n. 1, cpc, così concludeva: “Piaccia Pt_1 all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, denegata in ogni caso la provvisoria esecuzione del decreto opposto,
n. 6192/14 – RG. 16223/14, voglia, per i motivi tutti esposti, dichiarare nullo e/o inesistente e comunque privo di ogni effetto il richiamato decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli in data 18.09.2014 e quindi, disporne la revoca.
In ogni caso, dare atto dell'intervenuto integrale pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo n. 2515/11 e di cui all'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Taranto in data 22.07 – 22.08.2013”.
Come noto, l'interpretazione della domanda giudiziale è demandata al giudice di merito, il quale, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della medesima, per costante e univoco orientamento giurisprudenziale, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte e ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto.
9 Le allegazioni in fatto e le conclusioni rese dalla seppur non precise e Pt_1 puntuali, sono, comunque, sufficientemente chiare laddove l'originaria opponente chiede darsi atto dell'intervenuto integrale pagamento delle somme portate da precedente ingiunzione poi revocata, con evidenza formulando in via subordinata una tempestiva eccezione di compensazione col maggior avere, sulla quale il Tribunale avrebbe, in effetti, dovuto pronunciarsi.
Occorre, però, anche rilevare che l'originaria domanda di compensazione indicava, nelle conclusioni, una somma di “complessivi € 4.119,32 non corrisposte” né la stessa è stata oggetto di diversa e migliore specificazione.
L'appellante non ha prodotto, telematicamente o in formato cartaceo, il proprio fascicolo di parte, pur avendo operato riferimento ai documenti ivi contenuti, in particolare le sentenze di accoglimento delle precedenti opposizioni e la documentazione afferente all'azione esecutiva fondata sul decreto ingiuntivo
2515/2011, il cui importo è stato indicato in sede di opposizione in € 5.356,86 e, nel presente appello, in € 5.952,00.
L'eccezione di compensazione non richiede formule sacramentali ma necessita, non di meno, di una chiara esposizione del credito opposto in compensazione, del tutto carente nel caso di specie, posto che non sono stati puntualmente allegati
(né documentati) gli importi versati a seguito di ingiunzione poi revocata, dunque per il medesimo titolo, e la somma di € 4.119,32 è stata definita quale non corrisposta, dovendosi, quindi, desumere che la stessa sia da riferire alle somme liquidate a titolo di spese legali nei due precedenti giudizi di opposizione, conclusi con esito favorevole per la somme che, però, non sono state neanche Pt_1 implicitamente opposte in compensazione avendo l'originaria apponente espressamente chiesto di darsi atto che era stata integralmente pagata la somma portata dall'ingiunzione 2515/2011.
In conclusione, pur non avendo negato di aver percepito un CP_1 pagamento, a seguito di esecuzione, di somme ascrivibili al medesimo titolo, precedentemente all'azione monitoria per cui è causa, né di essere debitrice delle spese legali liquidate in diversi giudizi, l'estrema genericità con la quale è stata formulata l'eccezione, limitata, tra l'altro, al pagamento della precedente ingiunzione, unitamente alla carenza di documentazione a sostegno della medesima non consente in alcun modo di procedere alla determinazione del
10 quantum, con la conseguenza che anche il quarto e ultimo motivo di gravame deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 19.000,00 circa, con riferimento allo scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00, determinandole in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte nei valori minimi del detto scaglione tariffario, in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Carmela Sarnataro, dichiaratasi antistataria.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle
Spese di Giustizia.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 2538 pubblicata il 26 marzo 2020, proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna in persona del Parte_1 legale rappresentante, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, liquidate in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore del difensore, Avv. Carmela
Sarnataro, dichiaratasi antistataria;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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