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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/04/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3092/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marianna Galioto Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3092/2024, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in SO Parte_1 C.F._1
(CR), via Ponchielli n. 5, presso lo studio dell'avv. Luca Landi, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Giovan Battista Marucco;
impugnante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Milano, via San Barnaba n. 32, presso lo studio dell'avv. Matteo Gozzi, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Remo Danovi;
impugnato
pagina 1 di 12 Avente ad oggetto: impugnazione provvedimento disciplinare ex art. 26 d.lgs. 1° settembre 2011,
n. 150 e art. 158 Legge 16 febbraio 1913, n 89 e successive modifiche
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in via principale per i motivi sopra indicati, qui da intendersi richiamati e ritrascritti, annullare i provvedimenti disciplinari per cui è ricorso;
in via subordinata in denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale e per le ragioni di cui al motivo 5, rideterminare nel minino le sanzioni disciplinari che si riterrà di irrogare alla
Ricorrente.
Spese del grado rifuse o, in subordine, compensate tra le parti”.
ISTANZE ISTRUTTORIE
Occorrendo, si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la dott.ssa ha svolto numerosi colloqui e fornito la propria consulenza in merito all'eredità ed Pt_1 ai legati per cui è procedimento tanto nei confronti della HI quanto nei confronti della Parte_2 sig.ra Parte_3 Testi
2) Vero che nel corso dei colloqui di cui al precedente capitolo 1, ribadì di essere Testimone_2 autorizzato ad accettare il legato di cui al testamento della sig.ra solo con beneficio Persona_1
d'inventario.
A testi si chiede vengano sentiti la sig.ra da SO, il legale rappresentante o chi per esso della Tes_3
di Casalbuttano ed Uniti”. Parte_4
Per il CONSIGLIO NOTARILE DI CREMONA E CREMA
“Il CONSIGLIO NOTARILE DI CREMONA E CREMA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Pres. dott. GIOVANNI CORIONI, come sopra difeso, rappresentato e domiciliato, chiede che la Ecc.ma Corte d'appello di Milano
pagina 2 di 12 Voglia
- previo rigetto dell'impugnazione avversaria;
- confermare la decisione n. 270 emessa dalla CO.RE.DI. Lombardia il 9 aprile 2024, depositata in cancelleria in data 8 maggio 2024, e con essa la responsabilità del Notaio dott. con Pt_1
riferimento a tutte le violazioni accertate, e, comunque, le sanzioni inflitte per tutti i motivi esposti e come meglio indicato in atti.
Con vittoria dei compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 5 febbraio 2024, il Consiglio Notarile di e Crema richiedeva, alla CP_1
Commissione Regionale di Disciplina della Lombardia (d'ora innanzi, per brevità,
CO.RE.DI. Lombardia), l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del Notaio
dott. ritenendola responsabile delle seguenti violazioni: Parte_1
“a) dell'art. 28 L. not. (sanzionato dall'art. 138 1. not.), per avere il Notaio ricevuto un atto di accettazione di legato con beneficio di inventario (atto rep. n. 149572 del 26 maggio 2023) e un inventario di legato (atto rep. n. 149571 del 26 maggio 2023), contrari al nostro ordinamento giuridico e radicalmente nulli;
b.1) dell'art. 28 L. not. (sanzionato dall'art. 138 1. not.), per avere il Notaio ricevuto l'atto di accettazione dell'incarico di esecutore testamentario (atto rep. n. 149396 del 17 gennaio 2023);
b.2) dell'art. 147, lett. a), L. not., avendo il Notaio richiesto un distinto compenso del tutto non dovuto alla e alla sig.ra e avendo fatto sostenere alle Parte_4 Parte_3
stesse una serie di oneri fiscali che avrebbero potuto essere evitati, a fronte di attività perfettamente inutili ed erronee quale il ricevimento degli atti rep. n. 149571 del 26 maggio 2023, rep. n. 149572 del 26 maggio 2023 e rep. n. 149573 del 26 maggio 2023, con l'ulteriore violazione dell'art. 80 L. not. avendo il Notaio richiesto una serie di spese esenti non dovute in ciascuna fattura e avendo il medesimo Notaio richiesto una serie di compensi non dovuti per gli atti indicati;
c) dell'art. 42 dei principi di deontologia notarile, rilevante ai sensi dell'art. 147, lett. b), L. not., avendo il Notaio redatto l'inventario di eredità beneficiata (atto rep. n. 149569 del 26 maggio
2023) senza procedere alle dovute convocazioni;
trattasi, peraltro, di atto incompleto e contenente pagina 3 di 12 dichiarazioni non veritiere in merito alla composizione dell'asse e ai legati, con ciò anche ponendo a rischio la qualità di erede della Fondazione Ospedale della Carità - Casa di riposo ONLUS chiamata all'eredità; nonché per avere redatto i due inventari (di eredità e di legato) in modo reciprocamente contraddittorio e senza alcuna verifica in merito alla presenza di beni mobili all'interno dell'immobile caduto in successione”.
2. Il CO.RE.DI. Lombardia, con decisione n. 270 del 9 aprile 2024, ritenuta la fondatezza degli addebiti contestati, così disponeva:
“- Per la violazione di cui al capo lett. A) della richiesta di apertura del procedimento disciplinare, la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 6 (sei);
- per la violazione di cui al capo lett. B1) della richiesta di apertura del procedimento disciplinare,
la sanzione disciplinare della sospensione per ulteriori mesi 6 (sei);
- per la violazione di cui al capo lett. B2) della richiesta di apertura del procedimento disciplinare,
la sanzione disciplinare della sospensione di mesi 1 (uno) e la sanzione disciplinare pecuniaria di
euro 2.700,00 (duemilasettecento virgola zero zero) per le spese esenti e di euro 4800,00
(quattromilaottocento virgola zero zero) per i compensi non dovuti;
- per la violazione di cui al capo lett. C) della richiesta di apertura del procedimento disciplinare, la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 3 (tre)”.
3. Il Notaio ha impugnato la decisione indicata – per i motivi che, in seguito, Parte_1
verranno partitamente esaminati - e ha concluso, in via principale, per l'annullamento del provvedimento disciplinare e, in via subordinata, per la rideterminazione delle sanzioni nella misura minima prevista dalla legge.
4. CO.RE.DI Lombardia si è costituita nel presente giudizio e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
5. La Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano, notiziata del procedimento,
concludeva, in data 5 marzo 2025, per la conferma della decisione impugnata.
pagina 4 di 12 6. All'udienza del 12 marzo 2025, le parti hanno illustrato le rispettive istanze ed opposizioni e,
all'esito, il Collegio si è riservato per la decisione che veniva assunta nella camera di consiglio del
13 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Preliminarmente, la Corte osserva che, alla presente controversia, introdotta successivamente al 28 febbraio 2023, trovi applicazione l'art. 26 d.lgs. 150/2011, così
come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e, quindi, il rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto.
I. Passando al merito, con il primo motivo, la decisione n. 270/2024 viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondato l'addebito di cui al capo A), per la violazione dell'art. 28 Legge Notarile e, in particolare, per avere il Notaio ricevuto un atto di
accettazione di legato con beneficio di inventario e un inventario di legato, entrambi nulli, in quanto contrari all'ordinamento giuridico.
Ritiene l'impugnante che tali atti non siano “nulli”, ma, eventualmente, “superflui” e “innocui”, rilevando che “l'accettazione di legato con beneficio di inventario” veniva così confezionato, in quanto il legatario (la HI di ) aveva espressamente richiesto di accettare Parte_2
“l'eredità” della defunta “con beneficio di inventario”; in ogni caso, che, per Persona_1
quanto tale atto venisse titolato “accettazione di legato con beneficio di inventario”, lo stesso risulti, nella sostanza, un “atto di individuazione catastale”, in quanto contenente gli estremi catastali del bene immobile oggetto di legato e che erano necessari ai fini dell'adempimento richiesto.
La Corte ritiene che la doglianza, così come proposta, sia infondata.
I.A. Sul punto, si osserva che – così come evidenziato dalla Commissione Regionale di Disciplina
– “l'accettazione di legato con beneficio di inventario” (cfr. doc. n. 7 Cons. Notarile) risulti un
“atto non previsto, inutile e addirittura abnorme, intendendosi come tale un atto che, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento giuridico”.
Invero, si rileva che, ai sensi dell'art. 649 c.c., il legato non debba essere “accettato”, a differenza dell'eredità e sia solo rinunciabile. pagina 5 di 12 La ratio di tale disciplina trova fondamento nel fatto che, mentre l'erede subentra nell'universalità
del patrimonio del de cuius, dal lato attivo e passivo, salvo che accetti l'eredità con beneficio d'inventario1; al contrario, il legatario acquista la proprietà di uno o più beni determinati automaticamente “al momento della morte del testatore”2 e non è tenuto a fare fronte ai debiti ereditari (cfr. art. 756 c.c. “il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari”, salvi i casi eccezionali ivi previsti e non ricorrenti nella fattispecie in esame3).
E' per tale ragione che il legato (che, in linea di principio, comporta un incremento del patrimonio del legatario) non deve essere accettato, pur essendo rinunciabile.
Ciò premesso, l'atto confezionato dal Notaio deve ritenersi “nullo”, ai sensi dell'art. 28 Pt_1
Legge Notarile (Legge 16 febbraio 1913, n. 89), ove, al primo comma, è previsto che “Il Notaio non può ricevere o autenticare atti: 1) se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico”.
Secondo l'interpretazione che si intende ribadire: 1 Cfr. art. 490 c.c. – “Effetti del beneficio d'inventario” – in base al quale:
“L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.
Conseguentemente:
1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
[…]”.
2 In tale senso dispone il secondo comma dell'art. 649 c.c., in base al quale:
“Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore”;
pagina 6 di 12 “In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1, della l.
n. 89 del 1913 sussiste solo nel caso in cui il contrasto dell'atto con la legge risulti in termini inequivoci, ossia la nullità sia espressamente prevista ovvero sia il frutto di un consolidato orientamento interpretativo, giurisprudenziale o dottrinale”.4
Nel caso di specie, l'atto di accettazione di legato con beneficio di inventario è da ritenersi “nullo”
in quanto contrario alla norma imperativa indicata (l'art. 649 c.c.) – dovendosi ritenere che le disposizioni che regolano gli atti mortis causa a titolo particolare siano sottratte alla disponibilità dell'autonomia privata.
In alternativa, l'atto è, comunque, nullo avendo un oggetto impossibile, stante che – al momento dell'accettazione formalizzata il 26 maggio 2023 – la proprietà dei beni era già ex lege (cfr. art. 649
c.c. cit.) passata al legatario al momento della morte del testatore, avvenuta in data 22 novembre
2022.
In tale caso, infatti, il legatario avrebbe potuto solo manifestare la diversa volontà abdicativa (i.e. la rinuncia al legato), nel rispetto delle forme previste dalla legge, risultando – per converso – contraria ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di successione mortis causa a titolo particolare, l'accettazione di un legato, così come “l'accettazione di legato con beneficio di inventario”, in base alle considerazioni di carattere generale in precedenza esposte.
Conclusivamente, stante che il contrasto tra l'atto notarile esaminato e le citate disposizioni di legge appare “inequivoco” (cfr. Cass. Civ. cit.), deve ritenersi fondata e meritevole di conferma la ravvisata responsabilità disciplinare, per violazione dell'art. 28 Legge Notarile.
II. Con il secondo motivo, la decisione n. 270/2024 viene impugnata nella parte in cui ha ravvisato la nullità dell'atto di accettazione di nomina di esecutore testamentario di cui all'atto rep. 149396 prodotto sub doc. n. 3 dal Consiglio Notarile.
Assume parte reclamante che tale atto non sia nullo, ma solo “inefficace”.
La censura proposta appare non meritevole di condivisione.
La Corte ritiene corretta la valutazione della Commissione Regionale di Disciplina nella misura in cui ha ritenuto sussistente la violazione del disposto dell'art. 702 c.c. – (laddove prevede che 4 In tale senso, Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 2033 del 24.01.2023; pagina 7 di 12 l'accettazione di nomina di esecutore testamentario debba essere fatta mediante dichiarazione ricevuta dalla Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione e che debba essere annotata nel registro delle successioni).
Trattasi, infatti, di norma che individua il soggetto ex lege legittimato a ricevere l'atto di accettazione di tale nomina, escludendo ipotesi diversi o concorrenti – (così, in particolare, osservava la Commissione Regionale di Disciplina: “Tale ricevimento di accettazione di carica in atto notarile integra ad avviso del Collegio una condotta contraria all'ordine pubblico per la violazione di norme attributive della competenza esclusiva del Tribunale;
vi è più: non si tratta di
un atto inutile, perché determina invece un'apparenza di titolarità e di legittimazione che è in antitesi con i principi di certezza del diritto propri del nostro ordinamento”).
Di conseguenza, tale atto è nullo, in quanto ricevuto da soggetto non legittimato in base alla disciplina legale in precedenza ricordata.
III. Con il terzo motivo, l'impugnante si duole della decisione adottata nella parte in cui ha ritenuto che il medesimo abbia gravato la e la sig.ra Controparte_2
(entrambi designati legatari dal de cuius) di compensi, spese ed oneri Parte_3
fiscali non dovuti e che avrebbero potuto essere evitati.
L'impugnante evidenzia che, al contrario, si trattava di compensi per atti “dovuti”, con particolare riferimento alla necessaria individuazione catastale dei beni immobili oggetto dei legati.
Il terzo motivo può essere esaminato unitamente al quarto – poiché logicamente connessi – con il quale il Notaio deduce l'erroneità della decisione n. 270/2024 per avere ritenuto gli inventari di eredità e di accettazione dei due legati incompleti e/o contraddittori, prospettando, al contrario, che si tratta di atti “complementari” fra loro e che alcun pregiudizio risulta subito dagli interessati.
La Corte ritiene che le censure in esame siano infondate.
A detti fini, vengono in rilievo, in particolare, i pagamenti richiesti dal Notaio, mediante le fatture prodotte agli atti (docc. nn. 11 quater, 11 quinquies e 11 sexies Consiglio Notarile) e relativi all'atto di accettazione di legato con beneficio di inventario da parte della HI di Parte_2
e già valutato in precedenza, oltre che all'“inventario beneficiato” - (atti rep. nn. 149572 e
[...]
pagina 8 di 12 149571, entrambi del 26 maggio 2023) ed all'ulteriore atto di accettazione di legato dell'altra legataria (atto rep. N. 149573 sempre del 26 maggio 2023). Parte_3
Oltre alle considerazioni già in precedenza svolte in ordine alla nullità degli atti di accettazione di
legato, si osserva che la Commissione Regionale di Disciplina abbia anche correttamente evidenziato – previa disamina dei tre atti indicati e dell'ulteriore inventario di eredità (rep.
N.149569), tutti redatti il 26 maggio 2023 - che:
- nell'inventario di eredità (cfr. doc. n. 5 Cons. Notarile), vengono indicati, quali componenti dell'attivo ereditario, il conto corrente, la “carta multifunzione” e il deposito valori, aggiungendosi che “non essendovi a questo punto, a quanto consta, più altro da descrivere
o inventariare per la parte attiva si passa alla descrizione della parte passiva”,
menzionandosi, quanto a quest'ultima, i soli legati di somme di denaro disposti a favore di
Enti o persone fisiche e indicandosi che “non essendovi, a quanto consta altra da descrivere o inventariare, viene chiuso il presente verbale […]”;
- invece, nell'inventario del legato in favore della HI di (doc. n. 6 Parte_2
Cons. Notarile), veniva anche indicata – quale componente dell'asse ereditario - la quota di
½ dell'immobile ivi identificato, così come nel separato e contestuale “atto di accettazione del legato con beneficio d'inventario”;
- nel terzo atto di “accettazione di legato”, relativo alla legataria , si faceva, Parte_3
altresì, riferimento all'ulteriore quota di ½ dello stesso bene immobile (doc. n. 7 Cons.
Notarile).
Quindi, sebbene gli atti notarili sopra indicati e rispetto ai quali il Notaio ha percepito compensi e richiesto il pagamento di “spese anticipate”, siano stati redatti nello stesso giorno, gli stessi appaiono incompleti e contraddittori, così come risulta dal raffronto dei loro contenuti e testè indicati.
Oltre a ciò, risulta omessa la convocazione dei legatari al momento di redazione dell'inventario di eredità, così come invece prescritta dagli artt. 771 e 772 c.c ed avendo, anzi, il Notaio dato atto che non vi fossero “altre persone aventi per legge diritto di assistere all'inventario” (cfr. pg. 3 atto rep. N. 149569).
pagina 9 di 12 Tali ultime disposizioni sono finalizzate a rendere partecipi tutti coloro che vantano un interesse qualificato a presenziare e prevedono che, tra gli altri, i legatari hanno diritto di assistere all'inventario dell'eredità e di essere avvisati almeno tre giorni prima del luogo, del giorno e dell'ora in cui si darà inizio alle operazioni.
In conseguenza dell'incompleta indicazione dell'asse ereditario (con particolare riferimento all'inventario di eredità) e dell'omessa convocazione di coloro che avrebbero ex lege avuto diritto a presenziare, è stata altresì posta a rischio la stessa acquisizione della qualità di “erede” da parte della Fondazione Ospedale della Carità – Casa di Riposo Onlus, così come evidenziato al capo C)
della richiesta di procedimento disciplinare.
Quest'ultima, infatti, era tenuta, ai sensi di legge, all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (art. 473 c.c.) e, a detti fini, l'inventario avrebbe dovuto essere condotto nel rispetto delle prescrizioni previste dalla legge, con precisione e completezza.
A fronte di ciò, tenuto conto di tutti gli aspetti in precedenza evidenziati, appare meritevole di conferma la decisione della Commissione Regionale di Disciplina, nella parte in cui ha censurato la condotta del Notaio, per avere la medesima redatto più atti nello stesso giorno (alcuni dei quali
“nulli”, per le ragioni già evidenziate) e richiesto pagamenti di compensi non dovuti, in quanto relativi ad atti non necessari.
Quanto alle “spese anticipate” indicate nelle citate fatture, le stesse non risultano giustificate, neppure in questa sede, non risultando offerta una plausibile spiegazione a riguardo.
Tale condotta integra la violazione di cui all'art. 147, lett. a) Legge notarile, così come contestato al capo B.2.) ed in base al quale commette illecito disciplinare il Notaio che “a) compromette, in qualunque modo con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e
reputazione o il decoro e il prestigio della classe notarile”.
Infine, la redazione di atti incompleti, oltre che in violazione della procedura prevista per l'inventario dell'eredità beneficiata e le relative convocazioni, porta conclusivamente a ritenere fondata la violazione disciplinare sub capo C), come in precedenza trascritta.
Da ciò, consegue la violazione dell'art. 147 lett. b) della Legge Notarile, che punisce la condotta del Notaio che viola in modo non occasionale le norme deontologiche e dell'art. 42 dei principi di pagina 10 di 12 deontologia notarile che, tra l'altro, alla lettera b), prevede che il Notaio debba “b) proporre la
scelta del tipo negoziale più adeguato alle decisioni assunte dalle parti, accertandone la legalità e la reciproca congruenza, svolgendo le richieste attività preparatorie e dirigendo quindi la
formazione dell'atto nel modo tecnicamente più idoneo per la sua completa efficacia e per la stabilità del rapporto che ne deriva”.
IV. In ultimo, l'impugnante chiede la riduzione della sanzione inflitta, per non essere stata mai destinataria di precedenti sanzioni disciplinari e stante che è ancora pendente, avanti a questa Corte d'Appello, la decisione su altra e distinta vicenda.
La Corte ritiene che la sanzione inflitta nel caso concreto appaia congrua, in relazione alle violazioni disciplinari accertate e di cui si è data contezza.
Invero, quanto alle violazioni di cui al capo A) – punibili, ai sensi dell'art. 138, comma 2°, con la sospensione da sei mesi ad un anno - la Commissione Regionale di Disciplina, nel determinare sanzione della sospensione pari a mesi sei, ha espressamente motivato che, sebbene nella richiesta formulata dal Consiglio Notarile, fossero indicati due distinti atti (l'accettazione di legato con beneficio d'inventario e l'inventario), gli stessi venivano valutati unitariamente ai fini sanzionatori,
con ciò mitigando la sanzione concretamente inflitta.
Anche per la violazione di cui al capo B.1.), in base alla stessa disposizione citata, veniva applicata la sanzione minima di mesi sei.
Quanto alla violazione di cui al capo B.2.) (la richiesta di pagamento di compensi, di spese e oneri fiscali non dovuti) – veniva applicata la sanzione della sospensione pari ad un mese e, quindi, in misura prossima al minimo di legge, prevedendo l'art. 147 la sospensione sino ad un anno;
oltre che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 80 ed in base al quale: “Salvo il caso di errore scusabile, il Notaio che ha percepito per onorai, diritti, accessori e spese, una somma maggiore di quella dovuta è punito con la sanzione pecuniaria da uno a tre volte la maggiore somma percepita,
salvo i diritto della parte a ripetere l'indebito”.
Così motivava, sul punto, la CO.RE.DI. Lombardia, senza che sia stata proposta una specifica censura da parte dell'impugnante: “il Collegio ha condiviso le argomentazioni del Consiglio
Notarile ed ha ritenuto di comminare la sanzione della sospensione di mesi 1 (uno), oltre alla
pagina 11 di 12 sanzione economica di euro 4.800,00 per i compensi esposti nelle fatture ed euro 2.400,00 per le
spese esenti”.
Infine, anche in relazione all'ultima contestazione sub capo C) (relativa alla redazione degli inventari in modo incompleto e approssimativo), si è applicata la sanzione disciplinare della sospensione di mesi tre, a fronte della previsione legale (cfr. art. 147 cit.) della sospensione sino ad un anno e, dunque, in misura ampiamente inferiore al massimo edittale.
Conclusivamente, tenuto conto delle fattispecie esaminate e delle plurime violazioni accertate, si ritiene che le sanzioni disciplinari inflitte appaiano congrue e proporzionate.
V. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi per le cause di valore indeterminabile a complessità media, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'impugnazione proposta da nei confronti del Consiglio Notarile di Parte_1
e, per l'effetto, conferma la decisione n. 270 assunta dal Controparte_1 CP_3
di Disciplina della Lombardia in data 9 aprile 2024 e depositata l'8 maggio 2024;
[...]
- condanna alla rifusione, in favore del Consiglio Notarile di e Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 8.470,00 per compensi, oltre CP_1
al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se dovuta.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Marianna Galioto
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Si tratta, in particolare, dell'obbligo del legatario, nel caso di legato di un fondo gravato da ipoteca, di fare fronte all'azione dei creditori o all'esercizio dell'azione di separazione (art. 513 c.c.), fermo restando che, in tali casi, “il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi”;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marianna Galioto Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3092/2024, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in SO Parte_1 C.F._1
(CR), via Ponchielli n. 5, presso lo studio dell'avv. Luca Landi, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Giovan Battista Marucco;
impugnante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Milano, via San Barnaba n. 32, presso lo studio dell'avv. Matteo Gozzi, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Remo Danovi;
impugnato
pagina 1 di 12 Avente ad oggetto: impugnazione provvedimento disciplinare ex art. 26 d.lgs. 1° settembre 2011,
n. 150 e art. 158 Legge 16 febbraio 1913, n 89 e successive modifiche
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in via principale per i motivi sopra indicati, qui da intendersi richiamati e ritrascritti, annullare i provvedimenti disciplinari per cui è ricorso;
in via subordinata in denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale e per le ragioni di cui al motivo 5, rideterminare nel minino le sanzioni disciplinari che si riterrà di irrogare alla
Ricorrente.
Spese del grado rifuse o, in subordine, compensate tra le parti”.
ISTANZE ISTRUTTORIE
Occorrendo, si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la dott.ssa ha svolto numerosi colloqui e fornito la propria consulenza in merito all'eredità ed Pt_1 ai legati per cui è procedimento tanto nei confronti della HI quanto nei confronti della Parte_2 sig.ra Parte_3 Testi
2) Vero che nel corso dei colloqui di cui al precedente capitolo 1, ribadì di essere Testimone_2 autorizzato ad accettare il legato di cui al testamento della sig.ra solo con beneficio Persona_1
d'inventario.
A testi si chiede vengano sentiti la sig.ra da SO, il legale rappresentante o chi per esso della Tes_3
di Casalbuttano ed Uniti”. Parte_4
Per il CONSIGLIO NOTARILE DI CREMONA E CREMA
“Il CONSIGLIO NOTARILE DI CREMONA E CREMA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Pres. dott. GIOVANNI CORIONI, come sopra difeso, rappresentato e domiciliato, chiede che la Ecc.ma Corte d'appello di Milano
pagina 2 di 12 Voglia
- previo rigetto dell'impugnazione avversaria;
- confermare la decisione n. 270 emessa dalla CO.RE.DI. Lombardia il 9 aprile 2024, depositata in cancelleria in data 8 maggio 2024, e con essa la responsabilità del Notaio dott. con Pt_1
riferimento a tutte le violazioni accertate, e, comunque, le sanzioni inflitte per tutti i motivi esposti e come meglio indicato in atti.
Con vittoria dei compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 5 febbraio 2024, il Consiglio Notarile di e Crema richiedeva, alla CP_1
Commissione Regionale di Disciplina della Lombardia (d'ora innanzi, per brevità,
CO.RE.DI. Lombardia), l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del Notaio
dott. ritenendola responsabile delle seguenti violazioni: Parte_1
“a) dell'art. 28 L. not. (sanzionato dall'art. 138 1. not.), per avere il Notaio ricevuto un atto di accettazione di legato con beneficio di inventario (atto rep. n. 149572 del 26 maggio 2023) e un inventario di legato (atto rep. n. 149571 del 26 maggio 2023), contrari al nostro ordinamento giuridico e radicalmente nulli;
b.1) dell'art. 28 L. not. (sanzionato dall'art. 138 1. not.), per avere il Notaio ricevuto l'atto di accettazione dell'incarico di esecutore testamentario (atto rep. n. 149396 del 17 gennaio 2023);
b.2) dell'art. 147, lett. a), L. not., avendo il Notaio richiesto un distinto compenso del tutto non dovuto alla e alla sig.ra e avendo fatto sostenere alle Parte_4 Parte_3
stesse una serie di oneri fiscali che avrebbero potuto essere evitati, a fronte di attività perfettamente inutili ed erronee quale il ricevimento degli atti rep. n. 149571 del 26 maggio 2023, rep. n. 149572 del 26 maggio 2023 e rep. n. 149573 del 26 maggio 2023, con l'ulteriore violazione dell'art. 80 L. not. avendo il Notaio richiesto una serie di spese esenti non dovute in ciascuna fattura e avendo il medesimo Notaio richiesto una serie di compensi non dovuti per gli atti indicati;
c) dell'art. 42 dei principi di deontologia notarile, rilevante ai sensi dell'art. 147, lett. b), L. not., avendo il Notaio redatto l'inventario di eredità beneficiata (atto rep. n. 149569 del 26 maggio
2023) senza procedere alle dovute convocazioni;
trattasi, peraltro, di atto incompleto e contenente pagina 3 di 12 dichiarazioni non veritiere in merito alla composizione dell'asse e ai legati, con ciò anche ponendo a rischio la qualità di erede della Fondazione Ospedale della Carità - Casa di riposo ONLUS chiamata all'eredità; nonché per avere redatto i due inventari (di eredità e di legato) in modo reciprocamente contraddittorio e senza alcuna verifica in merito alla presenza di beni mobili all'interno dell'immobile caduto in successione”.
2. Il CO.RE.DI. Lombardia, con decisione n. 270 del 9 aprile 2024, ritenuta la fondatezza degli addebiti contestati, così disponeva:
“- Per la violazione di cui al capo lett. A) della richiesta di apertura del procedimento disciplinare, la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 6 (sei);
- per la violazione di cui al capo lett. B1) della richiesta di apertura del procedimento disciplinare,
la sanzione disciplinare della sospensione per ulteriori mesi 6 (sei);
- per la violazione di cui al capo lett. B2) della richiesta di apertura del procedimento disciplinare,
la sanzione disciplinare della sospensione di mesi 1 (uno) e la sanzione disciplinare pecuniaria di
euro 2.700,00 (duemilasettecento virgola zero zero) per le spese esenti e di euro 4800,00
(quattromilaottocento virgola zero zero) per i compensi non dovuti;
- per la violazione di cui al capo lett. C) della richiesta di apertura del procedimento disciplinare, la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 3 (tre)”.
3. Il Notaio ha impugnato la decisione indicata – per i motivi che, in seguito, Parte_1
verranno partitamente esaminati - e ha concluso, in via principale, per l'annullamento del provvedimento disciplinare e, in via subordinata, per la rideterminazione delle sanzioni nella misura minima prevista dalla legge.
4. CO.RE.DI Lombardia si è costituita nel presente giudizio e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
5. La Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano, notiziata del procedimento,
concludeva, in data 5 marzo 2025, per la conferma della decisione impugnata.
pagina 4 di 12 6. All'udienza del 12 marzo 2025, le parti hanno illustrato le rispettive istanze ed opposizioni e,
all'esito, il Collegio si è riservato per la decisione che veniva assunta nella camera di consiglio del
13 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Preliminarmente, la Corte osserva che, alla presente controversia, introdotta successivamente al 28 febbraio 2023, trovi applicazione l'art. 26 d.lgs. 150/2011, così
come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e, quindi, il rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto.
I. Passando al merito, con il primo motivo, la decisione n. 270/2024 viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondato l'addebito di cui al capo A), per la violazione dell'art. 28 Legge Notarile e, in particolare, per avere il Notaio ricevuto un atto di
accettazione di legato con beneficio di inventario e un inventario di legato, entrambi nulli, in quanto contrari all'ordinamento giuridico.
Ritiene l'impugnante che tali atti non siano “nulli”, ma, eventualmente, “superflui” e “innocui”, rilevando che “l'accettazione di legato con beneficio di inventario” veniva così confezionato, in quanto il legatario (la HI di ) aveva espressamente richiesto di accettare Parte_2
“l'eredità” della defunta “con beneficio di inventario”; in ogni caso, che, per Persona_1
quanto tale atto venisse titolato “accettazione di legato con beneficio di inventario”, lo stesso risulti, nella sostanza, un “atto di individuazione catastale”, in quanto contenente gli estremi catastali del bene immobile oggetto di legato e che erano necessari ai fini dell'adempimento richiesto.
La Corte ritiene che la doglianza, così come proposta, sia infondata.
I.A. Sul punto, si osserva che – così come evidenziato dalla Commissione Regionale di Disciplina
– “l'accettazione di legato con beneficio di inventario” (cfr. doc. n. 7 Cons. Notarile) risulti un
“atto non previsto, inutile e addirittura abnorme, intendendosi come tale un atto che, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento giuridico”.
Invero, si rileva che, ai sensi dell'art. 649 c.c., il legato non debba essere “accettato”, a differenza dell'eredità e sia solo rinunciabile. pagina 5 di 12 La ratio di tale disciplina trova fondamento nel fatto che, mentre l'erede subentra nell'universalità
del patrimonio del de cuius, dal lato attivo e passivo, salvo che accetti l'eredità con beneficio d'inventario1; al contrario, il legatario acquista la proprietà di uno o più beni determinati automaticamente “al momento della morte del testatore”2 e non è tenuto a fare fronte ai debiti ereditari (cfr. art. 756 c.c. “il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari”, salvi i casi eccezionali ivi previsti e non ricorrenti nella fattispecie in esame3).
E' per tale ragione che il legato (che, in linea di principio, comporta un incremento del patrimonio del legatario) non deve essere accettato, pur essendo rinunciabile.
Ciò premesso, l'atto confezionato dal Notaio deve ritenersi “nullo”, ai sensi dell'art. 28 Pt_1
Legge Notarile (Legge 16 febbraio 1913, n. 89), ove, al primo comma, è previsto che “Il Notaio non può ricevere o autenticare atti: 1) se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico”.
Secondo l'interpretazione che si intende ribadire: 1 Cfr. art. 490 c.c. – “Effetti del beneficio d'inventario” – in base al quale:
“L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.
Conseguentemente:
1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
[…]”.
2 In tale senso dispone il secondo comma dell'art. 649 c.c., in base al quale:
“Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore”;
pagina 6 di 12 “In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1, della l.
n. 89 del 1913 sussiste solo nel caso in cui il contrasto dell'atto con la legge risulti in termini inequivoci, ossia la nullità sia espressamente prevista ovvero sia il frutto di un consolidato orientamento interpretativo, giurisprudenziale o dottrinale”.4
Nel caso di specie, l'atto di accettazione di legato con beneficio di inventario è da ritenersi “nullo”
in quanto contrario alla norma imperativa indicata (l'art. 649 c.c.) – dovendosi ritenere che le disposizioni che regolano gli atti mortis causa a titolo particolare siano sottratte alla disponibilità dell'autonomia privata.
In alternativa, l'atto è, comunque, nullo avendo un oggetto impossibile, stante che – al momento dell'accettazione formalizzata il 26 maggio 2023 – la proprietà dei beni era già ex lege (cfr. art. 649
c.c. cit.) passata al legatario al momento della morte del testatore, avvenuta in data 22 novembre
2022.
In tale caso, infatti, il legatario avrebbe potuto solo manifestare la diversa volontà abdicativa (i.e. la rinuncia al legato), nel rispetto delle forme previste dalla legge, risultando – per converso – contraria ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di successione mortis causa a titolo particolare, l'accettazione di un legato, così come “l'accettazione di legato con beneficio di inventario”, in base alle considerazioni di carattere generale in precedenza esposte.
Conclusivamente, stante che il contrasto tra l'atto notarile esaminato e le citate disposizioni di legge appare “inequivoco” (cfr. Cass. Civ. cit.), deve ritenersi fondata e meritevole di conferma la ravvisata responsabilità disciplinare, per violazione dell'art. 28 Legge Notarile.
II. Con il secondo motivo, la decisione n. 270/2024 viene impugnata nella parte in cui ha ravvisato la nullità dell'atto di accettazione di nomina di esecutore testamentario di cui all'atto rep. 149396 prodotto sub doc. n. 3 dal Consiglio Notarile.
Assume parte reclamante che tale atto non sia nullo, ma solo “inefficace”.
La censura proposta appare non meritevole di condivisione.
La Corte ritiene corretta la valutazione della Commissione Regionale di Disciplina nella misura in cui ha ritenuto sussistente la violazione del disposto dell'art. 702 c.c. – (laddove prevede che 4 In tale senso, Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 2033 del 24.01.2023; pagina 7 di 12 l'accettazione di nomina di esecutore testamentario debba essere fatta mediante dichiarazione ricevuta dalla Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione e che debba essere annotata nel registro delle successioni).
Trattasi, infatti, di norma che individua il soggetto ex lege legittimato a ricevere l'atto di accettazione di tale nomina, escludendo ipotesi diversi o concorrenti – (così, in particolare, osservava la Commissione Regionale di Disciplina: “Tale ricevimento di accettazione di carica in atto notarile integra ad avviso del Collegio una condotta contraria all'ordine pubblico per la violazione di norme attributive della competenza esclusiva del Tribunale;
vi è più: non si tratta di
un atto inutile, perché determina invece un'apparenza di titolarità e di legittimazione che è in antitesi con i principi di certezza del diritto propri del nostro ordinamento”).
Di conseguenza, tale atto è nullo, in quanto ricevuto da soggetto non legittimato in base alla disciplina legale in precedenza ricordata.
III. Con il terzo motivo, l'impugnante si duole della decisione adottata nella parte in cui ha ritenuto che il medesimo abbia gravato la e la sig.ra Controparte_2
(entrambi designati legatari dal de cuius) di compensi, spese ed oneri Parte_3
fiscali non dovuti e che avrebbero potuto essere evitati.
L'impugnante evidenzia che, al contrario, si trattava di compensi per atti “dovuti”, con particolare riferimento alla necessaria individuazione catastale dei beni immobili oggetto dei legati.
Il terzo motivo può essere esaminato unitamente al quarto – poiché logicamente connessi – con il quale il Notaio deduce l'erroneità della decisione n. 270/2024 per avere ritenuto gli inventari di eredità e di accettazione dei due legati incompleti e/o contraddittori, prospettando, al contrario, che si tratta di atti “complementari” fra loro e che alcun pregiudizio risulta subito dagli interessati.
La Corte ritiene che le censure in esame siano infondate.
A detti fini, vengono in rilievo, in particolare, i pagamenti richiesti dal Notaio, mediante le fatture prodotte agli atti (docc. nn. 11 quater, 11 quinquies e 11 sexies Consiglio Notarile) e relativi all'atto di accettazione di legato con beneficio di inventario da parte della HI di Parte_2
e già valutato in precedenza, oltre che all'“inventario beneficiato” - (atti rep. nn. 149572 e
[...]
pagina 8 di 12 149571, entrambi del 26 maggio 2023) ed all'ulteriore atto di accettazione di legato dell'altra legataria (atto rep. N. 149573 sempre del 26 maggio 2023). Parte_3
Oltre alle considerazioni già in precedenza svolte in ordine alla nullità degli atti di accettazione di
legato, si osserva che la Commissione Regionale di Disciplina abbia anche correttamente evidenziato – previa disamina dei tre atti indicati e dell'ulteriore inventario di eredità (rep.
N.149569), tutti redatti il 26 maggio 2023 - che:
- nell'inventario di eredità (cfr. doc. n. 5 Cons. Notarile), vengono indicati, quali componenti dell'attivo ereditario, il conto corrente, la “carta multifunzione” e il deposito valori, aggiungendosi che “non essendovi a questo punto, a quanto consta, più altro da descrivere
o inventariare per la parte attiva si passa alla descrizione della parte passiva”,
menzionandosi, quanto a quest'ultima, i soli legati di somme di denaro disposti a favore di
Enti o persone fisiche e indicandosi che “non essendovi, a quanto consta altra da descrivere o inventariare, viene chiuso il presente verbale […]”;
- invece, nell'inventario del legato in favore della HI di (doc. n. 6 Parte_2
Cons. Notarile), veniva anche indicata – quale componente dell'asse ereditario - la quota di
½ dell'immobile ivi identificato, così come nel separato e contestuale “atto di accettazione del legato con beneficio d'inventario”;
- nel terzo atto di “accettazione di legato”, relativo alla legataria , si faceva, Parte_3
altresì, riferimento all'ulteriore quota di ½ dello stesso bene immobile (doc. n. 7 Cons.
Notarile).
Quindi, sebbene gli atti notarili sopra indicati e rispetto ai quali il Notaio ha percepito compensi e richiesto il pagamento di “spese anticipate”, siano stati redatti nello stesso giorno, gli stessi appaiono incompleti e contraddittori, così come risulta dal raffronto dei loro contenuti e testè indicati.
Oltre a ciò, risulta omessa la convocazione dei legatari al momento di redazione dell'inventario di eredità, così come invece prescritta dagli artt. 771 e 772 c.c ed avendo, anzi, il Notaio dato atto che non vi fossero “altre persone aventi per legge diritto di assistere all'inventario” (cfr. pg. 3 atto rep. N. 149569).
pagina 9 di 12 Tali ultime disposizioni sono finalizzate a rendere partecipi tutti coloro che vantano un interesse qualificato a presenziare e prevedono che, tra gli altri, i legatari hanno diritto di assistere all'inventario dell'eredità e di essere avvisati almeno tre giorni prima del luogo, del giorno e dell'ora in cui si darà inizio alle operazioni.
In conseguenza dell'incompleta indicazione dell'asse ereditario (con particolare riferimento all'inventario di eredità) e dell'omessa convocazione di coloro che avrebbero ex lege avuto diritto a presenziare, è stata altresì posta a rischio la stessa acquisizione della qualità di “erede” da parte della Fondazione Ospedale della Carità – Casa di Riposo Onlus, così come evidenziato al capo C)
della richiesta di procedimento disciplinare.
Quest'ultima, infatti, era tenuta, ai sensi di legge, all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (art. 473 c.c.) e, a detti fini, l'inventario avrebbe dovuto essere condotto nel rispetto delle prescrizioni previste dalla legge, con precisione e completezza.
A fronte di ciò, tenuto conto di tutti gli aspetti in precedenza evidenziati, appare meritevole di conferma la decisione della Commissione Regionale di Disciplina, nella parte in cui ha censurato la condotta del Notaio, per avere la medesima redatto più atti nello stesso giorno (alcuni dei quali
“nulli”, per le ragioni già evidenziate) e richiesto pagamenti di compensi non dovuti, in quanto relativi ad atti non necessari.
Quanto alle “spese anticipate” indicate nelle citate fatture, le stesse non risultano giustificate, neppure in questa sede, non risultando offerta una plausibile spiegazione a riguardo.
Tale condotta integra la violazione di cui all'art. 147, lett. a) Legge notarile, così come contestato al capo B.2.) ed in base al quale commette illecito disciplinare il Notaio che “a) compromette, in qualunque modo con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e
reputazione o il decoro e il prestigio della classe notarile”.
Infine, la redazione di atti incompleti, oltre che in violazione della procedura prevista per l'inventario dell'eredità beneficiata e le relative convocazioni, porta conclusivamente a ritenere fondata la violazione disciplinare sub capo C), come in precedenza trascritta.
Da ciò, consegue la violazione dell'art. 147 lett. b) della Legge Notarile, che punisce la condotta del Notaio che viola in modo non occasionale le norme deontologiche e dell'art. 42 dei principi di pagina 10 di 12 deontologia notarile che, tra l'altro, alla lettera b), prevede che il Notaio debba “b) proporre la
scelta del tipo negoziale più adeguato alle decisioni assunte dalle parti, accertandone la legalità e la reciproca congruenza, svolgendo le richieste attività preparatorie e dirigendo quindi la
formazione dell'atto nel modo tecnicamente più idoneo per la sua completa efficacia e per la stabilità del rapporto che ne deriva”.
IV. In ultimo, l'impugnante chiede la riduzione della sanzione inflitta, per non essere stata mai destinataria di precedenti sanzioni disciplinari e stante che è ancora pendente, avanti a questa Corte d'Appello, la decisione su altra e distinta vicenda.
La Corte ritiene che la sanzione inflitta nel caso concreto appaia congrua, in relazione alle violazioni disciplinari accertate e di cui si è data contezza.
Invero, quanto alle violazioni di cui al capo A) – punibili, ai sensi dell'art. 138, comma 2°, con la sospensione da sei mesi ad un anno - la Commissione Regionale di Disciplina, nel determinare sanzione della sospensione pari a mesi sei, ha espressamente motivato che, sebbene nella richiesta formulata dal Consiglio Notarile, fossero indicati due distinti atti (l'accettazione di legato con beneficio d'inventario e l'inventario), gli stessi venivano valutati unitariamente ai fini sanzionatori,
con ciò mitigando la sanzione concretamente inflitta.
Anche per la violazione di cui al capo B.1.), in base alla stessa disposizione citata, veniva applicata la sanzione minima di mesi sei.
Quanto alla violazione di cui al capo B.2.) (la richiesta di pagamento di compensi, di spese e oneri fiscali non dovuti) – veniva applicata la sanzione della sospensione pari ad un mese e, quindi, in misura prossima al minimo di legge, prevedendo l'art. 147 la sospensione sino ad un anno;
oltre che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 80 ed in base al quale: “Salvo il caso di errore scusabile, il Notaio che ha percepito per onorai, diritti, accessori e spese, una somma maggiore di quella dovuta è punito con la sanzione pecuniaria da uno a tre volte la maggiore somma percepita,
salvo i diritto della parte a ripetere l'indebito”.
Così motivava, sul punto, la CO.RE.DI. Lombardia, senza che sia stata proposta una specifica censura da parte dell'impugnante: “il Collegio ha condiviso le argomentazioni del Consiglio
Notarile ed ha ritenuto di comminare la sanzione della sospensione di mesi 1 (uno), oltre alla
pagina 11 di 12 sanzione economica di euro 4.800,00 per i compensi esposti nelle fatture ed euro 2.400,00 per le
spese esenti”.
Infine, anche in relazione all'ultima contestazione sub capo C) (relativa alla redazione degli inventari in modo incompleto e approssimativo), si è applicata la sanzione disciplinare della sospensione di mesi tre, a fronte della previsione legale (cfr. art. 147 cit.) della sospensione sino ad un anno e, dunque, in misura ampiamente inferiore al massimo edittale.
Conclusivamente, tenuto conto delle fattispecie esaminate e delle plurime violazioni accertate, si ritiene che le sanzioni disciplinari inflitte appaiano congrue e proporzionate.
V. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi per le cause di valore indeterminabile a complessità media, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'impugnazione proposta da nei confronti del Consiglio Notarile di Parte_1
e, per l'effetto, conferma la decisione n. 270 assunta dal Controparte_1 CP_3
di Disciplina della Lombardia in data 9 aprile 2024 e depositata l'8 maggio 2024;
[...]
- condanna alla rifusione, in favore del Consiglio Notarile di e Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 8.470,00 per compensi, oltre CP_1
al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se dovuta.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Marianna Galioto
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Si tratta, in particolare, dell'obbligo del legatario, nel caso di legato di un fondo gravato da ipoteca, di fare fronte all'azione dei creditori o all'esercizio dell'azione di separazione (art. 513 c.c.), fermo restando che, in tali casi, “il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi”;