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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 635/2020 R.G. promossa
DA
, in persona del Ministro p.t. (C.F.: ), rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.:
nei cui Uffici in Messina, Via dei Mille is. 221 è ope legis domiciliata C.F._1
(PEC: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Messina, Via Ettore Lombardo Pellegrino
n. 111, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Paratore (C.F.: ) da C.F._2
cui è rappresentato e difeso giusta procura agli atti (PEC:
; Email_2
APPELLATO
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile
n. 1198/2020 pubblicata in data 27 luglio 2020 nella causa civile iscritta al n.
7210/2012 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)”Annullare e/o riformare l'impugnata sentenza e conseguentemente;
2)annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 633 e ss. c.p.c. per inesistenza del diritto di credito ex adverso azionato;
3)ritenere e dichiarare il diritto dell'Amministrazione opponente di ottenere la restituzione delle somme non dovute incamerate da controparte in virtù ed esecuzione del predetto decreto monitorio, con condanna della opposta alla restituzione di quanto indebitamente percepito;
4) condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
1)” In via preliminare che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal
; 2)in subordine si chiede il rigetto di tutte le domande perché Parte_1
infondate in fatto ed in diritto;
3) confermare integralmente la sentenza impugnata;
4)confermare il decreto ingiuntivo opposto;
5)rigettare la richiesta di ripetizione delle somme eventualmente già incamerate e/o già corrisposte dal a vario titolo;
Parte_1
6)condannare l'appellante alle spese e compensi del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il , in persona del Parte_1
ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza indicata in oggetto con Parte_2 cui il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1667/2012 confermandolo e condannando il opponente al Parte_1
pagamento in favore della opposta delle spese di lite, ivi liquidate.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., giusta ordinanza del 19 febbraio 2021, la Corte ha rinviato la causa alla udienza di precisazione delle conclusioni del 20 febbraio 2023.
Indi, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C. ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dall'appellante, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
************************
L' appellante ha proposto tre distinti motivi di censura. Col primo motivo ha dedotto l'errore, in cui sarebbe incorso il Giudicante, nell'attribuire al la facoltà di scelta nell'applicazione dell'IVA. Controparte_1
Secondo la prospettazione offerta dall'appellante, dal chiaro disposto dell'art. 10, n. 27 ter del DPR n. 633/1972 emerge la esenzione dell'IVA per le prestazioni socio – sanitarie offerte dai centri autorizzati in favore di persone detenute.
Col secondo motivo di gravame ha censurato la pronuncia nella parte in cui ha implicitamente rigettato la domanda del di vedere riconosciuto il proprio diritto Parte_1
alla restituzione delle somme non dovute, incamerate da controparte in virtù del decreto monitorio opposto, con relativa condanna dell'opposta alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Infine, col terzo ed ultimo motivo di gravame, il ha impugnato la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui ha disposto la condanna dell'appellante al pagamento degli oneri processuali.
Nell'odierno grado ha resistito l' originario opposto il quale ha chiesto il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza impugnata, del tutto esente da vizi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La norma applicabile alla fattispecie che ci occupa è l'art. 10 n. 27 ter che prevede espressamente l'esenzione dell'IVA per “le prestazioni socio - sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute …….”
Poiché il eroga il finanziamento in favore delle strutture Parte_1
accreditate proprio in considerazione dello stato di detenzione dei soggetti sottoposti alle cure, ne consegue che lo stato di tossicodipendenza degli stessi è circostanza accessoria, seppure rilevante per il Centro di Solidarietà.
In aggiunta a ciò va anche evidenziato che l'opzione del pagamento dell'IVA al 4 % è consentita dall'art. 1, comma 331 della L. n. 296/2006 solo per le prestazioni rese in favore dei soggetti di cui all'art. 41 bis della Tab. A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972, tra cui però non sono contemplati i detenuti. Alla luce delle superiori argomentazioni non può essere condivisa l'affermazione del
Giudicante secondo cui la disposizione richiamata (ovvero l'art. 10. n. 27 ter del DPR n.
633/1972) non è dirimente.
Al contrario la menzionata norma, nella parte in cui fa riferimento alle persone detenute, esclude categoricamente l'applicazione dall'imposta che, pertanto, ove applicata, è illegittima.
Pure inconducente si appalesa l'argomento, utilizzato dal Giudicante a pag. 5, rigo 9 e segg. per giustificare l'applicabilità dell'IVA, ovvero che “Lo stesso Parte_1
, con il decreto del 6.10.2004, nello stabilire l'importo pro capite giornaliero per
[...]
l'affidamento di ciascun tossicodipendente agli arresti domiciliari presso le comunità terapeutiche, ha contemplato l'iva con l'inciso laddove dovuta”, trattandosi di mera clausola di stile del tutto neutra che nulla prova in ordine alla assoggettabilità o meno all'IVA delle prestazioni sanitarie in favore dei detenuti.
Ma, a ben vedere, neppure la presunta mancata contestazione, da parte del , Parte_1
circa lo stato di tossicodipendenza o meno dei detenuti assume rilevanza decisiva nella fattispecie de qua in quanto ciò che veramente importa, ai fini della esenzione dell'imposta, è solo lo stato di detenzione delle persone curate, circostanza questa assolutamente pacifica in quanto connaturata allo scopo istituzionale del Parte_1
.
[...]
Parimenti, nessun rilievo può essere conferito al parere reso dall'Agenzia delle Entrate, trattandosi di disposizione che non può di certo inficiare gli effetti di una norma sovraordinata quale è il DPR 633/1972.
Pertanto, e conclusivamente sul punto, non può essere condiviso, in quanto illogico, il ragionamento del Giudicante secondo cui: Proprio la coesistenza di entrambe le caratteristiche nei soggetti beneficiati (lo stato di detenzione, da un lato, e quello di tossicodipendenza, dall'altro) permette di affermare la facoltà per la Cooperativa di applicare l'iva nella misura del 4 %.
Al contrario, quel che interessa, ai fini del decidere, è l'accertamento dello stato di detenzione dei beneficiari delle prestazioni sanitarie, (accertamento) che di per sé solo esclude l'applicazione dell'imposta.
L'accoglimento del motivo di gravame comporta necessariamente l'accoglimento dei restanti motivi. In particolare, quanto al secondo motivo, va dichiarato il diritto del alla Parte_1 restituzione delle somme eventualmente già corrisposte in favore dell'appellato.
Infine, stante l'accoglimento dell'appello, le spese di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del D.M. 13/08/2022, n. 147, tenuto conto della attività professionale svolta e del valore della controversia, vengono liquidate nei valori minimi delle
Tabelle delle cause di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00 e, quindi, quanto al primo grado, nella misura di € 7.052,00 così distinta: € 1.276,00 per la fase di studio,
€ 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
quanto al presente grado nella misura di € 7.160,00 così distinta: € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 635/2020 R.G. promossa dal , in persona del Ministro p.t., contro il Parte_1 Controparte_1
così statuisce:
[...]
1) in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo N. 1667/2012 emesso dal Tribunale di Messina in data 17/10/2012;
2) condanna il a restituire al Controparte_1 Parte_1
quanto da questo eventualmente corrisposto in virtù ed esecuzione del citato decreto ingiuntivo;
3) condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidati, quanto al primo grado, in € 7.052,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
quanto al presente grado in € 7.160,00 oltre R.S.F.
(15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 12 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 635/2020 R.G. promossa
DA
, in persona del Ministro p.t. (C.F.: ), rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.:
nei cui Uffici in Messina, Via dei Mille is. 221 è ope legis domiciliata C.F._1
(PEC: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Messina, Via Ettore Lombardo Pellegrino
n. 111, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Paratore (C.F.: ) da C.F._2
cui è rappresentato e difeso giusta procura agli atti (PEC:
; Email_2
APPELLATO
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile
n. 1198/2020 pubblicata in data 27 luglio 2020 nella causa civile iscritta al n.
7210/2012 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)”Annullare e/o riformare l'impugnata sentenza e conseguentemente;
2)annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 633 e ss. c.p.c. per inesistenza del diritto di credito ex adverso azionato;
3)ritenere e dichiarare il diritto dell'Amministrazione opponente di ottenere la restituzione delle somme non dovute incamerate da controparte in virtù ed esecuzione del predetto decreto monitorio, con condanna della opposta alla restituzione di quanto indebitamente percepito;
4) condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
1)” In via preliminare che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal
; 2)in subordine si chiede il rigetto di tutte le domande perché Parte_1
infondate in fatto ed in diritto;
3) confermare integralmente la sentenza impugnata;
4)confermare il decreto ingiuntivo opposto;
5)rigettare la richiesta di ripetizione delle somme eventualmente già incamerate e/o già corrisposte dal a vario titolo;
Parte_1
6)condannare l'appellante alle spese e compensi del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il , in persona del Parte_1
ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza indicata in oggetto con Parte_2 cui il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1667/2012 confermandolo e condannando il opponente al Parte_1
pagamento in favore della opposta delle spese di lite, ivi liquidate.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., giusta ordinanza del 19 febbraio 2021, la Corte ha rinviato la causa alla udienza di precisazione delle conclusioni del 20 febbraio 2023.
Indi, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C. ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dall'appellante, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
************************
L' appellante ha proposto tre distinti motivi di censura. Col primo motivo ha dedotto l'errore, in cui sarebbe incorso il Giudicante, nell'attribuire al la facoltà di scelta nell'applicazione dell'IVA. Controparte_1
Secondo la prospettazione offerta dall'appellante, dal chiaro disposto dell'art. 10, n. 27 ter del DPR n. 633/1972 emerge la esenzione dell'IVA per le prestazioni socio – sanitarie offerte dai centri autorizzati in favore di persone detenute.
Col secondo motivo di gravame ha censurato la pronuncia nella parte in cui ha implicitamente rigettato la domanda del di vedere riconosciuto il proprio diritto Parte_1
alla restituzione delle somme non dovute, incamerate da controparte in virtù del decreto monitorio opposto, con relativa condanna dell'opposta alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Infine, col terzo ed ultimo motivo di gravame, il ha impugnato la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui ha disposto la condanna dell'appellante al pagamento degli oneri processuali.
Nell'odierno grado ha resistito l' originario opposto il quale ha chiesto il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza impugnata, del tutto esente da vizi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La norma applicabile alla fattispecie che ci occupa è l'art. 10 n. 27 ter che prevede espressamente l'esenzione dell'IVA per “le prestazioni socio - sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute …….”
Poiché il eroga il finanziamento in favore delle strutture Parte_1
accreditate proprio in considerazione dello stato di detenzione dei soggetti sottoposti alle cure, ne consegue che lo stato di tossicodipendenza degli stessi è circostanza accessoria, seppure rilevante per il Centro di Solidarietà.
In aggiunta a ciò va anche evidenziato che l'opzione del pagamento dell'IVA al 4 % è consentita dall'art. 1, comma 331 della L. n. 296/2006 solo per le prestazioni rese in favore dei soggetti di cui all'art. 41 bis della Tab. A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972, tra cui però non sono contemplati i detenuti. Alla luce delle superiori argomentazioni non può essere condivisa l'affermazione del
Giudicante secondo cui la disposizione richiamata (ovvero l'art. 10. n. 27 ter del DPR n.
633/1972) non è dirimente.
Al contrario la menzionata norma, nella parte in cui fa riferimento alle persone detenute, esclude categoricamente l'applicazione dall'imposta che, pertanto, ove applicata, è illegittima.
Pure inconducente si appalesa l'argomento, utilizzato dal Giudicante a pag. 5, rigo 9 e segg. per giustificare l'applicabilità dell'IVA, ovvero che “Lo stesso Parte_1
, con il decreto del 6.10.2004, nello stabilire l'importo pro capite giornaliero per
[...]
l'affidamento di ciascun tossicodipendente agli arresti domiciliari presso le comunità terapeutiche, ha contemplato l'iva con l'inciso laddove dovuta”, trattandosi di mera clausola di stile del tutto neutra che nulla prova in ordine alla assoggettabilità o meno all'IVA delle prestazioni sanitarie in favore dei detenuti.
Ma, a ben vedere, neppure la presunta mancata contestazione, da parte del , Parte_1
circa lo stato di tossicodipendenza o meno dei detenuti assume rilevanza decisiva nella fattispecie de qua in quanto ciò che veramente importa, ai fini della esenzione dell'imposta, è solo lo stato di detenzione delle persone curate, circostanza questa assolutamente pacifica in quanto connaturata allo scopo istituzionale del Parte_1
.
[...]
Parimenti, nessun rilievo può essere conferito al parere reso dall'Agenzia delle Entrate, trattandosi di disposizione che non può di certo inficiare gli effetti di una norma sovraordinata quale è il DPR 633/1972.
Pertanto, e conclusivamente sul punto, non può essere condiviso, in quanto illogico, il ragionamento del Giudicante secondo cui: Proprio la coesistenza di entrambe le caratteristiche nei soggetti beneficiati (lo stato di detenzione, da un lato, e quello di tossicodipendenza, dall'altro) permette di affermare la facoltà per la Cooperativa di applicare l'iva nella misura del 4 %.
Al contrario, quel che interessa, ai fini del decidere, è l'accertamento dello stato di detenzione dei beneficiari delle prestazioni sanitarie, (accertamento) che di per sé solo esclude l'applicazione dell'imposta.
L'accoglimento del motivo di gravame comporta necessariamente l'accoglimento dei restanti motivi. In particolare, quanto al secondo motivo, va dichiarato il diritto del alla Parte_1 restituzione delle somme eventualmente già corrisposte in favore dell'appellato.
Infine, stante l'accoglimento dell'appello, le spese di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del D.M. 13/08/2022, n. 147, tenuto conto della attività professionale svolta e del valore della controversia, vengono liquidate nei valori minimi delle
Tabelle delle cause di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00 e, quindi, quanto al primo grado, nella misura di € 7.052,00 così distinta: € 1.276,00 per la fase di studio,
€ 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
quanto al presente grado nella misura di € 7.160,00 così distinta: € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 635/2020 R.G. promossa dal , in persona del Ministro p.t., contro il Parte_1 Controparte_1
così statuisce:
[...]
1) in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo N. 1667/2012 emesso dal Tribunale di Messina in data 17/10/2012;
2) condanna il a restituire al Controparte_1 Parte_1
quanto da questo eventualmente corrisposto in virtù ed esecuzione del citato decreto ingiuntivo;
3) condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidati, quanto al primo grado, in € 7.052,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
quanto al presente grado in € 7.160,00 oltre R.S.F.
(15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 12 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini