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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/05/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1696/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Lo Truglio Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1696/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Parte_1 C.F._1
Randazzo, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in viale Vittorio Controparte_1 C.F._2
Veneto n. 97, Catania, presso lo studio dell'avv. Gaetano Spoto Puleo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 1. Il Tribunale di Catania, disattese le istanze istruttorie (interrogatorio formale e prova per testi) del convenuto in ragione della sua tardiva costituzione in giudizio e della Parte_1 conseguente inammissibilità dell'eccezione fondata sull'allegazione di un contratto di comodato a tempo determinato per esigenze familiari, con sentenza n. 4769/2023, depositata il 20 novembre 2023 e notificata il 29 novembre 2023, ha accolto parzialmente la domanda proposta da , Controparte_1
dichiarando che la stessa e sono rispettivamente usufruttuaria e nudo proprietario
Parte_1 dell'immobile sito in Valverde via del Santuario n. 52, riportato in catasto al fg. 7, part. 363 sub 1 e 2, oggetto dell'atto di donazione con riserva di usufrutto del 20 novembre 2014, e, per l'effetto, ha condannato al rilascio in favore di dell'immobile medesimo
Parte_1 Controparte_1 sino al termine dell'usufrutto. Ha condannato, poi, al pagamento a titolo di
Parte_1 risarcimento del danno, in favore di , di € 54.126,00, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 come in parte motiva e ulteriori interessi legali dalla sentenza, rigettando l'ulteriore domanda attorea di condanna di al pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno. Ha
Parte_1 condannato, infine, al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice.
Parte_1
2. Per la riforma della suddetta sentenza ha proposto appello sulla base di tre Parte_1
motivi.
, costituendosi, ha chiesto il rigetto del gravame proposto in quanto infondato, con Controparte_1 la conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
All'esito dell'udienza di discussione del 14 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ripropone l'eccezione relativa all'esistenza di un comodato di casa familiare, lamentando che il primo giudice abbia erroneamente qualificato tale eccezione come eccezione in senso stretto e, di conseguenza, l'abbia ritenuta tardiva e perciò inammissibile, in quanto non tempestivamente proposta e non rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 167, secondo comma, c.p.c.
Sostiene, al contrario, che si tratti di un'eccezione in senso lato, per la quale la norma non prevede alcuna decadenza.
In particolare, evidenzia che, nel costituirsi tardivamente all'udienza di prima comparizione, egli - in pagina 2 di 7 qualità di convenuto nel giudizio di primo grado - , senza negare l'esistenza della situazione soggettiva presupposta dalla domanda attorea, ovvero la titolarità, in capo all'attrice, del diritto di usufrutto e, in capo a sé, del diritto di nuda proprietà sull'immobile sito in Valverde, via del Santuario n. 52, ha eccepito, a sostegno della richiesta di rigetto, fatti ulteriori e diversi, proponendo un'eccezione fondata sull'esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata.
Il convenuto ha dedotto a suo tempo che l'immobile gli era stato concesso in godimento dalla propria madre tra i mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015, nell'imminenza del matrimonio con la moglie,
, contratto nel giugno 2015, al quale aveva fatto seguito la nascita del primo figlio, Parte_2
il 23.2.2016, affinché vi abitasse con la propria famiglia;
nelle more, il nucleo Persona_1
familiare si è ampliato, essendo nati altri due figli: (il 4.12.2020) e (il 11.5.2022). Per_2 Per_3
Prosegue l'appellante osservando di avere qualificato, nella comparsa di risposta, il fatto allegato a fondamento dell'eccezione sollevata quale comodato di casa familiare, in conformità all'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 20448/2014), e che tale fatto risultava suffragato dall'allegazione di specifiche circostanze, successivamente dedotte a oggetto delle richieste istruttorie (interrogatorio formale e prova per testi) formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n.
2), c.p.c., e segnatamente che:
A) aveva instaurato un rapporto filiale con la futura nuora , Controparte_1 Parte_2
legata sentimentalmente al figlio da circa un ventennio, poiché le era stata vicina, sia affettivamente che materialmente, in diverse occasioni significative della sua vita (a1) nell'anno 2007, durante il decorso della grave malattia che aveva condotto alla morte del marito, a2) al Persona_4
suo rientro a casa, dopo un intervento chirurgico subito nel 2014, a seguito del quale era rimasta allettata per circa due mesi;
a3) nelle relazioni di servizio redatte in occasione dell'anno di prova successivo all'immissione nel ruolo di insegnante;
a4), nell'anno 2015, allorché le aveva concesso, a titolo di prestito, la somma di € 6.000,00, oltre a un'ulteriore somma per il pagamento delle imposte relativo allo stesso anno - modello 730).
B) non appena entrato nella detenzione dell'immobile (dicembre 2014/gennaio Parte_1
2015), vi aveva subito avviato, a proprie spese, lavori di ristrutturazione integrale, ammontanti a circa
40.000,00 euro, lavori costantemente seguiti pure dalla madre con entusiasmo. Controparte_1 aveva, tra l'altro, dimostrato grande disponibilità nei confronti delle maestranze alle quali, in più occasioni, aveva fornito il pranzo. Ultimati i lavori, nell'estate 2015 aveva partecipato alle operazioni pagina 3 di 7 di pulizia dell'immobile.
C) aveva immediatamente iniziato a frequentare la casa concessa in godimento al Controparte_1
figlio, partecipando ai festeggiamenti, ivi svoltisi con parenti e amici, per il compleanno di lui, nel gennaio 2016, e, dopo pochi giorni, per il proprio compleanno.
Tanto premesso, l'appellante sostiene che il dedotto comodato è sorto per un uso determinato, ovvero la destinazione a esigenze familiari;
ne consegue che il termine di durata del rapporto deve ritenersi desumibile dallo stesso uso convenuto. La controparte, peraltro, non ha mai allegato fatti idonei a integrare un <urgente e imprevedibile bisogno del comodante>>, tali da legittimare la richiesta di restituzione immediata del bene ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, c.c. Il comodato deve considerarsi, pertanto, a tempo determinato, fino alla cessazione delle esigenze familiari e quindi al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio . Di conseguenza, secondo Per_1
l'appellante, la domanda di rilascio proposta dall'usufruttuaria risulta infondata.
A conclusione di questo articolato ragionamento, l'appellante sostiene che l'eccezione sollevata debba essere qualificata come eccezione in senso lato e, in quanto tale, non soggetta alla decadenza prevista dell'art. 167 c.p.c. Pertanto, ritenuta ammissibile l'eccezione, egli rivendica il diritto di provare i puntuali fatti allegati a suo fondamento. A tal fine, ha espressamente e specificamente reiterato le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado - salva l'applicazione del principio di non contestazione, atteso che l'attrice non ha contestato tali fatti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1),
c.p.c.
Il motivo è fondato.
Infatti, il Collegio osserva che l'eccezione di comodato di casa familiare non è riconducibile a un'eccezione in senso stretto, come tale soggetta a decadenza, e non rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 167, secondo comma, c.p.c., ma ad un'eccezione in senso lato, volta a contrastare la domanda di rilascio dell'immobile proposta dall'usufruttuaria, già attrice in primo grado, e avente ad oggetto la deduzione di un fatto impeditivo del diritto di godere del bene da parte della medesima. Pertanto, essa è rilevabile d'ufficio anche in appello (art. 345, secondo comma, c.p.c.).
Deve osservarsi invero come la sentenza di Cass. S.U. 2951/2016 abbia a suo tempo evidenziato come, sul piano pratico, la distinzione che più conta sia, appunto, “quella che isola le eccezioni in senso stretto, soggette a decadenza, se non vengono tempestivamente proposte, e non rilevabili d'ufficio”.
pagina 4 di 7 Sul punto è assolutamente consolidata la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “le eccezioni in senso stretto, rilevabili esclusivamente a istanza di parte, sono solo quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione all'iniziativa della parte interessata o quelle corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva, nei casi in cui il legislatore costruisce la fattispecie in modo tale che la presenza di determinate circostanze non abbia una autonoma efficacia produttiva della nuova situazione sostanziale, ma la consegua solo per il tramite di una manifestazione di volontà dell'interessato che, da sola o, a seconda delle ipotesi, previo accertamento giurisdizionale dell'avvenuta costituzione della fattispecie medesima, si inserisce all'interno di questa;
per conseguire il risultato difensivo, non basta l'allegazione del fatto, ma occorre che l'interessato scelga se conservare la situazione giuridica esistente ovvero ottenere che, secondo la norma di previsione, si produca quella nuova, con il compimento di apposito atto di manifestazione di volontà in tal senso
(Cass. Sez. U 3-2-1998 n. 1099 Rv. 515986-01, Cass. Sez. U 27-7-2005 n. 15661 Rv. 583491-01).
Invece le eccezioni in senso lato consistono, secondo la definizione ricavabile dall'art. 2697 cod. civ., nell'allegazione, se fatta dalla parte, o nella rilevazione, se fatta d'ufficio dal giudice, di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio;
si distinguono dalle mere difese -volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo (Cass. Sez. 3 12-9-2005 n. 18096 Rv. 584110-01, Cass. Sez. 6-1 1-10-2018 n.
23796 Rv. 650608-01, Cass. Sez. 2 28-5-2019 n. 14515 Rv. 654080-01) - e non sono precluse, ancorché nuove, in appello, perché non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345 c. 2 cod. proc. civ., alla condizione che siano proposte con riferimento a fatti risultanti dagli atti, dai documenti
o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, ma senza che sia necessario che siano state anche oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva” (così in motivazione Cass. 3155/2025; v. nello stesso senso Cass. 34053/2023; Cass. 9810/2023; Cass. 8525/2020; Cass. n. 16574/2016).
Nel caso di specie, il Collegio osserva che l'eccezione di comodato di casa familiare non rientra né tra i casi per i quali la legge prevede espressamente che l'eccezione sia sollevata dalla parte né tra quelli in cui l'elemento costitutivo dell'eccezione è rappresentato dalla manifestazione di volontà di esercitare un diritto potestativo, in quanto il fatto allegato dalla parte non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, a un fatto che, “per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico, postuli il tramite di una manifestazione di volontà della parte, produttiva di effetti autonomamente o attraverso un accertamento giudiziale”
(sent. S.U. Cass. 15661/05). L'efficacia impeditiva del diritto dell'attrice (odierna appellata) al rilascio,
pagina 5 di 7 infatti, discende direttamente dalla pattuizione che attribuisce il diritto personale di godimento, destinato a soddisfare le esigenze della famiglia del comodatario, la cui prova grava sul medesimo, originario convenuto (odierno appellante), ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.p.c. Non rileva, in senso contrario, l'isolato precedente rappresentato da Cass. 21 novembre 2019 n. 30315, richiamato nella sentenza impugnata. Tale arresto giurisprudenziale, peraltro, riguardava un'ipotesi diversa, in cui la Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile l'eccezione relativa all'esistenza di un contratto di comodato a tempo determinato per esigenze della famiglia, in quanto non era consentito al convenuto, in appello, proporre una nuova prospettazione dei fatti, alternativa e diversa rispetto a quella fatta valere in primo grado. In quel caso, pertanto, la Corte di Cassazione aveva escluso la lamentata violazione dell'art. 345 c.p.c., rilevando che la questione relativa all'esistenza o meno di una destinazione del comodato a scopi familiari non era mai effettivamente entrata a far parte del dibattito processuale.
In base alle considerazioni sopra svolte, e non definitivamente pronunciando, in accoglimento del primo motivo di appello, deve essere dichiarata ammissibile l'eccezione di comodato di casa familiare sollevata a suo tempo dal convenuto (odierno appellante), a prescindere dalla sua tardiva costituzione nel relativo procedimento.
Conseguentemente, il Tribunale non poteva disattendere, a causa della tardiva costituzione in giudizio del convenuto, l'istanza di ammissione dell'interrogatorio formale e della prova per testi, volta a dimostrare i fatti secondari (ossia dedotti in funzione probatoria), idonei a fare luce “sull'effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare” (Cass.
Sez. U. n. 13603/2004). Tali fatti erano stati già dedotti nei capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. – e sono stati espressamente e specificamente riproposti sia in sede di precisazione delle conclusioni in quel grado di giudizio sia con lo specifico motivo di gravame in esame.
La causa va, quindi, rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di procedere all'istruzione della domanda di rilascio, riservando all'esito ogni ulteriore statuizione, anche istruttoria, in merito ai restanti motivi di gravame, nonché sulla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte, non definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 1696/2023 R.G.A.C., proposta da nei confronti di e avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
4769/2023 del 20 novembre 2023 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n.
7460/2017 R.G.), in accoglimento del primo motivo di appello, dichiara ammissibile l'eccezione di comodato di casa familiare a suo tempo proposta dal convenuto (odierno appellante) nella comparsa di risposta di primo grado.
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza e rinvia alla sentenza definitiva per la decisione sui residui motivi dell'appello e per la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Catania il 15 maggio 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Massimo Lo Truglio
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Lo Truglio Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1696/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Parte_1 C.F._1
Randazzo, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in viale Vittorio Controparte_1 C.F._2
Veneto n. 97, Catania, presso lo studio dell'avv. Gaetano Spoto Puleo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 1. Il Tribunale di Catania, disattese le istanze istruttorie (interrogatorio formale e prova per testi) del convenuto in ragione della sua tardiva costituzione in giudizio e della Parte_1 conseguente inammissibilità dell'eccezione fondata sull'allegazione di un contratto di comodato a tempo determinato per esigenze familiari, con sentenza n. 4769/2023, depositata il 20 novembre 2023 e notificata il 29 novembre 2023, ha accolto parzialmente la domanda proposta da , Controparte_1
dichiarando che la stessa e sono rispettivamente usufruttuaria e nudo proprietario
Parte_1 dell'immobile sito in Valverde via del Santuario n. 52, riportato in catasto al fg. 7, part. 363 sub 1 e 2, oggetto dell'atto di donazione con riserva di usufrutto del 20 novembre 2014, e, per l'effetto, ha condannato al rilascio in favore di dell'immobile medesimo
Parte_1 Controparte_1 sino al termine dell'usufrutto. Ha condannato, poi, al pagamento a titolo di
Parte_1 risarcimento del danno, in favore di , di € 54.126,00, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 come in parte motiva e ulteriori interessi legali dalla sentenza, rigettando l'ulteriore domanda attorea di condanna di al pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno. Ha
Parte_1 condannato, infine, al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice.
Parte_1
2. Per la riforma della suddetta sentenza ha proposto appello sulla base di tre Parte_1
motivi.
, costituendosi, ha chiesto il rigetto del gravame proposto in quanto infondato, con Controparte_1 la conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
All'esito dell'udienza di discussione del 14 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ripropone l'eccezione relativa all'esistenza di un comodato di casa familiare, lamentando che il primo giudice abbia erroneamente qualificato tale eccezione come eccezione in senso stretto e, di conseguenza, l'abbia ritenuta tardiva e perciò inammissibile, in quanto non tempestivamente proposta e non rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 167, secondo comma, c.p.c.
Sostiene, al contrario, che si tratti di un'eccezione in senso lato, per la quale la norma non prevede alcuna decadenza.
In particolare, evidenzia che, nel costituirsi tardivamente all'udienza di prima comparizione, egli - in pagina 2 di 7 qualità di convenuto nel giudizio di primo grado - , senza negare l'esistenza della situazione soggettiva presupposta dalla domanda attorea, ovvero la titolarità, in capo all'attrice, del diritto di usufrutto e, in capo a sé, del diritto di nuda proprietà sull'immobile sito in Valverde, via del Santuario n. 52, ha eccepito, a sostegno della richiesta di rigetto, fatti ulteriori e diversi, proponendo un'eccezione fondata sull'esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata.
Il convenuto ha dedotto a suo tempo che l'immobile gli era stato concesso in godimento dalla propria madre tra i mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015, nell'imminenza del matrimonio con la moglie,
, contratto nel giugno 2015, al quale aveva fatto seguito la nascita del primo figlio, Parte_2
il 23.2.2016, affinché vi abitasse con la propria famiglia;
nelle more, il nucleo Persona_1
familiare si è ampliato, essendo nati altri due figli: (il 4.12.2020) e (il 11.5.2022). Per_2 Per_3
Prosegue l'appellante osservando di avere qualificato, nella comparsa di risposta, il fatto allegato a fondamento dell'eccezione sollevata quale comodato di casa familiare, in conformità all'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 20448/2014), e che tale fatto risultava suffragato dall'allegazione di specifiche circostanze, successivamente dedotte a oggetto delle richieste istruttorie (interrogatorio formale e prova per testi) formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n.
2), c.p.c., e segnatamente che:
A) aveva instaurato un rapporto filiale con la futura nuora , Controparte_1 Parte_2
legata sentimentalmente al figlio da circa un ventennio, poiché le era stata vicina, sia affettivamente che materialmente, in diverse occasioni significative della sua vita (a1) nell'anno 2007, durante il decorso della grave malattia che aveva condotto alla morte del marito, a2) al Persona_4
suo rientro a casa, dopo un intervento chirurgico subito nel 2014, a seguito del quale era rimasta allettata per circa due mesi;
a3) nelle relazioni di servizio redatte in occasione dell'anno di prova successivo all'immissione nel ruolo di insegnante;
a4), nell'anno 2015, allorché le aveva concesso, a titolo di prestito, la somma di € 6.000,00, oltre a un'ulteriore somma per il pagamento delle imposte relativo allo stesso anno - modello 730).
B) non appena entrato nella detenzione dell'immobile (dicembre 2014/gennaio Parte_1
2015), vi aveva subito avviato, a proprie spese, lavori di ristrutturazione integrale, ammontanti a circa
40.000,00 euro, lavori costantemente seguiti pure dalla madre con entusiasmo. Controparte_1 aveva, tra l'altro, dimostrato grande disponibilità nei confronti delle maestranze alle quali, in più occasioni, aveva fornito il pranzo. Ultimati i lavori, nell'estate 2015 aveva partecipato alle operazioni pagina 3 di 7 di pulizia dell'immobile.
C) aveva immediatamente iniziato a frequentare la casa concessa in godimento al Controparte_1
figlio, partecipando ai festeggiamenti, ivi svoltisi con parenti e amici, per il compleanno di lui, nel gennaio 2016, e, dopo pochi giorni, per il proprio compleanno.
Tanto premesso, l'appellante sostiene che il dedotto comodato è sorto per un uso determinato, ovvero la destinazione a esigenze familiari;
ne consegue che il termine di durata del rapporto deve ritenersi desumibile dallo stesso uso convenuto. La controparte, peraltro, non ha mai allegato fatti idonei a integrare un <urgente e imprevedibile bisogno del comodante>>, tali da legittimare la richiesta di restituzione immediata del bene ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, c.c. Il comodato deve considerarsi, pertanto, a tempo determinato, fino alla cessazione delle esigenze familiari e quindi al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio . Di conseguenza, secondo Per_1
l'appellante, la domanda di rilascio proposta dall'usufruttuaria risulta infondata.
A conclusione di questo articolato ragionamento, l'appellante sostiene che l'eccezione sollevata debba essere qualificata come eccezione in senso lato e, in quanto tale, non soggetta alla decadenza prevista dell'art. 167 c.p.c. Pertanto, ritenuta ammissibile l'eccezione, egli rivendica il diritto di provare i puntuali fatti allegati a suo fondamento. A tal fine, ha espressamente e specificamente reiterato le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado - salva l'applicazione del principio di non contestazione, atteso che l'attrice non ha contestato tali fatti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1),
c.p.c.
Il motivo è fondato.
Infatti, il Collegio osserva che l'eccezione di comodato di casa familiare non è riconducibile a un'eccezione in senso stretto, come tale soggetta a decadenza, e non rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 167, secondo comma, c.p.c., ma ad un'eccezione in senso lato, volta a contrastare la domanda di rilascio dell'immobile proposta dall'usufruttuaria, già attrice in primo grado, e avente ad oggetto la deduzione di un fatto impeditivo del diritto di godere del bene da parte della medesima. Pertanto, essa è rilevabile d'ufficio anche in appello (art. 345, secondo comma, c.p.c.).
Deve osservarsi invero come la sentenza di Cass. S.U. 2951/2016 abbia a suo tempo evidenziato come, sul piano pratico, la distinzione che più conta sia, appunto, “quella che isola le eccezioni in senso stretto, soggette a decadenza, se non vengono tempestivamente proposte, e non rilevabili d'ufficio”.
pagina 4 di 7 Sul punto è assolutamente consolidata la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “le eccezioni in senso stretto, rilevabili esclusivamente a istanza di parte, sono solo quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione all'iniziativa della parte interessata o quelle corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva, nei casi in cui il legislatore costruisce la fattispecie in modo tale che la presenza di determinate circostanze non abbia una autonoma efficacia produttiva della nuova situazione sostanziale, ma la consegua solo per il tramite di una manifestazione di volontà dell'interessato che, da sola o, a seconda delle ipotesi, previo accertamento giurisdizionale dell'avvenuta costituzione della fattispecie medesima, si inserisce all'interno di questa;
per conseguire il risultato difensivo, non basta l'allegazione del fatto, ma occorre che l'interessato scelga se conservare la situazione giuridica esistente ovvero ottenere che, secondo la norma di previsione, si produca quella nuova, con il compimento di apposito atto di manifestazione di volontà in tal senso
(Cass. Sez. U 3-2-1998 n. 1099 Rv. 515986-01, Cass. Sez. U 27-7-2005 n. 15661 Rv. 583491-01).
Invece le eccezioni in senso lato consistono, secondo la definizione ricavabile dall'art. 2697 cod. civ., nell'allegazione, se fatta dalla parte, o nella rilevazione, se fatta d'ufficio dal giudice, di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio;
si distinguono dalle mere difese -volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo (Cass. Sez. 3 12-9-2005 n. 18096 Rv. 584110-01, Cass. Sez. 6-1 1-10-2018 n.
23796 Rv. 650608-01, Cass. Sez. 2 28-5-2019 n. 14515 Rv. 654080-01) - e non sono precluse, ancorché nuove, in appello, perché non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345 c. 2 cod. proc. civ., alla condizione che siano proposte con riferimento a fatti risultanti dagli atti, dai documenti
o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, ma senza che sia necessario che siano state anche oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva” (così in motivazione Cass. 3155/2025; v. nello stesso senso Cass. 34053/2023; Cass. 9810/2023; Cass. 8525/2020; Cass. n. 16574/2016).
Nel caso di specie, il Collegio osserva che l'eccezione di comodato di casa familiare non rientra né tra i casi per i quali la legge prevede espressamente che l'eccezione sia sollevata dalla parte né tra quelli in cui l'elemento costitutivo dell'eccezione è rappresentato dalla manifestazione di volontà di esercitare un diritto potestativo, in quanto il fatto allegato dalla parte non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, a un fatto che, “per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico, postuli il tramite di una manifestazione di volontà della parte, produttiva di effetti autonomamente o attraverso un accertamento giudiziale”
(sent. S.U. Cass. 15661/05). L'efficacia impeditiva del diritto dell'attrice (odierna appellata) al rilascio,
pagina 5 di 7 infatti, discende direttamente dalla pattuizione che attribuisce il diritto personale di godimento, destinato a soddisfare le esigenze della famiglia del comodatario, la cui prova grava sul medesimo, originario convenuto (odierno appellante), ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.p.c. Non rileva, in senso contrario, l'isolato precedente rappresentato da Cass. 21 novembre 2019 n. 30315, richiamato nella sentenza impugnata. Tale arresto giurisprudenziale, peraltro, riguardava un'ipotesi diversa, in cui la Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile l'eccezione relativa all'esistenza di un contratto di comodato a tempo determinato per esigenze della famiglia, in quanto non era consentito al convenuto, in appello, proporre una nuova prospettazione dei fatti, alternativa e diversa rispetto a quella fatta valere in primo grado. In quel caso, pertanto, la Corte di Cassazione aveva escluso la lamentata violazione dell'art. 345 c.p.c., rilevando che la questione relativa all'esistenza o meno di una destinazione del comodato a scopi familiari non era mai effettivamente entrata a far parte del dibattito processuale.
In base alle considerazioni sopra svolte, e non definitivamente pronunciando, in accoglimento del primo motivo di appello, deve essere dichiarata ammissibile l'eccezione di comodato di casa familiare sollevata a suo tempo dal convenuto (odierno appellante), a prescindere dalla sua tardiva costituzione nel relativo procedimento.
Conseguentemente, il Tribunale non poteva disattendere, a causa della tardiva costituzione in giudizio del convenuto, l'istanza di ammissione dell'interrogatorio formale e della prova per testi, volta a dimostrare i fatti secondari (ossia dedotti in funzione probatoria), idonei a fare luce “sull'effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare” (Cass.
Sez. U. n. 13603/2004). Tali fatti erano stati già dedotti nei capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. – e sono stati espressamente e specificamente riproposti sia in sede di precisazione delle conclusioni in quel grado di giudizio sia con lo specifico motivo di gravame in esame.
La causa va, quindi, rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di procedere all'istruzione della domanda di rilascio, riservando all'esito ogni ulteriore statuizione, anche istruttoria, in merito ai restanti motivi di gravame, nonché sulla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte, non definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 1696/2023 R.G.A.C., proposta da nei confronti di e avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
4769/2023 del 20 novembre 2023 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n.
7460/2017 R.G.), in accoglimento del primo motivo di appello, dichiara ammissibile l'eccezione di comodato di casa familiare a suo tempo proposta dal convenuto (odierno appellante) nella comparsa di risposta di primo grado.
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza e rinvia alla sentenza definitiva per la decisione sui residui motivi dell'appello e per la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Catania il 15 maggio 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Massimo Lo Truglio
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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