Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1577 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.3.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
25 Marzo 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 25/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1577/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo;
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Davide Antonello Tramontana;
Ricorrente
CONTRO
p.t., che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
CP_1
Resistente
NONCHÉ CONTRO
(già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
[...]
Mediati in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.04.2023, la ricorrente indicata in epigrafe ha formulato opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200002601000, notificata il 16/03/2023, in relazione agli avvisi di addebito nn. 39420120002670226000,
39420140001434605000, 39420140002952727000, 39420140005462313000,
39420150002076583000, 39420160001601155000, 39420160001831231000,
39420160004113165000, 39420160004716554000, 39420170000441870000,
39420170002457647000, 39420170002685602000, 39420170003440114000,
39420180000249583000, 39420180001331320000, 39420180002395762000,
39420180002720454000, 39420180003153413000, 39420180003264407000,
39420180005491349000, 39420190000182850000, 39420190000555254000,
39420190001962180000, 39420190002488341000, 39420190002661506000,
39420190002810912000, 39420190003071413000, 39420190005010762000,
39420190005101742000, 39420210002384888000.
In particolare, oltre a rilevare l'omessa notifica degli atti presupposti e la violazione dell'art. 30 comma 1 d.l. 78/2010 convertito con modifiche in l. 122/2010, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della causa estintiva.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'annullamento del provvedimento opposto nonché la declaratoria di prescrizione quinquennale dei crediti riportati negli avvisi ivi indicati. CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha rappresentato, preliminarmente, lo stralcio dei crediti riportati nei seguenti avvisi di addebito: nn. 39420120002670226000, 39420140001434605000,
39420140002952727000, 39420140005462313000, 39420150002076583000.
Ha altresì chiesto l'estromissione della dal presente giudizio e, oltre a rilevare la tardività Pt_2 dell'opposizione agli avvisi di addebito nei termini perentori stabiliti ex lege, nel merito ha evidenziato l'attualità dei crediti contributivi in relazione ai restanti avvisi di addebito, anche in considerazione della sospensione del termine di prescrizione ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e ai sensi dell'art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio che, oltre ad eccepire la propria Controparte_4
carenza di legittimazione passiva in relazione alla notifica degli avvisi di addebito, ha evidenziato la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. nonché l'attualità del credito contributivo vista la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Nelle note depositate il 9.12.2024 e il 24.03.2025 il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere per gli avvisi di addebito oggetto di stralcio nonché, la parziale rinuncia alla domanda in relazione al resto degli avvisi di addebito, ad esclusione dell'avviso n. 39420210002384888000 del quale ha eccepito nuovamente l'omessa notificazione.
*******
In via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stati oggetto di stralcio i crediti riportati negli avvisi di addebito nn. 39420120002670226000,
39420140001434605000, 39420140002952727000, 39420140005462313000,
39420150002076583000.
Parimenti cessata è la materia del contendere in ragione della rinuncia alla domanda con riguardo agli avvisi di addebito nn. 39420160001601155000, 39420160001831231000,
39420160004113165000, 39420160004716554000, 39420170000441870000,
39420170002457647000, 39420170002685602000, 39420170003440114000,
39420180000249583000, 39420180001331320000, 39420180002395762000,
39420180002720454000, 39420180003153413000, 39420180003264407000,
39420180005491349000, 39420190000182850000, 39420190000555254000,
39420190001962180000, 39420190002488341000, 39420190002661506000,
39420190002810912000, 39420190003071413000, 39420190005010762000 e
39420190005101742000. Ciò premesso, risulta fondata la richiesta di estromissione dal presente giudizio per la atteso che Pt_2 non è presente in atti prova della cessione del credito a tale società
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
CP_ In tale quadro, giova precisare che la doglianza di e dell' secondo cui Controparte_2
l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Orbene, con riguardo all'avviso di addebito n. 39420210002384888000, di cui è stato sollevato il difetto di notificazione, occorre rilevare che, in effetti, dalla ricevuta della raccomandata A/R prodotta in atti non emerge la correttezza del procedimento notificatorio.
Nondimeno, contrariamente all'opinione del ricorrente, l'omessa notifica (così come gli altri vizi formali dedotti) non determina affatto l'illegittimità dell'avviso di addebito e dell'iscrizione a ruolo e tantomeno la cancellazione di crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva e che, risalendo al 2019, non possono certamente considerarsi prescritti.
La notifica della cartella/avviso di addebito è esclusivamente funzionale a garantire la conoscenza del contribuente circa l'esistenza del debito, al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito.
L' "omessa notifica" non potrebbe mai determinare la "nullità" dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza (in pratica il termine decorre solo dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella/*avviso di addebito) del termine perentorio di cui all'art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.
46 (Cass. n. 19366/2013; cfr. anche Cass. n. 26395/2013 in tema di ritardata consegna del ruolo al concessionario e di qualificazione dell'opposizione a cartella esattoriale;
v. anche Cass. n. 2373/2013
e Cass. Sez. Un. N. 11722/2010).
In altri termini l'omessa notifica pospone il termine di 40 giorni ex lege previsto per la formulazione dell'opposizione, il cui avvio decorre solo dal momento in cui il contribuente è venuto a conoscenza della cartella.
In sintesi, in ambito previdenziale il fatto costitutivo del diritto è e resta il fatto sostanziale dal quale deriva l'obbligo di contribuire (Cass. 27824/2009) e non gli atti di accertamento, che possono anche mancare, come quelli del procedimento di riscossione, il cui annullamento non inficia la pretesa creditoria (Cass. 14149/2012; Cass. n. 26395/2013).
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso, quanto alla domanda afferente al predetto avviso di addebito, risulta infondato
Va disposta la compensazione delle spese di lite in ragione dello stralcio di una parte dei crediti contributivi, nonché della rinuncia alla domanda in relazione agli avvisi di addebito i cui crediti non sarebbero certamente stati oggetto di declaratoria di estinzione per prescrizione stante la presenza di idonei atti interruttivi della prescrizione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione dei crediti previdenziali stralciati
39420120002670226000, 39420140001434605000, 39420140002952727000,
39420140005462313000, 39420150002076583000 in relazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200002601000.
Dichiara cessata materia del contendere con riguardo agli avvisi di addebito nn.
39420120002670226000, 39420140001434605000, 39420140002952727000,
39420140005462313000, 39420150002076583000 39420160001601155000,
39420160001831231000, 39420160004113165000, 39420160004716554000,
39420170000441870000, 39420170002457647000, 39420170002685602000,
39420170003440114000, 39420180000249583000, 39420180001331320000,
39420180002395762000, 39420180002720454000, 39420180003153413000,
39420180003264407000, 39420180005491349000, 39420190000182850000,
39420190000555254000, 39420190001962180000, 39420190002488341000, 39420190002661506000, 39420190002810912000, 39420190003071413000,
39420190005010762000 e 39420190005101742000 in relazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200002601000.
Rigetta nel resto la domanda.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 25/03/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo