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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 17.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2538 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Melchiorre Scudiero e Parte_1
Davide Scudiero presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla
Via Fiume n.15;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.5.2024 , sul presupposto di aver Parte_1
presentato in data 24.4.2023 domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata che tuttavia veniva rigettata per insussistenza del requisito sanitario chiedeva che fosse accertato il suo status
di invalidità in misura non inferiore all'80% con conseguente condanna dell a corrispondere in suo favore i ratei maturati con decorrenza dalla CP_1
domanda amministrativa o da diversa data da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali al saldo come per legge.
Costituitosi in giudizio, l contestava la fondatezza delle deduzioni CP_1
avversarie e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti e a mezzo di
CTU medico-legale e all'odierna udienza, questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono a illustrare.
Preme anzitutto sottolineare come il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia
è riconosciuto dal d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, in favore dei soggetti con una invalidità pari almeno all'80%. Con siffatto decreto legislativo, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, è stata disposta l'elevazione dei limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell'AG.
(assicurazione generale obbligatoria) gestita dall , da 55 a 60 anni per le CP_1
donne e da 60 a 65 anni per gli uomini.
Tuttavia, l'art. 1, comma 8, dello stesso decreto stabilisce che detto innalzamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne, e a 60 anni, se uomini.
Nel caso in esame la già al momento della domanda amministrativa Pt_1
aveva compiuto 55 anni. Si è imposto, però, di accertare - e tale è stata la ragione del rigetto della domanda - se effettivamente fosse o meno invalida almeno all'80%.
Orbene, l'espletata CTU, pur dando atto della gravità del quadro patologico di cui la è affetta, alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione Pt_1
sanitaria prodotta, tutta compiutamente esaminata e valutata, ha verificato, con motivazione che appare esauriente, che questi non presenta un grado d'invalidità superiore all'80%.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-
giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza.
Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Infondata appare, pertanto, la domanda della . Pt_1
A tale soccombenza non segue, però, alcuna condanna alle spese di lite di quest'ultimo essendo agli atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp.
att. c.p.c. a firma personale dello stesso.
Le spese del CTU dott. , liquidate con separato decreto, Persona_1
invece, vanno poste a carico dell' sempre in forza della predetta CP_1
dichiarazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2538 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Salerno, 17.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 17.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2538 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Melchiorre Scudiero e Parte_1
Davide Scudiero presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla
Via Fiume n.15;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.5.2024 , sul presupposto di aver Parte_1
presentato in data 24.4.2023 domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata che tuttavia veniva rigettata per insussistenza del requisito sanitario chiedeva che fosse accertato il suo status
di invalidità in misura non inferiore all'80% con conseguente condanna dell a corrispondere in suo favore i ratei maturati con decorrenza dalla CP_1
domanda amministrativa o da diversa data da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali al saldo come per legge.
Costituitosi in giudizio, l contestava la fondatezza delle deduzioni CP_1
avversarie e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti e a mezzo di
CTU medico-legale e all'odierna udienza, questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono a illustrare.
Preme anzitutto sottolineare come il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia
è riconosciuto dal d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, in favore dei soggetti con una invalidità pari almeno all'80%. Con siffatto decreto legislativo, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, è stata disposta l'elevazione dei limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell'AG.
(assicurazione generale obbligatoria) gestita dall , da 55 a 60 anni per le CP_1
donne e da 60 a 65 anni per gli uomini.
Tuttavia, l'art. 1, comma 8, dello stesso decreto stabilisce che detto innalzamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne, e a 60 anni, se uomini.
Nel caso in esame la già al momento della domanda amministrativa Pt_1
aveva compiuto 55 anni. Si è imposto, però, di accertare - e tale è stata la ragione del rigetto della domanda - se effettivamente fosse o meno invalida almeno all'80%.
Orbene, l'espletata CTU, pur dando atto della gravità del quadro patologico di cui la è affetta, alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione Pt_1
sanitaria prodotta, tutta compiutamente esaminata e valutata, ha verificato, con motivazione che appare esauriente, che questi non presenta un grado d'invalidità superiore all'80%.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-
giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza.
Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Infondata appare, pertanto, la domanda della . Pt_1
A tale soccombenza non segue, però, alcuna condanna alle spese di lite di quest'ultimo essendo agli atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp.
att. c.p.c. a firma personale dello stesso.
Le spese del CTU dott. , liquidate con separato decreto, Persona_1
invece, vanno poste a carico dell' sempre in forza della predetta CP_1
dichiarazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2538 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Salerno, 17.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Magro