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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1774 /2025 VG
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1774/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
19/02/2025 da
, con l'avv. Formentin Fabio, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Formentin Fabio, come da mandato in atti;
Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “chiedono all'Ill.mo Tribunale adito che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI:
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del mutuo e civile rispetto, libero ciascuno di risiedere e dimorare ove creda, dando avviso all'altro coniuge di eventuali cambiamenti di dimora;
2. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento, rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa in denaro per alimenti e/o contributo al mantenimento. Nulla i ricorrenti avranno pertanto a pretendere, l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, in ragione del pregresso rapporto di coniugio per qualsiasi altro titolo, ragione e causa;
3. Revocarsi l'obbligo del contributo di mantenimento posto a carico del padre in favore della figlia , in quanto economicamente e completamente autosufficiente;
4. Persona_1
1 Disporsi l'obbligo del padre, di versare direttamente al figlio , entro il Controparte_2
giorno 10 di ogni mese di competenza, quale contributo al mantenimento, la somma mensile di
€ 500,00 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
5. Disporsi analogo obbligo della madre, di versare direttamente al figlio , Controparte_2 quale contributo al mantenimento, la somma mensile di € 500,00 entro il giorno 10 di ogni mese di competenza, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
6. Il padre rimborserà nella misura del 50%, secondo l'indicazione e ripartizione indicata nel
Protocollo 20.09.2019 in uso presso il Tribunale di Venezia. ben noto ai coniugi;
le spese straordinarie sostenute dal figlio e/o anticipate dalla signora , ed Controparte_1
analogamente effettuerà la madre nei confronti del figlio o del padre (ove costoro le abbiano integralmente anticipate);
7. I coniugi si dichiarano di aver già disciplinato ogni altra reciproca e comune questione economica e/o divisoria;
8. I ricorrenti chiedono altresì che con l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio sia data facoltà ad entrambi di ottenere il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti di identità, passaporto e/o permesso di soggiorno e/o richiesta di cittadinanza, senza bisogno dell'altrui consenso, ove richiesto;
9. Gli stessi chiedono, infine, che l'On.le Tribunale adito voglia ordinare la trascrizione degli emittendi decreti e/o sentenze presso i registri di Stato Civile del Comune di Asolo ove fu celebrato il matrimonio;
10. Con compensazione delle spese e compensi legali”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio il 07/07/1988 in Parte_1 Controparte_1
Asolo (TV) e trascritto nel relativo registro parte II n.44, serie C, anno 1988.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
5.11.2007 e la separazione è stata omologata il 18.12.2007.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con successive note depositate per l'udienza del 8.4.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2 Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli del figlio maggiorenne non autosufficiente in conformità all'art. 337 septies
c.c., va preso atto delle stesse ai sensi dell'art. 473bis. 17 c.p.c.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 07/07/1988 in Asolo (TV) e trascritto Controparte_1
nel relativo registro parte II, n.44, serie C, anno 1988, del Comune di Asolo (TV);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, riportati in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
3
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1774/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
19/02/2025 da
, con l'avv. Formentin Fabio, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Formentin Fabio, come da mandato in atti;
Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “chiedono all'Ill.mo Tribunale adito che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI:
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del mutuo e civile rispetto, libero ciascuno di risiedere e dimorare ove creda, dando avviso all'altro coniuge di eventuali cambiamenti di dimora;
2. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento, rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa in denaro per alimenti e/o contributo al mantenimento. Nulla i ricorrenti avranno pertanto a pretendere, l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, in ragione del pregresso rapporto di coniugio per qualsiasi altro titolo, ragione e causa;
3. Revocarsi l'obbligo del contributo di mantenimento posto a carico del padre in favore della figlia , in quanto economicamente e completamente autosufficiente;
4. Persona_1
1 Disporsi l'obbligo del padre, di versare direttamente al figlio , entro il Controparte_2
giorno 10 di ogni mese di competenza, quale contributo al mantenimento, la somma mensile di
€ 500,00 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
5. Disporsi analogo obbligo della madre, di versare direttamente al figlio , Controparte_2 quale contributo al mantenimento, la somma mensile di € 500,00 entro il giorno 10 di ogni mese di competenza, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
6. Il padre rimborserà nella misura del 50%, secondo l'indicazione e ripartizione indicata nel
Protocollo 20.09.2019 in uso presso il Tribunale di Venezia. ben noto ai coniugi;
le spese straordinarie sostenute dal figlio e/o anticipate dalla signora , ed Controparte_1
analogamente effettuerà la madre nei confronti del figlio o del padre (ove costoro le abbiano integralmente anticipate);
7. I coniugi si dichiarano di aver già disciplinato ogni altra reciproca e comune questione economica e/o divisoria;
8. I ricorrenti chiedono altresì che con l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio sia data facoltà ad entrambi di ottenere il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti di identità, passaporto e/o permesso di soggiorno e/o richiesta di cittadinanza, senza bisogno dell'altrui consenso, ove richiesto;
9. Gli stessi chiedono, infine, che l'On.le Tribunale adito voglia ordinare la trascrizione degli emittendi decreti e/o sentenze presso i registri di Stato Civile del Comune di Asolo ove fu celebrato il matrimonio;
10. Con compensazione delle spese e compensi legali”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio il 07/07/1988 in Parte_1 Controparte_1
Asolo (TV) e trascritto nel relativo registro parte II n.44, serie C, anno 1988.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
5.11.2007 e la separazione è stata omologata il 18.12.2007.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con successive note depositate per l'udienza del 8.4.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2 Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli del figlio maggiorenne non autosufficiente in conformità all'art. 337 septies
c.c., va preso atto delle stesse ai sensi dell'art. 473bis. 17 c.p.c.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 07/07/1988 in Asolo (TV) e trascritto Controparte_1
nel relativo registro parte II, n.44, serie C, anno 1988, del Comune di Asolo (TV);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, riportati in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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