Articolo 56 della Legge 28 luglio 1967, n. 641
Articolo 55Articolo 57
Versione
9 agosto 1967
Art. 56.
Il Ministro per il tesoro stabilira' annualmente con propri decreti il capitale nominale da emettere ed il relativo prezzo di emissione, il tasso di interesse da corrispondere in due semestralita' posticipate, le caratteristiche dei titoli, la decorrenza della loro iscrizione sul Gran Libro e la durata del relativo ammortamento, la loro ripartizione in serie ed in tagli, le norme relative alla consegna dei titoli, nonche' tutte le altre condizioni e modalita' concernenti la sottoscrizione e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative all'emissione ed al collocamento dei titoli e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento di consorzi per il collocamento stesso.
Entrata in vigore il 9 agosto 1967