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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/10/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 4541/2022 promosso da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2
Entrambe con l'Avv. ERNESTO NICHETTI
- attrici - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. MARIA CELESTE ARBIA
- convenuto -
e con la chiamata in causa di
c.f.: – P. I.V.A.: ) e Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
C.F. – P. I.V.A.: ) Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5
Entrambe con l'Avv. LUIGI DE GIORGIO
- terze chiamate -
e di
c.f.: Controparte_4 P.IVA_6
Con gli Avv. OTELLO BIGOLIN e FRANCESCO BIGOLIN
- terza chiamata-
Avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 4.4.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: in via istruttoria come in atti e “Nel Merito:
1. Accertarsi e dichiararsi la responsabilità in capo al convenuto in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, corrente a ON (TV) in Via S. Maria in Colle n.2 (c.f. e p.Iva , P.IVA_1 od in subordine a titolo concorsuale, ex art.2051 c.c., od in subordine ex art.2043 c.c., nella causazione dell'infortunio mortale occorso in data 23/05/2018 al sig. per i motivi di cui in parte narrativa dell'atto di citazione. Parte_3
1
2. Condannarsi, per l'effetto, il predetto convenuto in persona del l.r.p.t., al risarcimento in Controparte_1 favore delle attrici dei danni tutti, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, per i titoli esposti in parte narrativa dell'atto di citazione datato 16/07/2022, quantificati in € 340.000,00 in favore di ed in € Parte_1
344.150,00 in favore di , o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche con Parte_2 ricorso a criterio equitativo, in considerazione della particolare intensità e qualità dei rapporti filiale e coniugale de quibus, ed in applicazione delle note Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita parentale, emesse dai Tribunali nei Distretti di Venezia, in alternativa a quelle per Milano, ovvero Roma (v. doc.ti 26, 27, 28); con interessi e rivalutazione, dal dì del sinistro al saldo effettivo.
3. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché della fase stragiudiziale e dell'esperita procedura di mediazione dinanzi alla da distrarsi in favore del difensore antistatario;
oltre accessori Controparte_5 tariffari e di legge. ancora, nel Merito:
4. Quanto sopra, con estensione delle domande di merito, di cui ai precedenti alinea sub 1, 2 e 3, anche nei confronti dei seguenti terzi chiamati:
- (c.f.: - P.I. ) corrente in Roma, piazza Della Controparte_6 P.IVA_2 P.IVA_3
Croce Rossa n.1, in persona del Legale Rappresentante pro tempore;
in qualità di Progettista/Committente nel cantiere de quo, e per l'inosservanza dei connessi doveri di vigilanza ed ingerenza;
nonché ex art.2043 c.c.; Controparte_ (c.f.: - P.I. corrente in Roma, Via Vito Giuseppe Galati n. 71, in P.IVA_4 P.IVA_5 persona del Legale Rappresentante pro tempore;
in qualità di Direttore Lavori nel cantiere de quo, e per l'inosservanza dei connessi doveri di vigilanza ed ingerenza;
nonché ex art.2043 c.c.;
(P.I. , corrente in RA Veneto (TV) in Via Controparte_7 P.IVA_7
Circonvallazione Est n. 5, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, in proprio, nonché in qualità di mandataria della RI EM d'Imprese IA;
in Controparte_8 qualità di Appaltatrice nel cantiere de quo, nonché per l'inosservanza del dovere, in ispecie, di posa in opera della griglia di protezione di cui si discute in causa e/o di corretta recinzione del cantiere;
nonché ex art.2043 c.c..”
Per parte convenuta : in via istruttoria come in atti e Controparte_1
“Nel merito in Via principale: respingersi le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa.
Nel merito in Via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertate le effettive fonti di responsabilità, in capo ai soggetti tutti coinvolti, nel determinismo dell'evento oggetto di causa ed il rispettivo grado delle stesse, nonché accertato l'effettivo ammontare del danno risarcibile quale diretta, esclusiva conseguenza dell'evento del 23/05/2018, contenersi di conseguenza, secondo giustizia, le pretese oggetto dell'azione risarcitoria promossa dalle attrici valorizzando, in particolare, il contributo eziologico ascrivibile al Signor Pt_3 in ordine al verificarsi dell'evento luttuoso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., con condanna di
[...] [...]
Controparte_
ed in persona dei rispettivi Controparte_2 Controparte_7
2
legali rappresentanti pro tempore, a tenere indenne e/o manlevare il convenuto nei termini Controparte_1 innanzi esposti.
In ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite.”
Per le terze chiamate e : Controparte_2 CP_3
““NEL MERITO, IN PRINCIPALITÀ: respingersi le domande tutte formulate dalle odierne attrici in quanto infondate in fatto e in diritto.
Spese di causa integralmente rifuse oltre a C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge.
NEL MERITO, IN SUBORDINE:
Nell'ipotesi in cui dovesse ravvisarsi responsabilità – ancorché concorsuale – di terzi rispetto al decesso del Sig. Pt_3
– accertarsi e dichiararsi che queste ricadono, eventualmente ed esclusivamente, in capo al e/o alla
[...] CP_1
secondo i rispettivi titoli, respingendosi le domande da chiunque rivolte nei confronti di Controparte_4 [...]
Contr
e in quanto infondate in fatto ed in Controparte_2 Controparte_3 diritto.
Spese di causa integralmente rifuse oltre a C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge.
NEL MERITO, IN ULTERIORE SUBORDINE:
Nell'ipotesi in cui dovesse ravvisarsi una qualsivoglia responsabilità – ancorché concorsuale – in capo a
[...]
e/o ridursi e moderarsi le domande Controparte_6 Controparte_3 attoree tutte nei limiti di quanto verrà provato ed accertato in corso di causa ed in conformità al comunque ritenuto maggioritario concorso di colpa in capo al de cujus e condannarsi, di conseguenza, le dette terze chiamate limitatamente alla quota di rispettiva responsabilità e senza vincolo di solidarietà tra esse e/o con altri soggetti ritenuti corresponsabili
e, in ogni caso, con diritto in capo a e/o di ripetere - nei confronti Controparte_6 Controparte_3 di eventuali altri soggetti ritenuti corresponsabili – quanto corrisposto in misura superiore alle rispettive quote. Spese compensate.
IN OGNI CASO: accertarsi e dichiararsi il diritto di e/o Controparte_6 CP_3
- in caso di loro condanna a qualsiasi titolo - ad essere tenute garantite e manlevate da
[...] [...]
(p.iva: ) in proprio e quale mandataria Controparte_4 P.IVA_7 della (mandante) di tutto quanto dovessero Controparte_9 essere condannate a corrispondere agli attori e/o alla convenuta a qualsiasi titolo (capitale, interessi e spese) in forza del contratto d'appalto e della convenzione oltre che in forza di Legge.
Spese di causa integralmente rifuse oltre a C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge.”
Per la terza chiamata “Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni Controparte_4 contraria eccezione, deduzione, allegazione e domanda:
NEL MERITO
In via principale: respingersi le domande tutte formulate dalle odierne attrici in quanto infondate in fatto e in diritto, sia
3
nell'an che nel quantum.
Spese di causa integralmente rifuse oltre a spese generali, CPA ed IVA come per legge.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la responsabilità del compianto sig. non Parte_3 dovesse essere ritenuta esclusiva nella causazione dell'evento, salvo considerare il contributo eziologico dello stesso in relazione al disposto di cui all'art. 1227 c.c., e pertanto dovesse ravvisarsi una responsabilità – ancorché concorsuale – di terzi rispetto al decesso del medesimo, accertarsi e dichiararsi che questa ricade eventualmente ed esclusivamente in capo al e/o alla e/o e per l'effetto respingersi Controparte_1 Controparte_2 CP_3 tutte le domande da chiunque rivolte, a qualsiasi titolo, nei confronti di in Controparte_4 proprio e/o quale mandataria dell' , in quanto infondate in fatto ed in diritto, Controparte_10 sia nell'an che nel quantum.
Spese di causa integralmente rifuse oltre a C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge, in solido a carico tanto delle Cont attrici quanto del convenuto chiamante che delle terze chiamanti d . CP_1 Controparte_1 CP_3
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi una qualsivoglia responsabilità – ancorché concorsuale – in capo alla soc. IA DE Costruzioni Generali srl, in proprio e/o quale mandataria dell' e salvo considerare il contributo eziologico del compianto Controparte_10 sig. in relazione al disposto di cui all'art. 1227 c.c., ridursi e moderarsi le domande attoree tutte nei Parte_3 limiti di quanto verrà provato ed accertato in corso di causa ed in conformità al comunque ritenuto prevalente concorso di colpa in capo al compianto sig. al contempo ed in ogni caso ridursi e moderarsi le domande tutte Parte_3
Cont formulate dal convenuto e dalle terze chiamate d nei limiti di quanto provato Controparte_1 CP_3 ed accertato in corso di causa ed in conformità al comunque ritenuto prevalente concorso di colpa in capo al convenuto Cont ed alle terze chiamate ed e, per l'effetto, limitare l'eventuale accertamento di responsabilità nei CP_1 CP_3 confronti della soc. in proprio e/o quale mandataria dell Controparte_4 [...]
, circoscrivendo lo stesso alla quota dell'eventuale responsabilità comunque accertata e dichiarando Controparte_10
l'assenza del vincolo di solidarietà con altri soggetti ritenuti corresponsabili e, in ogni caso, riconoscendo il diritto di ripetere – nei confronti di eventuali altri soggetti ritenuti corresponsabili – quanto corrisposto in misura superiore alla relativa quota di responsabilità accertata.
Spese compensate.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato in data 16.7.2022 e Parte_1 Parte_2 esponevano:
- di essere rispettivamente figlia e vedova di , già con loro residente fino al Parte_3 decesso;
4
- che , quale titolare della ditta individuale Publiservice di TO F., lavorava come Parte_3
“letturista contatori” per conto della società cooperativa C.S.A. Centro Servizi Associati di
Conegliano (TV);
- che lo stesso il 23.5.2018 verso le ore 9:30 si era recato presso l'abitazione sita a Istrana (TV), Via
Fratelli Bandiera n. 2, per eseguire la lettura del contatore dell'acqua che si trovava nel pozzetto situato nel giardino dell'abitazione;
- esservi a circa un metro e mezzo da tale pozzetto un muro alto un metro e 30 centimetri delimitante un canale secondario di irrigazione in gestione lato sensu, e manutenzione, del di ON (TV), canale largo 1,70 metri e profondo 35 cm;
Controparte_1
- che tale canaletta – circa venti metri dopo – terminava, in un contesto parzialmente nascosto da abbondante vegetazione, in un sifone finalizzato al passaggio dell'acqua sotto alla strada per farla riemergere da un altro sifone posto dall'altro lato, in prossimità di Via Risorgimento a Istrana (TV);
- che all'epoca, nei pressi del sifone, erano in corso dei lavori rientranti nell'appalto per la realizzazione del sottopasso ferroviario promosso da ( ); CP_6 Controparte_2
- che aveva con sé uno zainetto dove teneva la strumentazione elettronica ricevuta Parte_3 in dotazione dalla ditta committente e necessaria alla trasmissione telematica dei dati di consumo d'acqua rilevati, oltre alle chiavi dell'automobile e che tale zainetto appoggiava al muto di sponda da cui lo stesso cadeva nel canale di irrigazione;
- che verso le ore 10:00 chiedeva a - abitante della zona che in quel Parte_3 Persona_1 momento stava parlando con Gianfranco Forni, geometra del cantiere - dove continuasse il corso d'acqua proveniente dal sifone, dopodiché tornava verso il pozzetto, si toglieva scarpe e paraginocchia, scavalcava il muro di sponda, entrava nel canale d'irrigazione, e camminava nell'acqua in direzione del sifone, dove vi era lo zainetto, nel tentativo di recuperarlo;
- che il sifone aveva diametro di circa 2 metri e che nello stesso l'acqua era profonda circa 4;
- che, inoltre, il sifone era sormontato da un torrino in cemento, coperto alla sommità da una griglia metallica per evitare la caduta di persone e/o cose dall'alto, ma che nel letto della canaletta non vi era alcuna griglia di protezione;
- che dipendente del assunto a sommarie Testimone_1 Controparte_1 informazioni testimoniali presso la Legione NI di Istrana, dichiarava a verbale che “per completezza da progetto manca la griglia di sicurezza che va posizionata all'ingresso del sifone o all'uscita del canale al fine di non far entrare nel sifone corpi estranei. Per quanto ne so detta griglia doveva da tempo essere posizionata dalla ditta/cantiere interessata ai lavori del sottopasso”;
- che alcun segnale di attenzione, né di divieto, né di pericolo, vi era nei pressi del sifone;
- che esternamente al sifone vi era una recinzione in rete plastificata color arancione delimitante il cantiere, rete che nel frangente non rompeva, né spostava, trovandosi la stessa in Parte_3
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tutt'altro posto rispetto a canaletta e sifone;
- che riusciva a recuperare lo zaino che si trovava nel sifone ma veniva risucchiato nello Pt_3 stesso, trascinato dal vortice prodotto dal movimento dell'acqua e iniziava a gridare “aiuto”, tentando invano di aggrapparsi a qualche appiglio;
- che, richiamati dalle grida del , accorrevano e Forni, affacciandosi alla torretta Pt_3 Per_1 soprastante il sifone, coperta dalla griglia sommitale di protezione, che vedevano il Pt_3 sott'acqua che annaspava cercando invano un punto d'appoggio, e che non avendo mezzi per soccorrerlo andavano presso il vicino cantiere della Controparte_4 chiedendo aiuto a due operai, e , i quali cercavano dei rastrelli Persona_2 Controparte_11
e quindi accorrevano;
- che, giunti infine sul posto dopo alcuni minuti, vedevano ormai privo di sensi e tentavano Pt_3 invano di spostare la griglia orizzontale di protezione del sifone che risultava però fissa;
- che, spostatisi presso il muro di cinta, riuscivano con i rastrelli a recuperare il corpo per poi contattare il di e tentare inutilmente le manovre di rianimazione;
Pt_4 CP_5
- che alle 10:22 intervenivano i Vigili del fuoco che pure praticavano invano il massaggio cardiaco a e che poco dopo, sopraggiungeva il di che constatava il “decesso per arresto Pt_3 Pt_4 CP_5 cardiocircolatorio da annegamento in canale di scolo”;
- che in data 24/5/2018 veniva effettuato il riconoscimento della salma da parte della vedova e di un parente e veniva disposto il nulla osta al seppellimento;
- che il procedimento penale veniva archiviato;
- che, interpellato dalle attrici, il il 23.4.2020 rispondeva che il sifone rientrava Controparte_1 nell'ambito del più ampio intervento relativo alla “soppressione del passaggio a livello 48+343 della linea ferroviaria RA-Treviso”; intervento promosso da , e affidato alla direzione dei lavori CP_6 di , per la quale il aveva rilasciato esclusivamente il parere idraulico CP_3 CP_1 preventivo, coinvolgendo l'intervento opere idrauliche consortili;
- che, esaminate le tavole di progetto, risultava che effettivamente il sifone de quo dovesse essere oggetto di spostamento dalla sua sede originaria e quindi di ricostruzione ma che la ditta esecutrice delle opere per il sottopasso ferroviario, la interpellata Controparte_4 al riguardo dalle attrici rispondeva invece che l'intervento sul sifone era stato stralciato e che quindi il medesimo era rimasto estraneo all'area di cantiere da essa stessa costituita in loco;
- che successivamente all'infortunio mortale oggetto del giudizio, i muri di sponda della canaletta di irrigazione venivano alzati notevolmente;
il letto della canaletta, nel punto di entrata nel sifone, veniva protetto da robusta griglia d'acciaio atta a impedire intrusioni di cose e/o persone e tutta l'area veniva messa in sicurezza con ulteriori muri in calcestruzzo e protezioni tubolari in acciaio;
- di aver promosso il procedimento di mediazione – cui aderivano solo e la Controparte_10
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sua assicuratrice SA BT Spa – che si concludeva con verbale negativo in data 2.2.2022 di
[...]
, sede di;
CP_5 CP_5
- sussistere la responsabilità del convenuto quale custode della canaletta di irrigazione e CP_1 del sifone in quanto se quest'ultimo fosse stato provvisto di griglia di protezione, Parte_3 non sarebbe deceduto;
- essere il danno da perdita parentale per entrambe le attrici particolarmente grave essendo la famiglia da esse formata con il de cuius caratterizzata da unità e affettività non comuni;
- che, in particolare, la relazione tra e iniziava nell'ottobre 1996 Parte_3 Parte_2 con nozze celebrate il 29.6.2002;
- che a seguito dell'infortunio mortale de quo, avvenuto sul lavoro, l'INAIL riconosceva alla vedova una rendita di € 1.253,19 mensili, e alla figlia una rendita di € 501,27 mensili.
Invocavano quindi la responsabilità ex art. 2051 c.c. – o in subordine 2043 c.c. – del , CP_1 chiedendone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e del danno patrimoniale per le spese funerarie sostenute e per le spese legali per la procedura di mediazione intrapresa.
− Si costituiva il 28.10.2022 il contestando quanto dedotto Controparte_1 dalle attrici, chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa di e CP_6 Controparte_3
e allegando: Controparte_4
- essersi l'infortunio verificato in corrispondenza del canale Secondario Est, importante collettore di acque di scolo e irrigue che, al momento dell'evento, in base all'andamento idrometrico medio stagionale, poteva essere interessato da un tirante d'acqua di circa 35 cm;
- che all'epoca dell'evento, il pozzetto del sifone e il sifone erano interessati da un intervento di modifica strutturale, nell'ambito del più ampio intervento relativo ai lavori di “Soppressione del passaggio a livello al km 48+343 della linea ferroviaria RA- Treviso”, opera progettata e commissionata da che affidava la direzione dei lavori a e l'esecuzione degli stessi CP_6 CP_3 alla ditta Controparte_4
- che , in qualità di società incaricata della direzione dei suddetti lavori, aveva a suo tempo CP_3 trasmesso il progetto esecutivo al per il parere idraulico di competenza, che veniva CP_1 regolarmente rilasciato nel 2015;
- che in riferimento specifico al sifone, il succitato parere prevedeva espressamente che: “all'imbocco del pozzetto A (planimetria allegata tavola 1) (n.d.r. corrispondente al pozzetto di imbocco del sifone di attraversamento di Via Filzi) dovrà essere realizzato un manufatto completo di griglia sfiorante, come da schema consorziale allegato (vedi particolare 1 allegato), accessibile dall'esterno, con perpetua manutenzione, pulizia
e trasporto del materiale di risulta in discarica a completo carico del richiedente e successori in causa;
è da prevedersi anche un apposito spazio per il deposito del materiale di risulta la cui regolare raccolta e gestione, fino allo
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smaltimento in discarica, resta perennemente in carico al richiedente e successori in causa”;
- che, quindi, in corrispondenza dell'imbocco del sifone doveva essere installata una griglia metallica inclinata, con lo scopo di intercettare e bloccare il materiale voluminoso galleggiante che fosse trasportato dalla corrente (p.e. ramaglie, rifiuti ecc…) e, nel contempo, permettere il regolare deflusso dell'acqua attraverso la soglia sfiorante posta a lato e che, tuttavia, al momento del sinistro il pozzetto risultava sprovvisto di tale griglia inclinata, essendo protetto sulla sola parte superiore da un grigliato metallico fissato al bordo;
- che il tratto del canale Secondario Est a monte del sifone, lungo Via Fratelli Bandiera, e il sifone medesimo, rientravano nell'ambito dei luoghi interessati dal cantiere di , essendo Controparte_4 delimitati dall'apposita rete plastificata di colore arancione, atta a impedire l'accesso ai non addetti ai lavori;
- che la rete era stata posizionata dagli operatori della ditta appaltatrice, partendo dal limite dell'abitazione privata posta al civico 2 di Via Fratelli Bandiera - presso la quale si era recato il
Signor il giorno del sinistro – e continuando lungo tutto il tratto di strada che costeggia il Pt_3 canale;
- che i lavori di realizzazione dello venivano eseguiti tra il 18 e il 20 aprile 2016, come da Pt_5 comunicazione di , la quale previamente all'esecuzione dei lavori chiedeva Controparte_4
l'interruzione del flusso d'acqua nel canale Secondario Est (doc. 9 prot. 5957 del 15.04.16), proprio al fine di operare in sicurezza in assenza d'acqua;
- che in tale circostanze, tuttavia, ometteva di posizionare la prescritta griglia;
Controparte_4
- che in epoca successiva e in occasione degli ordinari controlli posti in essere dal , tale CP_1 omissione veniva prontamente e puntualmente riscontrata e contestata all'appaltatrice, notificando in data 3/11/2016, nei confronti di quale direttore dei lavori, il verbale di infrazione n. CP_3
397/2016, per contestare “la mancanza della griglia di protezione a monte del sifone del canale Secondario
Est nell'angolo di Via Filzi e Via Bandiera a Istrana. La posa della griglia è stata prescritta con ns prot. 2820 del 16/02/2015 nell'ambito dei lavori per lo spostamento del canale Secondario Est nel tratto parallelo di Via
Filzi ed inseriti nel progetto della costruzione del sottopasso della linea ferroviaria TV – VI al km 48 + 343”
(doc. 10: prot. 971 del 17.01.2017);
- di aver quindi a quel punto fatto affidamento sul pronto intervento di e;
CP_3 Controparte_4
- di aver nuovamente segnalato l'assenza del manufatto nel luglio 2018, indirizzando a un CP_3 secondo verbale di infrazione, con n. 266/2018 - prot. n. 13844 del 31/07/2018 – inoltrandolo per conoscenza ad , ove si leggeva “nel giorno 01/07/2018 si constata che, nonostante i Controparte_4 precedenti solleciti (vedi prot. 971 del 17/01/2017) non si è ancora provveduto all'installazione della griglia all'imbocco del nuovo sifone realizzato sul canale Secondario Est per il sottopasso di Via Fabio Filzi ad Istrana.
Si sollecita inoltre la regolare pulizia di tutti i pozzetti del suddetto sifone la cui manutenzione è a carico del
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concessionario come previsto dal protocollo n. 2820 del 16/02/2015” (doc. 11: prot. n. 13844 del
31/07/2018);
- che la ditta riscontrava il verbale con prot. 14686 del 10/08/2018, informando che la posa CP_3 della griglia era stata programmata per il mese di settembre del 2018, opera posticipata alla fine dello stesso anno a causa delle avverse condizioni meteo in Veneto (doc. 12: prot. 14868 e prot.
20254);
- che alla conclusione di tutti i lavori relativi al progetto, in data 31.3.2020, con prot. 4932, CP_3 inviava al il progetto “As Built” per ottenere l'attestazione di regolarità tecnica degli CP_1 interventi eseguiti sulla rete idraulica e che in data 5.8.2020, con prot. 11491, il CP_1 comunicava la conformità dei lavori realizzati alle indicazioni tecniche contenute nel parere protocollo n. 2820/2015 (doc 13: prot. 4932 del 31.3.20 e prot. 11491 del 5.8.20);
- la propria conseguente totale estraneità rispetto a quanto accaduto, essendosi limitato il proprio intervento al rilascio del parere idraulico preventivo;
- che, in particolare, al momento del sinistro l'area di cantiere non era nella disponibilità e custodia del , ma di e della ditta appaltatrice, venendo riconsegnata al solo nel CP_1 CP_3 CP_1
2020, a lavori ultimati, con la comunicazione del 27.3.2020 di CP_3
- che in ogni caso l'infortunio costituiva evento fortuito e/o accidentale rilevante ex art. 2051 c.c. in quanto aveva piena contezza dello stato dei luoghi per esserne stato informato da Pt_3 [...]
e potendosi rendere conto che la corrente dell'acqua all'interno del canale con l'avvicinarsi Per_1 del sifone, accelerava vistosamente venendo risucchiata all'interno della condotta del sifone e nonostante ciò decidendo comunque di scavalcare un muretto di calcestruzzo alto 1,30 metri per avventurarsi in un luogo evidentemente inadatto al passaggio e comunque interdetto, nel tentativo di recuperare il proprio zainetto, con comportamento di conseguenza imprevedibile ed eccezionale;
- che, in particolare, il muretto alto 1,30 metri scavalcato dalla vittima era da ritenersi misura sufficiente a impedire il pericoloso avvicinamento di persone, anche considerato che l'altezza dei parapetti previsti nelle costruzioni civili e nei luoghi di lavoro per evitare le cadute dall'alto, è solitamente di 100 cm;
- che il procedimento penale n. 951/18 mod. 44 R.G., aperto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, si concludeva in data 3.9.2018 con provvedimento con il quale il
G.I.P., condividendo la richiesta formulata dal Pubblico Ministero, disponeva l'archiviazione
(“dovendo il fatto ricondursi alla condotta dello scomparso e/o a cause accidentali ed andando comunque escluse responsabilità di terzi”);
- dover comunque in ogni caso essere valutato il comportamento della vittima quantomeno ex art. 1227 c.c.;
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- relativamente al quantum richiesto, operare la compensatio lucri cum damno, percependo le attrici a seguito dell'infortunio rendita Inail.
Chiedeva, quindi, in via preliminare l'autorizzazione alla richiesta chiamata in causa e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
− Il Giudice con provvedimento del 31.10.2022 autorizzava la chiamata in causa delle terze indicate.
− Si costituivano il 28.4.2023 e Controparte_2 Controparte_3 contestando quanto dedotto dalle attrici e dalla convenuta e chiedendo a propria volta lo spostamento della prima udienza e l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_4 in proprio e quale mandataria della
[...] Controparte_9
e
[...] CP_10
Allegavano:
- che il canale che portava al sifone esisteva già prima del fatto de quo e che l'apertura di accesso al sifone era sprovvista di grata già prima dell'inizio dei lavori commissionati da CP_6
- che la griglia in questione non era prevista nel progetto esecutivo come licenziato dall'apposita
Conferenza dei Servizi del 7.7.2004 ma veniva richiesta dal solo successivamente ed CP_1 esclusivamente con la nota prot. n° 2820 dd. 16.02.2015 in seguito alla variazione di prolungamento e che la stessa veniva condizionata all'approvazione del Progetto di Variante n° 6 la cui esecuzione risultava pesantemente influenzata dalle ristrette tempistiche in cui era possibile operare come dettate dal stesso per cui “tutte le lavorazioni che interessano il canale Secondario CP_1
Est dovranno essere eseguite esclusivamente durante il periodo delle asciutte dei canali in gestione al CP_1 ordinariamente programmate per la durata di 10 giorni tra la fine di Febbraio e l'inizio di Marzo di ogni anno”;
- che dal progetto esecutivo iniziale era stata “stralciata” la parte relativa alla zona del sifone oggetto dell'incidente che rimaneva inalterata per conformazione, non incombendo quindi su e/o CP_6 alcun obbligo giuridico o di fatto di controllo e/o custodia e/o manutenzione CP_3 relativamente al sifone;
- che la necessità di apporre la griglia era insorta solo successivamente e funzionalmente all'esclusiva circostanza per cui era stato previsto l'interramento del canale esistente dall'altro lato della strada rispetto al luogo dell'incidente e che ciò aveva indotto il a richiedere la presenza della CP_1 griglia in funzione di barriera contro ramaglie e altri elementi che diversamente, essendo liberi di introdursi nel sifone, avrebbero potuto causare l'intasamento delle nuove condotte;
- che la griglia in questione, come poi prescritta dal , aveva, quindi, esclusivamente la CP_1 funzione di permettere una più facile pulizia dai detriti che, così, non sarebbero entrati all'interno dei sifoni senza alcun richiamo da parte del alla tutela dei lavoratori o delle persone in CP_1 generale;
- che, comunque, l'area di cantiere, come rilevato anche dallo risultava correttamente Pt_6
10
delimitata dalla prevista rete plastificata di colore arancione;
- che con la documentazione datata 24.03.2016 e 15.04.2016, comunicava la Controparte_4 realizzazione dei lavori “in variante” per i giorni 18, 19 e 20 aprile 2016 e che, nello specifico, tali lavori erano limitati, alla “realizzazione del manufatto sfiorante previsto sull'incrocio”;
- che non appena ricevuta la contestazione da parte del , in data 27.01.2017 CP_1 CP_3 emanava tempestivamente l'ordine di servizio n° 37 con cui si contestava all'appaltatore
[...]
l'omessa posa in opera della griglia a sfioro all'imbocco del sifone e altrettanto Controparte_10 veniva fatto in occasione della seconda segnalazione;
- di aver quindi ottemperato quale direzione lavori ai propri obblighi, adeguandosi alle richieste del e impartendo le direttive all'unico soggetto in grado di adempiervi ovvero l'appaltatore; CP_1
- che in ogni caso il comportamento della vittima fu tale da assumere efficienza causale autonoma, avendo scavalcato il muretto utilizzando materiale di risulta ivi reperito e portandosi all'imbocco del sifone in situazione di palese ed estremo pericolo;
- non sussistere in ogni caso alcuna propria responsabilità avendo commissionato i lavori alla
[...]
(mandataria) e (mandante), unico soggetto di Controparte_9 CP_10 conseguenza responsabile ex artt. 2050 e 2051 c.c. – eventualmente in concorso con il CP_1
-, come emergente anche dal verbale di consegna del 16.12.2014 e come da condizioni generali di contratto;
- essere in ogni caso il quantum richiesto dalle attrici infondato, non provato ed eccessivo.
Chiedeva, quindi, in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...] in proprio e quale mandataria della Controparte_4 [...]
e nel merito il rigetto di tutte le domande attoree. Controparte_9
− Con ordinanza del 5.5.2023 il Giudice, vista la richiesta di autorizzazione di chiamata in causa formulata dalle terze chiamate costituitesi, rilevato trattarsi più propriamente di una domanda c.d. trasversale, confermava l'udienza già fissata e successivamente, vista la contumacia di
[...] assegnava termine alle parti per la notifica. Controparte_4
− Si costituiva il 23.12.2023 in Controparte_4 proprio e quale mandataria all'epoca dei fatti dell'
[...]
, che contestava la fondatezza Controparte_12 di tutte le deduzioni e pretese prospettate tanto dalle attrici, sig.re e Parte_1 Parte_2 che dal convenuto oltreché dalle terze chiamate Controparte_1 Controparte_2 ed e allegava:
[...] Controparte_3
- di aver partecipato, con l'apporto della soc. al “Bando di Gara – Settori Speciali” del CP_10
Cont 30/1/2012 indetto da sulla base del Decreto n. 171/45.01 del 08/07/2004 emesso dalla
Giunta Regionale della Regione Veneto e avente a oggetto l'esecuzione dei “Lavori per la soppressione
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del PL al km 48+343 della linea RA-Treviso in Comune di Istrana (TV), mediante realizzazione di un sottovia carrabile in asse a P.L. medesimo e relativa viabilità di collegamento con quella esistente”;
- che in data 20/6/2014, a seguito dell'intervenuta e definitiva efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto e della costituzione dell' Controparte_12
Cont
veniva sottoscritta tra e , quest'ultima quale mandataria
[...] Controparte_4
Contr dell' la Convenzione n° 97/2014 di Repertorio per la realizzazione dei richiamati lavori di soppressione del Passaggio a Livello;
- che tra i vari documenti richiamati dalla citata Convenzione vi erano anche le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato”, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Spa in data 26/11/2008, emanate con Disposizione di Gruppo 125/AD del 15/04/2009;
- che i lavori (e quindi anche il cantiere) avevano esclusivamente a oggetto la realizzazione del sottopasso ferroviario e della relativa viabilità di collegamento adiacente al Passaggio a Livello di cui al km 48+343 della linea RA-Treviso e non contemplavano, invece, alcun intervento presso e/o con riguardo al Canale Secondario Est, collocato all'angolo tra Via Filzi e Via F.lli
Bandiera in Comune di Istrana (TV), gestito dal e rimasto quindi nella Controparte_1 piena ed esclusiva disponibilità e gestione da parte del stesso;
Controparte_1
- che la comunicazione inoltrata in data 8/1/2015 dalla Direzione Lavori al CP_3 [...]
al fine di richiedere e ottenere il rilascio del relativo e preventivo “Parere Idraulico” CP_1
Contr di competenza non veniva in alcun modo inviata ad e/o all nemmeno per Controparte_4 conoscenza) trattandosi di aspetti riguardanti la Committente, la Direzione Lavori e gli Enti competenti;
- che allo stesso modo anche la comunicazione del 16.2.2015 del – relativa al parere CP_1 idraulico di competenza - era inoltrata esclusivamente alla Direzione Lavori Controparte_3
- che in ogni caso tale parere – visionato solo in quanto presente agli atti del giudizio - non avrebbe avuto alcun valore di autorizzazione all'esecuzione delle opere, risultando necessaria un'espressa richiesta da parte “… della committente …” previa allegazione di “… copia degli elaborati esecutivi, rispondenti alle prescrizioni …” fornite dal;
CP_1
- che, in base a quanto a propria conoscenza, sulla base delle esigenze che erano sorte nell'ambito dello svolgimento dei lavori – esigenze all'epoca a sé non note – la Direzione Lavori si CP_3 rivolgeva allo Studio di RA Veneto (TV) al fine di richiedere la Controparte_13 progettazione di varie opere tra cui il manufatto scolmatore;
Cont
- che nell'ambito delle suddette attività di progettazione, la Committente la Direzione Lavori coinvolgevano anche , non essendo dette opere ricomprese nel Contratto CP_3 Controparte_4
d'Appalto inizialmente sottoscritto tra le parti e dovendo pertanto essere oggetto di un'apposita e
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preventiva Variante integrativa, necessaria sia dal punto di vista autorizzativo che dal punto di vista tecnico ed economico-contabile;
- che in data 17/03/2016 IA DE, avendo la necessità di procedere con i lavori di cantiere e considerate le strette tempistiche, provvedeva a sottoporre a ed al una CP_3 CP_1 soluzione di elaborato “… relativamente alla realizzazione del manufatto griglia sfiorante …” con relativi grigliati, precisando peraltro di rimanere in attesa di conferma in vista dell'incontro che si sarebbe svolto in data 22/03/2016;
- che a seguito di quest'ultimo incontro e delle sopravvenute esigenze insorte, in data 23/03/2016
IA DE provvedeva a trasmettere alla Direzione Lavori e al ulteriori due CP_1 proposte relative alla realizzazione del manufatto scolmatore con indicazione anche della griglia sfiorante da apporre all'imbocco del sifone, restando in “… URGENTE attesa di vostro benestare …”;
- che successivamente, in data 8/4/2016, essendo emersa la necessità di procedere con i lavori,
provvedeva a inoltrare a l'ulteriore elaborato tecnico progettato dallo Controparte_4 CP_3
Studio D.F.G. Ingegneria (precisando non essere intercorsi rapporti contrattuali tra quest'ultimo ed riguardo tale manufatto) avente a oggetto esclusivamente la realizzazione del Controparte_4
“… nuovo sfioratore su canaletta esistente …”, sottolineando di rimanere pur sempre “… in attesa di approvazione …”;
- che a sua volta inoltrava in pari data al la relativa documentazione restando CP_3 CP_1 anch'essa in attesa di un urgente riscontro al fine di ottenere la formale autorizzazione per la realizzazione dello scolmatore;
Cont
- che in data 11/04/2016 nella sua qualità di committente, provvedeva ad approvare e autorizzare i lavori previsti nell'elaborato tecnico trasmesso in data 8/4/2016 per l'esecuzione dei lavori riguardanti il nuovo scolmatore e che analogamente anche il Controparte_1 approvava in via verbale l'elaborato tecnico;
- di non aver inviato alcun elaborato con riguardo ai grigliati metallici non avendo ricevuto alcuna Cont specifica richiesta in tal senso da parte della committente e/o della Direzione Lavori CP_3
e non essendo stata fornita da quest'ultime alcuna indicazione circa le caratteristiche tecniche che gli stessi avrebbero dovuto possedere;
- di aver provveduto in data 14/04/2016 – a fronte dell'autorizzazione ricevuta - a inoltrare una comunicazione via fax al e per conoscenza a volta a richiedere la chiusura del CP_1 CP_3 passaggio dell'acqua nel Canale Secondario Est per “… poter procedere … con la realizzazione del manufatto sfiorante previsto su incrocio tra Via F.lli Bandiera e Via F. Filzi …” e di aver poi comunicato in data 18/04/2016 tanto alla Direzione Lavori quanto al di aver dato avvio alla CP_3 CP_1 realizzazione del manufatto scolmatore, avendo il provveduto a chiudere il Controparte_1 passaggio dell'acqua per il periodo di tempo dal 18 al 20 aprile 2016;
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- di aver quindi realizzato in data 20.4.2016 lo scolmatore e, terminato il proprio intervento, recintato lateralmente il manufatto scolmatore realizzato, in attesa delle indicazioni tecniche e delle relative formalità che la committenza e/o Direzione Lavori avrebbe dovuto porre in essere, previa autorizzazione e/o approvazione del;
CP_1
- di aver interloquito più volte nei mesi successivi con la Direzione Lavori in relazione ai CP_3 lavori extra contratto che avrebbero dovuto, comunque, essere oggetto di apposita Variante e relativa autorizzazione, tra i quali era ricompresa anche l'individuazione delle tipologie di griglie da apporre a copertura del manufatto scolmatore realizzato nonché all'imbocco del sifone, e ciò anche ai fini della preventiva approvazione tecnica da parte del quale Controparte_1 proprietario e gestore del Canale Secondario Est;
- di aver in particolare, con comunicazione e-mail del 17/05/2016 trasmesso alla Direzione Lavori
l'Offerta n. 91/12 VAR. 14 del 17/05/2016 riguardante proprio il “manufatto sfioratore di via CP_3
F.lli Bandiera” e che ricomprendeva anche i grigliati metallici tra cui “… la fornitura e posa di rastrelliera in canaletta …”;
- che il 17/01/2017 il inoltrava esclusivamente a - quale destinataria Controparte_1 CP_3 delle prescrizioni di cui al Parere Preventivo favorevole Prot. 2820 del 16/02/2015 - un Verbale di Accertamento n° 397/2016 con invito riferito esclusivamente a quest'ultima di procedere “… ad installare immediatamente la griglia metallica all'imbocco del sifone sul canale Secondario Est …”.
- che il successivo 27/01/2017 invitava l'ATI a procedere alla “… posa in opera della suddetta CP_3 griglia …” ;
- di aver tempestivamente risposto a tale invito precisando di non aver mai ottenuto in precedenza alcuna formale accettazione, “… controfirmata dalla committenza …”, dell'Offerta n. 91/12 del
17/05/2016 presentata alla Direzione Lavori;
- che solo a seguito di ciò, in data 6/2/2017 richiedeva di poter disporre di indicazioni in CP_3 ordine al prezzo di riferimento nonché alla tipologia di griglia oppure di un apposito preventivo dell'officina eventualmente incaricata di procedere con la realizzazione della stessa;
- di aver quindi, già in data 8/2/2017 inoltrato a l'Offerta raccolta ancora a suo tempo CP_3 dall'Officina ILK srl di Padova, restando in attesa di una formale “… accettazione per procedere con
l'ordine dei grigliati metallici e la loro posa …” e che a tale propria comunicazione non seguiva alcuna conseguente e formale accettazione, con la necessaria autorizzazione ed approvazione, da parte di
CP_3
- che in ogni caso all'epoca del sinistro l'ubicazione del Canale Secondario Est era esterno all'area di cantiere e il manufatto scolmatore realizzato era stato debitamente recintato in attesa delle indicazioni tecniche e delle relative formalità che la committenza avrebbe dovuto porre in essere, previa autorizzazione e/o approvazione del;
CP_1
14
- che solo in data 17/7/2018, provvedeva a richiedere al e ad la CP_3 CP_1 Controparte_4 disponibilità ad effettuare “… al più presto un sopralluogo per definire le chiusure dei vari pozzettoni e dello scolmatore …”, sopralluogo che veniva poi effettuato il successivo 24/07/2018;
- che all'esito del citato sopralluogo, in data 31/07/2018 il inviava una nuova CP_1 comunicazione tramite racc. A/R ad – e solo per conoscenza ad – CP_3 Controparte_4 diffidando nuovamente la stessa a procedere all'installazione della griglia metallica in CP_3 questione;
- di aver provveduto a inoltrare in data 1/8/2018 un'ulteriore e apposita comunicazione al e a proponendo delle ulteriori tipologie di griglie, salvo precisare di rimanere in CP_1 CP_3 attesa del necessario benestare;
- che in data 9/8/2018 provvedeva quindi a riscontrare la sopra citata comunicazione del CP_3
31/7/2018 inviata dal ribadendo che “… l'impresa IA DE (Appaltatore) è in attesa CP_1 di conferma scritta dei tipologici proposti con e-mail del 01/08/2018 …”, e che solo in data 17/9/2018 Cont seguiva la sottoscrizione del Verbale di Variante n. 6 con il quale la committente disponeva, tra i vari aspetti, anche l'esecuzione dei lavori prescritti dal in relazione Controparte_1 al Canale Secondario Est;
- di essersi attivata appena possibile in base alle condizioni meteo e al flusso dell'acqua, per installare i vari grigliati, tra cui la griglia all'imbocco del sifone, come da Progettazione CP_14
- che in data 7/7/2020, veniva sottoscritta dalle parti contrattuali la “Relazione, Verbale di Visita e
Certificato di Collaudo”;
- essere attualmente totalmente diverso lo stato dei luoghi rispetto al momento del sinistro e a quello successivo dell'apposizione dei grigliati metallici, a seguito dell'intervenuto spostamento della collocazione del sifone, della realizzazione di un nuovo manufatto scolmatore, dell'elevazione dei muri di contenimento del canale, dell'apposizione di nuovi e diversi grigliati metallici, della realizzazione di un'apposita scala per accedere sulla sommità del sifone e del manufatto scolmatore, ecc.. Lavori svolti successivamente all'anno 2018 da parte di altre ditte;
- essere stato in ogni caso il comportamento della vittima tale da determinare in modo autonomo l'evento;
- essere comunque sempre rimaste la custodia e/o la disponibilità e/o la sorveglianza del Canale
Secondario Est a carico del quale Ente gestore dello stesso o al più a Controparte_1 quale soggetto destinatario delle prescrizioni disposte dal tramite il citato Parere CP_3 CP_1
Idraulico del 16/2/2015 rilasciato proprio ed esclusivamente alla richiedente ovvero Controparte_3 ed ancora in capo a quale committente dei lavori;
Controparte_2
- essere eccessive, e in parte non dovute, le voci di danno richieste dalle attrici.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree.
15
− Con ordinanza del 5.4.2024 il Giudice assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c., nel testo vigente ratione temporis e successivamente, assunte le prove ammesse, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni trattenendo all'esito la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
Il fatto
− era un lavoratore autonomo, titolare della ditta individuale Publiservice di TO F. Parte_3
(doc. 3 e doc. 4 pag. 3 attrici) e lavorava come “letturista contatori” per conto della Centro Servizi
Associati – Cooperativa Sociale Onlus di Conegliano (TV).
− In relazione a tale attività, il 23.5.2018, verso le ore 9:30, si recava presso un'abitazione Parte_3 sita a Istrana (TV), Via Fratelli Bandiera n. 2, per eseguire la lettura del contatore dell'acqua che si trovava nel pozzetto situato nel giardino dell'abitazione.
− Nei pressi di tale pozzetto vi era un muro alto circa 1,30 mt., delimitante un canale secondario di irrigazione in gestione al di ON (TV); canale largo circa 1,70 Controparte_1 mt. e con flusso d'acqua in quel momento di circa 35 cm.
− Tale canale – circa venti metri dopo il punto situato all'altezza del pozzetto – terminava in un sifone finalizzato al passaggio dell'acqua sotto alla strada con successiva riemersione della stessa dal corrispondente sifone posto dall'altro lato, in prossimità di Via Risorgimento.
− La zona era in quel periodo interessata dalla presenza di un cantiere.
− Il sifone di entrata del canale aveva diametro di circa 2 mt. e profondità di circa 4 mt. ed era sormontato da un torrino in cemento, coperto alla sommità da una griglia metallica per evitare la caduta di persone e/o cose dall'alto, mentre nel letto della canaletta non vi era alcuna griglia di protezione.
− Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria condotta risulta che verso le ore 10:00 del 23.5.2018
, uscito dal cortile dell'abitazione dove stava lavorando, chiedeva a un abitante della Parte_3 zona, dove continuasse il corso d'acqua proveniente dal sifone. Persona_1 gli indicava il sifone successivo, collocato al lato opposto della strada, e a quel punto Per_1 Pt_3 si allontanava di corsa per tornare nel cortile dell'abitazione.
− sentito a tal riguardo dallo ha dichiarato (doc. 3 attrici, pag. 9): “Oggi alle ore 10:00 Persona_1 Pt_6 circa mi trovavo in via Filzi altezza cantiere sottopasso quando venivo avvicinato da un uomo 50/60 anni il quale mi chiedeva dove uscisse la canaletta dell'acqua presente in Via Fratelli Bandiera in quanto gli era caduto lo zainetto con all'interno le chiavi della propria autovettura. Gli spiegavo che detta canaletta finiva al sifone successivo altezza via
Risorgimento. Lo stesso si allontanava di corsa senza dire alcunché. Alle 10:05/10:10 circa stavo parlando con il geometra del cantiere (Forni Gianfranco…) quando sentivo delle urla di aiuto provenire appunto dalla canaletta di via
F.lli Bandiera. Mi precipitavo in loco e vedevo l'uomo che già nel sifone con la corrente d'acqua annaspava cercando un
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punto di appoggio per cercare di sollevarsi” (doc. 3 attrici, pag. 9).
− Gianfranco Forni, geometra del limitrofo cantiere che in quel momento stava parlando con Per_1 confermava a propria volta quanto sopra (doc. 3 attrici, pag. 10).
− Risulta, quindi, da quanto dichiarato dai testimoni, che nel corso della mattinata del 23.5.2018, lo zainetto di , contenente quantomeno le chiavi dell'auto, finiva nel canale secondario est Parte_3 che scorreva accanto al giardino dell'abitazione di Via F.lli Bandiera n. 2.
− Nonostante nessuno abbia assistito all'ingresso di nel canale, vi sono in atti le foto Parte_3 realizzate il giorno del sinistro dai NI (doc. 2 attrici) e dagli Operatori (doc. 4 attrici) Pt_6 che forniscono importanti elementi quanto al punto di ingresso.
− Dalle stesse, infatti, risulta la presenza nel giardino dell'abitazione, accanto al muro delimitante il canale e, più nello specifico, nei pressi del pozzetto per la lettura del contatore, di un paio di scarpe e di un paio di paraginocchia appartenuti a e, con ogni probabilità, collocati dallo stesso in Parte_3 prossimità del punto in cui avvenne lo scavalco del muretto.
Vicino allo stesso punto si vedono, peraltro, anche due mattoni/pietre accatastati che potrebbero aver facilitato l'ingresso, considerata l'altezza del muro.
− L'operatrice dello sentita all'udienza del 20.2.2025 ha dichiarato: Pt_6
“Nessuno sa dove lui sia entrato. Noi abbiamo trovato le ginocchiere e le scarpe in un punto vicino al muretto che era di pertinenza dell'area privata dove lui doveva fare la lettura e che non era parte del cantiere né del canale, mi riferisco alla foto 3 del rapporto prodotto il 28.10.2024 in causa. Quando noi siamo arrivati una parte di rete era stata rimossa.
Non so se fosse presente nel punto di cui al capitolo prima che noi arrivassimo, ma comunque tutto il cantiere era delimitato da questa rete rossa.”
ADR del difensore di parte attrice: “preciso che noi non abbiamo fatto un'attività di accertamento rispetto al cantiere perché non era coinvolto. Io ho visto la rete quando siamo arrivati ma non ho verificato se tutte le parti del cantiere, anche quelle non nelle vicinanze dello scolmatore, fossero completamente delimitate;
io mi riferivo all'area vicino alla muretta del canale, dove c'era questa parte di rete interrotta o abbassata – ora non ricordo – e abbiamo pensato che fosse stata rotta per i soccorsi.”
ADR del difensore di “La muretta dove ha lasciato ginocchiere e scarpe è quella del canale come si Controparte_4 nota dalla foto. Poi c'era una muretta nuova, definita scolmatore, che è quella un po' più esterna rispetto a quella del canale, quella che vedo nella foto 8 del fascicolo attoreo. Io prima parlando delle ginocchiere e delle scarpe mi riferivo a quella del canale, che è di pertinenza della signora proprietaria del contatore”.”
− Alla luce degli elementi sopra riportati, nonostante nessuno abbia assistito direttamente alla scena, risulta che con ogni probabilità la mattinata del 23.5.2018, verso le ore 10:00, entrò Parte_3 volontariamente nel letto del Canale Secondario Est scavalcando il muretto delimitante il giardino dell'abitazione sita in Via F.lli Bandiera n. 2 a Istrana, ove si era recato per procedere alla lettura del contatore dell'acqua, e che ciò fece allo scopo di recuperare il proprio zainetto, finito accidentalmente 17
nel canale.
− Canale che, rispetto al punto di ingresso di , procedeva poi a cielo aperto per circa altri 20 Pt_3 metri prima di entrare nel sifone che ne permetteva il passaggio sotto la sede stradale e la riemersione in prossimità di Via Risorgimento.
− Non è possibile ricostruire con certezza quanto sia avvenuto dopo l'ingresso di nel canale: Pt_3 quando fu nuovamente visto dai testimoni – pochi minuti dopo - si trovava già all'interno del sifone.
− Richiamati dalle grida di aiuto di , infatti, accorrevano dapprima e Forni, cui poco Pt_3 Per_1 prima lo stesso si era rivolto per ottenere informazioni.
− Gli stessi affacciandosi alla torretta soprastante il sifone - coperta dalla griglia sommitale fissa di protezione - vedevano che annaspava, cercando invano un punto Parte_7
d'appoggio, e non avendo mezzi per soccorrerlo andavano presso il vicino cantiere di
[...]
chiedendo aiuto a due operai, e , i quali Controparte_4 Persona_2 Controparte_11 cercavano dei rastrelli e quindi accorrevano.
− , sentito dallo il giorno dell'incidente, ha dichiarato: “Oggi alle ore 10:00 circa stavo Persona_2 Pt_6 lavorando nel cantiere edile di Istrana-Sottopasso ferroviario, quando il geometra del cantiere urlando chiedeva aiuto perché c'era una persona nella canaletta. Io e il mio collega ci precipitavamo c/o la canaletta ubicata Controparte_11 in Via F.lli Bandiera e saliti sopra il sifone che è chiuso da una rete metallica notavamo un uomo che galleggiava sull'acqua con la testa immersa. Stante la presenza della precitata rete cercavamo di recuperare il corpo dall'entrata del sifone (uscita canale) con un rastrello del cantiere. Recuperato l'uomo, veniva portato fuori dall'acqua posandolo sul terreno appariva già privo di sensi e con l'ausilio del 118 in contatto telefonico, cercavo (come indicatomi) di esercitare una pressione toracica in attesa dell'arrivo dei sanitari. A.D.R. la rete plastificata color arancio posta a delimitare il luogo dell'evento veniva successivamente rotta e rimessa dai vv.f. intervenuti” (doc. 4 attrici, pag. 11).
− Testimonianza confermata da quella di , sentito a propria volta dallo (doc. Controparte_11 Pt_6
4, pag. 12).
− Alle 10:22 intervenivano i Vigili del fuoco che pure praticavano invano il massaggio cardiaco a Pt_3
e, poco dopo, sopraggiungeva il SUEM di . CP_5
− La constatazione di decesso veniva effettuata il 23.5.2018 alle ore 11:00 per “causa violenta, in seguito a: decesso per arresto cardiorespiratorio in seguito ad annegamento in canale di scolo […] Estratto da astanti al nostro arrivo il pz era in asistolia, si esegue RCP senza mai ripresa di segni vitali. Pz non cosciente in asistolia” (doc. 11 attrici).
− Il procedimento penale n. 951/18 mod. 44 R.G., aperto presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Treviso, si concludeva in data 3.9.2018 con provvedimento con il quale il G.I.P., condividendo la richiesta formulata dalla Pubblico Ministero, dott.ssa disponeva Persona_3
l'archiviazione “dovendo il fatto ricondursi alla condotta dello scomparso e/o a cause accidentali ed andando comunque
18
escluse responsabilità di terzi” (doc. 14 convenuto).
***
Sull'individuazione del soggetto chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c.
− Le attrici, rispettivamente figlia e moglie della vittima, hanno invocato in prima battuta a sostegno delle proprie domande, la norma di cui all'art. 2051 c.c. che prevede un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno e il soggetto chiamato a rispondere dello stesso.
− Come noto, è sufficiente per la sua applicazione la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia necessaria la prova della pericolosità della res o di una colpa del custode.
L'art. 2051 c.c., infatti, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa e opera esclusivamente sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso.
− Dal punto di visto soggettivo, la norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine bensì a un effettivo potere fisico sulla cosa che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni.
− La qualità di custode, quindi, prescinde dalla titolarità di un diritto di proprietà sulla cosa, richiedendosi solo che il soggetto ne abbia l'effettiva padronanza e disponibilità.
− Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che la canaletta e il sifone ove si è verificato il sinistro mortale risultano essere stati al momento del fatto nella disponibilità del convenuto quale CP_1 titolare della gestione, dell'esercizio e della manutenzione degli stessi.
− Infatti, ex art. 17 Legge Regionale del Veneto n. 12/2009, tra le funzioni dei Consorzi di bonifica vi è anche quella di “b) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e vigilanza sull'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di cui al capo IV”.
− Ancora, ex art. 25, comma 1, della richiamata Legge Regionale, “Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, le opere idrauliche, le opere relative ai corsi d'acqua come definiti dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e successive modificazioni, che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, sono concesse per l'esecuzione al consorzio di bonifica e allo stesso affidate per la gestione, l'esercizio, la manutenzione e per la polizia idraulica”.
− Lo stesso Statuto del , approvato dall'Assemblea con delibera n° 3.3.A del Controparte_1
30 giugno 2010, integrato giusta delibera n.
5.2.A del 14 dicembre 2010 all'art. 2, comma 1, lett. c., così ne designa le competenze: “di bonifica e di irrigazione, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi
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d'acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l'ultimazione, il completamento funzionale e l'estendimento delle opere irrigue e di quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua superficiali, nonché il ripristino, l'adeguamento e
l'ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue di competenza dello Stato, della Regione o di altri enti territoriali, affidate in concessione” (doc. 17 attrici).
− Il , costituendosi, ha sostenuto che al momento del sinistro i beni interessati fossero in realtà CP_1 nella disponibilità di altri soggetti e, in particolare, di Rete Ferrovie Italiane S.p.a., e Controparte_3 in quanto all'epoca del sinistro era attivo nei pressi un Controparte_4 cantiere che secondo la ricostruzione del convenuto avrebbe interessato anche la canaletta e il sifone.
− Quanto a tale aspetto, nella relazione Spisal redatta a seguito del sinistro si legge che “il canale nel quale
è deceduto il signor era delimitato da muretto alto circa 1,30 metri e, da quanto appurato dai NI Parte_3 di Istrana, la zona oggetto dell'evento, fa parte del cantiere in atto per la costruzione del sottopasso ferroviario che era regolarmente delimitato al momento dell'infortunio” (doc. 4 parte attrice, pag. 4).
− Va ricordato sul punto che le relazioni fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il Pt_6 pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale. Le valutazioni dell'ispettore o i fatti non percepiti direttamente ma da questi semplicemente affermati sono invece liberamente valutabili e apprezzabili
(v., fra le tante, Cass. civ. n. 11934 del 2019).
− Ciò posto, quanto a tale specifico aspetto, la relazione dello sul punto trae a propria volta tale Pt_6 dato dalla relazione redatta dai NI di Istrana il 23.5.2018 e allegata sub 3 dalle attrici in cui incidentalmente i redigenti danno atto che “il luogo dell'evento fa parte del cantiere in atto per la costruzione del sottopasso di Via Filzi e che era comunque regolarmente delimitato dalla prevista rete plastificata di colore arancione rotta solamente per la circostanza” (doc. 3 attrici, pag. 2).
− Tuttavia, durante l'istruttoria è emerso che in realtà il tratto di canale e il sifone interessati dal sinistro non facevano parte dell'area di cantiere ed erano quindi sotto l'esclusivo controllo del CP_1 convenuto per quanto di rilevanza ex art. 2051 c.c.
− Da un lato, infatti, i testi sentiti all'udienza del 21.11.2024 hanno confermato quanto dedotto nei seguenti capitoli di prova:
“8) Vero che il giorno 23/05/2018 la rete plastificata arancione era posta solo all'esterno del sifone di cui è causa, in posizione laterale rispetto allo stesso;
9) Vero che la rete plastificata arancione era assente lungo il muretto delimitante la canaletta di irrigazione dove entrava il sig. Pt_3
10) Vero che la rete plastificata arancione era assente nel letto del predetta canaletta di irrigazione dove entrava il sig. 20
Pt_3
11)Vero che la rete plastificata arancione era assente anche presso il luogo dove vi era il pozzetto coi contatori dell'acqua visionati dal sig. il giorno 23/05/2018”). Parte_3
− La circostanza è stata confermata anche da un dipendente di sentito sempre il 21.11.2024: CP_3
“6) “Vero che Ella accertava che la rete di cui al capitolo 5 risultava integra, venendo rotta solamente in occasione dell'evento di causa?”
“Confermo. È stata poi rimossa per gli interventi di soccorso ed è stata poi ripristinata.”
ADR del difensore delle attrici: “Mi sono recato sul luogo il giorno dopo e abbiamo fatto le foto, comunque, avevo già dato disposizioni perché venisse ripristinata. Anzi, mi sono recato il giorno stesso e ho dato le disposizioni perché venisse ripristinata e ho chiamato il mio responsabile.””
Sentito sul punto il 21.11.2024, il teste precisava: “Confermo, era integra. L'ho rotta io la Persona_2 rete, per provare a salvare il Sig. ” Pt_3
− Nell'aprile 2016, infatti, a lato della parte finale della canaletta, era stato realizzato uno scolmatore, delimitato da apposita rete arancione confinante con il muretto dell'abitazione di Via Fratelli Bandiera
n. 2.
− Tale rete, in base all'istruttoria, è stata spostata solo per i soccorsi: non risulta perciò che il Sig. Pt_3 sia mai dovuto transitare all'interno dell'area del cantiere, nemmeno per raggiungere il canale o il sifone.
− Nello specifico, l'estraneità della canaletta e del sifone rispetto all'area di cantiere è comprovata anche dalla documentazione in atti.
− In primo luogo, vi è documentazione fotografica (pag. 18 comparsa di costituzione di ) Controparte_4 da cui risulta che il sifone – nello stato in cui si trovava al momento del sinistro, compresa l'assenza della griglia di ingresso - era già presente prima dell'avvio del cantiere.
− Infatti, i lavori in corso nell'area afferivano al “Bando di Gara – Settori Speciali” del 30/01/2012 indetto da Cont sulla base del Decreto n. 171/45.01 del 08/07/2004 emesso dalla Giunta Regionale della Regione Veneto e avente ad oggetto l'esecuzione dei “Lavori per la soppressione del PL al km 48+343 della linea RA-Treviso in Comune di Istrana (TV), mediante realizzazione di un sottovia carrabile in asse a P.L. medesimo e relativa viabilità di collegamento con quella esistente” (doc. 3 ). Controparte_4
− L'appalto veniva aggiudicato alla terza chiamata che, Controparte_4 costituita l'Associazione EM di Imprese (ATI) IA DE–Cazzaro spa, in data Cont Cont 20/6/2014, sottoscriveva con quale mandataria dell' la Convenzione n° 97/2014 di
Repertorio per la realizzazione dei lavori di soppressione del Passaggio a Livello al km 48+343 della linea RA-Treviso in Comune di Istrana (TV) (doc. 7 ). Controparte_4
− In base alle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle Società del
21
Gruppo Ferrovie dello Stato” i lavori avevano a oggetto la realizzazione del sottopasso ferroviario e della relativa viabilità di collegamento adiacente al Passaggio a Livello di cui al km 48+343 della linea
RA-Treviso (doc. 8 ). Controparte_4
− Dal “Verbale di consegna delle aree per l'esecuzione dei lavori” sottoscritto in data 16/12/2014 tra la Direzione
Lavori e la delegata dell' , e dal relativo Piano di Sicurezza CP_3 Controparte_10
e Coordinamento, individuante l'area di cantiere si evince come il Canale Secondario Est non fosse in alcun modo ricompreso nella stessa (docc. 10, 13 e 15 terza chiamata ). Controparte_4
− Gli interventi inizialmente previsti sul canale e sul sifone, infatti, erano stati stralciati.
− Solo successivamente, sulla base delle esigenze che erano sorte nell'ambito dello svolgimento dei lavori, venivano previste ulteriori opere, tra cui il manufatto scolmatore, non comprese nel Contratto
d'Appalto inizialmente sottoscritto tra le Parti e che, pertanto, dovevano essere oggetto di apposita e preventiva Variante integrativa ex art. 36 delle Condizioni Generali di Contratto.
− Tuttavia, all'epoca dei fatti, neppure tali varianti avevano interessato la canaletta e il sifone, come provato dal documento 5 delle terze chiamate e risultando previsto solo CP_6 Controparte_3
l'intervento relativo allo scolmatore (non coinvolto nel sinistro), mentre canaletta e sifone in tale documento vengono individuati come “manufatto esistente” e quindi esclusi dal relativo intervento. Cont
− In data 11/04/2016 nella sua qualità di committente, provvedeva ad approvare e autorizzare i lavori previsti nell'elaborato tecnico trasmesso in data 8/04/2016 per l'esecuzione dei lavori riguardanti lo scolmatore.
− In data 14/04/2016 – a fronte dell'autorizzazione ricevuta – inoltrava una Controparte_4 comunicazione via fax al e per conoscenza a volta a richiedere la chiusura del CP_1 CP_3 passaggio dell'acqua nel Canale Secondario Est per “… poter procedere … con la realizzazione del manufatto sfiorante previsto su incrocio tra Via F.lli Bandiera e Via F. Filzi …” e comunicava poi in data 18/04/2016 sia alla Direzione Lavori che al di aver dato avvio alla realizzazione del manufatto CP_3 CP_1 scolmatore, avendo il provveduto a chiudere il passaggio dell'acqua dal 18 al 20 Controparte_1 aprile 2016.
− Lo scolmatore veniva quindi realizzato in data 20.4.2016 e recintato dall'apposita rete.
− A ulteriore conferma dell'estraneità del canale e del sifone all'area di cantiere, la stessa “Relazione,
Verbale di Visita e Certificato di Collaudo” redatta dall'ing. e sottoscritta il 07/07/2020 Persona_4 dalle parti precisa: “FATTO DI CRONACA – L'Area limitrofa al cantiere, in data 23/05/2018, è stata interessata da un sinistro mortale che ha coinvolto un addetto per la lettura dei contatori utenze in servizio nelle abitazioni limitrofe alle aree di cantiere che, nel tentativo di recuperare un oggetto personale, è accidentalmente scivolato nel canale idraulico a cielo aperto di proprietà del Per l'incidente non è stato coinvolto, a nessun titolo, alcun Controparte_1
Co soggetto riconducibile alla Committenza alla né all'Appaltatore” (doc. 40, pagg. 10 e 11, CP_15
22
. Controparte_4
− Risulta quindi da quanto sopra, che il canale e il sifone non furono interessati da lavori e che all'epoca del sinistro erano nell'esclusiva custodia e sorveglianza del quale Ente Controparte_1 gestore.
***
Sussistenza del caso fortuito rilevante ex art. 2051 c.c.
- In base a quanto accertato, quindi, sussisterebbe nesso di causa tra il sifone sopra individuato e l'evento mortale occorso.
- La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non su una presunzione di colpa del custode.
Di conseguenza, dimostrata l'esistenza del nesso causale, tale responsabilità può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale esclusiva o concorrente nella determinazione dell'evento (Cass. civ. n. 2149/2025).
- Il danneggiato, quindi, è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa abbia rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito, che costituisce circostanza incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito.
- Il caso fortuito deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale
(la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo e il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno.
- Il fatto del terzo e la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode quando intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità da valutarsi alla luce della natura della res e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano fruizione e uso.
- La responsabilità, quindi, è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (Cass. civ. n. 26682/2023; Cass. civ. n. 21675/2023): ove per le sue caratteristiche la condotta del danneggiato sia tale da costituire causa autonomamente sopravvenuta dell'evento - tanto da rendere la cosa una mera occasione - viene meno il nesso eziologico con quest'ultima, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno "standard" oggettivo.
- Secondo la giurisprudenza di legittimità, in particolare, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
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- Più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. ord. n. n. 9863/2023; Cass. civ. ord. n. 2345/2019; Cass. civ. ord. 9315/2019).
- Quindi la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c., salva l'ipotesi che il danneggiato fosse pienamente a conoscenza dell'esistenza dell'insidia (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 11/07/2024, n. 19078).
- Nel caso in esame, si ritiene che il comportamento della vittima sia stato tale da interrompere il nesso di causa ex art. 2051 c.c. in applicazione dei parametri sopra esposti.
- Non può non essere considerato che il Sig. , al fine di recuperare il proprio zaino, si è Pt_3 volontariamente introdotto in un canale destinato allo scorrimento dell'acqua; canale peraltro largo un metro e 70 centimetri e interessato quindi da un non trascurabile flusso.
- L'introduzione è avvenuta scavalcando il muretto di un'abitazione privata, muretto alto 1,30 metri e quindi idoneo sia a escludere una caduta accidentale, sia a rendere il letto del canale non facilmente accessibile.
- Come allegato dalla stessa difesa delle attrici e come confermato dai testimoni, risulta che il Sig. Pt_3
si sia poi volontariamente avvicinato al sifone, percorrendo vari metri a piedi nel canale al fine
[...] di recuperare lo zainetto.
- Purtroppo, anziché utilizzare un oggetto idoneo al recupero del bene da un posizione di sicurezza, la vittima si avvicinava personalmente all'imbocco del sifone, finendovi poi all'interno.
- Si tratta di un comportamento che risulta abnorme e imprevedibile, essendo la canaletta luogo chiaramente non atto al transito e al calpestio, tanto che in caso di lavori – come avvenuto per la realizzazione dello scolmatore – il flusso dell'acqua viene ordinariamente interrotto.
- Lo stesso ingresso e transito all'interno del letto del canale costituiva, quindi, comportamento evidentemente pericoloso, anche per la possibile scivolosità del fondo dello stesso, anche in considerazione del fatto che la vittima si privava delle scarpe prima di entrare.
- Si ritiene inoltre rilevante nel caso di specie la distanza non trascurabile – una ventina di metri secondo la difesa delle attrici – tra il punto di ingresso nel canale e il sifone: una volta entrato nel canale, sussisteva la concreta possibilità per il danneggiato di ulteriormente e meglio rendersi conto della
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situazione di pericolo e di prevedere quanto poteva accadere, anche in considerazione delle informazioni allo stesso fornite dal Sig. e quindi del fatto che il canale proseguiva poi sotto la Per_1 sede stradale.
- L'ubicazione del sifone avrebbe quindi permesso alla vittima di tornare sui propri passi, allontanandosi in direzione opposta allo stesso, anziché proseguire.
- Sul punto, va considerato che, come risulta dalle immagini in atti, il tratto finale del canale percorso dalla vittima era rettilineo fino all'imbocco del sifone, permettendo quindi di avere contezza dell'avvicinarsi dello stesso, anche considerato che il sifone risultava visibile in quanto sporgente sopra il livello dell'acqua, essendone quindi visibili le pareti e la griglia superiore.
- La parte emergente del sifone, peraltro, risulta posta in corrispondenza del cambio di profondità del canale che, quindi, era segnalato dalla parte emergente di tale manufatto, non potendosi sul punto condividere le allegazioni della difesa attorea per cui la profondità del canale “improvvisamente ed imprevedibilmente diveniva di 4 metri”.
- Peraltro, nel caso in esame, pur considerato il possibile contenuto dello zainetto – che conteneva secondo la prospettazione attorea materiale informatico a lui affidato in dotazione oltre alle chiavi dell'automobile - e l'importanza per il Sig. di tentare di recuperarlo, va rilevato che tale Pt_3 operazione avrebbe potuto essere posta in essere altrimenti, utilizzando mezzi idonei, non sussistendo urgenza di avvicinarsi al sifone per inseguire lo zainetto che con ogni probabilità al momento dell'ingresso di nel canale già era stato trascinato nel sifone, considerato il lasso temporale Pt_3 necessario a per chiedere informazioni sulla direzione del canale. Pt_3
- Non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle domande attoree risultando l'evento dal punto di vista causale interamente addebitabile alla condotta del danneggiato e mancando quindi lo stesso presupposto oggettivo necessario a un'affermazione di responsabilità ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c.
***
Sullo stato dei luoghi e, in particolare, sull'assenza di segnaletica e sulla mancanza di griglia di protezione all'imbocco del sifone.
− Le conclusioni di cui sopra non risultano inficiate dai rilievi sollevati dalla difesa attorea circa lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro.
− Il luogo del sinistro è stato rappresentato dai rilievi fotografici effettuati nell'immediatezza dai
NI (parte attrice doc. 2).
Sono inoltre agli atti un video e alcune foto realizzati il 22.6.2018 (docc. 5 e 6 parte attrice).
− Parte attrice ha contestato la mancanza di cartelli di pericolo in loco, circostanza confermata dai testi e sentiti sul punto all'udienza del 21.11.2024. Pt_2 Tes_2
− Tale assenza, tuttavia, appare nel caso di specie non rilevante. 25
− Parte attrice ha sostenuto che in contesti analoghi sarebbero abitualmente presenti cartelli di pericolo, circostanza smentita da quanto in atti.
− Le due immagini di cartelli prodotte sub 10 dalla difesa di parte attrice, infatti, diversamente da quanto dalla stessa allegato, non riguardano contesti simili ma situazioni non assimilabili a quella oggetto di causa, caratterizzate da canali con sponda posta all'altezza di terreno calpestabile, laddove nel caso in esame il canale era delimitato da un muro alto un metro e 30 centimetri rispetto al livello del giardino dell'abitazione e dove, quindi, non era ipotizzabile che taluno potesse avvicinarsi al sifone dal letto del canale.
− Situazioni analoghe a quella interessata dal sinistro si rinvengono invece nella copiosa documentazione fotografica prodotta sub 45 dalla terza chiamata che raffigura numerosi sifoni Controparte_4 che, al pari di quello oggetto di causa, non sono muniti di griglia di ingresso, ma solo superiore, e rispetto ai quali non risulta presente alcuna segnaletica.
− Nel caso in esame la mancata apposizione di un cartello non appare omissione censurabile, considerato che non essendo la canaletta luogo di transito non vi era motivo di apporre un tale presidio nel letto del canale.
Va considerato, infatti, che in caso di lavori il flusso viene interrotto, così rimuovendo il pericolo costituito dalla presenza dell'acqua.
− Quanto ad altri possibili punti di affissione, non vi erano altri accessi possibili al sifone se non la parte superiore, già delimitata da apposita griglia fissa.
− Va inoltre considerato che la maggiore profondità dell'acqua in corrispondenza di un sifone, proprio per la funzione specifica dello stesso, è circostanza nota.
− Fermo quanto sopra, va ulteriormente rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che
– anche quando sussistente - il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta comunque di fronte a un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente e immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile (Cass. civ. 20359/2005; Cass. civ. 21727/2012).
*
− Altro elemento evidenziato dalla difesa delle attrici al fine di censurare la condotta delle controparti è
l'assenza - all'epoca dei fatti - di una griglia di protezione all'imbocco del sifone.
− Sentito dallo dipendente del dichiarava: quanto al Pt_6 Testimone_1 Controparte_1
“canale ubicato in Via F.lli Bandiera di Istrana”, “trattasi di un canale secondario per l'irrigazione, ha un sifone di circa 2 mt di diametro con profondità 4 mt. Tra spalla e spalla del canale misura circa 1,50 mt. Sul sifone veniva posizionata una griglia fissa di ferro. Per completezza/da progetto manca la griglia di sicurezza che va posizionata all'ingresso del sifone e all'uscita del canale al fine di non fare entrare nel sifone corpi estranei. Per quanto ne so, detta
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griglia doveva da tempo essere posizionata dalla ditta/cantiere interessato ai lavori del sottopasso” (doc. 4 attrici, pag.
13).
− Effettivamente, in base alla documentazione in atti, già prima del sinistro era prevista l'apposizione di un'ulteriore griglia di protezione all'ingresso del sifone;
griglia che veniva posizionata, invece, solo successivamente ai fatti di causa.
− L'apposizione della griglia, non prevista dal primo progetto esecutivo (docc. 2 e 3 terze chiamate
[...]
e veniva richiesta per la prima volta dal alla Direzione Lavori CP_6 Controparte_3 CP_1 CP_3 con la nota prot. n° 2820 dd. 16.02.2015 relativa al parere idraulico di competenza (doc. 31
[...] attrici).
− Risulta dagli atti di causa che la necessità di apporre tale griglia al sifone, infatti, fosse emersa a seguito della variante 6 al progetto che prevedeva il “tombinamento” del lato opposto del canale rispetto a quello in cui si trova il sifone di cui è causa.
− Il succitato parere (doc. 31 attrici) prevedeva espressamente che: “all'imbocco del pozzetto A (planimetria allegata tavola 1) (n.d.r. corrispondente al pozzetto di imbocco del sifone di attraversamento di Via Filzi) dovrà essere realizzato un manufatto completo di griglia sfiorante, come da schema consorziale allegato (vedi particolare
1 allegato), accessibile dall'esterno, con perpetua manutenzione, pulizia e trasporto del materiale di risulta in discarica
a completo carico del richiedente e successori in causa;
è da prevedersi anche un apposito spazio per il deposito del materiale di risulta la cui regolare raccolta e gestione, fino allo smaltimento in discarica, resta perennemente in carico al richiedente
e successori in causa”.
− In corrispondenza dell'imbocco del sifone doveva quindi essere installata una griglia metallica inclinata con l'esclusivo scopo di intercettare e bloccare il materiale voluminoso galleggiante, come ramaglie e rifiuti, che fosse stato trasportato dalla corrente e, nel contempo, permettere il regolare deflusso dell'acqua attraverso la soglia sfiorante posta a lato.
− L'apposizione della griglia non era ricompresa nel Contratto d'Appalto inizialmente sottoscritto tra le
Parti e, pertanto, doveva essere oggetto di un'apposita e preventiva Variante integrativa.
− In data 17/03/2016 IA DE provvedeva a sottoporre a e al una soluzione CP_3 CP_1 di elaborato “… relativamente alla realizzazione del manufatto griglia sfiorante …” con relativi grigliati. Cont
− In data 11/04/2016 nella sua qualità di committente, provvedeva ad approvare e autorizzare i lavori previsti nell'elaborato tecnico.
In tale elaborato tecnico non erano ricompresi i grigliati metallici.
Lo scolmatore, come visto, veniva realizzato in data 20.4.2016.
− Vista la mancata apposizione della griglia, in data 3/11/2016, il notificava a CP_1 CP_3 direttrice dei lavori, il verbale di infrazione n. 397/2016, per contestare “la mancanza della griglia di protezione a monte del sifone del canale Secondario Est nell'angolo di Via Filzi e Via Bandiera a Istrana. La posa
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della griglia è stata prescritta con ns prot. 2820 del 16/02/2015 nell'ambito dei lavori per lo spostamento del canale
Secondario Est nel tratto parallelo di Via Filzi ed inseriti nel progetto della costruzione del sottopasso della linea ferroviaria TV – VI al km 48 + 343” (doc. 10).
− In data 1/07/2018 il , riscontrando nuovamente l'assenza del manufatto, indirizzava a CP_1 un secondo verbale di infrazione, con n. 266/2018 - prot. n. 13844 del 31/07/2018 – CP_3 inoltrandolo per conoscenza ad , ove si legge: “nel giorno 01/07/2018 si constata che, Controparte_4 nonostante i precedenti solleciti (vedi prot. 971 del 17/01/2017) non si è ancora provveduto all'installazione della griglia all'imbocco del nuovo sifone realizzato sul canale Secondario Est per il sottopasso di Via Fabio Filzi ad Istrana.
Si sollecita inoltre la regolare pulizia di tutti i pozzetti del suddetto sifone la cui manutenzione è a carico del concessionario come previsto dal protocollo n. 2820 del 16/02/2015” (doc. 11: prot. n. 13844 del 31/07/2018).
− In data 17/07/2018, provvedeva a richiedere al e ad la disponibilità CP_3 CP_1 Controparte_4 ad effettuare “… al più presto un sopralluogo per definire le chiusure dei vari pozzettoni e dello scolmatore …”, sopralluogo che veniva poi effettuato il successivo 24/07/2018 e veniva seguito nel settembre 2018 dall'apposizione della griglia di ingresso al sifone.
− Ciò posto, l'assenza della griglia non risulta nel caso di specie rilevante ai fini di un'affermazione di responsabilità dei soggetti coinvolti.
− Nel caso in esame – in assenza di una normativa che imponga per manufatti analoghi la presenza di griglie di ingresso per la tutela dell'incolumità - risulta che l'apposizione di tale griglia, assente nei progetti iniziali, sia stata poi ipotizzata solo a seguito della decisione di interrare il tratto di canale dopo il passaggio sotto la sede stradale e ciò allo scopo di evitare ostruzioni da parte di rami e altri corpi estranei su cui sarebbe stato difficile intervenire proprio a causa della prosecuzione del canale in interrato;
infatti a pagina 5 del parere prodotto sub 31 dalle attrici, solo i grigliati di protezione superiori dei sifoni – griglia che era presente nel caso di specie – erano previsti a “tutela della pubblica incolumità”, non essendo prevedibile un avvicinamento al sifone dal letto del canale, ma solo, eventualmente, dalla parte superiore del sifone stesso.
− Come noto, la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso consiste nell'accertamento della probabilità, positiva o negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto ( C. 8114/2022).
− Il principio della c.d. causalità della colpa impone di ritenere ascrivibile all'autore non qualsiasi evento riconducibile causalmente alla condotta trasgressiva ma solo quello evitabile con la condotta non trasgressiva, dovendosi accertare il rapporto di causalità tra la condotta colposa e l'evento, verificando la sussumibilità dell'evento determinato dalla condotta trasgressiva di una regola cautelare nel novero di quegli eventi che la stessa norma mirava a scongiurare.
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− Il principio della c.d. concretizzazione del rischio richiede l'introduzione, da parte del soggetto agente, di un fattore di rischio, poi concretizzatosi con l'evento, comportante la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile proprio il prodursi di quel rischio (Cass. 18/04/2024, n.
22587).
− Pertanto, il fatto che la griglia di imbocco non fosse ancora stata posizionata al momento del sinistro non appare rilevante ai fini di un'affermazione di responsabilità dei soggetti evocati in causa, trattandosi di cautela prevista a diverso scopo.
− Infine, quanto all'attuale conformazione dei luoghi (doc. 14 attrici), totalmente mutata, va rilevato che tali interventi risultano essere stati realizzati in seguito alla necessità di “rivedere l'intersezione della strada provinciale con Via F.lli Bandiera (verso Ovest)” (doc. 49 terza chiamata ): si tratta di lavori Controparte_4 pacificamente oggetto di un diverso appalto successivo al sinistro, che hanno comportato un generale rifacimento del tratto finale del canale e dello scolmatore presente in loco.
***
Sulle spese di lite
− Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la condotta processuale delle parti, la peculiarità della vicenda, l'erroneità di quanto indicato in atti circa l'appartenenza o meno dell'area al cantiere limitrofo
(con conseguente necessità di approfondimento in questa sede di tale aspetto), e le ragioni del rigetto
(dovuto all'esito del vaglio ex art. 2051 c.c. circa la natura o meno di caso fortuito del comportamento del danneggiato, vaglio rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice del merito quanto all'entità dell'apporto causale della condotta della vittima), inducono questo Giudice a ritenere sussistenti fondati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da parte attrice per aver provato parte convenuta la sussistenza del caso fortuito ex art. 2051 cod. civ.;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Treviso, 20/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 4541/2022 promosso da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2
Entrambe con l'Avv. ERNESTO NICHETTI
- attrici - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. MARIA CELESTE ARBIA
- convenuto -
e con la chiamata in causa di
c.f.: – P. I.V.A.: ) e Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
C.F. – P. I.V.A.: ) Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5
Entrambe con l'Avv. LUIGI DE GIORGIO
- terze chiamate -
e di
c.f.: Controparte_4 P.IVA_6
Con gli Avv. OTELLO BIGOLIN e FRANCESCO BIGOLIN
- terza chiamata-
Avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 4.4.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: in via istruttoria come in atti e “Nel Merito:
1. Accertarsi e dichiararsi la responsabilità in capo al convenuto in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, corrente a ON (TV) in Via S. Maria in Colle n.2 (c.f. e p.Iva , P.IVA_1 od in subordine a titolo concorsuale, ex art.2051 c.c., od in subordine ex art.2043 c.c., nella causazione dell'infortunio mortale occorso in data 23/05/2018 al sig. per i motivi di cui in parte narrativa dell'atto di citazione. Parte_3
1
2. Condannarsi, per l'effetto, il predetto convenuto in persona del l.r.p.t., al risarcimento in Controparte_1 favore delle attrici dei danni tutti, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, per i titoli esposti in parte narrativa dell'atto di citazione datato 16/07/2022, quantificati in € 340.000,00 in favore di ed in € Parte_1
344.150,00 in favore di , o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche con Parte_2 ricorso a criterio equitativo, in considerazione della particolare intensità e qualità dei rapporti filiale e coniugale de quibus, ed in applicazione delle note Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita parentale, emesse dai Tribunali nei Distretti di Venezia, in alternativa a quelle per Milano, ovvero Roma (v. doc.ti 26, 27, 28); con interessi e rivalutazione, dal dì del sinistro al saldo effettivo.
3. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché della fase stragiudiziale e dell'esperita procedura di mediazione dinanzi alla da distrarsi in favore del difensore antistatario;
oltre accessori Controparte_5 tariffari e di legge. ancora, nel Merito:
4. Quanto sopra, con estensione delle domande di merito, di cui ai precedenti alinea sub 1, 2 e 3, anche nei confronti dei seguenti terzi chiamati:
- (c.f.: - P.I. ) corrente in Roma, piazza Della Controparte_6 P.IVA_2 P.IVA_3
Croce Rossa n.1, in persona del Legale Rappresentante pro tempore;
in qualità di Progettista/Committente nel cantiere de quo, e per l'inosservanza dei connessi doveri di vigilanza ed ingerenza;
nonché ex art.2043 c.c.; Controparte_ (c.f.: - P.I. corrente in Roma, Via Vito Giuseppe Galati n. 71, in P.IVA_4 P.IVA_5 persona del Legale Rappresentante pro tempore;
in qualità di Direttore Lavori nel cantiere de quo, e per l'inosservanza dei connessi doveri di vigilanza ed ingerenza;
nonché ex art.2043 c.c.;
(P.I. , corrente in RA Veneto (TV) in Via Controparte_7 P.IVA_7
Circonvallazione Est n. 5, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, in proprio, nonché in qualità di mandataria della RI EM d'Imprese IA;
in Controparte_8 qualità di Appaltatrice nel cantiere de quo, nonché per l'inosservanza del dovere, in ispecie, di posa in opera della griglia di protezione di cui si discute in causa e/o di corretta recinzione del cantiere;
nonché ex art.2043 c.c..”
Per parte convenuta : in via istruttoria come in atti e Controparte_1
“Nel merito in Via principale: respingersi le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa.
Nel merito in Via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertate le effettive fonti di responsabilità, in capo ai soggetti tutti coinvolti, nel determinismo dell'evento oggetto di causa ed il rispettivo grado delle stesse, nonché accertato l'effettivo ammontare del danno risarcibile quale diretta, esclusiva conseguenza dell'evento del 23/05/2018, contenersi di conseguenza, secondo giustizia, le pretese oggetto dell'azione risarcitoria promossa dalle attrici valorizzando, in particolare, il contributo eziologico ascrivibile al Signor Pt_3 in ordine al verificarsi dell'evento luttuoso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., con condanna di
[...] [...]
Controparte_
ed in persona dei rispettivi Controparte_2 Controparte_7
2
legali rappresentanti pro tempore, a tenere indenne e/o manlevare il convenuto nei termini Controparte_1 innanzi esposti.
In ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite.”
Per le terze chiamate e : Controparte_2 CP_3
““NEL MERITO, IN PRINCIPALITÀ: respingersi le domande tutte formulate dalle odierne attrici in quanto infondate in fatto e in diritto.
Spese di causa integralmente rifuse oltre a C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge.
NEL MERITO, IN SUBORDINE:
Nell'ipotesi in cui dovesse ravvisarsi responsabilità – ancorché concorsuale – di terzi rispetto al decesso del Sig. Pt_3
– accertarsi e dichiararsi che queste ricadono, eventualmente ed esclusivamente, in capo al e/o alla
[...] CP_1
secondo i rispettivi titoli, respingendosi le domande da chiunque rivolte nei confronti di Controparte_4 [...]
Contr
e in quanto infondate in fatto ed in Controparte_2 Controparte_3 diritto.
Spese di causa integralmente rifuse oltre a C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge.
NEL MERITO, IN ULTERIORE SUBORDINE:
Nell'ipotesi in cui dovesse ravvisarsi una qualsivoglia responsabilità – ancorché concorsuale – in capo a
[...]
e/o ridursi e moderarsi le domande Controparte_6 Controparte_3 attoree tutte nei limiti di quanto verrà provato ed accertato in corso di causa ed in conformità al comunque ritenuto maggioritario concorso di colpa in capo al de cujus e condannarsi, di conseguenza, le dette terze chiamate limitatamente alla quota di rispettiva responsabilità e senza vincolo di solidarietà tra esse e/o con altri soggetti ritenuti corresponsabili
e, in ogni caso, con diritto in capo a e/o di ripetere - nei confronti Controparte_6 Controparte_3 di eventuali altri soggetti ritenuti corresponsabili – quanto corrisposto in misura superiore alle rispettive quote. Spese compensate.
IN OGNI CASO: accertarsi e dichiararsi il diritto di e/o Controparte_6 CP_3
- in caso di loro condanna a qualsiasi titolo - ad essere tenute garantite e manlevate da
[...] [...]
(p.iva: ) in proprio e quale mandataria Controparte_4 P.IVA_7 della (mandante) di tutto quanto dovessero Controparte_9 essere condannate a corrispondere agli attori e/o alla convenuta a qualsiasi titolo (capitale, interessi e spese) in forza del contratto d'appalto e della convenzione oltre che in forza di Legge.
Spese di causa integralmente rifuse oltre a C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge.”
Per la terza chiamata “Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni Controparte_4 contraria eccezione, deduzione, allegazione e domanda:
NEL MERITO
In via principale: respingersi le domande tutte formulate dalle odierne attrici in quanto infondate in fatto e in diritto, sia
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nell'an che nel quantum.
Spese di causa integralmente rifuse oltre a spese generali, CPA ed IVA come per legge.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la responsabilità del compianto sig. non Parte_3 dovesse essere ritenuta esclusiva nella causazione dell'evento, salvo considerare il contributo eziologico dello stesso in relazione al disposto di cui all'art. 1227 c.c., e pertanto dovesse ravvisarsi una responsabilità – ancorché concorsuale – di terzi rispetto al decesso del medesimo, accertarsi e dichiararsi che questa ricade eventualmente ed esclusivamente in capo al e/o alla e/o e per l'effetto respingersi Controparte_1 Controparte_2 CP_3 tutte le domande da chiunque rivolte, a qualsiasi titolo, nei confronti di in Controparte_4 proprio e/o quale mandataria dell' , in quanto infondate in fatto ed in diritto, Controparte_10 sia nell'an che nel quantum.
Spese di causa integralmente rifuse oltre a C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge, in solido a carico tanto delle Cont attrici quanto del convenuto chiamante che delle terze chiamanti d . CP_1 Controparte_1 CP_3
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi una qualsivoglia responsabilità – ancorché concorsuale – in capo alla soc. IA DE Costruzioni Generali srl, in proprio e/o quale mandataria dell' e salvo considerare il contributo eziologico del compianto Controparte_10 sig. in relazione al disposto di cui all'art. 1227 c.c., ridursi e moderarsi le domande attoree tutte nei Parte_3 limiti di quanto verrà provato ed accertato in corso di causa ed in conformità al comunque ritenuto prevalente concorso di colpa in capo al compianto sig. al contempo ed in ogni caso ridursi e moderarsi le domande tutte Parte_3
Cont formulate dal convenuto e dalle terze chiamate d nei limiti di quanto provato Controparte_1 CP_3 ed accertato in corso di causa ed in conformità al comunque ritenuto prevalente concorso di colpa in capo al convenuto Cont ed alle terze chiamate ed e, per l'effetto, limitare l'eventuale accertamento di responsabilità nei CP_1 CP_3 confronti della soc. in proprio e/o quale mandataria dell Controparte_4 [...]
, circoscrivendo lo stesso alla quota dell'eventuale responsabilità comunque accertata e dichiarando Controparte_10
l'assenza del vincolo di solidarietà con altri soggetti ritenuti corresponsabili e, in ogni caso, riconoscendo il diritto di ripetere – nei confronti di eventuali altri soggetti ritenuti corresponsabili – quanto corrisposto in misura superiore alla relativa quota di responsabilità accertata.
Spese compensate.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato in data 16.7.2022 e Parte_1 Parte_2 esponevano:
- di essere rispettivamente figlia e vedova di , già con loro residente fino al Parte_3 decesso;
4
- che , quale titolare della ditta individuale Publiservice di TO F., lavorava come Parte_3
“letturista contatori” per conto della società cooperativa C.S.A. Centro Servizi Associati di
Conegliano (TV);
- che lo stesso il 23.5.2018 verso le ore 9:30 si era recato presso l'abitazione sita a Istrana (TV), Via
Fratelli Bandiera n. 2, per eseguire la lettura del contatore dell'acqua che si trovava nel pozzetto situato nel giardino dell'abitazione;
- esservi a circa un metro e mezzo da tale pozzetto un muro alto un metro e 30 centimetri delimitante un canale secondario di irrigazione in gestione lato sensu, e manutenzione, del di ON (TV), canale largo 1,70 metri e profondo 35 cm;
Controparte_1
- che tale canaletta – circa venti metri dopo – terminava, in un contesto parzialmente nascosto da abbondante vegetazione, in un sifone finalizzato al passaggio dell'acqua sotto alla strada per farla riemergere da un altro sifone posto dall'altro lato, in prossimità di Via Risorgimento a Istrana (TV);
- che all'epoca, nei pressi del sifone, erano in corso dei lavori rientranti nell'appalto per la realizzazione del sottopasso ferroviario promosso da ( ); CP_6 Controparte_2
- che aveva con sé uno zainetto dove teneva la strumentazione elettronica ricevuta Parte_3 in dotazione dalla ditta committente e necessaria alla trasmissione telematica dei dati di consumo d'acqua rilevati, oltre alle chiavi dell'automobile e che tale zainetto appoggiava al muto di sponda da cui lo stesso cadeva nel canale di irrigazione;
- che verso le ore 10:00 chiedeva a - abitante della zona che in quel Parte_3 Persona_1 momento stava parlando con Gianfranco Forni, geometra del cantiere - dove continuasse il corso d'acqua proveniente dal sifone, dopodiché tornava verso il pozzetto, si toglieva scarpe e paraginocchia, scavalcava il muro di sponda, entrava nel canale d'irrigazione, e camminava nell'acqua in direzione del sifone, dove vi era lo zainetto, nel tentativo di recuperarlo;
- che il sifone aveva diametro di circa 2 metri e che nello stesso l'acqua era profonda circa 4;
- che, inoltre, il sifone era sormontato da un torrino in cemento, coperto alla sommità da una griglia metallica per evitare la caduta di persone e/o cose dall'alto, ma che nel letto della canaletta non vi era alcuna griglia di protezione;
- che dipendente del assunto a sommarie Testimone_1 Controparte_1 informazioni testimoniali presso la Legione NI di Istrana, dichiarava a verbale che “per completezza da progetto manca la griglia di sicurezza che va posizionata all'ingresso del sifone o all'uscita del canale al fine di non far entrare nel sifone corpi estranei. Per quanto ne so detta griglia doveva da tempo essere posizionata dalla ditta/cantiere interessata ai lavori del sottopasso”;
- che alcun segnale di attenzione, né di divieto, né di pericolo, vi era nei pressi del sifone;
- che esternamente al sifone vi era una recinzione in rete plastificata color arancione delimitante il cantiere, rete che nel frangente non rompeva, né spostava, trovandosi la stessa in Parte_3
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tutt'altro posto rispetto a canaletta e sifone;
- che riusciva a recuperare lo zaino che si trovava nel sifone ma veniva risucchiato nello Pt_3 stesso, trascinato dal vortice prodotto dal movimento dell'acqua e iniziava a gridare “aiuto”, tentando invano di aggrapparsi a qualche appiglio;
- che, richiamati dalle grida del , accorrevano e Forni, affacciandosi alla torretta Pt_3 Per_1 soprastante il sifone, coperta dalla griglia sommitale di protezione, che vedevano il Pt_3 sott'acqua che annaspava cercando invano un punto d'appoggio, e che non avendo mezzi per soccorrerlo andavano presso il vicino cantiere della Controparte_4 chiedendo aiuto a due operai, e , i quali cercavano dei rastrelli Persona_2 Controparte_11
e quindi accorrevano;
- che, giunti infine sul posto dopo alcuni minuti, vedevano ormai privo di sensi e tentavano Pt_3 invano di spostare la griglia orizzontale di protezione del sifone che risultava però fissa;
- che, spostatisi presso il muro di cinta, riuscivano con i rastrelli a recuperare il corpo per poi contattare il di e tentare inutilmente le manovre di rianimazione;
Pt_4 CP_5
- che alle 10:22 intervenivano i Vigili del fuoco che pure praticavano invano il massaggio cardiaco a e che poco dopo, sopraggiungeva il di che constatava il “decesso per arresto Pt_3 Pt_4 CP_5 cardiocircolatorio da annegamento in canale di scolo”;
- che in data 24/5/2018 veniva effettuato il riconoscimento della salma da parte della vedova e di un parente e veniva disposto il nulla osta al seppellimento;
- che il procedimento penale veniva archiviato;
- che, interpellato dalle attrici, il il 23.4.2020 rispondeva che il sifone rientrava Controparte_1 nell'ambito del più ampio intervento relativo alla “soppressione del passaggio a livello 48+343 della linea ferroviaria RA-Treviso”; intervento promosso da , e affidato alla direzione dei lavori CP_6 di , per la quale il aveva rilasciato esclusivamente il parere idraulico CP_3 CP_1 preventivo, coinvolgendo l'intervento opere idrauliche consortili;
- che, esaminate le tavole di progetto, risultava che effettivamente il sifone de quo dovesse essere oggetto di spostamento dalla sua sede originaria e quindi di ricostruzione ma che la ditta esecutrice delle opere per il sottopasso ferroviario, la interpellata Controparte_4 al riguardo dalle attrici rispondeva invece che l'intervento sul sifone era stato stralciato e che quindi il medesimo era rimasto estraneo all'area di cantiere da essa stessa costituita in loco;
- che successivamente all'infortunio mortale oggetto del giudizio, i muri di sponda della canaletta di irrigazione venivano alzati notevolmente;
il letto della canaletta, nel punto di entrata nel sifone, veniva protetto da robusta griglia d'acciaio atta a impedire intrusioni di cose e/o persone e tutta l'area veniva messa in sicurezza con ulteriori muri in calcestruzzo e protezioni tubolari in acciaio;
- di aver promosso il procedimento di mediazione – cui aderivano solo e la Controparte_10
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sua assicuratrice SA BT Spa – che si concludeva con verbale negativo in data 2.2.2022 di
[...]
, sede di;
CP_5 CP_5
- sussistere la responsabilità del convenuto quale custode della canaletta di irrigazione e CP_1 del sifone in quanto se quest'ultimo fosse stato provvisto di griglia di protezione, Parte_3 non sarebbe deceduto;
- essere il danno da perdita parentale per entrambe le attrici particolarmente grave essendo la famiglia da esse formata con il de cuius caratterizzata da unità e affettività non comuni;
- che, in particolare, la relazione tra e iniziava nell'ottobre 1996 Parte_3 Parte_2 con nozze celebrate il 29.6.2002;
- che a seguito dell'infortunio mortale de quo, avvenuto sul lavoro, l'INAIL riconosceva alla vedova una rendita di € 1.253,19 mensili, e alla figlia una rendita di € 501,27 mensili.
Invocavano quindi la responsabilità ex art. 2051 c.c. – o in subordine 2043 c.c. – del , CP_1 chiedendone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e del danno patrimoniale per le spese funerarie sostenute e per le spese legali per la procedura di mediazione intrapresa.
− Si costituiva il 28.10.2022 il contestando quanto dedotto Controparte_1 dalle attrici, chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa di e CP_6 Controparte_3
e allegando: Controparte_4
- essersi l'infortunio verificato in corrispondenza del canale Secondario Est, importante collettore di acque di scolo e irrigue che, al momento dell'evento, in base all'andamento idrometrico medio stagionale, poteva essere interessato da un tirante d'acqua di circa 35 cm;
- che all'epoca dell'evento, il pozzetto del sifone e il sifone erano interessati da un intervento di modifica strutturale, nell'ambito del più ampio intervento relativo ai lavori di “Soppressione del passaggio a livello al km 48+343 della linea ferroviaria RA- Treviso”, opera progettata e commissionata da che affidava la direzione dei lavori a e l'esecuzione degli stessi CP_6 CP_3 alla ditta Controparte_4
- che , in qualità di società incaricata della direzione dei suddetti lavori, aveva a suo tempo CP_3 trasmesso il progetto esecutivo al per il parere idraulico di competenza, che veniva CP_1 regolarmente rilasciato nel 2015;
- che in riferimento specifico al sifone, il succitato parere prevedeva espressamente che: “all'imbocco del pozzetto A (planimetria allegata tavola 1) (n.d.r. corrispondente al pozzetto di imbocco del sifone di attraversamento di Via Filzi) dovrà essere realizzato un manufatto completo di griglia sfiorante, come da schema consorziale allegato (vedi particolare 1 allegato), accessibile dall'esterno, con perpetua manutenzione, pulizia
e trasporto del materiale di risulta in discarica a completo carico del richiedente e successori in causa;
è da prevedersi anche un apposito spazio per il deposito del materiale di risulta la cui regolare raccolta e gestione, fino allo
7
smaltimento in discarica, resta perennemente in carico al richiedente e successori in causa”;
- che, quindi, in corrispondenza dell'imbocco del sifone doveva essere installata una griglia metallica inclinata, con lo scopo di intercettare e bloccare il materiale voluminoso galleggiante che fosse trasportato dalla corrente (p.e. ramaglie, rifiuti ecc…) e, nel contempo, permettere il regolare deflusso dell'acqua attraverso la soglia sfiorante posta a lato e che, tuttavia, al momento del sinistro il pozzetto risultava sprovvisto di tale griglia inclinata, essendo protetto sulla sola parte superiore da un grigliato metallico fissato al bordo;
- che il tratto del canale Secondario Est a monte del sifone, lungo Via Fratelli Bandiera, e il sifone medesimo, rientravano nell'ambito dei luoghi interessati dal cantiere di , essendo Controparte_4 delimitati dall'apposita rete plastificata di colore arancione, atta a impedire l'accesso ai non addetti ai lavori;
- che la rete era stata posizionata dagli operatori della ditta appaltatrice, partendo dal limite dell'abitazione privata posta al civico 2 di Via Fratelli Bandiera - presso la quale si era recato il
Signor il giorno del sinistro – e continuando lungo tutto il tratto di strada che costeggia il Pt_3 canale;
- che i lavori di realizzazione dello venivano eseguiti tra il 18 e il 20 aprile 2016, come da Pt_5 comunicazione di , la quale previamente all'esecuzione dei lavori chiedeva Controparte_4
l'interruzione del flusso d'acqua nel canale Secondario Est (doc. 9 prot. 5957 del 15.04.16), proprio al fine di operare in sicurezza in assenza d'acqua;
- che in tale circostanze, tuttavia, ometteva di posizionare la prescritta griglia;
Controparte_4
- che in epoca successiva e in occasione degli ordinari controlli posti in essere dal , tale CP_1 omissione veniva prontamente e puntualmente riscontrata e contestata all'appaltatrice, notificando in data 3/11/2016, nei confronti di quale direttore dei lavori, il verbale di infrazione n. CP_3
397/2016, per contestare “la mancanza della griglia di protezione a monte del sifone del canale Secondario
Est nell'angolo di Via Filzi e Via Bandiera a Istrana. La posa della griglia è stata prescritta con ns prot. 2820 del 16/02/2015 nell'ambito dei lavori per lo spostamento del canale Secondario Est nel tratto parallelo di Via
Filzi ed inseriti nel progetto della costruzione del sottopasso della linea ferroviaria TV – VI al km 48 + 343”
(doc. 10: prot. 971 del 17.01.2017);
- di aver quindi a quel punto fatto affidamento sul pronto intervento di e;
CP_3 Controparte_4
- di aver nuovamente segnalato l'assenza del manufatto nel luglio 2018, indirizzando a un CP_3 secondo verbale di infrazione, con n. 266/2018 - prot. n. 13844 del 31/07/2018 – inoltrandolo per conoscenza ad , ove si leggeva “nel giorno 01/07/2018 si constata che, nonostante i Controparte_4 precedenti solleciti (vedi prot. 971 del 17/01/2017) non si è ancora provveduto all'installazione della griglia all'imbocco del nuovo sifone realizzato sul canale Secondario Est per il sottopasso di Via Fabio Filzi ad Istrana.
Si sollecita inoltre la regolare pulizia di tutti i pozzetti del suddetto sifone la cui manutenzione è a carico del
8
concessionario come previsto dal protocollo n. 2820 del 16/02/2015” (doc. 11: prot. n. 13844 del
31/07/2018);
- che la ditta riscontrava il verbale con prot. 14686 del 10/08/2018, informando che la posa CP_3 della griglia era stata programmata per il mese di settembre del 2018, opera posticipata alla fine dello stesso anno a causa delle avverse condizioni meteo in Veneto (doc. 12: prot. 14868 e prot.
20254);
- che alla conclusione di tutti i lavori relativi al progetto, in data 31.3.2020, con prot. 4932, CP_3 inviava al il progetto “As Built” per ottenere l'attestazione di regolarità tecnica degli CP_1 interventi eseguiti sulla rete idraulica e che in data 5.8.2020, con prot. 11491, il CP_1 comunicava la conformità dei lavori realizzati alle indicazioni tecniche contenute nel parere protocollo n. 2820/2015 (doc 13: prot. 4932 del 31.3.20 e prot. 11491 del 5.8.20);
- la propria conseguente totale estraneità rispetto a quanto accaduto, essendosi limitato il proprio intervento al rilascio del parere idraulico preventivo;
- che, in particolare, al momento del sinistro l'area di cantiere non era nella disponibilità e custodia del , ma di e della ditta appaltatrice, venendo riconsegnata al solo nel CP_1 CP_3 CP_1
2020, a lavori ultimati, con la comunicazione del 27.3.2020 di CP_3
- che in ogni caso l'infortunio costituiva evento fortuito e/o accidentale rilevante ex art. 2051 c.c. in quanto aveva piena contezza dello stato dei luoghi per esserne stato informato da Pt_3 [...]
e potendosi rendere conto che la corrente dell'acqua all'interno del canale con l'avvicinarsi Per_1 del sifone, accelerava vistosamente venendo risucchiata all'interno della condotta del sifone e nonostante ciò decidendo comunque di scavalcare un muretto di calcestruzzo alto 1,30 metri per avventurarsi in un luogo evidentemente inadatto al passaggio e comunque interdetto, nel tentativo di recuperare il proprio zainetto, con comportamento di conseguenza imprevedibile ed eccezionale;
- che, in particolare, il muretto alto 1,30 metri scavalcato dalla vittima era da ritenersi misura sufficiente a impedire il pericoloso avvicinamento di persone, anche considerato che l'altezza dei parapetti previsti nelle costruzioni civili e nei luoghi di lavoro per evitare le cadute dall'alto, è solitamente di 100 cm;
- che il procedimento penale n. 951/18 mod. 44 R.G., aperto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, si concludeva in data 3.9.2018 con provvedimento con il quale il
G.I.P., condividendo la richiesta formulata dal Pubblico Ministero, disponeva l'archiviazione
(“dovendo il fatto ricondursi alla condotta dello scomparso e/o a cause accidentali ed andando comunque escluse responsabilità di terzi”);
- dover comunque in ogni caso essere valutato il comportamento della vittima quantomeno ex art. 1227 c.c.;
9
- relativamente al quantum richiesto, operare la compensatio lucri cum damno, percependo le attrici a seguito dell'infortunio rendita Inail.
Chiedeva, quindi, in via preliminare l'autorizzazione alla richiesta chiamata in causa e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
− Il Giudice con provvedimento del 31.10.2022 autorizzava la chiamata in causa delle terze indicate.
− Si costituivano il 28.4.2023 e Controparte_2 Controparte_3 contestando quanto dedotto dalle attrici e dalla convenuta e chiedendo a propria volta lo spostamento della prima udienza e l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_4 in proprio e quale mandataria della
[...] Controparte_9
e
[...] CP_10
Allegavano:
- che il canale che portava al sifone esisteva già prima del fatto de quo e che l'apertura di accesso al sifone era sprovvista di grata già prima dell'inizio dei lavori commissionati da CP_6
- che la griglia in questione non era prevista nel progetto esecutivo come licenziato dall'apposita
Conferenza dei Servizi del 7.7.2004 ma veniva richiesta dal solo successivamente ed CP_1 esclusivamente con la nota prot. n° 2820 dd. 16.02.2015 in seguito alla variazione di prolungamento e che la stessa veniva condizionata all'approvazione del Progetto di Variante n° 6 la cui esecuzione risultava pesantemente influenzata dalle ristrette tempistiche in cui era possibile operare come dettate dal stesso per cui “tutte le lavorazioni che interessano il canale Secondario CP_1
Est dovranno essere eseguite esclusivamente durante il periodo delle asciutte dei canali in gestione al CP_1 ordinariamente programmate per la durata di 10 giorni tra la fine di Febbraio e l'inizio di Marzo di ogni anno”;
- che dal progetto esecutivo iniziale era stata “stralciata” la parte relativa alla zona del sifone oggetto dell'incidente che rimaneva inalterata per conformazione, non incombendo quindi su e/o CP_6 alcun obbligo giuridico o di fatto di controllo e/o custodia e/o manutenzione CP_3 relativamente al sifone;
- che la necessità di apporre la griglia era insorta solo successivamente e funzionalmente all'esclusiva circostanza per cui era stato previsto l'interramento del canale esistente dall'altro lato della strada rispetto al luogo dell'incidente e che ciò aveva indotto il a richiedere la presenza della CP_1 griglia in funzione di barriera contro ramaglie e altri elementi che diversamente, essendo liberi di introdursi nel sifone, avrebbero potuto causare l'intasamento delle nuove condotte;
- che la griglia in questione, come poi prescritta dal , aveva, quindi, esclusivamente la CP_1 funzione di permettere una più facile pulizia dai detriti che, così, non sarebbero entrati all'interno dei sifoni senza alcun richiamo da parte del alla tutela dei lavoratori o delle persone in CP_1 generale;
- che, comunque, l'area di cantiere, come rilevato anche dallo risultava correttamente Pt_6
10
delimitata dalla prevista rete plastificata di colore arancione;
- che con la documentazione datata 24.03.2016 e 15.04.2016, comunicava la Controparte_4 realizzazione dei lavori “in variante” per i giorni 18, 19 e 20 aprile 2016 e che, nello specifico, tali lavori erano limitati, alla “realizzazione del manufatto sfiorante previsto sull'incrocio”;
- che non appena ricevuta la contestazione da parte del , in data 27.01.2017 CP_1 CP_3 emanava tempestivamente l'ordine di servizio n° 37 con cui si contestava all'appaltatore
[...]
l'omessa posa in opera della griglia a sfioro all'imbocco del sifone e altrettanto Controparte_10 veniva fatto in occasione della seconda segnalazione;
- di aver quindi ottemperato quale direzione lavori ai propri obblighi, adeguandosi alle richieste del e impartendo le direttive all'unico soggetto in grado di adempiervi ovvero l'appaltatore; CP_1
- che in ogni caso il comportamento della vittima fu tale da assumere efficienza causale autonoma, avendo scavalcato il muretto utilizzando materiale di risulta ivi reperito e portandosi all'imbocco del sifone in situazione di palese ed estremo pericolo;
- non sussistere in ogni caso alcuna propria responsabilità avendo commissionato i lavori alla
[...]
(mandataria) e (mandante), unico soggetto di Controparte_9 CP_10 conseguenza responsabile ex artt. 2050 e 2051 c.c. – eventualmente in concorso con il CP_1
-, come emergente anche dal verbale di consegna del 16.12.2014 e come da condizioni generali di contratto;
- essere in ogni caso il quantum richiesto dalle attrici infondato, non provato ed eccessivo.
Chiedeva, quindi, in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...] in proprio e quale mandataria della Controparte_4 [...]
e nel merito il rigetto di tutte le domande attoree. Controparte_9
− Con ordinanza del 5.5.2023 il Giudice, vista la richiesta di autorizzazione di chiamata in causa formulata dalle terze chiamate costituitesi, rilevato trattarsi più propriamente di una domanda c.d. trasversale, confermava l'udienza già fissata e successivamente, vista la contumacia di
[...] assegnava termine alle parti per la notifica. Controparte_4
− Si costituiva il 23.12.2023 in Controparte_4 proprio e quale mandataria all'epoca dei fatti dell'
[...]
, che contestava la fondatezza Controparte_12 di tutte le deduzioni e pretese prospettate tanto dalle attrici, sig.re e Parte_1 Parte_2 che dal convenuto oltreché dalle terze chiamate Controparte_1 Controparte_2 ed e allegava:
[...] Controparte_3
- di aver partecipato, con l'apporto della soc. al “Bando di Gara – Settori Speciali” del CP_10
Cont 30/1/2012 indetto da sulla base del Decreto n. 171/45.01 del 08/07/2004 emesso dalla
Giunta Regionale della Regione Veneto e avente a oggetto l'esecuzione dei “Lavori per la soppressione
11
del PL al km 48+343 della linea RA-Treviso in Comune di Istrana (TV), mediante realizzazione di un sottovia carrabile in asse a P.L. medesimo e relativa viabilità di collegamento con quella esistente”;
- che in data 20/6/2014, a seguito dell'intervenuta e definitiva efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto e della costituzione dell' Controparte_12
Cont
veniva sottoscritta tra e , quest'ultima quale mandataria
[...] Controparte_4
Contr dell' la Convenzione n° 97/2014 di Repertorio per la realizzazione dei richiamati lavori di soppressione del Passaggio a Livello;
- che tra i vari documenti richiamati dalla citata Convenzione vi erano anche le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato”, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Spa in data 26/11/2008, emanate con Disposizione di Gruppo 125/AD del 15/04/2009;
- che i lavori (e quindi anche il cantiere) avevano esclusivamente a oggetto la realizzazione del sottopasso ferroviario e della relativa viabilità di collegamento adiacente al Passaggio a Livello di cui al km 48+343 della linea RA-Treviso e non contemplavano, invece, alcun intervento presso e/o con riguardo al Canale Secondario Est, collocato all'angolo tra Via Filzi e Via F.lli
Bandiera in Comune di Istrana (TV), gestito dal e rimasto quindi nella Controparte_1 piena ed esclusiva disponibilità e gestione da parte del stesso;
Controparte_1
- che la comunicazione inoltrata in data 8/1/2015 dalla Direzione Lavori al CP_3 [...]
al fine di richiedere e ottenere il rilascio del relativo e preventivo “Parere Idraulico” CP_1
Contr di competenza non veniva in alcun modo inviata ad e/o all nemmeno per Controparte_4 conoscenza) trattandosi di aspetti riguardanti la Committente, la Direzione Lavori e gli Enti competenti;
- che allo stesso modo anche la comunicazione del 16.2.2015 del – relativa al parere CP_1 idraulico di competenza - era inoltrata esclusivamente alla Direzione Lavori Controparte_3
- che in ogni caso tale parere – visionato solo in quanto presente agli atti del giudizio - non avrebbe avuto alcun valore di autorizzazione all'esecuzione delle opere, risultando necessaria un'espressa richiesta da parte “… della committente …” previa allegazione di “… copia degli elaborati esecutivi, rispondenti alle prescrizioni …” fornite dal;
CP_1
- che, in base a quanto a propria conoscenza, sulla base delle esigenze che erano sorte nell'ambito dello svolgimento dei lavori – esigenze all'epoca a sé non note – la Direzione Lavori si CP_3 rivolgeva allo Studio di RA Veneto (TV) al fine di richiedere la Controparte_13 progettazione di varie opere tra cui il manufatto scolmatore;
Cont
- che nell'ambito delle suddette attività di progettazione, la Committente la Direzione Lavori coinvolgevano anche , non essendo dette opere ricomprese nel Contratto CP_3 Controparte_4
d'Appalto inizialmente sottoscritto tra le parti e dovendo pertanto essere oggetto di un'apposita e
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preventiva Variante integrativa, necessaria sia dal punto di vista autorizzativo che dal punto di vista tecnico ed economico-contabile;
- che in data 17/03/2016 IA DE, avendo la necessità di procedere con i lavori di cantiere e considerate le strette tempistiche, provvedeva a sottoporre a ed al una CP_3 CP_1 soluzione di elaborato “… relativamente alla realizzazione del manufatto griglia sfiorante …” con relativi grigliati, precisando peraltro di rimanere in attesa di conferma in vista dell'incontro che si sarebbe svolto in data 22/03/2016;
- che a seguito di quest'ultimo incontro e delle sopravvenute esigenze insorte, in data 23/03/2016
IA DE provvedeva a trasmettere alla Direzione Lavori e al ulteriori due CP_1 proposte relative alla realizzazione del manufatto scolmatore con indicazione anche della griglia sfiorante da apporre all'imbocco del sifone, restando in “… URGENTE attesa di vostro benestare …”;
- che successivamente, in data 8/4/2016, essendo emersa la necessità di procedere con i lavori,
provvedeva a inoltrare a l'ulteriore elaborato tecnico progettato dallo Controparte_4 CP_3
Studio D.F.G. Ingegneria (precisando non essere intercorsi rapporti contrattuali tra quest'ultimo ed riguardo tale manufatto) avente a oggetto esclusivamente la realizzazione del Controparte_4
“… nuovo sfioratore su canaletta esistente …”, sottolineando di rimanere pur sempre “… in attesa di approvazione …”;
- che a sua volta inoltrava in pari data al la relativa documentazione restando CP_3 CP_1 anch'essa in attesa di un urgente riscontro al fine di ottenere la formale autorizzazione per la realizzazione dello scolmatore;
Cont
- che in data 11/04/2016 nella sua qualità di committente, provvedeva ad approvare e autorizzare i lavori previsti nell'elaborato tecnico trasmesso in data 8/4/2016 per l'esecuzione dei lavori riguardanti il nuovo scolmatore e che analogamente anche il Controparte_1 approvava in via verbale l'elaborato tecnico;
- di non aver inviato alcun elaborato con riguardo ai grigliati metallici non avendo ricevuto alcuna Cont specifica richiesta in tal senso da parte della committente e/o della Direzione Lavori CP_3
e non essendo stata fornita da quest'ultime alcuna indicazione circa le caratteristiche tecniche che gli stessi avrebbero dovuto possedere;
- di aver provveduto in data 14/04/2016 – a fronte dell'autorizzazione ricevuta - a inoltrare una comunicazione via fax al e per conoscenza a volta a richiedere la chiusura del CP_1 CP_3 passaggio dell'acqua nel Canale Secondario Est per “… poter procedere … con la realizzazione del manufatto sfiorante previsto su incrocio tra Via F.lli Bandiera e Via F. Filzi …” e di aver poi comunicato in data 18/04/2016 tanto alla Direzione Lavori quanto al di aver dato avvio alla CP_3 CP_1 realizzazione del manufatto scolmatore, avendo il provveduto a chiudere il Controparte_1 passaggio dell'acqua per il periodo di tempo dal 18 al 20 aprile 2016;
13
- di aver quindi realizzato in data 20.4.2016 lo scolmatore e, terminato il proprio intervento, recintato lateralmente il manufatto scolmatore realizzato, in attesa delle indicazioni tecniche e delle relative formalità che la committenza e/o Direzione Lavori avrebbe dovuto porre in essere, previa autorizzazione e/o approvazione del;
CP_1
- di aver interloquito più volte nei mesi successivi con la Direzione Lavori in relazione ai CP_3 lavori extra contratto che avrebbero dovuto, comunque, essere oggetto di apposita Variante e relativa autorizzazione, tra i quali era ricompresa anche l'individuazione delle tipologie di griglie da apporre a copertura del manufatto scolmatore realizzato nonché all'imbocco del sifone, e ciò anche ai fini della preventiva approvazione tecnica da parte del quale Controparte_1 proprietario e gestore del Canale Secondario Est;
- di aver in particolare, con comunicazione e-mail del 17/05/2016 trasmesso alla Direzione Lavori
l'Offerta n. 91/12 VAR. 14 del 17/05/2016 riguardante proprio il “manufatto sfioratore di via CP_3
F.lli Bandiera” e che ricomprendeva anche i grigliati metallici tra cui “… la fornitura e posa di rastrelliera in canaletta …”;
- che il 17/01/2017 il inoltrava esclusivamente a - quale destinataria Controparte_1 CP_3 delle prescrizioni di cui al Parere Preventivo favorevole Prot. 2820 del 16/02/2015 - un Verbale di Accertamento n° 397/2016 con invito riferito esclusivamente a quest'ultima di procedere “… ad installare immediatamente la griglia metallica all'imbocco del sifone sul canale Secondario Est …”.
- che il successivo 27/01/2017 invitava l'ATI a procedere alla “… posa in opera della suddetta CP_3 griglia …” ;
- di aver tempestivamente risposto a tale invito precisando di non aver mai ottenuto in precedenza alcuna formale accettazione, “… controfirmata dalla committenza …”, dell'Offerta n. 91/12 del
17/05/2016 presentata alla Direzione Lavori;
- che solo a seguito di ciò, in data 6/2/2017 richiedeva di poter disporre di indicazioni in CP_3 ordine al prezzo di riferimento nonché alla tipologia di griglia oppure di un apposito preventivo dell'officina eventualmente incaricata di procedere con la realizzazione della stessa;
- di aver quindi, già in data 8/2/2017 inoltrato a l'Offerta raccolta ancora a suo tempo CP_3 dall'Officina ILK srl di Padova, restando in attesa di una formale “… accettazione per procedere con
l'ordine dei grigliati metallici e la loro posa …” e che a tale propria comunicazione non seguiva alcuna conseguente e formale accettazione, con la necessaria autorizzazione ed approvazione, da parte di
CP_3
- che in ogni caso all'epoca del sinistro l'ubicazione del Canale Secondario Est era esterno all'area di cantiere e il manufatto scolmatore realizzato era stato debitamente recintato in attesa delle indicazioni tecniche e delle relative formalità che la committenza avrebbe dovuto porre in essere, previa autorizzazione e/o approvazione del;
CP_1
14
- che solo in data 17/7/2018, provvedeva a richiedere al e ad la CP_3 CP_1 Controparte_4 disponibilità ad effettuare “… al più presto un sopralluogo per definire le chiusure dei vari pozzettoni e dello scolmatore …”, sopralluogo che veniva poi effettuato il successivo 24/07/2018;
- che all'esito del citato sopralluogo, in data 31/07/2018 il inviava una nuova CP_1 comunicazione tramite racc. A/R ad – e solo per conoscenza ad – CP_3 Controparte_4 diffidando nuovamente la stessa a procedere all'installazione della griglia metallica in CP_3 questione;
- di aver provveduto a inoltrare in data 1/8/2018 un'ulteriore e apposita comunicazione al e a proponendo delle ulteriori tipologie di griglie, salvo precisare di rimanere in CP_1 CP_3 attesa del necessario benestare;
- che in data 9/8/2018 provvedeva quindi a riscontrare la sopra citata comunicazione del CP_3
31/7/2018 inviata dal ribadendo che “… l'impresa IA DE (Appaltatore) è in attesa CP_1 di conferma scritta dei tipologici proposti con e-mail del 01/08/2018 …”, e che solo in data 17/9/2018 Cont seguiva la sottoscrizione del Verbale di Variante n. 6 con il quale la committente disponeva, tra i vari aspetti, anche l'esecuzione dei lavori prescritti dal in relazione Controparte_1 al Canale Secondario Est;
- di essersi attivata appena possibile in base alle condizioni meteo e al flusso dell'acqua, per installare i vari grigliati, tra cui la griglia all'imbocco del sifone, come da Progettazione CP_14
- che in data 7/7/2020, veniva sottoscritta dalle parti contrattuali la “Relazione, Verbale di Visita e
Certificato di Collaudo”;
- essere attualmente totalmente diverso lo stato dei luoghi rispetto al momento del sinistro e a quello successivo dell'apposizione dei grigliati metallici, a seguito dell'intervenuto spostamento della collocazione del sifone, della realizzazione di un nuovo manufatto scolmatore, dell'elevazione dei muri di contenimento del canale, dell'apposizione di nuovi e diversi grigliati metallici, della realizzazione di un'apposita scala per accedere sulla sommità del sifone e del manufatto scolmatore, ecc.. Lavori svolti successivamente all'anno 2018 da parte di altre ditte;
- essere stato in ogni caso il comportamento della vittima tale da determinare in modo autonomo l'evento;
- essere comunque sempre rimaste la custodia e/o la disponibilità e/o la sorveglianza del Canale
Secondario Est a carico del quale Ente gestore dello stesso o al più a Controparte_1 quale soggetto destinatario delle prescrizioni disposte dal tramite il citato Parere CP_3 CP_1
Idraulico del 16/2/2015 rilasciato proprio ed esclusivamente alla richiedente ovvero Controparte_3 ed ancora in capo a quale committente dei lavori;
Controparte_2
- essere eccessive, e in parte non dovute, le voci di danno richieste dalle attrici.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree.
15
− Con ordinanza del 5.4.2024 il Giudice assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c., nel testo vigente ratione temporis e successivamente, assunte le prove ammesse, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni trattenendo all'esito la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
Il fatto
− era un lavoratore autonomo, titolare della ditta individuale Publiservice di TO F. Parte_3
(doc. 3 e doc. 4 pag. 3 attrici) e lavorava come “letturista contatori” per conto della Centro Servizi
Associati – Cooperativa Sociale Onlus di Conegliano (TV).
− In relazione a tale attività, il 23.5.2018, verso le ore 9:30, si recava presso un'abitazione Parte_3 sita a Istrana (TV), Via Fratelli Bandiera n. 2, per eseguire la lettura del contatore dell'acqua che si trovava nel pozzetto situato nel giardino dell'abitazione.
− Nei pressi di tale pozzetto vi era un muro alto circa 1,30 mt., delimitante un canale secondario di irrigazione in gestione al di ON (TV); canale largo circa 1,70 Controparte_1 mt. e con flusso d'acqua in quel momento di circa 35 cm.
− Tale canale – circa venti metri dopo il punto situato all'altezza del pozzetto – terminava in un sifone finalizzato al passaggio dell'acqua sotto alla strada con successiva riemersione della stessa dal corrispondente sifone posto dall'altro lato, in prossimità di Via Risorgimento.
− La zona era in quel periodo interessata dalla presenza di un cantiere.
− Il sifone di entrata del canale aveva diametro di circa 2 mt. e profondità di circa 4 mt. ed era sormontato da un torrino in cemento, coperto alla sommità da una griglia metallica per evitare la caduta di persone e/o cose dall'alto, mentre nel letto della canaletta non vi era alcuna griglia di protezione.
− Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria condotta risulta che verso le ore 10:00 del 23.5.2018
, uscito dal cortile dell'abitazione dove stava lavorando, chiedeva a un abitante della Parte_3 zona, dove continuasse il corso d'acqua proveniente dal sifone. Persona_1 gli indicava il sifone successivo, collocato al lato opposto della strada, e a quel punto Per_1 Pt_3 si allontanava di corsa per tornare nel cortile dell'abitazione.
− sentito a tal riguardo dallo ha dichiarato (doc. 3 attrici, pag. 9): “Oggi alle ore 10:00 Persona_1 Pt_6 circa mi trovavo in via Filzi altezza cantiere sottopasso quando venivo avvicinato da un uomo 50/60 anni il quale mi chiedeva dove uscisse la canaletta dell'acqua presente in Via Fratelli Bandiera in quanto gli era caduto lo zainetto con all'interno le chiavi della propria autovettura. Gli spiegavo che detta canaletta finiva al sifone successivo altezza via
Risorgimento. Lo stesso si allontanava di corsa senza dire alcunché. Alle 10:05/10:10 circa stavo parlando con il geometra del cantiere (Forni Gianfranco…) quando sentivo delle urla di aiuto provenire appunto dalla canaletta di via
F.lli Bandiera. Mi precipitavo in loco e vedevo l'uomo che già nel sifone con la corrente d'acqua annaspava cercando un
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punto di appoggio per cercare di sollevarsi” (doc. 3 attrici, pag. 9).
− Gianfranco Forni, geometra del limitrofo cantiere che in quel momento stava parlando con Per_1 confermava a propria volta quanto sopra (doc. 3 attrici, pag. 10).
− Risulta, quindi, da quanto dichiarato dai testimoni, che nel corso della mattinata del 23.5.2018, lo zainetto di , contenente quantomeno le chiavi dell'auto, finiva nel canale secondario est Parte_3 che scorreva accanto al giardino dell'abitazione di Via F.lli Bandiera n. 2.
− Nonostante nessuno abbia assistito all'ingresso di nel canale, vi sono in atti le foto Parte_3 realizzate il giorno del sinistro dai NI (doc. 2 attrici) e dagli Operatori (doc. 4 attrici) Pt_6 che forniscono importanti elementi quanto al punto di ingresso.
− Dalle stesse, infatti, risulta la presenza nel giardino dell'abitazione, accanto al muro delimitante il canale e, più nello specifico, nei pressi del pozzetto per la lettura del contatore, di un paio di scarpe e di un paio di paraginocchia appartenuti a e, con ogni probabilità, collocati dallo stesso in Parte_3 prossimità del punto in cui avvenne lo scavalco del muretto.
Vicino allo stesso punto si vedono, peraltro, anche due mattoni/pietre accatastati che potrebbero aver facilitato l'ingresso, considerata l'altezza del muro.
− L'operatrice dello sentita all'udienza del 20.2.2025 ha dichiarato: Pt_6
“Nessuno sa dove lui sia entrato. Noi abbiamo trovato le ginocchiere e le scarpe in un punto vicino al muretto che era di pertinenza dell'area privata dove lui doveva fare la lettura e che non era parte del cantiere né del canale, mi riferisco alla foto 3 del rapporto prodotto il 28.10.2024 in causa. Quando noi siamo arrivati una parte di rete era stata rimossa.
Non so se fosse presente nel punto di cui al capitolo prima che noi arrivassimo, ma comunque tutto il cantiere era delimitato da questa rete rossa.”
ADR del difensore di parte attrice: “preciso che noi non abbiamo fatto un'attività di accertamento rispetto al cantiere perché non era coinvolto. Io ho visto la rete quando siamo arrivati ma non ho verificato se tutte le parti del cantiere, anche quelle non nelle vicinanze dello scolmatore, fossero completamente delimitate;
io mi riferivo all'area vicino alla muretta del canale, dove c'era questa parte di rete interrotta o abbassata – ora non ricordo – e abbiamo pensato che fosse stata rotta per i soccorsi.”
ADR del difensore di “La muretta dove ha lasciato ginocchiere e scarpe è quella del canale come si Controparte_4 nota dalla foto. Poi c'era una muretta nuova, definita scolmatore, che è quella un po' più esterna rispetto a quella del canale, quella che vedo nella foto 8 del fascicolo attoreo. Io prima parlando delle ginocchiere e delle scarpe mi riferivo a quella del canale, che è di pertinenza della signora proprietaria del contatore”.”
− Alla luce degli elementi sopra riportati, nonostante nessuno abbia assistito direttamente alla scena, risulta che con ogni probabilità la mattinata del 23.5.2018, verso le ore 10:00, entrò Parte_3 volontariamente nel letto del Canale Secondario Est scavalcando il muretto delimitante il giardino dell'abitazione sita in Via F.lli Bandiera n. 2 a Istrana, ove si era recato per procedere alla lettura del contatore dell'acqua, e che ciò fece allo scopo di recuperare il proprio zainetto, finito accidentalmente 17
nel canale.
− Canale che, rispetto al punto di ingresso di , procedeva poi a cielo aperto per circa altri 20 Pt_3 metri prima di entrare nel sifone che ne permetteva il passaggio sotto la sede stradale e la riemersione in prossimità di Via Risorgimento.
− Non è possibile ricostruire con certezza quanto sia avvenuto dopo l'ingresso di nel canale: Pt_3 quando fu nuovamente visto dai testimoni – pochi minuti dopo - si trovava già all'interno del sifone.
− Richiamati dalle grida di aiuto di , infatti, accorrevano dapprima e Forni, cui poco Pt_3 Per_1 prima lo stesso si era rivolto per ottenere informazioni.
− Gli stessi affacciandosi alla torretta soprastante il sifone - coperta dalla griglia sommitale fissa di protezione - vedevano che annaspava, cercando invano un punto Parte_7
d'appoggio, e non avendo mezzi per soccorrerlo andavano presso il vicino cantiere di
[...]
chiedendo aiuto a due operai, e , i quali Controparte_4 Persona_2 Controparte_11 cercavano dei rastrelli e quindi accorrevano.
− , sentito dallo il giorno dell'incidente, ha dichiarato: “Oggi alle ore 10:00 circa stavo Persona_2 Pt_6 lavorando nel cantiere edile di Istrana-Sottopasso ferroviario, quando il geometra del cantiere urlando chiedeva aiuto perché c'era una persona nella canaletta. Io e il mio collega ci precipitavamo c/o la canaletta ubicata Controparte_11 in Via F.lli Bandiera e saliti sopra il sifone che è chiuso da una rete metallica notavamo un uomo che galleggiava sull'acqua con la testa immersa. Stante la presenza della precitata rete cercavamo di recuperare il corpo dall'entrata del sifone (uscita canale) con un rastrello del cantiere. Recuperato l'uomo, veniva portato fuori dall'acqua posandolo sul terreno appariva già privo di sensi e con l'ausilio del 118 in contatto telefonico, cercavo (come indicatomi) di esercitare una pressione toracica in attesa dell'arrivo dei sanitari. A.D.R. la rete plastificata color arancio posta a delimitare il luogo dell'evento veniva successivamente rotta e rimessa dai vv.f. intervenuti” (doc. 4 attrici, pag. 11).
− Testimonianza confermata da quella di , sentito a propria volta dallo (doc. Controparte_11 Pt_6
4, pag. 12).
− Alle 10:22 intervenivano i Vigili del fuoco che pure praticavano invano il massaggio cardiaco a Pt_3
e, poco dopo, sopraggiungeva il SUEM di . CP_5
− La constatazione di decesso veniva effettuata il 23.5.2018 alle ore 11:00 per “causa violenta, in seguito a: decesso per arresto cardiorespiratorio in seguito ad annegamento in canale di scolo […] Estratto da astanti al nostro arrivo il pz era in asistolia, si esegue RCP senza mai ripresa di segni vitali. Pz non cosciente in asistolia” (doc. 11 attrici).
− Il procedimento penale n. 951/18 mod. 44 R.G., aperto presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Treviso, si concludeva in data 3.9.2018 con provvedimento con il quale il G.I.P., condividendo la richiesta formulata dalla Pubblico Ministero, dott.ssa disponeva Persona_3
l'archiviazione “dovendo il fatto ricondursi alla condotta dello scomparso e/o a cause accidentali ed andando comunque
18
escluse responsabilità di terzi” (doc. 14 convenuto).
***
Sull'individuazione del soggetto chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c.
− Le attrici, rispettivamente figlia e moglie della vittima, hanno invocato in prima battuta a sostegno delle proprie domande, la norma di cui all'art. 2051 c.c. che prevede un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno e il soggetto chiamato a rispondere dello stesso.
− Come noto, è sufficiente per la sua applicazione la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia necessaria la prova della pericolosità della res o di una colpa del custode.
L'art. 2051 c.c., infatti, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa e opera esclusivamente sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso.
− Dal punto di visto soggettivo, la norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine bensì a un effettivo potere fisico sulla cosa che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni.
− La qualità di custode, quindi, prescinde dalla titolarità di un diritto di proprietà sulla cosa, richiedendosi solo che il soggetto ne abbia l'effettiva padronanza e disponibilità.
− Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che la canaletta e il sifone ove si è verificato il sinistro mortale risultano essere stati al momento del fatto nella disponibilità del convenuto quale CP_1 titolare della gestione, dell'esercizio e della manutenzione degli stessi.
− Infatti, ex art. 17 Legge Regionale del Veneto n. 12/2009, tra le funzioni dei Consorzi di bonifica vi è anche quella di “b) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e vigilanza sull'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di cui al capo IV”.
− Ancora, ex art. 25, comma 1, della richiamata Legge Regionale, “Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, le opere idrauliche, le opere relative ai corsi d'acqua come definiti dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e successive modificazioni, che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, sono concesse per l'esecuzione al consorzio di bonifica e allo stesso affidate per la gestione, l'esercizio, la manutenzione e per la polizia idraulica”.
− Lo stesso Statuto del , approvato dall'Assemblea con delibera n° 3.3.A del Controparte_1
30 giugno 2010, integrato giusta delibera n.
5.2.A del 14 dicembre 2010 all'art. 2, comma 1, lett. c., così ne designa le competenze: “di bonifica e di irrigazione, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi
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d'acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l'ultimazione, il completamento funzionale e l'estendimento delle opere irrigue e di quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua superficiali, nonché il ripristino, l'adeguamento e
l'ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue di competenza dello Stato, della Regione o di altri enti territoriali, affidate in concessione” (doc. 17 attrici).
− Il , costituendosi, ha sostenuto che al momento del sinistro i beni interessati fossero in realtà CP_1 nella disponibilità di altri soggetti e, in particolare, di Rete Ferrovie Italiane S.p.a., e Controparte_3 in quanto all'epoca del sinistro era attivo nei pressi un Controparte_4 cantiere che secondo la ricostruzione del convenuto avrebbe interessato anche la canaletta e il sifone.
− Quanto a tale aspetto, nella relazione Spisal redatta a seguito del sinistro si legge che “il canale nel quale
è deceduto il signor era delimitato da muretto alto circa 1,30 metri e, da quanto appurato dai NI Parte_3 di Istrana, la zona oggetto dell'evento, fa parte del cantiere in atto per la costruzione del sottopasso ferroviario che era regolarmente delimitato al momento dell'infortunio” (doc. 4 parte attrice, pag. 4).
− Va ricordato sul punto che le relazioni fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il Pt_6 pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale. Le valutazioni dell'ispettore o i fatti non percepiti direttamente ma da questi semplicemente affermati sono invece liberamente valutabili e apprezzabili
(v., fra le tante, Cass. civ. n. 11934 del 2019).
− Ciò posto, quanto a tale specifico aspetto, la relazione dello sul punto trae a propria volta tale Pt_6 dato dalla relazione redatta dai NI di Istrana il 23.5.2018 e allegata sub 3 dalle attrici in cui incidentalmente i redigenti danno atto che “il luogo dell'evento fa parte del cantiere in atto per la costruzione del sottopasso di Via Filzi e che era comunque regolarmente delimitato dalla prevista rete plastificata di colore arancione rotta solamente per la circostanza” (doc. 3 attrici, pag. 2).
− Tuttavia, durante l'istruttoria è emerso che in realtà il tratto di canale e il sifone interessati dal sinistro non facevano parte dell'area di cantiere ed erano quindi sotto l'esclusivo controllo del CP_1 convenuto per quanto di rilevanza ex art. 2051 c.c.
− Da un lato, infatti, i testi sentiti all'udienza del 21.11.2024 hanno confermato quanto dedotto nei seguenti capitoli di prova:
“8) Vero che il giorno 23/05/2018 la rete plastificata arancione era posta solo all'esterno del sifone di cui è causa, in posizione laterale rispetto allo stesso;
9) Vero che la rete plastificata arancione era assente lungo il muretto delimitante la canaletta di irrigazione dove entrava il sig. Pt_3
10) Vero che la rete plastificata arancione era assente nel letto del predetta canaletta di irrigazione dove entrava il sig. 20
Pt_3
11)Vero che la rete plastificata arancione era assente anche presso il luogo dove vi era il pozzetto coi contatori dell'acqua visionati dal sig. il giorno 23/05/2018”). Parte_3
− La circostanza è stata confermata anche da un dipendente di sentito sempre il 21.11.2024: CP_3
“6) “Vero che Ella accertava che la rete di cui al capitolo 5 risultava integra, venendo rotta solamente in occasione dell'evento di causa?”
“Confermo. È stata poi rimossa per gli interventi di soccorso ed è stata poi ripristinata.”
ADR del difensore delle attrici: “Mi sono recato sul luogo il giorno dopo e abbiamo fatto le foto, comunque, avevo già dato disposizioni perché venisse ripristinata. Anzi, mi sono recato il giorno stesso e ho dato le disposizioni perché venisse ripristinata e ho chiamato il mio responsabile.””
Sentito sul punto il 21.11.2024, il teste precisava: “Confermo, era integra. L'ho rotta io la Persona_2 rete, per provare a salvare il Sig. ” Pt_3
− Nell'aprile 2016, infatti, a lato della parte finale della canaletta, era stato realizzato uno scolmatore, delimitato da apposita rete arancione confinante con il muretto dell'abitazione di Via Fratelli Bandiera
n. 2.
− Tale rete, in base all'istruttoria, è stata spostata solo per i soccorsi: non risulta perciò che il Sig. Pt_3 sia mai dovuto transitare all'interno dell'area del cantiere, nemmeno per raggiungere il canale o il sifone.
− Nello specifico, l'estraneità della canaletta e del sifone rispetto all'area di cantiere è comprovata anche dalla documentazione in atti.
− In primo luogo, vi è documentazione fotografica (pag. 18 comparsa di costituzione di ) Controparte_4 da cui risulta che il sifone – nello stato in cui si trovava al momento del sinistro, compresa l'assenza della griglia di ingresso - era già presente prima dell'avvio del cantiere.
− Infatti, i lavori in corso nell'area afferivano al “Bando di Gara – Settori Speciali” del 30/01/2012 indetto da Cont sulla base del Decreto n. 171/45.01 del 08/07/2004 emesso dalla Giunta Regionale della Regione Veneto e avente ad oggetto l'esecuzione dei “Lavori per la soppressione del PL al km 48+343 della linea RA-Treviso in Comune di Istrana (TV), mediante realizzazione di un sottovia carrabile in asse a P.L. medesimo e relativa viabilità di collegamento con quella esistente” (doc. 3 ). Controparte_4
− L'appalto veniva aggiudicato alla terza chiamata che, Controparte_4 costituita l'Associazione EM di Imprese (ATI) IA DE–Cazzaro spa, in data Cont Cont 20/6/2014, sottoscriveva con quale mandataria dell' la Convenzione n° 97/2014 di
Repertorio per la realizzazione dei lavori di soppressione del Passaggio a Livello al km 48+343 della linea RA-Treviso in Comune di Istrana (TV) (doc. 7 ). Controparte_4
− In base alle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle Società del
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Gruppo Ferrovie dello Stato” i lavori avevano a oggetto la realizzazione del sottopasso ferroviario e della relativa viabilità di collegamento adiacente al Passaggio a Livello di cui al km 48+343 della linea
RA-Treviso (doc. 8 ). Controparte_4
− Dal “Verbale di consegna delle aree per l'esecuzione dei lavori” sottoscritto in data 16/12/2014 tra la Direzione
Lavori e la delegata dell' , e dal relativo Piano di Sicurezza CP_3 Controparte_10
e Coordinamento, individuante l'area di cantiere si evince come il Canale Secondario Est non fosse in alcun modo ricompreso nella stessa (docc. 10, 13 e 15 terza chiamata ). Controparte_4
− Gli interventi inizialmente previsti sul canale e sul sifone, infatti, erano stati stralciati.
− Solo successivamente, sulla base delle esigenze che erano sorte nell'ambito dello svolgimento dei lavori, venivano previste ulteriori opere, tra cui il manufatto scolmatore, non comprese nel Contratto
d'Appalto inizialmente sottoscritto tra le Parti e che, pertanto, dovevano essere oggetto di apposita e preventiva Variante integrativa ex art. 36 delle Condizioni Generali di Contratto.
− Tuttavia, all'epoca dei fatti, neppure tali varianti avevano interessato la canaletta e il sifone, come provato dal documento 5 delle terze chiamate e risultando previsto solo CP_6 Controparte_3
l'intervento relativo allo scolmatore (non coinvolto nel sinistro), mentre canaletta e sifone in tale documento vengono individuati come “manufatto esistente” e quindi esclusi dal relativo intervento. Cont
− In data 11/04/2016 nella sua qualità di committente, provvedeva ad approvare e autorizzare i lavori previsti nell'elaborato tecnico trasmesso in data 8/04/2016 per l'esecuzione dei lavori riguardanti lo scolmatore.
− In data 14/04/2016 – a fronte dell'autorizzazione ricevuta – inoltrava una Controparte_4 comunicazione via fax al e per conoscenza a volta a richiedere la chiusura del CP_1 CP_3 passaggio dell'acqua nel Canale Secondario Est per “… poter procedere … con la realizzazione del manufatto sfiorante previsto su incrocio tra Via F.lli Bandiera e Via F. Filzi …” e comunicava poi in data 18/04/2016 sia alla Direzione Lavori che al di aver dato avvio alla realizzazione del manufatto CP_3 CP_1 scolmatore, avendo il provveduto a chiudere il passaggio dell'acqua dal 18 al 20 Controparte_1 aprile 2016.
− Lo scolmatore veniva quindi realizzato in data 20.4.2016 e recintato dall'apposita rete.
− A ulteriore conferma dell'estraneità del canale e del sifone all'area di cantiere, la stessa “Relazione,
Verbale di Visita e Certificato di Collaudo” redatta dall'ing. e sottoscritta il 07/07/2020 Persona_4 dalle parti precisa: “FATTO DI CRONACA – L'Area limitrofa al cantiere, in data 23/05/2018, è stata interessata da un sinistro mortale che ha coinvolto un addetto per la lettura dei contatori utenze in servizio nelle abitazioni limitrofe alle aree di cantiere che, nel tentativo di recuperare un oggetto personale, è accidentalmente scivolato nel canale idraulico a cielo aperto di proprietà del Per l'incidente non è stato coinvolto, a nessun titolo, alcun Controparte_1
Co soggetto riconducibile alla Committenza alla né all'Appaltatore” (doc. 40, pagg. 10 e 11, CP_15
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. Controparte_4
− Risulta quindi da quanto sopra, che il canale e il sifone non furono interessati da lavori e che all'epoca del sinistro erano nell'esclusiva custodia e sorveglianza del quale Ente Controparte_1 gestore.
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Sussistenza del caso fortuito rilevante ex art. 2051 c.c.
- In base a quanto accertato, quindi, sussisterebbe nesso di causa tra il sifone sopra individuato e l'evento mortale occorso.
- La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non su una presunzione di colpa del custode.
Di conseguenza, dimostrata l'esistenza del nesso causale, tale responsabilità può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale esclusiva o concorrente nella determinazione dell'evento (Cass. civ. n. 2149/2025).
- Il danneggiato, quindi, è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa abbia rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito, che costituisce circostanza incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito.
- Il caso fortuito deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale
(la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo e il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno.
- Il fatto del terzo e la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode quando intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità da valutarsi alla luce della natura della res e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano fruizione e uso.
- La responsabilità, quindi, è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (Cass. civ. n. 26682/2023; Cass. civ. n. 21675/2023): ove per le sue caratteristiche la condotta del danneggiato sia tale da costituire causa autonomamente sopravvenuta dell'evento - tanto da rendere la cosa una mera occasione - viene meno il nesso eziologico con quest'ultima, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno "standard" oggettivo.
- Secondo la giurisprudenza di legittimità, in particolare, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
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- Più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. ord. n. n. 9863/2023; Cass. civ. ord. n. 2345/2019; Cass. civ. ord. 9315/2019).
- Quindi la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c., salva l'ipotesi che il danneggiato fosse pienamente a conoscenza dell'esistenza dell'insidia (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 11/07/2024, n. 19078).
- Nel caso in esame, si ritiene che il comportamento della vittima sia stato tale da interrompere il nesso di causa ex art. 2051 c.c. in applicazione dei parametri sopra esposti.
- Non può non essere considerato che il Sig. , al fine di recuperare il proprio zaino, si è Pt_3 volontariamente introdotto in un canale destinato allo scorrimento dell'acqua; canale peraltro largo un metro e 70 centimetri e interessato quindi da un non trascurabile flusso.
- L'introduzione è avvenuta scavalcando il muretto di un'abitazione privata, muretto alto 1,30 metri e quindi idoneo sia a escludere una caduta accidentale, sia a rendere il letto del canale non facilmente accessibile.
- Come allegato dalla stessa difesa delle attrici e come confermato dai testimoni, risulta che il Sig. Pt_3
si sia poi volontariamente avvicinato al sifone, percorrendo vari metri a piedi nel canale al fine
[...] di recuperare lo zainetto.
- Purtroppo, anziché utilizzare un oggetto idoneo al recupero del bene da un posizione di sicurezza, la vittima si avvicinava personalmente all'imbocco del sifone, finendovi poi all'interno.
- Si tratta di un comportamento che risulta abnorme e imprevedibile, essendo la canaletta luogo chiaramente non atto al transito e al calpestio, tanto che in caso di lavori – come avvenuto per la realizzazione dello scolmatore – il flusso dell'acqua viene ordinariamente interrotto.
- Lo stesso ingresso e transito all'interno del letto del canale costituiva, quindi, comportamento evidentemente pericoloso, anche per la possibile scivolosità del fondo dello stesso, anche in considerazione del fatto che la vittima si privava delle scarpe prima di entrare.
- Si ritiene inoltre rilevante nel caso di specie la distanza non trascurabile – una ventina di metri secondo la difesa delle attrici – tra il punto di ingresso nel canale e il sifone: una volta entrato nel canale, sussisteva la concreta possibilità per il danneggiato di ulteriormente e meglio rendersi conto della
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situazione di pericolo e di prevedere quanto poteva accadere, anche in considerazione delle informazioni allo stesso fornite dal Sig. e quindi del fatto che il canale proseguiva poi sotto la Per_1 sede stradale.
- L'ubicazione del sifone avrebbe quindi permesso alla vittima di tornare sui propri passi, allontanandosi in direzione opposta allo stesso, anziché proseguire.
- Sul punto, va considerato che, come risulta dalle immagini in atti, il tratto finale del canale percorso dalla vittima era rettilineo fino all'imbocco del sifone, permettendo quindi di avere contezza dell'avvicinarsi dello stesso, anche considerato che il sifone risultava visibile in quanto sporgente sopra il livello dell'acqua, essendone quindi visibili le pareti e la griglia superiore.
- La parte emergente del sifone, peraltro, risulta posta in corrispondenza del cambio di profondità del canale che, quindi, era segnalato dalla parte emergente di tale manufatto, non potendosi sul punto condividere le allegazioni della difesa attorea per cui la profondità del canale “improvvisamente ed imprevedibilmente diveniva di 4 metri”.
- Peraltro, nel caso in esame, pur considerato il possibile contenuto dello zainetto – che conteneva secondo la prospettazione attorea materiale informatico a lui affidato in dotazione oltre alle chiavi dell'automobile - e l'importanza per il Sig. di tentare di recuperarlo, va rilevato che tale Pt_3 operazione avrebbe potuto essere posta in essere altrimenti, utilizzando mezzi idonei, non sussistendo urgenza di avvicinarsi al sifone per inseguire lo zainetto che con ogni probabilità al momento dell'ingresso di nel canale già era stato trascinato nel sifone, considerato il lasso temporale Pt_3 necessario a per chiedere informazioni sulla direzione del canale. Pt_3
- Non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle domande attoree risultando l'evento dal punto di vista causale interamente addebitabile alla condotta del danneggiato e mancando quindi lo stesso presupposto oggettivo necessario a un'affermazione di responsabilità ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c.
***
Sullo stato dei luoghi e, in particolare, sull'assenza di segnaletica e sulla mancanza di griglia di protezione all'imbocco del sifone.
− Le conclusioni di cui sopra non risultano inficiate dai rilievi sollevati dalla difesa attorea circa lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro.
− Il luogo del sinistro è stato rappresentato dai rilievi fotografici effettuati nell'immediatezza dai
NI (parte attrice doc. 2).
Sono inoltre agli atti un video e alcune foto realizzati il 22.6.2018 (docc. 5 e 6 parte attrice).
− Parte attrice ha contestato la mancanza di cartelli di pericolo in loco, circostanza confermata dai testi e sentiti sul punto all'udienza del 21.11.2024. Pt_2 Tes_2
− Tale assenza, tuttavia, appare nel caso di specie non rilevante. 25
− Parte attrice ha sostenuto che in contesti analoghi sarebbero abitualmente presenti cartelli di pericolo, circostanza smentita da quanto in atti.
− Le due immagini di cartelli prodotte sub 10 dalla difesa di parte attrice, infatti, diversamente da quanto dalla stessa allegato, non riguardano contesti simili ma situazioni non assimilabili a quella oggetto di causa, caratterizzate da canali con sponda posta all'altezza di terreno calpestabile, laddove nel caso in esame il canale era delimitato da un muro alto un metro e 30 centimetri rispetto al livello del giardino dell'abitazione e dove, quindi, non era ipotizzabile che taluno potesse avvicinarsi al sifone dal letto del canale.
− Situazioni analoghe a quella interessata dal sinistro si rinvengono invece nella copiosa documentazione fotografica prodotta sub 45 dalla terza chiamata che raffigura numerosi sifoni Controparte_4 che, al pari di quello oggetto di causa, non sono muniti di griglia di ingresso, ma solo superiore, e rispetto ai quali non risulta presente alcuna segnaletica.
− Nel caso in esame la mancata apposizione di un cartello non appare omissione censurabile, considerato che non essendo la canaletta luogo di transito non vi era motivo di apporre un tale presidio nel letto del canale.
Va considerato, infatti, che in caso di lavori il flusso viene interrotto, così rimuovendo il pericolo costituito dalla presenza dell'acqua.
− Quanto ad altri possibili punti di affissione, non vi erano altri accessi possibili al sifone se non la parte superiore, già delimitata da apposita griglia fissa.
− Va inoltre considerato che la maggiore profondità dell'acqua in corrispondenza di un sifone, proprio per la funzione specifica dello stesso, è circostanza nota.
− Fermo quanto sopra, va ulteriormente rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che
– anche quando sussistente - il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta comunque di fronte a un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente e immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile (Cass. civ. 20359/2005; Cass. civ. 21727/2012).
*
− Altro elemento evidenziato dalla difesa delle attrici al fine di censurare la condotta delle controparti è
l'assenza - all'epoca dei fatti - di una griglia di protezione all'imbocco del sifone.
− Sentito dallo dipendente del dichiarava: quanto al Pt_6 Testimone_1 Controparte_1
“canale ubicato in Via F.lli Bandiera di Istrana”, “trattasi di un canale secondario per l'irrigazione, ha un sifone di circa 2 mt di diametro con profondità 4 mt. Tra spalla e spalla del canale misura circa 1,50 mt. Sul sifone veniva posizionata una griglia fissa di ferro. Per completezza/da progetto manca la griglia di sicurezza che va posizionata all'ingresso del sifone e all'uscita del canale al fine di non fare entrare nel sifone corpi estranei. Per quanto ne so, detta
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griglia doveva da tempo essere posizionata dalla ditta/cantiere interessato ai lavori del sottopasso” (doc. 4 attrici, pag.
13).
− Effettivamente, in base alla documentazione in atti, già prima del sinistro era prevista l'apposizione di un'ulteriore griglia di protezione all'ingresso del sifone;
griglia che veniva posizionata, invece, solo successivamente ai fatti di causa.
− L'apposizione della griglia, non prevista dal primo progetto esecutivo (docc. 2 e 3 terze chiamate
[...]
e veniva richiesta per la prima volta dal alla Direzione Lavori CP_6 Controparte_3 CP_1 CP_3 con la nota prot. n° 2820 dd. 16.02.2015 relativa al parere idraulico di competenza (doc. 31
[...] attrici).
− Risulta dagli atti di causa che la necessità di apporre tale griglia al sifone, infatti, fosse emersa a seguito della variante 6 al progetto che prevedeva il “tombinamento” del lato opposto del canale rispetto a quello in cui si trova il sifone di cui è causa.
− Il succitato parere (doc. 31 attrici) prevedeva espressamente che: “all'imbocco del pozzetto A (planimetria allegata tavola 1) (n.d.r. corrispondente al pozzetto di imbocco del sifone di attraversamento di Via Filzi) dovrà essere realizzato un manufatto completo di griglia sfiorante, come da schema consorziale allegato (vedi particolare
1 allegato), accessibile dall'esterno, con perpetua manutenzione, pulizia e trasporto del materiale di risulta in discarica
a completo carico del richiedente e successori in causa;
è da prevedersi anche un apposito spazio per il deposito del materiale di risulta la cui regolare raccolta e gestione, fino allo smaltimento in discarica, resta perennemente in carico al richiedente
e successori in causa”.
− In corrispondenza dell'imbocco del sifone doveva quindi essere installata una griglia metallica inclinata con l'esclusivo scopo di intercettare e bloccare il materiale voluminoso galleggiante, come ramaglie e rifiuti, che fosse stato trasportato dalla corrente e, nel contempo, permettere il regolare deflusso dell'acqua attraverso la soglia sfiorante posta a lato.
− L'apposizione della griglia non era ricompresa nel Contratto d'Appalto inizialmente sottoscritto tra le
Parti e, pertanto, doveva essere oggetto di un'apposita e preventiva Variante integrativa.
− In data 17/03/2016 IA DE provvedeva a sottoporre a e al una soluzione CP_3 CP_1 di elaborato “… relativamente alla realizzazione del manufatto griglia sfiorante …” con relativi grigliati. Cont
− In data 11/04/2016 nella sua qualità di committente, provvedeva ad approvare e autorizzare i lavori previsti nell'elaborato tecnico.
In tale elaborato tecnico non erano ricompresi i grigliati metallici.
Lo scolmatore, come visto, veniva realizzato in data 20.4.2016.
− Vista la mancata apposizione della griglia, in data 3/11/2016, il notificava a CP_1 CP_3 direttrice dei lavori, il verbale di infrazione n. 397/2016, per contestare “la mancanza della griglia di protezione a monte del sifone del canale Secondario Est nell'angolo di Via Filzi e Via Bandiera a Istrana. La posa
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della griglia è stata prescritta con ns prot. 2820 del 16/02/2015 nell'ambito dei lavori per lo spostamento del canale
Secondario Est nel tratto parallelo di Via Filzi ed inseriti nel progetto della costruzione del sottopasso della linea ferroviaria TV – VI al km 48 + 343” (doc. 10).
− In data 1/07/2018 il , riscontrando nuovamente l'assenza del manufatto, indirizzava a CP_1 un secondo verbale di infrazione, con n. 266/2018 - prot. n. 13844 del 31/07/2018 – CP_3 inoltrandolo per conoscenza ad , ove si legge: “nel giorno 01/07/2018 si constata che, Controparte_4 nonostante i precedenti solleciti (vedi prot. 971 del 17/01/2017) non si è ancora provveduto all'installazione della griglia all'imbocco del nuovo sifone realizzato sul canale Secondario Est per il sottopasso di Via Fabio Filzi ad Istrana.
Si sollecita inoltre la regolare pulizia di tutti i pozzetti del suddetto sifone la cui manutenzione è a carico del concessionario come previsto dal protocollo n. 2820 del 16/02/2015” (doc. 11: prot. n. 13844 del 31/07/2018).
− In data 17/07/2018, provvedeva a richiedere al e ad la disponibilità CP_3 CP_1 Controparte_4 ad effettuare “… al più presto un sopralluogo per definire le chiusure dei vari pozzettoni e dello scolmatore …”, sopralluogo che veniva poi effettuato il successivo 24/07/2018 e veniva seguito nel settembre 2018 dall'apposizione della griglia di ingresso al sifone.
− Ciò posto, l'assenza della griglia non risulta nel caso di specie rilevante ai fini di un'affermazione di responsabilità dei soggetti coinvolti.
− Nel caso in esame – in assenza di una normativa che imponga per manufatti analoghi la presenza di griglie di ingresso per la tutela dell'incolumità - risulta che l'apposizione di tale griglia, assente nei progetti iniziali, sia stata poi ipotizzata solo a seguito della decisione di interrare il tratto di canale dopo il passaggio sotto la sede stradale e ciò allo scopo di evitare ostruzioni da parte di rami e altri corpi estranei su cui sarebbe stato difficile intervenire proprio a causa della prosecuzione del canale in interrato;
infatti a pagina 5 del parere prodotto sub 31 dalle attrici, solo i grigliati di protezione superiori dei sifoni – griglia che era presente nel caso di specie – erano previsti a “tutela della pubblica incolumità”, non essendo prevedibile un avvicinamento al sifone dal letto del canale, ma solo, eventualmente, dalla parte superiore del sifone stesso.
− Come noto, la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso consiste nell'accertamento della probabilità, positiva o negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto ( C. 8114/2022).
− Il principio della c.d. causalità della colpa impone di ritenere ascrivibile all'autore non qualsiasi evento riconducibile causalmente alla condotta trasgressiva ma solo quello evitabile con la condotta non trasgressiva, dovendosi accertare il rapporto di causalità tra la condotta colposa e l'evento, verificando la sussumibilità dell'evento determinato dalla condotta trasgressiva di una regola cautelare nel novero di quegli eventi che la stessa norma mirava a scongiurare.
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− Il principio della c.d. concretizzazione del rischio richiede l'introduzione, da parte del soggetto agente, di un fattore di rischio, poi concretizzatosi con l'evento, comportante la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile proprio il prodursi di quel rischio (Cass. 18/04/2024, n.
22587).
− Pertanto, il fatto che la griglia di imbocco non fosse ancora stata posizionata al momento del sinistro non appare rilevante ai fini di un'affermazione di responsabilità dei soggetti evocati in causa, trattandosi di cautela prevista a diverso scopo.
− Infine, quanto all'attuale conformazione dei luoghi (doc. 14 attrici), totalmente mutata, va rilevato che tali interventi risultano essere stati realizzati in seguito alla necessità di “rivedere l'intersezione della strada provinciale con Via F.lli Bandiera (verso Ovest)” (doc. 49 terza chiamata ): si tratta di lavori Controparte_4 pacificamente oggetto di un diverso appalto successivo al sinistro, che hanno comportato un generale rifacimento del tratto finale del canale e dello scolmatore presente in loco.
***
Sulle spese di lite
− Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la condotta processuale delle parti, la peculiarità della vicenda, l'erroneità di quanto indicato in atti circa l'appartenenza o meno dell'area al cantiere limitrofo
(con conseguente necessità di approfondimento in questa sede di tale aspetto), e le ragioni del rigetto
(dovuto all'esito del vaglio ex art. 2051 c.c. circa la natura o meno di caso fortuito del comportamento del danneggiato, vaglio rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice del merito quanto all'entità dell'apporto causale della condotta della vittima), inducono questo Giudice a ritenere sussistenti fondati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da parte attrice per aver provato parte convenuta la sussistenza del caso fortuito ex art. 2051 cod. civ.;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Treviso, 20/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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