TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/03/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4682/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel reclamo n. 4682/2024 R.G. promosso ai sensi dell'art. 630 c.p.c. nei confronti del provvedimento del Giudice dell'esecuzione del 25.9.2024 emesso nell'ambito del procedimento n. 267/2024 R.G.E. promosso da:
(C.F. e P. IVA , nella qualità di mandataria di Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Claudio Mauriello
- parte reclamante -
nei confronti di:
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
C.F._2
- parte reclamata non costituita -
OSSERVA
La reclamante nella qualità di mandataria di Parte_1 [...]
lamenta che erroneamente il Giudice Parte_2 dell'Esecuzione con provvedimento del 25.9.2024 ha dichiarato l'estinzione della procedura n.r.g. 267/2024 “rilevando non la tardiva notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c. ma il deposito dello stesso oltre il termine indicato nella vocatio”.
A fondamento del suo reclamo, ha dedotto: (i) che con decreto ingiuntivo n. 16670/2013 provvisoriamente esecutivo emesso in data 27.7.2013 il Tribunale civile di Roma ha ingiunto alla società e a di pagare in solido euro Controparte_3 Controparte_1
pagina 1 di 4 72.060.55 oltre alle spese;
(ii) che la reclamante ha quindi notificato al in data CP_1
6.11.2023 atto di precetto e, in data 22.1.2024, atto di NT presso terzi;
(iii) che il terzo non ha reso la dichiarazione e il NT è stato iscritto a ruolo con udienza fissata per il 5.4.2024; (iv) che in data 26.3.2024 e 29.3.2024 è stato notificato al terzo e al debitore l'avviso ex art. 543 c.p.c., poi depositato in data 12.4.2024; (v) che il G.E. erroneamente ha estinto la procedura per mancato deposito dell'avviso entro il termine d'udienza.
Ha quindi chiesto la revoca della ordinanza e l'indicazione dei termini entro cui riassumere la procedura esecutiva.
All'esito dell'udienza del 27.11.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per il rinnovo della notifica a . Controparte_1
Il terzo e il debitore OR , sebbene ritualmente evocati, non si sono CP_2 CP_1 costituiti in giudizio.
All'udienza del 26.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha riservato la decisione.
Tanto premesso, il reclamo non è fondato e deve essere respinto per i motivi che seguono.
Dall'esame degli atti del fascicolo telematico recante R.G.E. n. 267/2024 emerge che: (i) nell'atto di NT presso terzi era stata indicata, quale udienza di comparizione delle parti, la data del 5.4.2024;(ii) iscritto il fascicolo a ruolo, con decreto del 9.2.2024, il
G.E. ha rinviato l'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione al
25.9.2024; (iii) la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo si è perfezionata, nei confronti del terzo, in data 26.3.2024 e, nei confronti del debitore esecutato, in data 9.4.2024; (iv) solo in data 12.4.2024 il creditore procedente ha depositato nel fascicolo telematico l'avviso di iscrizione a ruolo notificato al debitore esecutato e al terzo OR.
Orbene, l'art. 543, comma 5, c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente e derivante dalle modifiche introdotte con la Legge 26 novembre 2021, n. 206, prevede testualmente che: “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di NT, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del NT”.
Così come emerge dalla stessa formulazione letterale della norma, il creditore è soggetto ad un duplice onere: egli deve, entro la data di comparizione indicata nell'atto di NT, non solo notificare al debitore e al terzo l'avviso di iscrizione a ruolo ma anche depositarlo nel fascicolo dell'esecuzione, pena l'inefficacia del NT.
La prevalente giurisprudenza di merito – a cui questo Collegio ritiene di aderire – ha chiarito che laddove la norma fa riferimento “alla data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di NT” la stessa debba essere interpretata come data di comparizione indicata nell'atto di citazione (che è la forma dell'atto introduttivo del pagina 2 di 4 procedimento di espropriazione presso terzi) e non già come data individuata a seguito di un eventuale rinvio d'ufficio disposto dal G.E. (cfr., ex multis, Trib. Napoli Nord
7.12.2023; Trib. Napoli Nord 18.05.2023; Trib. Caltanissetta 7.01.2023; Trib. Ferrara
6.11.2022)
Detta interpretazione risulta coerente con la ratio della fattispecie in esame che è, da un lato, quella di rendere edotto il terzo che si è effettivamente proceduto all'iscrizione a ruolo del NT e, dall'altro lato, quella di evitare la immobilizzazione delle somme in virtù di un NT mai iscritto a ruolo.
Come evidenziato in dottrina, il termine perentorio fissato dal Legislatore nella disposizione di cui all'art. 543, comm 5, c.p.c. ha la funzione di apporre un limite temporale automatico agli obblighi di custodia del terzo, la cui durata verrebbe – diversamente opinando – di volta in volta modificata in ragione di una circostanza (il differimento d'ufficio dell'udienza) estranea al contegno processuale delle parti e fondata su esigenze pratiche legate alla gestione del singolo ufficio giudiziario che – in assenza di una specifica previsione normativa che consenta di ricollegare al differimento dell'udienza anche uno spostamento dei termini entro cui compiere determinate attività processuali – non può certamente giustificare una deroga alla voluntas legis.
Si osserva infatti che l'art. 543 c.p.c. nulla prevede nell'ipotesi in cui il giudice disponga un differimento d'ufficio dell'udienza di comparizione;
per tale motivo non vi sono ragioni per interpretare la norma in senso diverso da quello risultante dalla sua formulazione letterale, con la conseguenza che l'inciso “entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di NT” deve essere necessariamente inteso come data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, a nulla rilevando l'eventuale differimento dell'udienza disposta dal G.E.
Ciò posto, nel caso di specie, il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo è avvenuto oltre il termine perentorio previsto dalla legge.
Difatti, rispetto alla data di udienza indicata nell'atto di NT (5.4.2024), il deposito dell'avviso di cui all'art. 543, comma 5, c.p.c. è avvenuto solo il 12.4.2024. Non risulta che il creditore abbia peraltro invocato l'applicazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c..
Alla luce delle considerazioni svolte, il reclamo deve essere, pertanto, rigettato.
Tenuto conto della mancata costituzione dei resistenti, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
In base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo
Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, della Legge n. 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dell'art. 13 del citato decreto.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 4682/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- spese di lite irripetibili;
- si dà atto che la parte reclamante è tenuta al versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 12.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Carlotta Bruno dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel reclamo n. 4682/2024 R.G. promosso ai sensi dell'art. 630 c.p.c. nei confronti del provvedimento del Giudice dell'esecuzione del 25.9.2024 emesso nell'ambito del procedimento n. 267/2024 R.G.E. promosso da:
(C.F. e P. IVA , nella qualità di mandataria di Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Claudio Mauriello
- parte reclamante -
nei confronti di:
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
C.F._2
- parte reclamata non costituita -
OSSERVA
La reclamante nella qualità di mandataria di Parte_1 [...]
lamenta che erroneamente il Giudice Parte_2 dell'Esecuzione con provvedimento del 25.9.2024 ha dichiarato l'estinzione della procedura n.r.g. 267/2024 “rilevando non la tardiva notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c. ma il deposito dello stesso oltre il termine indicato nella vocatio”.
A fondamento del suo reclamo, ha dedotto: (i) che con decreto ingiuntivo n. 16670/2013 provvisoriamente esecutivo emesso in data 27.7.2013 il Tribunale civile di Roma ha ingiunto alla società e a di pagare in solido euro Controparte_3 Controparte_1
pagina 1 di 4 72.060.55 oltre alle spese;
(ii) che la reclamante ha quindi notificato al in data CP_1
6.11.2023 atto di precetto e, in data 22.1.2024, atto di NT presso terzi;
(iii) che il terzo non ha reso la dichiarazione e il NT è stato iscritto a ruolo con udienza fissata per il 5.4.2024; (iv) che in data 26.3.2024 e 29.3.2024 è stato notificato al terzo e al debitore l'avviso ex art. 543 c.p.c., poi depositato in data 12.4.2024; (v) che il G.E. erroneamente ha estinto la procedura per mancato deposito dell'avviso entro il termine d'udienza.
Ha quindi chiesto la revoca della ordinanza e l'indicazione dei termini entro cui riassumere la procedura esecutiva.
All'esito dell'udienza del 27.11.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per il rinnovo della notifica a . Controparte_1
Il terzo e il debitore OR , sebbene ritualmente evocati, non si sono CP_2 CP_1 costituiti in giudizio.
All'udienza del 26.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha riservato la decisione.
Tanto premesso, il reclamo non è fondato e deve essere respinto per i motivi che seguono.
Dall'esame degli atti del fascicolo telematico recante R.G.E. n. 267/2024 emerge che: (i) nell'atto di NT presso terzi era stata indicata, quale udienza di comparizione delle parti, la data del 5.4.2024;(ii) iscritto il fascicolo a ruolo, con decreto del 9.2.2024, il
G.E. ha rinviato l'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione al
25.9.2024; (iii) la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo si è perfezionata, nei confronti del terzo, in data 26.3.2024 e, nei confronti del debitore esecutato, in data 9.4.2024; (iv) solo in data 12.4.2024 il creditore procedente ha depositato nel fascicolo telematico l'avviso di iscrizione a ruolo notificato al debitore esecutato e al terzo OR.
Orbene, l'art. 543, comma 5, c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente e derivante dalle modifiche introdotte con la Legge 26 novembre 2021, n. 206, prevede testualmente che: “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di NT, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del NT”.
Così come emerge dalla stessa formulazione letterale della norma, il creditore è soggetto ad un duplice onere: egli deve, entro la data di comparizione indicata nell'atto di NT, non solo notificare al debitore e al terzo l'avviso di iscrizione a ruolo ma anche depositarlo nel fascicolo dell'esecuzione, pena l'inefficacia del NT.
La prevalente giurisprudenza di merito – a cui questo Collegio ritiene di aderire – ha chiarito che laddove la norma fa riferimento “alla data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di NT” la stessa debba essere interpretata come data di comparizione indicata nell'atto di citazione (che è la forma dell'atto introduttivo del pagina 2 di 4 procedimento di espropriazione presso terzi) e non già come data individuata a seguito di un eventuale rinvio d'ufficio disposto dal G.E. (cfr., ex multis, Trib. Napoli Nord
7.12.2023; Trib. Napoli Nord 18.05.2023; Trib. Caltanissetta 7.01.2023; Trib. Ferrara
6.11.2022)
Detta interpretazione risulta coerente con la ratio della fattispecie in esame che è, da un lato, quella di rendere edotto il terzo che si è effettivamente proceduto all'iscrizione a ruolo del NT e, dall'altro lato, quella di evitare la immobilizzazione delle somme in virtù di un NT mai iscritto a ruolo.
Come evidenziato in dottrina, il termine perentorio fissato dal Legislatore nella disposizione di cui all'art. 543, comm 5, c.p.c. ha la funzione di apporre un limite temporale automatico agli obblighi di custodia del terzo, la cui durata verrebbe – diversamente opinando – di volta in volta modificata in ragione di una circostanza (il differimento d'ufficio dell'udienza) estranea al contegno processuale delle parti e fondata su esigenze pratiche legate alla gestione del singolo ufficio giudiziario che – in assenza di una specifica previsione normativa che consenta di ricollegare al differimento dell'udienza anche uno spostamento dei termini entro cui compiere determinate attività processuali – non può certamente giustificare una deroga alla voluntas legis.
Si osserva infatti che l'art. 543 c.p.c. nulla prevede nell'ipotesi in cui il giudice disponga un differimento d'ufficio dell'udienza di comparizione;
per tale motivo non vi sono ragioni per interpretare la norma in senso diverso da quello risultante dalla sua formulazione letterale, con la conseguenza che l'inciso “entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di NT” deve essere necessariamente inteso come data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, a nulla rilevando l'eventuale differimento dell'udienza disposta dal G.E.
Ciò posto, nel caso di specie, il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo è avvenuto oltre il termine perentorio previsto dalla legge.
Difatti, rispetto alla data di udienza indicata nell'atto di NT (5.4.2024), il deposito dell'avviso di cui all'art. 543, comma 5, c.p.c. è avvenuto solo il 12.4.2024. Non risulta che il creditore abbia peraltro invocato l'applicazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c..
Alla luce delle considerazioni svolte, il reclamo deve essere, pertanto, rigettato.
Tenuto conto della mancata costituzione dei resistenti, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
In base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo
Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, della Legge n. 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dell'art. 13 del citato decreto.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 4682/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- spese di lite irripetibili;
- si dà atto che la parte reclamante è tenuta al versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 12.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Carlotta Bruno dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4