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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10592 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. SE UN ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 25322 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuto in decisione nell'udienza del 27.05.2025 e vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato F. Vergerio di Cesana
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATA
CONTUMACE
Nonché , in persona del p.t. CP_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'avvocato G. M. Castiglioni
APPELLATA
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale all'udienza del 27.05.2025 mediante trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. CP_2
10450/2023 spiegando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e/o difesa, in riforma parziale della sentenza n. 10450/23 emessa dal
Giudice di Pace di il 21 aprile 2023, pubblicata mediante deposito in cancelleria il 26 aprile CP_2
2023, accertare e dichiarare la totale e/o parziale nullità ed inefficacia delle cartelle esattoriali n.
097 2011 0236923823/000, n. 097 2011 0260013190/000, n. 097 2012 0165960253/000, n. 097
2012 0291851727/000, n. 097 2013 0171888679/000, n. 097 2013 0181065456/000, n. 097 2013
0256585100/000, n. 097 2015 0126375960/000, n. 097 2015 0154963857/000, n. 097 2016
0138106879/000 e n. 097 2016 0155948428/000 e, per l'effetto, annullare le medesime cartelle
esattoriali”.
Si è costituita contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto CP_2
del gravame;
in subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello, ha chiesto la condanna esclusivamente dell' a pagare le spese di lite del presente grado di Controparte_1
giudizio.
L è rimasta contumace nel secondo grado di giudizio. Controparte_1
°°°°°
L'appellante censura la sentenza del Giudice di Pace di laddove questi ha ritenuto che CP_2
“Ancora, l' ha provato di avere validamente interrotto, Controparte_1
attraverso la notificazione della intimazione di pagamento n. 097.2017.90312316.60, il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione amm.va di cui all'art. 28 della Legge 689/81
in relazione ai crediti di cui alle cartelle sub 1) e 2)… Ancora, l' Controparte_1
ha provato di avere validamente interrotto, attraverso la notificazione della intimazione di
pagamento n. 097.2017.90235567.36, il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della
sanzione amm.va di cui all'art. 28 della Legge 689/81 in relazione ai crediti di cui alle cartelle sub
3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9)…sI osserva come il convenuto agente della riscossione, attraverso la
produzione dei relativi estratti di ruolo, abbia offerto elementi tali da far presumere la
riconducibilità delle intimazioni di pagamento de quibus alle rispettive cartelle di pagamento ad
esse sottese. Stante la rituale notificazione delle medesime intimazioni di pagamento, infatti,
l'attore avrebbe potuto agevolmente fornire in giudizio la prova contraria a tale presunzione
semplice producendo le intimazioni in questione. Ma si è ben guardato dal farlo”.
In particolare, deduce che la difesa dell' ha contravvenuto al proprio Controparte_1
specifico onere probatorio di dimostrare l'intervenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione in relazione alle cartelle esattoriali per cui è causa.
Orbene, effettivamente il Giudice di prime cure, ritenendo che gli estratti di ruolo abbiano fornito una presunzione della riconducibilità delle intimazioni di pagamento notificate alle cartelle esattoriali oggetto del presente giudizio, ha posto in essere un'errata inversione dell'onere probatorio ponendo indebitamente a carico dell'odierno appellante l'onere di fornire la prova di un fatto negativo, ovvero la mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Infatti, agli atti del giudizio non si rinvengono le due intimazioni di pagamento che avrebbero interrotto il corso della prescrizione, ma solo due relate di notifica che in sé non sono idonee a provare nulla, non potendosi dal loro esame evincersi se esse facciano o meno riferimento alle cartelle esattoriali per cui è causa.
La prescrizione di un credito non può essere interrotta sulla base di mere presunzioni e tanto meno può affermarsi che è il soggetto che eccepisce la prescrizione debba fornire la prova contraria rispetto a tali presunzioni semplici. La totale assenza di prova in ordine alla notifica di atti interruttivi della prescrizione comporta l'accoglimento dell'appello con l'annullamento delle cartelle esattoriali oggetto del presente gravame, per essere il relativo credito estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
La soccombenza comporta la condanna delle parti appellate in solido al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo ex D. M. n. 147 del
2022 (valore fino ad € 5.200,00, esclusa la fase istruttoria) e che si distraggono come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dr. SE UN, definitivamente pronunziando, in riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace di n. 10450 del 2023, così provvede: CP_2
a)- annulla le cartelle esattoriali cartelle esattoriali n. 097 2011 0236923823/000, n. 097 2011
0260013190/000, n. 097 2012 0165960253/000, n. 097 2012 0291851727/000, n. 097 2013
0171888679/000, n. 097 2013 0181065456/000, n. 097 2013 0256585100/000, n. 097 2015
0126375960/000, n. 097 2015 0154963857/000, n. 097 2016 0138106879/000 e n. 097 2016
0155948428/000, emesse nei confronti di;
Parte_1
b)- condanna le parti appellate in solido a rimborsare a le spese di lite relative al Parte_1
primo grado di giudizio, che liquida in € 913,00 per compensi, oltre spese esenti, spese generali al
15%, IV e Cap come per legge, spese che si distraggono a favore dell'avvocato Francesco Vergerio
di Cesana;
c)- condanna, altresì, le parti appellate in solido a rimborsare a le spese di lite Parte_1
relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 1.701,00 per compensi, oltre spese esenti,
spese generali al 15%, IV e Cap come per legge, spese che si distraggono a favore dell'avvocato
Francesco Vergerio di Cesana.
15/07/2025
Il Giudice
SE UN