TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 6282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6282 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 19893/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVOROE PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta mediante deposito di CP_1 note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 9 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19893/2023 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2023 TRA
, nata a [...] il [...] C.F. res.te in Parte_1 C.F._1 Portici via B. Croce 2 rapp.ta e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Vito Consales elett.te dom.ta presso il suo studio n Portici via c.so Garibaldi 217(comunicazioni al fax n.
081/ 7757843 e/o alla pec: ) Email_1 ricorrente E
, C.F. 8 Controparte_2 [...]
, C.F.: - P.I. - con sede Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 centrale in Roma in persona del legale rappresentante pro tempore-, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mariotti, giusta procura generale alle liti notar di Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, del 22.03.2024 ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale della sede di CP_1
NAPOLI, VIA DE GASPERI N. 55 (comunicazioni alla pec:
t; e/o al FAX n. 0861334019) Email_2 resistente
OGGETTO: indebito previdenziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE. Con ricorso depositato in data 31.10.2023 la parte ricorrente chiedeva al giudice adito di:
“dichiarare l'illegittimità dell'indebito di cui alla missiva del 20.10.2021 in merito alla prestazione cat. SPT n. 02308451 2) Voglia, per l'effetto, dichiarare non dovute dal ricorrente le somme richieste dall' pari ad € 12.314,53 3) Voglia condannare l' CP_1 CP_1 alla restituzione di somme eventualmente trattenute alla sig.ra 4) Voglia l'On. Parte_1
Giudice adito condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”.
La ricorrente, a tal proposito, premetteva:
- di usufruire di una pensione categoria SPT n. 02308451;
- che con provvedimento del 20.10.2021 le veniva notificato un indebito relativo agli anni
1.1.2018 in poi per un importo complessivo di € 12.314,53; che il provvedimento di indebito è sprovvisto di qualsiasi motivazione, se non di una generica dicitura secondo cui l'indebito sarebbe motivato da una trattenuta ex art. 1 comma 41 L. 335/1995;
- che l'indebito de quo è frutto di un evidente clamoroso errore in cui incorre l' , poiché CP_1 l'indebito presuppone un presunto altro e diverso reddito, da lei mai percepito;
- che nulla le ha mai contestato dall' fin quando, nel 2021, non ha richiesto le somme CP_1 indicate con decorrenza gennaio 2018;
- che la norma invocata dall' dispone che l'importo della pensione di reversibilità deve CP_1 essere calibrato in base ad altri redditi percepiti dal coniuge superstite;
- che nel caso di specie, l' ha operato una trattenuta sulla reversibilità, presupponendo CP_1 che, a decorrere dal gennaio 2018, sul presupposto che ella, a decorrere dal gennaio 2018, avesse altri redditi che le facessero superare lo scaglione limite oltre il quale si è operata la trattenuta;
- che da una lettura anche superficiale della documentazione reddituale versata in atti emerge
- ictu oculi - che , oltre la pensione di reversibilità indicata ella non abbia alcun altro reddito;
- che, pertanto, la trattenuta operata dall' è palesemente illegittima;
CP_1
- che l' nei mesi e negli anni precedenti, nulla abbia contestato alla ricorrente e, nel CP_1 gennaio 2018, non si comprende bene per quali motivi, abbia deciso di operare una trattenuta con indebito come se la sig.ra , a decorrere da quella data, avesse altri Parte_1 redditi;
Tanto premesso la ricorrente concludeva nel modo sopra interamente Parte_1 riportato.
L' si è costituita in giudizio tempestivamente con memoria datata 23 aprile 2024 CP_1
(prima udienza fissata per il 14.5.2025) chiedendo il rigetto del ricorso siccome totalmente infondato e pretestuoso.
In data 9.9.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva ed oggi decisa, con deposito della sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Indebito previdenziale Occorre precisare che si verte nella specie in tema di indebito previdenziale e non di indebito assistenziale;
le due ipotesi sono disciplinate in modo del tutto differente. Oggetto della pretesa restitutoria dell' è una prestazione previdenziale quale è la CP_1 pensione di reversibilità; la pensione di reversibilità è, infatti, una prestazione economica previdenziale erogata ai familiari superstiti di un pensionato o lavoratore deceduto (nella specie la è la coniuge superstite dell'assicurato), calcolata come percentuale della Parte_1 pensione che il defunto percepiva o avrebbe percepito. La quota spettante varia in base ai beneficiari: il coniuge riceve il 60% della pensione, questa percentuale aumenta in presenza di figli e si riduce in base al numero di familiari superstiti, senza mai superare il 100% della pensione originaria. La domanda si presenta all' , e la decorrenza è dal primo giorno del CP_1 mese successivo al decesso. Oggetto della pretesa restitutoria dell' è proprio la pensione ai superstiti la cui natura è, CP_1 per l'appunto, - occorre ribadire - previdenziale e non assistenziale. Deve essere, a questo punto, sottolineato il fatto che la disciplina dell'indebito previdenziale” è derogatoria del principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c..; ciò in quanto si presume che i beneficiari abbiano utilizzato gli importi indebitamente percepiti a soddisfare esigenze primarie di vita. Le norme richiamabili in materia sono l'art. 80 del R.D. 1422/24 che – con riferimento alle prestazioni previdenziali pensionistiche, all'ultimo comma stabilisce che “… le assegnazioni delle pensioni si considerano definitive quando, entro un anno, dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla (oggi ); in tal Parte_2 CP_1 caso le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati “. Nell'interpretare la norma la Suprema Corte ha precisato che trattasi di norma “… eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria, sia alle successive riliquidazioni, con riferimento esclusivamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione. La norma non è invece applicabile quando il provvedimento dell'istituto sia inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto, ovvero si accertino sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione totale o parziale del diritto al trattamento pensionistico” (cfr. Cass 1315/95; id. 310/90; id. 2701/89). L'art. 52 legge 88/89 per il quale “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti … nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 legge 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione, o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. La norma ha introdotto, pertanto, il principio generale dell'irripetibilità delle somme che siano state indebitamente percepite a titolo di pensione dagli assicurati in conseguenza di un qualsiasi errore, pertanto, anche in caso di revoca o annullamento del provvedimento originario, salvo il caso di dolo dell'interessato. L'art. 13 della legge 412/91, di interpretazione autentica del citato art. 52, introduce una disciplina più restrittiva rispetto alla norma sopra riportata, stabilendo che “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 della le. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. La norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39/93, nella parte in cui se ne disponeva l'applicazione anche ai rapporti sorti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge, o comunque pendenti a tale data, in quanto l'incidenza sostanziale sulla normativa precedente non risultava conforme alla qualificazione di norma interpretativa riportata nel titolo della legge.
La legge 662/96 art. 1 commi 260 e segg. prevede in sintesi che non si fa luogo a recupero dell'indebito qualora l'accipiens risulti titolare di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno '95 di importo fino a 16 milioni;
che qualora il limite predetto sia superato si fa luogo a recupero parziale, ossia nella misura dei tre quarti;
che è fatta salva la ripetibilità dell'intero indebito in caso di dolo dell'accipiens. Tanto premesso, osserva il Tribunale come in assenza della prova di qualsivoglia comportamento doloso del titolare del beneficio previdenziale in questione debba trovare piena applicazione quanto disposto dall'art. 13 della L. 412/91. Ed infatti la Corte di Cassazione in varie pronunce (cfr. tra le altre Cass.11484/96 nonché Cass. Sez. un. 16 marzo 1995 n. 3058; Cass. 22 febbraio 1995 n. 1965 e n. 1967; Cass. 26 gennaio 1995 n. 902; Corte Cost. 24 maggio 1996 n. 166)) ha ritenuto di assumere come termine finale per la ripetizione delle somme proprio quello contenuto nell'art. 13, comma 2°, legge 412/91, utilizzabile come criterio di orientamento generale. Quest'ultima norma, infatti, avrebbe recepito un termine da considerarsi insito nel sistema, in quanto presente nell'ordinamento previdenziale fin dal 1924 (art. 80 RD 1422/23). Così che ove l' lasci decorrere più di un anno dall'effettiva conoscenza o dalla CP_1 concreta possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero, non può più ripetere alcuna somma dall'assicurato, ma solo rettificare per il futuro i propri provvedimenti.
Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di indebito previdenziale, è stato affermato il principio secondo cui “nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. Sez. Unite 04/08/2010 n. 18046 e Cass. Lav. 20.01.2011 n. 1228). Ed ancora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza”
(Cfr. Cass. lav. 05.01.2011, n. 198). E' tuttavia ben vero che un recente orientamento in tema di indebito previdenziale affermatosi tanto nella giurisprudenza di merito quanto di legittimità ha ulteriormente precisato in tema di distribuzione degli oneri probatori che “nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (cfr. Tribunale Roma sez. lav., 11/04/2019, n.3675; cfr. anche Tribunale Imperia, 09/09/2019, n.133 e Cassazione
Civile sez. lav., 10/06/2019, n.15550) ma è anche vero che – anche recentissimamente – la Corte di Cassazione ha pur sempre precisato e ribadito che: “in tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.(Nella specie, il pensionato aveva omesso di segnalare l'evidente discrasia tra lo stipendio percepito in costanza di lavoro e la pensione, provvisoriamente liquidata in misura quasi pari al doppio del primo) (cfr. Cassazione
Civile sez. VI, 28/03/2019, n.8731).
Tale indirizzo è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12608 del 25 Giugno 2020, con ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, conformi a Cass., Sez. L., 15/10/2019 n. 26036; a Cass., Sez.
6 - L., ordinanza n. 10642 del 16/04/2019 ed a Cass.,
Sez.
6 - L.).
Del resto, il principio teste' richiamato prende le mosse dall'insegnamento secondo cui: "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (cfr.: Corte
Costituzionale, 13/01/2006 n. 1).
Questo giustifica la disciplina derogatoria in parola, che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (...) addebitabile" al percettore (cfr.: Corte Costituzionale, 14/12/1993 n. 431).
Più di recente la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione Civile ha affermato al punto 11 della sentenza datata 14/06/2024, n. 16615 che “la delibazione d'infondatezza anche del secondo mezzo s'inserisce, pertanto, nella consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della L. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno Civile in cui ha CP_1 avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno Civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito (fra le altre, Cass. nn. 3802 del 2019, 15039 del 2019, 13918 del 2021). Occorre, dunque, ribadire e precisare, che non sussiste e comunque non è provato alcuna forma di dolo da parte della ricorrente”.
Ed anche della sentenza di poco antecedente della Cassazione Civile Sezione Lavoro datata 11/07/2022, n. 21878 è stato affermato che “questa Corte di cassazione ha precisato che il tema della ripetizione dell'indebito pensionistico e dei profili inerenti all'elemento soggettivo e alla regolazione dell'onere probatorio sono già stati affrontati e risolti con decisioni condivise alle quali va data continuità (v., fra le altre, Cass. n. 18615 del 2021;
Cass. nn. 28771 del 2018 e 31832 del 2019); in particolare, la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato e la L n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte Cost.
n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, comma 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per "errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore" e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad "omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato" di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi;
l'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve CP_1 pertanto derivare da errore non imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' . CP_1
In definitiva – come già affermato dalla Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 30/06/2021, nella sentenza n.18615 “14. l'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve CP_1 pertanto derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
Su tali principi si sono attestati anche i giudici di merito.
Si vedano, in particolare le sentenze del Tribunale di Verona del 15/02/2023, n. 82 ove si è sancito il principio che “L'omessa verifica annuale della situazione reddituale del pensionato da parte dell'ente previdenziale preclude la ripetizione delle somme indebitamente erogate In materia pensionistica, l'azione di ripetizione di indebito previdenziale è preclusa dall'omessa verifica annuale, da parte dell'ente, delle situazioni reddituali dei pensionati che incidono sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche. Il mancato accertamento da parte del soggetto erogatore della prestazione viola la disposizione dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412/1991 configurando, con tale condotta il vizio derivante da errore imputabile all'ente previdenziale, rilevante ai fini della sanatoria ex art. 52, l. n. 88/1989” e della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del Tribunale di Campobasso dell'11.1.2023 n. 176 ove si è affermato che “ non sussiste indebito previdenziale se ricorrono quattro condizioni:
1. il pagamento delle somme avvenuto in virtù di formale e definitivo provvedimento;
2. la comunicazione del provvedimento all'interessato;
3. l'errore imputabile all'ente erogatore;
4. l'insussistenza del dolo del percipiente, cui è parificata l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente. Ciò premesso, nel caso specifico di pensione di reversibilità al figlio studente maggiorenne erogata oltre il limite di età del beneficiario (anni 26), va escluso il dolo o la condotta omissiva del percipiente e dunque l'indebito in base alla condizione n. 4 suddetta posto che l'ente erogatore ha fin dall'origine a disposizione le informazioni che imporrebbero la revoca della prestazione”. Nel provvedimento datato 24.6.2021 l' precisa che “deve sospendere la prestazione CP_1 economica collegata al reddito degli anni 2017 e 2018 (art.35 comma 10 bis del D.L.
207/2008 convertito con legge n. 14/2009). Questo perchè non ci ha inviato la dichiarazione dei redditi del 2017 e 2018.” Sulla base di quanto detto in premessa in punto di diritto lo scrivente ritiene fondate e, quindi condivisibili, le argomentazioni attoree svolte nelle note di trattazione scritta depositate in data 10.3.2025 laddove si legge: “preliminarmente parte resistente notifica l'indebito solo per l'anno 2018 non anche per gli altri anni. Appare di lapalissiana evidenza come i redditi della ricorrente fossero identici a quelli degli altri anni Ancora E' peraltro fatto obbligo all' di procedere annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche ed è fatto obbligo allo stesso di procedere, entro l'anno successivo al recupero di CP_2 quanto eventualmente pagato in eccedenza ( cfr L.
9.3.1989 n. 88 art. 52 comma 1 ) La sig.ra annualmente procede alla redazione del Mod 730 e alla dichiarazione dei Parte_1 redditi all'Agenzia delle Entrate, per cui facilmente, con una semplice verifica, sarebbe stato accertabile l'assenza di altri redditi. Peraltro, mai l' ha richiesto la CP_1 comunicazione. Anche per la missiva relativa alla presunta richiesta dei redditi 2017, che in comparsa si sostiene aver richiesto in data 29.11.2019, l' non deposita prova CP_1 dell'avvenuta ricezione. Mai la ricorrente ha ricevuto la richiesta di comunicazione dei redditi, annualmente ha redatto la dichiarazione e il Mod 730. Peraltro appare paradossale che per nessun altro anno sia stato notificato l'indebito. Ancora, infondata è la circostanza che la ricorrente non prova i redditi avendo versato in atti certificato reddituale relativa agli anni 2017 e 2018”. Nelle ultime note di trattazione depositate in data 2.9.2025 parte ricorrente ha ulteriormente specificato – ed in ciò confortato dalla documentazione presente in atti – che “la sig.ra
[...]
annualmente procede alla redazione del Mod 730 e alla dichiarazione dei redditi Pt_1 all'Agenzia delle Entrate, per cui facilmente, con una semplice verifica, sarebbe stato accertabile l'assenza di altri redditi. Peraltro, mai l' ha richiesto la comunicazione. CP_1
Anche per la missiva relativa alla presunta richiesta dei redditi 2017, che in comparsa si sostiene aver richiesto in data 29.11.2019, l' non deposita prova dell'avvenuta CP_1 ricezione. Mai la ricorrente ha ricevuto la richiesta di comunicazione dei redditi, annualmente ha redatto la dichiarazione e il Mod 730” Infine deve richiamarsi l'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come interpretato autenticamente dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui “Le pensioni […] possono essere in ogni momento rettificate […] in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Deve essere pertanto dichiarata l'irripetibilità delle somme reclamate in restituzione, essendo decorso oltre un anno dall'effettiva conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero e stante l'evidente buona fede della ricorrente che ha puntualmente dichiarato la propria situazione reddituale all'Amministrazione. Nel caso in esame non vi è alcun documento in grado di giustificare l'operato dell' . CP_1
In ogni caso, occorre precisare, che non sussiste e comunque non è provato alcuna forma di dolo da parte della ricorrente.
La domanda, pertanto, va interamente accolta per i motivi sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
a) Accerta e dichiara l'illegittimità della pretesa avanzata dall' di cui alla missiva del CP_1
20.10.2021 in merito alla prestazione cat. SPT n. 02308451; b) conseguentemente dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' pari CP_1 ad € 12.314,53; c) condannare l' alla restituzione di somme eventualmente trattenute alla sig.ra CP_1 [...]
stante l'insussistenza del presunto debito;
Pt_1 b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € CP_1
2.000,00 per compensi professionali di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge con attribuzione.
Napoli, il 15/09/2025
IL GIUDICE
dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVOROE PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta mediante deposito di CP_1 note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 9 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19893/2023 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2023 TRA
, nata a [...] il [...] C.F. res.te in Parte_1 C.F._1 Portici via B. Croce 2 rapp.ta e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Vito Consales elett.te dom.ta presso il suo studio n Portici via c.so Garibaldi 217(comunicazioni al fax n.
081/ 7757843 e/o alla pec: ) Email_1 ricorrente E
, C.F. 8 Controparte_2 [...]
, C.F.: - P.I. - con sede Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 centrale in Roma in persona del legale rappresentante pro tempore-, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mariotti, giusta procura generale alle liti notar di Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, del 22.03.2024 ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale della sede di CP_1
NAPOLI, VIA DE GASPERI N. 55 (comunicazioni alla pec:
t; e/o al FAX n. 0861334019) Email_2 resistente
OGGETTO: indebito previdenziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE. Con ricorso depositato in data 31.10.2023 la parte ricorrente chiedeva al giudice adito di:
“dichiarare l'illegittimità dell'indebito di cui alla missiva del 20.10.2021 in merito alla prestazione cat. SPT n. 02308451 2) Voglia, per l'effetto, dichiarare non dovute dal ricorrente le somme richieste dall' pari ad € 12.314,53 3) Voglia condannare l' CP_1 CP_1 alla restituzione di somme eventualmente trattenute alla sig.ra 4) Voglia l'On. Parte_1
Giudice adito condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”.
La ricorrente, a tal proposito, premetteva:
- di usufruire di una pensione categoria SPT n. 02308451;
- che con provvedimento del 20.10.2021 le veniva notificato un indebito relativo agli anni
1.1.2018 in poi per un importo complessivo di € 12.314,53; che il provvedimento di indebito è sprovvisto di qualsiasi motivazione, se non di una generica dicitura secondo cui l'indebito sarebbe motivato da una trattenuta ex art. 1 comma 41 L. 335/1995;
- che l'indebito de quo è frutto di un evidente clamoroso errore in cui incorre l' , poiché CP_1 l'indebito presuppone un presunto altro e diverso reddito, da lei mai percepito;
- che nulla le ha mai contestato dall' fin quando, nel 2021, non ha richiesto le somme CP_1 indicate con decorrenza gennaio 2018;
- che la norma invocata dall' dispone che l'importo della pensione di reversibilità deve CP_1 essere calibrato in base ad altri redditi percepiti dal coniuge superstite;
- che nel caso di specie, l' ha operato una trattenuta sulla reversibilità, presupponendo CP_1 che, a decorrere dal gennaio 2018, sul presupposto che ella, a decorrere dal gennaio 2018, avesse altri redditi che le facessero superare lo scaglione limite oltre il quale si è operata la trattenuta;
- che da una lettura anche superficiale della documentazione reddituale versata in atti emerge
- ictu oculi - che , oltre la pensione di reversibilità indicata ella non abbia alcun altro reddito;
- che, pertanto, la trattenuta operata dall' è palesemente illegittima;
CP_1
- che l' nei mesi e negli anni precedenti, nulla abbia contestato alla ricorrente e, nel CP_1 gennaio 2018, non si comprende bene per quali motivi, abbia deciso di operare una trattenuta con indebito come se la sig.ra , a decorrere da quella data, avesse altri Parte_1 redditi;
Tanto premesso la ricorrente concludeva nel modo sopra interamente Parte_1 riportato.
L' si è costituita in giudizio tempestivamente con memoria datata 23 aprile 2024 CP_1
(prima udienza fissata per il 14.5.2025) chiedendo il rigetto del ricorso siccome totalmente infondato e pretestuoso.
In data 9.9.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva ed oggi decisa, con deposito della sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Indebito previdenziale Occorre precisare che si verte nella specie in tema di indebito previdenziale e non di indebito assistenziale;
le due ipotesi sono disciplinate in modo del tutto differente. Oggetto della pretesa restitutoria dell' è una prestazione previdenziale quale è la CP_1 pensione di reversibilità; la pensione di reversibilità è, infatti, una prestazione economica previdenziale erogata ai familiari superstiti di un pensionato o lavoratore deceduto (nella specie la è la coniuge superstite dell'assicurato), calcolata come percentuale della Parte_1 pensione che il defunto percepiva o avrebbe percepito. La quota spettante varia in base ai beneficiari: il coniuge riceve il 60% della pensione, questa percentuale aumenta in presenza di figli e si riduce in base al numero di familiari superstiti, senza mai superare il 100% della pensione originaria. La domanda si presenta all' , e la decorrenza è dal primo giorno del CP_1 mese successivo al decesso. Oggetto della pretesa restitutoria dell' è proprio la pensione ai superstiti la cui natura è, CP_1 per l'appunto, - occorre ribadire - previdenziale e non assistenziale. Deve essere, a questo punto, sottolineato il fatto che la disciplina dell'indebito previdenziale” è derogatoria del principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c..; ciò in quanto si presume che i beneficiari abbiano utilizzato gli importi indebitamente percepiti a soddisfare esigenze primarie di vita. Le norme richiamabili in materia sono l'art. 80 del R.D. 1422/24 che – con riferimento alle prestazioni previdenziali pensionistiche, all'ultimo comma stabilisce che “… le assegnazioni delle pensioni si considerano definitive quando, entro un anno, dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla (oggi ); in tal Parte_2 CP_1 caso le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati “. Nell'interpretare la norma la Suprema Corte ha precisato che trattasi di norma “… eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria, sia alle successive riliquidazioni, con riferimento esclusivamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione. La norma non è invece applicabile quando il provvedimento dell'istituto sia inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto, ovvero si accertino sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione totale o parziale del diritto al trattamento pensionistico” (cfr. Cass 1315/95; id. 310/90; id. 2701/89). L'art. 52 legge 88/89 per il quale “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti … nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 legge 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione, o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. La norma ha introdotto, pertanto, il principio generale dell'irripetibilità delle somme che siano state indebitamente percepite a titolo di pensione dagli assicurati in conseguenza di un qualsiasi errore, pertanto, anche in caso di revoca o annullamento del provvedimento originario, salvo il caso di dolo dell'interessato. L'art. 13 della legge 412/91, di interpretazione autentica del citato art. 52, introduce una disciplina più restrittiva rispetto alla norma sopra riportata, stabilendo che “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 della le. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. La norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39/93, nella parte in cui se ne disponeva l'applicazione anche ai rapporti sorti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge, o comunque pendenti a tale data, in quanto l'incidenza sostanziale sulla normativa precedente non risultava conforme alla qualificazione di norma interpretativa riportata nel titolo della legge.
La legge 662/96 art. 1 commi 260 e segg. prevede in sintesi che non si fa luogo a recupero dell'indebito qualora l'accipiens risulti titolare di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno '95 di importo fino a 16 milioni;
che qualora il limite predetto sia superato si fa luogo a recupero parziale, ossia nella misura dei tre quarti;
che è fatta salva la ripetibilità dell'intero indebito in caso di dolo dell'accipiens. Tanto premesso, osserva il Tribunale come in assenza della prova di qualsivoglia comportamento doloso del titolare del beneficio previdenziale in questione debba trovare piena applicazione quanto disposto dall'art. 13 della L. 412/91. Ed infatti la Corte di Cassazione in varie pronunce (cfr. tra le altre Cass.11484/96 nonché Cass. Sez. un. 16 marzo 1995 n. 3058; Cass. 22 febbraio 1995 n. 1965 e n. 1967; Cass. 26 gennaio 1995 n. 902; Corte Cost. 24 maggio 1996 n. 166)) ha ritenuto di assumere come termine finale per la ripetizione delle somme proprio quello contenuto nell'art. 13, comma 2°, legge 412/91, utilizzabile come criterio di orientamento generale. Quest'ultima norma, infatti, avrebbe recepito un termine da considerarsi insito nel sistema, in quanto presente nell'ordinamento previdenziale fin dal 1924 (art. 80 RD 1422/23). Così che ove l' lasci decorrere più di un anno dall'effettiva conoscenza o dalla CP_1 concreta possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero, non può più ripetere alcuna somma dall'assicurato, ma solo rettificare per il futuro i propri provvedimenti.
Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di indebito previdenziale, è stato affermato il principio secondo cui “nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. Sez. Unite 04/08/2010 n. 18046 e Cass. Lav. 20.01.2011 n. 1228). Ed ancora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza”
(Cfr. Cass. lav. 05.01.2011, n. 198). E' tuttavia ben vero che un recente orientamento in tema di indebito previdenziale affermatosi tanto nella giurisprudenza di merito quanto di legittimità ha ulteriormente precisato in tema di distribuzione degli oneri probatori che “nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (cfr. Tribunale Roma sez. lav., 11/04/2019, n.3675; cfr. anche Tribunale Imperia, 09/09/2019, n.133 e Cassazione
Civile sez. lav., 10/06/2019, n.15550) ma è anche vero che – anche recentissimamente – la Corte di Cassazione ha pur sempre precisato e ribadito che: “in tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.(Nella specie, il pensionato aveva omesso di segnalare l'evidente discrasia tra lo stipendio percepito in costanza di lavoro e la pensione, provvisoriamente liquidata in misura quasi pari al doppio del primo) (cfr. Cassazione
Civile sez. VI, 28/03/2019, n.8731).
Tale indirizzo è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12608 del 25 Giugno 2020, con ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, conformi a Cass., Sez. L., 15/10/2019 n. 26036; a Cass., Sez.
6 - L., ordinanza n. 10642 del 16/04/2019 ed a Cass.,
Sez.
6 - L.).
Del resto, il principio teste' richiamato prende le mosse dall'insegnamento secondo cui: "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (cfr.: Corte
Costituzionale, 13/01/2006 n. 1).
Questo giustifica la disciplina derogatoria in parola, che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (...) addebitabile" al percettore (cfr.: Corte Costituzionale, 14/12/1993 n. 431).
Più di recente la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione Civile ha affermato al punto 11 della sentenza datata 14/06/2024, n. 16615 che “la delibazione d'infondatezza anche del secondo mezzo s'inserisce, pertanto, nella consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della L. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno Civile in cui ha CP_1 avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno Civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito (fra le altre, Cass. nn. 3802 del 2019, 15039 del 2019, 13918 del 2021). Occorre, dunque, ribadire e precisare, che non sussiste e comunque non è provato alcuna forma di dolo da parte della ricorrente”.
Ed anche della sentenza di poco antecedente della Cassazione Civile Sezione Lavoro datata 11/07/2022, n. 21878 è stato affermato che “questa Corte di cassazione ha precisato che il tema della ripetizione dell'indebito pensionistico e dei profili inerenti all'elemento soggettivo e alla regolazione dell'onere probatorio sono già stati affrontati e risolti con decisioni condivise alle quali va data continuità (v., fra le altre, Cass. n. 18615 del 2021;
Cass. nn. 28771 del 2018 e 31832 del 2019); in particolare, la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato e la L n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte Cost.
n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, comma 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per "errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore" e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad "omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato" di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi;
l'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve CP_1 pertanto derivare da errore non imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' . CP_1
In definitiva – come già affermato dalla Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 30/06/2021, nella sentenza n.18615 “14. l'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve CP_1 pertanto derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
Su tali principi si sono attestati anche i giudici di merito.
Si vedano, in particolare le sentenze del Tribunale di Verona del 15/02/2023, n. 82 ove si è sancito il principio che “L'omessa verifica annuale della situazione reddituale del pensionato da parte dell'ente previdenziale preclude la ripetizione delle somme indebitamente erogate In materia pensionistica, l'azione di ripetizione di indebito previdenziale è preclusa dall'omessa verifica annuale, da parte dell'ente, delle situazioni reddituali dei pensionati che incidono sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche. Il mancato accertamento da parte del soggetto erogatore della prestazione viola la disposizione dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412/1991 configurando, con tale condotta il vizio derivante da errore imputabile all'ente previdenziale, rilevante ai fini della sanatoria ex art. 52, l. n. 88/1989” e della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del Tribunale di Campobasso dell'11.1.2023 n. 176 ove si è affermato che “ non sussiste indebito previdenziale se ricorrono quattro condizioni:
1. il pagamento delle somme avvenuto in virtù di formale e definitivo provvedimento;
2. la comunicazione del provvedimento all'interessato;
3. l'errore imputabile all'ente erogatore;
4. l'insussistenza del dolo del percipiente, cui è parificata l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente. Ciò premesso, nel caso specifico di pensione di reversibilità al figlio studente maggiorenne erogata oltre il limite di età del beneficiario (anni 26), va escluso il dolo o la condotta omissiva del percipiente e dunque l'indebito in base alla condizione n. 4 suddetta posto che l'ente erogatore ha fin dall'origine a disposizione le informazioni che imporrebbero la revoca della prestazione”. Nel provvedimento datato 24.6.2021 l' precisa che “deve sospendere la prestazione CP_1 economica collegata al reddito degli anni 2017 e 2018 (art.35 comma 10 bis del D.L.
207/2008 convertito con legge n. 14/2009). Questo perchè non ci ha inviato la dichiarazione dei redditi del 2017 e 2018.” Sulla base di quanto detto in premessa in punto di diritto lo scrivente ritiene fondate e, quindi condivisibili, le argomentazioni attoree svolte nelle note di trattazione scritta depositate in data 10.3.2025 laddove si legge: “preliminarmente parte resistente notifica l'indebito solo per l'anno 2018 non anche per gli altri anni. Appare di lapalissiana evidenza come i redditi della ricorrente fossero identici a quelli degli altri anni Ancora E' peraltro fatto obbligo all' di procedere annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche ed è fatto obbligo allo stesso di procedere, entro l'anno successivo al recupero di CP_2 quanto eventualmente pagato in eccedenza ( cfr L.
9.3.1989 n. 88 art. 52 comma 1 ) La sig.ra annualmente procede alla redazione del Mod 730 e alla dichiarazione dei Parte_1 redditi all'Agenzia delle Entrate, per cui facilmente, con una semplice verifica, sarebbe stato accertabile l'assenza di altri redditi. Peraltro, mai l' ha richiesto la CP_1 comunicazione. Anche per la missiva relativa alla presunta richiesta dei redditi 2017, che in comparsa si sostiene aver richiesto in data 29.11.2019, l' non deposita prova CP_1 dell'avvenuta ricezione. Mai la ricorrente ha ricevuto la richiesta di comunicazione dei redditi, annualmente ha redatto la dichiarazione e il Mod 730. Peraltro appare paradossale che per nessun altro anno sia stato notificato l'indebito. Ancora, infondata è la circostanza che la ricorrente non prova i redditi avendo versato in atti certificato reddituale relativa agli anni 2017 e 2018”. Nelle ultime note di trattazione depositate in data 2.9.2025 parte ricorrente ha ulteriormente specificato – ed in ciò confortato dalla documentazione presente in atti – che “la sig.ra
[...]
annualmente procede alla redazione del Mod 730 e alla dichiarazione dei redditi Pt_1 all'Agenzia delle Entrate, per cui facilmente, con una semplice verifica, sarebbe stato accertabile l'assenza di altri redditi. Peraltro, mai l' ha richiesto la comunicazione. CP_1
Anche per la missiva relativa alla presunta richiesta dei redditi 2017, che in comparsa si sostiene aver richiesto in data 29.11.2019, l' non deposita prova dell'avvenuta CP_1 ricezione. Mai la ricorrente ha ricevuto la richiesta di comunicazione dei redditi, annualmente ha redatto la dichiarazione e il Mod 730” Infine deve richiamarsi l'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come interpretato autenticamente dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui “Le pensioni […] possono essere in ogni momento rettificate […] in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Deve essere pertanto dichiarata l'irripetibilità delle somme reclamate in restituzione, essendo decorso oltre un anno dall'effettiva conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero e stante l'evidente buona fede della ricorrente che ha puntualmente dichiarato la propria situazione reddituale all'Amministrazione. Nel caso in esame non vi è alcun documento in grado di giustificare l'operato dell' . CP_1
In ogni caso, occorre precisare, che non sussiste e comunque non è provato alcuna forma di dolo da parte della ricorrente.
La domanda, pertanto, va interamente accolta per i motivi sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
a) Accerta e dichiara l'illegittimità della pretesa avanzata dall' di cui alla missiva del CP_1
20.10.2021 in merito alla prestazione cat. SPT n. 02308451; b) conseguentemente dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' pari CP_1 ad € 12.314,53; c) condannare l' alla restituzione di somme eventualmente trattenute alla sig.ra CP_1 [...]
stante l'insussistenza del presunto debito;
Pt_1 b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € CP_1
2.000,00 per compensi professionali di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge con attribuzione.
Napoli, il 15/09/2025
IL GIUDICE
dott. Federico Bile