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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14230/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 4.4.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 14230/2024, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Paolo INTERNULLO;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 23.5.2022, cittadino pachistano nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 20.5.2024 (notificato all'istante in data 4.11.2024). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione.
Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello
Pag. 1 di 7 internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 18.11.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: patente di guida;
certificato di superamento dell'esame di lingua italiana per il livello B1; contratto di compravendita di un'unità immobiliare con collegato mutuo ipotecario;
certificazioni uniche 2020-2021-2022-2023-2024; buste paga emesse dalla nell'anno 2024). Parte_2
Sulla scorta di quanto sopra, il procuratore del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3. Il , pur avendo ricevuto valida notifica del ricorso e del decreto di fissazione Controparte_1 dell'udienza di comparizione in data 23.12.2024, non si è costituito in giudizio e deve essere, pertanto, dichiarato contumace.
4. L'udienza di comparizione delle parti, trattazione della causa e discussione, fissata in data 6.2.2025, è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 30.1.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha chiesto la rimessione della causa in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha prodotto le ultime buste paga.
5. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 4.4.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113,
Pag. 2 di 7 conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda di protezione speciale è stata presentata in sede amministrativa il 23.5.2022 (cfr. la missiva di posta elettronica del legale sub doc. 2 del fascicolo di parte), essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa.
Pag. 3 di 7 2.2. Ricorrono, invece, gli estremi dell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a mente del quale non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o comunque qualora ricorrano gli obblighi costituzionali o convenzionali di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. cit.
Questa norma, nell'attuare vincoli ordinamentali di natura sovranazionale e internazionale, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniqualvolta vi sia il rischio concreto ed attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, in primis i diritti umani come riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e dalla CEDU.
Ebbene, non si possono trascurare le notevoli criticità circa il rispetto dei diritti umani in Pakistan ed in specie nella provincia del Punjab (ove si trova il distretto di Sialkot, luogo di provenienza del richiedente), le quali raggiungono – nel loro complesso – una soglia di gravità tale da far ritenere l'operatività del divieto di refoulement.
Secondo Human Rights Watch, «il Pakistan è estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e affronta tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi. Il Pakistan nell'agosto 2022 ha subito inoltre devastanti inondazioni che hanno coperto oltre un terzo del paese, uccidendo oltre 1.000 persone, sfollando più di 30 milioni e causando miliardi di dollari di danni. Queste crisi sono arrivate mentre il Pakistan affrontava crisi politiche ed economiche sempre più profonde e prezzi del cibo e del carburante alle stelle. Durante tutto l'anno, il governo ha continuato a controllare i media e a limitare il dissenso. Le autorità hanno molestato e talvolta arrestato giornalisti e altri membri della società civile per aver criticato i funzionari e le politiche del governo. Sono continuati anche gli attacchi violenti contro i membri dei media. Le donne, le minoranze religiose e le persone transgender hanno continuato a subire violenze, discriminazioni e persecuzioni, con le autorità che non hanno fornito una protezione adeguata o chiamato a rispondere i colpevoli. Il governo ha continuato a fare poco per ritenere le forze dell'ordine responsabili di torture e altri gravi abusi. Gli attacchi dei militanti islamici, in particolare il , contro funzionari delle Persona_1 forze dell'ordine e minoranze religiose hanno ucciso decine di persone» (v. , 'Constitutional Controparte_2 [...]
in Pakistan, disponibile all'indirizzo https://www.hrw.org/news/2022/04/05/constitutional-coup- CP_3 threatened-pakistan).
Il Pakistan tiene elezioni regolari in un sistema politico multipartitico competitivo. Tuttavia, l'esercito esercita un'enorme influenza sulla sicurezza e su altre questioni politiche, intimidisce i media e gode dell'impunità per l'uso indiscriminato o extralegale della forza. Le autorità impongono restrizioni selettive alle libertà civili e i militanti islamici compiono attacchi contro le minoranze religiose e altri presunti oppositori.
Il report di USDOS relativo all'anno 2022 ha, a sua volta, evidenziato quanto segue: «Le questioni significative relative ai diritti umani hanno incluso rapporti credibili di: uccisioni illegali o arbitrarie, comprese le uccisioni extragiudiziali da parte del governo o dei suoi agenti;
sparizione forzata da parte del governo o dei suoi agenti;
tortura e casi di trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del governo o dei suoi agenti;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
detenzione arbitraria;
prigionieri politici;
repressione transnazionale contro individui in un altro paese;
interferenza arbitraria o illecita con la privacy; gravi restrizioni alla libertà di espressione e dei media, tra cui la violenza contro i giornalisti, gli arresti ingiustificati e le sparizioni di giornalisti, la censura e le leggi penali sulla diffamazione e le leggi contro la blasfemia;
gravi restrizioni alla libertà di Internet;
interferenze sostanziali con la libertà di riunione pacifica e la libertà di associazione, comprese leggi eccessivamente restrittive per il funzionamento delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni della società civile;
severe restrizioni alla libertà religiosa;
restrizioni alla libertà di circolazione;
grave corruzione del governo;
mancanza di indagini e responsabilità per la violenza di genere;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di membri di minoranze razziali ed etniche;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
l'esistenza o l'uso di leggi che criminalizzano la condotta sessuale consensuale tra persone dello stesso sesso tra adulti;
restrizioni alla libertà di associazione dei lavoratori ed esistenza delle peggiori forme di lavoro minorile» (v. https://www.hrw.org/news/2022/04/05/constitutional-coup-threatened-pakistan).
Pag. 4 di 7 Un simile quadro è stato confermato anche dal rapporto di del 2022 (v. Controparte_4 https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/pakistan/report-pakistan/), ove si legge quanto segue: «Sono continuate gravi violazioni dei diritti umani, tra cui sparizioni forzate, torture, repressioni delle proteste pacifiche, attacchi contro giornalisti e violenze contro le minoranze religiose e altri gruppi emarginati. Una reazione contro le conquiste legali nei diritti transgender ha portato a una crescente violenza contro le persone transgender. Il Senato ha approvato una legge che criminalizzerebbe la tortura da parte di funzionari statali per la prima volta. Gli sconvolgimenti politici hanno portato a una grande incertezza. Una crisi economica ha gravemente ostacolato i diritti economici delle persone. Il cambiamento climatico ha esacerbato le ondate di calore seguite da devastanti inondazioni, che hanno ucciso molti e minato una serie di diritti».
Freedom House classifica, del resto, il Pakistan come Paese solo parzialmente libero con un punteggio di 37/100, di cui 15/40 per i diritti politici e 22/60 per le libertà civili (v. https://freedomhouse.org/country/pakistani/kashmir/freedom-world/2023).
Le crisi politiche ed economiche del Pakistan si sono aggravate nel 2023. Seguendo un copione simile a quello dei suoi predecessori, il governo del Primo Ministro Shehbaz ha represso i media, le Per_2 organizzazioni non governative (ONG) e l'opposizione politica. Le autorità hanno utilizzato leggi draconiane antiterrorismo e anti-sedizione per intimidire i critici pacifici. Le minacce e gli attacchi del governo ai media hanno creato un clima di paura tra giornalisti e gruppi della società civile, con molti che hanno fatto ricorso all'autocensura.
La violenza legata alla blasfemia contro le minoranze religiose, alimentata in parte dalla persecuzione governativa e dalle leggi discriminatorie, si è intensificata. Gli attacchi dei militanti islamici, in particolare del (TTP) e dello Stato islamico della provincia di Khorasan (ISKP), che hanno Persona_1 preso di mira funzionari delle forze dell'ordine e minoranze religiose, hanno ucciso decine di persone nel 2023.
Il governo pachistano non ha modificato o abrogato le disposizioni della legge sulla blasfemia che hanno fornito un pretesto per la violenza contro le minoranze religiose e le hanno lasciate vulnerabili ad arresti e procedimenti giudiziari arbitrari. La pena di morte è obbligatoria per blasfemia e decine di persone sono rimaste nel braccio della morte fino alla fine del 2023. Dal 1990, almeno 65 persone sarebbero state uccise in Pakistan per accuse di blasfemia.
Con povertà, inflazione e disoccupazione alle stelle, il Pakistan ha dovuto affrontare una delle peggiori crisi economiche della sua storia, mettendo a repentaglio i diritti di milioni di persone alla salute, al cibo e a un adeguato tenore di vita. L'insistenza del Fondo Monetario Internazionale (FMI) sull'austerità e la rimozione dei sussidi senza adeguate misure compensative hanno causato ulteriori difficoltà per i gruppi a basso reddito. Il Pakistan è rimasto estremamente vulnerabile al cambiamento climatico e ha dovuto affrontare tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi.
Nella provincia del Punjab, nei primi quattro mesi del 2023 sono stati segnalati alla polizia 10.365 casi di violenza contro le donne, secondo una ONG locale. Il numero effettivo di incidenti è probabilmente molto più alto, dati gli ostacoli alla denuncia, le norme sociali dannose e le risposte inefficaci e dannose della polizia. Il tasso di condanna per stupro in Pakistan è inferiore al 3 %.
La mancanza di consapevolezza sulla salute mentale nella società pachistana contribuisce all'abuso di coloro che hanno disabilità psicosociali (condizioni di salute mentale).
I rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso tra uomini continuano a essere un reato ai sensi del codice penale pachistano, esponendo gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini e le donne transgender a un rischio maggiore di abusi da parte della polizia e di altre forme di violenza e discriminazione.
La valutazione sullo stato di libertà di per il 2023 è peggiorata rispetto all'anno Parte_3 precedente, seppur di poco: il punteggio complessivo è pari a 35/100, suddiviso in 14/40 per i diritti
Pag. 5 di 7 politici e 21/60 per le libertà civili (v. https://freedomhouse.org/country/pakistan/freedom-world/2024).
La protezione speciale deve, innanzitutto, essere riconosciuta, pertanto, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
2.3. Ciò posto, ha, inoltre, dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione Parte_1 in Italia, come emerge dalla documentazione lavorativa versata in atti dal suo difensore.
Oltre ad aver raggiunto un buon livello di conoscenza della lingua italiana (B1) e ad aver conseguito la patente di guida nel nostro Paese, egli ha svolto attività lavorativa sin dal 2019, venendo da ultimo assunto dal 1.3.2021 dalla in forza di contratto a termine, trasformato già nello stesso anno in Parte_2 contratto a tempo pieno e determinato, tuttora in esecuzione.
Tali attività lavorative hanno consentito allo straniero di percepire redditi via via crescenti nel tempo e adeguati ad assicurargli un tenore di vita dignitoso nel nostro Paese (nel 2023, ad esempio, egli ha conseguito redditi da lavoro pari a euro 20.712,43), tanto da consentirgli di acquistare un'unità immobiliare, previa stipula di un mutuo ipotecario (si rammenta in ogni caso, al riguardo, che secondo Cass., sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia»).
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. L'amministrazione resistente, rimasta peraltro contumace, è soccombente formale e totale;
in assenza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essa deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente (art. 91, comma 1, c.p.c.), che vanno liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definita senza lo svolgimento di attività di istruzione orale, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole prime due fasi, in quanto le difese successive a quella introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Come da richiesta contenuta nel ricorso, esse vanno distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario (art. 93, comma 1, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I-II-III-IV C.F._1 periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173;
Pag. 6 di 7 dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
visti gli artt. 91, comma 1, e 93, comma 1, c.p.c., condanna il al pagamento, in favore dell'avv. Paolo Internullo, in qualità di Controparte_1 difensore antistatario del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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