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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI RO MA
SEZIONE Q UART A CIVILE
riunita in cam era di consigli o in persona dei magist rati:
- dott. Gi us eppe St aglianò President e
- dott.ssa Gi ovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa M atilde Carpinell a Consigliere rel .
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
(artt . 352 , comm a 6, e 281 -sexies c.p.c.)
nell a caus a civile di appello i scritt a al n. 5167 del Ruolo general e per gli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del 10.4.2025 e vertente
TRA
( , e per essa, Parte_1 P.IVA_1
quale m andatari a con rappresent anza, Parte_2
( ), in persona del l egal e rappresent ant e p.t., rappresent ata e P.IVA_2
difesa dall 'avv. ( ), in virtù di procura Parte_3 C.F._1
in calce all'atto di appello
- PARTE APP ELLA NTE -
E
pag. 1 di 17 ( ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( , rappresentat i e di fesi da ll'avv. Rit a Chi ara Furneri C.F._3
( ), in vi rtù di procura in cal ce all a comparsa di C.F._4
cost ituzione e ri spos ta del giudi zio di pri mo grado
- PARTE APP ELLATA -
NONCHÉ
( ), per il tramit e dall a procurat rice Controparte_3 P.IVA_3
speci al e ( , in persona del Controparte_4 P.IVA_4
legal e rappres entant e p.t ., rappresent at a e di fesa dagli avvocati Robert o
Cal abresi ( ) ed Elisa Gaboardi C.F._5
( ), in virtù di procura in calce all'atto d'intervento del C.F._6
14.11.2023
- PARTE INTERVENIENTE -
OGGETTO: appel l o avverso l a sent enza del Tribunal e di Vell et ri n.
1307/ 2021 pubbl i cata il 30.6.2021 (opposi zione all'esecuzione immobili are ).
CONCLUS IONI
Come da verbal e di udienza .
FATTI RIL EVANTI DELL A CAUSA
§ 1. – Con atto di precetto notificato il 18.4.2014 Banca Nazionale del
Lavoro (B NL) s.p.a. i ntim ava a e il Controparte_1 Controparte_2
pagam ent o dell a com ples siva s omm a di € 124.644,75, olt re int eressi al t asso del 6% e s pese, in forza del cont ratt o di mutuo stipulat o il 4.4.2006 a rogit o pag. 2 di 17 del not aio rep. n. 27.137, racc. n. 13.373, per l'im porto di € Persona_1
135.000,00 , cui era s eguita l'i s cri zi one di i pot eca sull'i mmobi le di propri et à
dei mutuat ari , s ito nel C omune di Ardea, vi a Al cide de Gasperi n. 108,
cost ituit o da appart ament o e annessa cant ina.
Stant e i l m ancato pagamento , con atto del 7.7.2014 BNL s.p.a.
procedeva al pi gnoram ento del cespit e i pot ecato e la rel ati va procedura era iscritt a al n. 560/ 2014 R.G.E. del Tribunale di Vell et ri.
Avverso il pi gnoram ent o gli esecutat i proponevano opposi zi one ex artt.
615 e 624 c.p.c . con atto notifi cato, unit am ent e al decret o di fi ssazione di udi enza, in dat a 8.3.2016.
Inst auratos i il cont radditt ori o con il creditore esecut ant e, i l g.e.
disponeva consul enza tecni ca di uffici o cont abi le e, con ordinanza resa all'udienza del 24.10.2017, sospendeva la procedura esecutiva, assegnando termine di gi orni novant a per l 'introduzione del gi udi zio di merito .
§ 2. – C on «att o di cit azione ex art. 618 c.p.c. » noti ficat o il 19.1.2018
BNL s.p.a . e, per essa, quale m andat aria senza rappresent anza ,
[...]
instaurava l a fase di m erito del Parte_4
giudi zio di opposizione , chiedendo di accertare l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione e, per l'effetto, revocare il provvedimento di sospensione perché i llegi ttimo e infondat o (n. 726/ 2018 R .G.) .
Si costituivano i convenuti , i quali eccepivano preli minarm ent e l'improcedibilità per mancato rispetto del termine perentorio fissato per instaurare il giudizio di merito, dovendo l'iscrizione a ruolo essere effettuat a ent ro e non ol tre il 22.1.2018 , e per t ardiva i scrizione a ruolo,
pag. 3 di 17 avvenuto il 31.1.2018, olt re il t ermine di dieci gi orni dall a not ifi ca, risal ent e al 19.1.2018 ; nel merito, chiedevano di conferm are i l provvedim ent o di sospensione dell a procedura esecuti va immobili are, sull a base dell e risul tanze della c.t.u.
Il Tri bunal e adit o, disposta l 'int egrazi one della consulenza tecni ca di ufficio espl et at a i n primo grado, con sent enza n. 1307/ 2021 dichiarava improcedi bil e la fas e dell a opposi zione, stante l a m ancata i scrizione a ruolo nei di eci giorni successi vi all a noti fica dell 'at to di cit azi one i ntrodutti vo del giudi zio (noti fi ca avvenut a il 19.1.2018 ; iscri zi one a ruol o risal ent e al
31.1.2018), e confermav a il provvedim ento di sospensi one dell ' esecuzi one,
di cui dichiarava l 'estinzione, rim ett endo allo st esso g.e. l 'ordine di cancell azione della t rascri zione del pignoram ento;
condannava i nolt re BNL
s.p.a. al la ri fusione dell e spes e processuali.
§ 3. – Con att o not ifi cat o il 10.9.2021 BNL s.p.a., e per essa, qual e mandat ari a con rappres ent anza, ha impugnato l a Parte_5
sent enza, sull a bas e di due mot ivi e ne ha chi est o la ri form a , nel senso di dichiarare l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione dei signori CP_1
e con cons eguente revoca del provvedim ent o di sospensione dell a Pt_6
procedura es ecutiva immobili are.
Si s ono costi tuiti gli appel lat i, i qual i hanno cont rastato l'appello,
inst ando per il suo ri gett o.
§ 4. – Con at to del 14.11.2023 è int ervenut a in gi udi zio, per il t ramit e dell a procurat rice s peci ale , Controparte_4 Controparte_3
resasi cessi onaria del credit o per cui è causa (identi fi cat o al n. NDG
pag. 4 di 17 305550801), in forza del cont ratto di cessione dei crediti i n blocco ex L. n.
130/1999 stipulat o il 15.9.2023 , l a qual e si è riport at a alle deduzi oni e concl usioni formul at e dall a cedent e B NL s.p.a.
§ 5. – Concess o termi ne per il deposito di not e conclusionali ,
all 'odi erna udi enza l e parti appell at e e i ntervenut a hanno precisato l e concl usioni e di scus so oralm ent e l a causa. All'esit o, l a Corte ha pronunci at o sent enza, dando l ett ura del di spositivo e dell a concisa esp osizione dell e ragioni di fatt o e d i di ritto dell a decisione, ai sensi del l'art . 281 -sexies
c.p.c.
RAGI ONI DELL A DECIS IONE
§ 1. – C on il prim o motivo l'appell ant e censura l a sentenza impugnat a laddove ha di chi arato im procedibil e l a fase di m erito dell'opposizi one,
sull'infondato ed erroneo assunto della tardiva iscrizione a ruolo della causa e dell a tardi va is crizione al ruol o di t al e fase da part e dell a banca.
E invero, l a causa sarebbe st at a t em pest ivament e i scritt a a ruolo medi ant e deposit o tel em atico inviato il 24.1.2018, come risul ta dal le ricevut e di accettazi one e cons egna generat e dal sistem a P EC del Mini st ero dell a gi usti zi a. In part icolare, s econdo la norm ativa vi gent e (art. 16 -bis,
comm a 7, del D.L. n. 179/ 2012), il deposito si consi dera perfezionato al momento in cui vi ene generat a l a ri cevuta di accett azi one dell a bust a tel em atica, ess endo del tutto i rrilevant e l a dat a i n cui l a cancell eria ha provveduto manualmente all'accettazione de l deposito, nel caso di specie il
31.1.2018, all a st regua dei pri ncipi enunci ati dall a Cort e di cassazione nel la pronunci a del 10.3.2021 n. 6743.
pag. 5 di 17 Il m otivo è fondat o.
Giova prem ett ere che l e odierne parti appell at e, nel cost ituirsi nel giudi zio di prim o grado, avevano eccepito l 'im procedi bilit à del giudizio ,
vuoi perché l 'is crizi one a ruolo era avvenuta ol tre il termi ne perent ori o di novant a giorni dall ' ordi nanza emessa all 'udi enza del 24.10.2017 , ossi a ol tre il termine del 22.1.2018, essendo l'iscrizione avvenuta il 31.1.2018, vuoi perché l 'is crizione a ruolo era avvenuta oltre il t ermine di dieci giorni dal perfezionam ento del l a n oti fica dell'att o di cit azione.
Il giudi ce di primo grado ha di chiarat o improcedibil e d i giudi zio di opposizione, ri levando che:
«[…] l'opponente, come documentato, dopo avere notificato in data 19.1.2020 l'atto riassuntivo nella fase di merito della opposizione, a seguito della sospensione della procedura esecutiva n.560/14 RGEI, quindi appena nei termini di gg.90 concessi dalla ordinanza (resa alla udienza del 24.10.2017, e quindi non necessitante di comunicazione alle parti), non provvedeva ad iscrivere lo stesso giudizio a ruolo nei 10 gg. successivi previsti dalle citate norme (scadenza 29 gennaio seguente), e quindi a costituirsi in giudizio tempestivamente, compiendo tale adempimento solo il 31 gennaio di detto anno.
A norma dell'art.616 e 163 bis c.p.c. tale carenza può anche essere rilevata anche di ufficio, ed in ogni stato e grado del processo, la mancata costituzione tempestiva dell'opponente (formale nella specie), che equivale a mancata opposizione (e così anche la tardiva costituzione dopo che siano trascorsi i 10 giorni dalla notificazione, ex art.616 e 163
bis cit.), con conseguente improcedibilità della opposizione spiegata e declaratoria di esecutività del d.i. opposto.»
Tal e statui zione non può essere condivi sa.
pag. 6 di 17 Si oss erva i nnanzitut to com e, secondo il consoli dat o ori ent am ent o dell a
S.C., in m ateri a di opposi zi oni esecutive, l 'art. 616 c.p.c. (nel testo sostit uito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art . 14, e sul punt o rim asto immut ato dopo la modi fica operat a dalla L. 18 lugl io 2009, n. 69 ) deve essere int erpret at o nel s enso che l 'i nt roduzione del gi udi zio di m erito nel termine perentorio fis sat o dal gi udi ce dell 'esecuzi one, all 'esito dell 'esaurim ento del la fase som mari a di cui all 'art. 615 c.p.c., comm a 2,
deve avvenire con la forma dell 'att o int rodutti vo ri chi est a in riferim ent o al rito con cui l 'oppos i zione deve essere t rattat a quanto all a fase di cognizi one piena e, qui ndi, con cit azione previam ent e noti fi cata e poi iscritt a a ruolo , se l'opposi zi one ri ent ra nell 'am bito dell e cont roversi e soggett e al rit o ordi nari o, oppure con ricorso depositato presso l 'uffi cio cui appart iene il giudi ce e poi notificato s uccessi vament e, qual ora l a m ateri a ri ent ri t ra quell e soggett e a un ri to in cui l a causa s 'int roduce con ri corso ed è il giudice a fissare l 'udi enza (C ass . ord.
2.3.2023 n. 6237 ; C ass. ord.
7.11.2012 n.
19264; Cass. 1 9.1 .2011 n. 1152 , che ha chiarit o l'i nt erpretazione da dare all'inciso «previa iscrizione a ruolo» contenuto nell'art. 616, comma 2,
c.p.c.).
Tal e principi o vi ene afferm ato sia con riguardo all 'opposi zi one all 'esecuzi one ai s ensi dell 'art. 615 c.p.c., che con riguardo all 'opposizi one agli atti es ecuti vi ai sensi dell 'art. 617 c.p.c. ( v. t ra l e m olt e, Cass. ord. n.
6237/ 2023 cit.; C as s. 8 .6. 2017 n. 14337 ; C ass. 15 .1. 2016 n. 602 ; C ass.
29.7 .2014 n. 17223 ).
pag. 7 di 17 Nel la speci e, al la fase di merito a cognizione pi ena dell 'opposi zione ,
propost a ai s ensi del l' art . 615, comm a 2, c.p.c. , deve reputarsi appli cabil e il rito ordinario , non t ratt andosi di giudi zi o in m at eria soggett a a riti special i;
con l a cons eguenza che – diversamente da quant o eccepito i n primo grado e ribadit o nel pres ente giudizi o dagli appellati , senza il ri chi amo a speci fici precedenti giurisprudenzi ali di legittimi tà – deve aversi riguardo non già
all 'iscri zi one a ruol o , ma all a notifica dell 'at to di cit azione , che è avvenut a il 19.1.2018 (non già il 19.1.2020, com e i ndi cat o, per m ero errore m ateri al e,
nell a sent enza, p. 9), e quindi ent ro il termine perent ori o di novant a giorni fissato dal g.e. , che s cadeva il 22.1.2018.
Con ri ferim ento all 'ult eriore e diverso profil o di im procedibil ità,
l'unico preso in considerazione dal giudice di prim e cure, che ha rilevato la tardiva iscri zi one a ruolo dell a causa, i n quanto avvenuta il 31.1.2018, olt re i dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione (risalente al 19.1.2018), si ril eva, i nnan zitut to, che, nel l' ambi to di t utte le c .d. opposi zioni esecut ive, l a tardiva iscrizi one a ruol o della causa (da effett uare entro di eci giorni dall a prim a noti ficazione dell 'atto di cit azi one) non det ermi na l 'i mprocedi bilit à
del gi udi zio, m a solt ant o l 'appli cazione dell e regol e generali di cui agli artt .
171 e 307 c.p.c., ass olvendo l 'iscri zione a ruolo, mero adem pim ento amminist rat ivo, l a funzi one di rimarcare l 'autonomi a dell a fase a cogni zione piena rispett o a quella som mari a dell'opposi zione (C ass. ord. 27 .7. 2021 n.
21512) e, dunque, è sanat a dall a t em pestiva costituzi one del convenut o ex
art . 171, comm a 2, c.p.c. (cfr. C ass. n. 24224 del 2019 ci t.).
pag. 8 di 17 In ogni cas o, si oss erva com e , secondo il cost ante ori ent am ent o della
S.C, al fine di accert are l a tem pestivi tà del deposit o occorre fare riferim ento al mom ent o in cui viene generat a, da parte del gestore di posta elettroni ca certi fi cata del Mi ni stero del la giusti zia, la ri cevuta di avvenuta consegna
(RdAC) e, ci oè, l a cosiddett a “seconda pec” , la qual e att est a l 'ingresso dell a com uni cazi one nell a sfera di conoscibili tà del “si stema giust izi a ”; tutt avia,
considerat o che l a strut tura del procediment o di deposito t el ematico è a fat tispeci e progres si va, si cché la RdAC consent e di rit enere perfezionat o il deposit o con effetto anti cipat o, ma pur sempre provvisorio, si è però rit enuto di dover precis are che i l defi niti vo consolidarsi dell 'effet to di tempest ivo deposito prodott osi, in vi a anti cipat a, con l a ricezione dell a ricevut a di avvenut a consegna (R dAC ) è subordi nat o all 'esi t o posit ivo dei successi vi controlli, la cui prova è dat a dal m essaggio di posta elettroni ca certi fi cata contenent e l 'esit o dell 'int ervent o di accettazi one da part e dell a cancell eri a (cd. quarta pec) – cfr., t ra l e più recenti , C ass. ord.
3.1.2025 n .
69; C ass. ord .
2.5.2024 n. 11706; C ass. S.U. 11.10.2023 n. 2840 .
Nel caso in es ame è paci fi co ed è provat o dagli att i del giudi zio di prim o grado e dall a docum ent azione prodott a dall'appellant e che la seconda pec risal e al 24.1.2018 e che i successivi controlli , autom ati ci e manuali,
dell a cancel leri a hanno avuto esit o positivo (t erza e quart a pec); con l a conseguenza che l'iscrizione a ruolo deve reputarsi tempestiva, in quanto avvenut a nel rispetto d el t ermine di dieci giorni dall a noti fi cazione dell 'at t o di cit azione ex art . 618 c.p.c., effett uata il 19.1.2018 , a nulla ril evando,
pag. 9 di 17 invece, la successi va accet tazione m aterial e da parte della cancell eri a,
avvenut a il 31.1.2018, dat a che i l gi udi ce di prim e cure ha considerato.
Afferm at a, dunque, la procedibi lit à dell a dom anda si passa ad affront are il s econdo motivo di appell o, non ri correndo nessuna dell e ipot esi per l a rim essi one del la caus a al primo giudice ex art t. 353 e 354 c.p.c.
§ 2. – Con il s econdo moti vo l 'appell ante criti ca l a sent enza gravata,
nella parte in cui ha confermato l'ordinanza di sospensione del g.e ., fondata sull e ri sult anze del la c.t .u., che ha accert ato l 'assenza di morosit à dei mutuatari , per effett o dell a compensazi one t ra l e rate inevase e l e somm e pagate in eccesso per effetto dell'applicazione di interessi oltre il saggio anti usura, e l a cons eguent e possibilit à di riprendere l a corresponsi one dell e somm e dovut e con ratei ri determinati dal c.t.u. In t al modo i l giudi ce avrebbe om ess o di considerare i gravi errori m etodologici e di cal colo ,
fondat i su principi di diri tto dell a C ort e di cassazione ormai superati (quali il rit enere i l mutuo gratuit o a causa dell a usurarietà del tasso di m o ra,
nonostant e l a norm ativa preveda, in caso di nullit à dell a clausol a sugli interessi moratori, l'applicazione degli interessi corrispettivi leciti e i princi pi enunci ati da C as s. S.U. del 18.9.2020 n. 17597 ), ment re , nel la successi va int egrazi one, il consul ente avrebbe riconosciut o la liceit à dei tassi sia corrispetti vi che moratori applicati dall a banca. L'appell ant e lam ent a alt resì che il c.t.u. avrebbe cal col ato in modo errato il t asso di mora, molti pli cando per 12 il t asso m ensi le , senza consi derare l a l imit azi one contrattual e che impedi va il s uperam ent o dell a sogli a di usura , e soprattut to che l a banca non aveva mai chi est o il pagam ent o del t asso di m ora pag. 10 di 17 dell'8,28% denunciato come usurario, limitandosi a chiedere interessi nella misura del 6%, come nell'atto di precetto.
Si conclude, pert anto, per l a erroneità del la sent enza, che avrebb e confermat o l a li cei tà di un piano di ammort am ent o senza int eressi,
accogliendo l'opposizione, tesa unicamente a sottrarsi alle obbligazioni assunt e, com e dimos trato dall a posi zione debit ori a al legat a, da cui si evi nc e che i mutuat ari non avrebbero effett uato nessun alt ro versam ento.
Anche questo motivo merit a accoglim ent o.
Il giudi ce di prim o grado ha del tut to om esso di consi derare l e risul tanze dell a rel azione i ntegrati va deposit at a il 4.9.2019 nell 'ambit o del giudi zio di m erit o seguito al la fase esecuti va, nell a qual e l 'ausil iario,
chi am ato a ris pondere all e osservazi oni svolt e dal consul ente t ecni co di part e del la banca del 31.1.2017, ha approfondit o l 'esam e dei documenti in atti, al la l uce del più recent e ori ent ament o dell a S.C ., (che indi vidua nell'ordinanza n. 27442 del 30.10.2018), che ha chiarito come l'accertamento dell'usurarietà degli interessi convenzionali di mora debba essere effet tuato confront ando il tasso pattuito con il tasso soglia cal col at o per quel tipo di contratt o ai sensi di l egge, così escl u dendo così l a possi bilit à di apportare m aggiorazioni e incrementi al t asso sogli a per l'identificazione degli interessi di mora usurari (v. integrazione, paragrafo
2).
È st at o dunque accertato che nella speci e BNL s.p.a. ha effett ivam ent e applicat o un s aggio di int eres si del 6% annuo, mai superiore al t asso sogl ia pag. 11 di 17 ex L. n. 108/1996 , previs to p er i m utui a t asso vari abi le , sull e rat e i nsol ute e non pagate dall a part e m utuat ari a comprese t ra il 10.7.2012 e il 10.4. 2016.
Ne di scende che – diversam ent e da quanto afferm ato dagli odi erni appell ati , anche i n s ede di di scussi one oral e – non possono ritenersi ancora vali de l e conclusioni ini zi ali dell 'ausili ari o, il quale , part endo dal rili evo del superam ent o del t asso s ogli a, ha provveduto al ri calcol o del pi ano di ammort am ento con l'azzeram ento del la quota i nteressi , a causa dell a conseguent e gratuit à del mut uo, e ha det erm inato l a somm a eccessivament e versat a, con ri feri mento al nuovo pi ano di am mortamento con la sol a quot a capit al e, nell 'im port o di € 16.716,44, fino ad affermare che i mutuat ari hanno adem piut o all a propri a obbligazione fino al 10.7.2020 (rat a n. 171).
§ 3 . – R est ano d a esami nare l e cont est azioni, soll evat e dagl i appell ati nell e not e conclusive aut ori zzate del 28.3.2025, i n ordi ne all a legit tim azi one attiva in capo a resasi cessionari a in corso di causa del Controparte_3
credito per soddis fare il quale è st at a prom ossa l 'espropri azione forzat a immobili are in quest ione.
In parti colare, si eccepis ce che m ancherebbe l a prova del l'avvenuta cessione e qui ndi dell'effettiva successione ex art . 111 c.p.c. nel di ritto di credito fatto val ere d a a m ezzo del la sua procurat rice, non Controparte_5
essendo suffici ente l a pubbli cazi one sull a Gazzett a uffi ci ale dell 'avvi so di cessione di credit i, non rinvenendosi l o speci fico credito in cont est azi one i n tal e avviso.
Reputa la Cort e che l'avvenuta cessione a del credito Controparte_3
vantat o ini zi alm ent e vantat o d a B NL s.p.a. nei confronti dei signori CP_1
pag. 12 di 17 e e, s egnat am ent e, l 'inclusione di t al e credit o nel la cessione in CP_2
blocco dei credi ti d i cui al contratt o del 15.9.2023, nel l'ambito del c.d.
“ poss a desum ersi dall a docum ent azione prodott a in Controparte_6
giudi zio dall a cessi onari a, cost ituit a dall'avvi so di cessione di crediti pro
solut o, ai s ensi dell a L. n. 130 del 30.4.1999, in m at eria di cartol arizzazioni di credi ti, pubbli cat o nell a G.U. part e seconda n. 112 del 23.9.2023 (doc. 3
atto di int ervento , p . 19 -2 1).
E invero, l 'avvis o di cessi one, per quant o di i nteresse, i ndi ca che
[...]
h a acqui st ato pro sol uto da B NL s.p.a., con efficaci a dall a dat a del CP_3
contratto del 15.9.2023 , i credi ti pecuniari (per capitale, int eressi, spese,
ulteriori danni e indennizzi ) derivanti da cont ratti di fi nanziam ento in vari e forme tecni che (derivanti da rapporti di mutui fondi ari, fi nanzi am ent i industri ali , conti correnti, prest iti personali ), originari am ent e stipul ati con l a cli ent el a (debit ori ceduti ) nel periodo compreso t ra il 1973 e il 2019 e cl assi fi cati com e “crediti det eriorati ” secondo l e ci rcolari dell a B anca d'It ali a.
Si precisa alt resì che , unit am ent e ai credi ti, sono ceduti tutti gli alt ri di ritti del cedent e derivanti dai crediti, incluse l e garanzie reali e personal i e che, ai sensi dell'art. 7.1, comma 6, della L . n. 130/1999, «la Cessionaria renderà
disponibil i s ul s ito i nternet www. fino Controparte_7
all a loro esti nzi one o succes siva cessione a t erzi, i dati i ndi cativi dei C rediti trasferiti al C edente e l a conferm a della avvenuta cessione ai Debitori C eduti che ne dovesse fare richi est a. »
Orbene, poi ché il credito i n quest ione (garantito da i pot eca) deri va paci ficam ent e d a operazioni di m utuo di cui al cont ratto del 4.4.2006 e può
pag. 13 di 17 rit enersi “det eriorat o” , in quanto facent e capo a soggetti che non sono in grado di adempi ere all e propri e obbli gazioni personali , può ricavarsi che esso ri ent ri nella cessi one, a front e dell e generi che cont est azioni svolt e dagli appel lat i, ci rca la necessit à che si a prodott o i n giudi zi o il cont ratto di cessione.
Ciò in appli cazione del principi o afferm at o dall a pi ù recente giurisprudenza per cui, i n caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell 'art. 5 8 TUB , è sufficiente a dimostrare l a titol arit à
del credito in capo al cessionari o la produzi one dell'avviso di pubbl icazione sull a Gazzett a Uffi ci ale recant e l 'indi cazi one per cat egorie dei rapporti ceduti in bl occo, senza che occorra una specifi ca enum erazi one di ciascuno di essi, all orché gli el em enti comuni presi i n considerazione per l a formazi one dell e singole categori e consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto dell a cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano i ndividuati , ol t re che per ti tolo (capital e, interessi , spese, danni, et c.),
in base al l'ori gine ent ro una cert a dat a o all a possibi lità di quali fi care i rel ati vi rapporti com e sofferenze, in conformit à alle i struzioni di vi gil anza dell a B anca d'It ali a (Cass. ord. 22.4.2024 n. 10860; C ass. ord. 25.7.2023 n.
22409).
§ 4. – In definitiva, in riform a dell a sent enza appell at a, va afferm at a l a procedi bilit à del giudi zio di m erito introdott o da B NL s.p.a. , dopo l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa dal g.e. il 24.10.2017, e va ri gettata l 'opposi zione all'esecuzione immobili are propost a dagli odi erni appell ati , accertando il dirit to dell a cedent e B NL s.p.a. e poi del la pag. 14 di 17 cessionari a di procedere esecut ivament e nei confronti dei Controparte_3
medesim i.
Null a va disposto in ordine alla ri chi est a di revoca del provvediment o di che ha disposto la sospensione dell'esecuzione, spettando tale potere al giudice dell'esecuzione, ex art. 624 c.p.c. , dinanzi al qual e i l gi udi zio deve essere ri as sunt o ex art. 627 c.p.c,
§ 5. – La ri form a del la s entenza di prim o grado comport a che i l giudic e d'appello debba procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adott at a, a un nuovo regol am ent o dell e spese processual i (art. 336
c.p.c.), il cui onere va attribuito e ripartito, tenendo conto dell'esito com plessivo dell a l i te, poi ché l a valut azione dell a soccom benza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un crit erio uni tario e global e
(v. Cass. ord. 10.11.2022 n. 22306; C ass.
7.6.2021 n. 27056).
Ne cons egue che nella s peci e l e spese di ent rambi i gradi di giudi zi o vanno post e a cari co degli odi erni appell anti , secondo il princi pio dell a soccom benza, e si liquidano uti lizzando i param et ri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati , da ul timo, con D.M. n. 147/ 2022, vi genti al m omento dell a pronuncia (C ass . ord.
4.4.2024 n. 8884, nell a qual e si dà atto dell'intervenuto aggiornamento di cui al D.M. n. 147/2022; Cass. ord.
13.7.2021 n. 19989; Cass. ord. 10.12.2018 n. 31884), scaglione di riferimento da € 52.000,01 a € 260.000,00.
Deve farsi altresì applicazione del princi pio secondo cui , essendo intervenut a i n cors o di caus a la cessione del credito, le spese processuali non rientrano tra gli altri accessori relativi ai diritti ceduti, indicati dall'art.
pag. 15 di 17 1263 c.c., e invece ri mangono di spet tanza del dante causa che le h a effettivam ent e sost enut e (v. C ass. 25.2.2009 n. 4483; C ass. 23.2.2006 n.
3998), nonché al princi pio per cui l a part e soccom bent e è t enuta a rimborsare l e spes e proces suali anche in favore di chi, i ntervenendo legit tim ament e i n un giudi zio, abbia tit ol o per part eciparvi e abbia assunto nel process o una posi zione contrast ante rispett o a quella dell a parte soccom bent e (v. anche Cass. ord. 24.7.2024 n. 20659 e Cass. S.U.
30.10.2019 n. 27846, in caso di int ervent o adesivo dipendent e;
v. anche,
Cass. ord. 16/05/2017 n. 12025; C ass. 23.7.2007 n. 6880).
Si liqui dano, pertant o, l e s eguenti somm e :
a) in favore di B NL s.p.a. e, per essa, del la m andatari a le Parte_2
spese del giudi zio di primo grado , € 786,00 per esborsi e com plessivi €
14.103,00 per compensi, valori medi per le quattro fasi (€ 2.552,00 per fase di studio;
€ 1.628,00 per fase introduttiva;
€ 5.670,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 4.253,00 per fase decisionale);
b) per i l grado di appell o :
- i n favore di BNL s.p.a. e, per essa della mandat ari a suddetta, € 1.165,50
per esborsi e complessivi € 7.051,00 per com pensi , valori minimi per la fase di t ratt azi one/ist rut t ori a (2.163,00), st ant e la ridotta atti vità di fensi va svolta, e medi per le fasi di studio (€ 2.977,00) e introduttiva (€ 1.911,00),
esclusa la fas e decis i onale, cui la st essa non ha preso part e;
- i n favore di e, per essa, dell a procuratrice speciale Controparte_3
compl essivi € 7.548,00 per compensi, val ori Controparte_4
minimi per le fasi di studio (€ 1.489,00) e introduttiva (€ 956,00) e valori pag. 16 di 17 medi per la fase decisionale (€ 5.103,00), esclusa la fase di trattazi one/ist rut tori a, cui l a st essa non ha preso part e.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sent enza del Tribunale di Vell et ri n. 1307/2021 pubblicat a il 30.1.2021 , ogni contraria ist anza, deduzione ed eccezi one disatt esa, così provvede:
1. – accogli e l 'appel lo per quanto di ragi one e, per l 'effetto, i n ri form a dell a sent enza i mpugnat a, rigett a l 'opposi zione all 'esecuzione proposta da e;
Controparte_1 Controparte_2
2. – condanna e , in solido tra loro, all a Controparte_1 Controparte_2
rifusione dell e s pese dell'i nt ero gi udi zio, che liqui da:
a) per il giudi zio di primo grado, in favore di Parte_1
e, per es sa, della m andat aria in € 786,00 per spese
[...] Parte_2
vive ed € 14.103,00 per compensi , oltre al rimborso di spese generali, Iva e
Cpa;
b) per il gi udi zio di appell o, i n favore di Parte_1
e, per essa, dell a m andatari a in € 1.165,50 per spese vive Parte_2
ed € 7.051,00 per compensi e, in favore di e, per essa, Controparte_3
dell a procurat ri ce s peci ale in € 7.548,00 per Controparte_4
com pensi, olt re al ri mborso di s pese generali , Iva e Cpa .
Così decis o in Rom a il 10.4.2025
Il C ons igli ere es t. Il P resident e
- Matilde C arpi nella - - Giuseppe Stagli anò -
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