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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/08/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 625/2021
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 625/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DINI Parte_1 C.F._1
FABRIZIO elettivamente domiciliato in VIA KENNEDY N. 19 FERMIGNANO presso il difensore avv. DINI FABRIZIO. APPELLANTE – APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
(C.F. ) CP_3 C.F._4
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 C.F._6
FAZI BARBARA elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA CONCA 73 47900 RIMINI presso il difensore avv. FAZI BARBARA. pagina 1 di 43 APPELLATI – APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
AD OGGETTO: USUCAPIONE – TIPOLOGIA DI INTERVENTO EDILIZIO –
DISTANZE LEGALE TRA COSTRUZIONI, TRA COSTRUZIONE E
CONFINE, TRA 07 C.C. – Parte_2
IN PRISTINO – RISARCIMENTO DEI DANNI CP_6
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 24.09.2024:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTE e APPELLATA IN VIA INCIDENTALE Parte_1
“1) chiede dichiararsi inammissibile sia ex art 342 cpc, in quanto non contiene
“l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, sia ai sensi dell'art. 348 bis cpc, in quanto non presenta alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, e comunque rigettarsi nel merito, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello incidentale ex adverso proposto in punto alla “Errata, ingiusta ed illegittima compensazione delle spese di lite”, nonché alla “Domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”;
2) nel merito, si riporta integralmente alle proprie conclusioni rassegnate nel proprio atto di citazione in appello in data 21/02/21, notificato il 22/01/22, che di seguito trascrive:
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza appellata:
a) accertare e dichiarare la comproprietà del muro divisorio posto fra le proprietà ed eredi site a MI, Via Giovanni XXIII, meglio Parte_1 CP_7
descritto ed individuato nella narrativa dell'atto di citazione di primo grado, in via principale per presunzione legale ex art. 880 c.c. e in via subordinata per usucapione,
pagina 2 di 43 fatta eccezione per la parte sopraelevata dal padre di , di proprietà Parte_1
esclusiva dell'attrice;
b) accertare e dichiarare l'intervento edilizio di cui è causa come “nuova costruzione”;
c) accertare e dichiarare che la nuova costruzione realizzata dagli eredi CP_7
nell'area confinante con l'immobile di proprietà dell'attrice - MI, Corso Giovanni
XXIII - viola le distanze minime tra costruzioni previste dalla legge (art. 873 c.c.) ed in particolare: 1) dal muro comune;
2) dal muro realizzato dal padre dell'odierna attrice in sopraelevazione del muro preesistente in corrispondenza della scala che dal terrazzo conduce alla corte, di proprietà esclusiva dell'attrice; 3) dalla scala – e sottoscala - che dal terrazzo conduce alla corte;
4) dal manufatto adibito a garage;
5) dal manufatto-cavedio posto sul terrazzo;
d) accertare e dichiarare che la nuova costruzione realizzata dagli eredi CP_7
viola le distanze minime dal confine previste dalla legge (art. 16 del Regolamento
Edilizio del Comune di MI);
e) accertare e dichiarare che la nuova costruzione realizzata dagli eredi CP_7
viola le distanze minime previste dalla legge (l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, - richiamato anche nel Regolamento Edilizio del Comune di MI - art. 15 bis) tra pareti finestrate ed in particolare: 1) dalla parete finestrata posta all'interno della corte sul lato opposto rispetto al muro innalzato dagli ED;
2) dalla CP_7
scala realizzata dal padre dell'attrice; 3) dalla struttura che regge il ballatoio (il sottoscala) che insistono in aderenza sul muro di confine;
f) accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte dell'attrice, della servitù di veduta sull'area di proprietà eredi CP_7
g) accertare e dichiarare che la nuova costruzione realizzata dagli eredi CP_7
impedisce la servitù di veduta acquisita da per usucapione in violazione Parte_1
delle disposizioni vigenti in materia (art. 907 c.c.);
e per l'effetto:
pagina 3 di 43 h) condannare i convenuti in solido alla riduzione in pristino, ossia alla demolizione totale o parziale e arretramento dell'edificio fino ad ottenere il rispetto delle distanze legali tra costruzioni, dal confine, dalle pareti finestrate e dalle vedute;
i) condannare i convenuti in solido a risarcire all'attrice il danno medio tempore maturato e connesso alle violazioni in materia di distanze legali tra costruzioni, dal confine, dalle pareti finestrate e dalle vedute, ed in particolare il danno consistito nella diminuzione di aria, luce e panorama patito dalla sig.ra da liquidare Parte_1
con valutazione equitativa;
l) in via istruttoria:
1. disporre la convocazione ex art. 197 cpc del CTU in camera di consiglio, in presenza delle parti, dei loro CC.TT.PP. e dei rispettivi difensori;
2. disporre la rinnovazione delle indagini peritali ex art. 196 cpc , in quanto dalla consulenza già espletata non sono emersi elementi sufficienti e idonei al raggiungimento dello scopo per cui era stata disposta, con sostituzione del consulente per gravi motivi, stante la nullità, eccepita ritualmente e tempestivamente ex art.
157/c2 cpc nella stessa udienza del 28/09/18, della consulenza tecnica espletata per lacune di accertamento, mancata risposta ad alcuni quesiti e gravi contraddizioni;
3. in subordine, disporre la convocazione del CTU a chiarimenti, previa acquisizione di tutta la documentazione catastale già richiesta nelle osservazioni del CTP di parte attrice, al fine di verificare i perimetri e l'epoca di costruzione e/o ricostruzione dei fabbricati edificati sulle particelle 992 (ora 4800) e 661, nonché accertare la parziale coincidenza della nuova costruzione di cui al permesso di costruire n. 147/2006 con
l'edificio già esistente e risalente agli anni '60;
4. sempre in via istruttoria, ammettere la prova per testimoni ritualmente e tempestivamente dedotta da questa difesa nella sua seconda memoria ex art. 183/c6 n.
2 cpc in data 26/06/17, depositata telematicamente in pari data, con i testi
[...]
geom. Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Controparte_8
e geom. ) e sui capitoli ivi indicati, non ammessa perché
[...] CP_9
pagina 4 di 43 ritenuta superflua dal Tribunale di MI con ordinanza del 23/10/18 che ha fissato
l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con vittoria di spese e competenze di causa e consequenziali del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”
>>
APPELLATI e APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE CP_1
[...] Controparte_4 Controparte_5
<< “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di CP_2 CP_3
Bologna, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta,
- nel merito, rigettare l'appello proposto da in quanto infondati in fatto e Parte_1
in diritto i motivi di gravame dedotti, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta depositata in atti e per l'effetto confermare le statuizioni rese dal Tribunale di MI con la sentenza n. 690/2020 emessa in data 23 ottobre 2020 e pubblicata in data 27 ottobre 2020, ex adverso impugnate;
- in accoglimento dell'appello incidentale, condannare a rifondere Parte_1
integralmente ai IG (nella sua qualità indicata in atti), Controparte_1 [...]
e le spese e il compenso del giudizio di primo grado, comprese CP_2 CP_3
le spese della consulenza tecnica d'ufficio e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza n. 690/2020 relativamente al capo contenente la statuizione sulle spese di lite;
- condannare, l'appellante per i motivi di cui all'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno o indennizzo, nella misura pari alla differenza tra il compenso che sarà richiesto dallo scrivente difensore e quello liquidato dall'Ecc.ma Corte, salva ogni ulteriore quantificazione e liquidazione;
- in via istruttoria, rigettare ogni avversa istanza in quanto inammissibile, irrilevante, infondata ed ininfluente, in particolare:
- la prova testimoniale è inammissibile in quanto nel presente grado di giudizio non è stata ritualmente dedotta e articolata, inoltre senza che ciò implichi rinuncia a tale
pagina 5 di 43 eccezione, detta prova, formulata dall'attrice (appellante), nella memoria ex art. 183
VI comma n. 2 c.p.c. deve ritenersi inammissibile, irrilevante ed ininfluente per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. del 24 luglio 2017 di parte convenuta (appellata), richiamate nella comparsa del presente grado, prova testimoniale peraltro già ritenuta sostanzialmente superflua dal Giudice di prime cure, come risulta nell'ordinanza resa in data 23 ottobre 2018;
- l'istanza di rinnovazione delle indagini peritali ai sensi dell'art. 196 c.p.c., di convocazione del consulente tecnico d'ufficio ex art. 197 c.p.c. anche a chiarimenti, sono inammissibili, irrilevanti ed infondate per le ragioni esposte dagli appellati nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio, già dedotte all'udienza del 28 settembre 2018 nel giudizio di primo grado, istanze giustamente disattese dal Giudice di prime cure, in quanto superflue, con l'ordinanza pronunciata in pari data;
- conseguentemente rigettare la richiesta avversaria di rimessione in istruttoria;
nella denegatissima ipotesi, si chiede l'ammissione della prova per testi a riprova e si indica
a teste sui capitoli avversari che eventualmente saranno ammessi, la Signora Tes_5
residente in [...], Corso Giovanni XXIII.
[...]
In ogni caso, con vittoria delle spese e del compenso del presente grado di giudizio, con rifusione delle spese legali del giudizio di primo grado, sulla base della nota spese in esso depositata, confidando nell'accoglimento dell'appello incidentale sul punto.”
>>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 22.03.2021, chiedeva Parte_1
la riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente motivata oltre che viziata, affidandosi a sette motivi di appello.
1.1 Si costituivano gli appellati – agente in proprio e anche Controparte_1
in nome e per conto dei figli e Controparte_4 Controparte_10
pagina 6 di 43 e (di seguito anche solo “eredi ), chiedendo il rigetto del CP_7 CP_3 CP_7
gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto e proponendo appello incidentale avverso la decisione relativa alle spese di lite con domanda anche di condanna dell'appellante principale ex art. 96 cpc.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, era posta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale e quello incidentale vanno entrambi respinti.
3. Va premesso che con sentenza n. 690/2020, resa in data 23.10.2020, pubblicata in data 27.10.2020 e non notificata, il Tribunale di MI, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha accolto la domanda volta all'accertamento del diritto a mantenere, dove si trovano attualmente, la scala, il sottoscala, il garage e il cavedio, posti nell'area scoperta dell'immobile di proprietà dell'allora attrice, per intervenuta usucapione, rigettando tutte le ulteriori domande proposte. Nello specifico, la sentenza impugnata ha rigettato le domande volte all'accertamento: a) dell'intervenuto acquisto per usucapione della comproprietà del muro ubicato tra le proprietà delle parti in causa e della proprietà esclusiva della parte sopraelevata del suddetto muro in capo all'allora attrice;
b) della qualifica di “nuova costruzione” dell'intervento edilizio realizzato dagli eredi c) della violazione CP_7
delle distanze minime tra le costruzioni, tra la costruzione e il confine e tra pareti finestrate;
d) dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta;
e) della violazione della suddetta servitù di veduta;
f) della violazione degli strumenti urbanistici ed edilizi locali e della normativa antisismica.
La sentenza de qua ha, conseguentemente, rigettato la domanda volta alla condanna dei convenuti, odierni appellati e appellanti incidentali, alla riduzione in pristino, ossia alla demolizione totale o parziale e arretramento del fabbricato, e al risarcimento dei danni, compensando integralmente le spese di lite e ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
pagina 7 di 43 4. La sentenza va confermata nella decisione finale relativa al rigetto delle domande promosse dall'attrice, odierna appellante principale, in quanto il Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze istruttorie (e segnatamente delle prove documentali offerte dall'odierna appellante e dagli odierni appellati) e delle risultanze emerse dalle due C.T.U. comunque espletate
La sentenza va analogamente confermata nella decisione relativa alle spese di lite del primo grado di giudizio, in quanto il Tribunale, ad avviso di questa Corte di merito, ha tenuto conto, nel compensare integralmente le spese de quibus, della parziale reciproca sostanziale soccombenza e della complessità dell'intera vicenda, data anche dal gran misura del tempo trascorso, che ha reso complessa la ricostruzione della vicenda in sé, che ovviamente ha trascinato quasi del tutto la domandata usucapione, svolta dall'allora attrice.
4.1 Va premesso che con atto di citazione, notificato in data 12-14-19.12.2016 e
10.01.2017, proprietaria dell'immobile sito in MI, Corso Giovanni Parte_1
XXIII n. 24, distinto al Catasto al Foglio 74, Particella 991, conveniva in giudizio
[...]
e Controparte_1 CP_3 Controparte_5 CP_2 Controparte_4
comproprietari di un fabbricato posto nel lotto confinante con quello dell'attrice,
[...]
in proprio e quali eredi del Notaio Dott. al fine di sentire accertare e CP_7
dichiarare:
a) l'intervenuto acquisto per usucapione della comproprietà del muro divisorio posto fra le proprietà delle parti in causa, ad eccezione della parte sopraelevata del medesimo muro, realizzata dal proprio genitore, da ritenersi di sua proprietà esclusiva;
b) il diritto a mantenere la scala, il sottoscala, il garage e il cavedio, posti nell'area scoperta dell'immobile di sua proprietà per intervenuta usucapione;
c) la qualifica di “nuova costruzione” dell'intervento edilizio realizzato dagli eredi 1) in quanto era stato realizzato un interrato originariamente non esistente;
CP_7
2) per la differente dimensione totale rispetto a quello originario sia in termini volumetrici sia relativamente alle superfici occupate;
3) per effetto della sentenza del pagina 8 di 43 T.A.R. di Bologna n. 7937/2010, 4) per effetto del parere del Servizio Regionale Difesa del Suolo;
5) per essere intercorso un lungo lasso di tempo tra la distruzione da eventi bellici degli edifici preesistenti e la nuova edificazione;
così accertando e dichiarando:
d) la violazione delle distanze minime previste dalla legge tra le costruzioni, tra la costruzione e il confine e tra pareti finestrate;
e) l'acquisto per usucapione della servitù di veduta;
f) l'impedimento della citata servitù di veduta per effetto della “nuova costruzione”, realizzata in violazione degli strumenti urbanistici ed edilizi locali e della normativa antisismica;
g) l'illegittimità dell'uso, da parte dei convenuti, del garage dagli stessi realizzato in MI, Zona A, con accesso dal vicolo Gozio de' Battagli, sprovvisto del certificato di agibilità;
e chiedendo:
h) per l'effetto, la condanna dei convenuti in solido alla riduzione in pristino
(demolizione e/o arretramento) e al risarcimento di tutti i danni.
Nello specifico, l'attrice asseriva:
- di essere unica proprietaria dell'immobile sito in MI, Corso Giovanni XXIII n.
24, distinto al Catasto al Foglio 74, Particella 991, confinante sul lato monte con un lotto di proprietà degli eredi del dott. distinto al Catasto al CP_7
Foglio 74, Particella 992;
- che all'interno della corte di pertinenza e proprietà dell'attrice insistono due manufatti: da un lato, una scala in muratura, che dalla corte conduce all'abitazione attraverso un ampio terrazzo e, dalla parte opposta – verso Via Gozio De' Battagli
- una struttura in muratura adibita a garage.
- Il lotto confinante di proprietà dei convenuti era occupato fino al 2006 da un fabbricato che affaccia sulla Via Giovanni XXIII e da una retrostante area scoperta, sulla quale insistevano due capanni (condonati).
pagina 9 di 43 - Le due proprietà ed eredi erano delimitate e divise, fino al Parte_1 CP_7
2009, da un muro posto sul confine, sul quale, dal lato della corte di proprietà dell'attrice, insistono, ai margini destro e sinistro del suddetto muro, i predetti manufatti – scala e garage –, mentre la parte centrale è libera.
- Dall'anno 2006, sulla proprietà dei convenuti è in attività un cantiere per la realizzazione di un nuovo fabbricato che, fino al mese di agosto dell'anno 2009, aveva riguardato solo la realizzazione di pilastri, solai e copertura, senza alcun muro perimetrale o di tamponamento laterale.
- Nell'agosto del 2009, nel contesto delle attività di cantiere, gli eredi hanno CP_7
iniziato a tamponare le pareti laterali del costruendo fabbricato e, con riferimento alla parete laterale contigua alla proprietà dell'attrice (dove già insisteva il muro che divideva le due proprietà), a posare mattoni sulla sommità del muro allo scopo di sopraelevare il muro stesso e tramutarlo in parete perimetrale della nuova costruzione.
- L'opera in muratura realizzata dai convenuti a tamponamento laterale della nuova costruzione si estende, in larghezza, per tutta la sommità del muro divisorio, ossia nella parte in corrispondenza della scala, nella parte libera e fino a comprendere anche la parte di muro in corrispondenza del manufatto adibito a garage dell'attrice sul lato della Via Gozio De' Battagli.
- Il procedimento di natura cautelare per denuncia di nuova opera e danno temuto, promosso dall'attrice dinanzi al Tribunale di MI (RG n. 5262/09) al fine di ottenere la sospensione dei lavori, si concludeva con provvedimento del
07/06/11, con il quale il G.I., dott.ssa Susanna Zavaglia dava atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente, poiché in corso di procedura la realizzazione al grezzo era stata ultimata e dunque l'opera era stata portata a compimento.
- A seguito di esposto presentato dall'odierna appellante, il con Controparte_11
ordinanza in data 04/03/10, prot. n. 3441, sospendeva i lavori nel cantiere de quo
pagina 10 di 43 e inibiva l'utilizzo dell'immobile, dal momento che si era riscontrata l'esistenza di interventi illegittimi in contrasto con la normativa antisismica.
- La suddetta ordinanza veniva impugnata dai convenuti davanti al TAR dell'Emilia-Romagna che, all'esito del procedimento, rigettava il ricorso e confermava l'ordinanza di sospensione del condannando i ricorrenti al CP_11
pagamento di tutte le spese processuali (sentenza n. 7937/2010 TAR Emilia –
Romagna)
- Fino alla Seconda Guerra Mondiale, sui due lotti esistevano due costruzioni separate da un muro divisorio e, solo su quello oggi di proprietà dell'attrice, una corte.
- I bombardamenti hanno demolito le due costruzioni, lasciando intatto il muro per tutta la larghezza (fino a Via Gozio De' Battagli) e fino all'altezza di mt. 3,45.
- Terminata la guerra, pertanto, sui due lotti confinanti si trovavano delle aree libere suddivise dal muro rimasto intatto a seguito dei bombardamenti.
- Il muro rimasto venne consolidato ed in parte innalzato fino all'altezza di mt. 4,52 per il tratto in corrispondenza della scala, realizzata dal padre della sig.ra
[...]
(anno 1962), ed innestata al muro. Pt_1
- Negli anni'50, il padre dell'attrice realizzò altresì un manufatto adibito a garage in appoggio al muro.
- Nell'area libera o corte sul lotto di proprietà dei convenuti vennero realizzati due capanni, poi, rimossi prima dell'inizio dei lavori della nuova costruzione nell'anno 2006.
- Oggi, sul lotto di proprietà dell'attrice, insiste un fabbricato (sul lato Corso
Giovanni XXIII) e una corte sul retro delimitata sul lato monte dal suddetto muro, il quale, a partire dall'estate del 2009, è stato dagli eredi innalzato ed CP_7
annesso alla nuova costruzione per divenirne parete laterale ossia tamponamento del ricostruendo fabbricato.
pagina 11 di 43 4.1.2 Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando la comproprietà del muro posto sul confine (in quanto di loro proprietà esclusiva, non comune e non usucapito dall'attrice), negando la pretesa servitù di veduta e la qualificazione dell'intervento edilizio realizzato come “nuova costruzione” (in quanto per il P.R.G. di
MI e relative N.T.A. costituiva un ripristino, conforme all'originaria sagoma di ingombro del fabbricato preesistente - distrutto dai bombardamenti nella seconda guerra mondiale - nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali prevalenti nell'isolato del centro storico di MI - Zona A) e negando, di conseguenza, la lamentata violazione delle distanze legali sotto ogni profilo dedotto.
4.1.3 Con ordinanza del 17 febbraio 2018, il Giudice Dott. Susanna Zavaglia, disponeva una Consulenza tecnica d'ufficio nominando l'Ing. Persona_1
4.1.4 Il CTU, mediante l'elaborato peritale, datato 30 luglio 2018, ha concluso che:
- << Il Piano Regolatore Generale di MI prevede per l'area oggetto di contenzioso […] il “RIPRISTINO EDILIZIO”, previsto all'art. 28.9.4 delle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso come alternativo al “Ripristino tipologico” nel caso di “…spazi già edificati e ora completamente demoliti dei quali non è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione e per i quali è necessario ricostituire la compagine originaria … nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, prevalenti nell'isolato…”
(allegato 1) >> (cfr. Relazione peritale pagg. 7-8);
- << l'intervento edilizio eseguito […] non abbia comportato variazioni rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio ed in particolare aumenti di volumetria o di superfici occupate rispetto alla originaria sagoma d'ingombro >> (cfr. ibidem pagg. 11-12, enfasi propria dell'originale);
- per quanto concerne il piano interrato, << si segnala che lo “Schema di
Regolamento Edilizio Tipo” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 268 del 16.11.2016, nel “Quadro delle definizioni unificate” al n° 18 –
pagina 12 di 43 (allegato 7), riporta la seguente definizione: “Conformazione Pt_3
planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere
l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, …”, certificando che il piano interrato non incide sul concetto di sagoma >> (cfr. ibidem pag. 11, enfasi propria dell'originale);
- << Per quanto riguarda la sagoma orizzontale, quindi, si ribadisce che l'edificio ricostruito rispetta la sagoma del fabbricato preesistente distrutto dai bombardamenti, senza incremento di superfici occupate. […] anche alla luce del fatto che il piano interrato non deve essere considerato nella sagoma dell'edificio, gli allineamenti verticali sono rispettati >> (cfr. ibidem pagg. 16-
18).
- il muro sul confine << che non è stato interessato dai lavori, visto che la struttura del fabbricato ricostruito è stata realizzata in adiacenza, separata da tale paramento murario da fogli di isolante (allegato 6 – foto 1 e 2). Tale manufatto presenta tuttora delle aperture (allegato 6 – foto 3), individuabili anche nelle planimetrie catastali del 1940 (allegato 1), che per la loro conformazione con strombatura verso il lato di proprietà di parte convenuta, sono chiaramente finestre del vecchio muro perimetrale del fabbricato originario, posizionando così il confine di proprietà sulla faccia esterna del paramento in questione >> (cfr. ibidem pag. 10).
4.2 Sulla base delle risultanze emerse dalla C.T.U., la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con la quale: < Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- Dichiara il diritto di a mantenere dove si trovano attualmente Parte_1
la scala e il sottoscala, il garage e il cavedio di pertinenza dell'immobile sito in MI,
Corso Giovanni XXIII;
pagina 13 di 43 - Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa le spese;
- Pone le spese di Ctu in via definitiva a carico di ciascuna parte per il
50%.>>.
5. L'appellante, come anticipato, affida le proprie censure a sette motivi.
5.1 I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da una comune matrice d'ordine processuale oltre che sostanziale.
5.1.1 Con il primo motivo, rubricato << Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui nega che l'attrice abbia interesse ad una pronuncia dichiarativa sulla qualifica di “nuova costruzione” dell'edificio realizzato dai convenuti >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 5, enfasi propria dell'originale), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito, con riferimento alla domanda volta ad accertare e a dichiarare l'edificio degli appellati come “nuova costruzione”, che << la pronuncia di mero accertamento, non sorretta da autonomo interesse, non può essere resa >> (cfr. sentenza impugnata pag. 7).
5.1.2 Con il secondo motivo, rubricato << La sentenza di primo grado è errata nella parte in cui crea ex novo la tipologia della “nuova costruzione realizzata attraverso la modalità del ripristino” non contemplata dalle norme vigenti >> (cfr.
Atto di citazione in appello pag. 7, enfasi propria dell'originale), censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur definendo l'intervento edilizio de quo quale nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 Testo Unico Edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 1 della L.R. n. 31/2002, perviene, secondo la tesi dell'appellante, mediante il richiamo all'art. 28.9.4 delle N.T.A. del P.R.G. di MI, << alla conclusione, errata, che la costruzione in oggetto sia una “nuova costruzione” realizzata attraverso la
“modalità del ripristino tipologico”, e dunque lecita per il P.R.G. di MI >> (cfr. ibidem pag. 10).
5.1.3 Le censura sono solo parzialmente corrette.
pagina 14 di 43 In estrema sintesi, l'appellante sostiene, contrariamente a quanto statuito dal
Giudice di prime cure, di avere un interesse, rilevante ai sensi dell'art. 100 cpc, a proporre l'azione dichiarativa della qualifica di “nuova costruzione” del fabbricato realizzato dagli appellati.
Sostiene altresì, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che << l'opera, di “nuova costruzione” ai sensi del T.U. edilizia e della legge regionale 31/2002, realizzata in zona A, è pienamente lecita per il P.R.G. di MI >>
(cfr. sentenza impugnata pag. 8), che il D.P.R. n. 380/2001, individuando le varie tipologie di interventi ossia “interventi di manutenzione ordinaria”, “interventi di manutenzione straordinaria”, “interventi di restauro e di risanamento conservativo”,
“interventi di ristrutturazione edilizia”, “interventi di nuova costruzione” e “interventi di ristrutturazione urbanistica”, <non contempla la tipologia della “nuova costruzione realizzata attraverso la modalità del ripristino”, né tale tipologia “ibrida” è prevista nel P.R.G. di MI >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 10) e che, in ogni caso << anche qualora si trattasse di un ripristino tipologico, l'edificio non sarebbe ugualmente legittimo >> (cfr. ibidem pag. 12), in quanto << non rispetta né la sagoma, né la volumetria dell'immobile preesistente >> (cfr. ibidem pag. 12).
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, << L'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
nelle azioni di mero accertamento presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, anche se non implicante necessariamente la lesione di un diritto>> (cfr. Cass.
10 agosto 2000, n. 565; nello stesso senso anche Cass. 14 novembre 2002, n. 16022;
Cass. 21 febbraio 2008, n. 4496; Cass. 26 maggio 2008, n. 13556). La Suprema Corte ha altresì statuito che << il controllo del giudice sulla sussistenza dell'interesse ad agire va effettuato in base alla prospettazione dell'attore, mentre ogni questione sul fondamento di tale prospettazione e sulla relativa prova attiene al merito e non, quindi,
pagina 15 di 43 alla legittimazione […]. l'interesse ad agire […] integra un requisito di fondatezza della domanda soltanto ipotetica […] >> (cfr. Cass. 10 agosto 2000, n. 565).
Nel caso de quo, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, la pronuncia richiesta non è di mero e puro accertamento bensì è volta/finalizzata alla condanna degli odierni appellati alla riduzione in pristino (demolizione e arretramento del fabbricato de quo) e al risarcimento dei danni. Difatti, sebbene nel caso de quo la pronuncia dichiarativa richiesta non costituisca premessa necessaria, condizione essenziale, requisito imprescindibile – come verrà chiarito e motivato con riferimento ai successivi motivi di appello - al fine di poter decidere sulle restanti azioni dichiarative e di condanna promosse dall'allora attrice, odierna appellante, riguardanti, nello specifico, le distanze dell'edificio de quo dalle costruzioni, dal confine e dalle pareti finestrate, l'azione promossa non è volta ad una pronuncia di accertamento finalizzata a sé stessa, bensì è volta, in base alla prospettazione dell'appellante, alle ulteriori pronunce richieste, di accertamento e di condanna, riguardanti, nello specifico, la violazione delle distanze legali, la demolizione totale e/o parziale e arretramento dell'edificio de quo, il risarcimento dei danni. Pertanto, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellante, << l'interesse ad agire dell'attrice sussiste in quanto il presupposto essenziale per l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 873 cc in materia di distanze legali è dato dal fatto che l'opera che si assume realizzata in violazione delle distanze prescritte dalla legge sia qualificabile come nuova costruzione (Cass. Civ. n. 19469/05), dal momento che per le cosiddette ristrutturazioni e/o ricostruzioni si può procedere anche nel mancato rispetto delle distanze legali a patto di mantenere (ristrutturazione) o ripristinare esattamente
(ricostruzione) le componenti essenziali senza modificare le dimensioni dell'edificio >>
(cfr. Atto di citazione in appello pag. 6).
In conclusione, sussiste in capo all'appellante, ad avviso di questa Corte di merito, un interesse giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 100 cpc alla proposizione della domanda de qua, dato che l'allora attrice ha prospettato una domanda di pagina 16 di 43 condanna legata all'accertamento de quo e, pertanto, l'azione richiesta non si configura quale domanda di puro accertamento - ossia non è volta ad una pronuncia dichiarativa finalizzata a sé stessa – in quanto funzionale alla successiva condanna degli appellati.
Per quanto attiene, invece, alla qualificazione dell'intervento edilizio realizzato dagli eredi correttamente il Giudice di prime cure lo ha ricondotto nell'ambito CP_7
degli interventi di “nuova costruzione” così come definiti dalla normativa nazionale, ossia dall'art. 3 del T.U. edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, in quanto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, intervenuta sulla normativa in vigore ratione temporis, << ai fini della qualificazione di un intervento ricostruttivo come ristrutturazione, da un lato, non è sufficiente che un anteriore fabbricato sia fisicamente individuabile in tutta la sua perimetrazione, essendo indispensabile a soddisfare il requisito della sua esistenza che non sia ridotto a spezzoni isolati, rovine, ruderi e macerie, e, dall'altro, che la ricostruzione di esso, oltre ad essere effettuata in piena conformità di sagoma, di volume e di superficie, venga eseguita in un tempo ragionevolmente prossimo a quello della avvenuta demolizione per cause naturali od opera dell'uomo >> (cfr. Cass. 27 ottobre 2009, n. 22688). Pertanto, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << del precedente fabbricato demolito dai bombardamenti durante la Seconda guerra mondiale era rimasto solo il muro posto a confine tra le due proprietà, e tanto basta a qualificare come “nuova costruzione” ai sensi del Testo Unico Edilizia l'edificio realizzato dagli eredi >> CP_7
(cfr. sentenza impugnata pag. 6). La Suprema Corte ha altresì affermato il principio per cui << è ravvisabile la "ricostruzione" allorché […] l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, in presenza dei quali, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima >> (Cass. 8 maggio
2024, n. 12535; nello stesso senso anche Cass. 14 aprile 2022, n. 12196; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28612; Cass. 11 febbraio 2009, n. 3391). Nel caso sottoposto pagina 17 di 43 all'esame di questa Corte di merito, l'intervento edilizio de quo, comportando un aumento volumetrico rappresentato esclusivamente dall'autorimessa completamente interrata, deve, pertanto, essere ricondotto nell'ambito delle “nuove costruzioni” e, di conseguenza, deve essere conforme alla disciplina in tema di distanze vigente al tempo della sua edificazione.
Ciò premesso, si deve sottolineare che, nell'ambito dell'urbanistica ed edilizia, alla legge dello Stato è devoluta la disciplina generale e, pertanto, anche per la definizione delle categorie degli interventi edilizi, la stessa, sebbene dettagliata, non può prevedere e disciplinare tutte le possibili fattispecie concrete, così come non può dettare la disciplina tecnica e di dettaglio, relativa ad esempio alla c.d. zonizzazione, alle volumetrie, alle altezze degli edifici e altri aspetti che riguardano l'assetto del territorio, essendo le funzioni de quibus affidate alla normativa c.d. secondaria e alla competenza dei Comuni, i quali, tramite il P.R.G., ossia il piano regolatore generatore, hanno la funzione di dettare, conformemente alla disciplina nazionale, la disciplina tecnica e di dettaglio in relazione al territorio amministrato. Il P.R.G., pertanto, con particolare riferimento alla gestione e alla tutela dei centri storici, deve stabilire le regole per la costruzione e la trasformazione del territorio, dettando, ad esempio, limiti di altezza, sagoma, tipologia edilizia, materiali di costruzione e altri parametri specifici per gli edifici nella zona A, al fine di preservarne il carattere storico e architettonico.
Pertanto, ad avviso di questa Corte di merito, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la sentenza di primo grado non ha creato ex novo la tipologia della “nuova costruzione realizzata attraverso la modalità del ripristino”, bensì ha semplicemente accertato la liceità/la conformità dell'intervento edilizio de quo agli strumenti urbanistici ed edilizi locali. Nello specifico, il Giudice di prime cure ha correttamente ricondotto l'intervento edilizio contestato nell'ambito del “ripristino” previsto dall'art. 28.9.4 delle N.T.A. del P.R.G. di MI per la realizzazione di nuovi edifici ubicati in zona A - nel perimetro murato - in quanto, come correttamente affermato dalla difesa degli appellati, << la ricostruzione ex novo dell'edificio distrutto
pagina 18 di 43 da eventi bellici, si è concretizzata appunto mediante la riedificazione dell'originaria sagoma di ingombro, nel perimetro murato dell'edificio perduto e del quale è stata ricostruita la sua compagine originaria, nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, prevalenti nell'isolato >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 8).
Difatti, l'art. 28.9.4 delle N.T.A. del P.R.G. di MI prescrive letteralmente che << La realizzazione di nuovi edifici, nel perimetro murato, è ammessa solo con lo scopo di ricostruire gli edifici perduti, a partire dalle rovine dei medesimi edifici e/o passando attraverso la demolizione di un edificio moderno incongruo, e può avvenire con le seguenti due modalità:
Ripristino tipologico
Gli interventi di ripristino tipologico riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite che non rientrano nella categoria A1 della L.R. n. 47/78 e sue modificazioni, di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.
Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
- il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
- il ripristino e il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;
- il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.
Gli interventi di ripristino edilizio riguardano gli spazi già edificati e ora completamente demoliti dei quali non è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione e per i quali è necessario ricostituire la compagine originaria.
Il tipo di intervento prevede:
pagina 19 di 43 a) la ricostruzione con nuovo intervento nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, prevalenti nell'isolato, prevedendo la quota di parcheggi fissata dall'art. 18 della L. n. 765/67 e la cessione o monetizzazione di uno standard di parcheggio pubblico non inferiore a 3 mq. ogni 30 mq. di superficie utile >> (enfasi del grassetto aggiunta).
Ad avviso di questa Corte di merito, pertanto, il Giudice di prime cure ha correttamente ricondotto il fabbricato edificato dagli odierni appellati nella prima modalità di intervento prevista, ossia il ripristino tipologico, <perché dell'edificio abbattuto dai bombardamenti erano disponibili le planimetri catastali ed il progetto di ricostruzione, come accertato dal Ctu, ha rispettato l'originaria sagoma di ingombro
[…].Quanto alle altezze, esse possono ritenersi parimenti rispettate, fatto il confronto con le edificazioni limitrofe che si affacciano su via Gozio de' Battagli e con il cavedio di parte attrice;
l'assenza di documentazione puntuale su questo specifico profilo non rileva, atteso che anche se la documentazione fosse del tutto mancante l'opera rappresenterebbe un “ripristino edilizio” autorizzabile >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 7-8).
Nello specifico, quindi, deve convenirsi con la difesa di parte appellata, secondo la quale << Il CTU Ing. nell'espletamento del suo incarico ha Persona_1
accertato:
- che l'intervento autorizzato dal Comune di MI, è stato ritenuto conforme da ogni punto di vista e che il confronto fra le citate planimetrie catastali storiche (doc.ti nn. 21, 22 e 23 fascicolo di primo grado parte convenuta)
e gli elaborati progettuali presentati dal tecnico incaricato dalla proprietà CP_12
“restituisce un disegno che prefigura un edificio conforme alla originaria
[...]
sagoma d'ingombro” (all. 3 della CTU);
- che gli scavi eseguiti per l'intervento, “hanno portato alla luce le vecchie fondazioni e murature che ne hanno permesso l'esatta individuazione” (pagina 9 dell'elaborato peritale);
pagina 20 di 43 - che il profilo dell'area di sedime del fabbricato distrutto dai bombardamenti era stato “individuato”;
- che la struttura del fabbricato ricostruito era stata realizzata in adiacenza al vecchio muro dell'edifico pre-bellico, muro che “si palesa rispondente a quello individuabile nelle planimetrie catastali del 1940” (all. 6 foto 3 e all. 1 della CTU);
- che il perimetro in senso verticale, desumibile dalla rappresentazione grafica della situazione pre-bellica redatta dal Geom. sulla base delle CP_8
planimetrie del 1940 e degli altri elementi emersi durante i lavori, era stato rispettato;
- che l'allineamento verticale con i fabbricati limitrofi era stato rispettato
(all. 6 foto della CTU), non essendo stata oltrepassata la quota delle pareti del cavedio in muratura presente e presumibilmente coevo alla costruzione originaria;
- che il piano interrato, non incideva sul concetto di “Sagoma” definito nel
“Quadro delle definizioni unificate” (dello “Schema di Regolamento Edilizio Tipo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 268 del 16/11/2016), al n. 18
(allegato 7 della CTU) >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 9, enfasi propria dell'originale).
L'appello sul punto non offre argomentazioni tali da inficiare l'iter argomentativo del CTU e, quindi, del Tribunale.
Con riferimento all'edificazione del piano interrato, si rileva che lo stesso, oltre a non aver modificato la sagoma d'ingombro dell'edificio, atteso che la definizione di sagoma comprende la << Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio […] >> (v. “Quadro delle definizioni unificate” contenute nello “Schema di Regolamento Edilizio Tipo”), << se si ha riguardo alla ratio della disciplina delle edificazioni in Zona A contenuta nel piano regolatore – che è la salvaguardia del decoro urbano e dell'armonia architettonica del centro storico - deve ritenersi che la sua realizzazione sia
pagina 21 di 43 indifferente ai fini della liceità dell'opera >> (cfr. sentenza impugnata pag. 8). Si aggiunge che i manufatti interrati, secondo la giurisprudenza prevalente, non devono sottostare alle norme in materia di distanze legali in quanto le norme de quibus,
<<……dettate in tema di altezza, distanza e volumetria degli edifici sono diretti a tutelare quegli specifici valori di area, luce, vista, che non violati dalle costruzioni interrate:
"In tema di distanze legali, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa" (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23856 del 2 ottobre 2018). >> (cfr. Corte d'Appello di Firenze, sez. III, 6 luglio 2021, n. 1381).
Pertanto, la costruzione dell'autorimessa completamente interrata, non incidendo sulle distanze legali così come sull'esercizio delle vedute, è indifferente ai fini della liceità dell'edificio realizzato.
Anche con riferimento alla pretesa diversa riedificazione dell'originaria sagoma d'ingombro per effetto della costruzione del condominio ubicato in MI, Corso
Giovanni XXIII n. 18 (già Corso Umberto I) -nello specifico riguardante la presenza, sulla particella 992 oggetto di riedificazione, di un moncone di altro fabbricato risalente agli anni '50, ricadente per la sua maggior estensione nella particella 661- oltre a confermare quanto statuito dal Giudice di prime cure, ossia che << stride con la ratio della normativa in esame, essendo evidentemente in contrasto con l'obiettivo della valorizzazione del centro storico pretendere l'abbattimento di una proprietà altrui (che gli eredi non avrebbero alcun titolo per richiedere) quale requisito CP_7
indefettibile per la ricostruzione di un edificio armonico con quelli circostanti >> (cfr. sentenza impugnata pag. 8), si evidenzia che, come correttamente affermato dalla difesa degli appellati, << Dall'esame dell'atto di compravendita (pagine 3 e 4 doc. n.
pagina 22 di 43 26 fascicolo di primo grado parte convenuta) emerge la prova inconfutabile che la porzione, peraltro del tutto minima e marginale [...], è stata edificata non dal Notaio
ma da un terzo estraneo il quale con il suo arbitrario ed illegittimo operato non CP_7
poteva certamente impedire poi al Notaio (proprietario della particella CP_7
confinante 992) di ricostruire il fabbricato distrutto dagli eventi bellici e del quale anche tenuto conto della citata parziale costruzione si è conservata la medesima sagoma, volumetria, rispetto dei limiti dell'altezza, superficie e sedime di quello preesistente >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pagg. 9-10).
In conclusione, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure,
<l'opera, di “nuova costruzione” ai sensi del T.U. edilizia e della legge regionale
31/2002, realizzata in zona A, è pienamente lecita per il P.R.G. di MI >> (cfr. sentenza impugnata pag. 8).
5.2 Con il terzo motivo, rubricato << Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che dalla qualificazione dell'edificio in questione come
“nuova costruzione” non discendono le conseguenze che ne vorrebbe trarne parte attrice (demolizione totale o parziale con arretramento della nuova costruzione per violazione delle distanze minime tra costruzioni, dal confine, dalle pareti finestrate , nonchè degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi locali e della normativa antisismica, con conseguente condanna al risarcimento dei danni) >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 16, enfasi propria dell'originale), si censura la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che << dalla qualificazione come nuova costruzione ai sensi del T.U. e della legge regionale 31/2002 dell'edificio in questione non discendono le conseguenze che vorrebbe trarne parte attrice >> (cfr. sentenza impugnata pag. 7).
5.2.1 La censura è infondata.
In sintesi, l'appellante sostiene che << trattandosi di “nuova costruzione” si applica la disciplina generale in materia di violazione delle distanze minime tra
pagina 23 di 43 costruzioni, dal confine e tra pareti finestrate >> (cfr. Atto di citazione in appello pag.
17).
Sebbene l'affermazione de qua sia astrattamente corretta, nel caso de quo, ad avviso di questa Corte di merito, non si ravvisano le violazioni lamentate e le argomentazioni addotte dall'appellante a sostegno della propria tesi sono da ritenersi infondate.
Nello specifico:
a) l'appellante erra nel pretendere l'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc e la violazione dell'art. 167 cpc, sostenendo che <<
a pag. 17 dell'atto di citazione introduttivo l'attrice ha puntualmente allegato […] la circostanza della parziale ricostruzione , negli anni '50 – '60, dell'edificio oggetto di nuova costruzione da parte dei convenuti a partire dal 2006 […]. i convenuti, nella loro comparsa di costituzione e risposta depositata il 29/03/2017, non hanno preso alcuna posizione ex art. 167/c1 cpc, nè hanno opposto alcuna specifica contestazione ai sensi dell'art. 115/c1 cpc […] il giudice dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in applicazione del
c.d. principio di non contestazione sopra citato.
Analogamente, in relazione alle domande proposte dall'attrice di demolizione totale o parziale e arretramento dell'edificio fino ad ottenere il ripristino delle distanze legali tra costruzioni, dal confine e dalle pareti finestrate, i convenuti, nella stessa comparsa di risposta, a pag. 10, non contestano specificamente, e quindi riconoscono, la violazione di dette distanze, ma semplicemente si limitano ad affermare
l'inapplicabilità delle normative sulle distanze invocate dall'attrice in quanto non si tratterebbe di nuova costruzione, ma di mero intervento di ripristino>> (cfr. ibidem pagg. 17-18). Difatti, gli allora convenuti hanno contestato, in primo grado, la qualificazione dell'intervento edilizio de quo come “nuova costruzione” e, conseguentemente, la pretesa violazione delle distanze (v. comparsa di costituzione e risposta in primo grado pagg. 9-10; memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc, pagg. 5-7).
pagina 24 di 43 Pertanto, come correttamente affermato dalla difesa degli appellati, << la pretesa violazione dell'art. 167 c.p.c. ex adverso invocata, è del tutto infondata, in quanto si evidenzia che questa difesa nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado ha esaminato ogni aspetto della domanda e ne ha chiesto il rigetto e nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. (pagine 4 e 5) ha puntualizzato le proprie eccezioni, anche in riferimento alla “parziale ricostruzione sulla particella 662” >>
(cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 12).
b) Con riferimento alla lamentata violazione della distanza tra le costruzioni, nello specifico tra l'edificio degli appellati e la scala, il sottoscala, il garage e il cavedio di proprietà dell'appellante, l'argomentazione addotta da quest'ultima a sostegno della propria tesi - ossia che, in ragione del fatto che la sentenza de qua ha dichiarato il diritto dell'appellante a mantenere dove si trovano attualmente la scala, il sottoscala, il garage e il cavedio posti nell'area scoperta dell'immobile de quo per intervenuta usucapione e << poiché la sentenza di usucapione, di mero accertamento, ha natura dichiarativa e non costitutiva (ex multis Cass. Sentenza del 19 marzo 2008, n. 12609
[…]) e corollario di tale principio è quello della c.d. retroattività reale dell'usucapione, secondo cui si ritiene che l' usucapiente sia stato titolare del diritto reale sin da primo momento in cui è iniziato il suo possesso (Cass., 24 febbraio 2009,
n. 4434; conformi, ex multis, Cass., sez. II, 28 giugno 2000, n. 8792, C 73/3082), a seguito della servitù acquisita dall'attrice appellante per usucapione i convenuti non potevano costruire a distanza minore di tre metri dai succitati scala, sottoscala , garage e cavedio >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 19) - non risulta pertinente al caso de quo ossia risulta superata dal seguente motivo dirimente. Difatti, il Giudice di prime cure, dichiarando il diritto dell'odierna appellante a mantenere i manufatti de quibus, ove si trovano, in ragione dell'accertamento della maturata (per usucapione) servitù attiva, ha correttamente statuito che da ciò, tuttavia, non discende alcun effetto in tema di distanze, affermando che << non si pone un problema di distanze tra costruzioni rispetto alla scala, al sottoscala ed al garage, perché tra essi e la nuova
pagina 25 di 43 costruzione vi era già il muro di cui si discute, di proprietà esclusiva degli eredi CP_7
Quanto al cavedio, la nuova costruzione è edificata sul confine con esso>> (cfr. sentenza impugnata pag. 9). In altre parole, la preesistenza del muro sul confine esclude naturalmente ossia in rerum naturam l'asserita violazione delle distanze.
c) Con riferimento alla pretesa violazione della distanza dell'edificio degli appellati dal confine, l'appellante dapprima sostiene che il fabbricato degli eredi CP_7
è stato realizzato in appoggio, << sopraelevando ed inglobando nell'opera il vecchio muro comune che ne è divenuto parete laterale>> (cfr. Atto di citazione in appello pag.
20), e successivamente, richiamando la Relazione del C.T.U. Ing. svolta nel Per_2
giudizio di denuncia di nuova opera e danno temuto, e la Relazione del C.T.U. Ing. svolta in primo grado, che la costruzione degli appellati è stata realizzata non Per_1
in appoggio bensì in adiacenza al suddetto muro. In ogni caso, le disposizioni del
Codice civile richiamate dall'appellante al fine di sostenere la propria tesi non sono rilevanti nel caso de quo.
Difatti, l'art. 878 cc, prescrivendo letteralmente che << Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo .
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo
d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri
->, non concerne il caso de quo in quanto l'edificio degli appellati non è posto in appoggio al preesistente muro posto sul confine bensì, come certificato dalla Relazione del C.T.U. Ing. (v. pag. 7 doc. 12 fascicolo primo grado appellati) e dalla Per_2
Relazione del C.T.U. Ing. (v. pag. 10), in adiacenza allo stesso. Per_1
Anche l'art. 877 cc, per la medesima ragione anzi esposta, non risulta applicabile al caso de quo. Difatti, l'art. 877 cc dispone che << Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente >>. Nello specifico, la fabbrica degli appellati non è stata costruita in appoggio al muro di confine – muro di pagina 26 di 43 confine non comune bensì di proprietà esclusiva degli stessi appellati - bensì in adiacenza allo stesso.
L'appellante richiama altresì, al fine di sostenere la pretesa violazione delle distanze de quibus, l'art. 16 del Regolamento Edilizio del Comune di MI, asserendo che, in base alla norma regolamentare de qua, << la nuova costruzione realizzata dagli eredi viola la distanza dal confine di 1,5 mt. […] in CP_7
quanto la costruzione in aderenza è permessa solo se “l'altezza e la larghezza della parete a confine del nuovo edificio non superi quelle dell'edificio preesistente”, mentre nel caso di specie, come si evince dalle succitate foto prodotte dalla parte attrice, la parete perimetrale della nuova costruzione supera di molto in altezza quella del muro preesistente >> (cfr. Comparsa conclusionale appellante pag. 25, enfasi propria dell'originale). L'argomentazione de qua è errata per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, come anzidetto, la costruzione degli appellati è stata costruita non in aderenza al muro preesistente bensì in adiacenza allo stesso. In secondo luogo, la disposizione de qua prescrive letteralmente che << Le distanze degli edifici dai confini di proprietà non devono essere inferiori ai seguenti minimi:
1.nelle zone A: quelli prescritti dal Codice Civile tra costruzioni (e, quindi, divisi a metà, in mancanza di fabbricati, sul lotto confinante, a distanza inferiore ad 1,5 m. dal confine); […] E' sempre ammessa la costruzione in aderenza a fabbricati esistenti a condizione che l'altezza e la larghezza della parete a confine del nuovo edificio non superi quelle dell'edificio preesistenti, salve le soprelevazioni per motivi igienico- sanitari di edifici già in aderenza sempre che il sopralzo non superi i 2 m. È altresì consentita la costruzione sul confine di proprietà salvi i diritti dei terzi confinanti >>.
Pertanto, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, < Le disposizioni riportate permettevano agli eredi di costruire il muro della propria fabbrica sul CP_7
confine – come hanno fatto. Infatti l'espressione “salvi i diritti dei terzi confinanti” non può che essere intesa come un richiamo alle disposizioni codicistiche che elencano
i diritti del proprietario confinante: l'art. 874 c.c., sul diritto del proprietario del fondo
pagina 27 di 43 contiguo di ottenere la comunione forzosa del muro eretto dal vicino sul confine;
l'art.
876 c.c., che consente al vicino di innestare sul muro esistente sul confine un capo del proprio muro, pagando un'indennità; l'art. 877 c.c., che consente al vicino di costruire in aderenza al muro posto sul confine;
ciò che è escluso dal regolamento comunale è soltanto l'edificazione ad una distanza dal confine minore di un metro e mezzo, che è ammessa dal codice ma comporta l'operatività della regola di cui all'art. 875 c.c. Una diversa interpretazione del regolamento comunale – come se la costruzione di un muro sul confine fosse indifferente per l'ente comunale e al contempo costituisse un illecito civile nei rapporti tra privati – sarebbe del tutto illogica, perché consentirebbe il rilascio di concessioni edilizie per la realizzazione di fabbricati che su impulso del vicino potrebbero essere demoliti immediatamente dopo o anche bloccati sul nascere da un ricorso d'urgenza, il che evidentemente non risponde ad una saggia amministrazione delle aree urbane >> (cfr. sentenza impugnata pag. 10).
Si rileva altresì che, come correttamente affermato dalla difesa degli appellati,
<< Il richiamo dell'appellante - peraltro del tutto generico e immotivato - alla non operatività nel caso de quo del principio di prevenzione riconosciuto in materia edilizia non trova infatti alcun fondamento anche alla luce >> degli << orientamenti della Corte di Cassazione Cass. S.U. 19/05/2016 n. 10318; Cass 09/09/2019 n. 22447
[…] secondo cui l'operatività del principio non è esclusa quando gli strumenti urbanistici, pur prevedendo determinate distanze dal confine, contemplino comunque la possibilità di costruire sul confine medesimo >> (cfr. Comparsa conclusionale appellati pag. 15).
d) Per quanto concerne la pretesa violazione della distanza tra pareti finestrate, sebbene sia corretto il richiamo dell'appellante all'art. 15bis delle N.T.A. del Comune di MI, il quale, a sua volta, rinvia alla normativa di cui all'art. 9 del D.M.
1444/1968, e alla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale << La distanza minima di dieci metri tra le costruzioni stabilita dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 deve osservarsi in modo assoluto, essendo "ratio" della norma non la tutela della
pagina 28 di 43 riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza >> (cfr. Cass. 3 ottobre 2018, n.
24076), nella fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte di merito non si ravvisano le violazioni lamentate.
Difatti, l'art. 9 del D.M. 1444/1968, prescrivendo letteralmente che << Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti […] >>, << esclude
->, come correttamente affermato dagli appellati, << la sussistenza della violazione delle distanze sollevata dall'appellante >> (cfr. Comparsa conclusionale appellati pag.
16). Infatti, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, < Parte attrice fa discendere dalla qualificabilità dell'edificio dei convenuti come “nuova costruzione”
l'applicabilità della regola di cui al n. 2), sopra riportata, invero dettata per gli edifici ricadenti in altre zone, diverse dalla Zona A. In senso contrario si è già espressa, condivisibilmente, la S.C. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12767 del 20/05/2008), secondo cui “L'art. 9, primo comma, n. 2), del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 - emanato in forza dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 - in base al quale la distanza tra pareti finestrate di edifici frontisti non deve essere inferiore a dieci metri, si riferisce alle sole nuove edificazioni consentite in zone diverse dal centro storico (zona A), posto che in questo ultimo, dove vige il generale divieto di costruzioni "ex novo", la norma si limita a prescrivere che la distanza non sia inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti.” >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 11-12).
pagina 29 di 43 Questa Corte di merito non tralascia di considerare l'argomentazione dell'appellante secondo la quale << se illegittimamente una nuova costruzione viene realizzata in zona A, è evidente che debba applicarsi anche per quest'ultima la distanza di dieci metri tra pareti finestrate >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 23).
L'argomentazione de qua, sebbene sia corretta in linea di principio - in quanto secondo la giurisprudenza della Suprema Corte << I limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati previsti dall'art. 9, comma 2, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444,
(emanato su delega dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - c.d. legge urbanistica, aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) che prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica, trovano applicazione anche con riferimento alle nuove costruzioni, quali devono considerarsi le sopraelevazioni effettuate nei centri storici ove, vigendo il generale divieto di nuove edificazioni, è previsto solo che le distanze tra gli edifici interessati da interventi di ristrutturazione e di risanamento conservativo non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i preesistenti volumi edificati >> (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3739) – non risulta applicabile al caso sottoposto all'esame di questa Corte di merito. Difatti, in base alla giurisprudenza di legittimità soprarichiamata, nei centri storici, la distanza tra gli edifici - interessati da interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo - non deve essere inferiore a quella intercorrente tra i preesistenti volumi edificati e, nel caso di nuove costruzioni, come le sopraelevazioni, trova applicazione, anche se si tratta di edifici situati in zona
A, la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui all'art. 9, comma 2, del d.m. 1444/1968. Nel caso de quo, tuttavia, il C.T.U. Ing. ha certificato che l'intervento edilizio contestato non ha << comportato Per_1
variazioni rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio ed in particolare aumenti di volumetria e di superfici occupate rispetto alla originaria sagoma d'ingombro >> (cfr.
Relazione peritale Ing. pagg. 11-12) e, dato che la qualificazione dell'edificio Per_1
degli eredi come “nuova costruzione” riguarda solamente il piano completamente CP_7
pagina 30 di 43 interrato destinato ad autorimessa pertinenziale, essendo l'edificio fuori terra ricostruito rispettando le forme e le dimensioni dell'originaria costruzione distrutta dagli eventi bellici, non si configura la pretesa violazione delle distanze, in quanto si è mantenuta, con la ricostruzione dell'edificio de quo, la medesima distanza intercorrente tra i preesistenti volumi edificati e, pertanto, non si riscontra alcuna lesione dell'interesse pubblico perseguito dalla norma de qua ossia la salvaguardia delle esigenze igienico- sanitarie al fine di evitare malsane intercapedini tra edifici dannose per la salute.
Pertanto, non essendo emerse violazioni della normativa sulle distanze, le domande relative alla riduzione in pristino (demolizione e arretramento del fabbricato de quo) e le conseguenti domande risarcitorie, dovevano e devono essere rigettate.
5.3 Il quarto e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto avvinti da una matrice comune d'ordine processuale oltre che sostanziale.
5.3.1 Con il quarto motivo, rubricato << Nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla denegata operatività della presunzione di comunione del muro divisorio fino alla sua sommità e sulla proprietà esclusiva dell'attrice sulla parte di muro sopraelevata dal padre della stessa >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 25, enfasi propria dell'originale), l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sui suddetti capi della domanda.
5.3.2 Con il quinto motivo, rubricato << Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea di accertamento della comproprietà del muro divisorio >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 25, enfasi propria dell'originale), censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver ritenuto che anche il muro perimetrale è suscettibile di usucapione da parte del confinante, e che i convenuti, odierni appellati, avevano l'onere di provare la loro eventuale “mera tolleranza” che esclude l'usucapione, ha rigettato la domanda, statuendo che la scala e la sopraelevazione del muro nel tratto corrispondente, riguardando solamente un tratto del muro, non costituiscono possesso idoneo a determinare l'acquisto per usucapione della comproprietà dell'intero muro e nella parte pagina 31 di 43 in cui dichiara l'attività manutentiva e di consolidamento del muro sfornita di prova, risultando generico, perché privo di riferimenti temporali e, quindi, inammissibile il capitolo 27 di parte attrice, odierna appellante.
5.3.3 Le censure sono solo parzialmente e apparentemente corrette.
In estrema sintesi, l'appellante asserisce di aver domandato al Giudice di prime cure, senza tuttavia ottenere alcuna pronuncia, l'accertamento della comproprietà del muro contestato in base alla presunzione di cui all'art. 880 cc e, in via subordinata, la comunione dello stesso per usucapione (capo su cui il Giudice di primo grado si è pronunciato rigettando la domanda).
Ad avviso di questa Corte di merito, nonostante sia corretta l'argomentazione della difesa degli appellati secondo la quale << nelle conclusioni prese in primo grado dall'attrice, della siffatta domanda (volta ad ottenere la comproprietà del muro per presunzione legale) non vi è traccia, risultando formulata una mera domanda di accertamento “dell'intervenuto acquisto per usucapione” del muro controverso
(pagina n. 34 dell'atto di citazione di primo grado, della nota di precisazione delle conclusioni udienza del 20/09/2019) >> (cfr. Comparsa conclusionale appellati pag. 17, enfasi propria dell'originale), l'appellante, nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva preteso la comunione del muro in ragione della presunzione di cui all'art. 880 cc e, in via subordinata, la comunione dello stesso per usucapione (v. Atto di citazione in primo grado pagg. 8-10).
Pertanto, il Giudice di prime cure ha sì omesso di pronunciarsi espressamente sull'operatività della presunzione di cui all'art. 880 cc ma, allo stesso tempo, ritenendo provata la proprietà esclusiva in capo agli eredi – odierni appellati - del muro CP_7
contestato, ha implicitamente superato la presunzione di comunione del muro de quo di cui all'art. 880 cc.
Difatti, l'art. 880 cc prevede una presunzione relativa di comunione del muro divisorio – dunque valida fino a prova contraria - per cui << Il muro che serve di
pagina 32 di 43 divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi >>. Nel caso de quo, la richiamata presunzione relativa risulta superata da quanto emerso dalla C.T.U. svolta nel giudizio di nuova opera e danno temuto e dalla C.T.U. svolta in primo grado, dovendosi, pertanto, condividere quanto statuito dal Giudice di prime cure a pag. 8 della sentenza impugnata e quanto sostenuto dagli odierni appellati ossia che << Di fatto il muro in questione, costituisce la parete perimetrale finestrata del vecchio fabbricato rimasta dopo i bombardamenti ed è ubicato sul confine con la proprietà >> (cfr. Comparsa conclusionale Parte_1
appellati pag. 18). Difatti, dalle fotografie prodotte in allegato alle C.T.U. emerge che il
<< manufatto presenta tuttora delle aperture (allegato 6 – foto 3), individuabili anche nelle planimetrie catastali del 1940 (allegato 1), che per la loro conformazione con strombatura verso il lato di proprietà di parte convenuta, sono chiaramente finestre del vecchio muro perimetrale del fabbricato originario, posizionando così il confine di proprietà sulla faccia esterna del paramento in questione >> (cfr. Relazione peritale primo grado pag. 10) e che, dall'immagine di pagina XXIII della Relazione peritale svolta nel giudizio di nuova opera e danno temuto, << si devono notare : […] la presenza di una antica scala visibile nell'intonaco, la presenza di una antica finestra che fu chiusa quando parte ricorrente costruì una autorimessa in aderenza al muro, si riesce inoltre a comprendere la zona di innesto delle travi di solaio ( presumibilmente in legno) del primo piano >> (cfr. Relazione peritale Ing. - doc. n. 12 fascicolo Per_2
primo grado appellati, pag. 15).
Per quanto concerne invece il preteso acquisto per usucapione della comproprietà del muro contestato deve confermarsi integralmente, ad avviso di questa
Corte di merito, quanto statuito dal Giudice di prime cure.
Difatti, l'appellante, al fine di sostenere la propria tesi, ossia l'acquisto della comproprietà, per usucapione, del muro de quo, ha dedotto di avere: realizzato ed pagina 33 di 43 utilizzato per anni il manufatto-garage “appoggiato” al muro controverso;
innestato nel muro i gradini della scala che dalla corte conduce al terrazzo di sua proprietà; realizzato un parapetto alla predetta scala e relativo ballatoio sopraelevando il muro;
consolidato il muro nel dopoguerra e provveduto alla manutenzione nel corso degli anni.
Le argomentazioni de quibus, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, sono infondate. Nello specifico:
a) si è appurato che il garage non è stato costruito dall'appellante “in appoggio” alla parete del vecchio fabbricato al fine di inglobare detto manufatto nel corpo di fabbrica di sua proprietà bensì in aderenza allo stesso, << nell'esercizio di una facoltà che spetta ai sensi dell'art. 877 c.c. anche a chi non sia comproprietario del muro >> (cfr. sentenza impugnata pag. 3). Difatti, come accertato dall' Ing.
[...]
(nominato nel giudizio di denuncia di nuova opera e danno temuto R.G. n. Per_3
5262/2009, promosso davanti al Tribunale di MI dall'appellante nei confronti degli eredi , detto garage costituisce un manufatto autonomo, in aderenza e non CP_7
strutturalmente collegato al muro in quanto realizzato mediante una controparete interna (nella proprietà dell'appellante) costruita in aderenza al paramento murario del vecchio fabbricato, non strutturalmente ad esso collegato (v. Relazione peritale Ing.
- doc. n. 12 fascicolo primo grado appellati, pagina 13). Pertanto, la Per_2
giurisprudenza della Suprema Corte richiamata dalla difesa dell'appellante secondo la quale << Servirsi di un muro di confine, appartenente in via esclusiva al vicino, quale cosa (anche) propria, mediante attività tipicamente "dominicali” […] significa senz'altro (com)possederlo e dunque poterne acquisire per usucapione la
(com)proprietà >> (cfr. Cass. 14 giugno 2000, n. 8122) non risulta applicabile al caso de quo in quanto l'appellante, costruendo non in appoggio bensì in aderenza al muro contestato, non ha esercitato una “attività tipicamente dominicale” bensì una facoltà che, ex art. 877 cc, spetta anche a chi non sia comproprietario del muro.
pagina 34 di 43 b) Per quanto riguarda l'innesto dei gradini della scala nel muro e relativo parapetto e ballatoio, l'appello sul punto non offre argomentazioni tali da inficiare l'iter argomentativo del Tribunale. Pertanto, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << il mero fatto della realizzazione della scala, che sia essa innestata o in appoggio, non è sufficiente a determinare l'effetto dell'usucapione della comproprietà dell'intero muro, perché essa corre lungo una sola porzione di esso, e può semmai fondare l'acquisto di una servitù. Per la stessa ragione, il fatto della sopraelevazione del muro – compiuto, come precisa la stessa attrice, per il solo tratto in corrispondenza della scala - non è manifestazione delle prerogative del comproprietario, trattandosi di attività posta in essere al solo fine di rendere esente da rischi la fruizione della scala;
in altre parole, l'innalzamento di un muro di confine è idoneo a determinare l'acquisto per usucapione qualora sia espressivo della volontà di appropriarsi del muro nella sua funzione di demarcazione tra le proprietà e di protezione da accessi abusivi, non quando assolva a funzioni diverse >> (cfr. sentenza impugnata pag. 3).
c) Con riguardo alla pretesa attività di consolidamento e manutenzione del muro, che l'appellante asserisce di avere compiuto e di aver voluto dimostrare mediante prova per testi di cui al capitolo n. 27, richiesta con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, cpc, si deve confermare quanto statuito dal Giudice di prime cure sul punto ossia che << l'attività manutentiva e di consolidamento del muro è rimasta sfornita di prova, essendo generico (perché privo di riferimenti temporali) e perciò inammissibile il capitolo n. 27 con cui si voleva darne dimostrazione >> (cfr. sentenza impugnata pag. 3). In ogni caso, come correttamente affermato dalla difesa degli appellati, << nella perizia redatta dall' Ing. anno 2010 si dà atto che il muro Per_2
controverso lato proprietà si presentava “in pessime condizioni di Parte_1
conservazione”, in “stato di estremo degrado”, privo di “omogeneità strutturale” e quindi certamente non oggetto di alcun intervento manutentivo e/o di consolidamento (perizia Ing. doc. n. 12 fascicolo di primo grado parte Per_2
convenuta pagine 13, 14 e 15 e relazione fotografica allegato 1 della medesima pagina 35 di 43 immagini a pagina XV - XVI - XXIII) >> (cfr. Comparsa conclusionale appellante pag.
20, enfasi propria dell'originale).
Pertanto, non essendo il muro contestato di proprietà comune bensì di proprietà esclusiva degli appellati, deve altresì essere respinta la domanda relativa all'accertamento della proprietà esclusiva del muro asseritamente realizzato dal padre dell'appellante in sopraelevazione del muro preesistente in quanto, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << presupposto per l'operatività della regola di cui all'art. 885 c.c. è che il muro innalzato sia comune;
diversamente vige il principio dell'accessione >> (cfr. sentenza impugnata pag. 9).
5.4 Con il sesto motivo, rubricato << Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea (sub lett. g) mirata all'acquisto per usucapione della servitù di veduta sull'area di proprietà dei convenuti >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 29, enfasi propria dell'originale), si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito, con riferimento alla scala, al pianerottolo e al ballatoio, che difetta, nelle fattispecie de quibus, la possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente e lateralmente in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza.
5.4.1 La censura è infondata.
In sintesi, l'appellante sostiene che << La scala innestata nel muro comune, che conduce dalla corte al terrazzo di proprietà dell'attrice, il quale affaccia sulla corte stessa, su corso Giovanni XXIII nonché, lateralmente e in obliquo, sul fondo confinante di proprietà degli eredi di per la particolare ubicazione della scala CP_7
stessa, del ballatoio munito di parapetto e del terrazzo, è idonea all'inspicere e al prospicere in alienum, e dunque configura una veduta ai sensi dell'art. 900 c.c. […] dalle fotografie prodotte da entrambe le parti risulta che dalla scala, munita di ringhiera, e dal ballatoio, munito di parapetto, è possibile affacciarsi comodamente e guardare verso il fondo del vicino >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 29).
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, richiamata altresì dal
Giudice di prime cure, << Affinché sussista una veduta ex art. 900 c.c., è necessario,
pagina 36 di 43 oltre al requisito della "inspectio", anche quello della "prospectio" sul fondo del vicino, dovendo detta apertura consentire non solo di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, garantendo una visione frontale, obliqua e laterale, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale, secondo un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione >> (cfr. Cass.
10 gennaio 2017, n. 346).
Le argomentazioni addotte dall'appellante al fine di sostenere la propria indimostrata tesi sono manifestamente infondate. Difatti, nel caso de quo, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << Né la scala né il ballatoio – né tantomeno il terrazzo che si apre al di là di questi manufatti – consentiva l'affaccio sul fondo degli eredi come reso evidente dalle fotografie versate in atti;
infatti la CP_7
visuale dalla scala era già impedita per quasi tutta la sua lunghezza dal muro preesistente, e una prospectio esercitata dagli ultimi due gradini era alquanto disagevole, se non addirittura rischiosa (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18910 del
05/11/2012, secondo cui “per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art.
900 cod. civ. conseguentemente soggetta alla regola di cui agli artt. 905 e 907 cod. civ. in tema di distanze, è necessario che le cd. "inspectio et prospectio in alienum", vale a dire le possibilità di "affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente", siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza”); quanto al ballatoio, esso è angusto ed è evidentemente un manufatto non utilizzabile per la sosta, ed inoltre non consente, per la sua posizione, un comodo affaccio sul fondo dei convenuti, con cui ha in comune un solo spigolo;
dal terrazzo, infine, ci si affaccia non sul fondo dei convenuti, ma sul cortile della stessa attrice che si trova al di sotto >>
(cfr. sentenza impugnata pag. 12).
In ogni caso, come correttamente affermato dalla difesa degli appellati, <Tali manufatti non sono obiettivamente destinati, in via normale e permanente all'esercizio della prospectio ed inspectio vero il fondo altrui.
pagina 37 di 43 La totale assenza di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù di veduta, tali da rivelare in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, con un onere preciso e stabile, comporta la inesistenza del diritto di veduta a favore della controparte e della conseguente servitù a carico del fondo finitimo in quanto le opere in oggetto non rappresentano segno obiettivo e inequivoco della loro destinazione alla richiamata servitù e non denunciano il peso imposto su un fondo a favore di un altro. […]
In tema di acquisto per usucapione della servitù (nella specie di veduta), la Suprema
Corte ha affermato che la visibilità delle opere, ai sensi dell'art. 1061 codice civile, deve essere tale da escludere la clandestinità del possesso e far presumere che il proprietario del fondo servente abbia contezza del peso e dell'obiettivo asservimento della sua proprietà a vantaggio del fondo dominante, per cui in caso di servitù non apparente non vi può essere usucapione (Cass. 17/11/2014 n. 24401) >> (cfr.
Comparsa di costituzione e risposta pagg. 14-15). La Suprema Corte ha altresì affermato, con riferimento all'apparenza della servitù che può condurre all'acquisto per usucapione della stessa, che << L'apparenza della servitù si identifica nell'oggettiva
e permanente presenza di opere suscettibili di essere viste, ancorché in concreto ignorate, che, per struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro >> (cfr. Cass. 24 settembre 2024, n. 25493).
5.5 Con il settimo motivo, rubricato << Sulle richieste istruttorie di parte attrice appellante >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 31), l'appellante ripropone le istanze istruttorie non ammesse dal Giudice di prime cure con ordinanza del
23.10.2018 perché ritenute superflue.
5.5.1 Le istanze de quibus sono da rigettare.
L'appellante insiste per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie: convocazione ex art. 197 cpc del CTU in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti;
rinnovazione delle indagini peritali con sostituzione del consulente per gravi motivi ex art. 196 cpc;
in subordine, convocazione del CTU a chiarimenti, previa pagina 38 di 43 acquisizione di tutta la documentazione catastale;
ammissione della prova per testimoni dedotta in seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc in data 26/06/17, sui capitoli e con i testi ivi indicati ( Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
geom. - incaricato dagli appellati che ha Tes_4 Controparte_8
predisposto il progetto, l'istruttoria e la realizzazione dell'immobile - e geom. CP_9
).
[...]
Ad avviso di questa Corte di merito, le istanze istruttorie de quibus sono da respingere in quanto:
- le istanze di convocazione del CTU ex art. 197 c.p.c. e/o a chiarimenti e di rinnovazione delle indagini peritali ex art. 196 c.p.c. sono infondate in quanto il CTU
Ing. ha risposto ai quesiti postigli con valutazioni, osservazioni ed Per_1
argomentazioni esaustive, non deviate da errori logici, non discordanti con le correnti nozioni della peculiare scienza pratica, valutando altresì le osservazioni dei consulenti tecnici di parte e rispondendo puntualmente ad esse;
- relativamente all'istanza di ammissione della prova testimoniale, riguardante ben 37 capitoli, come correttamente affermato dalla difesa degli appellati, << tale richiesta è già stata respinta dal Giudice in quanto ritenuta superflua ai fini della decisione, trattandosi peraltro di capitoli di prova del tutto inammissibili […] in quanto diretti a “provare” circostanze che già risultano smentite, dalle prove documentali acquisite in atti e dalle risultanze di ben due consulenze tecniche, redatte nell'ambito di due distinti procedimenti >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 17).
pagina 39 di 43 6. Con l'unico motivo di appello incidentale, rubricato << errata, ingiusta ed illegittima compensazione delle spese di lite >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 17, enfasi propria dell'originale), gli eredi appellati e appellanti CP_7
incidentali, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, cpc.
6.1 La censura non è fondata.
In sintesi, sostengono che << non si giustifica in alcun modo la pronuncia di compensazione delle spese di lite, ritenendosi non configurabile la soccombenza reciproca, in quanto le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado, rendono evidente che l'attrice è risultata essere la sola parte soccombente, tenuto conto peraltro che dei manufatti sopra descritti, realizzati da anni, i convenuti non avevano chiesto alcuna rimozione o ripristino >> (cfr. ibidem pag. 18, enfasi propria dell'originale). Difatti, << il mero accoglimento di una sola parte di uno dei numerosi capi della domanda avversaria - incontestabilmente del tutto marginale nell'ambito della difesa attorea - non possa legittimamente giustificare la totale compensazione delle spese di lite pronunciata nel processo di primo grado, tenuto conto che parte convenuta non ha avanzato alcuna domanda riconvenzionale e/o eccezione su tale punto, limitandosi di fatto ad osservare che all'epoca il Notaio aveva CP_7
tollerato la realizzazione di tali opere, ben potendo al contrario contestarne la costruzione, e che presso i competenti uffici edilizi si sarebbe semmai verificata la sussistenza dei relativi permessi >> (cfr. Comparsa conclusionale appellati pag. 28, enfasi propria dell'originale).
La Corte ritiene invece la decisione corretta e conforme ai giustificati motivi previsti dall'art. 92 cpc. Da un lato, il fatto che la domanda è stata accolta, anche se solo, in parte, configura una soccombenza solo parziale, dall'altro, il fatto decisivo della complessità dell'intera vicenda, come sottolinea anche lo svolgimento di due
CTU, data anche dalla gran misura del tempo trascorso, che ha reso complessa la ricostruzione della vicenda in sé, che ovviamente ha trascinato gran parte della pagina 40 di 43 domandata usucapione, svolta dall'allora attrice, sono ragioni sufficienti per confermare la statuizione sulle spese di lite di prime cure.
7. Da quanto detto, discende anche il rigetto della domanda di condanna dell'appellante principale per lite temeraria ex art. 96 cpc promossa dagli appellati – appellanti incidentali.
7.1 Ad avviso di questa Corte di merito non risultano integrati i presupposti per la condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 cpc. Difatti, l'art. 96 cpc, prescrivendo letteralmente che << Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche
d'ufficio, nella sentenza. […] In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata >>, presuppone, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte,
l'individuazione della << specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione >> (cfr. Cass. 25 dicembre 2024, n. 34429). Nel caso de quo, ad avviso di questa Corte di merito, nonostante la reiterazione delle tesi giuridiche già respinte dal Giudice di prime cure, non vengono integrati i presupposti per l'applicazione della norma suindicata in quanto non si riscontra, in capo all'appellante, la consapevolezza dell'infondatezza della propria posizione ovvero la negligenza nell'accertamento della correttezza della propria tesi.
pagina 41 di 43 8. Le spese del presente grado, liquidate in parte dispositiva secondo lo scaglione di valore indeterminabile di complessità media e tenuto conto dell'aumento per più parti ex art. 4, 2^ co. DM 55/14 e succ mod, in ragione della soccombenza reciproca vanno compensate nella misura di 1/5 e poste a carico dell'appellante nella residua quota di 4/5, posto che sulla stessa grava una maggioritaria Parte_1
soccombenza all'esito dell'appello.
9. Ricorre per la parte appellante principale ed incidentale la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma
17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. respinge l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa nella misura di 1/5 e condanna l'appellante principale Parte_1
al pagamento della quota residua (4/5) delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati Controparte_1 Controparte_5
e spese che CP_3 CP_2 Controparte_4
liquida nell'intero (5/5) in €. 20.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre
IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali;
pagina 42 di 43 4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante principale e di quella incidentale di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 18.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
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CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 625/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DINI Parte_1 C.F._1
FABRIZIO elettivamente domiciliato in VIA KENNEDY N. 19 FERMIGNANO presso il difensore avv. DINI FABRIZIO. APPELLANTE – APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
(C.F. ) CP_3 C.F._4
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 C.F._6
FAZI BARBARA elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA CONCA 73 47900 RIMINI presso il difensore avv. FAZI BARBARA. pagina 1 di 43 APPELLATI – APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
AD OGGETTO: USUCAPIONE – TIPOLOGIA DI INTERVENTO EDILIZIO –
DISTANZE LEGALE TRA COSTRUZIONI, TRA COSTRUZIONE E
CONFINE, TRA 07 C.C. – Parte_2
IN PRISTINO – RISARCIMENTO DEI DANNI CP_6
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 24.09.2024:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTE e APPELLATA IN VIA INCIDENTALE Parte_1
“1) chiede dichiararsi inammissibile sia ex art 342 cpc, in quanto non contiene
“l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, sia ai sensi dell'art. 348 bis cpc, in quanto non presenta alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, e comunque rigettarsi nel merito, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello incidentale ex adverso proposto in punto alla “Errata, ingiusta ed illegittima compensazione delle spese di lite”, nonché alla “Domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”;
2) nel merito, si riporta integralmente alle proprie conclusioni rassegnate nel proprio atto di citazione in appello in data 21/02/21, notificato il 22/01/22, che di seguito trascrive:
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza appellata:
a) accertare e dichiarare la comproprietà del muro divisorio posto fra le proprietà ed eredi site a MI, Via Giovanni XXIII, meglio Parte_1 CP_7
descritto ed individuato nella narrativa dell'atto di citazione di primo grado, in via principale per presunzione legale ex art. 880 c.c. e in via subordinata per usucapione,
pagina 2 di 43 fatta eccezione per la parte sopraelevata dal padre di , di proprietà Parte_1
esclusiva dell'attrice;
b) accertare e dichiarare l'intervento edilizio di cui è causa come “nuova costruzione”;
c) accertare e dichiarare che la nuova costruzione realizzata dagli eredi CP_7
nell'area confinante con l'immobile di proprietà dell'attrice - MI, Corso Giovanni
XXIII - viola le distanze minime tra costruzioni previste dalla legge (art. 873 c.c.) ed in particolare: 1) dal muro comune;
2) dal muro realizzato dal padre dell'odierna attrice in sopraelevazione del muro preesistente in corrispondenza della scala che dal terrazzo conduce alla corte, di proprietà esclusiva dell'attrice; 3) dalla scala – e sottoscala - che dal terrazzo conduce alla corte;
4) dal manufatto adibito a garage;
5) dal manufatto-cavedio posto sul terrazzo;
d) accertare e dichiarare che la nuova costruzione realizzata dagli eredi CP_7
viola le distanze minime dal confine previste dalla legge (art. 16 del Regolamento
Edilizio del Comune di MI);
e) accertare e dichiarare che la nuova costruzione realizzata dagli eredi CP_7
viola le distanze minime previste dalla legge (l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, - richiamato anche nel Regolamento Edilizio del Comune di MI - art. 15 bis) tra pareti finestrate ed in particolare: 1) dalla parete finestrata posta all'interno della corte sul lato opposto rispetto al muro innalzato dagli ED;
2) dalla CP_7
scala realizzata dal padre dell'attrice; 3) dalla struttura che regge il ballatoio (il sottoscala) che insistono in aderenza sul muro di confine;
f) accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte dell'attrice, della servitù di veduta sull'area di proprietà eredi CP_7
g) accertare e dichiarare che la nuova costruzione realizzata dagli eredi CP_7
impedisce la servitù di veduta acquisita da per usucapione in violazione Parte_1
delle disposizioni vigenti in materia (art. 907 c.c.);
e per l'effetto:
pagina 3 di 43 h) condannare i convenuti in solido alla riduzione in pristino, ossia alla demolizione totale o parziale e arretramento dell'edificio fino ad ottenere il rispetto delle distanze legali tra costruzioni, dal confine, dalle pareti finestrate e dalle vedute;
i) condannare i convenuti in solido a risarcire all'attrice il danno medio tempore maturato e connesso alle violazioni in materia di distanze legali tra costruzioni, dal confine, dalle pareti finestrate e dalle vedute, ed in particolare il danno consistito nella diminuzione di aria, luce e panorama patito dalla sig.ra da liquidare Parte_1
con valutazione equitativa;
l) in via istruttoria:
1. disporre la convocazione ex art. 197 cpc del CTU in camera di consiglio, in presenza delle parti, dei loro CC.TT.PP. e dei rispettivi difensori;
2. disporre la rinnovazione delle indagini peritali ex art. 196 cpc , in quanto dalla consulenza già espletata non sono emersi elementi sufficienti e idonei al raggiungimento dello scopo per cui era stata disposta, con sostituzione del consulente per gravi motivi, stante la nullità, eccepita ritualmente e tempestivamente ex art.
157/c2 cpc nella stessa udienza del 28/09/18, della consulenza tecnica espletata per lacune di accertamento, mancata risposta ad alcuni quesiti e gravi contraddizioni;
3. in subordine, disporre la convocazione del CTU a chiarimenti, previa acquisizione di tutta la documentazione catastale già richiesta nelle osservazioni del CTP di parte attrice, al fine di verificare i perimetri e l'epoca di costruzione e/o ricostruzione dei fabbricati edificati sulle particelle 992 (ora 4800) e 661, nonché accertare la parziale coincidenza della nuova costruzione di cui al permesso di costruire n. 147/2006 con
l'edificio già esistente e risalente agli anni '60;
4. sempre in via istruttoria, ammettere la prova per testimoni ritualmente e tempestivamente dedotta da questa difesa nella sua seconda memoria ex art. 183/c6 n.
2 cpc in data 26/06/17, depositata telematicamente in pari data, con i testi
[...]
geom. Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Controparte_8
e geom. ) e sui capitoli ivi indicati, non ammessa perché
[...] CP_9
pagina 4 di 43 ritenuta superflua dal Tribunale di MI con ordinanza del 23/10/18 che ha fissato
l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con vittoria di spese e competenze di causa e consequenziali del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”
>>
APPELLATI e APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE CP_1
[...] Controparte_4 Controparte_5
<< “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di CP_2 CP_3
Bologna, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta,
- nel merito, rigettare l'appello proposto da in quanto infondati in fatto e Parte_1
in diritto i motivi di gravame dedotti, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta depositata in atti e per l'effetto confermare le statuizioni rese dal Tribunale di MI con la sentenza n. 690/2020 emessa in data 23 ottobre 2020 e pubblicata in data 27 ottobre 2020, ex adverso impugnate;
- in accoglimento dell'appello incidentale, condannare a rifondere Parte_1
integralmente ai IG (nella sua qualità indicata in atti), Controparte_1 [...]
e le spese e il compenso del giudizio di primo grado, comprese CP_2 CP_3
le spese della consulenza tecnica d'ufficio e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza n. 690/2020 relativamente al capo contenente la statuizione sulle spese di lite;
- condannare, l'appellante per i motivi di cui all'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno o indennizzo, nella misura pari alla differenza tra il compenso che sarà richiesto dallo scrivente difensore e quello liquidato dall'Ecc.ma Corte, salva ogni ulteriore quantificazione e liquidazione;
- in via istruttoria, rigettare ogni avversa istanza in quanto inammissibile, irrilevante, infondata ed ininfluente, in particolare:
- la prova testimoniale è inammissibile in quanto nel presente grado di giudizio non è stata ritualmente dedotta e articolata, inoltre senza che ciò implichi rinuncia a tale
pagina 5 di 43 eccezione, detta prova, formulata dall'attrice (appellante), nella memoria ex art. 183
VI comma n. 2 c.p.c. deve ritenersi inammissibile, irrilevante ed ininfluente per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. del 24 luglio 2017 di parte convenuta (appellata), richiamate nella comparsa del presente grado, prova testimoniale peraltro già ritenuta sostanzialmente superflua dal Giudice di prime cure, come risulta nell'ordinanza resa in data 23 ottobre 2018;
- l'istanza di rinnovazione delle indagini peritali ai sensi dell'art. 196 c.p.c., di convocazione del consulente tecnico d'ufficio ex art. 197 c.p.c. anche a chiarimenti, sono inammissibili, irrilevanti ed infondate per le ragioni esposte dagli appellati nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio, già dedotte all'udienza del 28 settembre 2018 nel giudizio di primo grado, istanze giustamente disattese dal Giudice di prime cure, in quanto superflue, con l'ordinanza pronunciata in pari data;
- conseguentemente rigettare la richiesta avversaria di rimessione in istruttoria;
nella denegatissima ipotesi, si chiede l'ammissione della prova per testi a riprova e si indica
a teste sui capitoli avversari che eventualmente saranno ammessi, la Signora Tes_5
residente in [...], Corso Giovanni XXIII.
[...]
In ogni caso, con vittoria delle spese e del compenso del presente grado di giudizio, con rifusione delle spese legali del giudizio di primo grado, sulla base della nota spese in esso depositata, confidando nell'accoglimento dell'appello incidentale sul punto.”
>>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 22.03.2021, chiedeva Parte_1
la riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente motivata oltre che viziata, affidandosi a sette motivi di appello.
1.1 Si costituivano gli appellati – agente in proprio e anche Controparte_1
in nome e per conto dei figli e Controparte_4 Controparte_10
pagina 6 di 43 e (di seguito anche solo “eredi ), chiedendo il rigetto del CP_7 CP_3 CP_7
gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto e proponendo appello incidentale avverso la decisione relativa alle spese di lite con domanda anche di condanna dell'appellante principale ex art. 96 cpc.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, era posta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale e quello incidentale vanno entrambi respinti.
3. Va premesso che con sentenza n. 690/2020, resa in data 23.10.2020, pubblicata in data 27.10.2020 e non notificata, il Tribunale di MI, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha accolto la domanda volta all'accertamento del diritto a mantenere, dove si trovano attualmente, la scala, il sottoscala, il garage e il cavedio, posti nell'area scoperta dell'immobile di proprietà dell'allora attrice, per intervenuta usucapione, rigettando tutte le ulteriori domande proposte. Nello specifico, la sentenza impugnata ha rigettato le domande volte all'accertamento: a) dell'intervenuto acquisto per usucapione della comproprietà del muro ubicato tra le proprietà delle parti in causa e della proprietà esclusiva della parte sopraelevata del suddetto muro in capo all'allora attrice;
b) della qualifica di “nuova costruzione” dell'intervento edilizio realizzato dagli eredi c) della violazione CP_7
delle distanze minime tra le costruzioni, tra la costruzione e il confine e tra pareti finestrate;
d) dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta;
e) della violazione della suddetta servitù di veduta;
f) della violazione degli strumenti urbanistici ed edilizi locali e della normativa antisismica.
La sentenza de qua ha, conseguentemente, rigettato la domanda volta alla condanna dei convenuti, odierni appellati e appellanti incidentali, alla riduzione in pristino, ossia alla demolizione totale o parziale e arretramento del fabbricato, e al risarcimento dei danni, compensando integralmente le spese di lite e ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
pagina 7 di 43 4. La sentenza va confermata nella decisione finale relativa al rigetto delle domande promosse dall'attrice, odierna appellante principale, in quanto il Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze istruttorie (e segnatamente delle prove documentali offerte dall'odierna appellante e dagli odierni appellati) e delle risultanze emerse dalle due C.T.U. comunque espletate
La sentenza va analogamente confermata nella decisione relativa alle spese di lite del primo grado di giudizio, in quanto il Tribunale, ad avviso di questa Corte di merito, ha tenuto conto, nel compensare integralmente le spese de quibus, della parziale reciproca sostanziale soccombenza e della complessità dell'intera vicenda, data anche dal gran misura del tempo trascorso, che ha reso complessa la ricostruzione della vicenda in sé, che ovviamente ha trascinato quasi del tutto la domandata usucapione, svolta dall'allora attrice.
4.1 Va premesso che con atto di citazione, notificato in data 12-14-19.12.2016 e
10.01.2017, proprietaria dell'immobile sito in MI, Corso Giovanni Parte_1
XXIII n. 24, distinto al Catasto al Foglio 74, Particella 991, conveniva in giudizio
[...]
e Controparte_1 CP_3 Controparte_5 CP_2 Controparte_4
comproprietari di un fabbricato posto nel lotto confinante con quello dell'attrice,
[...]
in proprio e quali eredi del Notaio Dott. al fine di sentire accertare e CP_7
dichiarare:
a) l'intervenuto acquisto per usucapione della comproprietà del muro divisorio posto fra le proprietà delle parti in causa, ad eccezione della parte sopraelevata del medesimo muro, realizzata dal proprio genitore, da ritenersi di sua proprietà esclusiva;
b) il diritto a mantenere la scala, il sottoscala, il garage e il cavedio, posti nell'area scoperta dell'immobile di sua proprietà per intervenuta usucapione;
c) la qualifica di “nuova costruzione” dell'intervento edilizio realizzato dagli eredi 1) in quanto era stato realizzato un interrato originariamente non esistente;
CP_7
2) per la differente dimensione totale rispetto a quello originario sia in termini volumetrici sia relativamente alle superfici occupate;
3) per effetto della sentenza del pagina 8 di 43 T.A.R. di Bologna n. 7937/2010, 4) per effetto del parere del Servizio Regionale Difesa del Suolo;
5) per essere intercorso un lungo lasso di tempo tra la distruzione da eventi bellici degli edifici preesistenti e la nuova edificazione;
così accertando e dichiarando:
d) la violazione delle distanze minime previste dalla legge tra le costruzioni, tra la costruzione e il confine e tra pareti finestrate;
e) l'acquisto per usucapione della servitù di veduta;
f) l'impedimento della citata servitù di veduta per effetto della “nuova costruzione”, realizzata in violazione degli strumenti urbanistici ed edilizi locali e della normativa antisismica;
g) l'illegittimità dell'uso, da parte dei convenuti, del garage dagli stessi realizzato in MI, Zona A, con accesso dal vicolo Gozio de' Battagli, sprovvisto del certificato di agibilità;
e chiedendo:
h) per l'effetto, la condanna dei convenuti in solido alla riduzione in pristino
(demolizione e/o arretramento) e al risarcimento di tutti i danni.
Nello specifico, l'attrice asseriva:
- di essere unica proprietaria dell'immobile sito in MI, Corso Giovanni XXIII n.
24, distinto al Catasto al Foglio 74, Particella 991, confinante sul lato monte con un lotto di proprietà degli eredi del dott. distinto al Catasto al CP_7
Foglio 74, Particella 992;
- che all'interno della corte di pertinenza e proprietà dell'attrice insistono due manufatti: da un lato, una scala in muratura, che dalla corte conduce all'abitazione attraverso un ampio terrazzo e, dalla parte opposta – verso Via Gozio De' Battagli
- una struttura in muratura adibita a garage.
- Il lotto confinante di proprietà dei convenuti era occupato fino al 2006 da un fabbricato che affaccia sulla Via Giovanni XXIII e da una retrostante area scoperta, sulla quale insistevano due capanni (condonati).
pagina 9 di 43 - Le due proprietà ed eredi erano delimitate e divise, fino al Parte_1 CP_7
2009, da un muro posto sul confine, sul quale, dal lato della corte di proprietà dell'attrice, insistono, ai margini destro e sinistro del suddetto muro, i predetti manufatti – scala e garage –, mentre la parte centrale è libera.
- Dall'anno 2006, sulla proprietà dei convenuti è in attività un cantiere per la realizzazione di un nuovo fabbricato che, fino al mese di agosto dell'anno 2009, aveva riguardato solo la realizzazione di pilastri, solai e copertura, senza alcun muro perimetrale o di tamponamento laterale.
- Nell'agosto del 2009, nel contesto delle attività di cantiere, gli eredi hanno CP_7
iniziato a tamponare le pareti laterali del costruendo fabbricato e, con riferimento alla parete laterale contigua alla proprietà dell'attrice (dove già insisteva il muro che divideva le due proprietà), a posare mattoni sulla sommità del muro allo scopo di sopraelevare il muro stesso e tramutarlo in parete perimetrale della nuova costruzione.
- L'opera in muratura realizzata dai convenuti a tamponamento laterale della nuova costruzione si estende, in larghezza, per tutta la sommità del muro divisorio, ossia nella parte in corrispondenza della scala, nella parte libera e fino a comprendere anche la parte di muro in corrispondenza del manufatto adibito a garage dell'attrice sul lato della Via Gozio De' Battagli.
- Il procedimento di natura cautelare per denuncia di nuova opera e danno temuto, promosso dall'attrice dinanzi al Tribunale di MI (RG n. 5262/09) al fine di ottenere la sospensione dei lavori, si concludeva con provvedimento del
07/06/11, con il quale il G.I., dott.ssa Susanna Zavaglia dava atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente, poiché in corso di procedura la realizzazione al grezzo era stata ultimata e dunque l'opera era stata portata a compimento.
- A seguito di esposto presentato dall'odierna appellante, il con Controparte_11
ordinanza in data 04/03/10, prot. n. 3441, sospendeva i lavori nel cantiere de quo
pagina 10 di 43 e inibiva l'utilizzo dell'immobile, dal momento che si era riscontrata l'esistenza di interventi illegittimi in contrasto con la normativa antisismica.
- La suddetta ordinanza veniva impugnata dai convenuti davanti al TAR dell'Emilia-Romagna che, all'esito del procedimento, rigettava il ricorso e confermava l'ordinanza di sospensione del condannando i ricorrenti al CP_11
pagamento di tutte le spese processuali (sentenza n. 7937/2010 TAR Emilia –
Romagna)
- Fino alla Seconda Guerra Mondiale, sui due lotti esistevano due costruzioni separate da un muro divisorio e, solo su quello oggi di proprietà dell'attrice, una corte.
- I bombardamenti hanno demolito le due costruzioni, lasciando intatto il muro per tutta la larghezza (fino a Via Gozio De' Battagli) e fino all'altezza di mt. 3,45.
- Terminata la guerra, pertanto, sui due lotti confinanti si trovavano delle aree libere suddivise dal muro rimasto intatto a seguito dei bombardamenti.
- Il muro rimasto venne consolidato ed in parte innalzato fino all'altezza di mt. 4,52 per il tratto in corrispondenza della scala, realizzata dal padre della sig.ra
[...]
(anno 1962), ed innestata al muro. Pt_1
- Negli anni'50, il padre dell'attrice realizzò altresì un manufatto adibito a garage in appoggio al muro.
- Nell'area libera o corte sul lotto di proprietà dei convenuti vennero realizzati due capanni, poi, rimossi prima dell'inizio dei lavori della nuova costruzione nell'anno 2006.
- Oggi, sul lotto di proprietà dell'attrice, insiste un fabbricato (sul lato Corso
Giovanni XXIII) e una corte sul retro delimitata sul lato monte dal suddetto muro, il quale, a partire dall'estate del 2009, è stato dagli eredi innalzato ed CP_7
annesso alla nuova costruzione per divenirne parete laterale ossia tamponamento del ricostruendo fabbricato.
pagina 11 di 43 4.1.2 Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando la comproprietà del muro posto sul confine (in quanto di loro proprietà esclusiva, non comune e non usucapito dall'attrice), negando la pretesa servitù di veduta e la qualificazione dell'intervento edilizio realizzato come “nuova costruzione” (in quanto per il P.R.G. di
MI e relative N.T.A. costituiva un ripristino, conforme all'originaria sagoma di ingombro del fabbricato preesistente - distrutto dai bombardamenti nella seconda guerra mondiale - nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali prevalenti nell'isolato del centro storico di MI - Zona A) e negando, di conseguenza, la lamentata violazione delle distanze legali sotto ogni profilo dedotto.
4.1.3 Con ordinanza del 17 febbraio 2018, il Giudice Dott. Susanna Zavaglia, disponeva una Consulenza tecnica d'ufficio nominando l'Ing. Persona_1
4.1.4 Il CTU, mediante l'elaborato peritale, datato 30 luglio 2018, ha concluso che:
- << Il Piano Regolatore Generale di MI prevede per l'area oggetto di contenzioso […] il “RIPRISTINO EDILIZIO”, previsto all'art. 28.9.4 delle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso come alternativo al “Ripristino tipologico” nel caso di “…spazi già edificati e ora completamente demoliti dei quali non è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione e per i quali è necessario ricostituire la compagine originaria … nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, prevalenti nell'isolato…”
(allegato 1) >> (cfr. Relazione peritale pagg. 7-8);
- << l'intervento edilizio eseguito […] non abbia comportato variazioni rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio ed in particolare aumenti di volumetria o di superfici occupate rispetto alla originaria sagoma d'ingombro >> (cfr. ibidem pagg. 11-12, enfasi propria dell'originale);
- per quanto concerne il piano interrato, << si segnala che lo “Schema di
Regolamento Edilizio Tipo” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 268 del 16.11.2016, nel “Quadro delle definizioni unificate” al n° 18 –
pagina 12 di 43 (allegato 7), riporta la seguente definizione: “Conformazione Pt_3
planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere
l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, …”, certificando che il piano interrato non incide sul concetto di sagoma >> (cfr. ibidem pag. 11, enfasi propria dell'originale);
- << Per quanto riguarda la sagoma orizzontale, quindi, si ribadisce che l'edificio ricostruito rispetta la sagoma del fabbricato preesistente distrutto dai bombardamenti, senza incremento di superfici occupate. […] anche alla luce del fatto che il piano interrato non deve essere considerato nella sagoma dell'edificio, gli allineamenti verticali sono rispettati >> (cfr. ibidem pagg. 16-
18).
- il muro sul confine << che non è stato interessato dai lavori, visto che la struttura del fabbricato ricostruito è stata realizzata in adiacenza, separata da tale paramento murario da fogli di isolante (allegato 6 – foto 1 e 2). Tale manufatto presenta tuttora delle aperture (allegato 6 – foto 3), individuabili anche nelle planimetrie catastali del 1940 (allegato 1), che per la loro conformazione con strombatura verso il lato di proprietà di parte convenuta, sono chiaramente finestre del vecchio muro perimetrale del fabbricato originario, posizionando così il confine di proprietà sulla faccia esterna del paramento in questione >> (cfr. ibidem pag. 10).
4.2 Sulla base delle risultanze emerse dalla C.T.U., la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con la quale: < Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- Dichiara il diritto di a mantenere dove si trovano attualmente Parte_1
la scala e il sottoscala, il garage e il cavedio di pertinenza dell'immobile sito in MI,
Corso Giovanni XXIII;
pagina 13 di 43 - Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa le spese;
- Pone le spese di Ctu in via definitiva a carico di ciascuna parte per il
50%.>>.
5. L'appellante, come anticipato, affida le proprie censure a sette motivi.
5.1 I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da una comune matrice d'ordine processuale oltre che sostanziale.
5.1.1 Con il primo motivo, rubricato << Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui nega che l'attrice abbia interesse ad una pronuncia dichiarativa sulla qualifica di “nuova costruzione” dell'edificio realizzato dai convenuti >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 5, enfasi propria dell'originale), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito, con riferimento alla domanda volta ad accertare e a dichiarare l'edificio degli appellati come “nuova costruzione”, che << la pronuncia di mero accertamento, non sorretta da autonomo interesse, non può essere resa >> (cfr. sentenza impugnata pag. 7).
5.1.2 Con il secondo motivo, rubricato << La sentenza di primo grado è errata nella parte in cui crea ex novo la tipologia della “nuova costruzione realizzata attraverso la modalità del ripristino” non contemplata dalle norme vigenti >> (cfr.
Atto di citazione in appello pag. 7, enfasi propria dell'originale), censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur definendo l'intervento edilizio de quo quale nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 Testo Unico Edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 1 della L.R. n. 31/2002, perviene, secondo la tesi dell'appellante, mediante il richiamo all'art. 28.9.4 delle N.T.A. del P.R.G. di MI, << alla conclusione, errata, che la costruzione in oggetto sia una “nuova costruzione” realizzata attraverso la
“modalità del ripristino tipologico”, e dunque lecita per il P.R.G. di MI >> (cfr. ibidem pag. 10).
5.1.3 Le censura sono solo parzialmente corrette.
pagina 14 di 43 In estrema sintesi, l'appellante sostiene, contrariamente a quanto statuito dal
Giudice di prime cure, di avere un interesse, rilevante ai sensi dell'art. 100 cpc, a proporre l'azione dichiarativa della qualifica di “nuova costruzione” del fabbricato realizzato dagli appellati.
Sostiene altresì, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che << l'opera, di “nuova costruzione” ai sensi del T.U. edilizia e della legge regionale 31/2002, realizzata in zona A, è pienamente lecita per il P.R.G. di MI >>
(cfr. sentenza impugnata pag. 8), che il D.P.R. n. 380/2001, individuando le varie tipologie di interventi ossia “interventi di manutenzione ordinaria”, “interventi di manutenzione straordinaria”, “interventi di restauro e di risanamento conservativo”,
“interventi di ristrutturazione edilizia”, “interventi di nuova costruzione” e “interventi di ristrutturazione urbanistica”, <non contempla la tipologia della “nuova costruzione realizzata attraverso la modalità del ripristino”, né tale tipologia “ibrida” è prevista nel P.R.G. di MI >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 10) e che, in ogni caso << anche qualora si trattasse di un ripristino tipologico, l'edificio non sarebbe ugualmente legittimo >> (cfr. ibidem pag. 12), in quanto << non rispetta né la sagoma, né la volumetria dell'immobile preesistente >> (cfr. ibidem pag. 12).
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, << L'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
nelle azioni di mero accertamento presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, anche se non implicante necessariamente la lesione di un diritto>> (cfr. Cass.
10 agosto 2000, n. 565; nello stesso senso anche Cass. 14 novembre 2002, n. 16022;
Cass. 21 febbraio 2008, n. 4496; Cass. 26 maggio 2008, n. 13556). La Suprema Corte ha altresì statuito che << il controllo del giudice sulla sussistenza dell'interesse ad agire va effettuato in base alla prospettazione dell'attore, mentre ogni questione sul fondamento di tale prospettazione e sulla relativa prova attiene al merito e non, quindi,
pagina 15 di 43 alla legittimazione […]. l'interesse ad agire […] integra un requisito di fondatezza della domanda soltanto ipotetica […] >> (cfr. Cass. 10 agosto 2000, n. 565).
Nel caso de quo, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, la pronuncia richiesta non è di mero e puro accertamento bensì è volta/finalizzata alla condanna degli odierni appellati alla riduzione in pristino (demolizione e arretramento del fabbricato de quo) e al risarcimento dei danni. Difatti, sebbene nel caso de quo la pronuncia dichiarativa richiesta non costituisca premessa necessaria, condizione essenziale, requisito imprescindibile – come verrà chiarito e motivato con riferimento ai successivi motivi di appello - al fine di poter decidere sulle restanti azioni dichiarative e di condanna promosse dall'allora attrice, odierna appellante, riguardanti, nello specifico, le distanze dell'edificio de quo dalle costruzioni, dal confine e dalle pareti finestrate, l'azione promossa non è volta ad una pronuncia di accertamento finalizzata a sé stessa, bensì è volta, in base alla prospettazione dell'appellante, alle ulteriori pronunce richieste, di accertamento e di condanna, riguardanti, nello specifico, la violazione delle distanze legali, la demolizione totale e/o parziale e arretramento dell'edificio de quo, il risarcimento dei danni. Pertanto, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellante, << l'interesse ad agire dell'attrice sussiste in quanto il presupposto essenziale per l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 873 cc in materia di distanze legali è dato dal fatto che l'opera che si assume realizzata in violazione delle distanze prescritte dalla legge sia qualificabile come nuova costruzione (Cass. Civ. n. 19469/05), dal momento che per le cosiddette ristrutturazioni e/o ricostruzioni si può procedere anche nel mancato rispetto delle distanze legali a patto di mantenere (ristrutturazione) o ripristinare esattamente
(ricostruzione) le componenti essenziali senza modificare le dimensioni dell'edificio >>
(cfr. Atto di citazione in appello pag. 6).
In conclusione, sussiste in capo all'appellante, ad avviso di questa Corte di merito, un interesse giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 100 cpc alla proposizione della domanda de qua, dato che l'allora attrice ha prospettato una domanda di pagina 16 di 43 condanna legata all'accertamento de quo e, pertanto, l'azione richiesta non si configura quale domanda di puro accertamento - ossia non è volta ad una pronuncia dichiarativa finalizzata a sé stessa – in quanto funzionale alla successiva condanna degli appellati.
Per quanto attiene, invece, alla qualificazione dell'intervento edilizio realizzato dagli eredi correttamente il Giudice di prime cure lo ha ricondotto nell'ambito CP_7
degli interventi di “nuova costruzione” così come definiti dalla normativa nazionale, ossia dall'art. 3 del T.U. edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, in quanto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, intervenuta sulla normativa in vigore ratione temporis, << ai fini della qualificazione di un intervento ricostruttivo come ristrutturazione, da un lato, non è sufficiente che un anteriore fabbricato sia fisicamente individuabile in tutta la sua perimetrazione, essendo indispensabile a soddisfare il requisito della sua esistenza che non sia ridotto a spezzoni isolati, rovine, ruderi e macerie, e, dall'altro, che la ricostruzione di esso, oltre ad essere effettuata in piena conformità di sagoma, di volume e di superficie, venga eseguita in un tempo ragionevolmente prossimo a quello della avvenuta demolizione per cause naturali od opera dell'uomo >> (cfr. Cass. 27 ottobre 2009, n. 22688). Pertanto, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << del precedente fabbricato demolito dai bombardamenti durante la Seconda guerra mondiale era rimasto solo il muro posto a confine tra le due proprietà, e tanto basta a qualificare come “nuova costruzione” ai sensi del Testo Unico Edilizia l'edificio realizzato dagli eredi >> CP_7
(cfr. sentenza impugnata pag. 6). La Suprema Corte ha altresì affermato il principio per cui << è ravvisabile la "ricostruzione" allorché […] l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, in presenza dei quali, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima >> (Cass. 8 maggio
2024, n. 12535; nello stesso senso anche Cass. 14 aprile 2022, n. 12196; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28612; Cass. 11 febbraio 2009, n. 3391). Nel caso sottoposto pagina 17 di 43 all'esame di questa Corte di merito, l'intervento edilizio de quo, comportando un aumento volumetrico rappresentato esclusivamente dall'autorimessa completamente interrata, deve, pertanto, essere ricondotto nell'ambito delle “nuove costruzioni” e, di conseguenza, deve essere conforme alla disciplina in tema di distanze vigente al tempo della sua edificazione.
Ciò premesso, si deve sottolineare che, nell'ambito dell'urbanistica ed edilizia, alla legge dello Stato è devoluta la disciplina generale e, pertanto, anche per la definizione delle categorie degli interventi edilizi, la stessa, sebbene dettagliata, non può prevedere e disciplinare tutte le possibili fattispecie concrete, così come non può dettare la disciplina tecnica e di dettaglio, relativa ad esempio alla c.d. zonizzazione, alle volumetrie, alle altezze degli edifici e altri aspetti che riguardano l'assetto del territorio, essendo le funzioni de quibus affidate alla normativa c.d. secondaria e alla competenza dei Comuni, i quali, tramite il P.R.G., ossia il piano regolatore generatore, hanno la funzione di dettare, conformemente alla disciplina nazionale, la disciplina tecnica e di dettaglio in relazione al territorio amministrato. Il P.R.G., pertanto, con particolare riferimento alla gestione e alla tutela dei centri storici, deve stabilire le regole per la costruzione e la trasformazione del territorio, dettando, ad esempio, limiti di altezza, sagoma, tipologia edilizia, materiali di costruzione e altri parametri specifici per gli edifici nella zona A, al fine di preservarne il carattere storico e architettonico.
Pertanto, ad avviso di questa Corte di merito, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la sentenza di primo grado non ha creato ex novo la tipologia della “nuova costruzione realizzata attraverso la modalità del ripristino”, bensì ha semplicemente accertato la liceità/la conformità dell'intervento edilizio de quo agli strumenti urbanistici ed edilizi locali. Nello specifico, il Giudice di prime cure ha correttamente ricondotto l'intervento edilizio contestato nell'ambito del “ripristino” previsto dall'art. 28.9.4 delle N.T.A. del P.R.G. di MI per la realizzazione di nuovi edifici ubicati in zona A - nel perimetro murato - in quanto, come correttamente affermato dalla difesa degli appellati, << la ricostruzione ex novo dell'edificio distrutto
pagina 18 di 43 da eventi bellici, si è concretizzata appunto mediante la riedificazione dell'originaria sagoma di ingombro, nel perimetro murato dell'edificio perduto e del quale è stata ricostruita la sua compagine originaria, nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, prevalenti nell'isolato >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 8).
Difatti, l'art. 28.9.4 delle N.T.A. del P.R.G. di MI prescrive letteralmente che << La realizzazione di nuovi edifici, nel perimetro murato, è ammessa solo con lo scopo di ricostruire gli edifici perduti, a partire dalle rovine dei medesimi edifici e/o passando attraverso la demolizione di un edificio moderno incongruo, e può avvenire con le seguenti due modalità:
Ripristino tipologico
Gli interventi di ripristino tipologico riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite che non rientrano nella categoria A1 della L.R. n. 47/78 e sue modificazioni, di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.
Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
- il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
- il ripristino e il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;
- il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.
Gli interventi di ripristino edilizio riguardano gli spazi già edificati e ora completamente demoliti dei quali non è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione e per i quali è necessario ricostituire la compagine originaria.
Il tipo di intervento prevede:
pagina 19 di 43 a) la ricostruzione con nuovo intervento nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, prevalenti nell'isolato, prevedendo la quota di parcheggi fissata dall'art. 18 della L. n. 765/67 e la cessione o monetizzazione di uno standard di parcheggio pubblico non inferiore a 3 mq. ogni 30 mq. di superficie utile >> (enfasi del grassetto aggiunta).
Ad avviso di questa Corte di merito, pertanto, il Giudice di prime cure ha correttamente ricondotto il fabbricato edificato dagli odierni appellati nella prima modalità di intervento prevista, ossia il ripristino tipologico, <perché dell'edificio abbattuto dai bombardamenti erano disponibili le planimetri catastali ed il progetto di ricostruzione, come accertato dal Ctu, ha rispettato l'originaria sagoma di ingombro
[…].Quanto alle altezze, esse possono ritenersi parimenti rispettate, fatto il confronto con le edificazioni limitrofe che si affacciano su via Gozio de' Battagli e con il cavedio di parte attrice;
l'assenza di documentazione puntuale su questo specifico profilo non rileva, atteso che anche se la documentazione fosse del tutto mancante l'opera rappresenterebbe un “ripristino edilizio” autorizzabile >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 7-8).
Nello specifico, quindi, deve convenirsi con la difesa di parte appellata, secondo la quale << Il CTU Ing. nell'espletamento del suo incarico ha Persona_1
accertato:
- che l'intervento autorizzato dal Comune di MI, è stato ritenuto conforme da ogni punto di vista e che il confronto fra le citate planimetrie catastali storiche (doc.ti nn. 21, 22 e 23 fascicolo di primo grado parte convenuta)
e gli elaborati progettuali presentati dal tecnico incaricato dalla proprietà CP_12
“restituisce un disegno che prefigura un edificio conforme alla originaria
[...]
sagoma d'ingombro” (all. 3 della CTU);
- che gli scavi eseguiti per l'intervento, “hanno portato alla luce le vecchie fondazioni e murature che ne hanno permesso l'esatta individuazione” (pagina 9 dell'elaborato peritale);
pagina 20 di 43 - che il profilo dell'area di sedime del fabbricato distrutto dai bombardamenti era stato “individuato”;
- che la struttura del fabbricato ricostruito era stata realizzata in adiacenza al vecchio muro dell'edifico pre-bellico, muro che “si palesa rispondente a quello individuabile nelle planimetrie catastali del 1940” (all. 6 foto 3 e all. 1 della CTU);
- che il perimetro in senso verticale, desumibile dalla rappresentazione grafica della situazione pre-bellica redatta dal Geom. sulla base delle CP_8
planimetrie del 1940 e degli altri elementi emersi durante i lavori, era stato rispettato;
- che l'allineamento verticale con i fabbricati limitrofi era stato rispettato
(all. 6 foto della CTU), non essendo stata oltrepassata la quota delle pareti del cavedio in muratura presente e presumibilmente coevo alla costruzione originaria;
- che il piano interrato, non incideva sul concetto di “Sagoma” definito nel
“Quadro delle definizioni unificate” (dello “Schema di Regolamento Edilizio Tipo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 268 del 16/11/2016), al n. 18
(allegato 7 della CTU) >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 9, enfasi propria dell'originale).
L'appello sul punto non offre argomentazioni tali da inficiare l'iter argomentativo del CTU e, quindi, del Tribunale.
Con riferimento all'edificazione del piano interrato, si rileva che lo stesso, oltre a non aver modificato la sagoma d'ingombro dell'edificio, atteso che la definizione di sagoma comprende la << Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio […] >> (v. “Quadro delle definizioni unificate” contenute nello “Schema di Regolamento Edilizio Tipo”), << se si ha riguardo alla ratio della disciplina delle edificazioni in Zona A contenuta nel piano regolatore – che è la salvaguardia del decoro urbano e dell'armonia architettonica del centro storico - deve ritenersi che la sua realizzazione sia
pagina 21 di 43 indifferente ai fini della liceità dell'opera >> (cfr. sentenza impugnata pag. 8). Si aggiunge che i manufatti interrati, secondo la giurisprudenza prevalente, non devono sottostare alle norme in materia di distanze legali in quanto le norme de quibus,
<<……dettate in tema di altezza, distanza e volumetria degli edifici sono diretti a tutelare quegli specifici valori di area, luce, vista, che non violati dalle costruzioni interrate:
"In tema di distanze legali, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa" (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23856 del 2 ottobre 2018). >> (cfr. Corte d'Appello di Firenze, sez. III, 6 luglio 2021, n. 1381).
Pertanto, la costruzione dell'autorimessa completamente interrata, non incidendo sulle distanze legali così come sull'esercizio delle vedute, è indifferente ai fini della liceità dell'edificio realizzato.
Anche con riferimento alla pretesa diversa riedificazione dell'originaria sagoma d'ingombro per effetto della costruzione del condominio ubicato in MI, Corso
Giovanni XXIII n. 18 (già Corso Umberto I) -nello specifico riguardante la presenza, sulla particella 992 oggetto di riedificazione, di un moncone di altro fabbricato risalente agli anni '50, ricadente per la sua maggior estensione nella particella 661- oltre a confermare quanto statuito dal Giudice di prime cure, ossia che << stride con la ratio della normativa in esame, essendo evidentemente in contrasto con l'obiettivo della valorizzazione del centro storico pretendere l'abbattimento di una proprietà altrui (che gli eredi non avrebbero alcun titolo per richiedere) quale requisito CP_7
indefettibile per la ricostruzione di un edificio armonico con quelli circostanti >> (cfr. sentenza impugnata pag. 8), si evidenzia che, come correttamente affermato dalla difesa degli appellati, << Dall'esame dell'atto di compravendita (pagine 3 e 4 doc. n.
pagina 22 di 43 26 fascicolo di primo grado parte convenuta) emerge la prova inconfutabile che la porzione, peraltro del tutto minima e marginale [...], è stata edificata non dal Notaio
ma da un terzo estraneo il quale con il suo arbitrario ed illegittimo operato non CP_7
poteva certamente impedire poi al Notaio (proprietario della particella CP_7
confinante 992) di ricostruire il fabbricato distrutto dagli eventi bellici e del quale anche tenuto conto della citata parziale costruzione si è conservata la medesima sagoma, volumetria, rispetto dei limiti dell'altezza, superficie e sedime di quello preesistente >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pagg. 9-10).
In conclusione, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure,
<l'opera, di “nuova costruzione” ai sensi del T.U. edilizia e della legge regionale
31/2002, realizzata in zona A, è pienamente lecita per il P.R.G. di MI >> (cfr. sentenza impugnata pag. 8).
5.2 Con il terzo motivo, rubricato << Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che dalla qualificazione dell'edificio in questione come
“nuova costruzione” non discendono le conseguenze che ne vorrebbe trarne parte attrice (demolizione totale o parziale con arretramento della nuova costruzione per violazione delle distanze minime tra costruzioni, dal confine, dalle pareti finestrate , nonchè degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi locali e della normativa antisismica, con conseguente condanna al risarcimento dei danni) >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 16, enfasi propria dell'originale), si censura la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che << dalla qualificazione come nuova costruzione ai sensi del T.U. e della legge regionale 31/2002 dell'edificio in questione non discendono le conseguenze che vorrebbe trarne parte attrice >> (cfr. sentenza impugnata pag. 7).
5.2.1 La censura è infondata.
In sintesi, l'appellante sostiene che << trattandosi di “nuova costruzione” si applica la disciplina generale in materia di violazione delle distanze minime tra
pagina 23 di 43 costruzioni, dal confine e tra pareti finestrate >> (cfr. Atto di citazione in appello pag.
17).
Sebbene l'affermazione de qua sia astrattamente corretta, nel caso de quo, ad avviso di questa Corte di merito, non si ravvisano le violazioni lamentate e le argomentazioni addotte dall'appellante a sostegno della propria tesi sono da ritenersi infondate.
Nello specifico:
a) l'appellante erra nel pretendere l'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc e la violazione dell'art. 167 cpc, sostenendo che <<
a pag. 17 dell'atto di citazione introduttivo l'attrice ha puntualmente allegato […] la circostanza della parziale ricostruzione , negli anni '50 – '60, dell'edificio oggetto di nuova costruzione da parte dei convenuti a partire dal 2006 […]. i convenuti, nella loro comparsa di costituzione e risposta depositata il 29/03/2017, non hanno preso alcuna posizione ex art. 167/c1 cpc, nè hanno opposto alcuna specifica contestazione ai sensi dell'art. 115/c1 cpc […] il giudice dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in applicazione del
c.d. principio di non contestazione sopra citato.
Analogamente, in relazione alle domande proposte dall'attrice di demolizione totale o parziale e arretramento dell'edificio fino ad ottenere il ripristino delle distanze legali tra costruzioni, dal confine e dalle pareti finestrate, i convenuti, nella stessa comparsa di risposta, a pag. 10, non contestano specificamente, e quindi riconoscono, la violazione di dette distanze, ma semplicemente si limitano ad affermare
l'inapplicabilità delle normative sulle distanze invocate dall'attrice in quanto non si tratterebbe di nuova costruzione, ma di mero intervento di ripristino>> (cfr. ibidem pagg. 17-18). Difatti, gli allora convenuti hanno contestato, in primo grado, la qualificazione dell'intervento edilizio de quo come “nuova costruzione” e, conseguentemente, la pretesa violazione delle distanze (v. comparsa di costituzione e risposta in primo grado pagg. 9-10; memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc, pagg. 5-7).
pagina 24 di 43 Pertanto, come correttamente affermato dalla difesa degli appellati, << la pretesa violazione dell'art. 167 c.p.c. ex adverso invocata, è del tutto infondata, in quanto si evidenzia che questa difesa nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado ha esaminato ogni aspetto della domanda e ne ha chiesto il rigetto e nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. (pagine 4 e 5) ha puntualizzato le proprie eccezioni, anche in riferimento alla “parziale ricostruzione sulla particella 662” >>
(cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 12).
b) Con riferimento alla lamentata violazione della distanza tra le costruzioni, nello specifico tra l'edificio degli appellati e la scala, il sottoscala, il garage e il cavedio di proprietà dell'appellante, l'argomentazione addotta da quest'ultima a sostegno della propria tesi - ossia che, in ragione del fatto che la sentenza de qua ha dichiarato il diritto dell'appellante a mantenere dove si trovano attualmente la scala, il sottoscala, il garage e il cavedio posti nell'area scoperta dell'immobile de quo per intervenuta usucapione e << poiché la sentenza di usucapione, di mero accertamento, ha natura dichiarativa e non costitutiva (ex multis Cass. Sentenza del 19 marzo 2008, n. 12609
[…]) e corollario di tale principio è quello della c.d. retroattività reale dell'usucapione, secondo cui si ritiene che l' usucapiente sia stato titolare del diritto reale sin da primo momento in cui è iniziato il suo possesso (Cass., 24 febbraio 2009,
n. 4434; conformi, ex multis, Cass., sez. II, 28 giugno 2000, n. 8792, C 73/3082), a seguito della servitù acquisita dall'attrice appellante per usucapione i convenuti non potevano costruire a distanza minore di tre metri dai succitati scala, sottoscala , garage e cavedio >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 19) - non risulta pertinente al caso de quo ossia risulta superata dal seguente motivo dirimente. Difatti, il Giudice di prime cure, dichiarando il diritto dell'odierna appellante a mantenere i manufatti de quibus, ove si trovano, in ragione dell'accertamento della maturata (per usucapione) servitù attiva, ha correttamente statuito che da ciò, tuttavia, non discende alcun effetto in tema di distanze, affermando che << non si pone un problema di distanze tra costruzioni rispetto alla scala, al sottoscala ed al garage, perché tra essi e la nuova
pagina 25 di 43 costruzione vi era già il muro di cui si discute, di proprietà esclusiva degli eredi CP_7
Quanto al cavedio, la nuova costruzione è edificata sul confine con esso>> (cfr. sentenza impugnata pag. 9). In altre parole, la preesistenza del muro sul confine esclude naturalmente ossia in rerum naturam l'asserita violazione delle distanze.
c) Con riferimento alla pretesa violazione della distanza dell'edificio degli appellati dal confine, l'appellante dapprima sostiene che il fabbricato degli eredi CP_7
è stato realizzato in appoggio, << sopraelevando ed inglobando nell'opera il vecchio muro comune che ne è divenuto parete laterale>> (cfr. Atto di citazione in appello pag.
20), e successivamente, richiamando la Relazione del C.T.U. Ing. svolta nel Per_2
giudizio di denuncia di nuova opera e danno temuto, e la Relazione del C.T.U. Ing. svolta in primo grado, che la costruzione degli appellati è stata realizzata non Per_1
in appoggio bensì in adiacenza al suddetto muro. In ogni caso, le disposizioni del
Codice civile richiamate dall'appellante al fine di sostenere la propria tesi non sono rilevanti nel caso de quo.
Difatti, l'art. 878 cc, prescrivendo letteralmente che << Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo .
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo
d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri
->, non concerne il caso de quo in quanto l'edificio degli appellati non è posto in appoggio al preesistente muro posto sul confine bensì, come certificato dalla Relazione del C.T.U. Ing. (v. pag. 7 doc. 12 fascicolo primo grado appellati) e dalla Per_2
Relazione del C.T.U. Ing. (v. pag. 10), in adiacenza allo stesso. Per_1
Anche l'art. 877 cc, per la medesima ragione anzi esposta, non risulta applicabile al caso de quo. Difatti, l'art. 877 cc dispone che << Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente >>. Nello specifico, la fabbrica degli appellati non è stata costruita in appoggio al muro di confine – muro di pagina 26 di 43 confine non comune bensì di proprietà esclusiva degli stessi appellati - bensì in adiacenza allo stesso.
L'appellante richiama altresì, al fine di sostenere la pretesa violazione delle distanze de quibus, l'art. 16 del Regolamento Edilizio del Comune di MI, asserendo che, in base alla norma regolamentare de qua, << la nuova costruzione realizzata dagli eredi viola la distanza dal confine di 1,5 mt. […] in CP_7
quanto la costruzione in aderenza è permessa solo se “l'altezza e la larghezza della parete a confine del nuovo edificio non superi quelle dell'edificio preesistente”, mentre nel caso di specie, come si evince dalle succitate foto prodotte dalla parte attrice, la parete perimetrale della nuova costruzione supera di molto in altezza quella del muro preesistente >> (cfr. Comparsa conclusionale appellante pag. 25, enfasi propria dell'originale). L'argomentazione de qua è errata per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, come anzidetto, la costruzione degli appellati è stata costruita non in aderenza al muro preesistente bensì in adiacenza allo stesso. In secondo luogo, la disposizione de qua prescrive letteralmente che << Le distanze degli edifici dai confini di proprietà non devono essere inferiori ai seguenti minimi:
1.nelle zone A: quelli prescritti dal Codice Civile tra costruzioni (e, quindi, divisi a metà, in mancanza di fabbricati, sul lotto confinante, a distanza inferiore ad 1,5 m. dal confine); […] E' sempre ammessa la costruzione in aderenza a fabbricati esistenti a condizione che l'altezza e la larghezza della parete a confine del nuovo edificio non superi quelle dell'edificio preesistenti, salve le soprelevazioni per motivi igienico- sanitari di edifici già in aderenza sempre che il sopralzo non superi i 2 m. È altresì consentita la costruzione sul confine di proprietà salvi i diritti dei terzi confinanti >>.
Pertanto, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, < Le disposizioni riportate permettevano agli eredi di costruire il muro della propria fabbrica sul CP_7
confine – come hanno fatto. Infatti l'espressione “salvi i diritti dei terzi confinanti” non può che essere intesa come un richiamo alle disposizioni codicistiche che elencano
i diritti del proprietario confinante: l'art. 874 c.c., sul diritto del proprietario del fondo
pagina 27 di 43 contiguo di ottenere la comunione forzosa del muro eretto dal vicino sul confine;
l'art.
876 c.c., che consente al vicino di innestare sul muro esistente sul confine un capo del proprio muro, pagando un'indennità; l'art. 877 c.c., che consente al vicino di costruire in aderenza al muro posto sul confine;
ciò che è escluso dal regolamento comunale è soltanto l'edificazione ad una distanza dal confine minore di un metro e mezzo, che è ammessa dal codice ma comporta l'operatività della regola di cui all'art. 875 c.c. Una diversa interpretazione del regolamento comunale – come se la costruzione di un muro sul confine fosse indifferente per l'ente comunale e al contempo costituisse un illecito civile nei rapporti tra privati – sarebbe del tutto illogica, perché consentirebbe il rilascio di concessioni edilizie per la realizzazione di fabbricati che su impulso del vicino potrebbero essere demoliti immediatamente dopo o anche bloccati sul nascere da un ricorso d'urgenza, il che evidentemente non risponde ad una saggia amministrazione delle aree urbane >> (cfr. sentenza impugnata pag. 10).
Si rileva altresì che, come correttamente affermato dalla difesa degli appellati,
<< Il richiamo dell'appellante - peraltro del tutto generico e immotivato - alla non operatività nel caso de quo del principio di prevenzione riconosciuto in materia edilizia non trova infatti alcun fondamento anche alla luce >> degli << orientamenti della Corte di Cassazione Cass. S.U. 19/05/2016 n. 10318; Cass 09/09/2019 n. 22447
[…] secondo cui l'operatività del principio non è esclusa quando gli strumenti urbanistici, pur prevedendo determinate distanze dal confine, contemplino comunque la possibilità di costruire sul confine medesimo >> (cfr. Comparsa conclusionale appellati pag. 15).
d) Per quanto concerne la pretesa violazione della distanza tra pareti finestrate, sebbene sia corretto il richiamo dell'appellante all'art. 15bis delle N.T.A. del Comune di MI, il quale, a sua volta, rinvia alla normativa di cui all'art. 9 del D.M.
1444/1968, e alla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale << La distanza minima di dieci metri tra le costruzioni stabilita dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 deve osservarsi in modo assoluto, essendo "ratio" della norma non la tutela della
pagina 28 di 43 riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza >> (cfr. Cass. 3 ottobre 2018, n.
24076), nella fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte di merito non si ravvisano le violazioni lamentate.
Difatti, l'art. 9 del D.M. 1444/1968, prescrivendo letteralmente che << Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti […] >>, << esclude
->, come correttamente affermato dagli appellati, << la sussistenza della violazione delle distanze sollevata dall'appellante >> (cfr. Comparsa conclusionale appellati pag.
16). Infatti, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, < Parte attrice fa discendere dalla qualificabilità dell'edificio dei convenuti come “nuova costruzione”
l'applicabilità della regola di cui al n. 2), sopra riportata, invero dettata per gli edifici ricadenti in altre zone, diverse dalla Zona A. In senso contrario si è già espressa, condivisibilmente, la S.C. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12767 del 20/05/2008), secondo cui “L'art. 9, primo comma, n. 2), del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 - emanato in forza dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 - in base al quale la distanza tra pareti finestrate di edifici frontisti non deve essere inferiore a dieci metri, si riferisce alle sole nuove edificazioni consentite in zone diverse dal centro storico (zona A), posto che in questo ultimo, dove vige il generale divieto di costruzioni "ex novo", la norma si limita a prescrivere che la distanza non sia inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti.” >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 11-12).
pagina 29 di 43 Questa Corte di merito non tralascia di considerare l'argomentazione dell'appellante secondo la quale << se illegittimamente una nuova costruzione viene realizzata in zona A, è evidente che debba applicarsi anche per quest'ultima la distanza di dieci metri tra pareti finestrate >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 23).
L'argomentazione de qua, sebbene sia corretta in linea di principio - in quanto secondo la giurisprudenza della Suprema Corte << I limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati previsti dall'art. 9, comma 2, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444,
(emanato su delega dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - c.d. legge urbanistica, aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) che prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica, trovano applicazione anche con riferimento alle nuove costruzioni, quali devono considerarsi le sopraelevazioni effettuate nei centri storici ove, vigendo il generale divieto di nuove edificazioni, è previsto solo che le distanze tra gli edifici interessati da interventi di ristrutturazione e di risanamento conservativo non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i preesistenti volumi edificati >> (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3739) – non risulta applicabile al caso sottoposto all'esame di questa Corte di merito. Difatti, in base alla giurisprudenza di legittimità soprarichiamata, nei centri storici, la distanza tra gli edifici - interessati da interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo - non deve essere inferiore a quella intercorrente tra i preesistenti volumi edificati e, nel caso di nuove costruzioni, come le sopraelevazioni, trova applicazione, anche se si tratta di edifici situati in zona
A, la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui all'art. 9, comma 2, del d.m. 1444/1968. Nel caso de quo, tuttavia, il C.T.U. Ing. ha certificato che l'intervento edilizio contestato non ha << comportato Per_1
variazioni rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio ed in particolare aumenti di volumetria e di superfici occupate rispetto alla originaria sagoma d'ingombro >> (cfr.
Relazione peritale Ing. pagg. 11-12) e, dato che la qualificazione dell'edificio Per_1
degli eredi come “nuova costruzione” riguarda solamente il piano completamente CP_7
pagina 30 di 43 interrato destinato ad autorimessa pertinenziale, essendo l'edificio fuori terra ricostruito rispettando le forme e le dimensioni dell'originaria costruzione distrutta dagli eventi bellici, non si configura la pretesa violazione delle distanze, in quanto si è mantenuta, con la ricostruzione dell'edificio de quo, la medesima distanza intercorrente tra i preesistenti volumi edificati e, pertanto, non si riscontra alcuna lesione dell'interesse pubblico perseguito dalla norma de qua ossia la salvaguardia delle esigenze igienico- sanitarie al fine di evitare malsane intercapedini tra edifici dannose per la salute.
Pertanto, non essendo emerse violazioni della normativa sulle distanze, le domande relative alla riduzione in pristino (demolizione e arretramento del fabbricato de quo) e le conseguenti domande risarcitorie, dovevano e devono essere rigettate.
5.3 Il quarto e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto avvinti da una matrice comune d'ordine processuale oltre che sostanziale.
5.3.1 Con il quarto motivo, rubricato << Nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla denegata operatività della presunzione di comunione del muro divisorio fino alla sua sommità e sulla proprietà esclusiva dell'attrice sulla parte di muro sopraelevata dal padre della stessa >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 25, enfasi propria dell'originale), l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sui suddetti capi della domanda.
5.3.2 Con il quinto motivo, rubricato << Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea di accertamento della comproprietà del muro divisorio >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 25, enfasi propria dell'originale), censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver ritenuto che anche il muro perimetrale è suscettibile di usucapione da parte del confinante, e che i convenuti, odierni appellati, avevano l'onere di provare la loro eventuale “mera tolleranza” che esclude l'usucapione, ha rigettato la domanda, statuendo che la scala e la sopraelevazione del muro nel tratto corrispondente, riguardando solamente un tratto del muro, non costituiscono possesso idoneo a determinare l'acquisto per usucapione della comproprietà dell'intero muro e nella parte pagina 31 di 43 in cui dichiara l'attività manutentiva e di consolidamento del muro sfornita di prova, risultando generico, perché privo di riferimenti temporali e, quindi, inammissibile il capitolo 27 di parte attrice, odierna appellante.
5.3.3 Le censure sono solo parzialmente e apparentemente corrette.
In estrema sintesi, l'appellante asserisce di aver domandato al Giudice di prime cure, senza tuttavia ottenere alcuna pronuncia, l'accertamento della comproprietà del muro contestato in base alla presunzione di cui all'art. 880 cc e, in via subordinata, la comunione dello stesso per usucapione (capo su cui il Giudice di primo grado si è pronunciato rigettando la domanda).
Ad avviso di questa Corte di merito, nonostante sia corretta l'argomentazione della difesa degli appellati secondo la quale << nelle conclusioni prese in primo grado dall'attrice, della siffatta domanda (volta ad ottenere la comproprietà del muro per presunzione legale) non vi è traccia, risultando formulata una mera domanda di accertamento “dell'intervenuto acquisto per usucapione” del muro controverso
(pagina n. 34 dell'atto di citazione di primo grado, della nota di precisazione delle conclusioni udienza del 20/09/2019) >> (cfr. Comparsa conclusionale appellati pag. 17, enfasi propria dell'originale), l'appellante, nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva preteso la comunione del muro in ragione della presunzione di cui all'art. 880 cc e, in via subordinata, la comunione dello stesso per usucapione (v. Atto di citazione in primo grado pagg. 8-10).
Pertanto, il Giudice di prime cure ha sì omesso di pronunciarsi espressamente sull'operatività della presunzione di cui all'art. 880 cc ma, allo stesso tempo, ritenendo provata la proprietà esclusiva in capo agli eredi – odierni appellati - del muro CP_7
contestato, ha implicitamente superato la presunzione di comunione del muro de quo di cui all'art. 880 cc.
Difatti, l'art. 880 cc prevede una presunzione relativa di comunione del muro divisorio – dunque valida fino a prova contraria - per cui << Il muro che serve di
pagina 32 di 43 divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi >>. Nel caso de quo, la richiamata presunzione relativa risulta superata da quanto emerso dalla C.T.U. svolta nel giudizio di nuova opera e danno temuto e dalla C.T.U. svolta in primo grado, dovendosi, pertanto, condividere quanto statuito dal Giudice di prime cure a pag. 8 della sentenza impugnata e quanto sostenuto dagli odierni appellati ossia che << Di fatto il muro in questione, costituisce la parete perimetrale finestrata del vecchio fabbricato rimasta dopo i bombardamenti ed è ubicato sul confine con la proprietà >> (cfr. Comparsa conclusionale Parte_1
appellati pag. 18). Difatti, dalle fotografie prodotte in allegato alle C.T.U. emerge che il
<< manufatto presenta tuttora delle aperture (allegato 6 – foto 3), individuabili anche nelle planimetrie catastali del 1940 (allegato 1), che per la loro conformazione con strombatura verso il lato di proprietà di parte convenuta, sono chiaramente finestre del vecchio muro perimetrale del fabbricato originario, posizionando così il confine di proprietà sulla faccia esterna del paramento in questione >> (cfr. Relazione peritale primo grado pag. 10) e che, dall'immagine di pagina XXIII della Relazione peritale svolta nel giudizio di nuova opera e danno temuto, << si devono notare : […] la presenza di una antica scala visibile nell'intonaco, la presenza di una antica finestra che fu chiusa quando parte ricorrente costruì una autorimessa in aderenza al muro, si riesce inoltre a comprendere la zona di innesto delle travi di solaio ( presumibilmente in legno) del primo piano >> (cfr. Relazione peritale Ing. - doc. n. 12 fascicolo Per_2
primo grado appellati, pag. 15).
Per quanto concerne invece il preteso acquisto per usucapione della comproprietà del muro contestato deve confermarsi integralmente, ad avviso di questa
Corte di merito, quanto statuito dal Giudice di prime cure.
Difatti, l'appellante, al fine di sostenere la propria tesi, ossia l'acquisto della comproprietà, per usucapione, del muro de quo, ha dedotto di avere: realizzato ed pagina 33 di 43 utilizzato per anni il manufatto-garage “appoggiato” al muro controverso;
innestato nel muro i gradini della scala che dalla corte conduce al terrazzo di sua proprietà; realizzato un parapetto alla predetta scala e relativo ballatoio sopraelevando il muro;
consolidato il muro nel dopoguerra e provveduto alla manutenzione nel corso degli anni.
Le argomentazioni de quibus, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, sono infondate. Nello specifico:
a) si è appurato che il garage non è stato costruito dall'appellante “in appoggio” alla parete del vecchio fabbricato al fine di inglobare detto manufatto nel corpo di fabbrica di sua proprietà bensì in aderenza allo stesso, << nell'esercizio di una facoltà che spetta ai sensi dell'art. 877 c.c. anche a chi non sia comproprietario del muro >> (cfr. sentenza impugnata pag. 3). Difatti, come accertato dall' Ing.
[...]
(nominato nel giudizio di denuncia di nuova opera e danno temuto R.G. n. Per_3
5262/2009, promosso davanti al Tribunale di MI dall'appellante nei confronti degli eredi , detto garage costituisce un manufatto autonomo, in aderenza e non CP_7
strutturalmente collegato al muro in quanto realizzato mediante una controparete interna (nella proprietà dell'appellante) costruita in aderenza al paramento murario del vecchio fabbricato, non strutturalmente ad esso collegato (v. Relazione peritale Ing.
- doc. n. 12 fascicolo primo grado appellati, pagina 13). Pertanto, la Per_2
giurisprudenza della Suprema Corte richiamata dalla difesa dell'appellante secondo la quale << Servirsi di un muro di confine, appartenente in via esclusiva al vicino, quale cosa (anche) propria, mediante attività tipicamente "dominicali” […] significa senz'altro (com)possederlo e dunque poterne acquisire per usucapione la
(com)proprietà >> (cfr. Cass. 14 giugno 2000, n. 8122) non risulta applicabile al caso de quo in quanto l'appellante, costruendo non in appoggio bensì in aderenza al muro contestato, non ha esercitato una “attività tipicamente dominicale” bensì una facoltà che, ex art. 877 cc, spetta anche a chi non sia comproprietario del muro.
pagina 34 di 43 b) Per quanto riguarda l'innesto dei gradini della scala nel muro e relativo parapetto e ballatoio, l'appello sul punto non offre argomentazioni tali da inficiare l'iter argomentativo del Tribunale. Pertanto, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << il mero fatto della realizzazione della scala, che sia essa innestata o in appoggio, non è sufficiente a determinare l'effetto dell'usucapione della comproprietà dell'intero muro, perché essa corre lungo una sola porzione di esso, e può semmai fondare l'acquisto di una servitù. Per la stessa ragione, il fatto della sopraelevazione del muro – compiuto, come precisa la stessa attrice, per il solo tratto in corrispondenza della scala - non è manifestazione delle prerogative del comproprietario, trattandosi di attività posta in essere al solo fine di rendere esente da rischi la fruizione della scala;
in altre parole, l'innalzamento di un muro di confine è idoneo a determinare l'acquisto per usucapione qualora sia espressivo della volontà di appropriarsi del muro nella sua funzione di demarcazione tra le proprietà e di protezione da accessi abusivi, non quando assolva a funzioni diverse >> (cfr. sentenza impugnata pag. 3).
c) Con riguardo alla pretesa attività di consolidamento e manutenzione del muro, che l'appellante asserisce di avere compiuto e di aver voluto dimostrare mediante prova per testi di cui al capitolo n. 27, richiesta con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, cpc, si deve confermare quanto statuito dal Giudice di prime cure sul punto ossia che << l'attività manutentiva e di consolidamento del muro è rimasta sfornita di prova, essendo generico (perché privo di riferimenti temporali) e perciò inammissibile il capitolo n. 27 con cui si voleva darne dimostrazione >> (cfr. sentenza impugnata pag. 3). In ogni caso, come correttamente affermato dalla difesa degli appellati, << nella perizia redatta dall' Ing. anno 2010 si dà atto che il muro Per_2
controverso lato proprietà si presentava “in pessime condizioni di Parte_1
conservazione”, in “stato di estremo degrado”, privo di “omogeneità strutturale” e quindi certamente non oggetto di alcun intervento manutentivo e/o di consolidamento (perizia Ing. doc. n. 12 fascicolo di primo grado parte Per_2
convenuta pagine 13, 14 e 15 e relazione fotografica allegato 1 della medesima pagina 35 di 43 immagini a pagina XV - XVI - XXIII) >> (cfr. Comparsa conclusionale appellante pag.
20, enfasi propria dell'originale).
Pertanto, non essendo il muro contestato di proprietà comune bensì di proprietà esclusiva degli appellati, deve altresì essere respinta la domanda relativa all'accertamento della proprietà esclusiva del muro asseritamente realizzato dal padre dell'appellante in sopraelevazione del muro preesistente in quanto, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << presupposto per l'operatività della regola di cui all'art. 885 c.c. è che il muro innalzato sia comune;
diversamente vige il principio dell'accessione >> (cfr. sentenza impugnata pag. 9).
5.4 Con il sesto motivo, rubricato << Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea (sub lett. g) mirata all'acquisto per usucapione della servitù di veduta sull'area di proprietà dei convenuti >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 29, enfasi propria dell'originale), si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito, con riferimento alla scala, al pianerottolo e al ballatoio, che difetta, nelle fattispecie de quibus, la possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente e lateralmente in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza.
5.4.1 La censura è infondata.
In sintesi, l'appellante sostiene che << La scala innestata nel muro comune, che conduce dalla corte al terrazzo di proprietà dell'attrice, il quale affaccia sulla corte stessa, su corso Giovanni XXIII nonché, lateralmente e in obliquo, sul fondo confinante di proprietà degli eredi di per la particolare ubicazione della scala CP_7
stessa, del ballatoio munito di parapetto e del terrazzo, è idonea all'inspicere e al prospicere in alienum, e dunque configura una veduta ai sensi dell'art. 900 c.c. […] dalle fotografie prodotte da entrambe le parti risulta che dalla scala, munita di ringhiera, e dal ballatoio, munito di parapetto, è possibile affacciarsi comodamente e guardare verso il fondo del vicino >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 29).
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, richiamata altresì dal
Giudice di prime cure, << Affinché sussista una veduta ex art. 900 c.c., è necessario,
pagina 36 di 43 oltre al requisito della "inspectio", anche quello della "prospectio" sul fondo del vicino, dovendo detta apertura consentire non solo di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, garantendo una visione frontale, obliqua e laterale, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale, secondo un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione >> (cfr. Cass.
10 gennaio 2017, n. 346).
Le argomentazioni addotte dall'appellante al fine di sostenere la propria indimostrata tesi sono manifestamente infondate. Difatti, nel caso de quo, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << Né la scala né il ballatoio – né tantomeno il terrazzo che si apre al di là di questi manufatti – consentiva l'affaccio sul fondo degli eredi come reso evidente dalle fotografie versate in atti;
infatti la CP_7
visuale dalla scala era già impedita per quasi tutta la sua lunghezza dal muro preesistente, e una prospectio esercitata dagli ultimi due gradini era alquanto disagevole, se non addirittura rischiosa (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18910 del
05/11/2012, secondo cui “per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art.
900 cod. civ. conseguentemente soggetta alla regola di cui agli artt. 905 e 907 cod. civ. in tema di distanze, è necessario che le cd. "inspectio et prospectio in alienum", vale a dire le possibilità di "affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente", siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza”); quanto al ballatoio, esso è angusto ed è evidentemente un manufatto non utilizzabile per la sosta, ed inoltre non consente, per la sua posizione, un comodo affaccio sul fondo dei convenuti, con cui ha in comune un solo spigolo;
dal terrazzo, infine, ci si affaccia non sul fondo dei convenuti, ma sul cortile della stessa attrice che si trova al di sotto >>
(cfr. sentenza impugnata pag. 12).
In ogni caso, come correttamente affermato dalla difesa degli appellati, <Tali manufatti non sono obiettivamente destinati, in via normale e permanente all'esercizio della prospectio ed inspectio vero il fondo altrui.
pagina 37 di 43 La totale assenza di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù di veduta, tali da rivelare in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, con un onere preciso e stabile, comporta la inesistenza del diritto di veduta a favore della controparte e della conseguente servitù a carico del fondo finitimo in quanto le opere in oggetto non rappresentano segno obiettivo e inequivoco della loro destinazione alla richiamata servitù e non denunciano il peso imposto su un fondo a favore di un altro. […]
In tema di acquisto per usucapione della servitù (nella specie di veduta), la Suprema
Corte ha affermato che la visibilità delle opere, ai sensi dell'art. 1061 codice civile, deve essere tale da escludere la clandestinità del possesso e far presumere che il proprietario del fondo servente abbia contezza del peso e dell'obiettivo asservimento della sua proprietà a vantaggio del fondo dominante, per cui in caso di servitù non apparente non vi può essere usucapione (Cass. 17/11/2014 n. 24401) >> (cfr.
Comparsa di costituzione e risposta pagg. 14-15). La Suprema Corte ha altresì affermato, con riferimento all'apparenza della servitù che può condurre all'acquisto per usucapione della stessa, che << L'apparenza della servitù si identifica nell'oggettiva
e permanente presenza di opere suscettibili di essere viste, ancorché in concreto ignorate, che, per struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro >> (cfr. Cass. 24 settembre 2024, n. 25493).
5.5 Con il settimo motivo, rubricato << Sulle richieste istruttorie di parte attrice appellante >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 31), l'appellante ripropone le istanze istruttorie non ammesse dal Giudice di prime cure con ordinanza del
23.10.2018 perché ritenute superflue.
5.5.1 Le istanze de quibus sono da rigettare.
L'appellante insiste per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie: convocazione ex art. 197 cpc del CTU in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti;
rinnovazione delle indagini peritali con sostituzione del consulente per gravi motivi ex art. 196 cpc;
in subordine, convocazione del CTU a chiarimenti, previa pagina 38 di 43 acquisizione di tutta la documentazione catastale;
ammissione della prova per testimoni dedotta in seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc in data 26/06/17, sui capitoli e con i testi ivi indicati ( Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
geom. - incaricato dagli appellati che ha Tes_4 Controparte_8
predisposto il progetto, l'istruttoria e la realizzazione dell'immobile - e geom. CP_9
).
[...]
Ad avviso di questa Corte di merito, le istanze istruttorie de quibus sono da respingere in quanto:
- le istanze di convocazione del CTU ex art. 197 c.p.c. e/o a chiarimenti e di rinnovazione delle indagini peritali ex art. 196 c.p.c. sono infondate in quanto il CTU
Ing. ha risposto ai quesiti postigli con valutazioni, osservazioni ed Per_1
argomentazioni esaustive, non deviate da errori logici, non discordanti con le correnti nozioni della peculiare scienza pratica, valutando altresì le osservazioni dei consulenti tecnici di parte e rispondendo puntualmente ad esse;
- relativamente all'istanza di ammissione della prova testimoniale, riguardante ben 37 capitoli, come correttamente affermato dalla difesa degli appellati, << tale richiesta è già stata respinta dal Giudice in quanto ritenuta superflua ai fini della decisione, trattandosi peraltro di capitoli di prova del tutto inammissibili […] in quanto diretti a “provare” circostanze che già risultano smentite, dalle prove documentali acquisite in atti e dalle risultanze di ben due consulenze tecniche, redatte nell'ambito di due distinti procedimenti >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 17).
pagina 39 di 43 6. Con l'unico motivo di appello incidentale, rubricato << errata, ingiusta ed illegittima compensazione delle spese di lite >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 17, enfasi propria dell'originale), gli eredi appellati e appellanti CP_7
incidentali, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, cpc.
6.1 La censura non è fondata.
In sintesi, sostengono che << non si giustifica in alcun modo la pronuncia di compensazione delle spese di lite, ritenendosi non configurabile la soccombenza reciproca, in quanto le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado, rendono evidente che l'attrice è risultata essere la sola parte soccombente, tenuto conto peraltro che dei manufatti sopra descritti, realizzati da anni, i convenuti non avevano chiesto alcuna rimozione o ripristino >> (cfr. ibidem pag. 18, enfasi propria dell'originale). Difatti, << il mero accoglimento di una sola parte di uno dei numerosi capi della domanda avversaria - incontestabilmente del tutto marginale nell'ambito della difesa attorea - non possa legittimamente giustificare la totale compensazione delle spese di lite pronunciata nel processo di primo grado, tenuto conto che parte convenuta non ha avanzato alcuna domanda riconvenzionale e/o eccezione su tale punto, limitandosi di fatto ad osservare che all'epoca il Notaio aveva CP_7
tollerato la realizzazione di tali opere, ben potendo al contrario contestarne la costruzione, e che presso i competenti uffici edilizi si sarebbe semmai verificata la sussistenza dei relativi permessi >> (cfr. Comparsa conclusionale appellati pag. 28, enfasi propria dell'originale).
La Corte ritiene invece la decisione corretta e conforme ai giustificati motivi previsti dall'art. 92 cpc. Da un lato, il fatto che la domanda è stata accolta, anche se solo, in parte, configura una soccombenza solo parziale, dall'altro, il fatto decisivo della complessità dell'intera vicenda, come sottolinea anche lo svolgimento di due
CTU, data anche dalla gran misura del tempo trascorso, che ha reso complessa la ricostruzione della vicenda in sé, che ovviamente ha trascinato gran parte della pagina 40 di 43 domandata usucapione, svolta dall'allora attrice, sono ragioni sufficienti per confermare la statuizione sulle spese di lite di prime cure.
7. Da quanto detto, discende anche il rigetto della domanda di condanna dell'appellante principale per lite temeraria ex art. 96 cpc promossa dagli appellati – appellanti incidentali.
7.1 Ad avviso di questa Corte di merito non risultano integrati i presupposti per la condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 cpc. Difatti, l'art. 96 cpc, prescrivendo letteralmente che << Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche
d'ufficio, nella sentenza. […] In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata >>, presuppone, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte,
l'individuazione della << specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione >> (cfr. Cass. 25 dicembre 2024, n. 34429). Nel caso de quo, ad avviso di questa Corte di merito, nonostante la reiterazione delle tesi giuridiche già respinte dal Giudice di prime cure, non vengono integrati i presupposti per l'applicazione della norma suindicata in quanto non si riscontra, in capo all'appellante, la consapevolezza dell'infondatezza della propria posizione ovvero la negligenza nell'accertamento della correttezza della propria tesi.
pagina 41 di 43 8. Le spese del presente grado, liquidate in parte dispositiva secondo lo scaglione di valore indeterminabile di complessità media e tenuto conto dell'aumento per più parti ex art. 4, 2^ co. DM 55/14 e succ mod, in ragione della soccombenza reciproca vanno compensate nella misura di 1/5 e poste a carico dell'appellante nella residua quota di 4/5, posto che sulla stessa grava una maggioritaria Parte_1
soccombenza all'esito dell'appello.
9. Ricorre per la parte appellante principale ed incidentale la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma
17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. respinge l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa nella misura di 1/5 e condanna l'appellante principale Parte_1
al pagamento della quota residua (4/5) delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati Controparte_1 Controparte_5
e spese che CP_3 CP_2 Controparte_4
liquida nell'intero (5/5) in €. 20.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre
IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali;
pagina 42 di 43 4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante principale e di quella incidentale di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 18.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
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