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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/05/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 336/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
20.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 336/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via A. Anile n. 3 presso lo studio dell'Avv. Anna Muraca, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Cristina Folino, come da mandato in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Vittorio
Veneto n. 60 (Sede di Catanzaro) CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Nicola Fornelli n. 16/b presso lo studio dell'avv. Maria Noel Ramundo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
e
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_3
Opposto avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 0302021900195722300, relativamente alle cartelle esattoriali n. 03020110027045171000 e n. 03020120026720765000, nonché agli avvisi di addebito n. 33020120000354347000, n. 33020120001870348000, n.
33020120002268935000, n. 3302013000034017400 e n. 33020130001383188000; RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.03.2022 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 0302021900195722300, notificata il 12.02.2022, relativamente alle cartelle esattoriali n. 03020110027045171000 e n. 03020120026720765000, aventi ad oggetto rate premio
, interessi e sanzioni civili, nonché agli avvisi di addebito n. 33020120000354347000, n. CP_1
33020120001870348000, n. 33020120002268935000, n. 3302013000034017400 e n.
33020130001383188000, aventi ad oggetto contributi previdenziali , deducendo: a) in via CP_3 preliminare, l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta;
b)
l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria;
c) che gli avvisi di addebito n.
33020120000354347000, n. 33020120001870348000, n. 33020120002268935000, n.
33020130000340174000 e n. 33020130001383188000 erano stati impugnati innanzi al Tribunale di
Lamezia Terme, in funzione del Giudice del Lavoro, con ricorso iscritto al n. 607/2019 R.G.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento n.
0302021900195722300, relativamente alle cartelle esattoriali n. 03020110027045171000 e n.
03020120026720765000 per intervenuta prescrizione, nonché relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120000354347000, n. 33020120001870348000, n. 33020120002268935000, n.
33020130000340174000 e n. 33020130001383188000, per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione delle pretese azionate, con conseguente declaratoria di non potersi procedere ad esecuzione forzata.
2. Integrato il contraddittorio l' eccepiva, in via preliminare, la connessione oggettiva e CP_3 soggettiva con il procedimento n. 607/2019 R.G., avente ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di addebito n. 33020120000354347000, n. 33020120001870348000, n. 33020120002268935000, n.
33020130000340174000 e n. 33020130001383188000, formulando istanza di riunione;
eccepiva, in subordine, l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D.
Lgs. n. 46/1999, nonché per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c.; il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
la rituale notifica degli avvisi di addebito;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva.
Chiedeva che venisse disposta la riunione del presente procedimento al giudizio recante R.G. n.
607/2019 o, in subordine, che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione e/o rigettata per infondatezza, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento dei contributi accertati in corso di causa, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati sino alla data dell'effettivo soddisfo;
nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per responsabilità connesse alla gestione chiedeva CP_4 che venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'agente della riscossione, condannandolo alla corresponsione dei contributi dovuti e mantenendo indenne l'Istituto previdenziale da ogni conseguenza pregiudizievole.
3. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva: a) in via preliminare, il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva per questioni attinenti al merito della pretesa creditoria azionata;
b) la regolare notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento opposta;
c) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche alla luce della rituale notificazione di atti interruttivi e della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale.
4. Concesso termine per la rinnovazione della notifica nei confronti dell' , si costituiva in CP_1 giudizio l' eccependo: a) la propria carenza di legittimazione passiva, attesa Controparte_5
l'estraneità alle vicende successive alla formazione del ruolo;
b) l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza di interesse ad agire, nonché per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs.
n. 46/1999; c) la rituale notificazione delle cartelle esattoriali eseguita dall' nonché CP_4
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche in considerazione della sospensione dei termini nel periodo di emergenza COVID;
d) infine, che le cartelle n. 03020110027045171000 e n.
03020120026720765000 rientravano nella casistica di annullamento automatico del credito prevista dall'art. 1 comma 222 L. n. 197/2022; pertanto, in caso di intervenuto annullamento automatico del debito, insisteva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
5. In corso di causa è stata disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento iscritto al n.
607/2019 R.G., definito con sentenza n. 176/2023 del 13.04.2023 (dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.); inoltre, l' è stata onerata CP_4 di produrre l'estratto di ruolo aggiornato, la prova dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020209002146419000, nonché di specificare le ragioni sottese alla sospensione dei carichi relativi agli avvisi di addebito n. 33020120000354347000, n. 33020120001870348000, n.
33020120002268935000, n. 33020130000340174000 e n. 33020130001383188000.
6. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
7.Dall'esame dell'estratto di ruolo depositato dall' aggiornato al 28.01.2025, emerge che i CP_4 crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 03020120026720765000 e n. 03020110027045171000
(aventi ad oggetto regolazioni premio, rate premio e sanzioni civili dovuti all per gli anni CP_1
2009, 2010, 2011 e 2012), nonché dagli avvisi di addebito n. 33020120000354347000, n.
33020120001870348000, n. 33020120002268935000, n. 33020130000340174000 e n.
33020130001383188000 (aventi ad oggetto contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive dovuti all' per gli anni dal 2010 al 2013) risultano integralmente sgravati. CP_3
Il credito residuo di € 327,23, portato dalla cartella esattoriale n. 03020110027045171000, al quale fa riferimento l nelle note depositate il 30.04.2025, esula dall'oggetto del giudizio, trattandosi CP_4 di entrate di natura tributaria.
Ed invero, su sollecitazione del Tribunale, nelle memorie autorizzate depositate il 30.04.2025
l' ha evidenziato che i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020120000354347000, n. CP_4
33020120001870348000, n. 33020120002268935000, n. 33020130000340174000 e n.
33020130001383188000, nonché dalle cartelle esattoriali n. 03020120026720765 e n.
03020110027045171000, - essendo di importo residuo inferiore ad € 1.000,00 ed affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'1.01.2000 ed il 31.12.2015 - sono stati integralmente annullati a seguito degli stralci eseguiti da ai sensi dell'art. 1 comma 222 della L. n. 197/2022. CP_4 Orbene, è d'uopo rammentare che l'art. 1, comma 222, della Legge n. 197/2022 ha disposto l'annullamento automatico, alla data del 31.03.2023, dei singoli debiti affidati all' dalle CP_4 amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dall'1.01.2000 al
31.12.2015, di importo residuo sino ad € 1.000.
Deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
8. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene la giudicante che le stesse vadano compensate, come richiesto dall' e dall' trattandosi di controversia definita “ope legis” CP_1 CP_4 in base ad una disposizione normativa sopravvenuta in corso di causa (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n.
2828 del 30.01.2024).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle esattoriali n.
03020120026720765 e n. 03020110027045171000, nonché agli avvisi di addebito n.
33020120000354347000, n. 33020120001870348000, n. 33020120002268935000, n.
33020130000340174000 e n. 33020130001383188000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 20.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
20.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 336/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via A. Anile n. 3 presso lo studio dell'Avv. Anna Muraca, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Cristina Folino, come da mandato in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Vittorio
Veneto n. 60 (Sede di Catanzaro) CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Nicola Fornelli n. 16/b presso lo studio dell'avv. Maria Noel Ramundo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
e
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_3
Opposto avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 0302021900195722300, relativamente alle cartelle esattoriali n. 03020110027045171000 e n. 03020120026720765000, nonché agli avvisi di addebito n. 33020120000354347000, n. 33020120001870348000, n.
33020120002268935000, n. 3302013000034017400 e n. 33020130001383188000; RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.03.2022 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 0302021900195722300, notificata il 12.02.2022, relativamente alle cartelle esattoriali n. 03020110027045171000 e n. 03020120026720765000, aventi ad oggetto rate premio
, interessi e sanzioni civili, nonché agli avvisi di addebito n. 33020120000354347000, n. CP_1
33020120001870348000, n. 33020120002268935000, n. 3302013000034017400 e n.
33020130001383188000, aventi ad oggetto contributi previdenziali , deducendo: a) in via CP_3 preliminare, l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta;
b)
l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria;
c) che gli avvisi di addebito n.
33020120000354347000, n. 33020120001870348000, n. 33020120002268935000, n.
33020130000340174000 e n. 33020130001383188000 erano stati impugnati innanzi al Tribunale di
Lamezia Terme, in funzione del Giudice del Lavoro, con ricorso iscritto al n. 607/2019 R.G.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento n.
0302021900195722300, relativamente alle cartelle esattoriali n. 03020110027045171000 e n.
03020120026720765000 per intervenuta prescrizione, nonché relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120000354347000, n. 33020120001870348000, n. 33020120002268935000, n.
33020130000340174000 e n. 33020130001383188000, per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione delle pretese azionate, con conseguente declaratoria di non potersi procedere ad esecuzione forzata.
2. Integrato il contraddittorio l' eccepiva, in via preliminare, la connessione oggettiva e CP_3 soggettiva con il procedimento n. 607/2019 R.G., avente ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di addebito n. 33020120000354347000, n. 33020120001870348000, n. 33020120002268935000, n.
33020130000340174000 e n. 33020130001383188000, formulando istanza di riunione;
eccepiva, in subordine, l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D.
Lgs. n. 46/1999, nonché per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c.; il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
la rituale notifica degli avvisi di addebito;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva.
Chiedeva che venisse disposta la riunione del presente procedimento al giudizio recante R.G. n.
607/2019 o, in subordine, che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione e/o rigettata per infondatezza, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento dei contributi accertati in corso di causa, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati sino alla data dell'effettivo soddisfo;
nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per responsabilità connesse alla gestione chiedeva CP_4 che venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'agente della riscossione, condannandolo alla corresponsione dei contributi dovuti e mantenendo indenne l'Istituto previdenziale da ogni conseguenza pregiudizievole.
3. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva: a) in via preliminare, il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva per questioni attinenti al merito della pretesa creditoria azionata;
b) la regolare notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento opposta;
c) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche alla luce della rituale notificazione di atti interruttivi e della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale.
4. Concesso termine per la rinnovazione della notifica nei confronti dell' , si costituiva in CP_1 giudizio l' eccependo: a) la propria carenza di legittimazione passiva, attesa Controparte_5
l'estraneità alle vicende successive alla formazione del ruolo;
b) l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza di interesse ad agire, nonché per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs.
n. 46/1999; c) la rituale notificazione delle cartelle esattoriali eseguita dall' nonché CP_4
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche in considerazione della sospensione dei termini nel periodo di emergenza COVID;
d) infine, che le cartelle n. 03020110027045171000 e n.
03020120026720765000 rientravano nella casistica di annullamento automatico del credito prevista dall'art. 1 comma 222 L. n. 197/2022; pertanto, in caso di intervenuto annullamento automatico del debito, insisteva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
5. In corso di causa è stata disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento iscritto al n.
607/2019 R.G., definito con sentenza n. 176/2023 del 13.04.2023 (dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.); inoltre, l' è stata onerata CP_4 di produrre l'estratto di ruolo aggiornato, la prova dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020209002146419000, nonché di specificare le ragioni sottese alla sospensione dei carichi relativi agli avvisi di addebito n. 33020120000354347000, n. 33020120001870348000, n.
33020120002268935000, n. 33020130000340174000 e n. 33020130001383188000.
6. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
7.Dall'esame dell'estratto di ruolo depositato dall' aggiornato al 28.01.2025, emerge che i CP_4 crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 03020120026720765000 e n. 03020110027045171000
(aventi ad oggetto regolazioni premio, rate premio e sanzioni civili dovuti all per gli anni CP_1
2009, 2010, 2011 e 2012), nonché dagli avvisi di addebito n. 33020120000354347000, n.
33020120001870348000, n. 33020120002268935000, n. 33020130000340174000 e n.
33020130001383188000 (aventi ad oggetto contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive dovuti all' per gli anni dal 2010 al 2013) risultano integralmente sgravati. CP_3
Il credito residuo di € 327,23, portato dalla cartella esattoriale n. 03020110027045171000, al quale fa riferimento l nelle note depositate il 30.04.2025, esula dall'oggetto del giudizio, trattandosi CP_4 di entrate di natura tributaria.
Ed invero, su sollecitazione del Tribunale, nelle memorie autorizzate depositate il 30.04.2025
l' ha evidenziato che i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020120000354347000, n. CP_4
33020120001870348000, n. 33020120002268935000, n. 33020130000340174000 e n.
33020130001383188000, nonché dalle cartelle esattoriali n. 03020120026720765 e n.
03020110027045171000, - essendo di importo residuo inferiore ad € 1.000,00 ed affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'1.01.2000 ed il 31.12.2015 - sono stati integralmente annullati a seguito degli stralci eseguiti da ai sensi dell'art. 1 comma 222 della L. n. 197/2022. CP_4 Orbene, è d'uopo rammentare che l'art. 1, comma 222, della Legge n. 197/2022 ha disposto l'annullamento automatico, alla data del 31.03.2023, dei singoli debiti affidati all' dalle CP_4 amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dall'1.01.2000 al
31.12.2015, di importo residuo sino ad € 1.000.
Deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
8. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene la giudicante che le stesse vadano compensate, come richiesto dall' e dall' trattandosi di controversia definita “ope legis” CP_1 CP_4 in base ad una disposizione normativa sopravvenuta in corso di causa (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n.
2828 del 30.01.2024).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle esattoriali n.
03020120026720765 e n. 03020110027045171000, nonché agli avvisi di addebito n.
33020120000354347000, n. 33020120001870348000, n. 33020120002268935000, n.
33020130000340174000 e n. 33020130001383188000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 20.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Valeria Salatino