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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5151/2016 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali”
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. (P. Iva , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Olga Porta (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._1
difensore sito in Napoli alla via Duomo n. 348 (pec: Email_1
ATTRICE
E
Ing. (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parte_2 Per_1 C.F._2
Adinolfi (C.F.: ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore C.F._3
sito in Caserta alla via G. M. Bosco n. 4 (pec: Email_2
CONVENUTO
NONCHÈ
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
Pasquale Vigliotti (C.F.: ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._5
difensore sito in Santa Maria a Vico (CE) alla via E. Iadaresta n. 4 (pec:
CHIAMATO IN Email_3
CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione, occorre ricordare che, con atto di citazione notificato in data
26.05.2016, la società specializzata nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, Parte_1 conveniva in giudizio l'ing. per sentir condannare, previa declaratoria Controparte_2 dell'obbligo di pagamento, ex art. 191, comma 4, TUEL conseguente all'espletamento del servizio di raccolta della frazione organica nel Comune di San Felice a Cancello da parte della società attrice dal dì 01/12/2012 al 30/04/2013, il citato convenuto nella qualità di funzionario responsabile del servizio dell'Ente locale all'epoca dei fatti che ha autorizzato e/o consentito lo svolgimento del servizio stesso, senza che venisse previamente formalizzato il contratto e assunto l'impegno di spesa. Deduceva l'istante che, con determina n. 42 del 04/05/2012, il Comune di San Felice a
Cancello, in data 30/05/2012, comunicava alla l'aggiudicazione della gara di Parte_1
appalto, effettuata con procedura negoziata, per il servizio di conferimento della frazione organica.
La società svolgeva, in virtù della richiamata aggiudicazione, il detto servizio per Parte_1
i mesi di giugno e luglio 2012 e continuava a svolgere il servizio di smaltimento dei rifiuti anche per i mesi successivi e, precisamente, da agosto 2012 a tutto aprile 2013. Tale ulteriore prestazione veniva saldata, a mezzo pagamento delle relative fatture emesse dalla deducente, solo fino al mese di novembre 2012, rimanendo, al contrario, insolute le fatture emesse in relazione al residuo periodo di svolgimento del servizio. Si costituiva in giudizio il convenuto , il Controparte_2
quale contestava in toto le doglianze attoree, adducendo la correttezza del proprio operato ed il saldo di tutte le prestazioni rese dall'attrice sotto la sua dirigenza, e chiedeva il rigetto della domanda attorea e la declaratoria di estromissione dal giudizio per propria carenza di legittimazione, stante il collocamento in pensione per raggiunti limiti di servizio dal dì 01.11.2012.
In ragione delle difese di parte convenuta, la domandava ed otteneva Parte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, arch. nella qualità di Controparte_1
responsabile del servizio del Comune di San Felice a Cancello succeduto al convenuto Parte_2
nel periodo cui la prestazione non saldata si riferiva. Si costituiva, altresì, l'arch. che contestava in toto le altrui difese ed eccepiva la Controparte_1
non imputabilità allo stesso delle debenze oggetto di giudizio.
Il Tribunale adito, stante le eccezioni sollevate e la documentazione versata in atti, assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., mentre l'iter processuale proseguiva a mezzo del raccoglimento della prova testimoniale con i testimoni indicati.
Fissata l'udienza cartolare per la discussione al 03/04/2025, la causa veniva rinviata, causa adesione del procuratore di parte attrice all'astensione dalle udienze proclamata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, all'udienza del 08.04.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Ciò premesso, occorre riepilogare i principi di diritto applicabili alla questione portata all'attenzione dell'odierno giudicante, evidenziando sin d'ora che la valutazione del materiale probatorio raccolto va effettuata sulla base delle allegazioni e difese delle parti.
L'art. 191 D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. al comma 4 prevede che “nel caso in cui vi è Parte_3
stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. La norma in esame statuisce che, quando siano acquisiti beni e servizi in violazione dell'iter procedimentale di spesa prescritto dai primi tre commi della stessa norma, il rapporto obbligatorio debba intendersi instaurato, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore/prestatore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura/prestazione: l'inesistenza di un valido impegno di spesa consente di escludere la possibilità che si sia instaurato un regolare rapporto contrattuale tra la P.A.
e il privato.
Detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del R.D. n.
383/1934 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del D.L. n. 66/1989
(convertito, con modifiche, dalla L. n. 144/1989), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 L. n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali). Tali previsioni rispondono al precipuo scopo di tutelare il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali, nell'ottica di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (cfr. Cass. Civ., SS.
UU., n. 12195/2005, Cass. Civ., SS. UU., n. 13831/2005; Cass. Civ. n. 15410/2018; Cass. Civ.
6919/2019).
La norma citata ha introdotto “un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, comportante, relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, una vera e propria frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la P.A.”, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale normativo (cfr. Cass. Civ. n. 80/2017). Ne consegue che “il rapporto obbligatorio, non perfezionatosi nei confronti della P.A. per violazione delle norme regolatrici della sua formazione, si crea tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario, per avere questi, nell'esercizio delle sue funzioni, consentito ovvero permesso che avvenisse l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni” (cfr., ex multis,
Cass. n. 15415/2018).
In altri termini, deve ritenersi che il funzionario pubblico non possa attivare un impegno di spesa per l'ente locale senza che sia stato stipulato un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso. Qualora ciò accada, il rapporto obbligatorio sorgerà direttamente nei confronti dell'amministratore o del funzionario che abbia consentito la prestazione, operando il meccanismo sostitutivo ex lege appena citato. È pacifico, pertanto, che “l'atto con cui
l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 D.lgs. n. 267/2000
(T.U.E.L.), diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 9364/2023 nonché, da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, ord. n.
13159/2024). E ciò vale anche in regime di salvaguardia, giacché i principi in materia di contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. att. 147 bis, 153 e 183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in siffatto regime, pena l'assunzione dell'obbligazione in capo al funzionario responsabile.
Quindi, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta e, di conseguenza, quest'ultima può assumere validamente obbligazioni solo attraverso provvedimenti adottati dall'organo munito del relativo potere deliberativo, risultanti da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione e attraverso la stipula di contratti scritti con i fornitori. In assenza di un valido procedimento di assunzione dell'obbligazione da parte della
P.A., il creditore può agire direttamente nei confronti del funzionario che ha disposto l'impegno nei confronti del privato (cfr. la recente Cass. Civ. ord. n. 16756/2022, con la quale la Suprema Corte ha escluso l'esperibilità dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c., stante il carattere di residualità della stessa tenuto conto dell'azione titolata prevista, invece, dall'art. 191 TUEL).
Così ricostruita la normativa e la giurisprudenza in materia di responsabilità di funzionari e amministratori, va osservato in punto di fatto che nella presente fattispecie fonte della pretesa creditoria azionata in giudizio siano, innanzitutto, la comunicazione del 30.05.2012 di aggiudicazione della gara di appalto, effettuata con procedura negoziata, per il servizio di conferimento della frazione organica per aver praticato il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 124 e
125 del D. Lgs. 163/2006, e la determina adottata dal n. 42 del Controparte_3
04/05/2012.
Ciò detto, i rapporti negoziali tra la e l'Ente comunale non sono mai stati Parte_1
formalizzati, essendo l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento della frazione umida RSU avvenuta in forza della sola determina n. 42 del 04/05/2012, comunicata all'interessata in data 30.05.2012, che affidava il detto servizio all'odierna attrice per la durata di mesi due, durata de facto protrattasi fino alla fine del mese di aprile 2013. Tale ultima circostanza non ha incontrato contestazioni né nella fase di svolgimento del servizio né in corso di giudizio, così come parimenti incontestati sono la mancata concretizzazione in un contratto scritto del rapporto negoziale per il periodo oggetto della controversia nonchè il mancato riconoscimento da parte dell'Ente dei debiti fuori bilancio per i servizi prestati dall'attrice.
A tanto si aggiunga, poi, che nonostante la determina n. 42 prevedesse di incaricare la
[...]
del servizio di smaltimento dei rifiuti umidi sino al mese di luglio 2012, come risulta Parte_1 dalle fatture prodotte dall'attrice unitamente ai formulari di identificazione rifiuti, ciascuno vidimato dal Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta e relativo al periodo della rispettiva fattura fiscale di riferimento, lo svolgimento della prestazione si è protratto, in maniera effettiva, continuata ed interrotta, sino al mese di aprile 2013, senza ulteriori comunicazioni e senza che fossero addotti giustificati motivi, in evidente violazione della disciplina di cui alla normativa in ambito di contrattualistica pubblica.
Deve, al contrario, qualificarsi come inconferente il corredo probatorio fornito dal terzo chiamato effettivo responsabile del settore di riferimento per il Comune di San Felice a Controparte_1
Cancello per il periodo di svolgimento della prestazione attorea oggetto della domanda. È di palmare evidenza, infatti, l'assunzione dell'incarico da parte dello stesso in virtù della collocazione a riposo del precedente responsabile, ing. pure convenuto in giudizio Controparte_2 dall'attrice, a far data dal dì 01.11.2012. In primis, la documentazione allegata alla produzione di parte non prova in alcun modo l'intervenuto saldo delle fatture emesse dalla per le Parte_1
singole mensilità di svolgimento del servizio di smaltimento della frazione organica dei rifiuti per il Comune di San Felice a Cancello per il periodo dicembre 2012 – aprile 2013, né prova che il terzo chiamato in causa si sia formalmente ed ufficialmente adoperato per interrompere la fornitura (de facto) del servizio da parte dell'attrice nel periodo di riferimento, interruzione che, al contrario, è formalmente intervenuta solo con la determina n. 21 del 07.03.2013 e la successiva determina n. 37 del 15.04.2013 di affidamento ad altro soggetto del servizio a far data dal mese di maggio 2013.
Nemmeno la deposizione testimoniale, dimostratasi generica ed inconferente, resa dal testimone indicato dal terzo chiamato ha fornito un valido contributo ai fini della prova della correttezza dell'operato dell' nella vicenda de qua e della esclusione di responsabilità, ai sensi della CP_1
richiamata normativa vigente, in capo allo stesso.
In definitiva, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra ricostruito, ritenuto, altresì, sufficientemente provato e non contestato l'effettivo svolgersi delle prestazioni oggetto della presente controversia, va accolta la domanda proposta dall'attrice nei confronti di Controparte_1
nella qualità come in atti, essendo allo stesso direttamente imputabile, ex art. 191, comma 4, TUEL, il rapporto obbligatorio sorto nei confronti della per il lasso temporale Parte_1
reclamato, dovendosi, dunque, condannare il terzo chiamato a corrispondere Controparte_1 all'attrice la somma di € 113.217,01 (quale risultante dalla somma degli importi di cui alle fatture n.
34 del 31.01.2013, n. 175 del 28.02.2013, n. 298 del 31.03.2013, n. 418 del 30.04.2013 nonché n.
1465 del 31.12.2012, quest'ultima decurtata dell'acconto di € 20.000,00 di cui al mandato di pagamento n. 246 del 29.03.2013 emesso dal Comune di San Felice a Cancello e riconosciuto come pagato da parte attrice in corso di causa), oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda e sino al soddisfo.
Infine, con riguardo al governo delle spese e competenze processuali le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate in funzione della quantificazione come operata dal Tribunale.
Pertanto, le competenze del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al liquidato (da € 52.001 fino a € 260.000), tenuto conto di tutte le fasi espletate e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1
nonché così provvede: Controparte_2 Controparte_1 - per le ragioni esposte, rigetta la domanda proposta dalla contro Parte_1 CP_2
per carenza di legittimazione in capo allo stesso e dichiara compensate tra le parti le spese
[...]
di lite;
- accoglie la domanda proposta dalla nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 condanna quest'ultimo, nella qualità, al pagamento della somma di € 113.217,01 oltre interessi al tasso legale come in parte motiva;
- condanna, altresì, il terzo chiamato al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre € 379,00 per esborsi nonché rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione al procuratore attoreo dichiaratosi anticipatario.
S.M.C.V il 03.04.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Caroppoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5151/2016 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali”
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. (P. Iva , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Olga Porta (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._1
difensore sito in Napoli alla via Duomo n. 348 (pec: Email_1
ATTRICE
E
Ing. (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parte_2 Per_1 C.F._2
Adinolfi (C.F.: ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore C.F._3
sito in Caserta alla via G. M. Bosco n. 4 (pec: Email_2
CONVENUTO
NONCHÈ
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
Pasquale Vigliotti (C.F.: ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._5
difensore sito in Santa Maria a Vico (CE) alla via E. Iadaresta n. 4 (pec:
CHIAMATO IN Email_3
CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione, occorre ricordare che, con atto di citazione notificato in data
26.05.2016, la società specializzata nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, Parte_1 conveniva in giudizio l'ing. per sentir condannare, previa declaratoria Controparte_2 dell'obbligo di pagamento, ex art. 191, comma 4, TUEL conseguente all'espletamento del servizio di raccolta della frazione organica nel Comune di San Felice a Cancello da parte della società attrice dal dì 01/12/2012 al 30/04/2013, il citato convenuto nella qualità di funzionario responsabile del servizio dell'Ente locale all'epoca dei fatti che ha autorizzato e/o consentito lo svolgimento del servizio stesso, senza che venisse previamente formalizzato il contratto e assunto l'impegno di spesa. Deduceva l'istante che, con determina n. 42 del 04/05/2012, il Comune di San Felice a
Cancello, in data 30/05/2012, comunicava alla l'aggiudicazione della gara di Parte_1
appalto, effettuata con procedura negoziata, per il servizio di conferimento della frazione organica.
La società svolgeva, in virtù della richiamata aggiudicazione, il detto servizio per Parte_1
i mesi di giugno e luglio 2012 e continuava a svolgere il servizio di smaltimento dei rifiuti anche per i mesi successivi e, precisamente, da agosto 2012 a tutto aprile 2013. Tale ulteriore prestazione veniva saldata, a mezzo pagamento delle relative fatture emesse dalla deducente, solo fino al mese di novembre 2012, rimanendo, al contrario, insolute le fatture emesse in relazione al residuo periodo di svolgimento del servizio. Si costituiva in giudizio il convenuto , il Controparte_2
quale contestava in toto le doglianze attoree, adducendo la correttezza del proprio operato ed il saldo di tutte le prestazioni rese dall'attrice sotto la sua dirigenza, e chiedeva il rigetto della domanda attorea e la declaratoria di estromissione dal giudizio per propria carenza di legittimazione, stante il collocamento in pensione per raggiunti limiti di servizio dal dì 01.11.2012.
In ragione delle difese di parte convenuta, la domandava ed otteneva Parte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, arch. nella qualità di Controparte_1
responsabile del servizio del Comune di San Felice a Cancello succeduto al convenuto Parte_2
nel periodo cui la prestazione non saldata si riferiva. Si costituiva, altresì, l'arch. che contestava in toto le altrui difese ed eccepiva la Controparte_1
non imputabilità allo stesso delle debenze oggetto di giudizio.
Il Tribunale adito, stante le eccezioni sollevate e la documentazione versata in atti, assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., mentre l'iter processuale proseguiva a mezzo del raccoglimento della prova testimoniale con i testimoni indicati.
Fissata l'udienza cartolare per la discussione al 03/04/2025, la causa veniva rinviata, causa adesione del procuratore di parte attrice all'astensione dalle udienze proclamata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, all'udienza del 08.04.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Ciò premesso, occorre riepilogare i principi di diritto applicabili alla questione portata all'attenzione dell'odierno giudicante, evidenziando sin d'ora che la valutazione del materiale probatorio raccolto va effettuata sulla base delle allegazioni e difese delle parti.
L'art. 191 D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. al comma 4 prevede che “nel caso in cui vi è Parte_3
stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. La norma in esame statuisce che, quando siano acquisiti beni e servizi in violazione dell'iter procedimentale di spesa prescritto dai primi tre commi della stessa norma, il rapporto obbligatorio debba intendersi instaurato, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore/prestatore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura/prestazione: l'inesistenza di un valido impegno di spesa consente di escludere la possibilità che si sia instaurato un regolare rapporto contrattuale tra la P.A.
e il privato.
Detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del R.D. n.
383/1934 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del D.L. n. 66/1989
(convertito, con modifiche, dalla L. n. 144/1989), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 L. n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali). Tali previsioni rispondono al precipuo scopo di tutelare il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali, nell'ottica di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (cfr. Cass. Civ., SS.
UU., n. 12195/2005, Cass. Civ., SS. UU., n. 13831/2005; Cass. Civ. n. 15410/2018; Cass. Civ.
6919/2019).
La norma citata ha introdotto “un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, comportante, relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, una vera e propria frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la P.A.”, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale normativo (cfr. Cass. Civ. n. 80/2017). Ne consegue che “il rapporto obbligatorio, non perfezionatosi nei confronti della P.A. per violazione delle norme regolatrici della sua formazione, si crea tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario, per avere questi, nell'esercizio delle sue funzioni, consentito ovvero permesso che avvenisse l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni” (cfr., ex multis,
Cass. n. 15415/2018).
In altri termini, deve ritenersi che il funzionario pubblico non possa attivare un impegno di spesa per l'ente locale senza che sia stato stipulato un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso. Qualora ciò accada, il rapporto obbligatorio sorgerà direttamente nei confronti dell'amministratore o del funzionario che abbia consentito la prestazione, operando il meccanismo sostitutivo ex lege appena citato. È pacifico, pertanto, che “l'atto con cui
l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 D.lgs. n. 267/2000
(T.U.E.L.), diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 9364/2023 nonché, da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, ord. n.
13159/2024). E ciò vale anche in regime di salvaguardia, giacché i principi in materia di contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. att. 147 bis, 153 e 183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in siffatto regime, pena l'assunzione dell'obbligazione in capo al funzionario responsabile.
Quindi, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta e, di conseguenza, quest'ultima può assumere validamente obbligazioni solo attraverso provvedimenti adottati dall'organo munito del relativo potere deliberativo, risultanti da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione e attraverso la stipula di contratti scritti con i fornitori. In assenza di un valido procedimento di assunzione dell'obbligazione da parte della
P.A., il creditore può agire direttamente nei confronti del funzionario che ha disposto l'impegno nei confronti del privato (cfr. la recente Cass. Civ. ord. n. 16756/2022, con la quale la Suprema Corte ha escluso l'esperibilità dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c., stante il carattere di residualità della stessa tenuto conto dell'azione titolata prevista, invece, dall'art. 191 TUEL).
Così ricostruita la normativa e la giurisprudenza in materia di responsabilità di funzionari e amministratori, va osservato in punto di fatto che nella presente fattispecie fonte della pretesa creditoria azionata in giudizio siano, innanzitutto, la comunicazione del 30.05.2012 di aggiudicazione della gara di appalto, effettuata con procedura negoziata, per il servizio di conferimento della frazione organica per aver praticato il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 124 e
125 del D. Lgs. 163/2006, e la determina adottata dal n. 42 del Controparte_3
04/05/2012.
Ciò detto, i rapporti negoziali tra la e l'Ente comunale non sono mai stati Parte_1
formalizzati, essendo l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento della frazione umida RSU avvenuta in forza della sola determina n. 42 del 04/05/2012, comunicata all'interessata in data 30.05.2012, che affidava il detto servizio all'odierna attrice per la durata di mesi due, durata de facto protrattasi fino alla fine del mese di aprile 2013. Tale ultima circostanza non ha incontrato contestazioni né nella fase di svolgimento del servizio né in corso di giudizio, così come parimenti incontestati sono la mancata concretizzazione in un contratto scritto del rapporto negoziale per il periodo oggetto della controversia nonchè il mancato riconoscimento da parte dell'Ente dei debiti fuori bilancio per i servizi prestati dall'attrice.
A tanto si aggiunga, poi, che nonostante la determina n. 42 prevedesse di incaricare la
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del servizio di smaltimento dei rifiuti umidi sino al mese di luglio 2012, come risulta Parte_1 dalle fatture prodotte dall'attrice unitamente ai formulari di identificazione rifiuti, ciascuno vidimato dal Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta e relativo al periodo della rispettiva fattura fiscale di riferimento, lo svolgimento della prestazione si è protratto, in maniera effettiva, continuata ed interrotta, sino al mese di aprile 2013, senza ulteriori comunicazioni e senza che fossero addotti giustificati motivi, in evidente violazione della disciplina di cui alla normativa in ambito di contrattualistica pubblica.
Deve, al contrario, qualificarsi come inconferente il corredo probatorio fornito dal terzo chiamato effettivo responsabile del settore di riferimento per il Comune di San Felice a Controparte_1
Cancello per il periodo di svolgimento della prestazione attorea oggetto della domanda. È di palmare evidenza, infatti, l'assunzione dell'incarico da parte dello stesso in virtù della collocazione a riposo del precedente responsabile, ing. pure convenuto in giudizio Controparte_2 dall'attrice, a far data dal dì 01.11.2012. In primis, la documentazione allegata alla produzione di parte non prova in alcun modo l'intervenuto saldo delle fatture emesse dalla per le Parte_1
singole mensilità di svolgimento del servizio di smaltimento della frazione organica dei rifiuti per il Comune di San Felice a Cancello per il periodo dicembre 2012 – aprile 2013, né prova che il terzo chiamato in causa si sia formalmente ed ufficialmente adoperato per interrompere la fornitura (de facto) del servizio da parte dell'attrice nel periodo di riferimento, interruzione che, al contrario, è formalmente intervenuta solo con la determina n. 21 del 07.03.2013 e la successiva determina n. 37 del 15.04.2013 di affidamento ad altro soggetto del servizio a far data dal mese di maggio 2013.
Nemmeno la deposizione testimoniale, dimostratasi generica ed inconferente, resa dal testimone indicato dal terzo chiamato ha fornito un valido contributo ai fini della prova della correttezza dell'operato dell' nella vicenda de qua e della esclusione di responsabilità, ai sensi della CP_1
richiamata normativa vigente, in capo allo stesso.
In definitiva, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra ricostruito, ritenuto, altresì, sufficientemente provato e non contestato l'effettivo svolgersi delle prestazioni oggetto della presente controversia, va accolta la domanda proposta dall'attrice nei confronti di Controparte_1
nella qualità come in atti, essendo allo stesso direttamente imputabile, ex art. 191, comma 4, TUEL, il rapporto obbligatorio sorto nei confronti della per il lasso temporale Parte_1
reclamato, dovendosi, dunque, condannare il terzo chiamato a corrispondere Controparte_1 all'attrice la somma di € 113.217,01 (quale risultante dalla somma degli importi di cui alle fatture n.
34 del 31.01.2013, n. 175 del 28.02.2013, n. 298 del 31.03.2013, n. 418 del 30.04.2013 nonché n.
1465 del 31.12.2012, quest'ultima decurtata dell'acconto di € 20.000,00 di cui al mandato di pagamento n. 246 del 29.03.2013 emesso dal Comune di San Felice a Cancello e riconosciuto come pagato da parte attrice in corso di causa), oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda e sino al soddisfo.
Infine, con riguardo al governo delle spese e competenze processuali le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate in funzione della quantificazione come operata dal Tribunale.
Pertanto, le competenze del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al liquidato (da € 52.001 fino a € 260.000), tenuto conto di tutte le fasi espletate e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1
nonché così provvede: Controparte_2 Controparte_1 - per le ragioni esposte, rigetta la domanda proposta dalla contro Parte_1 CP_2
per carenza di legittimazione in capo allo stesso e dichiara compensate tra le parti le spese
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di lite;
- accoglie la domanda proposta dalla nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 condanna quest'ultimo, nella qualità, al pagamento della somma di € 113.217,01 oltre interessi al tasso legale come in parte motiva;
- condanna, altresì, il terzo chiamato al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre € 379,00 per esborsi nonché rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione al procuratore attoreo dichiaratosi anticipatario.
S.M.C.V il 03.04.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Caroppoli