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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 21/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 694/2024 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, P.IVA_1 dall'avv. Gaia Molinari, elettivamente domiciliata in via Chiostri di S. Antonino n. 19, presso CP_1 lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
– (c.f. – P.I va , Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in CP_1 Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell' ; CP_2
Controparte_3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 17.12.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 18.12.2024, ha convenuto in giudizio Controparte_1
l' proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 385 2024 00005598 72000 del CP_2
24.10.2024, notificatole in data 03.11.2024, con il quale le si chiedeva il pagamento della somma di €
6.480,18 a titolo di contributi non versati per il periodo ottobre 2021 – luglio 2023. In particolare, rappresentava che:
- con una prima comunicazione del 30.01.2024, avente protocollo 6100.19/01/2024.0012437, CP_2
l'Istituto le richiedeva la restituzione di somme indebitamente percepite per l'assunzione di giovani e per le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel periodo 2021-2022, ritenendo che fosse già stata assunta a tempo indeterminato da un precedente datore di lavoro Persona_1
e, conseguentemente, non potesse usufruire dell'agevolazione dell'esonero contributivo previsto dalla
L. n. 178 del 30.12.2020, ovvero la Legge di bilancio 2021;
- in data 27.02.2024, presentava ricorso amministrativo, che veniva rigettato dall' con delibera n. CP_2
1242 del 29.05.2024;
- anche in tal sede, l' ribadiva che, nel caso di specie, la dipendente risultava CP_2 Persona_1
assunta a tempo indeterminato da altro datore di lavoro e che il beneficio dell'esonero contributivo, non essendo stato fruito dal cedente, non poteva beneficiarne il cessionario, non sussistendo il principio della portabilità del beneficio;
- invero, , nata il [...], era stata assunta con regolare contratto di lavoro a Persona_1
tempo determinato in data 11.05.2020 dal Sindacato Provinciale Impresa Familiare Coltivatrice;
prima della scadenza del termine, fissato per il giorno 30.09.2021, ossia in data 10.05.2021, il suo contratto di lavoro era stato trasformato a tempo indeterminato;
- in data 01.10.2021, il contratto di lavoro a tempo indeterminato di veniva ceduto Persona_1
dal Sindacato Provinciale Impresa Familiare Coltivatrice a Controparte_1
senza soluzione di continuità; dunque, il rapporto di lavoro con il cedente era
[...]
proseguito ope legis con il cessionario.
1.1) Con memoria depositata in data 10.03.2025, si costituiva in giudizio l' , il quale dava atto che CP_2
l'avviso di addebito oggetto di causa era stato integralmente sgravato e chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Chiedeva, inoltre, che le spese di lite fossero compensate tra le parti data la correttezza della condotta tenuta dall' . CP_2
2/5 1.2) All'udienza del 20.03.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Parte resistente chiede, in via preliminare venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
Ebbene, tenendo conto del fatto che l'art. 13, comma 1, della L. n. 448/1998 ha previsto Controparte_3 la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' fino al 31.12.2008, il CP_2
credito in oggetto, relativo agli anni 2021 - 2023, non è stato oggetto di cessione.
Si deve, perciò, dichiarare che la sia priva di legittimazione passiva, mancando, di Controparte_3 converso, anche l'interesse ad agire dell'opponente nei suoi confronti
2.1) Nel merito, ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuto sgravio, da parte dell' , dell'avviso CP_2
di addebito opposto da parte ricorrente con il presente giudizio, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta.
Com'è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare che nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile, giuridicamente apprezzabile.
Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass., n. 23289/2007 e n. 2567/2007:
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal
3/5 convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., n. 4034/2007, n. 6909/2009; n. 10553/2009:
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché, altrimenti, non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
3) Tanto premesso, deve osservarsi come la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal dovere di provvedere sulle spese del giudizio, dovendosi valutare, al riguardo, se sussistono i presupposti per la totale o parziale compensazione, ovvero se le stesse debbano essere imputate ad una delle parti in ragione del comportamento adottato in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nonché in ragione del merito della causa (c.d. soccombenza virtuale).
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che: il Comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti aveva deliberato la reiezione del ricorso in quanto, nel corso della vita lavorativa della lavoratrice precedente all'assunzione agevolata, risultava la Persona_1
presenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non agevolato in quanto il precedente datore di lavoro, ossia il Sindacato Provinciale Impresa Familiare Coltivatrice, non aveva usufruito dell'esonero Under 30; solo a seguito della reiezione del ricorso amministrativo, l'azienda cedente aveva richiesto all'Ufficio competente l'autorizzazione per procedere all'utilizzo dell'esonero in questione, “ex post”, in relazione alla medesima lavoratrice, per il periodo da maggio a settembre
2021; successivamente all'esposizione dell'agevolazione tramite , è stato, Controparte_4 infine, riconosciuto l'esonero anche all'odierna ricorrente.
In considerazione delle suddette circostanze, dalle quali emerge che i presupposti di legge del caso sono venuti ad esistenza soltanto successivamente alla reiezione del ricorso amministrativo, appare equo e congruo disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
4/5
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_3
2. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da con il presente giudizio;
Controparte_1
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 21.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 694/2024 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, P.IVA_1 dall'avv. Gaia Molinari, elettivamente domiciliata in via Chiostri di S. Antonino n. 19, presso CP_1 lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
– (c.f. – P.I va , Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in CP_1 Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell' ; CP_2
Controparte_3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 17.12.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 18.12.2024, ha convenuto in giudizio Controparte_1
l' proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 385 2024 00005598 72000 del CP_2
24.10.2024, notificatole in data 03.11.2024, con il quale le si chiedeva il pagamento della somma di €
6.480,18 a titolo di contributi non versati per il periodo ottobre 2021 – luglio 2023. In particolare, rappresentava che:
- con una prima comunicazione del 30.01.2024, avente protocollo 6100.19/01/2024.0012437, CP_2
l'Istituto le richiedeva la restituzione di somme indebitamente percepite per l'assunzione di giovani e per le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel periodo 2021-2022, ritenendo che fosse già stata assunta a tempo indeterminato da un precedente datore di lavoro Persona_1
e, conseguentemente, non potesse usufruire dell'agevolazione dell'esonero contributivo previsto dalla
L. n. 178 del 30.12.2020, ovvero la Legge di bilancio 2021;
- in data 27.02.2024, presentava ricorso amministrativo, che veniva rigettato dall' con delibera n. CP_2
1242 del 29.05.2024;
- anche in tal sede, l' ribadiva che, nel caso di specie, la dipendente risultava CP_2 Persona_1
assunta a tempo indeterminato da altro datore di lavoro e che il beneficio dell'esonero contributivo, non essendo stato fruito dal cedente, non poteva beneficiarne il cessionario, non sussistendo il principio della portabilità del beneficio;
- invero, , nata il [...], era stata assunta con regolare contratto di lavoro a Persona_1
tempo determinato in data 11.05.2020 dal Sindacato Provinciale Impresa Familiare Coltivatrice;
prima della scadenza del termine, fissato per il giorno 30.09.2021, ossia in data 10.05.2021, il suo contratto di lavoro era stato trasformato a tempo indeterminato;
- in data 01.10.2021, il contratto di lavoro a tempo indeterminato di veniva ceduto Persona_1
dal Sindacato Provinciale Impresa Familiare Coltivatrice a Controparte_1
senza soluzione di continuità; dunque, il rapporto di lavoro con il cedente era
[...]
proseguito ope legis con il cessionario.
1.1) Con memoria depositata in data 10.03.2025, si costituiva in giudizio l' , il quale dava atto che CP_2
l'avviso di addebito oggetto di causa era stato integralmente sgravato e chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Chiedeva, inoltre, che le spese di lite fossero compensate tra le parti data la correttezza della condotta tenuta dall' . CP_2
2/5 1.2) All'udienza del 20.03.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Parte resistente chiede, in via preliminare venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
Ebbene, tenendo conto del fatto che l'art. 13, comma 1, della L. n. 448/1998 ha previsto Controparte_3 la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' fino al 31.12.2008, il CP_2
credito in oggetto, relativo agli anni 2021 - 2023, non è stato oggetto di cessione.
Si deve, perciò, dichiarare che la sia priva di legittimazione passiva, mancando, di Controparte_3 converso, anche l'interesse ad agire dell'opponente nei suoi confronti
2.1) Nel merito, ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuto sgravio, da parte dell' , dell'avviso CP_2
di addebito opposto da parte ricorrente con il presente giudizio, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta.
Com'è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare che nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile, giuridicamente apprezzabile.
Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass., n. 23289/2007 e n. 2567/2007:
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal
3/5 convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., n. 4034/2007, n. 6909/2009; n. 10553/2009:
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché, altrimenti, non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
3) Tanto premesso, deve osservarsi come la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal dovere di provvedere sulle spese del giudizio, dovendosi valutare, al riguardo, se sussistono i presupposti per la totale o parziale compensazione, ovvero se le stesse debbano essere imputate ad una delle parti in ragione del comportamento adottato in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nonché in ragione del merito della causa (c.d. soccombenza virtuale).
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che: il Comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti aveva deliberato la reiezione del ricorso in quanto, nel corso della vita lavorativa della lavoratrice precedente all'assunzione agevolata, risultava la Persona_1
presenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non agevolato in quanto il precedente datore di lavoro, ossia il Sindacato Provinciale Impresa Familiare Coltivatrice, non aveva usufruito dell'esonero Under 30; solo a seguito della reiezione del ricorso amministrativo, l'azienda cedente aveva richiesto all'Ufficio competente l'autorizzazione per procedere all'utilizzo dell'esonero in questione, “ex post”, in relazione alla medesima lavoratrice, per il periodo da maggio a settembre
2021; successivamente all'esposizione dell'agevolazione tramite , è stato, Controparte_4 infine, riconosciuto l'esonero anche all'odierna ricorrente.
In considerazione delle suddette circostanze, dalle quali emerge che i presupposti di legge del caso sono venuti ad esistenza soltanto successivamente alla reiezione del ricorso amministrativo, appare equo e congruo disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
4/5
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_3
2. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da con il presente giudizio;
Controparte_1
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 21.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
5/5