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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 16 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 486 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
nata in [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Grosseto alla
Via Reno 2, presso lo studio dell'Avv. Serena Giannini del Foro di Grosseto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, Controparte_1
in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti.
OPPOSTO
N O N C H É
con sede legale in Roma, via G. Parte_2
Grezar 14, C.F. in persona del legale rappresentante, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Fidelio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Ragusa Via Natalelli n. 56/c, giusta delega in atti telematici.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente (come precisate all'udienza odierna):
dichiarare la prescrizione e la conseguente inesigibilità del credito portato dall'avviso di intimazione di cui è causa n. 051 2024 90013235 43/000 con riferimento al credito di cui all'avviso di addebito 35120130000854703000 notificato il 14 gennaio 2014 per 5.341,60 euro conseguentemente annullare/revocare in parte qua l'avviso di intimazione n. 051 2024 90013235
43/000 notificato alla Sig.ra il 13 maggio 2024. Parte_1
Con vittoria di spese.
Opposta Agenzia:“PIACCIA ALLA ECC.MO TRIBUNALE ADITO:
1) Preliminarmente rigettare la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
2) Sempre preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per tutte le eccezioni inerenti al merito della CP_2 pretesa ed alla notifica degli atti prodromici e, per l'effetto, tenere indenne da tutte le conseguenze derivanti da una eventuale soccombenza in CP_2
giudizio stante la sua totale estraneità rispetto alle domande poste dal ricorrente
e attesa la piena legittimità degli atti di riscossione;
3) nel merito dire e ritenere esigibile il credito stante il mancato decorso del termine prescrizionale e per l- effetto rigettare la svolta opposizione.
Con vittoria di spese e compensi difensivi, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
Pag. 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3 giugno 2024, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento N. 051 2024 90013235 43 000 notificato in data 13 maggio 2024 per il mancato pagamento di numerosi debiti per oneri e contribuzioni previdenziali di competenza , maggiorati di interessi e CP_1
sanzioni, relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, per la somma complessiva di euro 26.557,91, portati dai seguenti avvisi di addebito:
a) n. 35120120001051232000 notificato l'8 gennaio 2013 per 7.309,16 euro – anno di riferimento del debito 2011
b) n. 3512013000085470300 notificato il 14 gennaio 2014 per 5.341,60 euro – anno di riferimento del debito 2012
c) n. 35120140000193368000 notificato il 30 maggio 2014 per 5.560,46 euro –
anno di riferimento del debito 2013
d) n. 35120140000726708000 notificato il 29 settembre 2014 per 5.517,93 – anno di riferimento del debito 2013
e) n. 35120140001522056000 notificato il 18 febbraio 2015 per 2.828,76 euro
– anno di riferimento del debito 2014 di cui eccepiva la mancata notifica e comunque l'intervenuta prescrizione quinquennale.
2. L' resisteva alla domanda deducendo la carenza d'interesse ad agire, il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso e la tardività delle eccezioni dedotte dal ricorrente, concludendo come in epigrafe riportato. Nello specifico deduceva l'esistenza di atti interruttivi intervenuti prima del maturare della prescrizione quinquennale. Chiedeva pertanto la chiamata in causa dell' affinché ne producesse prova. CP_2
3. All'udienza del 27/11/2024 il Giudice fissava nuova udienza onde consentire la chiamata del terzo CP_2
Pag. 3 di 8 4. Si è costituta altresì l' , sollevando plurime Parte_2
eccezioni preliminari, in parte analoghe a quelle dell' , e producendo prova CP_1
degli atti interruttivi della prescrizione.
5. All'odierna udienza, la causa, documentalmente istruita, è stata decisa con sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
6. Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalle parti resistenti. L' , infatti, è sempre legittimato in quanto titolare della pretesa CP_1
economica sottostante anche laddove l'opposizione riguardi vizi formali di notifica. Come precisato infatti da Cass. Ord. 5625 del 26.2.2019 l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo, per cui, semmai, è proprio il concessionario a non rivestire la veste di litisconsorte necessario. Così anche Cass. Sent. 16425/2019 “In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per
l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera
"litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l'art. 39 del d.lgs.
n.112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria”.(Nella specie, relativa ad una ipotesi in cui il debitore, ottenuto il rilascio dell'estratto di ruolo dall'agente della riscossione, aveva evocato in giudizio solo quest'ultimo e aveva chiesto dichiararsi l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva dell'ente previdenziale, senza lamentare
Pag. 4 di 8 l'invalidità di alcun atto esecutivo, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva, senza ravvisare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente).
Sussiste nel caso specifico la legittimazione passiva anche dell'ente della riscossione in quanto le doglianze di parte ricorrente attengono, tra l'altro, ai tempi della notifica degli atti rilevanti ai fini del decidere rispetto all'eventuale prescrizione maturatasi.
7. Sono noti i contrasti sorti nella giurisprudenza con riferimento alla possibilità di individuare un interesse ad agire nel caso di impugnazione di estratti di ruolo o, più̀ in generale, in assenza di concrete e attuali minacce da parte del creditore e quindi di immediati pregiudizi per il patrimonio del debitore. Nello specifico dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.p.r. n. 602 del 1973 “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. L'agente per la riscossione avrà poi 180 giorni di tempo per iniziare le procedure esecutive (art.50, co. 3). La funzione dell'intimazione di pagamento è dunque quella di ripristinare l'efficacia della cartella di pagamento o dell'avviso d'addebito; essa, pertanto, può essere direttamente impugnata solo per vizi propri ex art. 617 c.p.c. La contestazione del diritto a procedere esecutivamente presuppone invece l'impugnazione della cartella o dell'avviso sottostanti, precedentemente notificati, introducendo così un'opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 1, cpc., salvo che il titolo sia divenuto non più contestabile per decorso del termine, in materia di previdenza, di 40 giorni dalla sua notifica. Decorso tale termine la parte con l'opposizione ex art 615, co. 1, cpc può far valere i soli fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione o il pagamento. In particolare, il solo vizio di prescrizione, quale causa di estinzione della pretesa creditoria, è infatti idoneo a giustificare l'opposizione in quanto la prescrizione è fatto estintivo sopravvenuto alla notifica delle cartelle stesse e ciò pur, in ipotesi, nell'intervenuta scadenza del
Pag. 5 di 8 termine perentorio per proporre opposizione alle cartelle di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 (cfr. Cassazione civile, sez. II n.
9617 del 5.5.2014).
8. È stato tuttavia obiettato, in proposito, che l'opposizione dovrebbe essere comunque proposta entro il termine di 180 giorni dalla notifica dell'intimazione
(nel caso specifico il termine è stato ampiamente rispettato), essendo questo l'ulteriore periodo di efficacia della cartella o dell'avviso per effetto della notifica dell'intimazione di pagamento. Decorso tale termine, verrebbe meno l'interesse ad agire (cfr. Cass. nn. 22946/2016 e 6034/2017). L'impugnazione della sola intimazione si ritiene non sia sostenuta da interesse ad agire poiché si tratta solo di un atto con il quale l'ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito. Esso, infatti, costituirebbe “mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui
l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale. Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio”. (così di recente, Tribunale Roma sez. lav.,01/08/2019,
n.6552).
9. L'opposizione avverso l'intimazione di pagamento emessa e notificata da CP_2
va qualificata come opposizione all'esecuzione qualora si intenda far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento. Nel caso di specie, poiché la parte opponente ha eccepito l'estinzione del credito dell' per la intervenuta prescrizione, CP_1
l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione investendo l'“an” dell'azione esecutiva e cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa. Non essendo, quindi, previsto dalla legge un termine perentorio per l'opposizione all'esecuzione, a
Pag. 6 di 8 differenza di quanto stabilito per l'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, l'eccezione dei convenuti è destituita di fondamento.
10. La regolare notifica degli atti presupposti non consente di recuperare la possibilità di impugnare i detti atti per vizi sia formali che sostanziali. A ciò fa, in ipotesi, deroga la sola possibilità che il ricorrente intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo, in particolare, la prescrizione. Il vizio di prescrizione, quale causa di estinzione della pretesa creditoria, è quindi idoneo a giustificare l'opposizione in quanto la prescrizione
è fatto estintivo sopravvenuto alla notifica delle cartelle stesse (Cassazione civile, sez. II n. 9617 del 5.5.2014).
11. Nel caso specifico, l'eccezione d'intervenuta prescrizione è fondata solo in parte relativamente all'avviso di addebito n. 3512013000085470300, posto che l' ha fornito prova dell'esistenza di atti Controparte_3
interruttivi validamente notificati in relazione agli altri avvisi di addebito.
Dai documenti versati in atti dall' si può infatti facilmente evincere che: CP_2
1) In riferimento all'avviso di addebito n. 35120120001051232000 notificato l'8 gennaio 2013, ha notificato quattro avvisi di intimazione, il primo CP_2
n. 05120149000533229000 in data 05.03.2014 (doc.2), successivamente il n. 05120189002741192000 in data 18.01.2019 (doc.3), il n.
05120199003635086000 in data 05.12.2019 (doc.4) e infine l'avviso di intimazione in questa sede impugnato.
2) In riferimento all'avviso di addebito all'avviso di addebito n.
35120140000193368000 notificato il 30 maggio 2014, ha notificato CP_2
un primo avviso di intimazione n. 05120189002741192000 in data
18.01.2019 (doc.3), il n. 05120199003635086000 in data 05.12.2019
(doc.4) ed infine l'avviso di intimazione in questa sede impugnato.
3) In riferimento all'avviso di addebito n. 35120140000726708000, notificato il 29 settembre 2014, ha notificato un primo avviso di intimazione n. CP_2
05120199000602074000 in data 20.03.2019 (doc.5), successivamente il n.
05120199003635086000 in data 05.12.2019 (doc.4) ed infine l'avviso di intimazione in questa sede impugnato.
Pag. 7 di 8 4) In riferimento all'avviso di addebito n. 35120140001522056000 notificato il
18 febbraio 2015, ha notificato un primo avviso di intimazione il n. CP_2
05120199003635086000 in data 05.12.2019 (doc.4) ed infine l'avviso di intimazione in questa sede impugnato.
12. Ne consegue che il solo credito contributivo che risulta prescritto per decorso del termine quinquennale è il n. 3512013000085470300.
Con riferimento alla notifica dell'avviso di addebito n. 3512013000085470300 deve infatti rilevarsi che ha notificato il primo avviso di intimazione n. CP_2
05120189002741192000 solo in data 18.01.2019 (doc.3), sebbene l'avviso in esame fosse stato notificato il 14.01.2014. A nulla valgono pertanto le successive intimazioni di pagamento n. 05120199003635086000 del 5.12.2019
(doc.4) e infine l'avviso di intimazione in questa sede impugnato.
13. La stessa parte opponente, del resto, nel prendere atto delle risultanze della produzione acquisita in atti, ha precisato le proprie conclusioni all'udienza odierna, limitando l'eccezione di prescrizione al solo suddetto avviso n.
3512013000085470300.
14. La natura della pronuncia in rito, frutto di evoluzioni giurisprudenziali, nonché il parziale accoglimento della domanda depongono per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accertata la prescrizione del credito sotteso all'avviso di pagamento n.
3512013000085470300, richiamato nell'intimazione n. 051 2024 90013235 43
000, per l'effetto ne dichiara l'inefficacia in parte qua;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Grosso
Pag. 8 di 8
Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 16 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 486 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
nata in [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Grosseto alla
Via Reno 2, presso lo studio dell'Avv. Serena Giannini del Foro di Grosseto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, Controparte_1
in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti.
OPPOSTO
N O N C H É
con sede legale in Roma, via G. Parte_2
Grezar 14, C.F. in persona del legale rappresentante, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Fidelio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Ragusa Via Natalelli n. 56/c, giusta delega in atti telematici.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente (come precisate all'udienza odierna):
dichiarare la prescrizione e la conseguente inesigibilità del credito portato dall'avviso di intimazione di cui è causa n. 051 2024 90013235 43/000 con riferimento al credito di cui all'avviso di addebito 35120130000854703000 notificato il 14 gennaio 2014 per 5.341,60 euro conseguentemente annullare/revocare in parte qua l'avviso di intimazione n. 051 2024 90013235
43/000 notificato alla Sig.ra il 13 maggio 2024. Parte_1
Con vittoria di spese.
Opposta Agenzia:“PIACCIA ALLA ECC.MO TRIBUNALE ADITO:
1) Preliminarmente rigettare la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
2) Sempre preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per tutte le eccezioni inerenti al merito della CP_2 pretesa ed alla notifica degli atti prodromici e, per l'effetto, tenere indenne da tutte le conseguenze derivanti da una eventuale soccombenza in CP_2
giudizio stante la sua totale estraneità rispetto alle domande poste dal ricorrente
e attesa la piena legittimità degli atti di riscossione;
3) nel merito dire e ritenere esigibile il credito stante il mancato decorso del termine prescrizionale e per l- effetto rigettare la svolta opposizione.
Con vittoria di spese e compensi difensivi, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
Pag. 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3 giugno 2024, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento N. 051 2024 90013235 43 000 notificato in data 13 maggio 2024 per il mancato pagamento di numerosi debiti per oneri e contribuzioni previdenziali di competenza , maggiorati di interessi e CP_1
sanzioni, relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, per la somma complessiva di euro 26.557,91, portati dai seguenti avvisi di addebito:
a) n. 35120120001051232000 notificato l'8 gennaio 2013 per 7.309,16 euro – anno di riferimento del debito 2011
b) n. 3512013000085470300 notificato il 14 gennaio 2014 per 5.341,60 euro – anno di riferimento del debito 2012
c) n. 35120140000193368000 notificato il 30 maggio 2014 per 5.560,46 euro –
anno di riferimento del debito 2013
d) n. 35120140000726708000 notificato il 29 settembre 2014 per 5.517,93 – anno di riferimento del debito 2013
e) n. 35120140001522056000 notificato il 18 febbraio 2015 per 2.828,76 euro
– anno di riferimento del debito 2014 di cui eccepiva la mancata notifica e comunque l'intervenuta prescrizione quinquennale.
2. L' resisteva alla domanda deducendo la carenza d'interesse ad agire, il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso e la tardività delle eccezioni dedotte dal ricorrente, concludendo come in epigrafe riportato. Nello specifico deduceva l'esistenza di atti interruttivi intervenuti prima del maturare della prescrizione quinquennale. Chiedeva pertanto la chiamata in causa dell' affinché ne producesse prova. CP_2
3. All'udienza del 27/11/2024 il Giudice fissava nuova udienza onde consentire la chiamata del terzo CP_2
Pag. 3 di 8 4. Si è costituta altresì l' , sollevando plurime Parte_2
eccezioni preliminari, in parte analoghe a quelle dell' , e producendo prova CP_1
degli atti interruttivi della prescrizione.
5. All'odierna udienza, la causa, documentalmente istruita, è stata decisa con sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
6. Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalle parti resistenti. L' , infatti, è sempre legittimato in quanto titolare della pretesa CP_1
economica sottostante anche laddove l'opposizione riguardi vizi formali di notifica. Come precisato infatti da Cass. Ord. 5625 del 26.2.2019 l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo, per cui, semmai, è proprio il concessionario a non rivestire la veste di litisconsorte necessario. Così anche Cass. Sent. 16425/2019 “In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per
l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera
"litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l'art. 39 del d.lgs.
n.112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria”.(Nella specie, relativa ad una ipotesi in cui il debitore, ottenuto il rilascio dell'estratto di ruolo dall'agente della riscossione, aveva evocato in giudizio solo quest'ultimo e aveva chiesto dichiararsi l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva dell'ente previdenziale, senza lamentare
Pag. 4 di 8 l'invalidità di alcun atto esecutivo, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva, senza ravvisare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente).
Sussiste nel caso specifico la legittimazione passiva anche dell'ente della riscossione in quanto le doglianze di parte ricorrente attengono, tra l'altro, ai tempi della notifica degli atti rilevanti ai fini del decidere rispetto all'eventuale prescrizione maturatasi.
7. Sono noti i contrasti sorti nella giurisprudenza con riferimento alla possibilità di individuare un interesse ad agire nel caso di impugnazione di estratti di ruolo o, più̀ in generale, in assenza di concrete e attuali minacce da parte del creditore e quindi di immediati pregiudizi per il patrimonio del debitore. Nello specifico dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.p.r. n. 602 del 1973 “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. L'agente per la riscossione avrà poi 180 giorni di tempo per iniziare le procedure esecutive (art.50, co. 3). La funzione dell'intimazione di pagamento è dunque quella di ripristinare l'efficacia della cartella di pagamento o dell'avviso d'addebito; essa, pertanto, può essere direttamente impugnata solo per vizi propri ex art. 617 c.p.c. La contestazione del diritto a procedere esecutivamente presuppone invece l'impugnazione della cartella o dell'avviso sottostanti, precedentemente notificati, introducendo così un'opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 1, cpc., salvo che il titolo sia divenuto non più contestabile per decorso del termine, in materia di previdenza, di 40 giorni dalla sua notifica. Decorso tale termine la parte con l'opposizione ex art 615, co. 1, cpc può far valere i soli fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione o il pagamento. In particolare, il solo vizio di prescrizione, quale causa di estinzione della pretesa creditoria, è infatti idoneo a giustificare l'opposizione in quanto la prescrizione è fatto estintivo sopravvenuto alla notifica delle cartelle stesse e ciò pur, in ipotesi, nell'intervenuta scadenza del
Pag. 5 di 8 termine perentorio per proporre opposizione alle cartelle di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 (cfr. Cassazione civile, sez. II n.
9617 del 5.5.2014).
8. È stato tuttavia obiettato, in proposito, che l'opposizione dovrebbe essere comunque proposta entro il termine di 180 giorni dalla notifica dell'intimazione
(nel caso specifico il termine è stato ampiamente rispettato), essendo questo l'ulteriore periodo di efficacia della cartella o dell'avviso per effetto della notifica dell'intimazione di pagamento. Decorso tale termine, verrebbe meno l'interesse ad agire (cfr. Cass. nn. 22946/2016 e 6034/2017). L'impugnazione della sola intimazione si ritiene non sia sostenuta da interesse ad agire poiché si tratta solo di un atto con il quale l'ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito. Esso, infatti, costituirebbe “mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui
l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale. Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio”. (così di recente, Tribunale Roma sez. lav.,01/08/2019,
n.6552).
9. L'opposizione avverso l'intimazione di pagamento emessa e notificata da CP_2
va qualificata come opposizione all'esecuzione qualora si intenda far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento. Nel caso di specie, poiché la parte opponente ha eccepito l'estinzione del credito dell' per la intervenuta prescrizione, CP_1
l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione investendo l'“an” dell'azione esecutiva e cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa. Non essendo, quindi, previsto dalla legge un termine perentorio per l'opposizione all'esecuzione, a
Pag. 6 di 8 differenza di quanto stabilito per l'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, l'eccezione dei convenuti è destituita di fondamento.
10. La regolare notifica degli atti presupposti non consente di recuperare la possibilità di impugnare i detti atti per vizi sia formali che sostanziali. A ciò fa, in ipotesi, deroga la sola possibilità che il ricorrente intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo, in particolare, la prescrizione. Il vizio di prescrizione, quale causa di estinzione della pretesa creditoria, è quindi idoneo a giustificare l'opposizione in quanto la prescrizione
è fatto estintivo sopravvenuto alla notifica delle cartelle stesse (Cassazione civile, sez. II n. 9617 del 5.5.2014).
11. Nel caso specifico, l'eccezione d'intervenuta prescrizione è fondata solo in parte relativamente all'avviso di addebito n. 3512013000085470300, posto che l' ha fornito prova dell'esistenza di atti Controparte_3
interruttivi validamente notificati in relazione agli altri avvisi di addebito.
Dai documenti versati in atti dall' si può infatti facilmente evincere che: CP_2
1) In riferimento all'avviso di addebito n. 35120120001051232000 notificato l'8 gennaio 2013, ha notificato quattro avvisi di intimazione, il primo CP_2
n. 05120149000533229000 in data 05.03.2014 (doc.2), successivamente il n. 05120189002741192000 in data 18.01.2019 (doc.3), il n.
05120199003635086000 in data 05.12.2019 (doc.4) e infine l'avviso di intimazione in questa sede impugnato.
2) In riferimento all'avviso di addebito all'avviso di addebito n.
35120140000193368000 notificato il 30 maggio 2014, ha notificato CP_2
un primo avviso di intimazione n. 05120189002741192000 in data
18.01.2019 (doc.3), il n. 05120199003635086000 in data 05.12.2019
(doc.4) ed infine l'avviso di intimazione in questa sede impugnato.
3) In riferimento all'avviso di addebito n. 35120140000726708000, notificato il 29 settembre 2014, ha notificato un primo avviso di intimazione n. CP_2
05120199000602074000 in data 20.03.2019 (doc.5), successivamente il n.
05120199003635086000 in data 05.12.2019 (doc.4) ed infine l'avviso di intimazione in questa sede impugnato.
Pag. 7 di 8 4) In riferimento all'avviso di addebito n. 35120140001522056000 notificato il
18 febbraio 2015, ha notificato un primo avviso di intimazione il n. CP_2
05120199003635086000 in data 05.12.2019 (doc.4) ed infine l'avviso di intimazione in questa sede impugnato.
12. Ne consegue che il solo credito contributivo che risulta prescritto per decorso del termine quinquennale è il n. 3512013000085470300.
Con riferimento alla notifica dell'avviso di addebito n. 3512013000085470300 deve infatti rilevarsi che ha notificato il primo avviso di intimazione n. CP_2
05120189002741192000 solo in data 18.01.2019 (doc.3), sebbene l'avviso in esame fosse stato notificato il 14.01.2014. A nulla valgono pertanto le successive intimazioni di pagamento n. 05120199003635086000 del 5.12.2019
(doc.4) e infine l'avviso di intimazione in questa sede impugnato.
13. La stessa parte opponente, del resto, nel prendere atto delle risultanze della produzione acquisita in atti, ha precisato le proprie conclusioni all'udienza odierna, limitando l'eccezione di prescrizione al solo suddetto avviso n.
3512013000085470300.
14. La natura della pronuncia in rito, frutto di evoluzioni giurisprudenziali, nonché il parziale accoglimento della domanda depongono per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accertata la prescrizione del credito sotteso all'avviso di pagamento n.
3512013000085470300, richiamato nell'intimazione n. 051 2024 90013235 43
000, per l'effetto ne dichiara l'inefficacia in parte qua;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Grosso
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