Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RG 529/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai IGg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 529 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
), nato/a a AN (CS) il Parte_1 C.F._1
29/10/1983, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. TONARELLI CHIARA, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
), nato/a a SAVONA (SV) il 27/06/1983, CP_1 C.F._2
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. BOTTA MASSIMO, giusta delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale consensualizzata.
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
contratto matrimonio con in data 15.5.2010 in Vado Ligure e trascritto nel CP_1
Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 7, p. I, anno 2010, ha proposto domanda per sentire pronunciare la separazione giudiziale fra i coniugi, con ogni conseguente statuizione.
Parte resistente si è costituita nel relativo giudizio.
Nel corso del giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni nei termini che seguono:
1) Affidare in modo congiunto i figli minori , nato a [...], il [...] e Persona_1 [...]
, nata a Savona, il [...], ad [...] i genitori, con collocazione prevalente presso Per_2
la madre e residenza presso la casa famigliare situata in Vado Ligure, Via Aurelia 16, già
assegnata alla madre con ordinanza del 13 giugno 2024.
2) In merito alla frequentazione infrasettimanale con il papà, disporre che il SI. terrà con CP_1
sè i bambini dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola.
3) Nei fine settimana, sarà seguito il criterio dell'alternanza ed il padre potrà tenere con sé i figli dal venerdì sera al lunedì mattina.
4) Il SI. comunicherà alla SI.ra quali sono i fine settimana in cui sarà CP_1 Parte_1
impegnato con le docenze con almeno 2 mesi di preavviso e, di conseguenza, i genitori si
Per_ accorderanno per l' eventuale scambio dei fine settimana da trascorrere con e Per_1
Per_ 5) I genitori si avviseranno reciprocamente degli impegni dei figli e durante le ferie estive e trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori. Le Per_1
parti concorderanno le ferie possibilmente entro il 30 maggio di ogni anno.
6) Le altre festività saranno divise tra i Coniugi in modo paritario ed alternato;
in particolare a
Natale un genitore li terrà dal 24 al 31 dicembre e l'altro genitore dal 31 sera al 6 gennaio;
a Pasqua un genitore li terrà da giovedì a domenica, e l'altro genitore da domenica sera a mercoledì mattina;
le altre festività saranno divise in modo alternato.
Per_ 7) Quando possibile, e trascorreranno il giorno dei rispettivi compleanni con Per_1
entrambe i genitori, rispettando i tempi di frequentazione previsti con l'uno o con l'altro genitore.
8) In punto economico, confermare che il padre, IG. , contribuisca al mantenimento CP_1
dei figli minorenni con un assegno determinato in 300,00 Euro per figlio, per un totale di Euro
600,00 mensili, per 12 mensilità annue, da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , da Parte_1
rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal Giugno 2024.
9) Disporre che il SI. contribuisca al pagamento della metà delle rate mensili del mutuo CP_1
rimanente sull'immobile di Via Aurelia 16, Vado Ligure, intestato ad entrambe i Pt_2
10) Disporre che il SI. contribuisca al pagamento del 70 % delle spese straordinarie CP_1
mediche scolastiche, sportive e ludiche, nonché a favore di terzi soggetti (es. regali di compleanno per amici, feste di compleanno, ecc…) per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione
Famiglia del Tribunale di Savona del 15 gennaio 2024, da aversi in questa sede per interamente richiamato e trascritto.
11) Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
12) I coniugi, con il corretto adempimento delle condizioni previste nel presente accordo, dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro, sia relativamente alla sfera patrimoniale famigliare che a quella professionale, avendo provveduto a sistemare in via definitiva e complessiva ogni questione tra loro. Si dichiarano economicamente autosufficienti, pertanto,
nessun assegno di mantenimento verrà previsto a favore dell'uno o dell'altro. Per l'effetto dichiarano di rinunciare ad ogni altra domanda contenuta nei rispettivi atti difensivi e si dichiarano pienamente soddisfatti dell'accordo raggiunto. Con riferimento all'assegnazione della casa famigliare di cui al capo 1, nell'eventualità di un accordo sulla vendita, le Parti si impegnano a convenire circa la divisione del ricavato e la IGnora conferma che, in Parte_1
caso di alienazione a terzi di tale appartamento, nulla richiederà a ristoro della perdita di disponibilità dell'immobile.
13) Contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale nanti il Tribunale di Savona, la SI.ra rimetterà l'atto di denuncia/querela sporta ai sensi dell'art.570 c.p. nei confronti del Parte_1
SI. , precisando in tale sede che, all'epoca della proposizione, non le erano note CP_1
le gravi difficoltà economiche in cui versava il marito.
14) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rinnovo/rilascio dei rispettivi passaporti per sé e per i figli minori.
15) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate fra le parti;
Ciò posto, le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai Parte_1 CP_1
divenuta intollerabile.
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione dei coniugi Parte_1
e .
[...] CP_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , Parte_1 CP_1
coniugi per matrimonio in data 15.5.2010 in Vado Ligure e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 7, p. I, anno 2010 alle condizioni di seguito esposte:
16) Affidare in modo congiunto i figli minori , nato a [...], il [...] e Persona_1 [...]
, nata a Savona, il [...], ad [...] i genitori, con collocazione prevalente presso Per_2
la madre e residenza presso la casa famigliare situata in Vado Ligure, Via Aurelia 16, già
assegnata alla madre con ordinanza del 13 giugno 2024.
17) In merito alla frequentazione infrasettimanale con il papà, disporre che il SI. terrà con CP_1
sè i bambini dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola.
18) Nei fine settimana, sarà seguito il criterio dell'alternanza ed il padre potrà tenere con sé i figli dal venerdì sera al lunedì mattina.
19) Il SI. comunicherà alla SI.ra quali sono i fine settimana in cui sarà CP_1 Parte_1
impegnato con le docenze con almeno 2 mesi di preavviso e, di conseguenza, i genitori si
Per_ accorderanno per l' eventuale scambio dei fine settimana da trascorrere con e Per_1
Per_ 20) I genitori si avviseranno reciprocamente degli impegni dei figli e durante le ferie estive e trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori. Le Per_1
parti concorderanno le ferie possibilmente entro il 30 maggio di ogni anno.
21) Le altre festività saranno divise tra i Coniugi in modo paritario ed alternato;
in particolare a
Natale un genitore li terrà dal 24 al 31 dicembre e l'altro genitore dal 31 sera al 6 gennaio;
a
Pasqua un genitore li terrà da giovedì a domenica, e l'altro genitore da domenica sera a mercoledì mattina;
le altre festività saranno divise in modo alternato.
Per_ 22) Quando possibile, e trascorreranno il giorno dei rispettivi compleanni con Per_1
entrambe i genitori, rispettando i tempi di frequentazione previsti con l'uno o con l'altro genitore. 23) In punto economico, confermare che il padre, IG. , contribuisca al mantenimento CP_1
dei figli minorenni con un assegno determinato in 300,00 Euro per figlio, per un totale di Euro
600,00 mensili, per 12 mensilità annue, da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , da Parte_1
rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal Giugno 2024.
24) Disporre che il SI. contribuisca al pagamento della metà delle rate mensili del mutuo CP_1
rimanente sull'immobile di Via Aurelia 16, Vado Ligure, intestato ad entrambe i Pt_2
25) Disporre che il SI. contribuisca al pagamento del 70 % delle spese straordinarie CP_1
mediche scolastiche, sportive e ludiche, nonché a favore di terzi soggetti (es. regali di compleanno per amici, feste di compleanno, ecc…) per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione
Famiglia del Tribunale di Savona del 15 gennaio 2024, da aversi in questa sede per interamente richiamato e trascritto.
26) Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
27) I coniugi, con il corretto adempimento delle condizioni previste nel presente accordo, dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro, sia relativamente alla sfera patrimoniale famigliare che a quella professionale, avendo provveduto a sistemare in via definitiva e complessiva ogni questione tra loro. Si dichiarano economicamente autosufficienti, pertanto,
nessun assegno di mantenimento verrà previsto a favore dell'uno o dell'altro. Per l'effetto dichiarano di rinunciare ad ogni altra domanda contenuta nei rispettivi atti difensivi e si dichiarano pienamente soddisfatti dell'accordo raggiunto. Con riferimento all'assegnazione della casa famigliare di cui al capo 1, nell'eventualità di un accordo sulla vendita, le Parti si impegnano a convenire circa la divisione del ricavato e la IGnora conferma che, in Parte_1 caso di alienazione a terzi di tale appartamento, nulla richiederà a ristoro della perdita di disponibilità dell'immobile.
28) Contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale nanti il Tribunale di Savona, la SI.ra rimetterà l'atto di denuncia/querela sporta ai sensi dell'art.570 c.p. nei confronti del Parte_1
SI. , precisando in tale sede che, all'epoca della proposizione, non le erano note CP_1
le gravi difficoltà economiche in cui versava il marito.
29) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rinnovo/rilascio dei rispettivi passaporti per sé e per i figli minori.
30) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate fra le parti;
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 02/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo