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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2024, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1052 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso Parte_1
lo studio dell'avv. MAURO ZONCA, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, CP_1
presso lo studio dell'avv. MAURIZIO PIRAS, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di costituzione,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito:
1) I coniugi chiedono congiuntamente che l'On.le Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Villasor in data 3 ottobre 2009, con
Atto trascritto al n. 16 - Parte II, Serie A - anno 2009 - Comune di Villasor, ordinando all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Villasor di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui
Pubblici Registri Anagrafici, con le conseguenti annotazioni nei registri anagrafici dei Comuni di residenza.
2) La figlia minore (nata a [...] il [...]) resta affidata a entrambi i genitori e Per_1
dagli stessi dovrà continuare a ricevere cura, educazione e istruzione;
la minore dovrà mantenere con ciascuno dei genitori rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive etc. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3) La figlia manterrà la residenza in Villasor nella via Togliatti n. 4 presso la residenza della Per_1
madre.
4) Il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi che saranno concordati CP_1
con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e nel rispetto delle preminenti esigenze di vita e di studio, sportive, culturali e ricreative della stessa. In mancanza di accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per almeno tre pomeriggi Per_1
la settimana, individuati di comune accordo tra i coniugi, tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi della minore e lavorativi degli stessi genitori, e con la madre i restanti giorni feriali della settimana. Nel fine settimana, a settimane alterne dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera, la minore resterà alternativamente con il padre o con la madre. Nelle vacanze estive la minore starà
presso ciascun genitore per almeno quindici giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o di agosto ad anni alterni;
Durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dalla mattina del 25 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali,
alternativamente la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
5) Il Signor dovrà versare alla Signora a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia minore una somma mensile pari a euro 100,00 (cento/00) da Per_1
corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici
Istat.
6) Le spese straordinarie, previamente concordate, da sostenersi nell'interesse della figlia, comprese le spese mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive saranno ripartite tra i coniugi in eguale misura. In caso di urgenza, il genitore che le avrà anticipate avrà il diritto di chiedere il rimborso della quota di competenza dell'altro genitore, previa esibizione dei documenti giustificativi della spesa. Resta inteso che per spese straordinarie si intendono quelle precisate nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare dal
Consiglio Nazionale Forense il 27 novembre 2017.
7) I coniugi si scambiano il reciproco consenso ai fini dell'espatrio proprio e della minora figlia e per il rilascio e/o rinnovo del documento valido per tali scopi, precisando che ogni viaggio Per_1
che la minore dovrà affrontare con ciascuno dei genitori, dovrà essere previamente concordato con l'altro, specie se trattasi di viaggi esterni rispetto alla Unione Europea.
8) Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza.”
MOTIVI
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato dalla in data 22/02/2024, e costituzione del CONCU in data 9/08/2024, Pt_1
all'udienza del 18/09/2024, i coniugi personalmente comparsi davanti al Giudice delegato hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volere divorziare alle condizioni concordate a definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di divorzio.
La domanda deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e .
[...] CP_1
Devono essere inoltre recepite le condizioni tra loro concordate in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in VILLASOR il 3/10/2009,
tra nata in [...] il [...], e , nato in Parte_1 CP_1
SANLURI il 25/05/1968, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di VILLASOR di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009,
atto n. 16, parte II, serie A).
2) Affida la minore (6 agosto 2009) ad entrambi i genitori, dai quali continuerà a Persona_2
ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con entrambi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre concordemente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive etc. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità
genitoriale separatamente.
3) Dispone che la figlia conservi la residenza anagrafica in Villasor nella via Togliatti n. 4, Per_1
presso la madre.
4) Dispone che possa vedere e tenere con sé la figlia nei tempi che saranno CP_1
concordati con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e nel rispetto delle esigenze di vita e di studio, sportive, culturali e ricreative della stessa. In mancanza di accordo tra i genitori, il padre terrà con sé la figlia per almeno tre pomeriggi la settimana, individuati Per_1
di comune accordo tra i coniugi, tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi della minore e lavorativi degli stessi genitori, e con la madre i restanti giorni feriali della settimana. Nel fine settimana, a settimane alterne dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera, la minore resterà
alternativamente con il padre o con la madre. Nelle vacanze estive la minore starà presso ciascun genitore per almeno quindici giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o di agosto ad anni alterni. Durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dalla mattina del 25 al 30
dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali, alternativamente la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
5) Dispone che versi a la somma mensile pari a euro CP_1 Parte_1
100,00, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , somma da rivalutare annualmente in base agli indici Istat. Per_1
6) Dispone che spese straordinarie, previamente concordate, da sostenersi nell'interesse della figlia,
comprese le spese mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive saranno ripartite tra le parti in eguale misura. In caso di urgenza, il genitore che le avrà anticipate avrà il diritto di chiedere il rimborso della quota di competenza dell'altro genitore, previa esibizione dei documenti giustificativi della spesa. Resta inteso che per spese straordinarie si intendono quelle precisate nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare dal Consiglio Nazionale Forense il 27 novembre 2017.
7) Dà atto che le parti si scambiano il reciproco consenso ai fini dell'espatrio proprio e della minora figlia e per il rilascio e/o rinnovo del documento valido per tali scopi, precisando che ogni Per_1
viaggio che la minore dovrà affrontare con ciascuno dei genitori, dovrà essere previamente concordato con l'altro, specie se trattasi di viaggi esterni rispetto alla Unione Europea.
8) Dà atto che le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza.
9) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 25/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1052 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso Parte_1
lo studio dell'avv. MAURO ZONCA, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, CP_1
presso lo studio dell'avv. MAURIZIO PIRAS, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di costituzione,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito:
1) I coniugi chiedono congiuntamente che l'On.le Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Villasor in data 3 ottobre 2009, con
Atto trascritto al n. 16 - Parte II, Serie A - anno 2009 - Comune di Villasor, ordinando all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Villasor di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui
Pubblici Registri Anagrafici, con le conseguenti annotazioni nei registri anagrafici dei Comuni di residenza.
2) La figlia minore (nata a [...] il [...]) resta affidata a entrambi i genitori e Per_1
dagli stessi dovrà continuare a ricevere cura, educazione e istruzione;
la minore dovrà mantenere con ciascuno dei genitori rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive etc. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3) La figlia manterrà la residenza in Villasor nella via Togliatti n. 4 presso la residenza della Per_1
madre.
4) Il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi che saranno concordati CP_1
con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e nel rispetto delle preminenti esigenze di vita e di studio, sportive, culturali e ricreative della stessa. In mancanza di accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per almeno tre pomeriggi Per_1
la settimana, individuati di comune accordo tra i coniugi, tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi della minore e lavorativi degli stessi genitori, e con la madre i restanti giorni feriali della settimana. Nel fine settimana, a settimane alterne dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera, la minore resterà alternativamente con il padre o con la madre. Nelle vacanze estive la minore starà
presso ciascun genitore per almeno quindici giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o di agosto ad anni alterni;
Durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dalla mattina del 25 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali,
alternativamente la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
5) Il Signor dovrà versare alla Signora a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia minore una somma mensile pari a euro 100,00 (cento/00) da Per_1
corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici
Istat.
6) Le spese straordinarie, previamente concordate, da sostenersi nell'interesse della figlia, comprese le spese mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive saranno ripartite tra i coniugi in eguale misura. In caso di urgenza, il genitore che le avrà anticipate avrà il diritto di chiedere il rimborso della quota di competenza dell'altro genitore, previa esibizione dei documenti giustificativi della spesa. Resta inteso che per spese straordinarie si intendono quelle precisate nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare dal
Consiglio Nazionale Forense il 27 novembre 2017.
7) I coniugi si scambiano il reciproco consenso ai fini dell'espatrio proprio e della minora figlia e per il rilascio e/o rinnovo del documento valido per tali scopi, precisando che ogni viaggio Per_1
che la minore dovrà affrontare con ciascuno dei genitori, dovrà essere previamente concordato con l'altro, specie se trattasi di viaggi esterni rispetto alla Unione Europea.
8) Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza.”
MOTIVI
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato dalla in data 22/02/2024, e costituzione del CONCU in data 9/08/2024, Pt_1
all'udienza del 18/09/2024, i coniugi personalmente comparsi davanti al Giudice delegato hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volere divorziare alle condizioni concordate a definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di divorzio.
La domanda deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e .
[...] CP_1
Devono essere inoltre recepite le condizioni tra loro concordate in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in VILLASOR il 3/10/2009,
tra nata in [...] il [...], e , nato in Parte_1 CP_1
SANLURI il 25/05/1968, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di VILLASOR di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009,
atto n. 16, parte II, serie A).
2) Affida la minore (6 agosto 2009) ad entrambi i genitori, dai quali continuerà a Persona_2
ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con entrambi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre concordemente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive etc. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità
genitoriale separatamente.
3) Dispone che la figlia conservi la residenza anagrafica in Villasor nella via Togliatti n. 4, Per_1
presso la madre.
4) Dispone che possa vedere e tenere con sé la figlia nei tempi che saranno CP_1
concordati con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e nel rispetto delle esigenze di vita e di studio, sportive, culturali e ricreative della stessa. In mancanza di accordo tra i genitori, il padre terrà con sé la figlia per almeno tre pomeriggi la settimana, individuati Per_1
di comune accordo tra i coniugi, tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi della minore e lavorativi degli stessi genitori, e con la madre i restanti giorni feriali della settimana. Nel fine settimana, a settimane alterne dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera, la minore resterà
alternativamente con il padre o con la madre. Nelle vacanze estive la minore starà presso ciascun genitore per almeno quindici giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o di agosto ad anni alterni. Durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dalla mattina del 25 al 30
dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali, alternativamente la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
5) Dispone che versi a la somma mensile pari a euro CP_1 Parte_1
100,00, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , somma da rivalutare annualmente in base agli indici Istat. Per_1
6) Dispone che spese straordinarie, previamente concordate, da sostenersi nell'interesse della figlia,
comprese le spese mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive saranno ripartite tra le parti in eguale misura. In caso di urgenza, il genitore che le avrà anticipate avrà il diritto di chiedere il rimborso della quota di competenza dell'altro genitore, previa esibizione dei documenti giustificativi della spesa. Resta inteso che per spese straordinarie si intendono quelle precisate nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare dal Consiglio Nazionale Forense il 27 novembre 2017.
7) Dà atto che le parti si scambiano il reciproco consenso ai fini dell'espatrio proprio e della minora figlia e per il rilascio e/o rinnovo del documento valido per tali scopi, precisando che ogni Per_1
viaggio che la minore dovrà affrontare con ciascuno dei genitori, dovrà essere previamente concordato con l'altro, specie se trattasi di viaggi esterni rispetto alla Unione Europea.
8) Dà atto che le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza.
9) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 25/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti