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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/05/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1760/2022 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20 Maggio 2025, alle ore 9.40 sono comparsi:
- In sostituzione dell'Avv. Giunone l'Avv. Davide Canzonieri, il quale insiste nelle note conclusive si riporta ad atti e verbali di causa e chiede la decisione;
- L' Avv. Campochiaro contesta il contenuto delle note conclusive di parte attrice, insiste nella propria posizione processuale e chiede la decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1760/2022 R.G. promossa da:
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Salvatore Giunone,
-parte attrice-
nei confronti di
p. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
col patrocinio dell'Avv. Gabriella Campochiaro,
-parte convenuta-
Pag. 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
ha convenuto in giudizio chiedendo al Tribunale: 1) Ritenere e Pt_1 Controparte_1 dichiarare che in persona dell'amministratore si è reso inadempiente Controparte_1 CP_2
e negligente nella corretta tenuta della contabilità dell'attrice per l'anno 2014; 2) Ritenere e dichiarare che a causa del comportamento inadempiente e negligente di parte convenuta, ha Pt_1 subito danni ingiusti per €. 14.185,30 e, conseguentemente, emettere opportuna statuizione di condanna a carico della convenuta per il suddetto importo;
3) Condannare altresì parte convenuta al risarcimento dei danni all'immagine subiti dall'addebito dell'inadempimento causato dall'omissione della convenuta nella misura di €.
5.000.00 o in quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e determinata anche in via equitativa.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto al Tribunale: A) Ritenere e Controparte_1 dichiarare inammissibili e/o comunque infondate le domande formulate da parte attrice e, per l'effetto, rigettarle con qualunque statuizione;
in via meramente gradata, ridurle al giusto e al dovuto.
*****
ha allegato di aver subito l'irrogazione delle sanzioni per omessa dichiarazione IVA e Pt_1 omesso versamento IVA per causa dell'inadempimento di cui aveva Controparte_1 affidato la tenuta delle scritture contabili e i relativi adempimenti fiscali.
ha contestato che le sanzioni siano dipese dal proprio inadempimento, Controparte_1 dovendosi discendere piuttosto dalla mancata vigilanza dell'attore.
A sostegno della propria tesi difensiva, parte convenuta ha invocato consolidata giurisprudenza che afferma costantemente i principi appresso riportati.
Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21560: “In tema di omessa dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la sua responsabilità è esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento”.
Nella stessa sentenza, si legge in motivazione: “
3.3 Ciò posto e più specificamente, avuto riguardo alla responsabilità del professionista incaricato degli adempimenti tributari, questa Corte, con un orientamento consolidato, ha precisato che "In tema di sanzioni amministrative tributarie,
l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo, purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta
Pag. 2 di 6 colpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del detto decreto, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando. Ne consegue che l'applicabilità di detta esimente deve essere esclusa laddove, pur in presenza di denuncia all'autorità giudiziaria del fatto imputabile al terzo, il contribuente non dia anche prova in ordine all'assolvimento a monte dell'obbligo di vigilanza sul puntuale e corretto adempimento del mandato da parte dell'intermediario" (Cass., 5 dicembre 2022, n. 35612) e che "Il contribuente, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi attribuibile al professionista "infedele", deve fornire la prova, non solo dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato di questi, facendosi anche consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, ma anche del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato proprio a mascherare il proprio inadempimento all'incarico ricevuto, quindi anche mediante falsificazione di modelli F 24 di pagamento delle imposte o delle ricevute di ricezione delle dichiarazioni telematiche o attraverso altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante" (Cass. 20 luglio 2018, n. 19422; Cass., 11 aprile 2018, n. 8914; Cass., 17 marzo 2017, n. 6930; Cass., 9 giugno 2016, n. 11832; Cass., 18 dicembre 2015, n. 25580).
3.4 Il contribuente, dunque, non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente
Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare, affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo se viene provato un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento
(Cass., 9 giugno 2016, n. 11832).
3.5 Ciò posto, la Commissione tributaria regionale si è attenuta ai suindicati principi, in quanto ha accertato, con una verifica in fatto non censurabile in sede di legittimità, che la società contribuente non aveva dimostrato, in concreto, la condotta fraudolenta del commercialista, al di là della denuncia penale operata nei suoi confronti (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e che, dunque, non aveva indicato elementi concreti da cui desumere che il comportamento del professionista fosse stato fraudolento ed idoneo ad impedire alla società contribuente di vigilare sulla corretta esecuzione dell'incarico”.
I principi richiamati dal convenuto sono senz'altro corretti, attenendo però al rapporto tra contribuente e Amministrazione dello Stato.
Su un piano diverso si sviluppano invece i rapporti tra committente e prestatore d'opera, e cioè sul piano dei rapporti inter cives nascenti da contratto.
In materia si richiama Tribunale Milano sez. I, 07/01/2020, n.30, così in massima: “Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente
l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (nel caso di specie trattasi di contenzioso in materia di responsabilità professionale del commercialista)” (in Redazione Giuffrè
2020).
Tale statuizione è espressione della regola generale che presiede al riparto dell'onere probatorio, come illustrata nella celebre Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533, così in massima: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la
Pag. 3 di 6 fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Orbene, nel caso di specie, è incontestato che tra le parti vi fosse un contratto di prestazione d'opera intellettuale.
Invero, parte convenuta contesta la permanenza dell'onere di diligenza in capo al contribuente, che, come precisato supra attiene al profilo dei rapporti con l'autorità amministrativa, senza invece che il convenuto alleghi alcun elemento a riprova dell'esatto adempimento della propria prestazione.
Al tempo stesso, mentre ha riconosciuto la sussistenza del rapporto contrattuale, la medesima convenuta non ha negato che la propria prestazione consistesse altresì nella presentazione della dichiarazione IVA nell'interesse di . Pt_1
Dal momento che ha dimostrato il titolo negoziale e l'obbligazione in capo al convenuto Pt_1 della presentazione della dichiarazione fiscale, e consistendo il danno allegato nella sanzione per la mancata presentazione, deve allora ritenersi provato che il danno portato all'attore dall'irrogazione della sanzione è senz'altro riferibile all'inadempimento di Controparte_1
In altri termini, benché la stessa società avesse curato la tenuta delle scritture contabili non ha poi provveduto alle ulteriori attività afferenti al mandato.
Nella valutazione del nesso eziologico tra condotta del convenuto e danno in capo all'attore, occorre altresì guardare, secondo quanto eccepito da , alla norma dettata P_ dall'art.1227 CC, ed escludere così dalla responsabilità del convenuto le conseguenze che CP avrebbe potuto evitare osservando un comportamento diligente.
Come osservato da , l'attore avrebbe potuto utilmente attivarsi prima del successivo P_ periodo di imposta ovvero entro la data dell'accertamento subito, per integrare i requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. 471/97, e quindi essere sottoposto alla sanzione nella misura inferiore a quella applicata d 5 del D.Lgs. 471/97, 5 del D.Lgs. 471/97, ella metà.
L'accertamento ispettivo della Guardia di Finanza risale infatti al 2017 e ben avrebbe potuto il cliente adoperarsi successivamente alla rottura del rapporto contrattuale con P_
(allegata dalle parti come avvenuta nel 2015), anche in occasione dell'assolvimento
[...]
Pag. 4 di 6 all'obbligo della successiva dichiarazione, non più demandata alla convenuta, e quindi in data antecedente all'ispezione.
In tale evenienza, la sanzione sarebbe stata applicata nella misura della metà.
Dunque, considerato che la sanzione è stata irrogata in euro 6554,80, la frazione imputabile al convenuto ammonta a euro 3.277,40.
Si precisa sul punto che ciò è valido con riferimento alla frazione di sanzione relativa all'omessa dichiarazione IVA con riferimento all'epoca dell'avviso di accertamento, poiché gli ulteriori oneri compresi nella cartella di pagamento non dipendono dall'inadempimento del professionista bensì dal ritardo nel pagamento da parte del contribuente.
Per quanto concerne poi l'omesso versamento dell'IVA, anche rispetto a tale sanzione va ravvisato il nesso eziologico con l'inadempimento del convenuto, in quanto il versamento è direttamente collegato alla presentazione della dichiarazione IVA.
Diversamente che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, però, non si ravvisano elementi a onere del contribuente che avrebbero potuto rendere meno gravosa la sua posizione diminuendo la sanzione.
Pertanto, tale voce di danno va quantificata in euro 7.630,50.
Dunque, la responsabilità contrattuale per inadempimento di agli Controparte_1 adempimenti fiscali cui era tenuto per conto di si traduce nella condanna al risarcimento Pt_1 del danno pari a euro 7.630,50+3.277,40=10.907,90.
*****
Con riguardo, inoltre, alla domanda di risarcimento del danno di immagine, questa non può trovare accoglimento poiché nessun elemento è stato allegato circa la sussistenza di tale danno.
Come noto, il nostro ordinamento, di ispirazione riparatoria e non sanzionatoria, non riconosce (se non eccezionalmente) ipotesi di danno in re ipsa, pertanto anche laddove il danno sia di complessa quantificazione/determinazione in termini materiali, colui che agisce per il riconoscimento del danno deve indicare quegli elementi- anche solo presuntivi- che possano condurre alla sua identificazione.
*****
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi (per l'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria, numero di udienze, assenza di attività istruttoria) di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM147/2022 per scaglione di valore.
In considerazione della dichiarazione ai sensi dell'art.93 CPC, va disposta la distrazione in favore del procuratore di parte attrice.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO, PER Controparte_1
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE, IN FAVORE DI , CHE LIQUIDA Parte_1
IN EURO 10.907,90, OLTRE INTERESSI LEGALI DALLA DATA DELLA PRESENTE
SENTENZA FINO ALL'INTEGRALE SODDISFO;
- CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI Controparte_1
LITE, IN FAVORE DI , DA DISTRARSI IN FAVORE DELL'AVV. Parte_1
DISTRATTARIO, CHE LIQUIDA IN EURO 264,00 PER Email_1
SPESE VIVE, ED EURO 2.540,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER
LEGGE.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso in Patti, lì 20 Maggio 2025 Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 6 di 6
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20 Maggio 2025, alle ore 9.40 sono comparsi:
- In sostituzione dell'Avv. Giunone l'Avv. Davide Canzonieri, il quale insiste nelle note conclusive si riporta ad atti e verbali di causa e chiede la decisione;
- L' Avv. Campochiaro contesta il contenuto delle note conclusive di parte attrice, insiste nella propria posizione processuale e chiede la decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1760/2022 R.G. promossa da:
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Salvatore Giunone,
-parte attrice-
nei confronti di
p. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
col patrocinio dell'Avv. Gabriella Campochiaro,
-parte convenuta-
Pag. 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
ha convenuto in giudizio chiedendo al Tribunale: 1) Ritenere e Pt_1 Controparte_1 dichiarare che in persona dell'amministratore si è reso inadempiente Controparte_1 CP_2
e negligente nella corretta tenuta della contabilità dell'attrice per l'anno 2014; 2) Ritenere e dichiarare che a causa del comportamento inadempiente e negligente di parte convenuta, ha Pt_1 subito danni ingiusti per €. 14.185,30 e, conseguentemente, emettere opportuna statuizione di condanna a carico della convenuta per il suddetto importo;
3) Condannare altresì parte convenuta al risarcimento dei danni all'immagine subiti dall'addebito dell'inadempimento causato dall'omissione della convenuta nella misura di €.
5.000.00 o in quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e determinata anche in via equitativa.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto al Tribunale: A) Ritenere e Controparte_1 dichiarare inammissibili e/o comunque infondate le domande formulate da parte attrice e, per l'effetto, rigettarle con qualunque statuizione;
in via meramente gradata, ridurle al giusto e al dovuto.
*****
ha allegato di aver subito l'irrogazione delle sanzioni per omessa dichiarazione IVA e Pt_1 omesso versamento IVA per causa dell'inadempimento di cui aveva Controparte_1 affidato la tenuta delle scritture contabili e i relativi adempimenti fiscali.
ha contestato che le sanzioni siano dipese dal proprio inadempimento, Controparte_1 dovendosi discendere piuttosto dalla mancata vigilanza dell'attore.
A sostegno della propria tesi difensiva, parte convenuta ha invocato consolidata giurisprudenza che afferma costantemente i principi appresso riportati.
Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21560: “In tema di omessa dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la sua responsabilità è esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento”.
Nella stessa sentenza, si legge in motivazione: “
3.3 Ciò posto e più specificamente, avuto riguardo alla responsabilità del professionista incaricato degli adempimenti tributari, questa Corte, con un orientamento consolidato, ha precisato che "In tema di sanzioni amministrative tributarie,
l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo, purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta
Pag. 2 di 6 colpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del detto decreto, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando. Ne consegue che l'applicabilità di detta esimente deve essere esclusa laddove, pur in presenza di denuncia all'autorità giudiziaria del fatto imputabile al terzo, il contribuente non dia anche prova in ordine all'assolvimento a monte dell'obbligo di vigilanza sul puntuale e corretto adempimento del mandato da parte dell'intermediario" (Cass., 5 dicembre 2022, n. 35612) e che "Il contribuente, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi attribuibile al professionista "infedele", deve fornire la prova, non solo dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato di questi, facendosi anche consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, ma anche del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato proprio a mascherare il proprio inadempimento all'incarico ricevuto, quindi anche mediante falsificazione di modelli F 24 di pagamento delle imposte o delle ricevute di ricezione delle dichiarazioni telematiche o attraverso altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante" (Cass. 20 luglio 2018, n. 19422; Cass., 11 aprile 2018, n. 8914; Cass., 17 marzo 2017, n. 6930; Cass., 9 giugno 2016, n. 11832; Cass., 18 dicembre 2015, n. 25580).
3.4 Il contribuente, dunque, non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente
Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare, affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo se viene provato un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento
(Cass., 9 giugno 2016, n. 11832).
3.5 Ciò posto, la Commissione tributaria regionale si è attenuta ai suindicati principi, in quanto ha accertato, con una verifica in fatto non censurabile in sede di legittimità, che la società contribuente non aveva dimostrato, in concreto, la condotta fraudolenta del commercialista, al di là della denuncia penale operata nei suoi confronti (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e che, dunque, non aveva indicato elementi concreti da cui desumere che il comportamento del professionista fosse stato fraudolento ed idoneo ad impedire alla società contribuente di vigilare sulla corretta esecuzione dell'incarico”.
I principi richiamati dal convenuto sono senz'altro corretti, attenendo però al rapporto tra contribuente e Amministrazione dello Stato.
Su un piano diverso si sviluppano invece i rapporti tra committente e prestatore d'opera, e cioè sul piano dei rapporti inter cives nascenti da contratto.
In materia si richiama Tribunale Milano sez. I, 07/01/2020, n.30, così in massima: “Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente
l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (nel caso di specie trattasi di contenzioso in materia di responsabilità professionale del commercialista)” (in Redazione Giuffrè
2020).
Tale statuizione è espressione della regola generale che presiede al riparto dell'onere probatorio, come illustrata nella celebre Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533, così in massima: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la
Pag. 3 di 6 fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Orbene, nel caso di specie, è incontestato che tra le parti vi fosse un contratto di prestazione d'opera intellettuale.
Invero, parte convenuta contesta la permanenza dell'onere di diligenza in capo al contribuente, che, come precisato supra attiene al profilo dei rapporti con l'autorità amministrativa, senza invece che il convenuto alleghi alcun elemento a riprova dell'esatto adempimento della propria prestazione.
Al tempo stesso, mentre ha riconosciuto la sussistenza del rapporto contrattuale, la medesima convenuta non ha negato che la propria prestazione consistesse altresì nella presentazione della dichiarazione IVA nell'interesse di . Pt_1
Dal momento che ha dimostrato il titolo negoziale e l'obbligazione in capo al convenuto Pt_1 della presentazione della dichiarazione fiscale, e consistendo il danno allegato nella sanzione per la mancata presentazione, deve allora ritenersi provato che il danno portato all'attore dall'irrogazione della sanzione è senz'altro riferibile all'inadempimento di Controparte_1
In altri termini, benché la stessa società avesse curato la tenuta delle scritture contabili non ha poi provveduto alle ulteriori attività afferenti al mandato.
Nella valutazione del nesso eziologico tra condotta del convenuto e danno in capo all'attore, occorre altresì guardare, secondo quanto eccepito da , alla norma dettata P_ dall'art.1227 CC, ed escludere così dalla responsabilità del convenuto le conseguenze che CP avrebbe potuto evitare osservando un comportamento diligente.
Come osservato da , l'attore avrebbe potuto utilmente attivarsi prima del successivo P_ periodo di imposta ovvero entro la data dell'accertamento subito, per integrare i requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. 471/97, e quindi essere sottoposto alla sanzione nella misura inferiore a quella applicata d 5 del D.Lgs. 471/97, 5 del D.Lgs. 471/97, ella metà.
L'accertamento ispettivo della Guardia di Finanza risale infatti al 2017 e ben avrebbe potuto il cliente adoperarsi successivamente alla rottura del rapporto contrattuale con P_
(allegata dalle parti come avvenuta nel 2015), anche in occasione dell'assolvimento
[...]
Pag. 4 di 6 all'obbligo della successiva dichiarazione, non più demandata alla convenuta, e quindi in data antecedente all'ispezione.
In tale evenienza, la sanzione sarebbe stata applicata nella misura della metà.
Dunque, considerato che la sanzione è stata irrogata in euro 6554,80, la frazione imputabile al convenuto ammonta a euro 3.277,40.
Si precisa sul punto che ciò è valido con riferimento alla frazione di sanzione relativa all'omessa dichiarazione IVA con riferimento all'epoca dell'avviso di accertamento, poiché gli ulteriori oneri compresi nella cartella di pagamento non dipendono dall'inadempimento del professionista bensì dal ritardo nel pagamento da parte del contribuente.
Per quanto concerne poi l'omesso versamento dell'IVA, anche rispetto a tale sanzione va ravvisato il nesso eziologico con l'inadempimento del convenuto, in quanto il versamento è direttamente collegato alla presentazione della dichiarazione IVA.
Diversamente che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, però, non si ravvisano elementi a onere del contribuente che avrebbero potuto rendere meno gravosa la sua posizione diminuendo la sanzione.
Pertanto, tale voce di danno va quantificata in euro 7.630,50.
Dunque, la responsabilità contrattuale per inadempimento di agli Controparte_1 adempimenti fiscali cui era tenuto per conto di si traduce nella condanna al risarcimento Pt_1 del danno pari a euro 7.630,50+3.277,40=10.907,90.
*****
Con riguardo, inoltre, alla domanda di risarcimento del danno di immagine, questa non può trovare accoglimento poiché nessun elemento è stato allegato circa la sussistenza di tale danno.
Come noto, il nostro ordinamento, di ispirazione riparatoria e non sanzionatoria, non riconosce (se non eccezionalmente) ipotesi di danno in re ipsa, pertanto anche laddove il danno sia di complessa quantificazione/determinazione in termini materiali, colui che agisce per il riconoscimento del danno deve indicare quegli elementi- anche solo presuntivi- che possano condurre alla sua identificazione.
*****
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi (per l'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria, numero di udienze, assenza di attività istruttoria) di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM147/2022 per scaglione di valore.
In considerazione della dichiarazione ai sensi dell'art.93 CPC, va disposta la distrazione in favore del procuratore di parte attrice.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO, PER Controparte_1
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE, IN FAVORE DI , CHE LIQUIDA Parte_1
IN EURO 10.907,90, OLTRE INTERESSI LEGALI DALLA DATA DELLA PRESENTE
SENTENZA FINO ALL'INTEGRALE SODDISFO;
- CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI Controparte_1
LITE, IN FAVORE DI , DA DISTRARSI IN FAVORE DELL'AVV. Parte_1
DISTRATTARIO, CHE LIQUIDA IN EURO 264,00 PER Email_1
SPESE VIVE, ED EURO 2.540,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER
LEGGE.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso in Patti, lì 20 Maggio 2025 Il Giudice
Michela Agata La Porta
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