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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/04/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 308/2023 R.G., introdotta da
Parte_1
(C.F. , in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Innocenzi e Luca Pompei -
APPELLANTE
Contro
(C.F. e partita IVA: , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 in Lecce alla via Botticelli n.11/B, contumace
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 709/2023, emessa dal Tribunale di Lecce, pubblicata il 09/03/2023, pronunciata nel procedimento civile avente RGN. 2207/2020. All'udienza del 04/03/2025 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
1.-Con sentenza in data 9.3.2023 il Tribunale di Lecce ha accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.263/2020 emesso dallo stesso Ufficio su istanza di
[...]
e ha revocato in toto il decreto Controparte_2 opposto, condannando la società Cooperativa al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori. Il decreto opposto, recante ingiunzione di pagamento della somma di euro 39.070, oltre interessi e spese della procedura monitoria, era stato emesso sulla base di n. 9 fatture relative a prestazioni assistenziali emesse dalla società cooperativa (d'ora in avanti indicata come Parte_1
nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
Il primo giudice ha osservato come il creditore opposto non avesse assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente in ordine all'esistenza di un qualsivoglia rapporto negoziale, “nè l'eventuale entità del credito reclamato su ipotetici servizi;
nè la remota esecuzione delle prestazioni presuntivamente oggetto del sedicente rapporto;
nè l'eventuale obbligo del
di pagarne l'ipotetico corrispettivo.”; né tantomeno la presenza di CP_1 documenti autorizzativi del per l'espletamento dei servizi CP_1 asseritamente resi. La società opposta, inoltre, non avrebbe fornito il dettaglio delle tariffe giornaliere e/o mensili sommariamente indicate nelle fatture prodotte, “le cui cifre sono ex se ed ictu oculi frutto di unilaterale determinazione”. Il giudicante, presa in esame la documentazione prodotta da ne ha rilevato la ridondanza e la inidoneità ai fini probatori Parte_1 osservando che: “le fotografie raffigurano persone sconosciute ed un'ambulanza di proprietà ignota”; le ricette mediche descrivono le terapie di pazienti anonimi;
lo scambio di mail documentato intercorre tra controparte e terzi (gli indirizzi di posta elettronica ordinaria sono sconosciuti “ ”, “ ”); ”le Email_1 Email_2 presunte schede riepilogative di altrettanto generici dati sanitari (visite, terapie, consulenze, trasporti, ecc.) non hanno alcun valore probatorio, anche perché di formazione unilaterale”; “le ricevute fiscali riguardano ignoti/anonimi pazienti”. Le conversazioni intercorse per il tramite dell'applicazione di messaggistica “whatsapp”, seppur trascritte, si sostanziano in “dialoghi fra persone sconosciute/non identificate che nulla provano e che non sono riferibili a specifiche utenze di individui riconducibili ai fatti di causa.”.
Il primo giudice ha inoltre valutato come poco verosimili gli importi relativi alle rette giornaliere per i servizi di ambulanza e trasporto pazienti così come indicati nelle fatture prodotte.
2. Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello
[...]
con atto di citazione depositato il 18/04/2023. Articolando Parte_1 due motivi di impugnazione, che saranno più diffusamente trattati, l'appellante chiede di rigettare l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 263/2020 (RG. n. 604/2020) del Tribunale di Lecce, e per l'effetto confermarlo integralmente;
in via subordinata, di condannare comunque il alla somma che sarà ritenuta di giustizia per le Controparte_1 somme oggetto di riconoscimento;
in via ulteriormente subordinata,
pag. 2/15 disporre la compensazione delle spese lite del primo grado di giudizio e del presente grado.
All'udienza del 6/10/2025 il consigliere istruttore, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello, ha dichiarato la contumacia della parte appellata. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.3.2025, previa assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di scritti difensivi, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
********* 3. Con il primo motivo di gravame la società appellante deduce
“l'erronea valutazione e/o travisamento delle risultanze istruttorie con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l'errore di fatto e l'illogicità della sentenza”. Viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha statuito che “ non ha dimostrato nè Controparte_2
l'eventuale esistenza e tipologia del presunto negozio che l'avrebbe legata al
nel quomodo e/o nel quantum;
nè l'eventuale entità del credito CP_1 reclamato su ipotetici servizi;
nè la remota esecuzione delle prestazioni presuntivamente oggetto del sedicente rapporto;
nè l'eventuale obbligo del
di pagarne l'ipotetico corrispettivo. CP_1
Al contempo non ha allegato alcun documento autorizzativo del : né ad espletare consulenze mediche per telefono e/o visite CP_1 mediche generiche oppure specialistiche a domicilio di fantomatici pazienti;
nè a garantire reperibilità medica generica e/o specialistica.”. La difesa della società cooperativa rileva che le prestazioni oggetto di fatturazione e poste a base della pretesa monitoria sono state pienamente provati dalle seguenti risultanze istruttorie. a) La pec del 17.05.2019, prodotta dalla controparte come allegato all'atto di citazione in primo grado e proveniente dalla pec ufficiale del
, dal cui testo si evince come è lo stesso appellato ad Controparte_1 ammettere l'esistenza del rapporto contrattuale limitandosi a contestare la somma di euro 1.250,00 su un totale di euro 39.000,00 richiesti dalla appellante, affermando che “Facendo seguito vs nota si CP_2 comunica che per tutte le reperibilità deve essere nota di credito perché ne concordata né tantomeno accordata tra le parti. Per quanto su descritto la preghiamo di emettere tali note per poter poi definire bonariamente la risoluzione della controversia”. L'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso qualsivoglia valutazione sulla citata pec, documento di evidente rilevanza probatoria.
pag. 3/15 b) Lo scambio di mail “comprovante il conferimento di incarico da parte del e l'ammontare del corrispettivo pattuito” (v. doc.15 Controparte_1 comparsa di costituzione in primo grado). La società cooperativa evidenzia ancora che nella corrispondenza intercorsa via mail tra i collaboratori dei rispettivi enti, oltre ad essere specificati corrispettivo e tempistiche di pagamento, le parti hanno individuato i dettagli delle prestazioni richieste: “Numero 1 Auto Ambulanza Tipo ACLS con Autista Infermiere e Medico. Nei giorni venerdì 1 febbraio, sabato 2 febbraio, domenica 3 febbraio e lunedì 4 febbraio con orario indicativo 07:30 – 21:00 presso Chiesa Di Gesù Cristo Dei Santi Degli Ultimi Giorni via Settebagni 340 A, Roma per assistenza a Manifestazione”. A tal riguardo l'appellante evidenzia come il Tribunale abbia superficialmente ed erroneamente trattato tale elemento di prova definendolo come “presunto scambio di mail è fra controparte e terzi (gli indirizzi di posta elettronica ordinaria sono sconosciuti
“ ”, “ ”)”; omettendo di Email_1 Email_2 considerare che l'appellante ” sulla base delle indicazioni contenute nelle predetta mail ha effettivamente eseguito la prestazione richiesta nel luogo richiesta e con le modalità richieste.”. c) Prova testimoniale resa da e da Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 23/09/2021. La società appellante deduce che il teste
[...]
in qualità di membro del comitato di sicurezza in occasione Tes_1 dell'inaugurazione in Roma del Tempio della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, ha confermato i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria della società cooperativa, aventi ad oggetto il conferimento dell'incarico da parte della e lo svolgimento delle prestazioni Controparte_1 così come pattuito con l'attività di presidio medico presso la chiesa. Il teste infermiere collaboratore della ha Tes_2 Parte_1 confermato di aver personalmente svolto i servizi oggetto del contratto dando in questo modo prova della corretta esecuzione della prestazione con la spendita del nome del ”, fornendo ulteriore riscontro in Controparte_1 merito ai luoghi e agli orari indicati nelle mail summenzionate. d) Conversazioni avvenute per il tramite dell'applicativo di messagistica Whatsapp. L'appellante afferma che lo scambio di messaggi intercorsi tra la Sig.ra della Emergenct Medical Service e diversi Parte_2 operatori di non è mai stato contestato dalla controparte e Controparte_1 fornisce prova dell'esecuzione del rapporto contrattuale (v. allegati doc. 13 e 14 alla comparsa di costituzione in primo grado) e) Documenti medici comprovanti le prestazioni espletate:
[...]
richiama il contenuto delle ricette mediche e degli schedari Parte_1 dei turni effettuati dai sanitari rilevando come tali elementi probatori, mai pag. 4/15 contestati da controparte, diversamente da quanto affermato dal giudicante in primo grado, siano univoci e concordanti e costituiscano prova ex art. 115 c.p.c. della domanda avanzata dall'appellante nella comparsa di costituzione in primo grado (v. doc. 17 e 18 allegati alla comparsa in 1° grado).
4. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce la erroneità della decisione di primo grado per omessa, insufficiente o contradditoria motivazione. La sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui afferma come indimostrato l'affidamento dell'incarico dedotto in lite. Invece, ha dato prova del conferimento dell'incarico depositando nel Parte_1 giudizio di opposizione numerose interlocuzioni tra il legale rappresentante dell'appellata e la stessa appellante, una P.E.C di contestazione parziale degli importi prodotta da controparte, plurime conversazioni e SMS tra committente ed odierna appellante nonché le risultanze testimoniali. Il Tribunale ha omesso qualsivoglia riferimento alla oggettiva portata indiziante di questi elementi, né ha dato conto delle ragioni per le quali gli stessi fossero privi di portata dimostrativa delle prestazioni professionali dedotte nel giudizio di opposizione;
limitandosi il giudicante a commentare che il tutto sarebbe generico e non proverebbe an e quantum della pretesa.
5. I due motivi di gravame, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati e meritano accoglimento per quanto di ragione. 5.1. Il Tribunale, nella persona del giudice onorario, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado ed è incorso altresì nel vizio di motivazione denunciato con il secondo motivo di gravame. A tale riguardo si rileva che il giudicante ha totalmente omesso di valutare la valenza probatoria di taluni decisivi elementi prodotti addirittura dalla stessa parte opponente, quale la pec del 17/05/2019 e correlata nota di credito, ed ha scrutinato – in maniera superficiale ed errata - il restante compendio probatorio avente ad oggetto le prove testimoniali, il contenuto della corposa corrispondenza a mezzo pec e le numerose conversazioni per il tramite dell'applicazione di messagistica whatsapp;
tutte queste comunicazioni risultano intercorse tra soggetti riconducibili all'organigramma delle parti del giudizio.
A fronte dei succitati elementi sottoposti alla cognizione del primo giudice ha fatto seguito una motivazione carente sul piano della valutazione specifica dei contenuti delle produzioni documentali e delle prove testimoniali.
pag. 5/15 Difettano altresì i passaggi logico-giuridici che hanno indotto il giudicante ad una decisione che di fatto si compone di stralci degli scritti difensivi dell'opponente, con sbrigativa e generica valutazione della pretesa dell'appellante – opposto.
5.2. In realtà gli elementi acquisiti nel giudizio di opposizione consentono di affermare che la società abbia fornito la prova: - Parte_1 della sussistenza dell'incarico alla base del rapporto negoziale intercorso tra le parti;
- dello svolgimento di plurime prestazioni di carattere assistenziale- sanitario concordate e rese nei confronti della;
- del Controparte_1 quantum delle prestazioni fatturate.
5.3. Si analizzano di seguito i singoli elementi di prova acquisiti agli atti del giudizio di primo grado, i quali dimostrano l'esistenza del credito vantato da seppur in misura inferiore rispetto a quella ingiunta nel Parte_1 decreto opposto.
5.3.1. Pec del 17/05/2019 – Il primo giudice omette di valutare tale elemento di prova prodotto dalla stessa parte opponente e Controparte_1 pertanto avente natura confessoria. Il ammette nella pec CP_1
l'esistenza di un rapporto contrattuale chiedendo nota di credito limitatamente a prestazioni di reperibilità medica, contestando la somma di 1.250,00 euro su un totale di 39.000,00 € richiesti dall'odierna appellante e oggetto di fatturazione. La richiesta di emissione della nota di credito, che si rammenta essere un documento fiscale che rettifica o annulla una fattura errata, si accompagna alla proposta di “definire bonariamente la risoluzione della controversia”. Risulta agevole desumere che , con la pec in oggetto, si Controparte_1 sia limitato a contestare il quantum della pretesa creditoria, senza negare l'esistenza del rapporto contrattuale (qualificabile come contratto d'appalto di servizi o di prestazione professionale) con e l'esecuzione di Parte_1 concrete prestazioni da parte di questa. Va aggiunto che un riscontro della fondatezza delle prestazioni indicate nelle fatture emesse da (oggetto della pec citata) si rinviene Parte_1 nella conversazione whatsapp intrattenuta tra i referenti delle rispettive società, allorquando tale Rondello per (doc.13), senza mai Controparte_1 contestare di dovere onorare le fatture reclamate da Parte_2 per si limita a procrastinare il relativo pagamento. Parte_1
A tal riguardo, è utile rilevare che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto
pag. 6/15 allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass. n. 26801/2019).
5.3.2 Prove testi ed e-mail: le testimonianze rese nel giudizio di primo grado danno atto della presenza del personale di nei luoghi e Parte_1 negli orari indicati nelle e-mail prodotte, conferendo alle stesse piena valenza dimostrativa in ordine alla esecuzione del rapporto contrattuale esistente tra le parti. Tale convergenza di dati fornisce la prova dello svolgimento dei servizi resi dalla società cooperativa nei confronti di in più Controparte_1 occasioni (presidi per la manifestazione di inaugurazione del Tempio a Roma, trasporto in ambulanza del sig. ecc.), così come descritto Pt_3 nelle fatture poste a base dell'azione monitoria (v. più avanti in dettaglio i riscontri per ogni fattura). Il teste ha dichiarato di aver fatto parte del “comitato di Tes_1 sicurezza” della Chiesa Di Gesù Cristo Dei Santi Degli Ultimi Giorni in Roma e di aver assistito alla chiamata in vivavoce tra Parte_2
(dirigente , (operatore di ) ed il Parte_1 Per_1 Controparte_1 responsabile di : con la chiamata i referenti delle parti in Controparte_1 causa prendevano accordi in virtù dei quali la società cooperativa doveva svolgere attività di presidio presso detta Chiesa direttamente per conto del
. Il teste ha confermato che nel mese di gennaio, febbraio e marzo CP_1
2019 la svolgeva attività di presidio presso la Chiesa. Parte_1
Il teste ha confermato di aver partecipato personalmente Tes_2 all'attività di presidio per conto del nei mesi di gennaio e Controparte_1 febbraio e per il mese di marzo per due giornate (due su quattro reclamate da . Parte_1
Dalle mail intercorse tra le parti emergono richieste di preventivi per i servizi di assistenza alla manifestazione di inaugurazione della Chiesa a Roma, si accetta l'ingaggio per detti servizi, si trasmettono i turni del personale addetto. In un'altra mail si chiede il trasporto di un paziente in ambulanza per il 19/02/2019. Con riferimento a detta prestazione, a pag. 6 del carteggio vi è una mail in cui compare l'intestazione relativa al CP_1
con la dicitura “conferma trasporto del 19.02.2019”.
[...]
5.3.3. Quanto alle conversazioni whatsapp, se è vero che non si può avere certezza delle intestazioni delle utenze, tuttavia le stesse (come si evince dalla trascrizione del loro contenuto nei doc. 13 e 14 allegati da alla comparsa di costituzione in primo grado) risultano Parte_1 intercorse tra , la quale è certamente riconducibile alla Parte_2
e che si identifica nella chat come portavoce Parte_1 Persona_2 di . Nella chat contenuta nel doc. 14 l'interlocutore della Controparte_1
è indicato con identificativo ”. Parte_2 Controparte_1
pag. 7/15 Entrando nel merito dei contenuti delle conversazioni, dalle stesse emergono richieste di prestazioni di reperibilità e di altri servizi resi da che presuppongono un rapporto tra le parti già in essere. Parte_1
Lo scambio di messaggi diviene più concitato quando le richieste di pagamento da parte di “ ( ) divengono più incalzanti. Vi Pt_2 Parte_2
è coincidenza temporale tra i periodi in cui sono scambiati i messaggi e i periodi di emissione delle fatture per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo (v. scambio messaggi dal 14/02/2019 al 27/04/2019 e dal 14/02/2019 al 23/04/2019), palesandosi pertanto il progressivo deterioramento dei rapporti tra le parti in ragione del mancato pagamento delle prestazioni rese da Parte_1
5.3.4. Di notevole rilevanza, sul piano probatorio, i seguenti documenti prodotti in primo grado dalla parte opposta, odierna appellante, contenenti il testo delle conversazioni whatsapp:
- nel documento n. 16 è particolarmente significativa la mail del 15 febbraio 2019 con la quale inoltra ad i dati per Controparte_1 Parte_1 la fatturazione elettronica;
- documenti doc.17 e 18, relativi a prescrizioni mediche ed immagini: tutte le prescrizioni mediche (eccezion fatta per quella del 15/03/2019 a firma del Dott. trovano riscontro nelle conversazioni whatsapp di Per_3 cui ai doc. 13 e 14- 19 e 20. Le immagini non sono significative (si ritrae un'ambulanza e un gruppo di presunti operatori sanitari ai piedi di una chiesa).
- documenti n. 19 e 20: si tratta di chat whatsapp che forniscono riscontri di talune visite specialistiche e di trasporti in ambulanza. A pag.2 del doc. 20 l'interlocutore fornisce anche dettagli della mail istituzionale di per inoltro di uno “specchietto costi”. Controparte_1
- documento 21 costituito da un rendiconto guardia medica su file excel denominato “consulenze consorzio Italia”, inoltrato da tale Persona_4 ad in data 1/5/2019. Trattasi di un resoconto presumibilmente Parte_1 proveniente da tale “Dott.ssa ”, medico di cui si serviva Per_4
l'organizzazione per talune prestazioni sanitarie telefoniche e domiciliari. Del contenuto di questo resoconto si ha riscontro nelle chat whatsapp riportate nei doc. 13, 14, 19 e 20 con riferimento alle seguenti date: - disponibilità per consulenze telefoniche dall'11 al 18 febbraio 2019 e dal 22 al 23 febbraio 2019; - visita medica per Fioravante in data 30/03/2019 con indicazione di diagnosi.
- documento n. 22: da pag.5 vi è stampa fotostatica della mail inoltrata da a contenente il dettaglio approssimativo di Parte_1 Controparte_1 prestazioni varie con prezzo annesso (si rileva come le prime 4 pagine siano pag. 8/15 inconferenti e riportano tabelle prive di provenienza, aventi ad oggetto riepiloghi di visite e trasporti senza riferimenti).
- il documento n. 23 contiene le fatture del Dott. per le Per_3 prestazioni rese alla nei mesi di febbraio, Controparte_2 marzo e aprile.
6. Vengono di seguito riportate le singole fatture alla base del decreto ingiuntivo opposto con le indicazioni sui relativi riscontri probatori.
6.1. Con riferimento alla fattura n.4/2019 - Servizi per inaugurazione Tempio Roma dal 28 al 31 gennaio e dal 1 al 16 febbraio 2019- importo fatturato di cui al d.i. pari ad € 12.600,00, si hanno i seguenti riscontri, idonei a confermarne il contenuto:
- la fattura è richiamata nella pec di risposta del 17/05/2019 inoltrata da a;
Parte_1 Controparte_1
- le mail allegate al doc n.15: tale Dott. (si fa Persona_5 riferimento a nelle chat whatsapp- doc.13 pag.3) chiede preventivo Per_5 per la fornitura di n.1 “Auto Ambulanza Tipo ACLS con Autista Infermiere e Medico… presso la Chiesa Di Gesù Cristo Dei Santi Degli Ultimi Giorni in Roma, via Settebagni, 340.” per assistenza alla manifestazione. In particolare, con la prima mail si richiede preventivo dal 28 al 31 gennaio;
la seconda mail chiede preventivo dal 1 al 4 febbraio;
la terza mail chiede che il servizio venga effettuato sino al 15 febbraio e successivamente sino al 16 febbraio 2019;
- il Dott. interagisce con Persona_5 Controparte_3
e i due inseriscono nella conversazione il sig.
[...] Tes_2
(INFERMIERE);
- quest'ultimo rende testimonianza all'udienza del 23/09/2021 confermando i capitoli di prova e puntualizzando di aver reso servizio nelle giornate dell'inaugurazione del Tempio prestando assistenza infermieristica a circa 2000 persone al giorno come affluenza nei mesi di gennaio- febbraio e marzo;
- con la mail del 31/01/2019 la accetta l'ingaggio e Parte_1 fornisce turni. Le mail successive sono interlocutorie sempre inerenti i turni pag. 9/15 per il rilascio pass e la specifica, da parte di Dott. Persona_5 interlocutore asseritamente riconducibile a , del budget Controparte_1 giornaliero di 750,00 iva inclusa disponibile per l'assistenza alla manifestazione;
- nella chat whatsapp del doc.13 si parla più volte dell'organizzazione dell'evento di inaugurazione del “Tempio” (così indicato anche in fattura e nella prova testi del ). Tes_1
6.2.- Fattura n. 6/2019- Trasporto Ambulanza sig. del Pt_3
19/02/2019 - importo fatturato di cui al d.i. pari ad € 200,00, da confermare sulla base dei seguenti riscontri :
- la fattura è richiamata nella pec di risposta del 17/05/2019 inoltrata da a;
Parte_1 Controparte_1
- mail allegate al doc n.15: - mail del 13/02/2019 con Oggetto:
“conferma trasporto del 19.02.2019”, con la quale viene confermata la richiesta di trasporto per il a firma di tale Luisa- Persona_6
Consorzio Italia;
- mail del 15/02/2019, con cui inoltra dati per Controparte_1 fatturazione elettronica: nell'oggetto e nel corpo della mail si fa riferimento esplicito alla prestazione di trasporto in ambulanza del 19/02/2019;
- nella chat whatsapp del 19/02/19 si parla del trasporto del Sig. CE in questi termini:
“- : Vi ricordo inoltre il trasporto per oggi alle 11.15 del Controparte_1 signor cancelli
[19/02/19, 09:57:21] Ramona: Confermato
[19/02/19, 09:59:06] : Ok Controparte_1
[19/02/19, 13:23:34] : Non abbiamo nessuna notizia Controparte_1 del trasporto di cancelli?
[19/02/19, 13:37:52] Ramona: Trasporto eseguito
[19/02/19, 13:40:27] : Ok Controparte_1
[19/02/19, 14:03:20] Ramona:
[19/02/19, 14:03:28] Ramona: Gastroenterite”
6.3. Fattura n. 7/2019- “Presidio del 23/02/2019”- Importo fatturato € 700,00- da riconoscersi sulla base del riscontro nella chat (doc.13) whatsapp, in cui la chiede in data 30/04/2019 il saldo di tre Parte_2 fatture scadute tra cui la n.7; (per ) Persona_2 Controparte_1 risponde nei seguenti termini: “ [02/05/19, 14:30:48] : Persona_2
Buongiorno premetto che non mi sono piaciuti i mex precedenti ma togliendo questo stanno procedendo al pagamento delle tue fatture.”.
pag. 10/15 Pertanto, l'interlocutore riconosce la debenza delle somme di cui si richiede il saldo e tra le quali vi è l'importo della fattura n. 7/2019.”.
6.4. Fattura n. 12/2019- “febbraio: 11/1-12/1-14/6-15/4-16/2-17/2”- importo fatturato € 1.120,00- in descrizione “ consulenze mediche telefoniche” Sulla base del contenuto delle chat whatsapp si rileva che nelle conversazioni di cui ai doc. 13/14/19/20/ e nella mail della Dott.ssa gli interlocutori si accordano per consulenze telefoniche Per_4 esplicitando le modalità del relativo svolgimento. Nelle chat si fa riferimento a consulenze telefoniche in data 11-12-13-14-15-16-17-18-22-23 febbraio 2019 rese dalla dott.ssa . Nella mail inoltrata da quest'ultima a Per_4 si ha resoconto di n.22 consulenze totali, rese nelle giornate su Parte_1 indicate dal medico. Tuttavia, sulla base del contenuto delle chat whatsapp si ha riscontro soltanto di n.17 consulenze, per le quali va riconosciuto un importo complessivo di € 680,00, invece di € 1.120,00 fatturati. L'importo di € 680 si ottiene moltiplicando il compenso unitario per prestazione (indicato in fattura per l'importo di 40,00 euro) per il numero delle prestazioni riconosciute (€ 40 x 17 = 680). 6.5 - Fattura n.13/2019- “reperibilità pediatra: 14-16-17/2+18/2 mezzo turno - reperibilità cardiologo: 16-17-18/2; visite pediatriche a domicilio: 1 il 14- 1 il 16 -1 il 17 - reperibilità med gen: 18/2” - importo fatturato € 3.450,00. Di queste prestazioni si ha riscontro probatorio limitatamente alle seguenti:
- prescrizioni del pediatra dott. del 16/02/2019 (per Per_3 [...]
) e del 19/02/2019 (per (Doc.17 e 18); - il Per_7 Persona_8 medico fattura le prestazioni eseguite con riferimento a e Per_7 Per_8
e del 14/02/2019. Nelle chat Whatsapp le parti in causa Persona_9 parlano della richiesta di visite mediche con specifico riferimento: - ad un medico pediatra identificato nel dott. per le date del 14-16/02/2019 Per_3
e del 19/02/2019 (nella chat si fa il nome del paziente coincidente con quello della prescrizione, così come anche in chat del doc.19 e 20). Vi è concordanza tra accordi presi via messaggio, prescrizioni effettuate dal professionista e fatturazione presentata dal Dott. - Per le Per_3 reperibilità ulteriori si ha evidenza dal confronto tra messggi Whatsapp, il prospetto della Dott.ssa e le fatture prodotte dal Dott. Per_4 Per_3
Reperibilità medico generico per 18/02- Dott.ssa (€100,00); - Per_4
Reperibilità pediatrica 18/02 (€ 100,00); importo totale Per_3 riconosciuto per reperibilità e visite € 920,00 (420,00 per visite + € 500,00 per reperibilità); 6.6. -Fattura n. 16/2019- “presidio tempio 9-10-11-12 marzo 2019” - descrizione: “CI-Contributo per presidio ambulanza ALS - autista infermiere pag. 11/15 medico rianimatore”; importo fatturato € 4.200,00 (€ 1.050 al giorno x 4 giorni). Riscontri:
- nella mail del 24/02/2019 si ha prova rinforzata delle prestazioni di cui alla presente fattura: inoltra via mail a il Parte_1 Controparte_1 preventivo per il servizio richiesto dal 9 al 12 marzo 2019 presso detta chiesa sita in Roma, per cui vi era fattura n. 4 (compenso indicato in euro 1050,00 al giorno per Ambulanza – centro rianimazione - autista soccorritore anestesista dalle 7.30 alle 21.00);
- il teste sentito all'udienza del 23/09/2021 conferma che la Tes_1 ha reso assistenza alla manifestazione di inaugurazione del Parte_1 templio nei mesi di gennaio febbraio e Marzo;
- il teste infermiere conferma che il 10 e 11 marzo presenziava Tes_2 per conto di presso la chiesa. Parte_1
6.7. -Fattura n. 22/2019- “servizi mese marzo 2019”- trasporto ambulanza, reperibilità varie, visite domiciliari e consulenze telefoniche – importo fatturato € 8.480,00”. Si hanno riscontri soltanto per le seguenti prestazioni:
VISITE MEDICHE:
- 1 visita otorino del 11/03/2019 Sig.ra si ha prescrizione della Pt_4 dott.ssa e riscontro su tipologia di visita e data della stessa nella Per_10 chat dell'11/03/2019 (doc. 19);
- 1 visita pediatrica Dott. 15/03/2019: si hanno come riscontri Per_3 la prescrizione medica e la fattura del medico alla per Parte_1 [...]
del 15/03/2019; Per_9
- 1 visita medico chirurgo del Dott. per visita del 06/03/2019 : Per_11 con riguardo alla prestazione in questione si ha prescrizione medica e riscontro dalla chat whatsapp.
– 1 visita di medico generico per la Sig.ra Fioravante- Dott.ssa Si da atto della prestazione come eseguita nella chat di cui al Per_4 doc. 20 e nel resoconto trasmesso via mail dal medico. Tra l'altro vi è concordanza tra accordi presi via messaggio, prescrizioni effettuate dai professionisti, fatture rese da uno di essi e resoconti forniti da dott.ssa
. Per_4
TOTALE 4 VISITE + 3 giorni di REPERIBILITA'
Per quanto riguarda i TRASPORTI IN AMBULANZA si hanno i seguenti riscontri per 9 su Roma e 1 a Firenze:
pag. 12/15 - il teste infermiere dichiara di aver svolto n.8 servizi di Tes_2 trasporto in ambulanza su richiesta del specificando le date;
Controparte_1 si ha riscontro dalle chat del doc. 19;
- nelle chat si parla di: trasporti confermati e concordati per il sig. CE per il 05/03-07/03-19/03/19; di altri trasporti in egual modo concordati per il 7/03/2019- 18/03/2019-26/03/2019, per 27/03/2019 a Firenze (v. pag. 5 doc. 14) e 28/03/2019 – (doc. 19).
Pertanto, della fattura in oggetto, si ha riscontro di 4 visite;
3 gg di reperibilità; 9 servizi ambulanza;
1 trasporto ambulanza per Firenze, per un importo complessivo di € 3.370,00 su 8.480,00 fatturati.
6.8. -Fattura n. 27/2019- “integrazione servizi Marzo” - consulenza telefonica e visita domiciliare –importo fatturato € 1.320,00. Di queste prestazioni non risultano riscontri idonei a ricondurre le stesse a CP_1
; con riferimento alle consulenze telefoniche descritte in fattura si ha
[...] riscontro solo del prospetto mail inoltrato dalla dott.ssa in data Per_4
1/5/2019 a con indicazione di date e pazienti cui è stata fatta Parte_1 consulenza telefonica, ma non emerge alcun collegamento con la parte appellata.
6.9. Fattura n.32/2019- “aprile: reperibilità med gen 30 giorni-visite 3 visita notturna 1-consulenze tel 11-consulenza tel otorino 1-consulenza tel pediatra 1-reperibilità pediatra 4-visite pediatriche 4- trasporti abz”- importo fatturato € 7.000,00. Si hanno riscontri probatori soltanto per le seguenti prestazioni:
- 2 prescrizioni a firma del Dott. di visite pediatriche: - visita Per_3 per del 06/04 e per del 13/04/2019 Persona_12 Persona_13 confermate anche da chat whatsapp doc. 13-14-19;
- il teste infermiere dichiara di aver svolto un servizio di Tes_2 trasporto in ambulanza su richiesta del in data 16.04.2019.; Controparte_1
- nelle chat si parla di - 2 trasporti per sig. il 2/4 e il 16 /4 Pt_3 concordato ed effettuato;
- 1 trasporto l'8 aprile;
9 aprile, 11 aprile;
16/04 trasporto per sig. Per_14
- 1 ulteriore visita pediatrica per sig.ra ad opera di Dott. Per_15 di cui si ha riscontro con fattura del medico e chat WhatsApp;
Per_3
- 1 visita pediatrica del Dott. di cui si ha riscontro solo per via di Per_11 messaggi whatsapp.
pag. 13/15 Riscontro da chat di cui al Doc 20: 1 consulenza telefonica Persona_16
+1 visita 10/04/19 medico generico Dott.ssa per sig.ra Per_17 Per_18 Per_1
+1 visita medico generico Dott.ssa per 13/04/19. Per_20
In totale si hanno riscontri per 4 visite pediatriche, 1 consulenza telefonica, 2 visite medico chirurgo, 4 gg reperibilità, 6 trasporti ambulanza per un compenso complessivo di € 3.250,00 (determinate come sopra, v.6.4)
7.Riepilogando i riscontri sopra esposti, alle prestazioni che risultano provate corrispondono le seguenti somme:
- Fattura n.4/2019 (presidio tempio gennaio e febbraio) – importo interamente provato pari a € 12.600,00;
- Fattura n. 6/2019 (trasporto ambulanza sig. del 19/02/2019) Pt_3 interamente provato l'importo pari ad € 200,00;
- Fattura n. 7/2019 (presidio tempio del 23.2.19) importo interamente provato € 700,00;
- Fattura n. 12/2019 (consulenze mediche) importo parzialmente provato per € 680,00;
- Fattura n. 13/2019 (reperibilità e visite mediche) importo parzialmente provato per € 920,00;
- Fattura n. 16/19 (presidio tempio del 9-10-11-12 marzo 2019) importo interamente provato per € 4.200,00;
- Fattura n. 22/19 (trasporti ambulanza, reperibilità e visite mediche marzo 2019) importo parzialmente provato per € 3.370,00 .
- Fattura n. 27/2019- nessun riscontro probatorio
- Fattura n. 32/2019 (reperibilità, consulenze e visite mediche mese di aprile 2019) importo parzialmente provato per € 3.250,00; L'importo complessivo che risulta provato è pari ad euro € 25.920,00, dal quale occorre sottrarre l'importo di € 1.250 corrispondente alla nota di credito emessa dall'appellante. Risulta pertanto dovuto l'importo netto di euro 24.670, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
8. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la fondatezza, sia pure parziale, del credito azionato in via monitoria, la parte opponente va condannata alla rifusione delle spese del doppio grado, Controparte_1 parametrate sul decisum (corrispondente alla scaglione da 5.2001 a
26.000), nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
pag. 14/15 La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza n. 709/2023 del Tribunale di Lecce, pubblicata il 09/03/2023, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...]
Lecce, via Pitagora n. 10; 2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare in favore di Controparte_1
la somma di euro 24.670,00 per le causali Parte_1 descritte in motivazione, oltre interessi legali dalla data della notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo;
3) condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese del doppio grado, liquidate per il giudizio di primo grado,
[...] compresa la fase monitoria, in euro 2.800,00 per compensi, e per il giudizio di appello in euro 777,00 per esborsi ed euro 3.200,00 per compensi, oltre, per entrambi gli importi, le spese forfettarie di studio nella misura del 15%, iva e cap. Lecce, 15 aprile 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 308/2023 R.G., introdotta da
Parte_1
(C.F. , in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Innocenzi e Luca Pompei -
APPELLANTE
Contro
(C.F. e partita IVA: , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 in Lecce alla via Botticelli n.11/B, contumace
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 709/2023, emessa dal Tribunale di Lecce, pubblicata il 09/03/2023, pronunciata nel procedimento civile avente RGN. 2207/2020. All'udienza del 04/03/2025 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
1.-Con sentenza in data 9.3.2023 il Tribunale di Lecce ha accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.263/2020 emesso dallo stesso Ufficio su istanza di
[...]
e ha revocato in toto il decreto Controparte_2 opposto, condannando la società Cooperativa al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori. Il decreto opposto, recante ingiunzione di pagamento della somma di euro 39.070, oltre interessi e spese della procedura monitoria, era stato emesso sulla base di n. 9 fatture relative a prestazioni assistenziali emesse dalla società cooperativa (d'ora in avanti indicata come Parte_1
nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
Il primo giudice ha osservato come il creditore opposto non avesse assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente in ordine all'esistenza di un qualsivoglia rapporto negoziale, “nè l'eventuale entità del credito reclamato su ipotetici servizi;
nè la remota esecuzione delle prestazioni presuntivamente oggetto del sedicente rapporto;
nè l'eventuale obbligo del
di pagarne l'ipotetico corrispettivo.”; né tantomeno la presenza di CP_1 documenti autorizzativi del per l'espletamento dei servizi CP_1 asseritamente resi. La società opposta, inoltre, non avrebbe fornito il dettaglio delle tariffe giornaliere e/o mensili sommariamente indicate nelle fatture prodotte, “le cui cifre sono ex se ed ictu oculi frutto di unilaterale determinazione”. Il giudicante, presa in esame la documentazione prodotta da ne ha rilevato la ridondanza e la inidoneità ai fini probatori Parte_1 osservando che: “le fotografie raffigurano persone sconosciute ed un'ambulanza di proprietà ignota”; le ricette mediche descrivono le terapie di pazienti anonimi;
lo scambio di mail documentato intercorre tra controparte e terzi (gli indirizzi di posta elettronica ordinaria sono sconosciuti “ ”, “ ”); ”le Email_1 Email_2 presunte schede riepilogative di altrettanto generici dati sanitari (visite, terapie, consulenze, trasporti, ecc.) non hanno alcun valore probatorio, anche perché di formazione unilaterale”; “le ricevute fiscali riguardano ignoti/anonimi pazienti”. Le conversazioni intercorse per il tramite dell'applicazione di messaggistica “whatsapp”, seppur trascritte, si sostanziano in “dialoghi fra persone sconosciute/non identificate che nulla provano e che non sono riferibili a specifiche utenze di individui riconducibili ai fatti di causa.”.
Il primo giudice ha inoltre valutato come poco verosimili gli importi relativi alle rette giornaliere per i servizi di ambulanza e trasporto pazienti così come indicati nelle fatture prodotte.
2. Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello
[...]
con atto di citazione depositato il 18/04/2023. Articolando Parte_1 due motivi di impugnazione, che saranno più diffusamente trattati, l'appellante chiede di rigettare l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 263/2020 (RG. n. 604/2020) del Tribunale di Lecce, e per l'effetto confermarlo integralmente;
in via subordinata, di condannare comunque il alla somma che sarà ritenuta di giustizia per le Controparte_1 somme oggetto di riconoscimento;
in via ulteriormente subordinata,
pag. 2/15 disporre la compensazione delle spese lite del primo grado di giudizio e del presente grado.
All'udienza del 6/10/2025 il consigliere istruttore, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello, ha dichiarato la contumacia della parte appellata. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.3.2025, previa assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di scritti difensivi, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
********* 3. Con il primo motivo di gravame la società appellante deduce
“l'erronea valutazione e/o travisamento delle risultanze istruttorie con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l'errore di fatto e l'illogicità della sentenza”. Viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha statuito che “ non ha dimostrato nè Controparte_2
l'eventuale esistenza e tipologia del presunto negozio che l'avrebbe legata al
nel quomodo e/o nel quantum;
nè l'eventuale entità del credito CP_1 reclamato su ipotetici servizi;
nè la remota esecuzione delle prestazioni presuntivamente oggetto del sedicente rapporto;
nè l'eventuale obbligo del
di pagarne l'ipotetico corrispettivo. CP_1
Al contempo non ha allegato alcun documento autorizzativo del : né ad espletare consulenze mediche per telefono e/o visite CP_1 mediche generiche oppure specialistiche a domicilio di fantomatici pazienti;
nè a garantire reperibilità medica generica e/o specialistica.”. La difesa della società cooperativa rileva che le prestazioni oggetto di fatturazione e poste a base della pretesa monitoria sono state pienamente provati dalle seguenti risultanze istruttorie. a) La pec del 17.05.2019, prodotta dalla controparte come allegato all'atto di citazione in primo grado e proveniente dalla pec ufficiale del
, dal cui testo si evince come è lo stesso appellato ad Controparte_1 ammettere l'esistenza del rapporto contrattuale limitandosi a contestare la somma di euro 1.250,00 su un totale di euro 39.000,00 richiesti dalla appellante, affermando che “Facendo seguito vs nota si CP_2 comunica che per tutte le reperibilità deve essere nota di credito perché ne concordata né tantomeno accordata tra le parti. Per quanto su descritto la preghiamo di emettere tali note per poter poi definire bonariamente la risoluzione della controversia”. L'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso qualsivoglia valutazione sulla citata pec, documento di evidente rilevanza probatoria.
pag. 3/15 b) Lo scambio di mail “comprovante il conferimento di incarico da parte del e l'ammontare del corrispettivo pattuito” (v. doc.15 Controparte_1 comparsa di costituzione in primo grado). La società cooperativa evidenzia ancora che nella corrispondenza intercorsa via mail tra i collaboratori dei rispettivi enti, oltre ad essere specificati corrispettivo e tempistiche di pagamento, le parti hanno individuato i dettagli delle prestazioni richieste: “Numero 1 Auto Ambulanza Tipo ACLS con Autista Infermiere e Medico. Nei giorni venerdì 1 febbraio, sabato 2 febbraio, domenica 3 febbraio e lunedì 4 febbraio con orario indicativo 07:30 – 21:00 presso Chiesa Di Gesù Cristo Dei Santi Degli Ultimi Giorni via Settebagni 340 A, Roma per assistenza a Manifestazione”. A tal riguardo l'appellante evidenzia come il Tribunale abbia superficialmente ed erroneamente trattato tale elemento di prova definendolo come “presunto scambio di mail è fra controparte e terzi (gli indirizzi di posta elettronica ordinaria sono sconosciuti
“ ”, “ ”)”; omettendo di Email_1 Email_2 considerare che l'appellante ” sulla base delle indicazioni contenute nelle predetta mail ha effettivamente eseguito la prestazione richiesta nel luogo richiesta e con le modalità richieste.”. c) Prova testimoniale resa da e da Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 23/09/2021. La società appellante deduce che il teste
[...]
in qualità di membro del comitato di sicurezza in occasione Tes_1 dell'inaugurazione in Roma del Tempio della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, ha confermato i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria della società cooperativa, aventi ad oggetto il conferimento dell'incarico da parte della e lo svolgimento delle prestazioni Controparte_1 così come pattuito con l'attività di presidio medico presso la chiesa. Il teste infermiere collaboratore della ha Tes_2 Parte_1 confermato di aver personalmente svolto i servizi oggetto del contratto dando in questo modo prova della corretta esecuzione della prestazione con la spendita del nome del ”, fornendo ulteriore riscontro in Controparte_1 merito ai luoghi e agli orari indicati nelle mail summenzionate. d) Conversazioni avvenute per il tramite dell'applicativo di messagistica Whatsapp. L'appellante afferma che lo scambio di messaggi intercorsi tra la Sig.ra della Emergenct Medical Service e diversi Parte_2 operatori di non è mai stato contestato dalla controparte e Controparte_1 fornisce prova dell'esecuzione del rapporto contrattuale (v. allegati doc. 13 e 14 alla comparsa di costituzione in primo grado) e) Documenti medici comprovanti le prestazioni espletate:
[...]
richiama il contenuto delle ricette mediche e degli schedari Parte_1 dei turni effettuati dai sanitari rilevando come tali elementi probatori, mai pag. 4/15 contestati da controparte, diversamente da quanto affermato dal giudicante in primo grado, siano univoci e concordanti e costituiscano prova ex art. 115 c.p.c. della domanda avanzata dall'appellante nella comparsa di costituzione in primo grado (v. doc. 17 e 18 allegati alla comparsa in 1° grado).
4. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce la erroneità della decisione di primo grado per omessa, insufficiente o contradditoria motivazione. La sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui afferma come indimostrato l'affidamento dell'incarico dedotto in lite. Invece, ha dato prova del conferimento dell'incarico depositando nel Parte_1 giudizio di opposizione numerose interlocuzioni tra il legale rappresentante dell'appellata e la stessa appellante, una P.E.C di contestazione parziale degli importi prodotta da controparte, plurime conversazioni e SMS tra committente ed odierna appellante nonché le risultanze testimoniali. Il Tribunale ha omesso qualsivoglia riferimento alla oggettiva portata indiziante di questi elementi, né ha dato conto delle ragioni per le quali gli stessi fossero privi di portata dimostrativa delle prestazioni professionali dedotte nel giudizio di opposizione;
limitandosi il giudicante a commentare che il tutto sarebbe generico e non proverebbe an e quantum della pretesa.
5. I due motivi di gravame, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati e meritano accoglimento per quanto di ragione. 5.1. Il Tribunale, nella persona del giudice onorario, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado ed è incorso altresì nel vizio di motivazione denunciato con il secondo motivo di gravame. A tale riguardo si rileva che il giudicante ha totalmente omesso di valutare la valenza probatoria di taluni decisivi elementi prodotti addirittura dalla stessa parte opponente, quale la pec del 17/05/2019 e correlata nota di credito, ed ha scrutinato – in maniera superficiale ed errata - il restante compendio probatorio avente ad oggetto le prove testimoniali, il contenuto della corposa corrispondenza a mezzo pec e le numerose conversazioni per il tramite dell'applicazione di messagistica whatsapp;
tutte queste comunicazioni risultano intercorse tra soggetti riconducibili all'organigramma delle parti del giudizio.
A fronte dei succitati elementi sottoposti alla cognizione del primo giudice ha fatto seguito una motivazione carente sul piano della valutazione specifica dei contenuti delle produzioni documentali e delle prove testimoniali.
pag. 5/15 Difettano altresì i passaggi logico-giuridici che hanno indotto il giudicante ad una decisione che di fatto si compone di stralci degli scritti difensivi dell'opponente, con sbrigativa e generica valutazione della pretesa dell'appellante – opposto.
5.2. In realtà gli elementi acquisiti nel giudizio di opposizione consentono di affermare che la società abbia fornito la prova: - Parte_1 della sussistenza dell'incarico alla base del rapporto negoziale intercorso tra le parti;
- dello svolgimento di plurime prestazioni di carattere assistenziale- sanitario concordate e rese nei confronti della;
- del Controparte_1 quantum delle prestazioni fatturate.
5.3. Si analizzano di seguito i singoli elementi di prova acquisiti agli atti del giudizio di primo grado, i quali dimostrano l'esistenza del credito vantato da seppur in misura inferiore rispetto a quella ingiunta nel Parte_1 decreto opposto.
5.3.1. Pec del 17/05/2019 – Il primo giudice omette di valutare tale elemento di prova prodotto dalla stessa parte opponente e Controparte_1 pertanto avente natura confessoria. Il ammette nella pec CP_1
l'esistenza di un rapporto contrattuale chiedendo nota di credito limitatamente a prestazioni di reperibilità medica, contestando la somma di 1.250,00 euro su un totale di 39.000,00 € richiesti dall'odierna appellante e oggetto di fatturazione. La richiesta di emissione della nota di credito, che si rammenta essere un documento fiscale che rettifica o annulla una fattura errata, si accompagna alla proposta di “definire bonariamente la risoluzione della controversia”. Risulta agevole desumere che , con la pec in oggetto, si Controparte_1 sia limitato a contestare il quantum della pretesa creditoria, senza negare l'esistenza del rapporto contrattuale (qualificabile come contratto d'appalto di servizi o di prestazione professionale) con e l'esecuzione di Parte_1 concrete prestazioni da parte di questa. Va aggiunto che un riscontro della fondatezza delle prestazioni indicate nelle fatture emesse da (oggetto della pec citata) si rinviene Parte_1 nella conversazione whatsapp intrattenuta tra i referenti delle rispettive società, allorquando tale Rondello per (doc.13), senza mai Controparte_1 contestare di dovere onorare le fatture reclamate da Parte_2 per si limita a procrastinare il relativo pagamento. Parte_1
A tal riguardo, è utile rilevare che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto
pag. 6/15 allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass. n. 26801/2019).
5.3.2 Prove testi ed e-mail: le testimonianze rese nel giudizio di primo grado danno atto della presenza del personale di nei luoghi e Parte_1 negli orari indicati nelle e-mail prodotte, conferendo alle stesse piena valenza dimostrativa in ordine alla esecuzione del rapporto contrattuale esistente tra le parti. Tale convergenza di dati fornisce la prova dello svolgimento dei servizi resi dalla società cooperativa nei confronti di in più Controparte_1 occasioni (presidi per la manifestazione di inaugurazione del Tempio a Roma, trasporto in ambulanza del sig. ecc.), così come descritto Pt_3 nelle fatture poste a base dell'azione monitoria (v. più avanti in dettaglio i riscontri per ogni fattura). Il teste ha dichiarato di aver fatto parte del “comitato di Tes_1 sicurezza” della Chiesa Di Gesù Cristo Dei Santi Degli Ultimi Giorni in Roma e di aver assistito alla chiamata in vivavoce tra Parte_2
(dirigente , (operatore di ) ed il Parte_1 Per_1 Controparte_1 responsabile di : con la chiamata i referenti delle parti in Controparte_1 causa prendevano accordi in virtù dei quali la società cooperativa doveva svolgere attività di presidio presso detta Chiesa direttamente per conto del
. Il teste ha confermato che nel mese di gennaio, febbraio e marzo CP_1
2019 la svolgeva attività di presidio presso la Chiesa. Parte_1
Il teste ha confermato di aver partecipato personalmente Tes_2 all'attività di presidio per conto del nei mesi di gennaio e Controparte_1 febbraio e per il mese di marzo per due giornate (due su quattro reclamate da . Parte_1
Dalle mail intercorse tra le parti emergono richieste di preventivi per i servizi di assistenza alla manifestazione di inaugurazione della Chiesa a Roma, si accetta l'ingaggio per detti servizi, si trasmettono i turni del personale addetto. In un'altra mail si chiede il trasporto di un paziente in ambulanza per il 19/02/2019. Con riferimento a detta prestazione, a pag. 6 del carteggio vi è una mail in cui compare l'intestazione relativa al CP_1
con la dicitura “conferma trasporto del 19.02.2019”.
[...]
5.3.3. Quanto alle conversazioni whatsapp, se è vero che non si può avere certezza delle intestazioni delle utenze, tuttavia le stesse (come si evince dalla trascrizione del loro contenuto nei doc. 13 e 14 allegati da alla comparsa di costituzione in primo grado) risultano Parte_1 intercorse tra , la quale è certamente riconducibile alla Parte_2
e che si identifica nella chat come portavoce Parte_1 Persona_2 di . Nella chat contenuta nel doc. 14 l'interlocutore della Controparte_1
è indicato con identificativo ”. Parte_2 Controparte_1
pag. 7/15 Entrando nel merito dei contenuti delle conversazioni, dalle stesse emergono richieste di prestazioni di reperibilità e di altri servizi resi da che presuppongono un rapporto tra le parti già in essere. Parte_1
Lo scambio di messaggi diviene più concitato quando le richieste di pagamento da parte di “ ( ) divengono più incalzanti. Vi Pt_2 Parte_2
è coincidenza temporale tra i periodi in cui sono scambiati i messaggi e i periodi di emissione delle fatture per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo (v. scambio messaggi dal 14/02/2019 al 27/04/2019 e dal 14/02/2019 al 23/04/2019), palesandosi pertanto il progressivo deterioramento dei rapporti tra le parti in ragione del mancato pagamento delle prestazioni rese da Parte_1
5.3.4. Di notevole rilevanza, sul piano probatorio, i seguenti documenti prodotti in primo grado dalla parte opposta, odierna appellante, contenenti il testo delle conversazioni whatsapp:
- nel documento n. 16 è particolarmente significativa la mail del 15 febbraio 2019 con la quale inoltra ad i dati per Controparte_1 Parte_1 la fatturazione elettronica;
- documenti doc.17 e 18, relativi a prescrizioni mediche ed immagini: tutte le prescrizioni mediche (eccezion fatta per quella del 15/03/2019 a firma del Dott. trovano riscontro nelle conversazioni whatsapp di Per_3 cui ai doc. 13 e 14- 19 e 20. Le immagini non sono significative (si ritrae un'ambulanza e un gruppo di presunti operatori sanitari ai piedi di una chiesa).
- documenti n. 19 e 20: si tratta di chat whatsapp che forniscono riscontri di talune visite specialistiche e di trasporti in ambulanza. A pag.2 del doc. 20 l'interlocutore fornisce anche dettagli della mail istituzionale di per inoltro di uno “specchietto costi”. Controparte_1
- documento 21 costituito da un rendiconto guardia medica su file excel denominato “consulenze consorzio Italia”, inoltrato da tale Persona_4 ad in data 1/5/2019. Trattasi di un resoconto presumibilmente Parte_1 proveniente da tale “Dott.ssa ”, medico di cui si serviva Per_4
l'organizzazione per talune prestazioni sanitarie telefoniche e domiciliari. Del contenuto di questo resoconto si ha riscontro nelle chat whatsapp riportate nei doc. 13, 14, 19 e 20 con riferimento alle seguenti date: - disponibilità per consulenze telefoniche dall'11 al 18 febbraio 2019 e dal 22 al 23 febbraio 2019; - visita medica per Fioravante in data 30/03/2019 con indicazione di diagnosi.
- documento n. 22: da pag.5 vi è stampa fotostatica della mail inoltrata da a contenente il dettaglio approssimativo di Parte_1 Controparte_1 prestazioni varie con prezzo annesso (si rileva come le prime 4 pagine siano pag. 8/15 inconferenti e riportano tabelle prive di provenienza, aventi ad oggetto riepiloghi di visite e trasporti senza riferimenti).
- il documento n. 23 contiene le fatture del Dott. per le Per_3 prestazioni rese alla nei mesi di febbraio, Controparte_2 marzo e aprile.
6. Vengono di seguito riportate le singole fatture alla base del decreto ingiuntivo opposto con le indicazioni sui relativi riscontri probatori.
6.1. Con riferimento alla fattura n.4/2019 - Servizi per inaugurazione Tempio Roma dal 28 al 31 gennaio e dal 1 al 16 febbraio 2019- importo fatturato di cui al d.i. pari ad € 12.600,00, si hanno i seguenti riscontri, idonei a confermarne il contenuto:
- la fattura è richiamata nella pec di risposta del 17/05/2019 inoltrata da a;
Parte_1 Controparte_1
- le mail allegate al doc n.15: tale Dott. (si fa Persona_5 riferimento a nelle chat whatsapp- doc.13 pag.3) chiede preventivo Per_5 per la fornitura di n.1 “Auto Ambulanza Tipo ACLS con Autista Infermiere e Medico… presso la Chiesa Di Gesù Cristo Dei Santi Degli Ultimi Giorni in Roma, via Settebagni, 340.” per assistenza alla manifestazione. In particolare, con la prima mail si richiede preventivo dal 28 al 31 gennaio;
la seconda mail chiede preventivo dal 1 al 4 febbraio;
la terza mail chiede che il servizio venga effettuato sino al 15 febbraio e successivamente sino al 16 febbraio 2019;
- il Dott. interagisce con Persona_5 Controparte_3
e i due inseriscono nella conversazione il sig.
[...] Tes_2
(INFERMIERE);
- quest'ultimo rende testimonianza all'udienza del 23/09/2021 confermando i capitoli di prova e puntualizzando di aver reso servizio nelle giornate dell'inaugurazione del Tempio prestando assistenza infermieristica a circa 2000 persone al giorno come affluenza nei mesi di gennaio- febbraio e marzo;
- con la mail del 31/01/2019 la accetta l'ingaggio e Parte_1 fornisce turni. Le mail successive sono interlocutorie sempre inerenti i turni pag. 9/15 per il rilascio pass e la specifica, da parte di Dott. Persona_5 interlocutore asseritamente riconducibile a , del budget Controparte_1 giornaliero di 750,00 iva inclusa disponibile per l'assistenza alla manifestazione;
- nella chat whatsapp del doc.13 si parla più volte dell'organizzazione dell'evento di inaugurazione del “Tempio” (così indicato anche in fattura e nella prova testi del ). Tes_1
6.2.- Fattura n. 6/2019- Trasporto Ambulanza sig. del Pt_3
19/02/2019 - importo fatturato di cui al d.i. pari ad € 200,00, da confermare sulla base dei seguenti riscontri :
- la fattura è richiamata nella pec di risposta del 17/05/2019 inoltrata da a;
Parte_1 Controparte_1
- mail allegate al doc n.15: - mail del 13/02/2019 con Oggetto:
“conferma trasporto del 19.02.2019”, con la quale viene confermata la richiesta di trasporto per il a firma di tale Luisa- Persona_6
Consorzio Italia;
- mail del 15/02/2019, con cui inoltra dati per Controparte_1 fatturazione elettronica: nell'oggetto e nel corpo della mail si fa riferimento esplicito alla prestazione di trasporto in ambulanza del 19/02/2019;
- nella chat whatsapp del 19/02/19 si parla del trasporto del Sig. CE in questi termini:
“- : Vi ricordo inoltre il trasporto per oggi alle 11.15 del Controparte_1 signor cancelli
[19/02/19, 09:57:21] Ramona: Confermato
[19/02/19, 09:59:06] : Ok Controparte_1
[19/02/19, 13:23:34] : Non abbiamo nessuna notizia Controparte_1 del trasporto di cancelli?
[19/02/19, 13:37:52] Ramona: Trasporto eseguito
[19/02/19, 13:40:27] : Ok Controparte_1
[19/02/19, 14:03:20] Ramona:
[19/02/19, 14:03:28] Ramona: Gastroenterite”
6.3. Fattura n. 7/2019- “Presidio del 23/02/2019”- Importo fatturato € 700,00- da riconoscersi sulla base del riscontro nella chat (doc.13) whatsapp, in cui la chiede in data 30/04/2019 il saldo di tre Parte_2 fatture scadute tra cui la n.7; (per ) Persona_2 Controparte_1 risponde nei seguenti termini: “ [02/05/19, 14:30:48] : Persona_2
Buongiorno premetto che non mi sono piaciuti i mex precedenti ma togliendo questo stanno procedendo al pagamento delle tue fatture.”.
pag. 10/15 Pertanto, l'interlocutore riconosce la debenza delle somme di cui si richiede il saldo e tra le quali vi è l'importo della fattura n. 7/2019.”.
6.4. Fattura n. 12/2019- “febbraio: 11/1-12/1-14/6-15/4-16/2-17/2”- importo fatturato € 1.120,00- in descrizione “ consulenze mediche telefoniche” Sulla base del contenuto delle chat whatsapp si rileva che nelle conversazioni di cui ai doc. 13/14/19/20/ e nella mail della Dott.ssa gli interlocutori si accordano per consulenze telefoniche Per_4 esplicitando le modalità del relativo svolgimento. Nelle chat si fa riferimento a consulenze telefoniche in data 11-12-13-14-15-16-17-18-22-23 febbraio 2019 rese dalla dott.ssa . Nella mail inoltrata da quest'ultima a Per_4 si ha resoconto di n.22 consulenze totali, rese nelle giornate su Parte_1 indicate dal medico. Tuttavia, sulla base del contenuto delle chat whatsapp si ha riscontro soltanto di n.17 consulenze, per le quali va riconosciuto un importo complessivo di € 680,00, invece di € 1.120,00 fatturati. L'importo di € 680 si ottiene moltiplicando il compenso unitario per prestazione (indicato in fattura per l'importo di 40,00 euro) per il numero delle prestazioni riconosciute (€ 40 x 17 = 680). 6.5 - Fattura n.13/2019- “reperibilità pediatra: 14-16-17/2+18/2 mezzo turno - reperibilità cardiologo: 16-17-18/2; visite pediatriche a domicilio: 1 il 14- 1 il 16 -1 il 17 - reperibilità med gen: 18/2” - importo fatturato € 3.450,00. Di queste prestazioni si ha riscontro probatorio limitatamente alle seguenti:
- prescrizioni del pediatra dott. del 16/02/2019 (per Per_3 [...]
) e del 19/02/2019 (per (Doc.17 e 18); - il Per_7 Persona_8 medico fattura le prestazioni eseguite con riferimento a e Per_7 Per_8
e del 14/02/2019. Nelle chat Whatsapp le parti in causa Persona_9 parlano della richiesta di visite mediche con specifico riferimento: - ad un medico pediatra identificato nel dott. per le date del 14-16/02/2019 Per_3
e del 19/02/2019 (nella chat si fa il nome del paziente coincidente con quello della prescrizione, così come anche in chat del doc.19 e 20). Vi è concordanza tra accordi presi via messaggio, prescrizioni effettuate dal professionista e fatturazione presentata dal Dott. - Per le Per_3 reperibilità ulteriori si ha evidenza dal confronto tra messggi Whatsapp, il prospetto della Dott.ssa e le fatture prodotte dal Dott. Per_4 Per_3
Reperibilità medico generico per 18/02- Dott.ssa (€100,00); - Per_4
Reperibilità pediatrica 18/02 (€ 100,00); importo totale Per_3 riconosciuto per reperibilità e visite € 920,00 (420,00 per visite + € 500,00 per reperibilità); 6.6. -Fattura n. 16/2019- “presidio tempio 9-10-11-12 marzo 2019” - descrizione: “CI-Contributo per presidio ambulanza ALS - autista infermiere pag. 11/15 medico rianimatore”; importo fatturato € 4.200,00 (€ 1.050 al giorno x 4 giorni). Riscontri:
- nella mail del 24/02/2019 si ha prova rinforzata delle prestazioni di cui alla presente fattura: inoltra via mail a il Parte_1 Controparte_1 preventivo per il servizio richiesto dal 9 al 12 marzo 2019 presso detta chiesa sita in Roma, per cui vi era fattura n. 4 (compenso indicato in euro 1050,00 al giorno per Ambulanza – centro rianimazione - autista soccorritore anestesista dalle 7.30 alle 21.00);
- il teste sentito all'udienza del 23/09/2021 conferma che la Tes_1 ha reso assistenza alla manifestazione di inaugurazione del Parte_1 templio nei mesi di gennaio febbraio e Marzo;
- il teste infermiere conferma che il 10 e 11 marzo presenziava Tes_2 per conto di presso la chiesa. Parte_1
6.7. -Fattura n. 22/2019- “servizi mese marzo 2019”- trasporto ambulanza, reperibilità varie, visite domiciliari e consulenze telefoniche – importo fatturato € 8.480,00”. Si hanno riscontri soltanto per le seguenti prestazioni:
VISITE MEDICHE:
- 1 visita otorino del 11/03/2019 Sig.ra si ha prescrizione della Pt_4 dott.ssa e riscontro su tipologia di visita e data della stessa nella Per_10 chat dell'11/03/2019 (doc. 19);
- 1 visita pediatrica Dott. 15/03/2019: si hanno come riscontri Per_3 la prescrizione medica e la fattura del medico alla per Parte_1 [...]
del 15/03/2019; Per_9
- 1 visita medico chirurgo del Dott. per visita del 06/03/2019 : Per_11 con riguardo alla prestazione in questione si ha prescrizione medica e riscontro dalla chat whatsapp.
– 1 visita di medico generico per la Sig.ra Fioravante- Dott.ssa Si da atto della prestazione come eseguita nella chat di cui al Per_4 doc. 20 e nel resoconto trasmesso via mail dal medico. Tra l'altro vi è concordanza tra accordi presi via messaggio, prescrizioni effettuate dai professionisti, fatture rese da uno di essi e resoconti forniti da dott.ssa
. Per_4
TOTALE 4 VISITE + 3 giorni di REPERIBILITA'
Per quanto riguarda i TRASPORTI IN AMBULANZA si hanno i seguenti riscontri per 9 su Roma e 1 a Firenze:
pag. 12/15 - il teste infermiere dichiara di aver svolto n.8 servizi di Tes_2 trasporto in ambulanza su richiesta del specificando le date;
Controparte_1 si ha riscontro dalle chat del doc. 19;
- nelle chat si parla di: trasporti confermati e concordati per il sig. CE per il 05/03-07/03-19/03/19; di altri trasporti in egual modo concordati per il 7/03/2019- 18/03/2019-26/03/2019, per 27/03/2019 a Firenze (v. pag. 5 doc. 14) e 28/03/2019 – (doc. 19).
Pertanto, della fattura in oggetto, si ha riscontro di 4 visite;
3 gg di reperibilità; 9 servizi ambulanza;
1 trasporto ambulanza per Firenze, per un importo complessivo di € 3.370,00 su 8.480,00 fatturati.
6.8. -Fattura n. 27/2019- “integrazione servizi Marzo” - consulenza telefonica e visita domiciliare –importo fatturato € 1.320,00. Di queste prestazioni non risultano riscontri idonei a ricondurre le stesse a CP_1
; con riferimento alle consulenze telefoniche descritte in fattura si ha
[...] riscontro solo del prospetto mail inoltrato dalla dott.ssa in data Per_4
1/5/2019 a con indicazione di date e pazienti cui è stata fatta Parte_1 consulenza telefonica, ma non emerge alcun collegamento con la parte appellata.
6.9. Fattura n.32/2019- “aprile: reperibilità med gen 30 giorni-visite 3 visita notturna 1-consulenze tel 11-consulenza tel otorino 1-consulenza tel pediatra 1-reperibilità pediatra 4-visite pediatriche 4- trasporti abz”- importo fatturato € 7.000,00. Si hanno riscontri probatori soltanto per le seguenti prestazioni:
- 2 prescrizioni a firma del Dott. di visite pediatriche: - visita Per_3 per del 06/04 e per del 13/04/2019 Persona_12 Persona_13 confermate anche da chat whatsapp doc. 13-14-19;
- il teste infermiere dichiara di aver svolto un servizio di Tes_2 trasporto in ambulanza su richiesta del in data 16.04.2019.; Controparte_1
- nelle chat si parla di - 2 trasporti per sig. il 2/4 e il 16 /4 Pt_3 concordato ed effettuato;
- 1 trasporto l'8 aprile;
9 aprile, 11 aprile;
16/04 trasporto per sig. Per_14
- 1 ulteriore visita pediatrica per sig.ra ad opera di Dott. Per_15 di cui si ha riscontro con fattura del medico e chat WhatsApp;
Per_3
- 1 visita pediatrica del Dott. di cui si ha riscontro solo per via di Per_11 messaggi whatsapp.
pag. 13/15 Riscontro da chat di cui al Doc 20: 1 consulenza telefonica Persona_16
+1 visita 10/04/19 medico generico Dott.ssa per sig.ra Per_17 Per_18 Per_1
+1 visita medico generico Dott.ssa per 13/04/19. Per_20
In totale si hanno riscontri per 4 visite pediatriche, 1 consulenza telefonica, 2 visite medico chirurgo, 4 gg reperibilità, 6 trasporti ambulanza per un compenso complessivo di € 3.250,00 (determinate come sopra, v.6.4)
7.Riepilogando i riscontri sopra esposti, alle prestazioni che risultano provate corrispondono le seguenti somme:
- Fattura n.4/2019 (presidio tempio gennaio e febbraio) – importo interamente provato pari a € 12.600,00;
- Fattura n. 6/2019 (trasporto ambulanza sig. del 19/02/2019) Pt_3 interamente provato l'importo pari ad € 200,00;
- Fattura n. 7/2019 (presidio tempio del 23.2.19) importo interamente provato € 700,00;
- Fattura n. 12/2019 (consulenze mediche) importo parzialmente provato per € 680,00;
- Fattura n. 13/2019 (reperibilità e visite mediche) importo parzialmente provato per € 920,00;
- Fattura n. 16/19 (presidio tempio del 9-10-11-12 marzo 2019) importo interamente provato per € 4.200,00;
- Fattura n. 22/19 (trasporti ambulanza, reperibilità e visite mediche marzo 2019) importo parzialmente provato per € 3.370,00 .
- Fattura n. 27/2019- nessun riscontro probatorio
- Fattura n. 32/2019 (reperibilità, consulenze e visite mediche mese di aprile 2019) importo parzialmente provato per € 3.250,00; L'importo complessivo che risulta provato è pari ad euro € 25.920,00, dal quale occorre sottrarre l'importo di € 1.250 corrispondente alla nota di credito emessa dall'appellante. Risulta pertanto dovuto l'importo netto di euro 24.670, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
8. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la fondatezza, sia pure parziale, del credito azionato in via monitoria, la parte opponente va condannata alla rifusione delle spese del doppio grado, Controparte_1 parametrate sul decisum (corrispondente alla scaglione da 5.2001 a
26.000), nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
pag. 14/15 La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza n. 709/2023 del Tribunale di Lecce, pubblicata il 09/03/2023, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...]
Lecce, via Pitagora n. 10; 2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare in favore di Controparte_1
la somma di euro 24.670,00 per le causali Parte_1 descritte in motivazione, oltre interessi legali dalla data della notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo;
3) condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese del doppio grado, liquidate per il giudizio di primo grado,
[...] compresa la fase monitoria, in euro 2.800,00 per compensi, e per il giudizio di appello in euro 777,00 per esborsi ed euro 3.200,00 per compensi, oltre, per entrambi gli importi, le spese forfettarie di studio nella misura del 15%, iva e cap. Lecce, 15 aprile 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 15/15