Articolo 5 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904
Articolo 4Articolo 6
Versione
18 dicembre 1977
Art. 5.
E' abrogato l' articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694 , convertito, con modificazioni, in legge 6 dicembre 1976, n. 788 .
Il primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216 , e' abrogato con decorrenza dal 1 gennaio 1979.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1977
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