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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
risarcimento danni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott.ssa Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
-Dott.ssa IT AN De AL - Giudice ausl. rel. - ha deliberato di pronunciare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 4670 pubblicata il 14 maggio
2018, emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. distaccata di Ischia- , iscritto al n.
5126/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
TRA con sede in Napoli, Stazione Marittima, Molo Angioino, ( P.IVA Parte_1
), in persona dei suoi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegata all'atto di appello, dagli
Avv.ti Bruno Castaldo (CF. ) e Stefano Castaldo (C.F. C.F._1
), presso il primo tutti elettivamente domiciliati in Napoli, Via C.F._2
A. Depretis n. 51.
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Carmine Passaro (C.F. ) e presso lo stesso elettivamente C.F._4 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Ottava sezione civile
domiciliata in Forio (NA) alla Via Marina nr 26, giusta mandato in calce all'atto costitutivo.
CP_2
E
P. IVA , in persona dell'amministratore Controparte_3 P.IVA_2
delegato e del direttore generale e legale rappresentante pro-tempore Dott.
[...]
Amministratore Delegato e Direttore Generale) e Dott. CP_4 Controparte_5
(Dirigente della società),elett.te dom.ta in Napoli alla Via Toledo n. 389, presso lo
Studio Associato dell'avv. Antonio Annunziata, rappresentata e difesa, dall'avv.
Francesco Annunziata (C.F.: ) in virtù di procura speciale in C.F._5
atti, del 18. 12. 2014, per Notar Dott. rep.n. 186905 - Persona_1
Racc. n. 30367,allegata in atti.
-APPELLATA-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “ a)Accogliere il proposto appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4670/2018, emessa il 15.05. 2018; b) Condannare il sig. CP_1
al rimborso di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado,
[...]
oltre interessi, nonché pagamento in favore della della somma di €. Parte_1
353.184,7, oltre interessi legali sulla predetta somma devalutata al luglio 2003 e annualmente rivalutata fino alla data della decisione, nonché ulteriori interessi legali da quest'ultima data al saldo, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato : 1) “Voglia l'adita Corte, in via preliminare dichiarare CP_1
con ordinanza l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis C.p.c. o comunque rigettarsi integralmente lo stesso;
2) Nel merito, rigettare l'appello perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado;
3) Condannare la , Parte_1
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in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni patiti dal sig.
nella misura complessiva di €. 27.994,00 ovvero in quella misura che, CP_1
ricorrendone i presupposti, la Corte vorrà determinare in via equitativa, in ogni caso, oltre interessi e svalutazione monetaria dal fatto a tutt'oggi;4)Condannare la T_
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle competenze e
[...]
spese (ivi comprese quelle di ctu) di entrambi i gradi di giudizio;
in via solo gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla
9) Dichiarare l'obbligo della (ovvero, CP_6 Controparte_7
della la incorporante la Controparte_8 Controparte_8 [...]
in virtù di provvedimento dell del 22.6.2004 e successiva CP_7 CP_9
attuazione della fusione con atto per notar di Torino del 21.9.2004) a Per_2
garantire e manlevare il sig. da qualsivoglia pretesa avanzata dalla CP_1 [...]
nei suoi confronti e , per l'effetto, condannare la T_ Controparte_7
(ovvero, per lei, la , al pagamento in favore della di
[...] CP_10 Parte_1
qualsivoglia somma eventualmente dovuta al alla a titolo di CP_1 T_
risarcimento danni connesso;
vinte le spese e compensi, con distrazione ”.
Per L'appellata 1) Rigettare l'appello con l'integrale conferma Controparte_3
della sentenza di primo grado;
vinte le spese e competenze del grado”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
LE ARGOMENTAZIONI DELL'IMPUGNANTE E IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva in Controparte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli – Sez. Dist. di Ischia-, la al fine CP_11
di ottenere la declaratoria di responsabilità unica ed esclusiva di quest'ultima nella determinazione del sinistro verificatosi in data 27 agosto 2002, alle ore 9:05 nello specchio acqueo antistante il Porto di Casamicciola Terme tra la sua imbarcazione tipo
Benetti denominata “NI IV” e l'Aliscafo della denominata Controparte_12
“ST LU”. Assumeva l'attrice che, in tale circostanza l'imbarcazione “NI IV”,
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partita da Ischia Porto, con rotta Punta IC, governava per Rv (Rotta vera) 240°
a 0,50 mt dalla costa allorquando, giunta a ponente del Porto di Casamicciola Terme, passando al traverso del Porto, veniva collisa dall'SC denominato “ST LU” che, si trovava in fase di raggiungimento, riportando danni strutturali alla parte prodiera opera viva ed opera morta. Con comparsa di costituzione e risposta del 23 giugno
2003, si costituiva la la quale contestava la domanda attorea e, Controparte_12
spiegava a sua volta domanda riconvenzionale, chiedendo il risarcimento dei danni a sua volta patiti dall ed addebitati alla condotta del “NI IV”. A Parte_2
sua volta l'attrice, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della Compagnia
Assicuratrice per essere manlevata in caso di soccombenza. Parte_3
Instauratosi il contradditorio, la causa veniva istruita con la prova testi e la Ctu tecnica, acquisita la documentazione in atti, nonché la sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. Dist. di Ischia- n. 12436/2010, con la quale il comandante del “ST LU” veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 1123
R.D. 30/03/1942 n. 327 (cod. nav.) in relazione al sinistro per cui è causa. Espletata la
Ctu la causa veniva rinviata per le precisazioni delle conclusioni. Precisate le conclusioni la causa veniva introita a sentenza con i termini ordinari.
1.LA SENTENZA APPELLATA E IL GIUDIZIO DI APPELLO
Con la sentenza n. 4670/2018, pubblicata il 14/05/2018, il Tribunale di Napoli – Sez.
Dist. di Ischia-, così provvedeva:
a) accoglieva parzialmente la domanda e per l'effetto dichiarava la responsabilità unica ed esclusiva della in persona del suo legale rappresentante p.t. in ordine al Parte_1
sinistro per cui è causa;
b) condannava la , in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_12
risarcimento dei danni patiti dal sig. nella misura di € 27.994,00, Controparte_1
oltre interessi e svalutazione monetaria dalla domanda alla data di pubblicazione della sentenza;
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c) condannava la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_12
pagamento delle spese di lite, che liquidava, in mancanza di notula, in € 4.835,00, di cui € 875 per la fase di studio, € 740 per la fase introduttiva, € 1600 per la fase istruttoria ed € 1620 per la fase decisionale, oltre € 300 per spese non imponibili, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
d) poneva definitivamente a carico della le spese di CTU già liquidate Parte_1
come da decreto di liquidazione;
e) compensava le spese di lite tra incorporante la Controparte_8 [...]
e . CP_7 Controparte_1
1.2 LE RAGIONI DELL'APPELLANTE E DIFESE DELL'APPELLATA
Avverso detta pronuncia, la con citazione ritualmente notificata in data Parte_1
16.10.2018 si appella a questa Corte contro la decisione in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli -Sez. Dist. di Ischia-, ha accolto parzialmente la domanda spiegata dal , dichiarando l'esclusiva responsabilità dell'odierna Controparte_1
appellante, la quale con sei motivi di censura, si duole dell'errata interpretazione del materiale probatorio versato in atti, in particolare dell'errata interpretazione della sentenza penale di condanna, sostenendo che, il primo giudice in violazione delle norme di legge avrebbe posta a fondamento della decisione, tale sentenza. Ciò non può essere acclarato per come infra.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria in data 03.12.2018, si costituiva il resistendo all'impugnazione, ed eccependone Controparte_1
l'inammissibilità e, nel merito l'infondatezza. Chiede, pertanto, respingersi l'appello, con tutte le conseguenze di legge. Vinte le spese e competenze con attribuzione. Si costituiva altresì, la terza chiamata in causa in primo grado, la Controparte_13
condividendo le conclusioni dell'appellato , resiste all'appello e,
[...] CP_1
chiedendone il rigetto. Vinte le spese del grado.
Instaurato il contraddittorio, ed acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, dopo
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alcuni rinvii, previo mutamento del relatore la causa giungeva all'udienza del 10/05/
2024, per le precisazioni delle conclusioni. Tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in tale data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza di pari data,la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
LE QUESTIONI PRELIMINARI.
Il precetto di cui all'art. 342 c.p.c. deve reputarsi rispettato ogni volta che l'impugnazione permette la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (da ultimo Cass. 30.5.2018 n.
13535), con la conseguenza che non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (ved. Cass. n. 24464 del 04.11. 2020;
Cass. civ. n. 21401 del 26. luglio 2021; e per ultima Cass. Civ. n. 3929 del 9 febbraio
2023 sul principio di specificità dei motivi di appello).
L'impugnazione proposta dalla difesa dalla rivolge chiare, specifiche e CP_6
pertinenti critiche alla sentenza gravata e quindi rispetta pienamente il precetto di cui all'art. 342 c.p.c.
Non vi è dubbio poi, alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 348 ter c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione priva di ragionevole possibilità di accoglimento possa essere pronunciata soltanto “prima di procedere alla trattazione”
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dell'appello, ossia prima della celebrazione dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., con la conseguenza che in sede decisoria non può formare oggetto di riesame l'eventuale diniego di quel provvedimento.
Detto ciò, l'appello benché ammissibile sotto il profilo di cui all'art.342 c.p.c. così come novellato dall'art.54 del D.L.n.83/2012, non merita considerazione, per come in infra.
ESAME DEI MOTIVI DI APPELLO.
2. Tanto premesso i motivi di censura possono sintetizzarsi nei termini che seguono e, non tutti verranno scrutinati, atteso che, l'odierno appellante seppure velatamente, tra i motivi di appello censura la sentenza penale di condanna, che di certo non è ammissibile in questa sede.
Con vari motivi di censura, alquanto ripetitivi, la società appellante deduce l'errata lettura del giudicato penale a carico del Comandante della ST LU;
violazione dell'art. 651, 1° comma C.p.p.; erroneo esame degli atti e documenti depositati e/o erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie, in particolare, delle dichiarazioni dei testi e delle loro rispettive qualità; lamenta inoltre, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; ed ancora violazione degli artt. 483 e 484 cod. nav. e 2043 c.c.; lamenta inoltre, la violazione delle Regole 5,6,7,8,13, 16 e 17 Collisione Controparte_14
; violazione degli artt. 1227, 1° comma, e 2056 c.c.; insufficiente, illogica e
[...]
contraddittoria motivazione;
carenza, a fondamento della decisione, di nozioni di fatto che, rientrano nel patrimonio della comune esperienza;
violazione degli artt. 598 e 599 cod. nav., e art. 475 reg. cod. nav.; omesso esame del filmato dell'evento, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
3. In punto di diritto, non appare condivisibile la tesi dell'impugnante a sostenere che, il primo giudice abbia ignorato il fatto materiale rappresentato dalla navigazione delle due unità su rotte incrociate, dovendo ben sapere che, l'imbarcazione, se raggiungente, ha l'obbligo, pur provenendo da dritta, di lasciare libera la rotta dell'SC. In altre parole, sostiene che, vi sia stata una grossolana violazione della regola 13. Sul punto
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il Ctu ha ampiamente chiarito tale circostanza (per come infra), fatta propria dal
Tribunale, per cui l'accusa rivolta al primo giudice, risulta inammissibile.
3.1 la Corte ritiene che, in ossequio al principio del libero convincimento del giudice
(ex artt. 115 e 116 cpc,), il Tribunale ha correttamente valutato tutti gli elementi raccolti durante lo svolgimento del processo, volti a dimostrare l'esistenza del fatto dichiarato dalle parti. In particolare, si ricorda, che in primo grado è stata disposta ed ammessa la prova testimoniale, nonché la Ctu tecnica, che ha consentito di accertare l'effettivo verificarsi del sinistro nautico e l'addebitabilità dello stesso in via esclusiva alla condotta del capitano del ST LU, SC SNAV, la cui responsabilità come comprovata da parte attrice odierna appellata, mediante idonea produzione documentale, non contestata e non disconosciuta dall'odierna appellante.
Si evidenzia inoltre che, il primo giudice ha precisato quanto segue: “ deve ritenersi che, a prescindere dalla prova orale, non determinante all'esito della lite alla luce delle dichiarazioni dei testi e della loro rispettiva qualità, sia opportuno esaminare tale pronuncia penale in correlazione con la Ctu espletata in corso di causa, la quale ha avuto senz'altro, in considerazione delle questioni eminentemente tecniche affrontate dall'ausiliario, un ruolo decisivo nella delibazione della controversia. Al proposito il Consulente ricostruisce la dinamica dell'evento attribuendone la responsabilità unica ed esclusiva alla condotta di navigazione del capitano della ST
LU”), emergenze istruttorie correttamente valutate dal primo giudice, il quale ha esposto le proprie ragioni con gli elementi di prova acquisiti durante lo svolgimento del processo.
Premesso che, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, osserva la Corte che, coerentemente con quanto si evince dal combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., il giudice di prime cure ha valutato gli elementi ritenuti necessari ai fini della decisione, la quale, dunque, si dimostra essere assolutamente argomentata e pienamente motivata sia sul piano logico che giuridico, tanto da risultare esente da
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vizi e priva di fratture. Di certo, il Tribunale non ha posto a fondamento della decisione assunta il giudicato penale, se non per un confronto con il fatto materiale;
a tale riguardo: “si ribadisce che, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quale accertamento della sussistenza del fatto, della sua penale e all'affermazione che, l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno ex art. 615 C.p. (ved. Cass. Civ. n. 36617 del 30/12/2023 – che, ribadisce la portata in termini di onere probatorio del nesso di causa nel giudizio civile della sentenza penale passata in giudicato- precisando che, il nesso di causalità giuridica deve essere provato dall'attore secondo i canoni della responsabilità civile invocata).
Difatti, tali canoni sono stati, accertati e, correttamente valutati dal primo giudice, con motivazione condivisa.
Si osserva, inoltre, che la fattispecie in esame va inquadrata nelle norme dettate dal codice della navigazione che, nel libro terzo (delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione)- Titolo III (Della responsabilità per urto di navi) disciplina le diverse ipotesi di responsabilità; in particolare, l'art. 483 prevede espressamente che
“Se l'urto è avvenuto per colpa di una delle Navi, il risarcimento dei danni è a carico della nave in colpa”; nonché nel cono normativo di cui all'art. 2043 c.c. in relazione alle norme di cui sopra – risarcimento del danno per fatto illecito “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (2947;185,198 c.p.- Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che,
a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui-).
Ebbene, pur non volendo considerare l'acquisita sentenza penale n. 12436 del 2010, nella sentenza appellata si legge in maniera incontrovertibile che, il primo giudice ha fatto propri gli accertamenti e le conclusioni del proprio ausiliario d'ufficio (a differenza di quanto sostiene l'odierno appellante – punto II dell'appello- si evidenzia
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che, trattandosi di sinistro marittimo, il primo giudice correttamente, ha nominato un perito tecnico iscritto all'albo speciale dei Consulenti marittimi), atteso che, il Ctu ha espletato il mandato ricevuto con estrema solerzia e professionalità, con cognizioni tecniche e, in contraddittorio con le parti (ved. elaborato).
Si osserva, inoltre, che il primo Giudice non ha mai affermato che la sentenza penale di condanna avesse “autorità di cosa giudicata”, ma ha valutato la stessa in relazione agli elementi oggettivi acquisiti durante lo svolgimento del processo, con le dichiarazioni testimoniali e l'espletata c.t.u., giungendo alle medesime conclusioni: “ in definitiva il Ctu ritiene di affermare la violazione dell'obbligo di diligenza da parte del Comandante della in quanto questi, essendo l'SC ST LU Parte_4
in fase di manovra all'uscita dal porto di Casamicciola Terme per immettersi in una zona di traffico con destinazione Ventotene, avrebbe dovuto consultare il radar presente in plancia, che invece è risultato essere stato in stand by, ed avrebbe dovuto comunque usare un servizio di vedetta, visivo ed uditivo (in ogni caso non sarebbe risultato sufficiente). Ne consegue la responsabilità unica ed esclusiva del
Comandante e, quindi, della che, nella conduzione dell'Aliscafo, Pt_4 Parte_1
ha violato le norme di ordinaria prudenza e quelle del codice della navigazione”.
D'altronde, benché se ne duole l'odierno appellante, è incontestabile che, il petitum e la causa petendi richiedevano e richiedono specifiche cognizioni tecniche, per cui il primo giudice, correttamente, ha basato la propria decisione sulla consulenza tecnica.
Passando al testimoniale si evidenzia che, i testi escussi di parte attrice, odierna appellata (sig. – indifferente- dichiarava che: “ stavamo nello Testimone_1
specchio acqueo del Porto di Casamicciola dove dovevamo entrare provenendo da
Ischia Porto;
ho visto il motoscafo denominato NI IV del sig. ; Controparte_1
il motoscafo procedeva in direzione IC ( precisamente verso Lacco Ameno) e, quando l'ho visto aveva già superato il fanale verde, cioè quello posto a sinistra uscendo dal Porto di Casamicciola;
io mi trovavo al ponte superiore della Galaxy all'aperto e preparavo l'imbarcazione all'ormeggio; il motoscafo aveva già superato
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il fanale verde del Porto, quando il ST LU della stava uscendo dal Porto di T_
Casamicciola e così facendo ha raggiunto il motoscafo NI IV e, quindi vi è stato
l'impatto; posso confermare che il ST LU quando è uscito il NI era già passato;
appena dopo l'impatto mi sono reso conto che vi era un incidente perché ho sentito la radio di bordo;
ho sentito il comandante del ST LU che diceva che, vi era stato
l'impatto ” Dello stesso tenore letterale il teste – indifferente, Testimone_2
pescatore- dichiarava che: “conosco i fatti per cui è causa perché….pescavo a ponente del Porto di Casamicciola – fermo restante l'ora, il luogo e la data- stavo spalmando le nasse insieme a mio padre e vedemmo passare il a bordo CP_1
del NI che ci salutò; dopo che il è passato abbiamo sentito un urto CP_1
tremendo; abbiamo visto il motoscafo del con la prua contro l'ala CP_1
dell'SC; il navigava verso Lacco Ameno e l' aveva la prua CP_1 Pt_2
indirizzata verso punta cornacchia;
Preciso che, il NI quando lo abbiamo avvistato aveva già attraversato il fanale verde del Porto;
il NI procedeva piano forse 8/9 nodi… a seguito dell'impatto il NI si liberò dall'SC dove era incastrato andando in retromarcia e si diresse verso il Porto di Ischia con la alzata;
Per_3
L'SC quando l'ho visto aveva le ali alzate ed entrambe le unità erano ferme”.
Infine il teste , si è limitato a confermare i danni riportati da Testimone_3
entrambe le unità coinvolte nel sinistro.
Ebbene dalle propalazioni testimoniali di parte attrice, emerge:
1) Il nesso di causalità esistente, tra l'azione svolta dall'SC ST LU della e i danni riportati dal NI IV;
T_
2) La dinamica e l'eziologia del sinistro connessa per mancanza diligenza da parte del Comandante del ST LU che, tenendo una rotta cd. raggiungente, in violazione del Regolamento degli abbordi in mare non ha dato precedenza al
NI IV;
3) I danni patiti dal NI IV che nella loro determinazione sono rimasti incontestati ed accertati dal Ctu e dai testi.
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Passando alle dichiarazioni dei testi di parte convenute in riconvenzionale, il teste risultava essere Direttore di macchina del ST LU (così come il Testimone_4
Comandante ), il teste (responsabile Ufficio Tecnico della ) era Testimone_5 T_
legato da un rapporto di lavoro, così come il teste (marinaio Testimone_6
imbarcato a bordo della ST LU).
In conclusione il primo giudice ha ritenuto esaustiva la Ctu, la quale stante la specificità della materia e la necessità di accertare fatti non altrimenti accertabili che con l'impiego di tecniche particolari, deve ritenersi percipiente, di guisa che costituisce fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo» ( Cass. Civ. n. 15747 del 15.06.2018; cfr. ex plurimis, Cass. 8 gennaio
2004 n. 88, idd., 21 luglio 2003 n. 11332, 16 maggio 2003 n. 7635, 30 gennaio 2003
n. 1512, 4 novembre 2002 n. 15399, 31 luglio 2002 n. 11359, 15 aprile 2002 n. 5422,
7 marzo 2001 n. 3343, 12 dicembre 2000, n. 15630, giugno 2000, n. 8395).
Quanto alle altre doglianze, l'appellante si lamenta, ancora una volta, T_
dell'omesso esame del filmato registrato da un passeggero dell'SC, dal quale emergerebbe la mancanza di responsabilità del comandante del ST LU.
Sul punto si osserva che, il Ctu ha chiarito il motivo per cui tale filmato non poteva essere utilizzato per l'accertamento delle rotte e delle responsabilità, oltre a non poter avere alcun valore probatorio in quanto non potevano essere salienti dei “dati certi circa le indicatrici di moto, la distanza progressiva di avvicinamento delle due unità coinvolte nell'occorso”.
Si evidenzia che, nella sentenza penale n. 12436 del 2010 del Tribunale di Napoli sez.
Distaccata di Ischia, veniva in rilievo che: “Oggi – in presenza delle parti e precisamente in presenza del P.M. e dell'avv. della difesa avv. Antonio Nevola, sost. ex art. 102 c.p.p. dall'avv. Sebastiano del sig. (contumace) è Controparte_15
effettuata la visione del filmato dell'incidente, ripreso da un passeggero dell'SC condotto dall'imputato. La tesi della difesa è che il motoscafo, anche se proveniva
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dalla destra rispetto all'SC, non aveva il diritto di precedenza, perché è andato
a collidere con l'SC sopraggiungendo da dietro, quindi la sua direzione di marcia era al di fuori dell'ambito visuale avuto dal . Questa conclusione è Pt_4
contraddetta dal filmato. Da esso emerge con chiarezza che il motoscafo era davanti all'SC, provenendo da destra. Dunque esso era all'interno della sfera visiva del comandante . Questi aveva tutto il tempo per manovrare l'unità navale in Pt_4
modo da evitare l'impatto con il motoscafo. Si vede nel film che il mezzo NI IV compare alla destra dell'entrare del video, che è all'interno dell'SC, e la sua direzione di marcia – verso il lato destro di quest'ultimo – è ben visibile del conducente dell'SC medesimo. Ciò anche se si ipotizza che l'andare del filmato fosse situato nella parte terminale del mezzo navale, cioè quella più distante della cabina di pilotaggio occupata dall'imputato. Ne consegue che, provenendo da destra il NI IV, secondo una direzione di marcia visibile dal comandante del ST LU, era questo che doveva cedere il passaggio al primo mezzo. Questo non è successo per
l'imperizia dell'imputato”.
Pur non volendo considerare il giudicato penale, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 582 cod. nav. ma anche ai sensi dell'art. 2697, 2° comma, incombe su “chi ne abbia interesse” il relativo onere probatorio;
nel caso de quo in relazione alle circostanze
“contrarie a quelle accertate dall'Autorità Marittima”, dall'istruttoria espletata in corso di giudizio di prime cure è stata accertata l'esclusiva responsabilità del Comandante del ST LU, per cui si cade nella ipotesi regolata dall'art. 483 cod. nav. che, riguarda l'urto per colpa unilaterale, in relazione con l'art. 2043 c.c. in quanto entrambi trattano la responsabilità civile per danni. L'art. 483 specifica che, in caso di urto tra navi causato dalla colpa di una di essa (nel caso in esame la ), il risarcimento dei danni T_
è dovuto dalla nave in colpa. L'art. 2043 c.c. invece, stabilisce che chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, con fatto doloso o colposa, è tenuto a risarcirlo. Detto ciò si ritiene di precisare la relazione tra le due norme citate e, precisamente l'art. 483 si basa sul principio generale dell'art. 2043, applicandolo specificatamente al contesto
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marittimo dell'urto tra navi. In altre parole, l'art. 483 è una norma speciale che specifica come si applica la responsabilità civile del fatto illecito (come stabilito dall'art. 2043) in caso di urto tra navi.
Infine, per completezza, si riporta, il dato letterale emerso dalla CTU, espletata da - un Consulente tecnico (per come sopra detto) iscritto all'albo speciale dei consulenti marittimi, così come previsto dall'art. 599 c. nav. trattandosi di -sinistro marittimo-,
“sulla scorta dei documenti depositati agli atti, del rapporto riassuntivo di inchiesta formale sommaria, dei questionari redatti dal Comandante del ST LU sig. Pt_4
e dal Capitano dell'imbarcazione NI IV sig. , delle dichiarazioni di CP_1
evento straordinario, dell'estratto giornale nautico parte II ST LU, dei rilievi fotografici e del verbale congiunto di accertamento danni l'SC ST LU partiva da Napoli e faceva scalo, come previsto nel porto di Casamicciola Terme da dove ripartiva alle ore 9,00 circa per l'Isola di Ventotene. L'imbarcazione NI IV, partiva da Porto di Ischia alle ore 8,40 ed uscita dallo stesso, si dirigeva verso Lacco Ameno, con rotta e velocità costante (Rv dichiarata 284°); il Comandante del ST LU, per sua stessa ammissione, non consultava il radar presente in plancia perché in stand – by, navigava a vista ed al traverso del fanale verde del Porto di Casamicciola, incrementava la velocità per assumere assetto permanente sulla rotta dichiarata
Rv.278°. Da una proiezione effettuata su carta nautica della Rv.278° del traverso del fanale verde ci si rende conto che, con tale rotta l'SC non poteva raggiungere l'isola di Ventotene ma si sarebbe diretto all'interno della Baia di Punta Monte Vico.
Pertanto in fase di manovra (incremento della velocità) accostava a dritta e non vedeva l'imbarcazione da diporto proveniente dalla sua dritta. Alle ore 9.05 circa, il
Comandante del ST LU accortosi dell'imbarcazione, pochi istanti prima del sinistro, provvedeva ad una brusca riduzione dei giri del motore ma l'azione avveniva in contemporanea con la collisione tra le due unità…la prora della NI IV penetrava all'altezza del 4° oblo di diritta dell'SC ….l'impatto avveniva con urto quasi trasversale….l'altezza dei danni rispetto alla linea di galleggiamento e le dichiarazioni
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dello stesso Comandante rese all'Autorità Marittima, confermano che Pt_4
l'SC era in fase di manovra (accelerazione per portarsi sulle ali)”.
In conclusione il Ctu ritiene di poter affermare la violazione dell'obbligo di diligenza da parte del Comandante della in quanto questi, essendo l'SC Parte_4
ST LU in fase di manovra all'uscita del porto di Casamicciola Terme per immettersi in una zona di traffico con direzione Ventotene, avrebbe dovuto consultare il radar presente in plancia, che invece è risultato essere in stato di stand by, ed avrebbe dovuto comunque usare un servizio di vedetta, visivo ed uditivo.
In conclusione, esaminati gli atti, ritiene questo Collegio, che la motivazione del primo giudice, per come integrata, va condivisa.
Si evidenzia che (a differenza di quanto sostiene l'odierno appellante), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non indotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c. (ved. Cass. Civ. Sez. Unite n. 20867 del 30/09/2020;
Cass. Civ. n. 12024/2025).
DECISIONE DELLA CORTE.
La sentenza impugnata resiste cioè alle critiche formulate, il che comporta il rigetto dell'appello spiegato dalla .A., con la condanna della stessa, per il principio CP_16
della soccombenza, al pagamento in favore del e della CP_1 Controparte_13
(appellate) delle spese processuali del presente grado, e si liquidano, in
[...]
conformità al decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, negli importi medi dello scaglione di riferimento ( ad €.260.000,00), in considerazione delle
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questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria, non svoltasi (Cass. ord. N. 10206/2021).
Visto il totale rigetto dell'appello, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
e le che liquida, per ognuna in complessivi €.
[...] Controparte_3
14.239,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15% , iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c) La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso in Napoli il 16 maggio 2025, nella camera di consiglio della ottava sezione civile di questa Corte.
Il Giudice aus. est. Il Presidente
(IT AN De AL) (Antonio Quaranta)
Documento firmato digitalmente
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