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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/07/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 243/2024RG vertente tra
(P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (C.F.: ), corrente in Parte_1 C.F._1
Chiaravalle (AN), Via D'Antona, n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Doriano Gabrielli
(C.F.: ), dall'Avv. Gabriella Gabrielli (C.F.: ),sia C.F._2 C.F._3 congiuntamente che disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Jesi (AN), Viale della Vittoria, n. 101 (comunicazioni fax 0731/212412 - pec:
– ; Email_1 Email_2
-parte appellante principale/appellata incidentale e
(P.I. / C.F.: ), con sede Controparte_1 P.IVA_2 in Fermo (FM), Via S. Girolamo, n. 88, in persona del socio amministratore e legale rappresentante p.t. (C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_2 C.F._4 in Via S. Giorlamo, n. 88/A, rappresentato e difeso dall'avv. Achille Castelli del Foro di Fermo
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale del medesimo C.F._5 procuratore, sito ad Altidona (FM), Via Cherubini n. 25 (comunicazioni fax: 0734/931752 -pec:
; Email_3
-parte appellata principale/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni. Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta di ha evocato in Parte_1 Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Ancona, l' per chiedere CP_1 Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, condannare la ditta al pagamento della somma di €. 35.800,00 oltre Controparte_1 interessi moratori”.
A fondamento della domanda esponeva che la società convenuta aveva commissionato la fornitura di un acquascivolo mod. XBSN 0726A per il prezzo di €. 48.800,00, precisava di avere provveduto all'installazione dell'attrezzatura ludica, riferiva che la ditta convenuta aveva versato solo due acconti per la complessiva somma di €. 13.000,00, deduceva che, nonostante l'utilizzazione del gioco da parte della convenuta, quest'ultima non provvedeva al pagamento della residua somma pari ad €. 35.800,00, evidenziava che vani erano stati i tentativi per ottenere quanto dovuto.
Con comparsa di risposta depositata in data 11.06.2019, si costituiva la società
[...]
allegando di essere proprietaria di un complesso immobiliare sito in Controparte_3
Ponzano di Fermo, esponeva di avere commissionato alla ditta la Parte_1 realizzazione di un impianto del tipo acquascivolo, riferiva che fin dall'inizio si manifestavano gravi vizi e difetti nel funzionamento dell'impianto, evidenziava che la ditta attrice, pur riconoscendo la presenza dei vizi, non provvedeva alla loro eliminazione, rilevava di avere conferito incarico ad un tecnico di propria fiducia, il quale, analizzata l'attrezzatura, concludeva affermando che il gioco era inutilizzabile in quanto pericoloso e non conforme alle normi vigenti in materia di sicurezza.
Alla luce di quanto sopra esposto, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito, previa declaratoria di insussistenza dei presupposti del preteso credito… statuire la intervenuta risoluzione del contratto di cui alla proposta n. 41/2017 per grave inadempimento contrattuale della impresa attrice e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande di condanna ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto. In accoglimento della domanda riconvenzionale, statuire che per effetto del grave inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto stipulato in data 24.6.2017, la ditta di è Parte_1 Parte_1 tenuta al rimborso in favore della società della somma Controparte_3 di €. 9.472,49 oltre interessi, nonché di quella ulteriore somma di €. 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno. In ogni caso condannare la ditta di al Parte_1 Parte_1 risarcimento dei danni ex art. 96 cpc. In via subordinata, accertato e dichiarato l'inadempimento dell'impresa attrice, disporre la riduzione del prezzo delle opere appaltate attese la presenza dei gravi vizi e difetti nella misura che conseguirà in corso di istruttoria, e, in ogni caso, tenendo conto del preventivo n. 41/2017, stante la illegittimità della maggior somma pretesa, dichiarare la giudiziale compensazione, fino alla reciproca concorrenza dei rispettivi crediti”.
La causa veniva istruita mediante Ctu.
Precisate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“Si premette, in merito alle numerose deduzioni presenti in atti e verbali di causa che è consentito al giudice non esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, considerate le questioni non trattate non come omesse ma semplicemente assorbite, ovvero, superate con quanto ritenuto provato dal giudicante in merito al rapporto dedotto e al rito intrapreso.
Inoltre, si precisa che ai fini della decisione verranno prese in considerazione le domande e le eccezioni formulate dalle parti entro il termine di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. n. 1, in quanto le comparse conclusionali non possono contenere eccezioni nuove che comportino un ampiamento del thema decidendum.
La domanda di parte attrice è solo in minima parte fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di quanto esposto in motivazione.
Occorre premettere che il contratto intercorso tra le parti può qualificarsi come appalto.
Nei contratti misti in cui si combinano elementi della vendita e dell'appalto, la scelta del regime applicabile dipende dal significato pratico dell'operazione negoziale, ossia dalla direzione funzionale che le parti hanno inteso dare al contratto;
se alla prestazione di “dare” tipica della vendita si affianchi quella di “fare”, caratterizzante l'appalto, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, considerando la volontà dei contraenti oltre che il senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la fornitura della materia e il conseguimento della cosa sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita).
Nel caso di specie, deve ritenersi che il concreto scopo dell'operazione negoziale fosse ottenere l'installazione della struttura ludica consistente in un acqua scivolo, così che oggetto del contratto era il facere concretizzatosi nella messa in opera della stessa, cui era, naturalmente, connessa la prestazione di dare il bene nella sua materialità.
L'eccezione preliminare di merito sollevata dall'attore con la quale afferma l'intervenuta decadenza della ditta convenuta dalla denunzia dei vizi è infondata e va respinta.
Tra i documenti versati in atti dalla convenuta e non contestati dall'attore, vi è la mail del 4.9.2017 del predetto attore nella quale, dopo avere effettuato un sopralluogo, lo stesso si offre di eseguire un intervento di ripristino della struttura.
Tale condotta implica riconoscimento tacito da parte dell'attore dei vizi denunciati dalla committente ed ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dal termine di decadenza di cui all'art. 1667 c.c, costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di facere che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, che non estingue quella originaria, non è soggetta ai termini di decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine decennale di prescrizione fissato per l'inadempimento contrattuale
Ciò chiarito, parte convenuta non ha specificamente contestato il credito oggetto della domanda attorea limitandosi ad eccepire l'inadempimento della controparte agli obblighi contrattualmente assunti, sicchè la pretesa creditoria deve ritenersi provata per il principio di cui all'art. 115 c.p.c.
Ne consegue che, risultando incontestato tra le parti che la struttura ludica consistente in un acquascivolo è stata effettivamente ordinata dalla società agricola e consegnata Controparte_3 dal e che il corrispettivo pattuito per la stessa era pari ad €. 48.800.00, e che la ditta Pt_1 convenuta ha versato un acconto di €. 13.00,00, il contenzioso concerne unicamente l'accertamento dell'inadempimento lamentato dalla convenuta e l'eventuale controcredito dalla stessa vantato per gli asseriti danni patiti.
Tanto premesso, va, quindi, esaminata la domanda di risoluzione proposta da parte convenuta.
A differenza della vendita, di cui può essere chiesta la risoluzione ex art. 1490 c.c., quando i vizi della cosa venduta siano tali da diminuire in modo apprezzabile il suo valore, la disciplina dettata dall'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali dal renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, in altri termini, tale azione è circoscritta esclusivamente ai casi di grave e irreversibile inadempimento, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore (Cass.
5.7.2022 n. 21188).
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze della CTU, si deve ritenere che la domanda di risoluzione sia infondata, mentre deve essere accolta la domanda di diminuzione del prezzo.
Il CTU nominato, ing. ha accertato, a seguito di sopralluoghi e verifiche, Persona_1 che la struttura presenta tre diverse problematiche: a) il tubo n. 8 nella zona centrale si appoggia direttamente sullo spigolo vivo di un sostegno circolare metallico. Si tratta del sostegno per la struttura del camminamento che conduce alla torretta e non del sostegno degli elementi tubolari che si trovano in corrispondenza delle giunzioni tra due elementi. Il contatto diretto del tubo con anche le sollecitazioni e i movimenti nel caso di utilizzo del gioco danneggiano il tubo stesso;
b) diversi elementi presentano rotture lungo la frangia in corrispondenza dei bulloni di giunzione. In corrispondenza della giunzione, la guarnizione è presente solo nella parte inferiore della sezione del tubo e non sull'intera circonferenza. La rifilatura della flangia maschio non sempre è perfettamente rifilata come la flangia femmina del successivo elemento dove viene alloggiata e bullonata. Nell'ultimo tratto vicino alla piscina, il tubo n. 45 e il tubo n. 46 non sono perfettamente allineati;
c) nella superficie interna dello scivolo, in n. 17 giunzioni i tubi presentano una differenza di livello contrario alla direzione di scivolamento, in n. 16 presentano una differenza di livello nella direzione di scivolamento infine n. 14 sono allineati.
Il consulente, poi, ha aggiunto che i vizi sono eliminabili mediante lo smontaggio completo della condotta dell'acquascivolo, la sostituzione degli elementi danneggiati, la fornitura e installazione di guarnizione adeguate e il rimontaggio della condotta priva di dislivelli.
Ciò precisato in merito alle risultanze della consulenza tecnica, appare, invero, destituita di fondamento ogni difesa del la quale vorrebbe addossare sul committente le rotture Pt_1 riscontrate dal CTU nel sopralluogo del 22 dicembre 2022 rispetto a quelle a quelle rilevate nell'anno 2017 accertate dal ctp di parte convenuta. Ebbene, va evidenziato che se il fosse intervenuto tempestivamente allorchè erano stati Pt_1 riscontrati i vizi nell'anno 2017, e, peraltro, dallo stesso riconosciuti con la mail del 4.9.2017, con elevata probabilità, non ci sarebbero stati gli aggravamenti riscontrati oggi dal CTU.
Inoltre, il CTU, in risposta ai chiarimenti richiesti da parte convenuta, ha concluso che lo stato attuale in cui verte la struttura ludica la rende non idonea all'uso, in quanto le varie rotture e i vizi in genere possono costituire pericolo per l'utilizzatore. Quindi, il gioco non può essere utilizzato nelle condizioni attuali, ma ha ribadito il perito che l'eliminazione dei vizi consentirà la regolarità dell'opera.
La quantificazione dei vizi è stata effettuata dal CTU valutando il costo dei materiali da sostituire, la manodopera necessaria per il ripristino e le spese accessorie;
pertanto, il consulente ha stimato che i vizi ammontano ad €. 34.160,00.
Le conclusioni del CTU vengono fatte proprie anche dal giudicante, in quanto fondate su un attento studio della documentazione versata in atti e dello stato dei luoghi, nonché sviluppate sulla base di un ragionamento immune da errori e/o vizi logici.
Per tutti i motivi sopra esposti, attuata la compensazione impropria tra il credito vantato dal per il pagamento del corrispettivo e il credito vantato dalla società convenuta, Pt_1 quest'ultima deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 1.640,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Parte convenuta ha domandato, altresì, il risarcimento dei danni derivati dalla non corretta installazione della struttura.
I criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli di cui all'art. 1223 c.c; pertanto, sono risarcibili i danni conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento, ovvero quei danni riconducibili all'inadempimento con un nesso di causa effetto.
Ebbene, quanto alla restituzione degli esborsi sostenuti per i lavori di sistemazione e predisposizione dell'area ove l'opera è stata realizzata nonché per l'esecuzione delle opere idrauliche, si osserva che essendo stata accolta la domanda spiegata in via riconvenzionale di riduzione del prezzo, non può disporsi la restituzione delle somme pretese.
Vanno, inoltre, rigettate le ulteriori domande risarcitorie stante la genericità delle allegazioni, oltre che il difetto di prova.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
Il compenso del CTU deve porsi a definitivo carico delle parti in quote uguali, ferma restando la solidarietà passiva ex lege delle parti nei confronti del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in accoglimento parziale della domanda proposta da condanna l' Parte_1 [...]
al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 1.640,00 Controparte_3 Controparte_3 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
-rigetta tutte le altre domande;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
-pone le spese di CTU a definitivo carico delle parti in quote uguali come liquidate con decreto emesso in corso di causa”.
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto, saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello principale che attengono alla garanzia per vizi ed al riconoscimento dei danni nel complessivo contesto del rapporto contrattuale instaurato dalle parti.
5.La Corte ritiene utile porre come premessa gli esiti della Ctu assunta in primo grado, ripercorrendone integralmente le argomentazioni:
“L'oggetto di causa è costituito da una struttura ludica consistente in un acqua-scivolo installata presso l'Agriturismo “L'oasi di Pierino” a Ponzano di Fermo in Via Contrada Molino n. 1.
Si tratta di un acquascivolo a tubo singolo chiuso Modello XBSN 0726A definito, in accordo tra le parti e secondo la norma UNI EN 1069-1:2010 come di “TIPO 5”.
(foto) Lo scivolo è costituito da n. 47 tubi giuntati tra loro a formare un percorso in pendenza che parte da una torretta (tubo n°1) ed arriva nella piscina (tubo n° 47).
(foto)
La torretta è a pianta esagonale con una scala a chiocciola interna e si raggiunge mediante una rampa di scale ed un camminamento aereo.
(foto)
I tubi dello scivolo sono sorretti da sostegni tubolari in acciaio di altezza variabile che vincolano i tubi al terreno. Il terreno non è pianeggiante e presenta una naturale pendenza a partire dalla torretta scendendo verso la piscina.
Ogni elemento “tubo” ha le due estremità realizzate in modo da consentire un accoppiamento
“maschio-femmina”. Ognuno è collegato al successivo mediante bulloni di acciaio inox applicati nelle flange degli stessi.
Sono stati eseguiti due sopralluoghi alla presenza delle parti: nel primo si è presa visione della struttura nel suo complesso, nel secondo sopralluogo è stato eseguito un controllo dettagliato dell'acquascivolo per riscontrare eventuali difetti nello stesso.
In particolare, sono stati visionati, partendo dalla torretta all'inizio dello scivolo, ogni singolo elemento tubolare.
Inizialmente sono stati osservati dall'esterno dello scivolo, ponendo l'attenzione anche alle relative giunzioni tra un tubo e l'altro.
Successivamente è stato eseguito il controllo dettagliato dall'interno dell'acquascivolo per controllare la regolarità delle giunzioni tra un elemento e l'altro.
Lo scivolamento dell'utente all'interno della tubazione avviene salendo la scaletta della torretta, lasciandosi scivolare all'interno della tubazione. Lo scivolamento avviene in funzione della forza di gravità e dalla presenza di acqua che viene immessa costantemente all'interno della condotta per ridurre l'attrito tra la condotta e il corpo dell'utente, altrimenti non avviene lo scivolamento.
In funzione della pendenza dell'acqua-scivolo e della velocità raggiunta dall'utente sono definite dalla norma Uni le tipologie di acqua-scivolo (tipo 5 il caso in parola).
Nel verbale del secondo sopralluogo sono allegati gli appunti rilevati durante il controllo sopra descritto.
Nel complesso sono state riscontrate 3 diverse problematiche.
a) il Tubo n. 8 (partendo dall'alto e di colore verde chiaro) nella zona centrale si appoggia direttamente sullo spigolo vivo di un sostegno circolare metallico. (foto)
Si tratta del sostegno per la struttura del camminamento che conduce alla torretta, e non del sostegno degli elementi tubolari che invece si trovano in corrispondenza delle giunzioni tra due elementi.
Il contatto diretto del tubo con anche le sollecitazioni e i movimenti nel caso di utilizzo del gioco, danneggiano il tubo stesso.
b) ROTTURA DELLE FLANGE DEI TUBOLARI
Sono stati riscontrati diversi elementi che presentano rotture lungo la flangia principalmente in corrispondenza dei bulloni di giunzione.
(foto)
Si rinviene che in corrispondenza della giunzione la guarnizione è presente solo nella parte inferiore della sezione del tubo e non sull'intera circonferenza.
La rifilatura della flangia “maschio” non sempre è perfettamente rifilata come la flangia
“femmina” del successivo elemento dove viene alloggiata e bullonata.
Nell'ultimo tratto vicino alla piscina, il tubo 45 e il tubo 46 non sono perfettamente allineati e si forma un piccolo foro da dove fuoriesce l'acqua dello scivolo.
Nella tabella seguente si riepilogano i danneggiamenti rilevati.
Confrontando la documentazione fotografica allegata si possono riscontrare i difetti riepilogati nella tabella.
Numerazione del singolo elemento Descrizione del danno rilevato
7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 25 - 32 – 40 - 41 – 44 Rottura della Flangia maschio
8 Tocca su un sostegno metallico della torretta.
2-3-23 Eccessivo taglio della flangia – bullone fuori flangia e bullone mancante
35 Spostamento appoggio
45/46 Rottura del tubo con perdita di acqua c) SUPERFICIE INTERNA DELLO SCIVOLO
Attraverso il sopralluogo interno allo scivolo è stato possibile verificare la superficie interna per stabilire se la stessa sia continua, uniforme e priva di irregolarità. In particolare nei punti di giunzione di due elementi contigui non deve esistere una differenza di livello contraria alla direzione di scivolamento, altrimenti si determina un ostacolo allo scivolamento che determina un urto tra l'utente e il tubo non ammissibile. Anche l'eventuale salto tra il tubo di monte e il tubo di valle, se pur ammissibile deve comunque rientrare entro un piccolo valore.
E' stata rilevata la situazione di ogni giunzione indicando nel verbale rispettivamente
- se le superfici sono esattamente allineate (con il simbolo “0”);
- se presentano una differenza di livello contraria alla direzione di scivolamento (con la dicitura
“vizio”);
- se presentano una differenza di livello nella direzione di scivolamento (con un valore in mm).
Per maggior chiarezza si riporta una tabella riepilogativa con indicate tutte le giunzioni tra gli elementi dello scivolo (*/*) raggruppati per tipologia di situazione.
Numerazione dei singoli elementi consecutivi Descrizione del dislivello rilevato
2/3 - 3/4 - 8/9 - 10/11 - 13/14 – 14/15 - 15/16 -
18/19 - 20/21 - 22/23 - 24/25 – 33/34 - 34/35 –
39/40 – 41/42 – 43/44 - 45/46
: esiste una differenza di livello contraria alla Pt_3 direzione di scivolamento. Il bordo del tubo di valle risulta leggermente più alto di quello di monte
__________________________________________
1/2 - 3/4 – 7/8 – 9/10 – 19/20 – 21/22 – 23/24 –
25/26 – 27/28 – 29/30 – 30/31 – 32/33 – 35/36 –
36/37 – 40/41 - 44/45 Tra questi tubi è stata rilevata differenza di livello nella direzione di scivolamento. Il bordo del tubo di valle risulta leggermente più basso di quello di monte ______________________________________
4/5 – 5/6 – 6/7 – 11/12 – 12/13 – 16/17 – 17/18 –
26/27 – 28/29 – 31/32 – 37/38 -38/39 – 42/43 -
46/47
I bordi dei due tubi contigui sono allineati.
Riassumendo in n. 17 giunzioni c'è una differenza di livello contraria alla direzione di scivolamento, in n.16 giunzioni c'è una differenza di livello nella direzione di scivolamento e in n. 14 giunzioni i tubi sono allineati.
RISPOSTA AI QUESITI
Il quesito del Giudice chiede “Verifichi il CTU
-1: lo stato dei luoghi,
-2: accerti se l'acquascivolo installata dalla è conforme alla normativa in materia, Parte_1
-3: se il luogo ove è stato installato è idoneo,
-4: se il gioco presenta vizi, in caso di risposta affermativa, accerti se i vizi dipendono dal materiale utilizzato ovvero da erronea installazione ovvero da carenza di manutenzione, in ogni modo accerti se la presenza dei vizi renda il gioco inidoneo all'uso o
-5: se trattasi di vizi eliminabili quantifichi l'ammontare degli stessi”
1_ Lo stato dei luoghi è stato descritto nel capitolo precedente con particolare attenzione ai difetti riscontrati.
2_ La normativa base di riferimento per gli acquascivoli è rappresentata dalla Norma UNI EN
1069-1 e in particolare la versione “Anno 2010”, considerando che l'anno di installazione dello scivolo è il 2017. La norma europea specifica i requisiti di sicurezza generali e le regole guida alla progettazione e all'esecuzione delle prove.
I contenuti della norma riguardano
- (capitolo 4) la classificazione dello scivolo;
- (capitolo 5) i materiali utilizzabili e le relative certificazioni di conformità;
- (capitolo 6) la progettazione e i documenti di costruzione che attestano la conformità alla norma;
- (capitolo 7-8) i requisiti di sicurezza:
- (capitolo 9) controlli e prove finali;
- (capitolo 10) designazione e marcatura.
Per quanto riguarda la classificazione dello scivolo entrambe le parti concordano che l'acquascivolo oggetto di causa appartiene alla tipologia di “TIPO 5”.
Il rispetto dei requisiti della norma presuppone la presenza dei documenti che attestino i tipi di materiali utilizzati e la loro conformità alla norma, il progetto con le analisi delle sollecitazioni e stabilità; documenti che non sono allegati agli atti.
Analogamente non risulta agli atti il “Rapporto di prova finale” redatto da uno specifico collaudatore dello scivolo.
Considerata la mancanza della documentazione specifica dello scivolo: certificazioni dei materiali utilizzati, calcoli e prova finale, non è possibile stabilire la conformità alla normativa citata in quanto la conformità può essere attestata solo dalla documentazione prodotta dal costruttore tramite l'installazione.
3_ L'acquascivolo è installato all'esterno nell'appezzamento di terreno dell'agriturismo, in prossimità della piscina. Si trova libero e non sono presenti altre strutture nelle vicinanze.
Il terreno ha una naturale pendenza che sale dalla zona della piscina, che si trova in piano, fino alla zona in cui è installata la torretta, inizio dello scivolo. Si ritiene che il luogo ove è installato l'acquascivolo sia idoneo all'utilizzo.
4_ L'acquascivolo presenta i seguenti vizi che sono stati descritti nel paragrafo precedente ai punti a),b) e c).
Tipo a) Il sostegno circolare metallico che si trova a contatto con il tubo n.
8. Danneggia il tubomedesimo e pertanto è necessario distaccare il tubo dal sostegno o mediante il taglio dell'estremità del sostegno circolare o sostituendo lo stesso con un altro sostegno più basso.
Si tratta di un errore di realizzazione che può essere risolto in opera.
Tipo b) Alcuni tubi presentano rotture nelle flange più o meno consistenti che rendono lo scivolo inadeguato all'utilizzo. Tutti i tubi danneggiati devono essere sostituiti.
Tipo c) I tubi che presentano discontinuità e irregolarità lungo la superficie interna devono essere riposizionati alla quota giusta, e comunque devono essere presi gli opportuni accorgimenti affinché non sia presente un risalto del tubo di valle rispetto a quello di monte, mentre è tollerabile un risalto inverso di modesta entità, inferiore a 5 mm.
I vizi tipo b) e c) rendono lo scivolo inutilizzabile finché non vengono eliminati.
A seguito del sopralluogo e delle indagini autoptiche, considerando i pesi e le sollecitazioni a cui sono soggetti i tubi durante l'uso, si ritiene che la bullonatura in acciaio inox sia sovradimensionata rispetto alle sollecitazioni in gioco. L'ampia distribuzione dei bulloni lungo il perimetro della flangia si giustifica unicamente con la necessità di mantenere a contatto i tubi contigui. Si cerca di spiegare al Sig. Giudice che il bullone è molto robusto rispetto alla resistenza della flangia in plastica di alcuni mm di spessore. Per sostenere il peso tra due tubi contigui potrebbero bastare anche solo 3 bulloni, mentre sono presenti molti più bulloni lungo le flange.
Questo si spiega con il fatto che ogni bullone deve trasferire uno sforzo limitato nel proprio contorno, altrimenti le flange non sosterrebbero losforzo e si romperebbero. Nel caso in parola sta avvenendo proprio questo. I bulloni esercitano sulle flange uno sforzo che esse non possono sostenere. Quindi mi sono fatta la convinzione che le guarnizioni poste in opera non siano adeguate all'uso e non sono state posizionate bene lungo tutto il bordo della giunzione. Ritengo infatti che al di là della norma prescrittiva, le guarnizioni abbiano la funzione di “ripartire” lo sforzo trasmesso dai bulloni (elemento robusto) lungo l'anello della giunzione in plastica (elemento fragile). Quindi queste guarnizioni oltre a dover essere installate lungo tutto il perimetro del bordo e non solo nella parte bassa, devono essere anche di uno “spessore” adeguato così da poter ammortizzare e ripartire lo sforzo trasmesso dai bulloni, che per questo motivo vengono posti in numero così elevato lungo il perimetro delle flange.
Quando avviene la discesa dell'utente all'interno della tubazione i tronchi di tubo sono sollecitati dal peso e dalla spinta centrifuga nelle curve. Queste sollecitazioni si trasmettono da un tubo al successivo per confluire sui montanti che fissano la condotta a terra. Oltre le sollecitazioni avvengono degli spostamenti tra un tubo e il contiguo che devono essere trasferiti da uno all'altro attraverso le guarnizioni e non per contatto diretto delle flange dei tubi contigui. I bulloni hanno lo scopo di tenere serrate le guarnizioni tra i tubi contigui, ma il serraggio deve essere adeguato e consentire una determinata elasticità della giunzione in virtù delle guarnizioni.
Quindi si ritiene che non sia sufficiente sostituire i tubi rotti e riposizionare in quota i tubi integri, ma devono essere riposizionate a regola d'arte, le guarnizioni di spessore e caratteristiche adeguate tra tutti i tubi dell'acquascivolo.
5_ I vizi sono eliminabili mediante lo smontaggio completo della condotta dell'acquascivolo, la sostituzione degli elementi danneggiati, la fornitura e installazione di guarnizioni adeguate e il rimontaggio della condotta priva di dislivelli.
La quantificazione dei vizi viene effettuata valutando il costo dei materiali da sostituire, la manodopera necessaria per il ripristino e le spese accessorie. Si stima che i vizi ammontino al 70% del costo dell'opera e quindi pari a 34.160,00 €. Si ritiene però che l'intervento debba essere effettuato dalla ditta che risponde Parte_1 dell'opera.
Non può essere effettuato da altra ditta terza o installatore, in quanto diventerebbe egli stesso responsabile del prodotto installato. Questo per dire che quantificare i vizi per decurtare il valore dell'opera fornita e installata può mettere l'acquirente “ ” nella condizione di non Controparte_3 riuscire a trovare un operatore che si assuma l'onere e la responsabilità di ripristinare l'opera, consegnando le relative certificazioni di prodotto.
(…)
RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI DEI CTP
Di seguito vengono riportate le risposte del C.T.U. alle osservazioni che i C.T.P. Dott. Ing.
della parte convenuta Persona_2 Controparte_1
e Dott. Ing. della parte attrice
[...] Persona_3 Parte_1
hanno formulato facendo riferimento alla “bozza” della Perizia trasmessa.
[...]
Risposta alle Osservazioni del CTP di parte convenuta Dott. Ing. Persona_2
Le osservazioni del CTP , che si richiamano, sono elencate in 4 punti numerati dal 1 a 4. Per_2
Seguendo la numerazione del Ctp si producono le seguenti argomentazioni:
1) Con riferimento alla tabella di pagina 8 sono da considerare vizi le differenze di quota contrarie al verso di scivolamento (prima riga della tabella) mentre tutte le altre situazioni NON sono un vizio.
2) Non ho elementi oggettivi per stabilire se la differenza di tipologia tra un tubo e l'altro corrisponda effettivamente ad una differenza di materiale tale da giustificare o meno una determinata rottura.
3) La quantificazione dei vizi è stata rapportata al costo iniziale dell'opera nella misura del 70%.
Nello stabilire detta percentuale si è considerato anche l'attualizzazione dei costi dei materiali e della manodopera.
4) Questa osservazione mi consente di completare la risposta al 4° punto del quesito, in quanto la mia risposta a tale punto non è stata esaustiva. Ho infatti esplicitato e argomentato i vizi riscontrati ma non ho chiarito se la presenza dei vizi rendesse il gioco inidoneo all'uso. Lo stato attuale in cui verte il gioco lo rende NON IDONEO all'uso, in quanto le varie rotture e vizi in genere possono costituire pericolo per l'utilizzatore. Quindi dichiaro che il gioco non può essere utilizzato nelle condizioni attuali. Ritengo altresì che i vizi possano essere eliminati. Certamente la mancanza del collaudo è un'altra condizione che rafforza la NON idoneità del gioco all'uso. Risposta alle Osservazioni del CTP di parte convenuta Dott. Ing. Persona_3
Il Ctp ha posto osservazione ai quesiti 2-4-5. Si segue la sua numerazione. Per_3
Quesito 2. Su questo punto ritengo di non dover aggiungere altro dal momento che il Ctp ha Per_3 solo ribadito la posizione della propria parte circa la mancata consegna della documentazione dovuta.
Quesito 4. Su questo punto il Ctp non mette in discussione i difetti rilevati durante il Per_3 sopralluogo. Evidenzia un aspetto che ritengo degno di nota: i danni da me rilevati il 22 dicembre
2022, sono decisamente superiori rispetto a quelli lamentati in atti nel 2017, soprattutto per quanto concerne le rotture. Non è noto sapere se le discontinuità o irregolarità rilevate nel mio sopralluogo (tipo c) fossero già presenti nel 2017 in quanto allora non è stato effettuato il medesimo rilievo effettuato oggi. Certamente le rotture (tipo b) lamentate dal Ctp nel Per_2
2017, erano in numero molto inferiore a quelle rilevate oggi e quindi è pertinente chiedersi come mai queste rotture siano avvenute in questi 5 anni, considerando che il gioco non è stato utilizzato.
Ad integrazione dell'argomentazione prodotta a pagina 10 sulle guarnizioni, aggiungo che è plausibile ritenere che nel tempo si sia verificato uno spostamento dei punti di fissaggio a terra, senza necessariamente pensare ad uno scorrimento superficiale del terreno ma piuttosto ad un semplice assestamento dello stesso attorno al punto fondale. Quindi aggiungo che il sistema di fissaggio a terra del gioco è da ripensare, prevedendo ove necessario degli elementi di contrasto inclinati, soprattutto nei puntelli in acciaio più alti posti a monte, che rendano più rigido il collegamento tra i vari tubi ed evitino spostamenti eccessivi non tollerabili dalle giunzioni, anche durante l'uso dell'attrezzo ludico.
Nella foto seguente illustro in modo semplicistico il concetto esposto.
(foto)
Quesito 5. Su questo punto il Ctp produce una ricostruzione dei costi di ripristino che non Per_3 mi trova in accordo. La sua ricostruzione è plausibile per la come valore dei costi vivi Parte_1 che dovrebbe sostenere per il ripristino, ma non per il committente che non esegue in proprio il ripristino in quanto svolge altra attività. Il Convenuto che dovesse commissionare il lavoro di ripristino ad altra impresa dovrà sostenere gli extra costi che si vengono a generare per l'assunzione di responsabilità che la nuova ditta chiamata a risolvere le problematiche emerse, dovrà necessariamente accollarsi dal momento che accetta di intervenire. Infatti, una nuova ditta specializzata che interviene sostituendo gli elementi rotti, modificando magari le guarnizioni, sistemando i puntelli verticali con controventi o altro, diventa responsabile dell'opera assumendosi le responsabilità che oggi sono in capo a Resto dunque ferma sulla valutazione da me Parte_1 prodotta.
Colgo però l'occasione, lanciata dal Ctp con l'osservazione prodotta, suggerendo alle parti Per_3 di fare analizzare la struttura ludica in parola da un tecnico-progettista specialista nel settore - che magari può coincidere con il medesimo individuo che farà in fine il Rapporto di Prova finale, scelto di comune accordo - a cui demandare lo studio di tutte le modifiche”,
6.Va di seguito definita la natura del rapporto intercorso tra le parti che deve correttamente essere qualificato come (derivante da) contratto d'opera.
E' noto che, ai fini della distinzione tra contratto di appalto/d'opera e contratto di vendita, quando la prestazione consista tanto in un dare quanto in un fare, occorre avere riguardo alla volontà dei contraenti;
per cui si ha appalto/contratto d'opera quando la prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, mentre si ha vendita quando la fornitura riguarda manufatti che rientrano nella normale attività produttiva dell'imprenditore, anche se è necessario apportare modifiche di forma, misura e qualità espressamente richieste dalla controparte (S.U., sentenza 9 giugno 1992, n. 7073, nonché, fra le altre, le sentenze 29 aprile 1993, n. 5074, 30 marzo 1995, n. 3807, e 21 maggio 2001, n. 6925).
Occorre, in altre parole, valutare se sia prevalente o meno il lavoro rispetto alla materia (sentenza 24 luglio 2008, n. 20391), sulla base degli accordi intercorsi e del tipo di prestazione oggetto del contratto.
7.Nel caso di specie è corretta la decisione del Tribunale nel dare prevalenza all'elemento del lavoro.
Ed infatti emerge dalla Ctu che:
• l'oggetto di causa è costituito da una complessa struttura ludica (installata presso l'Agriturismo “L'oasi di Pierino”) consistente in un acquascivolo a tubo singolo chiuso;
• lo scivolo è realizzato utilizzando n. 47 tubi giuntati tra loro a formare un percorso in pendenza che parte da una torretta (tubo n°1) ed arriva nella piscina (tubo n° 47);
• i tubi dello scivolo sono sorretti da sostegni tubolari in acciaio di altezza variabile che vincolano i tubi al terreno;
• il terreno non è pianeggiante e presenta una naturale pendenza a partire dalla torretta scendendo verso la piscina;
• ogni elemento “tubo” ha le due estremità realizzate in modo da consentire un accoppiamento
“maschio-femmina”;
• ogni elemento è collegato al successivo mediante bulloni di acciaio inox applicati nelle flange degli stessi.
8.Non può dubitarsi che la realizzazione dell'opera sia avvenuta non mediante mero assemblaggio dei tubi ma:
• previo verosimile studio della conformazione del terreno;
• previa verifica della adattabilità dei pezzi da assemblare;
• previa conformazione progettuale dell'opera
• adottando particolari tecniche di montaggio dei pezzi in modo da consentirne l'adattabilità alla naturale pendenza del terreno;
• adottando particolari accorgimenti e cautele nella predisposizione e sistemazione dei sostegni tubolari in acciaio di altezza variabile che vincolano i tubi al terreno;
• con un montaggio ispirato a criteri di particolare attenzione e prudenza tecnica in ragione della funzione ludica del gioco destinato ai bambini.
9.In altri termini il manufatto:
• per le notevoli dimensioni (28 metri),
• per l'articolazione strutturale,
• per la necessità di adeguati ancoraggi a terra,
• per la funziona ludica destinata all'infanzia
• per le particolarità del terreno su cui andava realizzato, non poteva essere costruito ed installato come se fosse stato un oggetto già pronto, trattandosi invece di un qualcosa da realizzare "su misura" per le specifiche esigenze del committente (si veda la fattispecie, analoga, di cui alla citata sentenza n. 3807 del 1995); sicché l'obbligazione di facere che contraddistingue il contratto di appalto/d'opera assume rilevanza prevalente e decisiva rispetto a quella di dare che è tipica della compravendita. 10.La ricostruzione della natura del rapporto contrattuale compiuta dal Tribunale non è tuttavia condivisibile e va corretta nel senso che, nella presente fattispecie, si è in presenza di un contratto d'opera e non di un appalto, considerando che l'appellante è una ditta individuale (e dunque un'impresa di piccole dimensioni) che svolge attività di montaggio di strutture composte da pezzi da assemblare.
Si applicano al riguardo i noti principi di cui, da ultimo, a Cass. n.10154/2025 (“…mentre il contratto d'opera coinvolge comunemente i professionisti individuali o la piccola impresa, il contratto d'appalto implica un'organizzazione imprenditoriale di media o grande dimensione, dotata di un'appropriata strutturazione”).
L'applicazione della disciplina normativa del contratto d'opera include la previsione dell'art. 1668 cc richiamato dall'art. 2226 cc.
11.L'appello principale non ha, come specifico oggetto, la contestazione dell'esistenza dei vizi e della sussistenza dei presupposti dell'azione di garanzia accertati dal Tribunale ma, sotto vari profili, la determinazione che il primo giudicante ha compiuto, sulla base della Ctu, della riduzione del prezzo.
12.Un primo profilo di censura riguarda la valutazione delle rotture riscontrate dal CTU nel sopralluogo del 22 dicembre 2022 che sarebbero maggiori e più rilevanti rispetto a quelle constatate nell'anno 2017 dal Ctp di parte originaria convenuta.
Nell'assunto dell'appellante principale tali danni andrebbero addossati sulla committente
La prospettazione non può essere condivisa perché, come correttamente rilevato dal Tribunale, il si era impegnato ad intervenire ed invece non lo ha fatto (contro il capo di pronuncia Pt_1 relativo al riconoscimento dei vizi non è stato proposto appello ed è sceso il giudicato).
Se fosse intervenuto tempestivamente nel 2017, quando erano stati riscontrati e riconosciuti i vizi, è del tutto verosimile ritenere che non ci sarebbero stati gli aggravamenti riscontrati dal Ctu.
D'altra parte, dinanzi all'evidenza dell'attuale esistenza dei vizi (in sede di Ctu) era la parte inadempiente a dover specificamente dimostrare la non imputabilità degli stessi.
13.Un secondo profilo di censura riguarda la quantificazione dei vizi che il Ctu ha stimato
“valutando il costo dei materiali da sostituire, la manodopera necessaria per il ripristino e le spese accessorie “per un importo finale di euro 34.160,00 pari al 70% del costo dell'opera. La valutazione del Ctu, fatta propria del Tribunale, si presenta come arbitraria e sottratta ad ogni controllo in quanto né il Tribunale né il Ctu hanno indicato i criteri specifici utilizzati per determinare l'entità del danno.
14.Il primo giudicante ha individuato i seguenti elementi: (a) il costo dei materiali da sostituire, (b) la manodopera necessaria per il ripristino e (c) le spese accessorie.
Nessuno di tali elementi ha avuto una seppur minima esplicazione:
(a) non l'indicazione delle qualità, quantità e costi dei materiali da sostituire,
(b) non l'indicazione dell'impegno qualitativo, quantitativo e temporale della manodopera ed il suo costo unitario,
(c) non l'individuazione di quali siano le “spese accessorie”. quale ne sia la necessità, quale ne sia il verificabile costo.
D'altra parte, si tratta di costi che non potevano e non dovevano essere liquidati equitativamente perché era facile provarli per la parte danneggiata/onerata (ed anche per il Ctu).
15.Peraltro anche volendo considerare quella del Tribunale una valutazione equitativa essa è fondata su di un parametro finale (70% del costo dell'opera) non solo indeterminato (perché non si capisce come si colleghi e derivi dai singoli elementi di costo) ma anche manifestamente incongruo rispetto al caso concreto e particolarmente sproporzionato per eccesso.
In altri termini la Ctu ed il Tribunale hanno offerto una quantificazione del danno immotivata, illogica ed arbitraria.
16.Va in effetti considerato che, secondo quanto accertato dal Ctu, i vizi sono eliminabili mediante:
• lo smontaggio completo della condotta dell'acquascivolo,
• la sostituzione degli elementi danneggiati,
• la fornitura e installazione di guarnizioni adeguate,
• il rimontaggio della condotta priva di dislivelli.
Si tratta all'evidenza di una attività impegnativa ma non di particolare costo e complessità: bisogna smontare la struttura , sostituire un numero limitato di pezzi (n.14) , rimontare correttamente il tutto.
Si apprezza in tal modo l'irragionevolezza (oltre che l'indeterminatezza) del valore proposto dal
Ctu (fatto proprio dal Tribunale) pari al 70% del costo dell'opera e quindi pari a 34.160,00 €. 17.La Corte apprezza, condivide e richiama le ragionevoli considerazioni esposte in primo grado dal Ctp di parte appellante principale :
“Alla data odierna gli elementi da sostituire sono 14. Tenendo anche conto che il percorso va ridefinito alla luce del disallineamento tra i vari elementi e che quindi tutti i tubi vanno comunque smontati. Tenendo infine conto che va verificato lo stato delle fondazioni dei puntelli metallici a sostegno dei tubi (fondazioni che per contratto erano a carico della committenza) si precisa quanto segue:
a) Il costo di fornitura per posa in opera di ogni singolo elemento, come riportato nel contratto di vendita, è di € 450,00. per cui si avrà: n. 14 elementi da sostituire x €/cad 450,00 = € 6.300,00
b) Lo smontaggio del resto della struttura ed il successivo rimontaggio ad opera di una ditta specializzata è pari a: n. 2 persone x ore 16 x €/ora 30,00 = € 960,00
c) materiale di consumo (guarnizioni nuove, bulloni, etc): € 500,00
e) fondazioni dei puntelli metallici di idonea profondità e dimensione + riposizionamento dei puntelli in verticale: non quantificabile in quanto non si ha una relazione geologica e quindi impossibilitati alla verifica
In sintesi, dunque, non tenendo conto delle fondazioni che comunque non sarebbero a carico della il costo massimo per la sostituzione e/o riparazione del gioco alla data odierna è di Parte_1 circa € 7.760,00”.
18.Le indicazioni appaiono non solo correttamente ricondotte alle singole voci di danno ma anche ragionevolmente determinate in termini di costi salvo che per il numero di giornate di manodopera
(che appaiono sottostimate).
Sulla base di detti elementi secondo la Corte:
• il costo di fornitura per posa in opera di ogni singolo elemento va ricondotto al contratto di vendita e dunque euro 450,00;
• il costo di sostituzione n. 14 elementi è dunque pari (14x 450,00) ad euro 6.300,00;
• per lo smontaggio e rimontaggio ad opera di una ditta specializzata possono considerarsi necessarie n.4 giornate lavorative di 8 ore di due tecnici al costo di euro 30,00 all'ora ed in definitiva un costo di euro 1920,00;
• per materiali di consumo composto da guarnizioni nuove, bulloni, altri materiali minori appare equa la somma complessiva di euro 500,00; • per le prevedibili ulteriori attività di fissazione e stabilizzazione al suolo dei puntelli di sostegno può ipotizzarsi una ulteriore giornata di lavoro di due tecnici alle medesime condizioni di cui a punto che precede con un costo di euro 480,00.
• eventuali sondaggi geologici o la realizzazione di piani di appoggio o fondazioni non sono in nessun caso a carico dell'appellante ma della committente che predispone il sito;
• in definitiva il complessivo pregiudizio è totalmente emendabile con un costo di euro
9.200,00.
19.In tal modo, regolati i rapporti dare-avere tra le parti con la riduzione del corrispettivo (euro
35.800,00 – 9.200,00), residua un credito a saldo dell'appellante principale di euro 26.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo come riconosciuti dal Tribunale.
Infatti, va confermato l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo (quanti minoris) ma va rideterminato il valore della riduzione e del saldo finale.
20.Passando all' unitario e sintetico scrutinio dei motivi di appello incidentale, quanto già esposto in motivazione che precede consente una agevole valutazione di infondatezza.
Ed infatti:
• sul nauta del contratto si è ampiamente motivato pervenendo alla finale qualificazione di contratto d'opera;
• sulla applicabilità, alla presente fattispecie, della rigorosa disciplina della risoluzione ex art. 1668 cc essa deriva, come già esposto, dall'art.2226 cc;
• sull'inesistenza dei presupposti di inidoneità dell'opera ai fini della risoluzione ex art. 1668 cc si è già rilevato (sulla base della Ctu) che i vizi sono totalmente eliminabili con attività del tutto ordinarie e segnatamente : lo smontaggio della condotta dell'acquascivolo, la sostituzione degli elementi danneggiati, la fornitura e installazione di guarnizioni adeguate, il rimontaggio della condotta priva di dislivelli;
il risultato di tale ripristino sarebbe la piena e corretta funzionalità dell'opera; l'inutilizzabilità attuale dell'opera è solo temporanea e legata al fatto che una struttura destinata ai bambini deve essere aperta solo in condizioni di assoluta sicurezza.
21.In tal modo: • la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento formulata dell'appellante incidentale va respinta;
• la domanda di restituzione del corrispettivo già pagato e la domanda di risarcimento del danno derivante dalla risoluzione vanno respinte in conseguenza del rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento da cui dipendono.
22.In particolare:
• non sono dovute le somme richieste dall'appellante incidentale per restituzione degli acconti sul prezzo perché deve essere respinta l' azione di risoluzione (actio redhibitoria) ed accolta solo quella di riduzione del prezzo (actio quanti minoris);
• per analoghi motivi vanno respinte le richieste risarcitorie per la predisposizione dell'area, la realizzazione degli impianti idroelettrici, per l'allestimento della struttura e le relative spese tecniche, la rimozione dell'impianto, essendo esse proponibili solo quale conseguenza dello scioglimento del rapporto e dunque in necessaria dipendenza dalla domanda di risoluzione qui respinta;
• vanno respinte le ulteriori richieste risarcitorie per dedotta inutilizzabilità dell'impianto acquascivolo, indisponibilità dell'area di sua proprietà, pregiudizio commerciale sotto il profilo delle minori entrate e danno all'immagine perché enunciate: (a) senza specifica allegazione (oltre che prova) dei fatti costitutivi, (b) nell' assoluto difetto di una verificabile quantificazione e dei relativi criteri.
L'appello incidentale è integralmente respinto.
23.In definitiva:
• l'appello principale va accolto nei limiti di cui in motivazione che precede e la sentenza di primo grado va parzialmente riformata solo nell'ammontare delle somme ancora dovute dall'appellata principale all'appellante incidentale in ragione dell'accoglimento dell'actio quanti minoris: tale somma va determinata nel residuo corrispettivo di euro 26.600,00;
• gli ulteriori motivi di appello principale vanno respinti;
• l'appello incidentale va integralmente respinto;
• in ragione dell'esito complessivo del giudizio e della reciproca parziale soccombenza le spese del doppio grado vanno interamente compensate;
va adeguatamente considerato che la parte appellante principale pur avendo riconosciuto i vizi (di non trascurabile peso economico) non ha inteso eliminarli rendendo temporaneamente inutilizzabile la struttura;
ha poi invocato il pagamento dell'intero corrispettivo residuo;
in tal modo si palesa un pari contributo causale alle origini del contenzioso, fondato sul reciproco inadempimento;
• le spese di Ctu vanno poste a carico delle parti in solido;
• ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellata principale a pagare all'appellante principale la somma di euro
26.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2-respinge ogni altro motivo di appello principale;
3-respinge integralmente l'appello incidentale;
4- compensa interamente tra le parti le spese di lite del doppio grado;
5-pone le spese di Ctu a carico delle parti in solido;
6-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 1° luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
47 Ristagno acqua
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 243/2024RG vertente tra
(P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (C.F.: ), corrente in Parte_1 C.F._1
Chiaravalle (AN), Via D'Antona, n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Doriano Gabrielli
(C.F.: ), dall'Avv. Gabriella Gabrielli (C.F.: ),sia C.F._2 C.F._3 congiuntamente che disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Jesi (AN), Viale della Vittoria, n. 101 (comunicazioni fax 0731/212412 - pec:
– ; Email_1 Email_2
-parte appellante principale/appellata incidentale e
(P.I. / C.F.: ), con sede Controparte_1 P.IVA_2 in Fermo (FM), Via S. Girolamo, n. 88, in persona del socio amministratore e legale rappresentante p.t. (C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_2 C.F._4 in Via S. Giorlamo, n. 88/A, rappresentato e difeso dall'avv. Achille Castelli del Foro di Fermo
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale del medesimo C.F._5 procuratore, sito ad Altidona (FM), Via Cherubini n. 25 (comunicazioni fax: 0734/931752 -pec:
; Email_3
-parte appellata principale/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni. Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta di ha evocato in Parte_1 Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Ancona, l' per chiedere CP_1 Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, condannare la ditta al pagamento della somma di €. 35.800,00 oltre Controparte_1 interessi moratori”.
A fondamento della domanda esponeva che la società convenuta aveva commissionato la fornitura di un acquascivolo mod. XBSN 0726A per il prezzo di €. 48.800,00, precisava di avere provveduto all'installazione dell'attrezzatura ludica, riferiva che la ditta convenuta aveva versato solo due acconti per la complessiva somma di €. 13.000,00, deduceva che, nonostante l'utilizzazione del gioco da parte della convenuta, quest'ultima non provvedeva al pagamento della residua somma pari ad €. 35.800,00, evidenziava che vani erano stati i tentativi per ottenere quanto dovuto.
Con comparsa di risposta depositata in data 11.06.2019, si costituiva la società
[...]
allegando di essere proprietaria di un complesso immobiliare sito in Controparte_3
Ponzano di Fermo, esponeva di avere commissionato alla ditta la Parte_1 realizzazione di un impianto del tipo acquascivolo, riferiva che fin dall'inizio si manifestavano gravi vizi e difetti nel funzionamento dell'impianto, evidenziava che la ditta attrice, pur riconoscendo la presenza dei vizi, non provvedeva alla loro eliminazione, rilevava di avere conferito incarico ad un tecnico di propria fiducia, il quale, analizzata l'attrezzatura, concludeva affermando che il gioco era inutilizzabile in quanto pericoloso e non conforme alle normi vigenti in materia di sicurezza.
Alla luce di quanto sopra esposto, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito, previa declaratoria di insussistenza dei presupposti del preteso credito… statuire la intervenuta risoluzione del contratto di cui alla proposta n. 41/2017 per grave inadempimento contrattuale della impresa attrice e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande di condanna ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto. In accoglimento della domanda riconvenzionale, statuire che per effetto del grave inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto stipulato in data 24.6.2017, la ditta di è Parte_1 Parte_1 tenuta al rimborso in favore della società della somma Controparte_3 di €. 9.472,49 oltre interessi, nonché di quella ulteriore somma di €. 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno. In ogni caso condannare la ditta di al Parte_1 Parte_1 risarcimento dei danni ex art. 96 cpc. In via subordinata, accertato e dichiarato l'inadempimento dell'impresa attrice, disporre la riduzione del prezzo delle opere appaltate attese la presenza dei gravi vizi e difetti nella misura che conseguirà in corso di istruttoria, e, in ogni caso, tenendo conto del preventivo n. 41/2017, stante la illegittimità della maggior somma pretesa, dichiarare la giudiziale compensazione, fino alla reciproca concorrenza dei rispettivi crediti”.
La causa veniva istruita mediante Ctu.
Precisate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“Si premette, in merito alle numerose deduzioni presenti in atti e verbali di causa che è consentito al giudice non esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, considerate le questioni non trattate non come omesse ma semplicemente assorbite, ovvero, superate con quanto ritenuto provato dal giudicante in merito al rapporto dedotto e al rito intrapreso.
Inoltre, si precisa che ai fini della decisione verranno prese in considerazione le domande e le eccezioni formulate dalle parti entro il termine di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. n. 1, in quanto le comparse conclusionali non possono contenere eccezioni nuove che comportino un ampiamento del thema decidendum.
La domanda di parte attrice è solo in minima parte fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di quanto esposto in motivazione.
Occorre premettere che il contratto intercorso tra le parti può qualificarsi come appalto.
Nei contratti misti in cui si combinano elementi della vendita e dell'appalto, la scelta del regime applicabile dipende dal significato pratico dell'operazione negoziale, ossia dalla direzione funzionale che le parti hanno inteso dare al contratto;
se alla prestazione di “dare” tipica della vendita si affianchi quella di “fare”, caratterizzante l'appalto, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, considerando la volontà dei contraenti oltre che il senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la fornitura della materia e il conseguimento della cosa sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita).
Nel caso di specie, deve ritenersi che il concreto scopo dell'operazione negoziale fosse ottenere l'installazione della struttura ludica consistente in un acqua scivolo, così che oggetto del contratto era il facere concretizzatosi nella messa in opera della stessa, cui era, naturalmente, connessa la prestazione di dare il bene nella sua materialità.
L'eccezione preliminare di merito sollevata dall'attore con la quale afferma l'intervenuta decadenza della ditta convenuta dalla denunzia dei vizi è infondata e va respinta.
Tra i documenti versati in atti dalla convenuta e non contestati dall'attore, vi è la mail del 4.9.2017 del predetto attore nella quale, dopo avere effettuato un sopralluogo, lo stesso si offre di eseguire un intervento di ripristino della struttura.
Tale condotta implica riconoscimento tacito da parte dell'attore dei vizi denunciati dalla committente ed ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dal termine di decadenza di cui all'art. 1667 c.c, costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di facere che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, che non estingue quella originaria, non è soggetta ai termini di decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine decennale di prescrizione fissato per l'inadempimento contrattuale
Ciò chiarito, parte convenuta non ha specificamente contestato il credito oggetto della domanda attorea limitandosi ad eccepire l'inadempimento della controparte agli obblighi contrattualmente assunti, sicchè la pretesa creditoria deve ritenersi provata per il principio di cui all'art. 115 c.p.c.
Ne consegue che, risultando incontestato tra le parti che la struttura ludica consistente in un acquascivolo è stata effettivamente ordinata dalla società agricola e consegnata Controparte_3 dal e che il corrispettivo pattuito per la stessa era pari ad €. 48.800.00, e che la ditta Pt_1 convenuta ha versato un acconto di €. 13.00,00, il contenzioso concerne unicamente l'accertamento dell'inadempimento lamentato dalla convenuta e l'eventuale controcredito dalla stessa vantato per gli asseriti danni patiti.
Tanto premesso, va, quindi, esaminata la domanda di risoluzione proposta da parte convenuta.
A differenza della vendita, di cui può essere chiesta la risoluzione ex art. 1490 c.c., quando i vizi della cosa venduta siano tali da diminuire in modo apprezzabile il suo valore, la disciplina dettata dall'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali dal renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, in altri termini, tale azione è circoscritta esclusivamente ai casi di grave e irreversibile inadempimento, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore (Cass.
5.7.2022 n. 21188).
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze della CTU, si deve ritenere che la domanda di risoluzione sia infondata, mentre deve essere accolta la domanda di diminuzione del prezzo.
Il CTU nominato, ing. ha accertato, a seguito di sopralluoghi e verifiche, Persona_1 che la struttura presenta tre diverse problematiche: a) il tubo n. 8 nella zona centrale si appoggia direttamente sullo spigolo vivo di un sostegno circolare metallico. Si tratta del sostegno per la struttura del camminamento che conduce alla torretta e non del sostegno degli elementi tubolari che si trovano in corrispondenza delle giunzioni tra due elementi. Il contatto diretto del tubo con anche le sollecitazioni e i movimenti nel caso di utilizzo del gioco danneggiano il tubo stesso;
b) diversi elementi presentano rotture lungo la frangia in corrispondenza dei bulloni di giunzione. In corrispondenza della giunzione, la guarnizione è presente solo nella parte inferiore della sezione del tubo e non sull'intera circonferenza. La rifilatura della flangia maschio non sempre è perfettamente rifilata come la flangia femmina del successivo elemento dove viene alloggiata e bullonata. Nell'ultimo tratto vicino alla piscina, il tubo n. 45 e il tubo n. 46 non sono perfettamente allineati;
c) nella superficie interna dello scivolo, in n. 17 giunzioni i tubi presentano una differenza di livello contrario alla direzione di scivolamento, in n. 16 presentano una differenza di livello nella direzione di scivolamento infine n. 14 sono allineati.
Il consulente, poi, ha aggiunto che i vizi sono eliminabili mediante lo smontaggio completo della condotta dell'acquascivolo, la sostituzione degli elementi danneggiati, la fornitura e installazione di guarnizione adeguate e il rimontaggio della condotta priva di dislivelli.
Ciò precisato in merito alle risultanze della consulenza tecnica, appare, invero, destituita di fondamento ogni difesa del la quale vorrebbe addossare sul committente le rotture Pt_1 riscontrate dal CTU nel sopralluogo del 22 dicembre 2022 rispetto a quelle a quelle rilevate nell'anno 2017 accertate dal ctp di parte convenuta. Ebbene, va evidenziato che se il fosse intervenuto tempestivamente allorchè erano stati Pt_1 riscontrati i vizi nell'anno 2017, e, peraltro, dallo stesso riconosciuti con la mail del 4.9.2017, con elevata probabilità, non ci sarebbero stati gli aggravamenti riscontrati oggi dal CTU.
Inoltre, il CTU, in risposta ai chiarimenti richiesti da parte convenuta, ha concluso che lo stato attuale in cui verte la struttura ludica la rende non idonea all'uso, in quanto le varie rotture e i vizi in genere possono costituire pericolo per l'utilizzatore. Quindi, il gioco non può essere utilizzato nelle condizioni attuali, ma ha ribadito il perito che l'eliminazione dei vizi consentirà la regolarità dell'opera.
La quantificazione dei vizi è stata effettuata dal CTU valutando il costo dei materiali da sostituire, la manodopera necessaria per il ripristino e le spese accessorie;
pertanto, il consulente ha stimato che i vizi ammontano ad €. 34.160,00.
Le conclusioni del CTU vengono fatte proprie anche dal giudicante, in quanto fondate su un attento studio della documentazione versata in atti e dello stato dei luoghi, nonché sviluppate sulla base di un ragionamento immune da errori e/o vizi logici.
Per tutti i motivi sopra esposti, attuata la compensazione impropria tra il credito vantato dal per il pagamento del corrispettivo e il credito vantato dalla società convenuta, Pt_1 quest'ultima deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 1.640,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Parte convenuta ha domandato, altresì, il risarcimento dei danni derivati dalla non corretta installazione della struttura.
I criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli di cui all'art. 1223 c.c; pertanto, sono risarcibili i danni conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento, ovvero quei danni riconducibili all'inadempimento con un nesso di causa effetto.
Ebbene, quanto alla restituzione degli esborsi sostenuti per i lavori di sistemazione e predisposizione dell'area ove l'opera è stata realizzata nonché per l'esecuzione delle opere idrauliche, si osserva che essendo stata accolta la domanda spiegata in via riconvenzionale di riduzione del prezzo, non può disporsi la restituzione delle somme pretese.
Vanno, inoltre, rigettate le ulteriori domande risarcitorie stante la genericità delle allegazioni, oltre che il difetto di prova.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
Il compenso del CTU deve porsi a definitivo carico delle parti in quote uguali, ferma restando la solidarietà passiva ex lege delle parti nei confronti del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in accoglimento parziale della domanda proposta da condanna l' Parte_1 [...]
al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 1.640,00 Controparte_3 Controparte_3 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
-rigetta tutte le altre domande;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
-pone le spese di CTU a definitivo carico delle parti in quote uguali come liquidate con decreto emesso in corso di causa”.
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto, saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello principale che attengono alla garanzia per vizi ed al riconoscimento dei danni nel complessivo contesto del rapporto contrattuale instaurato dalle parti.
5.La Corte ritiene utile porre come premessa gli esiti della Ctu assunta in primo grado, ripercorrendone integralmente le argomentazioni:
“L'oggetto di causa è costituito da una struttura ludica consistente in un acqua-scivolo installata presso l'Agriturismo “L'oasi di Pierino” a Ponzano di Fermo in Via Contrada Molino n. 1.
Si tratta di un acquascivolo a tubo singolo chiuso Modello XBSN 0726A definito, in accordo tra le parti e secondo la norma UNI EN 1069-1:2010 come di “TIPO 5”.
(foto) Lo scivolo è costituito da n. 47 tubi giuntati tra loro a formare un percorso in pendenza che parte da una torretta (tubo n°1) ed arriva nella piscina (tubo n° 47).
(foto)
La torretta è a pianta esagonale con una scala a chiocciola interna e si raggiunge mediante una rampa di scale ed un camminamento aereo.
(foto)
I tubi dello scivolo sono sorretti da sostegni tubolari in acciaio di altezza variabile che vincolano i tubi al terreno. Il terreno non è pianeggiante e presenta una naturale pendenza a partire dalla torretta scendendo verso la piscina.
Ogni elemento “tubo” ha le due estremità realizzate in modo da consentire un accoppiamento
“maschio-femmina”. Ognuno è collegato al successivo mediante bulloni di acciaio inox applicati nelle flange degli stessi.
Sono stati eseguiti due sopralluoghi alla presenza delle parti: nel primo si è presa visione della struttura nel suo complesso, nel secondo sopralluogo è stato eseguito un controllo dettagliato dell'acquascivolo per riscontrare eventuali difetti nello stesso.
In particolare, sono stati visionati, partendo dalla torretta all'inizio dello scivolo, ogni singolo elemento tubolare.
Inizialmente sono stati osservati dall'esterno dello scivolo, ponendo l'attenzione anche alle relative giunzioni tra un tubo e l'altro.
Successivamente è stato eseguito il controllo dettagliato dall'interno dell'acquascivolo per controllare la regolarità delle giunzioni tra un elemento e l'altro.
Lo scivolamento dell'utente all'interno della tubazione avviene salendo la scaletta della torretta, lasciandosi scivolare all'interno della tubazione. Lo scivolamento avviene in funzione della forza di gravità e dalla presenza di acqua che viene immessa costantemente all'interno della condotta per ridurre l'attrito tra la condotta e il corpo dell'utente, altrimenti non avviene lo scivolamento.
In funzione della pendenza dell'acqua-scivolo e della velocità raggiunta dall'utente sono definite dalla norma Uni le tipologie di acqua-scivolo (tipo 5 il caso in parola).
Nel verbale del secondo sopralluogo sono allegati gli appunti rilevati durante il controllo sopra descritto.
Nel complesso sono state riscontrate 3 diverse problematiche.
a) il Tubo n. 8 (partendo dall'alto e di colore verde chiaro) nella zona centrale si appoggia direttamente sullo spigolo vivo di un sostegno circolare metallico. (foto)
Si tratta del sostegno per la struttura del camminamento che conduce alla torretta, e non del sostegno degli elementi tubolari che invece si trovano in corrispondenza delle giunzioni tra due elementi.
Il contatto diretto del tubo con anche le sollecitazioni e i movimenti nel caso di utilizzo del gioco, danneggiano il tubo stesso.
b) ROTTURA DELLE FLANGE DEI TUBOLARI
Sono stati riscontrati diversi elementi che presentano rotture lungo la flangia principalmente in corrispondenza dei bulloni di giunzione.
(foto)
Si rinviene che in corrispondenza della giunzione la guarnizione è presente solo nella parte inferiore della sezione del tubo e non sull'intera circonferenza.
La rifilatura della flangia “maschio” non sempre è perfettamente rifilata come la flangia
“femmina” del successivo elemento dove viene alloggiata e bullonata.
Nell'ultimo tratto vicino alla piscina, il tubo 45 e il tubo 46 non sono perfettamente allineati e si forma un piccolo foro da dove fuoriesce l'acqua dello scivolo.
Nella tabella seguente si riepilogano i danneggiamenti rilevati.
Confrontando la documentazione fotografica allegata si possono riscontrare i difetti riepilogati nella tabella.
Numerazione del singolo elemento Descrizione del danno rilevato
7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 25 - 32 – 40 - 41 – 44 Rottura della Flangia maschio
8 Tocca su un sostegno metallico della torretta.
2-3-23 Eccessivo taglio della flangia – bullone fuori flangia e bullone mancante
35 Spostamento appoggio
45/46 Rottura del tubo con perdita di acqua c) SUPERFICIE INTERNA DELLO SCIVOLO
Attraverso il sopralluogo interno allo scivolo è stato possibile verificare la superficie interna per stabilire se la stessa sia continua, uniforme e priva di irregolarità. In particolare nei punti di giunzione di due elementi contigui non deve esistere una differenza di livello contraria alla direzione di scivolamento, altrimenti si determina un ostacolo allo scivolamento che determina un urto tra l'utente e il tubo non ammissibile. Anche l'eventuale salto tra il tubo di monte e il tubo di valle, se pur ammissibile deve comunque rientrare entro un piccolo valore.
E' stata rilevata la situazione di ogni giunzione indicando nel verbale rispettivamente
- se le superfici sono esattamente allineate (con il simbolo “0”);
- se presentano una differenza di livello contraria alla direzione di scivolamento (con la dicitura
“vizio”);
- se presentano una differenza di livello nella direzione di scivolamento (con un valore in mm).
Per maggior chiarezza si riporta una tabella riepilogativa con indicate tutte le giunzioni tra gli elementi dello scivolo (*/*) raggruppati per tipologia di situazione.
Numerazione dei singoli elementi consecutivi Descrizione del dislivello rilevato
2/3 - 3/4 - 8/9 - 10/11 - 13/14 – 14/15 - 15/16 -
18/19 - 20/21 - 22/23 - 24/25 – 33/34 - 34/35 –
39/40 – 41/42 – 43/44 - 45/46
: esiste una differenza di livello contraria alla Pt_3 direzione di scivolamento. Il bordo del tubo di valle risulta leggermente più alto di quello di monte
__________________________________________
1/2 - 3/4 – 7/8 – 9/10 – 19/20 – 21/22 – 23/24 –
25/26 – 27/28 – 29/30 – 30/31 – 32/33 – 35/36 –
36/37 – 40/41 - 44/45 Tra questi tubi è stata rilevata differenza di livello nella direzione di scivolamento. Il bordo del tubo di valle risulta leggermente più basso di quello di monte ______________________________________
4/5 – 5/6 – 6/7 – 11/12 – 12/13 – 16/17 – 17/18 –
26/27 – 28/29 – 31/32 – 37/38 -38/39 – 42/43 -
46/47
I bordi dei due tubi contigui sono allineati.
Riassumendo in n. 17 giunzioni c'è una differenza di livello contraria alla direzione di scivolamento, in n.16 giunzioni c'è una differenza di livello nella direzione di scivolamento e in n. 14 giunzioni i tubi sono allineati.
RISPOSTA AI QUESITI
Il quesito del Giudice chiede “Verifichi il CTU
-1: lo stato dei luoghi,
-2: accerti se l'acquascivolo installata dalla è conforme alla normativa in materia, Parte_1
-3: se il luogo ove è stato installato è idoneo,
-4: se il gioco presenta vizi, in caso di risposta affermativa, accerti se i vizi dipendono dal materiale utilizzato ovvero da erronea installazione ovvero da carenza di manutenzione, in ogni modo accerti se la presenza dei vizi renda il gioco inidoneo all'uso o
-5: se trattasi di vizi eliminabili quantifichi l'ammontare degli stessi”
1_ Lo stato dei luoghi è stato descritto nel capitolo precedente con particolare attenzione ai difetti riscontrati.
2_ La normativa base di riferimento per gli acquascivoli è rappresentata dalla Norma UNI EN
1069-1 e in particolare la versione “Anno 2010”, considerando che l'anno di installazione dello scivolo è il 2017. La norma europea specifica i requisiti di sicurezza generali e le regole guida alla progettazione e all'esecuzione delle prove.
I contenuti della norma riguardano
- (capitolo 4) la classificazione dello scivolo;
- (capitolo 5) i materiali utilizzabili e le relative certificazioni di conformità;
- (capitolo 6) la progettazione e i documenti di costruzione che attestano la conformità alla norma;
- (capitolo 7-8) i requisiti di sicurezza:
- (capitolo 9) controlli e prove finali;
- (capitolo 10) designazione e marcatura.
Per quanto riguarda la classificazione dello scivolo entrambe le parti concordano che l'acquascivolo oggetto di causa appartiene alla tipologia di “TIPO 5”.
Il rispetto dei requisiti della norma presuppone la presenza dei documenti che attestino i tipi di materiali utilizzati e la loro conformità alla norma, il progetto con le analisi delle sollecitazioni e stabilità; documenti che non sono allegati agli atti.
Analogamente non risulta agli atti il “Rapporto di prova finale” redatto da uno specifico collaudatore dello scivolo.
Considerata la mancanza della documentazione specifica dello scivolo: certificazioni dei materiali utilizzati, calcoli e prova finale, non è possibile stabilire la conformità alla normativa citata in quanto la conformità può essere attestata solo dalla documentazione prodotta dal costruttore tramite l'installazione.
3_ L'acquascivolo è installato all'esterno nell'appezzamento di terreno dell'agriturismo, in prossimità della piscina. Si trova libero e non sono presenti altre strutture nelle vicinanze.
Il terreno ha una naturale pendenza che sale dalla zona della piscina, che si trova in piano, fino alla zona in cui è installata la torretta, inizio dello scivolo. Si ritiene che il luogo ove è installato l'acquascivolo sia idoneo all'utilizzo.
4_ L'acquascivolo presenta i seguenti vizi che sono stati descritti nel paragrafo precedente ai punti a),b) e c).
Tipo a) Il sostegno circolare metallico che si trova a contatto con il tubo n.
8. Danneggia il tubomedesimo e pertanto è necessario distaccare il tubo dal sostegno o mediante il taglio dell'estremità del sostegno circolare o sostituendo lo stesso con un altro sostegno più basso.
Si tratta di un errore di realizzazione che può essere risolto in opera.
Tipo b) Alcuni tubi presentano rotture nelle flange più o meno consistenti che rendono lo scivolo inadeguato all'utilizzo. Tutti i tubi danneggiati devono essere sostituiti.
Tipo c) I tubi che presentano discontinuità e irregolarità lungo la superficie interna devono essere riposizionati alla quota giusta, e comunque devono essere presi gli opportuni accorgimenti affinché non sia presente un risalto del tubo di valle rispetto a quello di monte, mentre è tollerabile un risalto inverso di modesta entità, inferiore a 5 mm.
I vizi tipo b) e c) rendono lo scivolo inutilizzabile finché non vengono eliminati.
A seguito del sopralluogo e delle indagini autoptiche, considerando i pesi e le sollecitazioni a cui sono soggetti i tubi durante l'uso, si ritiene che la bullonatura in acciaio inox sia sovradimensionata rispetto alle sollecitazioni in gioco. L'ampia distribuzione dei bulloni lungo il perimetro della flangia si giustifica unicamente con la necessità di mantenere a contatto i tubi contigui. Si cerca di spiegare al Sig. Giudice che il bullone è molto robusto rispetto alla resistenza della flangia in plastica di alcuni mm di spessore. Per sostenere il peso tra due tubi contigui potrebbero bastare anche solo 3 bulloni, mentre sono presenti molti più bulloni lungo le flange.
Questo si spiega con il fatto che ogni bullone deve trasferire uno sforzo limitato nel proprio contorno, altrimenti le flange non sosterrebbero losforzo e si romperebbero. Nel caso in parola sta avvenendo proprio questo. I bulloni esercitano sulle flange uno sforzo che esse non possono sostenere. Quindi mi sono fatta la convinzione che le guarnizioni poste in opera non siano adeguate all'uso e non sono state posizionate bene lungo tutto il bordo della giunzione. Ritengo infatti che al di là della norma prescrittiva, le guarnizioni abbiano la funzione di “ripartire” lo sforzo trasmesso dai bulloni (elemento robusto) lungo l'anello della giunzione in plastica (elemento fragile). Quindi queste guarnizioni oltre a dover essere installate lungo tutto il perimetro del bordo e non solo nella parte bassa, devono essere anche di uno “spessore” adeguato così da poter ammortizzare e ripartire lo sforzo trasmesso dai bulloni, che per questo motivo vengono posti in numero così elevato lungo il perimetro delle flange.
Quando avviene la discesa dell'utente all'interno della tubazione i tronchi di tubo sono sollecitati dal peso e dalla spinta centrifuga nelle curve. Queste sollecitazioni si trasmettono da un tubo al successivo per confluire sui montanti che fissano la condotta a terra. Oltre le sollecitazioni avvengono degli spostamenti tra un tubo e il contiguo che devono essere trasferiti da uno all'altro attraverso le guarnizioni e non per contatto diretto delle flange dei tubi contigui. I bulloni hanno lo scopo di tenere serrate le guarnizioni tra i tubi contigui, ma il serraggio deve essere adeguato e consentire una determinata elasticità della giunzione in virtù delle guarnizioni.
Quindi si ritiene che non sia sufficiente sostituire i tubi rotti e riposizionare in quota i tubi integri, ma devono essere riposizionate a regola d'arte, le guarnizioni di spessore e caratteristiche adeguate tra tutti i tubi dell'acquascivolo.
5_ I vizi sono eliminabili mediante lo smontaggio completo della condotta dell'acquascivolo, la sostituzione degli elementi danneggiati, la fornitura e installazione di guarnizioni adeguate e il rimontaggio della condotta priva di dislivelli.
La quantificazione dei vizi viene effettuata valutando il costo dei materiali da sostituire, la manodopera necessaria per il ripristino e le spese accessorie. Si stima che i vizi ammontino al 70% del costo dell'opera e quindi pari a 34.160,00 €. Si ritiene però che l'intervento debba essere effettuato dalla ditta che risponde Parte_1 dell'opera.
Non può essere effettuato da altra ditta terza o installatore, in quanto diventerebbe egli stesso responsabile del prodotto installato. Questo per dire che quantificare i vizi per decurtare il valore dell'opera fornita e installata può mettere l'acquirente “ ” nella condizione di non Controparte_3 riuscire a trovare un operatore che si assuma l'onere e la responsabilità di ripristinare l'opera, consegnando le relative certificazioni di prodotto.
(…)
RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI DEI CTP
Di seguito vengono riportate le risposte del C.T.U. alle osservazioni che i C.T.P. Dott. Ing.
della parte convenuta Persona_2 Controparte_1
e Dott. Ing. della parte attrice
[...] Persona_3 Parte_1
hanno formulato facendo riferimento alla “bozza” della Perizia trasmessa.
[...]
Risposta alle Osservazioni del CTP di parte convenuta Dott. Ing. Persona_2
Le osservazioni del CTP , che si richiamano, sono elencate in 4 punti numerati dal 1 a 4. Per_2
Seguendo la numerazione del Ctp si producono le seguenti argomentazioni:
1) Con riferimento alla tabella di pagina 8 sono da considerare vizi le differenze di quota contrarie al verso di scivolamento (prima riga della tabella) mentre tutte le altre situazioni NON sono un vizio.
2) Non ho elementi oggettivi per stabilire se la differenza di tipologia tra un tubo e l'altro corrisponda effettivamente ad una differenza di materiale tale da giustificare o meno una determinata rottura.
3) La quantificazione dei vizi è stata rapportata al costo iniziale dell'opera nella misura del 70%.
Nello stabilire detta percentuale si è considerato anche l'attualizzazione dei costi dei materiali e della manodopera.
4) Questa osservazione mi consente di completare la risposta al 4° punto del quesito, in quanto la mia risposta a tale punto non è stata esaustiva. Ho infatti esplicitato e argomentato i vizi riscontrati ma non ho chiarito se la presenza dei vizi rendesse il gioco inidoneo all'uso. Lo stato attuale in cui verte il gioco lo rende NON IDONEO all'uso, in quanto le varie rotture e vizi in genere possono costituire pericolo per l'utilizzatore. Quindi dichiaro che il gioco non può essere utilizzato nelle condizioni attuali. Ritengo altresì che i vizi possano essere eliminati. Certamente la mancanza del collaudo è un'altra condizione che rafforza la NON idoneità del gioco all'uso. Risposta alle Osservazioni del CTP di parte convenuta Dott. Ing. Persona_3
Il Ctp ha posto osservazione ai quesiti 2-4-5. Si segue la sua numerazione. Per_3
Quesito 2. Su questo punto ritengo di non dover aggiungere altro dal momento che il Ctp ha Per_3 solo ribadito la posizione della propria parte circa la mancata consegna della documentazione dovuta.
Quesito 4. Su questo punto il Ctp non mette in discussione i difetti rilevati durante il Per_3 sopralluogo. Evidenzia un aspetto che ritengo degno di nota: i danni da me rilevati il 22 dicembre
2022, sono decisamente superiori rispetto a quelli lamentati in atti nel 2017, soprattutto per quanto concerne le rotture. Non è noto sapere se le discontinuità o irregolarità rilevate nel mio sopralluogo (tipo c) fossero già presenti nel 2017 in quanto allora non è stato effettuato il medesimo rilievo effettuato oggi. Certamente le rotture (tipo b) lamentate dal Ctp nel Per_2
2017, erano in numero molto inferiore a quelle rilevate oggi e quindi è pertinente chiedersi come mai queste rotture siano avvenute in questi 5 anni, considerando che il gioco non è stato utilizzato.
Ad integrazione dell'argomentazione prodotta a pagina 10 sulle guarnizioni, aggiungo che è plausibile ritenere che nel tempo si sia verificato uno spostamento dei punti di fissaggio a terra, senza necessariamente pensare ad uno scorrimento superficiale del terreno ma piuttosto ad un semplice assestamento dello stesso attorno al punto fondale. Quindi aggiungo che il sistema di fissaggio a terra del gioco è da ripensare, prevedendo ove necessario degli elementi di contrasto inclinati, soprattutto nei puntelli in acciaio più alti posti a monte, che rendano più rigido il collegamento tra i vari tubi ed evitino spostamenti eccessivi non tollerabili dalle giunzioni, anche durante l'uso dell'attrezzo ludico.
Nella foto seguente illustro in modo semplicistico il concetto esposto.
(foto)
Quesito 5. Su questo punto il Ctp produce una ricostruzione dei costi di ripristino che non Per_3 mi trova in accordo. La sua ricostruzione è plausibile per la come valore dei costi vivi Parte_1 che dovrebbe sostenere per il ripristino, ma non per il committente che non esegue in proprio il ripristino in quanto svolge altra attività. Il Convenuto che dovesse commissionare il lavoro di ripristino ad altra impresa dovrà sostenere gli extra costi che si vengono a generare per l'assunzione di responsabilità che la nuova ditta chiamata a risolvere le problematiche emerse, dovrà necessariamente accollarsi dal momento che accetta di intervenire. Infatti, una nuova ditta specializzata che interviene sostituendo gli elementi rotti, modificando magari le guarnizioni, sistemando i puntelli verticali con controventi o altro, diventa responsabile dell'opera assumendosi le responsabilità che oggi sono in capo a Resto dunque ferma sulla valutazione da me Parte_1 prodotta.
Colgo però l'occasione, lanciata dal Ctp con l'osservazione prodotta, suggerendo alle parti Per_3 di fare analizzare la struttura ludica in parola da un tecnico-progettista specialista nel settore - che magari può coincidere con il medesimo individuo che farà in fine il Rapporto di Prova finale, scelto di comune accordo - a cui demandare lo studio di tutte le modifiche”,
6.Va di seguito definita la natura del rapporto intercorso tra le parti che deve correttamente essere qualificato come (derivante da) contratto d'opera.
E' noto che, ai fini della distinzione tra contratto di appalto/d'opera e contratto di vendita, quando la prestazione consista tanto in un dare quanto in un fare, occorre avere riguardo alla volontà dei contraenti;
per cui si ha appalto/contratto d'opera quando la prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, mentre si ha vendita quando la fornitura riguarda manufatti che rientrano nella normale attività produttiva dell'imprenditore, anche se è necessario apportare modifiche di forma, misura e qualità espressamente richieste dalla controparte (S.U., sentenza 9 giugno 1992, n. 7073, nonché, fra le altre, le sentenze 29 aprile 1993, n. 5074, 30 marzo 1995, n. 3807, e 21 maggio 2001, n. 6925).
Occorre, in altre parole, valutare se sia prevalente o meno il lavoro rispetto alla materia (sentenza 24 luglio 2008, n. 20391), sulla base degli accordi intercorsi e del tipo di prestazione oggetto del contratto.
7.Nel caso di specie è corretta la decisione del Tribunale nel dare prevalenza all'elemento del lavoro.
Ed infatti emerge dalla Ctu che:
• l'oggetto di causa è costituito da una complessa struttura ludica (installata presso l'Agriturismo “L'oasi di Pierino”) consistente in un acquascivolo a tubo singolo chiuso;
• lo scivolo è realizzato utilizzando n. 47 tubi giuntati tra loro a formare un percorso in pendenza che parte da una torretta (tubo n°1) ed arriva nella piscina (tubo n° 47);
• i tubi dello scivolo sono sorretti da sostegni tubolari in acciaio di altezza variabile che vincolano i tubi al terreno;
• il terreno non è pianeggiante e presenta una naturale pendenza a partire dalla torretta scendendo verso la piscina;
• ogni elemento “tubo” ha le due estremità realizzate in modo da consentire un accoppiamento
“maschio-femmina”;
• ogni elemento è collegato al successivo mediante bulloni di acciaio inox applicati nelle flange degli stessi.
8.Non può dubitarsi che la realizzazione dell'opera sia avvenuta non mediante mero assemblaggio dei tubi ma:
• previo verosimile studio della conformazione del terreno;
• previa verifica della adattabilità dei pezzi da assemblare;
• previa conformazione progettuale dell'opera
• adottando particolari tecniche di montaggio dei pezzi in modo da consentirne l'adattabilità alla naturale pendenza del terreno;
• adottando particolari accorgimenti e cautele nella predisposizione e sistemazione dei sostegni tubolari in acciaio di altezza variabile che vincolano i tubi al terreno;
• con un montaggio ispirato a criteri di particolare attenzione e prudenza tecnica in ragione della funzione ludica del gioco destinato ai bambini.
9.In altri termini il manufatto:
• per le notevoli dimensioni (28 metri),
• per l'articolazione strutturale,
• per la necessità di adeguati ancoraggi a terra,
• per la funziona ludica destinata all'infanzia
• per le particolarità del terreno su cui andava realizzato, non poteva essere costruito ed installato come se fosse stato un oggetto già pronto, trattandosi invece di un qualcosa da realizzare "su misura" per le specifiche esigenze del committente (si veda la fattispecie, analoga, di cui alla citata sentenza n. 3807 del 1995); sicché l'obbligazione di facere che contraddistingue il contratto di appalto/d'opera assume rilevanza prevalente e decisiva rispetto a quella di dare che è tipica della compravendita. 10.La ricostruzione della natura del rapporto contrattuale compiuta dal Tribunale non è tuttavia condivisibile e va corretta nel senso che, nella presente fattispecie, si è in presenza di un contratto d'opera e non di un appalto, considerando che l'appellante è una ditta individuale (e dunque un'impresa di piccole dimensioni) che svolge attività di montaggio di strutture composte da pezzi da assemblare.
Si applicano al riguardo i noti principi di cui, da ultimo, a Cass. n.10154/2025 (“…mentre il contratto d'opera coinvolge comunemente i professionisti individuali o la piccola impresa, il contratto d'appalto implica un'organizzazione imprenditoriale di media o grande dimensione, dotata di un'appropriata strutturazione”).
L'applicazione della disciplina normativa del contratto d'opera include la previsione dell'art. 1668 cc richiamato dall'art. 2226 cc.
11.L'appello principale non ha, come specifico oggetto, la contestazione dell'esistenza dei vizi e della sussistenza dei presupposti dell'azione di garanzia accertati dal Tribunale ma, sotto vari profili, la determinazione che il primo giudicante ha compiuto, sulla base della Ctu, della riduzione del prezzo.
12.Un primo profilo di censura riguarda la valutazione delle rotture riscontrate dal CTU nel sopralluogo del 22 dicembre 2022 che sarebbero maggiori e più rilevanti rispetto a quelle constatate nell'anno 2017 dal Ctp di parte originaria convenuta.
Nell'assunto dell'appellante principale tali danni andrebbero addossati sulla committente
La prospettazione non può essere condivisa perché, come correttamente rilevato dal Tribunale, il si era impegnato ad intervenire ed invece non lo ha fatto (contro il capo di pronuncia Pt_1 relativo al riconoscimento dei vizi non è stato proposto appello ed è sceso il giudicato).
Se fosse intervenuto tempestivamente nel 2017, quando erano stati riscontrati e riconosciuti i vizi, è del tutto verosimile ritenere che non ci sarebbero stati gli aggravamenti riscontrati dal Ctu.
D'altra parte, dinanzi all'evidenza dell'attuale esistenza dei vizi (in sede di Ctu) era la parte inadempiente a dover specificamente dimostrare la non imputabilità degli stessi.
13.Un secondo profilo di censura riguarda la quantificazione dei vizi che il Ctu ha stimato
“valutando il costo dei materiali da sostituire, la manodopera necessaria per il ripristino e le spese accessorie “per un importo finale di euro 34.160,00 pari al 70% del costo dell'opera. La valutazione del Ctu, fatta propria del Tribunale, si presenta come arbitraria e sottratta ad ogni controllo in quanto né il Tribunale né il Ctu hanno indicato i criteri specifici utilizzati per determinare l'entità del danno.
14.Il primo giudicante ha individuato i seguenti elementi: (a) il costo dei materiali da sostituire, (b) la manodopera necessaria per il ripristino e (c) le spese accessorie.
Nessuno di tali elementi ha avuto una seppur minima esplicazione:
(a) non l'indicazione delle qualità, quantità e costi dei materiali da sostituire,
(b) non l'indicazione dell'impegno qualitativo, quantitativo e temporale della manodopera ed il suo costo unitario,
(c) non l'individuazione di quali siano le “spese accessorie”. quale ne sia la necessità, quale ne sia il verificabile costo.
D'altra parte, si tratta di costi che non potevano e non dovevano essere liquidati equitativamente perché era facile provarli per la parte danneggiata/onerata (ed anche per il Ctu).
15.Peraltro anche volendo considerare quella del Tribunale una valutazione equitativa essa è fondata su di un parametro finale (70% del costo dell'opera) non solo indeterminato (perché non si capisce come si colleghi e derivi dai singoli elementi di costo) ma anche manifestamente incongruo rispetto al caso concreto e particolarmente sproporzionato per eccesso.
In altri termini la Ctu ed il Tribunale hanno offerto una quantificazione del danno immotivata, illogica ed arbitraria.
16.Va in effetti considerato che, secondo quanto accertato dal Ctu, i vizi sono eliminabili mediante:
• lo smontaggio completo della condotta dell'acquascivolo,
• la sostituzione degli elementi danneggiati,
• la fornitura e installazione di guarnizioni adeguate,
• il rimontaggio della condotta priva di dislivelli.
Si tratta all'evidenza di una attività impegnativa ma non di particolare costo e complessità: bisogna smontare la struttura , sostituire un numero limitato di pezzi (n.14) , rimontare correttamente il tutto.
Si apprezza in tal modo l'irragionevolezza (oltre che l'indeterminatezza) del valore proposto dal
Ctu (fatto proprio dal Tribunale) pari al 70% del costo dell'opera e quindi pari a 34.160,00 €. 17.La Corte apprezza, condivide e richiama le ragionevoli considerazioni esposte in primo grado dal Ctp di parte appellante principale :
“Alla data odierna gli elementi da sostituire sono 14. Tenendo anche conto che il percorso va ridefinito alla luce del disallineamento tra i vari elementi e che quindi tutti i tubi vanno comunque smontati. Tenendo infine conto che va verificato lo stato delle fondazioni dei puntelli metallici a sostegno dei tubi (fondazioni che per contratto erano a carico della committenza) si precisa quanto segue:
a) Il costo di fornitura per posa in opera di ogni singolo elemento, come riportato nel contratto di vendita, è di € 450,00. per cui si avrà: n. 14 elementi da sostituire x €/cad 450,00 = € 6.300,00
b) Lo smontaggio del resto della struttura ed il successivo rimontaggio ad opera di una ditta specializzata è pari a: n. 2 persone x ore 16 x €/ora 30,00 = € 960,00
c) materiale di consumo (guarnizioni nuove, bulloni, etc): € 500,00
e) fondazioni dei puntelli metallici di idonea profondità e dimensione + riposizionamento dei puntelli in verticale: non quantificabile in quanto non si ha una relazione geologica e quindi impossibilitati alla verifica
In sintesi, dunque, non tenendo conto delle fondazioni che comunque non sarebbero a carico della il costo massimo per la sostituzione e/o riparazione del gioco alla data odierna è di Parte_1 circa € 7.760,00”.
18.Le indicazioni appaiono non solo correttamente ricondotte alle singole voci di danno ma anche ragionevolmente determinate in termini di costi salvo che per il numero di giornate di manodopera
(che appaiono sottostimate).
Sulla base di detti elementi secondo la Corte:
• il costo di fornitura per posa in opera di ogni singolo elemento va ricondotto al contratto di vendita e dunque euro 450,00;
• il costo di sostituzione n. 14 elementi è dunque pari (14x 450,00) ad euro 6.300,00;
• per lo smontaggio e rimontaggio ad opera di una ditta specializzata possono considerarsi necessarie n.4 giornate lavorative di 8 ore di due tecnici al costo di euro 30,00 all'ora ed in definitiva un costo di euro 1920,00;
• per materiali di consumo composto da guarnizioni nuove, bulloni, altri materiali minori appare equa la somma complessiva di euro 500,00; • per le prevedibili ulteriori attività di fissazione e stabilizzazione al suolo dei puntelli di sostegno può ipotizzarsi una ulteriore giornata di lavoro di due tecnici alle medesime condizioni di cui a punto che precede con un costo di euro 480,00.
• eventuali sondaggi geologici o la realizzazione di piani di appoggio o fondazioni non sono in nessun caso a carico dell'appellante ma della committente che predispone il sito;
• in definitiva il complessivo pregiudizio è totalmente emendabile con un costo di euro
9.200,00.
19.In tal modo, regolati i rapporti dare-avere tra le parti con la riduzione del corrispettivo (euro
35.800,00 – 9.200,00), residua un credito a saldo dell'appellante principale di euro 26.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo come riconosciuti dal Tribunale.
Infatti, va confermato l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo (quanti minoris) ma va rideterminato il valore della riduzione e del saldo finale.
20.Passando all' unitario e sintetico scrutinio dei motivi di appello incidentale, quanto già esposto in motivazione che precede consente una agevole valutazione di infondatezza.
Ed infatti:
• sul nauta del contratto si è ampiamente motivato pervenendo alla finale qualificazione di contratto d'opera;
• sulla applicabilità, alla presente fattispecie, della rigorosa disciplina della risoluzione ex art. 1668 cc essa deriva, come già esposto, dall'art.2226 cc;
• sull'inesistenza dei presupposti di inidoneità dell'opera ai fini della risoluzione ex art. 1668 cc si è già rilevato (sulla base della Ctu) che i vizi sono totalmente eliminabili con attività del tutto ordinarie e segnatamente : lo smontaggio della condotta dell'acquascivolo, la sostituzione degli elementi danneggiati, la fornitura e installazione di guarnizioni adeguate, il rimontaggio della condotta priva di dislivelli;
il risultato di tale ripristino sarebbe la piena e corretta funzionalità dell'opera; l'inutilizzabilità attuale dell'opera è solo temporanea e legata al fatto che una struttura destinata ai bambini deve essere aperta solo in condizioni di assoluta sicurezza.
21.In tal modo: • la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento formulata dell'appellante incidentale va respinta;
• la domanda di restituzione del corrispettivo già pagato e la domanda di risarcimento del danno derivante dalla risoluzione vanno respinte in conseguenza del rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento da cui dipendono.
22.In particolare:
• non sono dovute le somme richieste dall'appellante incidentale per restituzione degli acconti sul prezzo perché deve essere respinta l' azione di risoluzione (actio redhibitoria) ed accolta solo quella di riduzione del prezzo (actio quanti minoris);
• per analoghi motivi vanno respinte le richieste risarcitorie per la predisposizione dell'area, la realizzazione degli impianti idroelettrici, per l'allestimento della struttura e le relative spese tecniche, la rimozione dell'impianto, essendo esse proponibili solo quale conseguenza dello scioglimento del rapporto e dunque in necessaria dipendenza dalla domanda di risoluzione qui respinta;
• vanno respinte le ulteriori richieste risarcitorie per dedotta inutilizzabilità dell'impianto acquascivolo, indisponibilità dell'area di sua proprietà, pregiudizio commerciale sotto il profilo delle minori entrate e danno all'immagine perché enunciate: (a) senza specifica allegazione (oltre che prova) dei fatti costitutivi, (b) nell' assoluto difetto di una verificabile quantificazione e dei relativi criteri.
L'appello incidentale è integralmente respinto.
23.In definitiva:
• l'appello principale va accolto nei limiti di cui in motivazione che precede e la sentenza di primo grado va parzialmente riformata solo nell'ammontare delle somme ancora dovute dall'appellata principale all'appellante incidentale in ragione dell'accoglimento dell'actio quanti minoris: tale somma va determinata nel residuo corrispettivo di euro 26.600,00;
• gli ulteriori motivi di appello principale vanno respinti;
• l'appello incidentale va integralmente respinto;
• in ragione dell'esito complessivo del giudizio e della reciproca parziale soccombenza le spese del doppio grado vanno interamente compensate;
va adeguatamente considerato che la parte appellante principale pur avendo riconosciuto i vizi (di non trascurabile peso economico) non ha inteso eliminarli rendendo temporaneamente inutilizzabile la struttura;
ha poi invocato il pagamento dell'intero corrispettivo residuo;
in tal modo si palesa un pari contributo causale alle origini del contenzioso, fondato sul reciproco inadempimento;
• le spese di Ctu vanno poste a carico delle parti in solido;
• ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellata principale a pagare all'appellante principale la somma di euro
26.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2-respinge ogni altro motivo di appello principale;
3-respinge integralmente l'appello incidentale;
4- compensa interamente tra le parti le spese di lite del doppio grado;
5-pone le spese di Ctu a carico delle parti in solido;
6-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 1° luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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