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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7419/2023
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7419/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 16 giugno 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di DE
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7419/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLA EMILIANO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE ANGELICO 45 00195 ROMApresso il difensore avv. COLA EMILIANO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANDELLI FILIPPO Controparte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 30 41121 DEpresso il difensore avv. VANDELLI FILIPPO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo con il quale era stata ingiunta del pagamento – in solido col – Controparte_2
pagina 2 di 6 della somma di € 62.373,33 oltre interessi legali, spese e onorari del procedimento monitorio, a titolo di mancato pagamento per l'attività di “progettazione e direzione dei lavori” del cantiere svolta Controparte_2 dall'opposto.
L'opponente, in particolare, eccepiva: la carenza di legittimazione passiva e l'errata quantificazione delle somme dovute.
Si costituiva in giudizio l'ing. Controparte_1 sostenendo: la legittimazione passiva dell'opponente e l'assolvimento della prova del credito ingiunto, nonché della sua esatta quantificazione.
All'udienza del 9 maggio 2024 veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata.
Deve ritenersi dimostrata, in capo a Parte_1 la titolarità della legittimazione al diritto che ha dato origine al procedimento monitorio.
In particolare, sono stati depositati il contratto di appalto (cfr. doc. 2 parte opposta) per l'esecuzione dei lavori condominiali ex art. 119 co. 4 D.L. 34/2020 intercorso tra e l'appaltatrice e CP_2 CP_2 Pt_1
l'incarico di affidamento, da parte del condominio, all'ingegner (cfr. doc. 3 parte opposta), CP_1 circostanza, quest'ultima, richiamata nell'art. 1 lett. d del contratto di appalto. L'art. 9 del contratto de quo dispone, inoltre, che: “le parti convengono che l'intero corrispettivo (…) verrà corrisposto (…) nei modi stabiliti dall'art. 121, comma 2, lett. a) del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. 77/2020, mediante un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, nel pieno rispetto delle modalità disciplinate dai provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate. Il CEDENTE-COMMITTENTE, pertanto, con il presente
pagina 3 di 6 contratto cede al il credito Controparte_3
d'imposta maturato a seguito degli interventi oggetto del presente incarico”.
Trattasi, in sostanza, del meccanismo legittimato dal c.d. decreto legge “Rilancio Italia”, con applicazione di uno sconto in fattura pari al 100%, anticipato dall'opponente e, in seguito, da quest'ultima recuperato sotto Pt_1 forma di credito di imposta nella misura del 110%.
È provato documentalmente che, terminato il primo stato avanzamento lavori (SAL 1), l'Ing. abbia Controparte_1 emesso la nota proforma n. 65 del 27/10/2022 per un imponibile pari ad € 23.398,50, oltre accessori di legge (cfr. doc. 3 allegato n. 7 di parte opposta), con l'effetto che la società emetteva, nei confronti Parte_1 del committente Condominio, la fattura elettronica n. 48 del 18/11/2022 (cfr. doc. 3 allegato n. 5 di parte opposta).
La fattura recava in calce un netto a pagare pari a € 0,00 in quanto compensato con il credito di imposta di cui fruiva per complessivi € 189.105,81, a titolo di “sconto praticato in base art. 121 DL 34/2020 art 1 comma 219 L. 160/2019”, importo che risultava comprensivo di € 24.334,44
- maggiorato dall'opponente, erroneamente, anche della somma di € 935,94 di cui alla Cassa Previdenza 4% - per
“SPESE TECNICHE PER SAL 1”, pari all'imponibile di Euro 23.398,50 di cui alla richiamata fattura n. 65/2022 emessa dell'Ing. . CP_1
Infine, risulta provato che, terminato il secondo stato avanzamento lavori (SAL 2), parte opposta abbia emesso la nota proforma n. 16 del 03/02/2023 per un imponibile pari ad € 25.760,81, oltre accessori di legge e pertanto per complessivi € 32.685,31 (cfr. doc. 3 allegato n. 8 di parte opposta). A fronte del SAL 2, l'opponente emetteva, nei confronti del committente , la fattura CP_2 elettronica n. 2 del 14/02/2023 (cfr. doc. 3 allegato n. 6 di parte opposta) recante in calce, così come avvenuto con la precedente fattura poc'anzi esaminata, un netto a pagare pari a € 0,00, in base al meccanismo previsto dalla normativa richiamata.
Risulta, poi, provato il quantum del compenso pattuito per la prestazione professionale dell'Ing. Controparte_1
pagina 4 di 6 (cfr. doc. 3 allegato n.1 di parte opposta in cui il compenso viene quantificato in € 67.000,82, oltre oneri ed accessori di legge).
Tutto ciò premesso, il credito risulta, nell'an e nel quantum, provato dalla documentazione contrattuale.
Al riguardo, si ritiene che, in presenza della prova del contratto e dell'allegazione specifica dell'inadempimento, in assenza di alcuna contestazione e prova dell'adempimento o di fatti estintivi, modificativi o impeditivi, il credito sia provato.
Il decreto ingiuntivo, pertanto, va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del D.M. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
Si aggiunge, infine, che, alla luce di quanto esposto, sussiste responsabilità aggravata ex art. 96, 3° comma, c.p.c. dell'opponente in quanto ha agito – quantomeno – con colpa grave, opponendosi in giudizio, pur non contestando il credito, ma sollevando eccezioni del tutto generiche.
Le SS.UU. della Corte di cassazione (sent. n. 9912 del 2018) hanno statuito che: “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale
pagina 5 di 6 infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Al riguardo, si stima equo liquidare a tale titolo una somma pari a € 3.000,00 (cfr. Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo già esecutivo;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 3000, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Modena, 16 giugno 2025
Il Giudice (dr. Roberto Masoni)
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7419/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 16 giugno 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di DE
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7419/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLA EMILIANO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE ANGELICO 45 00195 ROMApresso il difensore avv. COLA EMILIANO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANDELLI FILIPPO Controparte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 30 41121 DEpresso il difensore avv. VANDELLI FILIPPO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo con il quale era stata ingiunta del pagamento – in solido col – Controparte_2
pagina 2 di 6 della somma di € 62.373,33 oltre interessi legali, spese e onorari del procedimento monitorio, a titolo di mancato pagamento per l'attività di “progettazione e direzione dei lavori” del cantiere svolta Controparte_2 dall'opposto.
L'opponente, in particolare, eccepiva: la carenza di legittimazione passiva e l'errata quantificazione delle somme dovute.
Si costituiva in giudizio l'ing. Controparte_1 sostenendo: la legittimazione passiva dell'opponente e l'assolvimento della prova del credito ingiunto, nonché della sua esatta quantificazione.
All'udienza del 9 maggio 2024 veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata.
Deve ritenersi dimostrata, in capo a Parte_1 la titolarità della legittimazione al diritto che ha dato origine al procedimento monitorio.
In particolare, sono stati depositati il contratto di appalto (cfr. doc. 2 parte opposta) per l'esecuzione dei lavori condominiali ex art. 119 co. 4 D.L. 34/2020 intercorso tra e l'appaltatrice e CP_2 CP_2 Pt_1
l'incarico di affidamento, da parte del condominio, all'ingegner (cfr. doc. 3 parte opposta), CP_1 circostanza, quest'ultima, richiamata nell'art. 1 lett. d del contratto di appalto. L'art. 9 del contratto de quo dispone, inoltre, che: “le parti convengono che l'intero corrispettivo (…) verrà corrisposto (…) nei modi stabiliti dall'art. 121, comma 2, lett. a) del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. 77/2020, mediante un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, nel pieno rispetto delle modalità disciplinate dai provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate. Il CEDENTE-COMMITTENTE, pertanto, con il presente
pagina 3 di 6 contratto cede al il credito Controparte_3
d'imposta maturato a seguito degli interventi oggetto del presente incarico”.
Trattasi, in sostanza, del meccanismo legittimato dal c.d. decreto legge “Rilancio Italia”, con applicazione di uno sconto in fattura pari al 100%, anticipato dall'opponente e, in seguito, da quest'ultima recuperato sotto Pt_1 forma di credito di imposta nella misura del 110%.
È provato documentalmente che, terminato il primo stato avanzamento lavori (SAL 1), l'Ing. abbia Controparte_1 emesso la nota proforma n. 65 del 27/10/2022 per un imponibile pari ad € 23.398,50, oltre accessori di legge (cfr. doc. 3 allegato n. 7 di parte opposta), con l'effetto che la società emetteva, nei confronti Parte_1 del committente Condominio, la fattura elettronica n. 48 del 18/11/2022 (cfr. doc. 3 allegato n. 5 di parte opposta).
La fattura recava in calce un netto a pagare pari a € 0,00 in quanto compensato con il credito di imposta di cui fruiva per complessivi € 189.105,81, a titolo di “sconto praticato in base art. 121 DL 34/2020 art 1 comma 219 L. 160/2019”, importo che risultava comprensivo di € 24.334,44
- maggiorato dall'opponente, erroneamente, anche della somma di € 935,94 di cui alla Cassa Previdenza 4% - per
“SPESE TECNICHE PER SAL 1”, pari all'imponibile di Euro 23.398,50 di cui alla richiamata fattura n. 65/2022 emessa dell'Ing. . CP_1
Infine, risulta provato che, terminato il secondo stato avanzamento lavori (SAL 2), parte opposta abbia emesso la nota proforma n. 16 del 03/02/2023 per un imponibile pari ad € 25.760,81, oltre accessori di legge e pertanto per complessivi € 32.685,31 (cfr. doc. 3 allegato n. 8 di parte opposta). A fronte del SAL 2, l'opponente emetteva, nei confronti del committente , la fattura CP_2 elettronica n. 2 del 14/02/2023 (cfr. doc. 3 allegato n. 6 di parte opposta) recante in calce, così come avvenuto con la precedente fattura poc'anzi esaminata, un netto a pagare pari a € 0,00, in base al meccanismo previsto dalla normativa richiamata.
Risulta, poi, provato il quantum del compenso pattuito per la prestazione professionale dell'Ing. Controparte_1
pagina 4 di 6 (cfr. doc. 3 allegato n.1 di parte opposta in cui il compenso viene quantificato in € 67.000,82, oltre oneri ed accessori di legge).
Tutto ciò premesso, il credito risulta, nell'an e nel quantum, provato dalla documentazione contrattuale.
Al riguardo, si ritiene che, in presenza della prova del contratto e dell'allegazione specifica dell'inadempimento, in assenza di alcuna contestazione e prova dell'adempimento o di fatti estintivi, modificativi o impeditivi, il credito sia provato.
Il decreto ingiuntivo, pertanto, va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del D.M. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
Si aggiunge, infine, che, alla luce di quanto esposto, sussiste responsabilità aggravata ex art. 96, 3° comma, c.p.c. dell'opponente in quanto ha agito – quantomeno – con colpa grave, opponendosi in giudizio, pur non contestando il credito, ma sollevando eccezioni del tutto generiche.
Le SS.UU. della Corte di cassazione (sent. n. 9912 del 2018) hanno statuito che: “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale
pagina 5 di 6 infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Al riguardo, si stima equo liquidare a tale titolo una somma pari a € 3.000,00 (cfr. Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo già esecutivo;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 3000, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Modena, 16 giugno 2025
Il Giudice (dr. Roberto Masoni)
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