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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/05/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5240/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5240/2022 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TALAMONE Parte_1 C.F._1 CHIARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in IndiRIZZO Telematico presso il difensore avv. TALAMONE CHIARA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TALAMONE CHIARA e Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in IndiRIZZO Telematico presso il difensore avv. TALAMONE CHIARA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSO Controparte_1 C.F._3 PIERPAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI GIUSEPPE, 4 00195 ROMApresso il difensore avv. GALASSO PIERPAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRONI FRANCESCO e dell'avv. CP_2 P.IVA_1
FERRONI LORENZO ( ) VIA DURINI, 25 20122 MILANO;
, elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA DURINI N. 25 20122 MILANOpresso il difensore avv. FERRONI FRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GALASSO Parte_3 C.F._5 PIERPAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI GIUSEPPE, 4 00195 ROMApresso il difensore avv. GALASSO PIERPAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSO Parte_4 C.F._6 PIERPAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI GIUSEPPE, 4 00195 ROMApresso il difensore avv. GALASSO PIERPAOLO
CONVENUTI
e , entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Angelo CP_3 CP_4
Giuseppe. MÙRDOLO del Foro di TO IO con studio corrente in 21052, TO IO (VA),
Viale Castelfidardo, n. 5 C, elettivamente domiciliate come in atti
TERZE INTERVENUTE
pagina 1 di 22 Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per (conclusioni poi superate dalla costituzione in proprio del figlio Parte_1 [...]
: Pt_2
Nell'ipotesi che il Giudicante abbia dubbio ancora in merito alla responsabilità nella causazione del sinistro del signor , si chiede Controparte_5
IN VIA ISTRUTTORIA si formula precipua istanza ex art. 191 ss c.p.c. ed art. 118 c.p.c., onde consentire all'anatomopatologo all'uopo incaricato dall'Ecc.mo Giudice adito – previo ogni più opportuna autorizzazione di rito -, di eseguire l'esame delle salme di e di , Controparte_5 Persona_1 previo ogni più opportuna autorizzazione all'esumazione dei cadaveri, al fine di verificare la natura e l'origine delle lesioni riportate in occasione del sinistro e se le stesse siano compatibili o meno con la posizione di passeggero o conducente;
IN VIA PRINCIPALE Viste le conclusioni a cui addivenuto il CTU dott. nella perizia cinematica, piaccia all'Ill.mo Per_2
Tribunale di TO IO, reietta e disattesa ogni contraria istanza e premeSA ogni più opportuna declaratoria:
1. Dichiarare che al momento del sinistro si trovava alla guida della vettura marca Audi, modello Q3, targata B284DCM il Sig. e per l'effetto venga altresì Controparte_5 dichiarata la responsabilità civile del medesimo nella causazione del sinistro avvenuto in Vermezzo con EL (PV), alle ore 20:00 circa e quindi dichiarare Controparte_5 responsabile in via esclusiva nella causazione del sinistro per cui causa;
2. pertanto, voglia respingere le avverse richieste di danno avanzate dagli eredi del Sig.
[...]
, indi voglia condannare in persona del legale rappresentante Controparte_5 CP_2 pro tempore e (se ritenuto) gli stessi eredi quali solidalmente obbligati, a risarcire tutti i CP_5 danni patiti e patiendi dall'esponente quantificati nella somma complessiva di €. 284.394,30 ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Spese e onorari rifusi con distrazione in testa al patrono di causa che se ne dichiara anticipatario.
per Parte_2
1) Accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del nella causazione del Controparte_5 sinistro a cui è conseguita la morte del , condannare gli eredi costituiti del Persona_1 CP_5 in solido con in persona del legale
[...] Controparte_6 rappresentante pro tempore a risarcire il danno conseguente alla morte del padre per Parte_2 fatto e colpa del conducente del veicolo vettura Audi Q3 targata B284DCM nella misura ad oggi riquantificata secondo le linee guida del Tribunale di Roma in euro 323.000,00 oltre la rifusione delle spese di CTU e e oltre le spese d CTP Dr. (prodotte e oltre onorari di avvocato Per_2 Per_3 Pt_4 da liquidarsi in capo al procuratore che se ne è dichiarato antistatario;
2) Rigettare la domanda svolta dagli eredi del in quanto infondata in fatto ed in Controparte_5 diritto e condannarli in uno ad in persona del legale rappresentante Controparte_6 pro tempore alle spese di giudizio a favore di e di e nella CP_7 CP_8 CP_4 misura che il Giudice riterrà più opportuna;
per , e : Controparte_1 Parte_4 Controparte_9
pagina 2 di 22 non veniva depositata alcuna precisazione delle conclusioni
per : CP_2
“piaccia al Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare, DICHIARARE il difetto di legittimazione in capo a parte attrice, per i motivi di fatto
e di diritto esposti in narrativa;
in via principale, previa ogni opportuna declaratoria,
- RIGETTARE tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti di ON
;
[...]
pagina 3 di 22 - RIGETTARE tutte le domande formulate dai convenuti , e Controparte_1 Parte_4 [...]
nei confronti di;
Controparte_9 ON
- RIGETTARE tutte le domande formulate dalle intervenute e nei CP_3 CP_4 confronti di;
ON
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande da Contr chiunque proposte nei confronti di previa declaratoria di responsabilità concorrente della vittima primaria, contenere il risarcimento dovuto alla stregua delle concrete ed obiettive risultanze di causa ed entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di colpa di quest'ultimo e, dall'altro, dai limiti di legge.
Compenso e spese del giudizio da porsi a carico di chi di ragione
e : CP_3 CP_4
Con le presenti note le deducenti, come in atti rappresentate, difese e domiciliate, ribadiscono e confermano quanto dedotto, argomentato, contestato ed eccepito sia in fatto che in diritto nei precedenti atti difensivi e nei verbali di causa, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, precisando che l'aumento del 30 % del compenso tabellare da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, si giustifica per avere rappresentato in giudizio più parti aventi la medesima posizione processuale, per l'appunto, Sig.ra e Sig.ra . CP_3 CP_4
°*°*°*°*°*°*
Per tutto quanto premesso, le signore e , nella prefata qualità, CP_3 CP_4 rispettivamente di madre e sorella non conviventi del de cuius, Sig. rassegnano le Persona_1 seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e previo ogni declaratoria di legge
- IN VIA PRINCIPALE -
- dichiarare che al momento del sinistro si trovava alla guida della vettura marca Audi, modello Q3, targata B284DCM il Sig. e pertanto, venga, altresì, dichiarata la Controparte_5 responsabilità civile del medesimo nella causazione del sinistro avvenuto in Vermezzo con EL (PV), alle ore 20:00 circa;
- per l'effetto, voglia condannare in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_2 gli stessi eredi , quali solidalmente obbligati, a risarcire tutti i danni patiti e patiendi CP_5 dalle Signore e quantificati nella somma complessiva di €. CP_3 CP_4
673.470,40, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intera fase stragiudiziale in base allo scaglione del valore, all'alta difficoltà della controversia ed al pregio dell'opera prestata, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 2 DM 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
nonché tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, in base allo scaglione del valore, all'alta difficoltà della controversia ed al pregio dell'opera prestata, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 2 DM 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
- Si chiede inoltre di porre a carico di in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore e degli stessi eredi quali solidalmente obbligati, il pagamento delle spese di CP_5 deposito della vettura marca Audi, modello Q3, targata B284DCM da distrarre in favore del Sig.
, quale amministratore unico nonché titolare della Carrozzeria VIS CAR, con sede Parte_5 legale ed operativa corrente in 20010, Canegrate (MI), Via Vercelli, n. 24 e presso la cui carrozzeria l'auto è tutt'ora depositata, ciò in quanto l'Amministratore Unico della suddetta Carrozzeria ha richiesto il pagamento anche alle Signore e , poiché il sottoscritto difensore aveva CP_3 CP_4
pagina 4 di 22 impedito la demolizione onde consentire l'espletamento del mezzo di prova richiesto e neceSArio (ispezione del perito genetista e perizia di dinamica e cinematica). In via istruttoria come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato quale madre esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul minore , ha convenuto in giudizio innanzi al CP_7
Tribunale di TO IO , , CP_1 CP_5 Parte_4 CP_9
e esponendo che in data 14.6.2020, alle ore 20.00 circa, la vettura Audi
[...] CP_2
Q3 targata B284DCM, di proprietà di e dal medesimo Controparte_5
condotta, mentre percorreva la SP 30 nel territorio del Comune di Vermezzo Con EL (PV) con a bordo (padre di ), quale passeggero, perdeva il controllo del Persona_1 CP_7 veicolo a causa dell'elevata velocità, usciva dalla sede stradale all'altezza del chilometro 15 +
100 e, dopo aver sfondato il guardrail, precipitava nel dirupo sottostante.
In conseguenza del forte impatto, e Controparte_5 Persona_1
venivano sbalzati fuori dall'abitacolo e, a causa delle lesioni riportate, decedevano.
Per tali ragioni, quale madre esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
minore (il quale, successivamente alla maggiore età, si è costituito CP_7
personalmente), ha concluso chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, la condanna di e Controparte_5 CP_2
degli eredi del conducente al risarcimento del danno patito da , pari ad CP_7
€284.394,30, oltre interessi legali.
Si sono costituiti in giudizio , e Controparte_1 Parte_4 CP_9
(eredi di ) chiedendo, in via preliminare, di
[...] Controparte_5 ordinare all'attore l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'impresa di assicurazione garante per la R.C.A. del veicolo Audi Q3 tg B284DCM.
In via preliminare hanno eccepito, inoltre, il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
in quanto quest'ultima non aveva provato il rapporto parentale tra lei e
[...] CP_7
nonché tra e .
[...] CP_7 Persona_1
pagina 5 di 22 In via principale hanno chiesto il rigetto della domanda attorea atteso che non vi era prova che si trovasse alla guida del veicolo Audi Q3 tg B284DCM al momento Controparte_5
del sinistro.
In via riconvenzionale hanno domandato il risarcimento dei danni dagli stessi patiti (pari ad
€323.621,10 ciascuno per il padre e la madre del de cuius ed €215.747,40 per il fratello) in conseguenza del sinistro verificatosi in data 14.6.2020 assumendo che la responsabilità del sinistro era da addebitare esclusivamente al , indicato quale effettivo conducente CP_4 dell'Audi Q3 tg B284DCM al momento del sinistro, il quale procedeva ad una velocità non adeguata e, in ogni caso, tale da non consentirgli di conservare il controllo del veicolo.
Si è costituita eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione Controparte_2
atteso che non erano stati osservati i termini a comparire ex art. 126, comma 3, d. lgs. n.
205/2009.
In via preliminare ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di per Parte_1
difetto di prova del il rapporto parentale tra e nonché tra la Persona_1 CP_7
steSA e . CP_7
Nel merito ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, accertata la responsabilità concorrente di nella causazione del sinistro, il Persona_1
contenimento del risarcimento nel limite del dovuto.
Sono intervenute volontariamente ex art. 105 c.p.c. e , CP_3 CP_4
rispettivamente madre e sorella di , chiedendo, previo accertamento della Persona_1
responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro Controparte_5
avvenuto in Vermezzo con EL (PV), il rigetto delle domande formulate dagli eredi di
[...]
nonché la condanna di al risarcimento dei danni Controparte_5 CP_2 patiti, pari ad € 673.470,40.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 29.1.2025 e, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Successivamente è stata rimeSA sul ruolo evidenziando la ceSAzione dell'ultrattività della rappresentanza processuale genitoriale in capo a in ragione della maggiore Parte_1 età raggiunta da il quale conseguentemente provvedeva a costituirsi Parte_2
autonomamente rassegnando le conclusioni sopra esposte.
pagina 6 di 22 Le parti ribadivano le proprie conclusioni discutendo la causa e chiedendo che la steSA venisse decisa con sentenza.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza esaminando distintamente le questioni oggetto del contendere.
1. Sulla nullità dell'atto di citazione ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione atteso che non Controparte_2
erano stati osservati i termini a comparire ex art. 126, comma 3, d. lgs. n. 205/2009.
Si rinvia, sul punto, all'ordinanza del 1.3.2023 con la quale il Giudice ha ritenuto sanata la nullità dell'atto di citazione eccepita da Controparte_11
essendosi questi costituita difendendosi nel merito, senza limitarsi ad eccepire la nullità
[...] dell'atto introduttivo del giudizio e condividendosi sul punto l'orientamento della Corte di
CaSAzione, ribadito anche con la pronuncia n. 28646/2020: “Invero, come già affermato da questa Corte (Sez. 6 - 3, n. 21910 del 16/10/2014, Rv. 632986 - 01) l'art. 164 c.p.c., comma 3, là dove, in ipotesi di nullità della citazione per vizi relativi alla vocatio in ius, quali
l'inosservanza del temine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento dell'art. 163 c.p.c., n.
7, esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, perchè in tal caso il giudice deve fiSAre nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si sia limitato alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fiSAzione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione”.
2. Sul difetto di legittimazione attiva di Parte_1
I convenuti , e hanno Controparte_1 Parte_4 Controparte_9
eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di non Parte_1 avendo quest'ultima provato il rapporto parentale tra lei e nonché tra CP_7 CP_7
e .
[...] Persona_1
Quanto al difetto di legittimazione attiva di secondo il consolidato Parte_1
principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale pagina 7 di 22 dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da eSA va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, la cui contestazione attiene al merito della lite (Cass. n. 21925/2015; Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. civ., sez. I,
16 maggio 2007, n. 11321; Cass. civ., sez. III, 06 marzo 2006, n. 4796).
La legittimazione ad agire costituisce allora una condizione dell'azione, una condizione per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Appartiene, invece, al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto del fatto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. civ., sez. I, 24 luglio 1997,
n. 916; Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1995, n. 377).
In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda.
In applicazione dei suddetti principi, ritiene il Tribunale che le eccezioni sollevate dai convenuti attengano al merito della causa avendo questi lamentato il difetto di prova del rapporto parentale e non l'astratta risarcibilità del danno per perdita del rapporto parentale subito da per il decesso del padre. CP_7
Da ultimo si rileva, in ogni caso, che parte attrice ha prodotto, con la memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c., l'estratto per riassunto dell'atto di nascita di ove si evince che CP_7
e sono rispettivamente padre e madre di , il Persona_1 Parte_1 CP_7
quale, come si è detto, si è costituito in proprio.
Sull'an
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri della Stazione di Rosate (doc. 2 di parte attrice) e dalla perizia cinematica redatta nel corso del presente giudizio, risulta che in data 14.6.2020,
pagina 8 di 22 alle ore 20.00 circa, , alla guida della sua autovettura Audi Q3 targata Controparte_5
B284DCM e con a bordo , percorreva, nel Comune di Vermezzo con EL, la Parte_6
S.P. 30 da Rosate in direzione Abbiategrasso quando, giunto all'altezza del km 15+100, ove la strada curva verso sinistra, a causa dell'elevata velocità “continuava la sua corsa dritto” perdendo il controllo dell'automobile e andando ad urtare contro il guardrail.
A seguito di tale impatto, il veicolo si "alzava in volo", deviando la direzione verso sinistra, percorrendo una distanza di circa 70 metri e schiantandosi frontalmente a bordo del canale pieno d'acqua posto alla base della scarpata. Dopo il primo impatto, il veicolo avanzava ancora per circa 5 metri, terminando la propria corsa all'interno del predetto canale, in posizione di quiete dritta (su 4 ruote), con direzione opposta al senso di marcia, mentre entrambi i corpi degli occupanti venivano sbalzati fuori dal veicolo. e Controparte_5 Persona_1
decedevano a causa delle lesioni riportate.
Sebbene l'analisi dei campioni di materiale genetico prelevato dal veicolo non abbia consentito,
a causa della scarsa quantità di DNA presente, di identificare il conducente dell'autovettura al momento del sinistro (si veda, sul punto, l'elaborato peritale depositato dal dottor
[...]
), dalla relazione cinematica redatta dal ctu - le cui conclusioni Persona_4 Persona_5
questo giudice condivide in quanto precise ed esenti da vizi logici - risulta, con elevato grado di probabilità tale da giustificare tale affermazione in termini presuntivi avuto riguardo agli elementi che seguono, che il si trovasse alla guida e il occupasse il CP_5 CP_4
sedile anteriore destro dell'autovettura Audi Q3 targata B284DCM.
Più precisamente, in merito al posizionamento del dal lato guida depongono: CP_5
- la “frattura scomposta della caviglia dx” riportata dal . Sul punto il CP_5
consulente tecnico precisa che “tale lesione, secondo la letteratura tecnica, è ampiamente compatibile con un urto ad elevata energia del conducente non cinturato”
(cfr. pag. 35 della relazione tecnica);
- la ridotta distanza di proiezione del fuori dall'abitacolo (circa 2,5 metri CP_5
dalla posizione di quiete dell'autovettura) induce a ritenere che il suo corpo, a parità di sollecitazione con quella che ha agito sul corpo del (proiettato a circa 20 metri CP_4
dal punto di impatto al suolo della vettura), ha incontrato maggiori resistenze stante la pagina 9 di 22 presenza della pedaliera, del piantone dello sterzo, del volante e dell'involucro dell'air- bag frapposto tra il volante e il tronco;
- la posizione di quiete assunta dal (riverso nel corso d'acqua adiacente alla CP_5
scarpata, alla destra dell'autovettura e a breve distanza da eSA) induce a ritenere, con elevato grado di probabilità, che il suo corpo sia stato espulso fuori dall'abitacolo dell'autovettura paSAndo attraverso il finestrino della portiera anteriore destra dell'auto.
Non depongono in senso contrario, poi, le dichiarazioni rese da (doc. 5 di Testimone_1
parte convenuta), atteso che lo stesso ha dichiarato di aver visto il prendere le chiavi CP_4
della macchina del e porsi alla guida della steSA “intorno alle ore 16.00”, CP_5
dunque ben quattro ore prima del sinistro, avvenuto alle ore 20.00 circa.
In merito al posizionamento del FIORE dal lato passeggero (e quindi, specularmente, a conferma di quanto esposto circa la posizione del ) depongono, invece, la CP_5
dinamica del sinistro e l'amputazione traumatica dell'avambraccio destro dallo stesso riportata.
Con riferimento a quest'ultimo dato il ctu ha rilevato infatti che: 1) “L'azione meccanica che ha determinato l'amputazione traumatica dell'avambraccio destro presuppone un impatto ad elevata energia dell'arto contro una superficie dura e di ridotto spessore (cavo d'acciaio)”; 2)
“Posto che l'autovettura al contatto con il palo aveva la propria fiancata destra rivolta verso il terreno, il braccio destro, per poter sporgere fuori dal finestrino e impattare uno dei cavi
d'acciaio, vuol dire che il doveva trovarsi neceSAriamente nella parte destra della CP_4
vettura” (cfr. pag. 34 dell'elaborato peritale).
Da ultimo, i Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente hanno accertato che il
[...]
e il non indoSAvano le cinture di sicurezza “in quanto trovate intatte nella CP_5 CP_4
propria sede, mentre gli agganci delle cinture di sicurezza erano provvisti di appositi meccanismi utilizzati per la disattivazione dell'allarme sonoro per il mancato utilizzo” (doc. 1 di parte attrice).
Cionondimeno, il ctu ha accertato che “poiché i valori della velocità della vettura nell'impatto sul piano di campagna e la decelerazione che hanno intereSAto i corpi, come risultanti dai calcoli, sono superiori ai valori della soglia di lesività che il corpo umano può sopportare, si ritiene che, quandanche e avessero Controparte_5 Persona_1
pagina 10 di 22 indoSAto la cintura di sicurezza, secondo il criterio del più probabile che non, il loro decesso, con elevato grado di probabilità, si sarebbe verificato ugualmente”.
Dunque non è ravvisabile un concorso colposo a carico di rilevante rispetto Persona_1
all'esito mortale del sinistro.
Domande svolte dai IG.ri , e Controparte_1 Parte_4 [...]
Parte_7
delle conclusioni sopra esposte è il rigetto delle domande svolte dai IG.ri
[...] [...]
, e , le quali CP_1 Parte_4 Controparte_9
presuppongono che alla guida dell'autoveicolo vi fosse il . Parte_6
Domande svolte dai IG.ri e dalle intervenute e Parte_2 CP_3
: QUANTUM CP_4
Ciò precisato in punto di responsabilità, si procede a quantificare i danni patiti da CP_7
, e per effetto della morte di .
[...] CP_4 CP_3 Parte_6
In relazione al danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, giova premettere che con la voce di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si deve intendere quel pregiudizio, subito dal prossimo congiunto, che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale (Cass. n. 28989/2019).
In termini generali si osserva poi che il danno non patrimoniale per la definitiva perdita del rapporto parentale, derivante dalla lesione dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, dell'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, è risarcibile ai sensi degli artt. 2, 29, 30 Cost e
2059 c.c.
La CaSAzione a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008) ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
pagina 11 di 22 È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale ed unitaria riparazione.
In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, in altre parole, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo poSAno essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (si veda anche Cass. n.
30997/2018).
Sempre in termini generali si osserva, poi, che secondo la prevalente giurisprudenza la morte di un congiunto, quale un genitore, coniuge o fratello, appartenente ad un ristretto nucleo familiare implica un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che normalmente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale.
In tali ipotesi si configura la lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che di regola caratterizza la vita familiare, dovendosi ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo e un progetto di vita in comune.
Di talché, i soggetti danneggiati non devono provare il danno non patrimoniale effettivamente subito, spettando alla controparte offrire elementi di segno contrario tali da far superare la predetta presunzione semplice.
Ricorrere alla prova presuntiva non equivale a ritenere il danno in re ipsa.
Affermare che alla morte di una persona legata da stretto vincolo familiare corrisponde, generalmente, un pregiudizio di carattere non patrimoniale vuol dire esprimere un giudizio inferenziale che si caratterizza per trarre dalla accertata esistenza di un elemento costitutivo (il decesso del congiunto) l'esistenza di altro elemento costitutivo della fattispecie (il danno in capo ai superstiti). Detto tipo di inferenza deve ritenersi possibile atteso che consente di muoversi su un piano diverso da quello del danno in re ipsa e atteso che la steSA si fonda non su una implicazione neceSAria (id quod semper necesse) bensì su una implicazione meramente pagina 12 di 22 probabile che, a propria volta, si traduce in una regola probatoria (id quod plerumque accidit)
(Cass. 29332/2017).
Ai fini della liquidazione, devono essere applicate le Tabelle del Tribunale di Milano, edizione
2024 (con nota del 5 giugno 2024, infatti, è stato presentato il lavoro di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo-vita alla data del 1° gennaio 2024 di tutte le "Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale" e della "Tabella per la capitalizzazione anticipata di una rendita". Si precisa, dunque, che le Tabelle precedenti non sono state modificate nel merito, riservatosi l'Osservatorio di procedere agli opportuni aggiornamenti).
L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto, difatti, di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. 10579/2021).
Il sistema a punti elaborato da dette tabelle prevede nello specifico un meccanismo di determinazione del danno da perdita del rapporto parentale costruito attraverso una distribuzione dei punti secondo i seguenti elementi: a) età della vittima primaria;
b) età della vittima secondaria;
c) convivenza;
d) sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius; e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Venendo al caso concreto potranno dunque agevolmente applicarsi le nuove tabelle milanesi integrate a punti - edizione 2024, tenendo conto che la componente del danno dinamico- relazionale e da sofferenza soggettiva interiore sono presumibili come particolarmente intense nel caso di morte di un prossimo congiunto (genitore, figlio, fratello) (Cass. civ. n. 11212 del
2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016), rapportandole ovviamente alla data del sinistro, con le maggiorazioni di cui infra.
(figlio di )CP_7 Persona_1
pagina 13 di 22 Si devono riconoscere a , figlio del de cuius, i seguenti punti: CP_7
- 20 punti in considerazione dell'età della vittima primaria: 44 anni alla data del decesso
(lettera “A” della tabella);
- 26 punti in considerazione dell'età di (c.d. vittima secondaria): 15 anni CP_7
alla data del decesso del padre (lettera “B” della Tabella);
- 0 punti in relazione alla lettera C della tabella in quanto nulla viene allegato in merito alla convivenza di con il padre e neppure in merito all'abitazione del minore CP_7
presso lo stabile o complesso condominiale ove viveva il padre;
- 14 punti in considerazione della sopravvivenza di n. 1 superstite, ovvero la madre
(lettera “D” della Tabella); Parte_1
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. "E" della Tabella). Con particolare riguardo a tale parametro, deve ritenersi che la morte del de cuius abbia determinato un serio sconvolgimento nella vita di relazione del figlio che aveva 15 anni al momento in cui ha perso il padre. Cionondimeno, non avendo parte attrice allegato ulteriori circostanze di fatto in ordine a frequentazioni e contatti tra padre e figlio, condivisione di hobby e sport, nonché la “dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale” (cfr. pagg. 73 e 74 delle
Tabelle milanesi), pare aderente alla fattispecie concreta riconoscere, in relazione a tale parametro, 15 punti.
Per un totale, quindi, di punti 75, pari ad €293.325 (83x3.911,00), somma già rivalutata ad oggi.
Sulla somma riconosciuta sono dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di CaSAzione, per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espreSA in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma pagina 14 di 22 originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
L'importo di €293.325 deve essere, anzitutto, devalutato alla data del fatto (14.6.2020). La somma così devalutata deve essere mensilmente rivalutata secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale.
Sulla somma così calcolata, dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale.
A precisazione di quanto esposto – ed il rilievo vale anche per la posizione delle due intervenute – va aggiunto che, sebbene non potesse procedere alla liquidazione del CP_2 danno prima dell'accertamento giudiziale dei fatti (stante l'incertezza su chi fosse il conducente, con i conseguenti riverberi in ordine all'individuazione dei soggetti aventi diritto al ristoro), non significa che per ciò stesso l'incertezza debba tradursi nel pregiudizio dei danneggiati all'integrale soddisfazione del proprio diritto.
D'altronde che non ha messo a disposizione alcun importo a favore degli aventi CP_2
diritto (importo che, ove investito in forme che garantiscono il capitale, avrebbe potuto maturare nel frattempo degli interessi), ha potuto nel frattempo disporre delle somme qui riconosciute a favore degli attori e delle intervenute (godendo dei relativi frutti).
(madre del de cuius) CP_3
Si devono riconoscere a , madre di , i seguenti punti: CP_3 Persona_1
- 20 punti in considerazione dell'età della vittima primaria: 44 anni alla data del decesso
(lettera “A” della tabella);
- 16 punti in considerazione dell'età di (c.d. vittima secondaria): 66 CP_3
anni alla data del decesso del figlio (lettera “B” della Tabella);
- 0 punti in relazione alla lettera C della tabella in quanto non CP_3
conviveva con il figlio e nulla viene allegato in merito alla loro abitazione Per_1
presso il medesimo complesso condominiale;
- 14 punti in considerazione della sopravvivenza di n. 1 superstite, ovvero la figlia
(lettera “D” della Tabella); CP_4
pagina 15 di 22 - punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. "E" della Tabella). Con particolare riguardo a tale parametro, deve ritenersi che la morte del de cuius abbia determinato un serio sconvolgimento nella vita di relazione della madre. Cionondimeno, non avendo parte attrice provato un rapporto madre/figlio tale da giustificare il discostarsi dal suddetto punteggio, pare aderente alla fattispecie concreta riconoscere, in relazione a tale parametro, 15 punti.
Per un totale, quindi, di punti 65, pari ad €254.215,00 (65x3.911,00).
ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno biologico patito in seguito alla CP_3
morte di . Persona_1
La suddetta domanda deve essere accolta nei limiti di cui al prosieguo.
Il ctu – le cui considerazioni questo giudice condivide – ha riconosciuto, in capo alla madre del de cuius, un disturbo della sfera psichica nosograficamente ascrivibile a un disturbo depressivo persistente di grado moderato, individuando nella morte del figlio la “causa esclusiva della diagnosticata patologia della sfera psichica”.
Più nel dettaglio, dalla ctu si evince che, a causa della morte del figlio , la ha Per_1 CP_3
riportato i seguenti danni (non sussumibili all'interno della quota di danno non patrimoniale riferibile alla perdita in sé del congiunto):
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 180;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 30% di giorni 180;
- una contingente sofferenza psico-fisica di grado 4 (su una scala da 1 a 5) in relazione al periodo di invalidità temporanea.
Quanto ai postumi permanenti, il ctu ha accertato un danno biologico permanente pari al 21-
22%.
In conclusione, tenuto conto del danno da sofferenza - con riferimento al danno da sofferenza, la prova dello stesso può ritenersi raggiunta, in via presuntiva, considerati l'elevato grado di danno biologico permanente, l'elevato grado di sofferenza patita e il moderato disturbo depressivo persistente -, il danno non patrimoniale liquidabile ammonta ad €96.209,50
(92.878,00+99.541,00=192.419/2).
pagina 16 di 22 Il danno non patrimoniale patito dalla ammonta, invece, ad €396,00 per visite CP_3
neurologiche (doc. 5 di parte intervenuta).
Complessivamente, quindi, deve corrispondere a la somma di CP_2 CP_3
€350.820,00 a titolo di danno non patrimoniale, importo già rivalutato ad oggi.
Sulla somma riconosciuta sono dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di CaSAzione, per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espreSA in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
L'importo di €350.424 deve essere, anzitutto, devalutato alla data del fatto (14.6.2020). La somma così devalutata deve essere mensilmente rivalutata secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale.
Sulla somma così calcolata, dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale.
(sorella di ) CP_4 Persona_1
Si devono riconoscere a , sorella di , i seguenti punti: CP_4 Persona_1
- 14 punti in considerazione dell'età della vittima primaria: 44 anni alla data del decesso
(lettera “A” della tabella);
- 16 punti in considerazione dell'età di (c.d. vittima secondaria): 37 anni CP_4
alla data del decesso del fratello (lettera “B” della Tabella);
- 0 punti in relazione alla lettera C della tabella in quanto non conviveva CP_4
con il fratello e nulla viene allegato in merito alla loro abitazione presso il Per_1
medesimo complesso condominiale;
- 14 punti in considerazione della sopravvivenza di n. 1 superstite, ovvero la madre
(lettera “D” della Tabella);
pagina 17 di 22 - punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. "E" della Tabella). Con particolare riguardo a tale parametro, deve ritenersi che la morte del de cuius abbia determinato un serio sconvolgimento nella vita di relazione della sorella.
Per un totale, quindi, di punti 59, pari ad €100.182,00 (59x1.698,00).
ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno biologico e morale patito in CP_4
seguito alla morte di (danni non sussumibili all'interno della quota di danno Persona_1
non patrimoniale riferibile alla perdita in sé del congiunto)
La suddetta domanda deve essere accolta nei limiti di cui al prosieguo. il ctu ha ritenuto che l'evento luttuoso de quo sia stato la causa “quanto meno preponderante, se non esclusiva, dell'insorgenza della patologia della sfera psichica diagnosticata” (“rispetto alle possibili ipotesi concausali preesistenti segnalate dalla Dr.SA (… disturbo Persona_6
alimentare con correzione bariatrica a 17 anni, la diagnosi di SM, la nascita del figlio affetto da tetraparesi spastica, il matrimonio conclusosi con divorzio da un marito affetto fa dipendenza …), pur essendo vissuti potenzialmente disturbanti dell'assetto psichico in senso disadattativo, non vi è prova anamnestico-documentale che la abbia mai sofferto prima CP_4 dell'evento luttuoso di un disturbo della sfera psichica..”) in ragione della quale CP_4
ha riportato i seguenti danni:
[...]
- un periodo di invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 180;
- una contingente sofferenza psico-fisica di grado 3 (su una scala da 1 a 5) in relazione al periodo di invalidità temporanea.
Quanto ai postumi permanenti, il ctu ha accertato un danno biologico permanente pari al 10%.
In conclusione, tenuto conto del danno da sofferenza – che può ritenersi provato considerati il grado di danno biologico permanente e il grado di sofferenza patito – il danno non patrimoniale liquidabile ammonta ad €32.166,00.
Il danno patrimoniale risarcibile è, invece, pari ad €132,00 (doc. 5 di parte intervenuta).
Complessivamente, quindi, deve corrispondere a la somma di CP_2 CP_3
€132.480 a titolo di danno non patrimoniale, importo già rivalutato ad oggi.
Sulla somma riconosciuta sono dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in pagina 18 di 22 mora dal momento della produzione dell'evento. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di CaSAzione, per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espreSA in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
L'importo di €€132.348 deve essere, anzitutto, devalutato alla data del fatto (14.6.2020). La somma così devalutata deve essere mensilmente rivalutata secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale.
Sulla somma così calcolata, dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno regolate come segue.
In primo luogo va affermata la compensazione integrale delle spese afferenti alle domande svolte dai IG.ri , e Controparte_9 Parte_4 Parte_8
in quanto: 1) tali domande sono dipese da una ricostruzione dei fatti, speculare
[...]
e contraria rispetto a quella sostenuta dalle controparti, che era plausibile originariamente (il teste l'ultima persona ad avere incontrato i due viaggiatori, ha riferito infatti di avere Tes_1
visto il prendere le chiavi della macchina del e porsi alla guida della CP_4 CP_5 steSA “intorno alle ore 16.00”) e che è stata smentita solo in forza dei complessi accertamenti di natura tecnica effettuati nel corso del giudizio;
2) tali accertamenti si sono resi neceSAri anche in funzione delle domande svolte dall'attore e dalle intervenute (e non sono dunque imputabili, in sé, alle domande svolte dai convenuti); 3) in seguito a tali accertamenti i IG.ri
, e non Controparte_9 Parte_4 Parte_8
hanno più coltivato le proprie domande, omettendo di precisare le proprie conclusioni ed evitando dunque di aggravare il giudizio, che si è svolto sostanzialmente secondo gli stessi adempimenti che avrebbe avuto se ci fossero state le sole domande di parte attrice e delle intervenute;
4) si è in presenza di una vicenda inedita, di notevole complessità, rispetto alla pagina 19 di 22 quale non è configurabile una responsabilità colposa dei IG.ri , Controparte_9
e (che peraltro non hanno promosso Parte_4 Parte_8
il giudizio, ma vi hanno partecipato in veste di convenuti); 5) rispetto alla posizione di
[...]
è sostanzialmente indifferente l'accoglimento delle domande di parte CP_2
attrice/intervenute ovvero delle parti convenute trattandosi di ipotesi alternative ed essendo gli adempimenti istruttori sostanzialmente i medesimi.
In secondo luogo, quanto alle spese di lite afferenti alle domande svolte dall'attore e dalle terze intervenute - da distrarsi in favore dell'avvocato Chiara Talamone e dell'avvocato Angelo
Giuseppe Murdolo, dichiaratisi anticipatari – trova applicazione il principio della soccombenza e quindi esse vanno poste interamente a carico delle parti convenute nella misura che si liquida come da dispositivo.
Tuttavia, come si è sopra esposto, il giudizio si è reso neceSArio soprattutto per accertare la dinamica dell'accaduto per le ragioni di cui in premeSA.
A rendere complesso tale accertamento ha contribuito significativamente una palese violazione del codice della strada posta in essere da entrambi i viaggiatori - e quindi, per quanto qui intereSA, anche da parte di -i quali non hanno indoSAto le cinture di Persona_1
sicurezza, rimaste infatti intatte, apponendo “ai meccanismi si aggancio delle cinture, risultavano essere posizionati due falsi meccanismi usati per la disattivazione del meccanismo sonoro” (vd. relazione degli agenti intervenuti sub doc. 1).
Tale violazione, sebbene non incidente sulle conseguenze mortali del sinistro (che si sarebbero verificate comunque a causa della violenza e tipologia dell'impatto, come emerso in sede di
CTU), ha avuto un ruolo decisivo nella fuoriuscita dei corpi dall'abitacolo e quindi nella ricostruzione della loro posizione al momento del sinistro (da cui discendono le responsabilità qui esaminate).
Ciò è quanto emerge dalla CTU cinematica (“se gli occupanti della vettura avessero indoSAto
“correttamente” le cinture di sicurezza, probabilmente non si sarebbe verificata la loro espulsione fuori dall'abitacolo, ma non sarebbe cambiato il valore delle sollecitazioni dinamiche che hanno agito sui loro corpi e, pertanto, l'utilizzo della cintura di sicurezza non avrebbe impedito l'insorgenza di contusioni, fratture ossee e lesioni viscerali”).
pagina 20 di 22 Orbene rispetto agli accertamenti effettuati per la ricostruzione della dinamica del sinistro
(ovvero la CTU genetica e cinematica) appare corretto, alla luce di quanto esposto, prevedere un'equa ripartizione degli oneri tra gli attori e le intervenute, da un lato, e dei convenuti
(compresa ), dall'altro. CP_2
Per contro le spese afferenti alle CTU medico legali afferenti alle terze chiamate, che prescindono dalle considerazioni qui esaminate, vanno poste per intero a carico delle convenute.
P. Q. M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1) dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_5
sinistro avvenuto a Vermezzo con EL in data 14.6.2020;
2) rigetta le domande svolte dai IG.ri e in solido i IG.ri , Controparte_9
e nei confronti di Parte_4 Parte_8 [...]
di Pt_2 CP_2
3) condanna e in solido i IG.ri , CP_2 Controparte_9 Parte_4
e al pagamento, in favore di ,
[...] Parte_8 CP_7
della somma di €293.325, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
4) condanna e in solido i IG.ri , CP_2 Controparte_9 Parte_4
e al pagamento, in favore di
[...] Parte_8 CP_3
, della somma complessiva di €350.820,00, oltre interessi e rivalutazione come in
[...]
motivazione;
5) condanna e in solido i IG.ri , CP_2 Controparte_9 Parte_4
e al pagamento, in favore di
[...] Parte_8 CP_4
, della somma complessiva di €132.480,00, oltre interessi e rivalutazione come in
[...]
motivazione;
6) compensa le spese di lite con riferimento alle domande svolte dai IG.ri CP_9
, e;
[...] Parte_4 Parte_8
pagina 21 di 22 7) AN ed i IG.ri , CP_2 Controparte_9 Parte_4
e . in solido al pagamento, in favore di
[...] Parte_8
, delle spese di lite che liquida in € 22.000,00 per compensi, oltre CP_7
accessori di legge, rimborso forfettario del 15% e anticipazioni documentate, con distrazione in favore dell'avvocato Chiara Talamone in qualità di difensore antistatario;
8) AN , , Parte_4 Controparte_9 Parte_8
e in solido al pagamento, in favore di
[...] CP_2 CP_4
e , delle spese di lite che liquida complessivamente in €
[...] CP_3
25.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, rimborso forfettario del 15% e anticipazioni documentate, con distrazione in favore dell'avvocato Angelo Giuseppe
Murdolo in qualità di difensore antistatario;
9) AN , , Parte_4 Controparte_9 Parte_8
e a rifondere alle IG.re e
[...] CP_2 CP_4
le spese sostenute per la CTU medico legale;
CP_3
10) Ripartisce tra le parti le spese afferenti alle CTU genetica e cinematica come da parte motiva.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
TO IO, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5240/2022 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TALAMONE Parte_1 C.F._1 CHIARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in IndiRIZZO Telematico presso il difensore avv. TALAMONE CHIARA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TALAMONE CHIARA e Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in IndiRIZZO Telematico presso il difensore avv. TALAMONE CHIARA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSO Controparte_1 C.F._3 PIERPAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI GIUSEPPE, 4 00195 ROMApresso il difensore avv. GALASSO PIERPAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRONI FRANCESCO e dell'avv. CP_2 P.IVA_1
FERRONI LORENZO ( ) VIA DURINI, 25 20122 MILANO;
, elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA DURINI N. 25 20122 MILANOpresso il difensore avv. FERRONI FRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GALASSO Parte_3 C.F._5 PIERPAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI GIUSEPPE, 4 00195 ROMApresso il difensore avv. GALASSO PIERPAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSO Parte_4 C.F._6 PIERPAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI GIUSEPPE, 4 00195 ROMApresso il difensore avv. GALASSO PIERPAOLO
CONVENUTI
e , entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Angelo CP_3 CP_4
Giuseppe. MÙRDOLO del Foro di TO IO con studio corrente in 21052, TO IO (VA),
Viale Castelfidardo, n. 5 C, elettivamente domiciliate come in atti
TERZE INTERVENUTE
pagina 1 di 22 Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per (conclusioni poi superate dalla costituzione in proprio del figlio Parte_1 [...]
: Pt_2
Nell'ipotesi che il Giudicante abbia dubbio ancora in merito alla responsabilità nella causazione del sinistro del signor , si chiede Controparte_5
IN VIA ISTRUTTORIA si formula precipua istanza ex art. 191 ss c.p.c. ed art. 118 c.p.c., onde consentire all'anatomopatologo all'uopo incaricato dall'Ecc.mo Giudice adito – previo ogni più opportuna autorizzazione di rito -, di eseguire l'esame delle salme di e di , Controparte_5 Persona_1 previo ogni più opportuna autorizzazione all'esumazione dei cadaveri, al fine di verificare la natura e l'origine delle lesioni riportate in occasione del sinistro e se le stesse siano compatibili o meno con la posizione di passeggero o conducente;
IN VIA PRINCIPALE Viste le conclusioni a cui addivenuto il CTU dott. nella perizia cinematica, piaccia all'Ill.mo Per_2
Tribunale di TO IO, reietta e disattesa ogni contraria istanza e premeSA ogni più opportuna declaratoria:
1. Dichiarare che al momento del sinistro si trovava alla guida della vettura marca Audi, modello Q3, targata B284DCM il Sig. e per l'effetto venga altresì Controparte_5 dichiarata la responsabilità civile del medesimo nella causazione del sinistro avvenuto in Vermezzo con EL (PV), alle ore 20:00 circa e quindi dichiarare Controparte_5 responsabile in via esclusiva nella causazione del sinistro per cui causa;
2. pertanto, voglia respingere le avverse richieste di danno avanzate dagli eredi del Sig.
[...]
, indi voglia condannare in persona del legale rappresentante Controparte_5 CP_2 pro tempore e (se ritenuto) gli stessi eredi quali solidalmente obbligati, a risarcire tutti i CP_5 danni patiti e patiendi dall'esponente quantificati nella somma complessiva di €. 284.394,30 ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Spese e onorari rifusi con distrazione in testa al patrono di causa che se ne dichiara anticipatario.
per Parte_2
1) Accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del nella causazione del Controparte_5 sinistro a cui è conseguita la morte del , condannare gli eredi costituiti del Persona_1 CP_5 in solido con in persona del legale
[...] Controparte_6 rappresentante pro tempore a risarcire il danno conseguente alla morte del padre per Parte_2 fatto e colpa del conducente del veicolo vettura Audi Q3 targata B284DCM nella misura ad oggi riquantificata secondo le linee guida del Tribunale di Roma in euro 323.000,00 oltre la rifusione delle spese di CTU e e oltre le spese d CTP Dr. (prodotte e oltre onorari di avvocato Per_2 Per_3 Pt_4 da liquidarsi in capo al procuratore che se ne è dichiarato antistatario;
2) Rigettare la domanda svolta dagli eredi del in quanto infondata in fatto ed in Controparte_5 diritto e condannarli in uno ad in persona del legale rappresentante Controparte_6 pro tempore alle spese di giudizio a favore di e di e nella CP_7 CP_8 CP_4 misura che il Giudice riterrà più opportuna;
per , e : Controparte_1 Parte_4 Controparte_9
pagina 2 di 22 non veniva depositata alcuna precisazione delle conclusioni
per : CP_2
“piaccia al Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare, DICHIARARE il difetto di legittimazione in capo a parte attrice, per i motivi di fatto
e di diritto esposti in narrativa;
in via principale, previa ogni opportuna declaratoria,
- RIGETTARE tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti di ON
;
[...]
pagina 3 di 22 - RIGETTARE tutte le domande formulate dai convenuti , e Controparte_1 Parte_4 [...]
nei confronti di;
Controparte_9 ON
- RIGETTARE tutte le domande formulate dalle intervenute e nei CP_3 CP_4 confronti di;
ON
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande da Contr chiunque proposte nei confronti di previa declaratoria di responsabilità concorrente della vittima primaria, contenere il risarcimento dovuto alla stregua delle concrete ed obiettive risultanze di causa ed entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di colpa di quest'ultimo e, dall'altro, dai limiti di legge.
Compenso e spese del giudizio da porsi a carico di chi di ragione
e : CP_3 CP_4
Con le presenti note le deducenti, come in atti rappresentate, difese e domiciliate, ribadiscono e confermano quanto dedotto, argomentato, contestato ed eccepito sia in fatto che in diritto nei precedenti atti difensivi e nei verbali di causa, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, precisando che l'aumento del 30 % del compenso tabellare da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, si giustifica per avere rappresentato in giudizio più parti aventi la medesima posizione processuale, per l'appunto, Sig.ra e Sig.ra . CP_3 CP_4
°*°*°*°*°*°*
Per tutto quanto premesso, le signore e , nella prefata qualità, CP_3 CP_4 rispettivamente di madre e sorella non conviventi del de cuius, Sig. rassegnano le Persona_1 seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e previo ogni declaratoria di legge
- IN VIA PRINCIPALE -
- dichiarare che al momento del sinistro si trovava alla guida della vettura marca Audi, modello Q3, targata B284DCM il Sig. e pertanto, venga, altresì, dichiarata la Controparte_5 responsabilità civile del medesimo nella causazione del sinistro avvenuto in Vermezzo con EL (PV), alle ore 20:00 circa;
- per l'effetto, voglia condannare in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_2 gli stessi eredi , quali solidalmente obbligati, a risarcire tutti i danni patiti e patiendi CP_5 dalle Signore e quantificati nella somma complessiva di €. CP_3 CP_4
673.470,40, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intera fase stragiudiziale in base allo scaglione del valore, all'alta difficoltà della controversia ed al pregio dell'opera prestata, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 2 DM 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
nonché tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, in base allo scaglione del valore, all'alta difficoltà della controversia ed al pregio dell'opera prestata, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 2 DM 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
- Si chiede inoltre di porre a carico di in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore e degli stessi eredi quali solidalmente obbligati, il pagamento delle spese di CP_5 deposito della vettura marca Audi, modello Q3, targata B284DCM da distrarre in favore del Sig.
, quale amministratore unico nonché titolare della Carrozzeria VIS CAR, con sede Parte_5 legale ed operativa corrente in 20010, Canegrate (MI), Via Vercelli, n. 24 e presso la cui carrozzeria l'auto è tutt'ora depositata, ciò in quanto l'Amministratore Unico della suddetta Carrozzeria ha richiesto il pagamento anche alle Signore e , poiché il sottoscritto difensore aveva CP_3 CP_4
pagina 4 di 22 impedito la demolizione onde consentire l'espletamento del mezzo di prova richiesto e neceSArio (ispezione del perito genetista e perizia di dinamica e cinematica). In via istruttoria come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato quale madre esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul minore , ha convenuto in giudizio innanzi al CP_7
Tribunale di TO IO , , CP_1 CP_5 Parte_4 CP_9
e esponendo che in data 14.6.2020, alle ore 20.00 circa, la vettura Audi
[...] CP_2
Q3 targata B284DCM, di proprietà di e dal medesimo Controparte_5
condotta, mentre percorreva la SP 30 nel territorio del Comune di Vermezzo Con EL (PV) con a bordo (padre di ), quale passeggero, perdeva il controllo del Persona_1 CP_7 veicolo a causa dell'elevata velocità, usciva dalla sede stradale all'altezza del chilometro 15 +
100 e, dopo aver sfondato il guardrail, precipitava nel dirupo sottostante.
In conseguenza del forte impatto, e Controparte_5 Persona_1
venivano sbalzati fuori dall'abitacolo e, a causa delle lesioni riportate, decedevano.
Per tali ragioni, quale madre esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
minore (il quale, successivamente alla maggiore età, si è costituito CP_7
personalmente), ha concluso chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, la condanna di e Controparte_5 CP_2
degli eredi del conducente al risarcimento del danno patito da , pari ad CP_7
€284.394,30, oltre interessi legali.
Si sono costituiti in giudizio , e Controparte_1 Parte_4 CP_9
(eredi di ) chiedendo, in via preliminare, di
[...] Controparte_5 ordinare all'attore l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'impresa di assicurazione garante per la R.C.A. del veicolo Audi Q3 tg B284DCM.
In via preliminare hanno eccepito, inoltre, il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
in quanto quest'ultima non aveva provato il rapporto parentale tra lei e
[...] CP_7
nonché tra e .
[...] CP_7 Persona_1
pagina 5 di 22 In via principale hanno chiesto il rigetto della domanda attorea atteso che non vi era prova che si trovasse alla guida del veicolo Audi Q3 tg B284DCM al momento Controparte_5
del sinistro.
In via riconvenzionale hanno domandato il risarcimento dei danni dagli stessi patiti (pari ad
€323.621,10 ciascuno per il padre e la madre del de cuius ed €215.747,40 per il fratello) in conseguenza del sinistro verificatosi in data 14.6.2020 assumendo che la responsabilità del sinistro era da addebitare esclusivamente al , indicato quale effettivo conducente CP_4 dell'Audi Q3 tg B284DCM al momento del sinistro, il quale procedeva ad una velocità non adeguata e, in ogni caso, tale da non consentirgli di conservare il controllo del veicolo.
Si è costituita eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione Controparte_2
atteso che non erano stati osservati i termini a comparire ex art. 126, comma 3, d. lgs. n.
205/2009.
In via preliminare ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di per Parte_1
difetto di prova del il rapporto parentale tra e nonché tra la Persona_1 CP_7
steSA e . CP_7
Nel merito ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, accertata la responsabilità concorrente di nella causazione del sinistro, il Persona_1
contenimento del risarcimento nel limite del dovuto.
Sono intervenute volontariamente ex art. 105 c.p.c. e , CP_3 CP_4
rispettivamente madre e sorella di , chiedendo, previo accertamento della Persona_1
responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro Controparte_5
avvenuto in Vermezzo con EL (PV), il rigetto delle domande formulate dagli eredi di
[...]
nonché la condanna di al risarcimento dei danni Controparte_5 CP_2 patiti, pari ad € 673.470,40.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 29.1.2025 e, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Successivamente è stata rimeSA sul ruolo evidenziando la ceSAzione dell'ultrattività della rappresentanza processuale genitoriale in capo a in ragione della maggiore Parte_1 età raggiunta da il quale conseguentemente provvedeva a costituirsi Parte_2
autonomamente rassegnando le conclusioni sopra esposte.
pagina 6 di 22 Le parti ribadivano le proprie conclusioni discutendo la causa e chiedendo che la steSA venisse decisa con sentenza.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza esaminando distintamente le questioni oggetto del contendere.
1. Sulla nullità dell'atto di citazione ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione atteso che non Controparte_2
erano stati osservati i termini a comparire ex art. 126, comma 3, d. lgs. n. 205/2009.
Si rinvia, sul punto, all'ordinanza del 1.3.2023 con la quale il Giudice ha ritenuto sanata la nullità dell'atto di citazione eccepita da Controparte_11
essendosi questi costituita difendendosi nel merito, senza limitarsi ad eccepire la nullità
[...] dell'atto introduttivo del giudizio e condividendosi sul punto l'orientamento della Corte di
CaSAzione, ribadito anche con la pronuncia n. 28646/2020: “Invero, come già affermato da questa Corte (Sez. 6 - 3, n. 21910 del 16/10/2014, Rv. 632986 - 01) l'art. 164 c.p.c., comma 3, là dove, in ipotesi di nullità della citazione per vizi relativi alla vocatio in ius, quali
l'inosservanza del temine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento dell'art. 163 c.p.c., n.
7, esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, perchè in tal caso il giudice deve fiSAre nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si sia limitato alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fiSAzione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione”.
2. Sul difetto di legittimazione attiva di Parte_1
I convenuti , e hanno Controparte_1 Parte_4 Controparte_9
eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di non Parte_1 avendo quest'ultima provato il rapporto parentale tra lei e nonché tra CP_7 CP_7
e .
[...] Persona_1
Quanto al difetto di legittimazione attiva di secondo il consolidato Parte_1
principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale pagina 7 di 22 dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da eSA va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, la cui contestazione attiene al merito della lite (Cass. n. 21925/2015; Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. civ., sez. I,
16 maggio 2007, n. 11321; Cass. civ., sez. III, 06 marzo 2006, n. 4796).
La legittimazione ad agire costituisce allora una condizione dell'azione, una condizione per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Appartiene, invece, al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto del fatto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. civ., sez. I, 24 luglio 1997,
n. 916; Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1995, n. 377).
In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda.
In applicazione dei suddetti principi, ritiene il Tribunale che le eccezioni sollevate dai convenuti attengano al merito della causa avendo questi lamentato il difetto di prova del rapporto parentale e non l'astratta risarcibilità del danno per perdita del rapporto parentale subito da per il decesso del padre. CP_7
Da ultimo si rileva, in ogni caso, che parte attrice ha prodotto, con la memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c., l'estratto per riassunto dell'atto di nascita di ove si evince che CP_7
e sono rispettivamente padre e madre di , il Persona_1 Parte_1 CP_7
quale, come si è detto, si è costituito in proprio.
Sull'an
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri della Stazione di Rosate (doc. 2 di parte attrice) e dalla perizia cinematica redatta nel corso del presente giudizio, risulta che in data 14.6.2020,
pagina 8 di 22 alle ore 20.00 circa, , alla guida della sua autovettura Audi Q3 targata Controparte_5
B284DCM e con a bordo , percorreva, nel Comune di Vermezzo con EL, la Parte_6
S.P. 30 da Rosate in direzione Abbiategrasso quando, giunto all'altezza del km 15+100, ove la strada curva verso sinistra, a causa dell'elevata velocità “continuava la sua corsa dritto” perdendo il controllo dell'automobile e andando ad urtare contro il guardrail.
A seguito di tale impatto, il veicolo si "alzava in volo", deviando la direzione verso sinistra, percorrendo una distanza di circa 70 metri e schiantandosi frontalmente a bordo del canale pieno d'acqua posto alla base della scarpata. Dopo il primo impatto, il veicolo avanzava ancora per circa 5 metri, terminando la propria corsa all'interno del predetto canale, in posizione di quiete dritta (su 4 ruote), con direzione opposta al senso di marcia, mentre entrambi i corpi degli occupanti venivano sbalzati fuori dal veicolo. e Controparte_5 Persona_1
decedevano a causa delle lesioni riportate.
Sebbene l'analisi dei campioni di materiale genetico prelevato dal veicolo non abbia consentito,
a causa della scarsa quantità di DNA presente, di identificare il conducente dell'autovettura al momento del sinistro (si veda, sul punto, l'elaborato peritale depositato dal dottor
[...]
), dalla relazione cinematica redatta dal ctu - le cui conclusioni Persona_4 Persona_5
questo giudice condivide in quanto precise ed esenti da vizi logici - risulta, con elevato grado di probabilità tale da giustificare tale affermazione in termini presuntivi avuto riguardo agli elementi che seguono, che il si trovasse alla guida e il occupasse il CP_5 CP_4
sedile anteriore destro dell'autovettura Audi Q3 targata B284DCM.
Più precisamente, in merito al posizionamento del dal lato guida depongono: CP_5
- la “frattura scomposta della caviglia dx” riportata dal . Sul punto il CP_5
consulente tecnico precisa che “tale lesione, secondo la letteratura tecnica, è ampiamente compatibile con un urto ad elevata energia del conducente non cinturato”
(cfr. pag. 35 della relazione tecnica);
- la ridotta distanza di proiezione del fuori dall'abitacolo (circa 2,5 metri CP_5
dalla posizione di quiete dell'autovettura) induce a ritenere che il suo corpo, a parità di sollecitazione con quella che ha agito sul corpo del (proiettato a circa 20 metri CP_4
dal punto di impatto al suolo della vettura), ha incontrato maggiori resistenze stante la pagina 9 di 22 presenza della pedaliera, del piantone dello sterzo, del volante e dell'involucro dell'air- bag frapposto tra il volante e il tronco;
- la posizione di quiete assunta dal (riverso nel corso d'acqua adiacente alla CP_5
scarpata, alla destra dell'autovettura e a breve distanza da eSA) induce a ritenere, con elevato grado di probabilità, che il suo corpo sia stato espulso fuori dall'abitacolo dell'autovettura paSAndo attraverso il finestrino della portiera anteriore destra dell'auto.
Non depongono in senso contrario, poi, le dichiarazioni rese da (doc. 5 di Testimone_1
parte convenuta), atteso che lo stesso ha dichiarato di aver visto il prendere le chiavi CP_4
della macchina del e porsi alla guida della steSA “intorno alle ore 16.00”, CP_5
dunque ben quattro ore prima del sinistro, avvenuto alle ore 20.00 circa.
In merito al posizionamento del FIORE dal lato passeggero (e quindi, specularmente, a conferma di quanto esposto circa la posizione del ) depongono, invece, la CP_5
dinamica del sinistro e l'amputazione traumatica dell'avambraccio destro dallo stesso riportata.
Con riferimento a quest'ultimo dato il ctu ha rilevato infatti che: 1) “L'azione meccanica che ha determinato l'amputazione traumatica dell'avambraccio destro presuppone un impatto ad elevata energia dell'arto contro una superficie dura e di ridotto spessore (cavo d'acciaio)”; 2)
“Posto che l'autovettura al contatto con il palo aveva la propria fiancata destra rivolta verso il terreno, il braccio destro, per poter sporgere fuori dal finestrino e impattare uno dei cavi
d'acciaio, vuol dire che il doveva trovarsi neceSAriamente nella parte destra della CP_4
vettura” (cfr. pag. 34 dell'elaborato peritale).
Da ultimo, i Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente hanno accertato che il
[...]
e il non indoSAvano le cinture di sicurezza “in quanto trovate intatte nella CP_5 CP_4
propria sede, mentre gli agganci delle cinture di sicurezza erano provvisti di appositi meccanismi utilizzati per la disattivazione dell'allarme sonoro per il mancato utilizzo” (doc. 1 di parte attrice).
Cionondimeno, il ctu ha accertato che “poiché i valori della velocità della vettura nell'impatto sul piano di campagna e la decelerazione che hanno intereSAto i corpi, come risultanti dai calcoli, sono superiori ai valori della soglia di lesività che il corpo umano può sopportare, si ritiene che, quandanche e avessero Controparte_5 Persona_1
pagina 10 di 22 indoSAto la cintura di sicurezza, secondo il criterio del più probabile che non, il loro decesso, con elevato grado di probabilità, si sarebbe verificato ugualmente”.
Dunque non è ravvisabile un concorso colposo a carico di rilevante rispetto Persona_1
all'esito mortale del sinistro.
Domande svolte dai IG.ri , e Controparte_1 Parte_4 [...]
Parte_7
delle conclusioni sopra esposte è il rigetto delle domande svolte dai IG.ri
[...] [...]
, e , le quali CP_1 Parte_4 Controparte_9
presuppongono che alla guida dell'autoveicolo vi fosse il . Parte_6
Domande svolte dai IG.ri e dalle intervenute e Parte_2 CP_3
: QUANTUM CP_4
Ciò precisato in punto di responsabilità, si procede a quantificare i danni patiti da CP_7
, e per effetto della morte di .
[...] CP_4 CP_3 Parte_6
In relazione al danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, giova premettere che con la voce di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si deve intendere quel pregiudizio, subito dal prossimo congiunto, che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale (Cass. n. 28989/2019).
In termini generali si osserva poi che il danno non patrimoniale per la definitiva perdita del rapporto parentale, derivante dalla lesione dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, dell'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, è risarcibile ai sensi degli artt. 2, 29, 30 Cost e
2059 c.c.
La CaSAzione a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008) ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
pagina 11 di 22 È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale ed unitaria riparazione.
In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, in altre parole, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo poSAno essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (si veda anche Cass. n.
30997/2018).
Sempre in termini generali si osserva, poi, che secondo la prevalente giurisprudenza la morte di un congiunto, quale un genitore, coniuge o fratello, appartenente ad un ristretto nucleo familiare implica un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che normalmente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale.
In tali ipotesi si configura la lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che di regola caratterizza la vita familiare, dovendosi ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo e un progetto di vita in comune.
Di talché, i soggetti danneggiati non devono provare il danno non patrimoniale effettivamente subito, spettando alla controparte offrire elementi di segno contrario tali da far superare la predetta presunzione semplice.
Ricorrere alla prova presuntiva non equivale a ritenere il danno in re ipsa.
Affermare che alla morte di una persona legata da stretto vincolo familiare corrisponde, generalmente, un pregiudizio di carattere non patrimoniale vuol dire esprimere un giudizio inferenziale che si caratterizza per trarre dalla accertata esistenza di un elemento costitutivo (il decesso del congiunto) l'esistenza di altro elemento costitutivo della fattispecie (il danno in capo ai superstiti). Detto tipo di inferenza deve ritenersi possibile atteso che consente di muoversi su un piano diverso da quello del danno in re ipsa e atteso che la steSA si fonda non su una implicazione neceSAria (id quod semper necesse) bensì su una implicazione meramente pagina 12 di 22 probabile che, a propria volta, si traduce in una regola probatoria (id quod plerumque accidit)
(Cass. 29332/2017).
Ai fini della liquidazione, devono essere applicate le Tabelle del Tribunale di Milano, edizione
2024 (con nota del 5 giugno 2024, infatti, è stato presentato il lavoro di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo-vita alla data del 1° gennaio 2024 di tutte le "Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale" e della "Tabella per la capitalizzazione anticipata di una rendita". Si precisa, dunque, che le Tabelle precedenti non sono state modificate nel merito, riservatosi l'Osservatorio di procedere agli opportuni aggiornamenti).
L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto, difatti, di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. 10579/2021).
Il sistema a punti elaborato da dette tabelle prevede nello specifico un meccanismo di determinazione del danno da perdita del rapporto parentale costruito attraverso una distribuzione dei punti secondo i seguenti elementi: a) età della vittima primaria;
b) età della vittima secondaria;
c) convivenza;
d) sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius; e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Venendo al caso concreto potranno dunque agevolmente applicarsi le nuove tabelle milanesi integrate a punti - edizione 2024, tenendo conto che la componente del danno dinamico- relazionale e da sofferenza soggettiva interiore sono presumibili come particolarmente intense nel caso di morte di un prossimo congiunto (genitore, figlio, fratello) (Cass. civ. n. 11212 del
2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016), rapportandole ovviamente alla data del sinistro, con le maggiorazioni di cui infra.
(figlio di )CP_7 Persona_1
pagina 13 di 22 Si devono riconoscere a , figlio del de cuius, i seguenti punti: CP_7
- 20 punti in considerazione dell'età della vittima primaria: 44 anni alla data del decesso
(lettera “A” della tabella);
- 26 punti in considerazione dell'età di (c.d. vittima secondaria): 15 anni CP_7
alla data del decesso del padre (lettera “B” della Tabella);
- 0 punti in relazione alla lettera C della tabella in quanto nulla viene allegato in merito alla convivenza di con il padre e neppure in merito all'abitazione del minore CP_7
presso lo stabile o complesso condominiale ove viveva il padre;
- 14 punti in considerazione della sopravvivenza di n. 1 superstite, ovvero la madre
(lettera “D” della Tabella); Parte_1
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. "E" della Tabella). Con particolare riguardo a tale parametro, deve ritenersi che la morte del de cuius abbia determinato un serio sconvolgimento nella vita di relazione del figlio che aveva 15 anni al momento in cui ha perso il padre. Cionondimeno, non avendo parte attrice allegato ulteriori circostanze di fatto in ordine a frequentazioni e contatti tra padre e figlio, condivisione di hobby e sport, nonché la “dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale” (cfr. pagg. 73 e 74 delle
Tabelle milanesi), pare aderente alla fattispecie concreta riconoscere, in relazione a tale parametro, 15 punti.
Per un totale, quindi, di punti 75, pari ad €293.325 (83x3.911,00), somma già rivalutata ad oggi.
Sulla somma riconosciuta sono dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di CaSAzione, per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espreSA in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma pagina 14 di 22 originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
L'importo di €293.325 deve essere, anzitutto, devalutato alla data del fatto (14.6.2020). La somma così devalutata deve essere mensilmente rivalutata secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale.
Sulla somma così calcolata, dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale.
A precisazione di quanto esposto – ed il rilievo vale anche per la posizione delle due intervenute – va aggiunto che, sebbene non potesse procedere alla liquidazione del CP_2 danno prima dell'accertamento giudiziale dei fatti (stante l'incertezza su chi fosse il conducente, con i conseguenti riverberi in ordine all'individuazione dei soggetti aventi diritto al ristoro), non significa che per ciò stesso l'incertezza debba tradursi nel pregiudizio dei danneggiati all'integrale soddisfazione del proprio diritto.
D'altronde che non ha messo a disposizione alcun importo a favore degli aventi CP_2
diritto (importo che, ove investito in forme che garantiscono il capitale, avrebbe potuto maturare nel frattempo degli interessi), ha potuto nel frattempo disporre delle somme qui riconosciute a favore degli attori e delle intervenute (godendo dei relativi frutti).
(madre del de cuius) CP_3
Si devono riconoscere a , madre di , i seguenti punti: CP_3 Persona_1
- 20 punti in considerazione dell'età della vittima primaria: 44 anni alla data del decesso
(lettera “A” della tabella);
- 16 punti in considerazione dell'età di (c.d. vittima secondaria): 66 CP_3
anni alla data del decesso del figlio (lettera “B” della Tabella);
- 0 punti in relazione alla lettera C della tabella in quanto non CP_3
conviveva con il figlio e nulla viene allegato in merito alla loro abitazione Per_1
presso il medesimo complesso condominiale;
- 14 punti in considerazione della sopravvivenza di n. 1 superstite, ovvero la figlia
(lettera “D” della Tabella); CP_4
pagina 15 di 22 - punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. "E" della Tabella). Con particolare riguardo a tale parametro, deve ritenersi che la morte del de cuius abbia determinato un serio sconvolgimento nella vita di relazione della madre. Cionondimeno, non avendo parte attrice provato un rapporto madre/figlio tale da giustificare il discostarsi dal suddetto punteggio, pare aderente alla fattispecie concreta riconoscere, in relazione a tale parametro, 15 punti.
Per un totale, quindi, di punti 65, pari ad €254.215,00 (65x3.911,00).
ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno biologico patito in seguito alla CP_3
morte di . Persona_1
La suddetta domanda deve essere accolta nei limiti di cui al prosieguo.
Il ctu – le cui considerazioni questo giudice condivide – ha riconosciuto, in capo alla madre del de cuius, un disturbo della sfera psichica nosograficamente ascrivibile a un disturbo depressivo persistente di grado moderato, individuando nella morte del figlio la “causa esclusiva della diagnosticata patologia della sfera psichica”.
Più nel dettaglio, dalla ctu si evince che, a causa della morte del figlio , la ha Per_1 CP_3
riportato i seguenti danni (non sussumibili all'interno della quota di danno non patrimoniale riferibile alla perdita in sé del congiunto):
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 180;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 30% di giorni 180;
- una contingente sofferenza psico-fisica di grado 4 (su una scala da 1 a 5) in relazione al periodo di invalidità temporanea.
Quanto ai postumi permanenti, il ctu ha accertato un danno biologico permanente pari al 21-
22%.
In conclusione, tenuto conto del danno da sofferenza - con riferimento al danno da sofferenza, la prova dello stesso può ritenersi raggiunta, in via presuntiva, considerati l'elevato grado di danno biologico permanente, l'elevato grado di sofferenza patita e il moderato disturbo depressivo persistente -, il danno non patrimoniale liquidabile ammonta ad €96.209,50
(92.878,00+99.541,00=192.419/2).
pagina 16 di 22 Il danno non patrimoniale patito dalla ammonta, invece, ad €396,00 per visite CP_3
neurologiche (doc. 5 di parte intervenuta).
Complessivamente, quindi, deve corrispondere a la somma di CP_2 CP_3
€350.820,00 a titolo di danno non patrimoniale, importo già rivalutato ad oggi.
Sulla somma riconosciuta sono dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di CaSAzione, per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espreSA in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
L'importo di €350.424 deve essere, anzitutto, devalutato alla data del fatto (14.6.2020). La somma così devalutata deve essere mensilmente rivalutata secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale.
Sulla somma così calcolata, dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale.
(sorella di ) CP_4 Persona_1
Si devono riconoscere a , sorella di , i seguenti punti: CP_4 Persona_1
- 14 punti in considerazione dell'età della vittima primaria: 44 anni alla data del decesso
(lettera “A” della tabella);
- 16 punti in considerazione dell'età di (c.d. vittima secondaria): 37 anni CP_4
alla data del decesso del fratello (lettera “B” della Tabella);
- 0 punti in relazione alla lettera C della tabella in quanto non conviveva CP_4
con il fratello e nulla viene allegato in merito alla loro abitazione presso il Per_1
medesimo complesso condominiale;
- 14 punti in considerazione della sopravvivenza di n. 1 superstite, ovvero la madre
(lettera “D” della Tabella);
pagina 17 di 22 - punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. "E" della Tabella). Con particolare riguardo a tale parametro, deve ritenersi che la morte del de cuius abbia determinato un serio sconvolgimento nella vita di relazione della sorella.
Per un totale, quindi, di punti 59, pari ad €100.182,00 (59x1.698,00).
ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno biologico e morale patito in CP_4
seguito alla morte di (danni non sussumibili all'interno della quota di danno Persona_1
non patrimoniale riferibile alla perdita in sé del congiunto)
La suddetta domanda deve essere accolta nei limiti di cui al prosieguo. il ctu ha ritenuto che l'evento luttuoso de quo sia stato la causa “quanto meno preponderante, se non esclusiva, dell'insorgenza della patologia della sfera psichica diagnosticata” (“rispetto alle possibili ipotesi concausali preesistenti segnalate dalla Dr.SA (… disturbo Persona_6
alimentare con correzione bariatrica a 17 anni, la diagnosi di SM, la nascita del figlio affetto da tetraparesi spastica, il matrimonio conclusosi con divorzio da un marito affetto fa dipendenza …), pur essendo vissuti potenzialmente disturbanti dell'assetto psichico in senso disadattativo, non vi è prova anamnestico-documentale che la abbia mai sofferto prima CP_4 dell'evento luttuoso di un disturbo della sfera psichica..”) in ragione della quale CP_4
ha riportato i seguenti danni:
[...]
- un periodo di invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 180;
- una contingente sofferenza psico-fisica di grado 3 (su una scala da 1 a 5) in relazione al periodo di invalidità temporanea.
Quanto ai postumi permanenti, il ctu ha accertato un danno biologico permanente pari al 10%.
In conclusione, tenuto conto del danno da sofferenza – che può ritenersi provato considerati il grado di danno biologico permanente e il grado di sofferenza patito – il danno non patrimoniale liquidabile ammonta ad €32.166,00.
Il danno patrimoniale risarcibile è, invece, pari ad €132,00 (doc. 5 di parte intervenuta).
Complessivamente, quindi, deve corrispondere a la somma di CP_2 CP_3
€132.480 a titolo di danno non patrimoniale, importo già rivalutato ad oggi.
Sulla somma riconosciuta sono dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in pagina 18 di 22 mora dal momento della produzione dell'evento. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di CaSAzione, per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espreSA in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
L'importo di €€132.348 deve essere, anzitutto, devalutato alla data del fatto (14.6.2020). La somma così devalutata deve essere mensilmente rivalutata secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale.
Sulla somma così calcolata, dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno regolate come segue.
In primo luogo va affermata la compensazione integrale delle spese afferenti alle domande svolte dai IG.ri , e Controparte_9 Parte_4 Parte_8
in quanto: 1) tali domande sono dipese da una ricostruzione dei fatti, speculare
[...]
e contraria rispetto a quella sostenuta dalle controparti, che era plausibile originariamente (il teste l'ultima persona ad avere incontrato i due viaggiatori, ha riferito infatti di avere Tes_1
visto il prendere le chiavi della macchina del e porsi alla guida della CP_4 CP_5 steSA “intorno alle ore 16.00”) e che è stata smentita solo in forza dei complessi accertamenti di natura tecnica effettuati nel corso del giudizio;
2) tali accertamenti si sono resi neceSAri anche in funzione delle domande svolte dall'attore e dalle intervenute (e non sono dunque imputabili, in sé, alle domande svolte dai convenuti); 3) in seguito a tali accertamenti i IG.ri
, e non Controparte_9 Parte_4 Parte_8
hanno più coltivato le proprie domande, omettendo di precisare le proprie conclusioni ed evitando dunque di aggravare il giudizio, che si è svolto sostanzialmente secondo gli stessi adempimenti che avrebbe avuto se ci fossero state le sole domande di parte attrice e delle intervenute;
4) si è in presenza di una vicenda inedita, di notevole complessità, rispetto alla pagina 19 di 22 quale non è configurabile una responsabilità colposa dei IG.ri , Controparte_9
e (che peraltro non hanno promosso Parte_4 Parte_8
il giudizio, ma vi hanno partecipato in veste di convenuti); 5) rispetto alla posizione di
[...]
è sostanzialmente indifferente l'accoglimento delle domande di parte CP_2
attrice/intervenute ovvero delle parti convenute trattandosi di ipotesi alternative ed essendo gli adempimenti istruttori sostanzialmente i medesimi.
In secondo luogo, quanto alle spese di lite afferenti alle domande svolte dall'attore e dalle terze intervenute - da distrarsi in favore dell'avvocato Chiara Talamone e dell'avvocato Angelo
Giuseppe Murdolo, dichiaratisi anticipatari – trova applicazione il principio della soccombenza e quindi esse vanno poste interamente a carico delle parti convenute nella misura che si liquida come da dispositivo.
Tuttavia, come si è sopra esposto, il giudizio si è reso neceSArio soprattutto per accertare la dinamica dell'accaduto per le ragioni di cui in premeSA.
A rendere complesso tale accertamento ha contribuito significativamente una palese violazione del codice della strada posta in essere da entrambi i viaggiatori - e quindi, per quanto qui intereSA, anche da parte di -i quali non hanno indoSAto le cinture di Persona_1
sicurezza, rimaste infatti intatte, apponendo “ai meccanismi si aggancio delle cinture, risultavano essere posizionati due falsi meccanismi usati per la disattivazione del meccanismo sonoro” (vd. relazione degli agenti intervenuti sub doc. 1).
Tale violazione, sebbene non incidente sulle conseguenze mortali del sinistro (che si sarebbero verificate comunque a causa della violenza e tipologia dell'impatto, come emerso in sede di
CTU), ha avuto un ruolo decisivo nella fuoriuscita dei corpi dall'abitacolo e quindi nella ricostruzione della loro posizione al momento del sinistro (da cui discendono le responsabilità qui esaminate).
Ciò è quanto emerge dalla CTU cinematica (“se gli occupanti della vettura avessero indoSAto
“correttamente” le cinture di sicurezza, probabilmente non si sarebbe verificata la loro espulsione fuori dall'abitacolo, ma non sarebbe cambiato il valore delle sollecitazioni dinamiche che hanno agito sui loro corpi e, pertanto, l'utilizzo della cintura di sicurezza non avrebbe impedito l'insorgenza di contusioni, fratture ossee e lesioni viscerali”).
pagina 20 di 22 Orbene rispetto agli accertamenti effettuati per la ricostruzione della dinamica del sinistro
(ovvero la CTU genetica e cinematica) appare corretto, alla luce di quanto esposto, prevedere un'equa ripartizione degli oneri tra gli attori e le intervenute, da un lato, e dei convenuti
(compresa ), dall'altro. CP_2
Per contro le spese afferenti alle CTU medico legali afferenti alle terze chiamate, che prescindono dalle considerazioni qui esaminate, vanno poste per intero a carico delle convenute.
P. Q. M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1) dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_5
sinistro avvenuto a Vermezzo con EL in data 14.6.2020;
2) rigetta le domande svolte dai IG.ri e in solido i IG.ri , Controparte_9
e nei confronti di Parte_4 Parte_8 [...]
di Pt_2 CP_2
3) condanna e in solido i IG.ri , CP_2 Controparte_9 Parte_4
e al pagamento, in favore di ,
[...] Parte_8 CP_7
della somma di €293.325, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
4) condanna e in solido i IG.ri , CP_2 Controparte_9 Parte_4
e al pagamento, in favore di
[...] Parte_8 CP_3
, della somma complessiva di €350.820,00, oltre interessi e rivalutazione come in
[...]
motivazione;
5) condanna e in solido i IG.ri , CP_2 Controparte_9 Parte_4
e al pagamento, in favore di
[...] Parte_8 CP_4
, della somma complessiva di €132.480,00, oltre interessi e rivalutazione come in
[...]
motivazione;
6) compensa le spese di lite con riferimento alle domande svolte dai IG.ri CP_9
, e;
[...] Parte_4 Parte_8
pagina 21 di 22 7) AN ed i IG.ri , CP_2 Controparte_9 Parte_4
e . in solido al pagamento, in favore di
[...] Parte_8
, delle spese di lite che liquida in € 22.000,00 per compensi, oltre CP_7
accessori di legge, rimborso forfettario del 15% e anticipazioni documentate, con distrazione in favore dell'avvocato Chiara Talamone in qualità di difensore antistatario;
8) AN , , Parte_4 Controparte_9 Parte_8
e in solido al pagamento, in favore di
[...] CP_2 CP_4
e , delle spese di lite che liquida complessivamente in €
[...] CP_3
25.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, rimborso forfettario del 15% e anticipazioni documentate, con distrazione in favore dell'avvocato Angelo Giuseppe
Murdolo in qualità di difensore antistatario;
9) AN , , Parte_4 Controparte_9 Parte_8
e a rifondere alle IG.re e
[...] CP_2 CP_4
le spese sostenute per la CTU medico legale;
CP_3
10) Ripartisce tra le parti le spese afferenti alle CTU genetica e cinematica come da parte motiva.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
TO IO, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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