Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/06/2025, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1618/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1618/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come Parte_1 C.F._1
o Vin uale Francesco, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE E
(C.F. , rapp.to e difeso come Controparte_1 C.F._2 in atti dall'Avv. Mangino Isabella, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DI (C.F. ), Controparte_2 CodiceFiscale_3 rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. Antonio Salvatore, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti;
INTERVENTRICE VOLONTARIA E
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.6.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 47 c.p.c. depositato in data 3.3.2025 Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F.
[...]
)], premesso di aver contratto matrimonio in data C.F._1
11.10.1993 in Amalfi (SA) con [nato a [...] il Controparte_1
25.1.1956 (C.F. ], dal quale sono nati tre figli, C.F._2 Per_1
(27.6.1994), (7.5.1997) e (10.2.2004) ha chiesto dichiararsi la Per_2 _2 separazione personale dal coniuge con addebito.
La ricorrente chiedeva: 1) l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e dei figli;
2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro
1.500,00 per sé e la figlia , oltre le spese straordinarie. _2
Con comparsa del 12.5.2025 si costituiva aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione personale. Il resistente chiedeva: 1) in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla ricorrente;
2) l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e della figlia;
3) il rigetto della domanda _2 di mantenimento in favore della ricorrente;
4) la previsione a carico di quest'ultima di un mantenimento di euro 300,00 per la figlia (non economicamente _2 autosufficiente), oltre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 12.5.2025 interveniva volontariamente in giudizio _2
, figlia maggiorenne delle parti in causa, la quale chiedeva: 1)
[...]
l'assegnazione della casa familiare al padre con collocamento presso di lui;
2) la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 12.6.2025, raggiungevano il seguente accordo in ordine alle condizioni della separazione:
“1) le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in Salerno alla Via G. Clark n. 21 resterà assegnata al sig.
atteso che la figlia maggiorenne non autosufficiente Controparte_1 _2 ha espresso la sua preferenza per la convivenza con il padre;
vivrà con il padre anche il secondo figlio , economicamente autosufficiente;
Per_3
3) il sig. provvederà integralmente al mantenimento ordinario Controparte_1 della figlia maggiorenne non autosufficiente , mentre le spese straordinarie _2
2 Proc. R.G. n. 1618/2025
- per le quali le parti fanno proprio ed accettano il protocollo del CNF - verranno divise al 50% tra i genitori;
4) il sig. verserà a decorrere dalla mensilità di giugno 2025 un Controparte_1 assegno di mantenimento in favore della sig.ra di 600,00 euro Parte_1 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese”.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis. 22, ult. comma, c.p.c., faceva precisare ai difensori le conclusioni e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle condizioni della separazione non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
3 Proc. R.G. n. 1618/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a Parte_1
Battipaglia (SA) il 22.10.1972 (C.F. )] e C.F._1 CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F. ];
[...] C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del
12.6.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Amalfi (SA).
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 16.6.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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