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Sentenza 13 luglio 2024
Sentenza 13 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/07/2024, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1600/2024 promossa congiuntamente da:
), rappresentata e difesa dall'Avvocato VIOLA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA
e da
) rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
CARSENZUOLA DANIELE
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5.6.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO
- La figlia minore della coppia, , verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica della bambina insieme alla madre presso l'abitazione in Lodi, Loc. Cascina Polledra s.n.c., che verrà alla stessa assegnata con tutti gli arredi e corredi.
- Alla madre, genitore collocatario, verrà riconosciuta la gestione disgiunta dell'ordinaria amministrazione autorizzandola a compiere autonomamente specifiche attività che, in affido congiunto, richiederebbero l'autorizzazione del padre.
- Le decisioni di maggiore interesse per la bambina relative all'istruzione, all'educazione, all'aspetto ludico e alla salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale, del benessere psicologico e fisico, e delle aspirazioni del minore.
2) DIRITTO DI VISITA
- Il signor avrà la possibilità di vedere la figlia , ogni qualvolta lo desideri, Parte_2 Per_1
pagina 1 di 4 previo accordo e alla presenza della madre. Il IG. si impegna a raggiungere il luogo dell'incontro Pt_2 in autonomia, fatti sempre salvi diversi accordi fra le parti.
- Eventuali temporanei e contingenti cambiamenti dovranno essere comunicati dalle parti con un preavviso di almeno un giorno, per consentire all'altro genitore di organizzarsi per tempo;
ogni eventuale modifica dovrà comunque essere assunta previo accordo delle parti.
3) FESTIVITÀ E VACANZE
- Anche per quanto concerne le vacanze e le festività, queste verranno concordate preventivamente tra i genitori con le modalità sopra indicate. Il periodo di vacanze estive dovrà essere comunicato entro il 31 maggio di ogni anno.
4) RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
- Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 500,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, così specificate:
1.a.i. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Organizzazione_1
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo
[...] specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
1.a.ii. spese mediche (da documentare) che richiedono il Organizzazione_1 preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero Organizzazione_1 previsti dal ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
1.a.iii. spese Organizzazione_1 scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
1.a.iv. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari;
e) alloggio presso la sede universitaria;
1.a.v. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
1.a.vi. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy
- scout); e) viaggi studio, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
-Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta pagina 2 di 4 (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
- il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, o E- mail, o altro mezzo con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta a mezzo bonifico bancario sul contro corrente del genitore anticipatario.
- L'assegno unico per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla NO . Parte_1
5)RAPPORTI FRA GENITORI
- I genitori si impegnano reciprocamente a tenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della piccola con ciascuno di essi, tutelandosi a vicenda ed evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della minore. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il loro indirizzo di residenza e ogni eventuale futura variazione della stessa, purché ciò non limiti le frequentazioni della minore con i rispettivi genitori.
- I genitori si impegnano a non introdurre nella vita della figlia eventuali futuri compagni.
- Il signor lascerà l'abitazione familiare entro il 30 giugno 2024, prorogabile in caso Parte_2 di assoluta impossibilità di reperire altra soluzione abitativa di ulteriori 30 giorni, provvedendo a prelevare tutti i suoi effetti personali entro il mese successivo ed a trasferire la residenza.
- Il signor si impegna a sostenere nella misura 50% i seguenti oneri: Parte_2
1. dal 2021 al 2024 (relativamente all'anno 2024, in proporzione fino a quando il IGnor CP_1 Pt_2 manterrà la residenza presso la casa famigliare);
2. Rateizzazione gas 2023 e bolletta 2024 e ogni altra utenza fino al periodo di utilizzo Org_2 Org_3 della dimora;
3. Canone di affitto relativamente ai mesi di 2024 e fino al periodo di permanenza. Pt_3
- Fino a quanto il IG. dimorerà presso la casa famigliare, non dovrà versare nessun assegno di Pt_2 mantenimento in quanto le spese di gestione domestica e famigliare verranno suddivise tra i genitori.
- Spese e compensi di giudizio compensati.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di insistere come in atti ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età della prole.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5)
Così deciso in Lodi, il 05/07/2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1600/2024 promossa congiuntamente da:
), rappresentata e difesa dall'Avvocato VIOLA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA
e da
) rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
CARSENZUOLA DANIELE
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5.6.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO
- La figlia minore della coppia, , verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica della bambina insieme alla madre presso l'abitazione in Lodi, Loc. Cascina Polledra s.n.c., che verrà alla stessa assegnata con tutti gli arredi e corredi.
- Alla madre, genitore collocatario, verrà riconosciuta la gestione disgiunta dell'ordinaria amministrazione autorizzandola a compiere autonomamente specifiche attività che, in affido congiunto, richiederebbero l'autorizzazione del padre.
- Le decisioni di maggiore interesse per la bambina relative all'istruzione, all'educazione, all'aspetto ludico e alla salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale, del benessere psicologico e fisico, e delle aspirazioni del minore.
2) DIRITTO DI VISITA
- Il signor avrà la possibilità di vedere la figlia , ogni qualvolta lo desideri, Parte_2 Per_1
pagina 1 di 4 previo accordo e alla presenza della madre. Il IG. si impegna a raggiungere il luogo dell'incontro Pt_2 in autonomia, fatti sempre salvi diversi accordi fra le parti.
- Eventuali temporanei e contingenti cambiamenti dovranno essere comunicati dalle parti con un preavviso di almeno un giorno, per consentire all'altro genitore di organizzarsi per tempo;
ogni eventuale modifica dovrà comunque essere assunta previo accordo delle parti.
3) FESTIVITÀ E VACANZE
- Anche per quanto concerne le vacanze e le festività, queste verranno concordate preventivamente tra i genitori con le modalità sopra indicate. Il periodo di vacanze estive dovrà essere comunicato entro il 31 maggio di ogni anno.
4) RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
- Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 500,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, così specificate:
1.a.i. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Organizzazione_1
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo
[...] specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
1.a.ii. spese mediche (da documentare) che richiedono il Organizzazione_1 preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero Organizzazione_1 previsti dal ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
1.a.iii. spese Organizzazione_1 scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
1.a.iv. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari;
e) alloggio presso la sede universitaria;
1.a.v. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
1.a.vi. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy
- scout); e) viaggi studio, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
-Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta pagina 2 di 4 (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
- il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, o E- mail, o altro mezzo con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta a mezzo bonifico bancario sul contro corrente del genitore anticipatario.
- L'assegno unico per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla NO . Parte_1
5)RAPPORTI FRA GENITORI
- I genitori si impegnano reciprocamente a tenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della piccola con ciascuno di essi, tutelandosi a vicenda ed evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della minore. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il loro indirizzo di residenza e ogni eventuale futura variazione della stessa, purché ciò non limiti le frequentazioni della minore con i rispettivi genitori.
- I genitori si impegnano a non introdurre nella vita della figlia eventuali futuri compagni.
- Il signor lascerà l'abitazione familiare entro il 30 giugno 2024, prorogabile in caso Parte_2 di assoluta impossibilità di reperire altra soluzione abitativa di ulteriori 30 giorni, provvedendo a prelevare tutti i suoi effetti personali entro il mese successivo ed a trasferire la residenza.
- Il signor si impegna a sostenere nella misura 50% i seguenti oneri: Parte_2
1. dal 2021 al 2024 (relativamente all'anno 2024, in proporzione fino a quando il IGnor CP_1 Pt_2 manterrà la residenza presso la casa famigliare);
2. Rateizzazione gas 2023 e bolletta 2024 e ogni altra utenza fino al periodo di utilizzo Org_2 Org_3 della dimora;
3. Canone di affitto relativamente ai mesi di 2024 e fino al periodo di permanenza. Pt_3
- Fino a quanto il IG. dimorerà presso la casa famigliare, non dovrà versare nessun assegno di Pt_2 mantenimento in quanto le spese di gestione domestica e famigliare verranno suddivise tra i genitori.
- Spese e compensi di giudizio compensati.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di insistere come in atti ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età della prole.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5)
Così deciso in Lodi, il 05/07/2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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