Sentenza 23 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/08/2004, n. 16568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16568 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Gianmarco - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NS SÈ RT, elettivamente domiciliato in Roma, via G. G. Belli n. 36 presso l'avv. Michele Imperio che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Prefetto di BERGAMO;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di Bergamo n. 5425 cron. del 2.12.2002;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.04.04 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce;
Udito l'avv. Ivana Abenavoli (per delega) per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo e l'assorbimento del terzo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 26.9.2002 il Prefetto di Bergamo disponeva l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino brasiliano NS SÈ RT ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. A) del D.Leg. 286/98 per essersi introdotto nello Stato clandestinamente, con sottrazione ai controlli di frontiera.
Il decreto era immediatamente opposto dall'espulso ma il Tribunale, con decreto 2.12.2002 lo rigettava affermando che nessuna valutazione di opportunità era consentita al G.O. ma il solo controllo di legittimità dell'atto incidente sui diritti, controllo al cui esito emergeva la validità della espulsione adottata a carico del clandestino, che non appariva rilevante la mera possibilità di una sanatoria della posizione dell'espulso (probabilmente preclusa dai suoi carichi pendenti) e che l'espulso conosceva l'italiano, come fatto palese dal suo immediato rivolgersi ad un legale dopo la ricezione dell'atto. Per la cassazione di tale decreto il NS ha proposto ricorso con atto notificato il 7/10.5.2003. L'intimato Prefetto non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente si duole del fatto che il Giudice del merito avrebbe escluso ogni controllo di opportunità sulla espulsione, controllo invece dovuto trattandosi di diritti dell'espellendo. La censura è totalmente infondata posto che, presumibilmente indotto in errore dalla impropria espressione usata dal Tribunale, il ricorrente confonde la situazione dello straniero di fronte a misura espulsiva adottata ex art. 13 c. 2 del D. Leg. 286/98 (certamente riconducibile al diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, come rammentato da questa Corte sin dalla prima sentenza emessa sulla materia in discorso, la n. 1082/99) con la possibilità che il Giudice dei diritti valuti una discrezionalità nell'adozione della misura stessa, discrezionalità escluso dal carattere vincolato od automatico del provvedimento al ricorrere della condizione delineata (Cass. 382/04 e 5651/03). Con il secondo motivo si denunzia poi la violazione dell'art. 13 c. 7 del D. Leg. 286/98 per avere il Tribunale erroneamente affermato la conoscenza della lingua italiana da parte del NS sol perché ricevuto il decreto, lo avrebbe portato al difensore per la sua opposizione. La evidente erroneità della motivazione adottata dal Tribunale (nel desumere la conoscenza della lingua italiana dalla tempestiva presentazione al difensore dell'atto, per la redazione del ricorso) - erroneità risultante dalla inosservanza dei principi ripetutamente formulati da questa Corte (da ultimo Cass. 5395/04 - 4381/04 - 4379/04 - 4312/04 - 1080/04) - non impone, però, l'accoglimento del motivo, posto che la decisione reiettiva risulta correttamente adottata sol che la menzionata motivazione venga corretta sulla base dei fatti che lo stesso ricorrente adduce e facendo applicazione dei principi testè rammentati. È infatti lo stesso ricorrente ad affermare (pag. 5) che nel frontespizio del decreto, in grassetto, si leggerebbe l'affermazione per la quale l'atto sarebbe stato notificato in lingua inglese (lingua scelta dallo straniero) nell'impossibilità di procedere alla traduzione degli atti nella lingua madre per assenza di interprete immediatamente reperibile. Ricorreva dunque la condizione di diritto - ripetutamente affermata da questa Corte - di legittimo ricorso alla traduzione nelle c.d. lingue veicolari, quella della impossibilità attestata nel decreto di procedere alla immediata traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero. E poiché - contrariamente alla opinione del ricorrente - la presenza di siffatta attestazione è condizione necessaria ma sufficiente per il ricorso alla traduzione in inglese, non essendo consentito al G.O. sindacare le ragioni della indisponibilità del traduttore, ne consegue la legittimità - sotto il versante della norma di cui all'art. 13 c.
7 - del decreto espulsivo. Non diversa sorte merita la censura contenuta nel terzo motivo, là dove si prospetta la violazione dell'art. 2 del D.L. 195/02 conv. in L. 222/02 per aver formulato una erronea prognosi infausta sugli esiti della possibile istanza di sanatoria : devesi infatti rilevare (in tal guisa correggendosi ancora una volta una erronea motivazione in diritto, estesa a sostegno di una giusta decisione) che il Tribunale, invece di avventurarsi in indebite prognosi sulla potenziale "sanabilità" della posizione del NS avrebbe potuto e dovuto semplicemente prendere atto della inesistenza di alcuna previa dichiarazione di emersione nell'interesse dello straniero ed ai sensi dell'art. 1 del D.L. 195/02, condizione necessaria per ritenere escluso pro tempore il potere espulsivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dello stesso D.L. (Cass. 6993 e 6998/04). E di qui la totale inconsistenza di censure rivolte ad un passaggio errato, quanto inessenziale, della motivazione del decreto. Respinto il ricorso non è luogo a provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva dell'intimato.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2004