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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/05/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
In nome del Popolo Italiano
Sezione Prima CIVILE
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento sommario R.G. n. 290/2025, ex artt. 84 e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione avverso il decreto emesso il 22/01/'25 (e comunicato il 27/01/'25) dalla Corte d'Appello di Bari-Sez.
Civ. III per la revoca del proprio decreto pronunciato (e comunicato) il 20/11/'24 di liquidazione dei compensi ex aa. 82 e 83 co.2 d.P.R. n° 115/'02 afferenti il giudizio civile di Cassazione n° r.g.
5902/'23.
Ha dedotto il ricorrente che,
✓ Con istanza ex aa. 82 e 83 co. 2 d.P.R. n° 115/'02 chiedeva la liquidazione dei compensi maturati per il giudizio civile di Cassazione n° r. g. 5902/'23;
✓ con decreto emesso (e comunicato) il 20/11/'24 la Corte d'Appello di Bari-Sez. Civ. III, dopo aver constatato che il predetto procedimento era stato “..definito con ordinanza di inammissibilità n. 25168/2024..” e “..considerato che l'istanza di specie debba intendersi riferita al procedimento testè richiamato..” e “..quindi che possono essere liquidate le spettanze per le attività svolte..”, liquidava il pagamento in suo favore “..la complessiva somma di € 689,25, oltre rimborso forfettario, IVA ed oneri previdenziali come per legge..”;
✓ ancorché non impugnato ex a. 170 T.U. cit., la Corte lo revocava con decreto emesso il
22/01/'25 e comunicato il 27 successivo con la motivazione che il procedimento 5902/2023
r.g. Corte di Cassazione, per il quale è stata chiesta e disposta la liquidazione, era stato definito con ordinanza di inammissibilità n. 25168/2024, cosicché, il compenso per il gratuito patrocinio non poteva essere liquidato, non avendo il difensore, ai sensi dell'art. 130 bis del
DPR 115/2002 diritto alla liquidazione del compenso.
L'avv. PERRONE sostiene con l'impugnazione
✓ che il provvedimento oggi impugnato è illegittimo in quanto il decreto di liquidazione del compenso ex aa. 82 e 83 co. 2 d.P.R. n° 115/'02, al pari di tutti i provvedimenti emessi nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, ha carattere giurisdizionale e per tale ragione, non é ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti considerati illegittimi o infondati, dovendosi invece procedere all'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
✓ che con l'ordinanza di inammissibilità n° 25168/'24 la Suprema Corte non aveva “dato atto” della esclusione del diritto alla liquidazione del compenso al difensore ex a. 130 bis. d.P.R. n°
115/'02;
✓ che il tenore letterale dell'art. 106 co. 1 d.P.R. n. 115/'02 non preclude affatto un'interpretazione che consenta di distinguere tra le cause che determinano l'inammissibilità dell'impugnazione, cosicché essa non deve ritenersi applicabile indiscriminatamente a tutti i casi di inammissibilità dell'impugnazione, ma opera solamente quando il vizio di inammissibilità sia prevedibile ex ante (C. Cost. n° 16/'18).
Il , si è costituito a mezzo dell'avvocatura Erariale chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
Il PG è intervenuto mediante deposito di parere scritto
***
L'opposizione è fondata e va accolta.
Coglie nel segno, infatti, il primo motivo di gravame.
La Corte di Cassazione, in sede sia civile che penale, ha in più occasioni avuto modo di chiarire che
“In tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa”. ( cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1196 del 18/01/2017, Rv. 642564
- 01). Nella presente pronuncia la SC ha sostanzialmente riconosciuto che è estraneo all'assetto del d.P.R. n. 115 del 2002 il conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto.
In sede penale la Corte di Cassazione ha ribadito il medesimo principio affermando che - cfr. Cass. Pen. Sez. 4 - , Sentenza n. 17668 del 14/02/2019 Cc. (dep. 29/04/2019 ) Rv. 276256 – 01- “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui era stata revocata l'ammissione al beneficio e il decreto di liquidazione, limitatamente alla revoca del decreto di liquidazione degli onorari). Più di recente – cfr. Cass. Pen. sez. 4 - , Sentenza n. 10159 del 15/12/2020 Cc. (dep. 16/03/2021 ) Rv. 281134 – 01- ha chiarito che
“In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione”. Va, pertanto, disposta la revoca del provvedimento impugnato e confermata la validità del decreto di liquidazione del 20/11/'24.
Gli ulteriori motivi devono ritenersi assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza1 e vanno poste a carico del opposto liquidate in CP_1 dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (I scaglione valori minimi in considerazione dell'oggettiva semplicità delle questioni trattate;
nulla per la fase di trattazione coincidente con la fase decisionale).
PQM
Il Presidente delegato accoglie l'opposizione e dispone la revoca del decreto in data emesso il 22/01/'25 e comunicato il
27.01.25 emesso dalla Corte di Appello di Bari — Terza Sezione Civile, col quale è stato revocato il precedente decreto di liquidazione dei compensi in favore dell'Avv. Massimo PERRONE, datato
20/11/2024, che pertanto conferma disponendo il pagamento degli importi ivi liquidati.
Condanna il opposto al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € CP_1
247,00 oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, 27.05.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del
2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale;
ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese". (Sez. 2 - , Ordinanza n. 4082 del 14/02/2024, Rv. 670316 - 01)
In nome del Popolo Italiano
Sezione Prima CIVILE
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento sommario R.G. n. 290/2025, ex artt. 84 e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione avverso il decreto emesso il 22/01/'25 (e comunicato il 27/01/'25) dalla Corte d'Appello di Bari-Sez.
Civ. III per la revoca del proprio decreto pronunciato (e comunicato) il 20/11/'24 di liquidazione dei compensi ex aa. 82 e 83 co.2 d.P.R. n° 115/'02 afferenti il giudizio civile di Cassazione n° r.g.
5902/'23.
Ha dedotto il ricorrente che,
✓ Con istanza ex aa. 82 e 83 co. 2 d.P.R. n° 115/'02 chiedeva la liquidazione dei compensi maturati per il giudizio civile di Cassazione n° r. g. 5902/'23;
✓ con decreto emesso (e comunicato) il 20/11/'24 la Corte d'Appello di Bari-Sez. Civ. III, dopo aver constatato che il predetto procedimento era stato “..definito con ordinanza di inammissibilità n. 25168/2024..” e “..considerato che l'istanza di specie debba intendersi riferita al procedimento testè richiamato..” e “..quindi che possono essere liquidate le spettanze per le attività svolte..”, liquidava il pagamento in suo favore “..la complessiva somma di € 689,25, oltre rimborso forfettario, IVA ed oneri previdenziali come per legge..”;
✓ ancorché non impugnato ex a. 170 T.U. cit., la Corte lo revocava con decreto emesso il
22/01/'25 e comunicato il 27 successivo con la motivazione che il procedimento 5902/2023
r.g. Corte di Cassazione, per il quale è stata chiesta e disposta la liquidazione, era stato definito con ordinanza di inammissibilità n. 25168/2024, cosicché, il compenso per il gratuito patrocinio non poteva essere liquidato, non avendo il difensore, ai sensi dell'art. 130 bis del
DPR 115/2002 diritto alla liquidazione del compenso.
L'avv. PERRONE sostiene con l'impugnazione
✓ che il provvedimento oggi impugnato è illegittimo in quanto il decreto di liquidazione del compenso ex aa. 82 e 83 co. 2 d.P.R. n° 115/'02, al pari di tutti i provvedimenti emessi nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, ha carattere giurisdizionale e per tale ragione, non é ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti considerati illegittimi o infondati, dovendosi invece procedere all'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
✓ che con l'ordinanza di inammissibilità n° 25168/'24 la Suprema Corte non aveva “dato atto” della esclusione del diritto alla liquidazione del compenso al difensore ex a. 130 bis. d.P.R. n°
115/'02;
✓ che il tenore letterale dell'art. 106 co. 1 d.P.R. n. 115/'02 non preclude affatto un'interpretazione che consenta di distinguere tra le cause che determinano l'inammissibilità dell'impugnazione, cosicché essa non deve ritenersi applicabile indiscriminatamente a tutti i casi di inammissibilità dell'impugnazione, ma opera solamente quando il vizio di inammissibilità sia prevedibile ex ante (C. Cost. n° 16/'18).
Il , si è costituito a mezzo dell'avvocatura Erariale chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
Il PG è intervenuto mediante deposito di parere scritto
***
L'opposizione è fondata e va accolta.
Coglie nel segno, infatti, il primo motivo di gravame.
La Corte di Cassazione, in sede sia civile che penale, ha in più occasioni avuto modo di chiarire che
“In tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa”. ( cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1196 del 18/01/2017, Rv. 642564
- 01). Nella presente pronuncia la SC ha sostanzialmente riconosciuto che è estraneo all'assetto del d.P.R. n. 115 del 2002 il conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto.
In sede penale la Corte di Cassazione ha ribadito il medesimo principio affermando che - cfr. Cass. Pen. Sez. 4 - , Sentenza n. 17668 del 14/02/2019 Cc. (dep. 29/04/2019 ) Rv. 276256 – 01- “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui era stata revocata l'ammissione al beneficio e il decreto di liquidazione, limitatamente alla revoca del decreto di liquidazione degli onorari). Più di recente – cfr. Cass. Pen. sez. 4 - , Sentenza n. 10159 del 15/12/2020 Cc. (dep. 16/03/2021 ) Rv. 281134 – 01- ha chiarito che
“In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione”. Va, pertanto, disposta la revoca del provvedimento impugnato e confermata la validità del decreto di liquidazione del 20/11/'24.
Gli ulteriori motivi devono ritenersi assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza1 e vanno poste a carico del opposto liquidate in CP_1 dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (I scaglione valori minimi in considerazione dell'oggettiva semplicità delle questioni trattate;
nulla per la fase di trattazione coincidente con la fase decisionale).
PQM
Il Presidente delegato accoglie l'opposizione e dispone la revoca del decreto in data emesso il 22/01/'25 e comunicato il
27.01.25 emesso dalla Corte di Appello di Bari — Terza Sezione Civile, col quale è stato revocato il precedente decreto di liquidazione dei compensi in favore dell'Avv. Massimo PERRONE, datato
20/11/2024, che pertanto conferma disponendo il pagamento degli importi ivi liquidati.
Condanna il opposto al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € CP_1
247,00 oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, 27.05.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del
2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale;
ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese". (Sez. 2 - , Ordinanza n. 4082 del 14/02/2024, Rv. 670316 - 01)