Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/06/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 959/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 959/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Poggi Parte_1
Longostrevi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Hicham Parte_2
Khawatmi del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10 febbraio 2025.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10 febbraio 2025 e , premettendo di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio civile in Noceto (PR), il 17 dicembre 2022, di non avere generato figli e di voler dare applicazione alla legge del Marocco (Stato coincidente con la cittadinanza di uno di essi ai sensi dell'art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010), hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio alle concordate condizioni attinenti prettamente a questioni economiche.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. pagina 1 di 2
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo va ritenuta incidentalmente – ai sensi dell'art. 3 Regolamento UE n. 1111/2019, tenuto conto del criterio della residenza dei coniugi – la competenza giurisdizionale dell'adita Autorità nazionale a decidere sulla domanda di divorzio.
Con riferimento alla stessa domanda, ancora, va applicata al caso di specie la legge dello Stato del Marocco, ai sensi degli artt. 4 e 5 Regolamento UE 1259/2010, visto l'accordo in tal senso espresso dalle parti, aventi entrambe (o, comunque, una di esse) cittadinanza marocchina.
Tanto premesso, sussistono i requisiti legali per pronunciare lo scioglimento del matrimonio ai sensi della legge n. 70/2003 di riforma del diritto marocchino, tenuto conto della comune volontà dei coniugi, espressa in termini ripetuti e affidabili, e del congruo progetto di accordo da essi contestualmente presentato.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico nazionale o a disposizioni di carattere imperativo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Noceto (PR), il 17 dicembre 2022, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 31, p. 1, anno 2022, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 31 gennaio 2025 e depositato il 10 febbraio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 5 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2