Art. 18. (Abrogazione) 1. A decorrere da 1 luglio 1990 e' abrogato il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 .
Nota all'art. 18:
L'articolo 7, comma 8; secondo periodo, D.L. n. 463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica Amministrazione e proroga i taluni termini) e' il seguente:
"Per i lavoratori autonomi, fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4 in materia di contribuzione base, tale contributo non puo' essere inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti, per i lavoratori dipendenti comuni".
Nota all'art. 18:
L'articolo 7, comma 8; secondo periodo, D.L. n. 463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica Amministrazione e proroga i taluni termini) e' il seguente:
"Per i lavoratori autonomi, fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4 in materia di contribuzione base, tale contributo non puo' essere inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti, per i lavoratori dipendenti comuni".