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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/04/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 15/04/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 15/04/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa assistenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
INSALATA GIULIO , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_1 difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA
oggetto: indebito previdenziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/09/2022 , parte ricorrente, come in epigrafe indicata, esponeva che con nota del 15.07.2022 le aveva comunicato CP_1
l'esistenza a suo carico di un indebito pari ad € 8138,56, per somme indebitamente percepite sulla pensione cat. SO n.20056144, nel periodo dall'1.8.2012 al 31.08.2022, per imprecisate ragioni, indicando nella medesima nota l'importo inferiore da restituire pari ad euro 6657,40. Tanto premesso, parte ricorrente deduceva il difetto di motivazione della nota di indebito e l'irripetibilità delle somme perché percepite in buona fede. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, concludeva per il rigetto del CP_2 ricorso, specificando che l'indebito in esame era stato accertato a seguito della sentenza n. 352/22, avente ad oggetto la ricostituzione della pensione di reversibilità cat. SO n.20056144 per accredito di contributi figurativi per malattia del dante causa, atteso che in esecuzione di detta pronuncia era emerso che il de cuius, fosse un lavoratore migrante. Persona_1
Conseguentemente l'estratto contributivo di quest'ultimo, alla luce della riscontrata concomitanza di periodi di attività di lavoro in Italia e all'estero, era stato ricostruito d'ufficio, emergendo un importo lordo di somme indebitamente percepite dal 1.8.2012 al 31.8.2022 pari ad euro 8150,80, che al netto delle ritenute fiscali risultava pari ad euro 6657,40. All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso non può trovare accoglimento. Preliminarmente parte ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 3 della L. 241/90 in relazione all'elemento motivazionale del provvedimento amministrativo, in quanto nulla ha specificato in ordine alle ragioni da cui CP_1 sarebbe scaturito l'indebito. Orbene, prendendo in esame la comunicazione contestata nel ricorso, in quanto asseritamente viziata dell'elemento motivazionale, va sottolineato come la stessa abbia prodotto la finalità richiesta dalla predetta legge, riferendo: “…Il ricalcolo comprende: - la variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
- titolarità di altra pensione”. Ne consegue che il provvedimento di indebito, accompagnato da una tabella riepilogativa dei conguagli distinti per anno di competenza, risulta immune da vizi formali, adempiendo così all'obbligo di motivazione, che costituisce un diritto alla difesa del destinatario e rientra nel più ampio principio di partecipazione al procedimento amministrativo.
Disattesa detta eccezione, al fine di delimitare correttamente l'oggetto del contendere, è d'uopo rilevare che trattasi di un indebito previdenziale, nella specie rideterminazione del trattamento pensionistico per redditi non dichiarati, e non già assistenziale, come erroneamente ritenuto dalla parte istante, sicchè devono ritenersi inconferenti i riferimenti normativi e giurisprudenziali riguardanti la diversa fattispecie dell'indebito assistenziale. Giova, difatti, rilevare che il diritto alla ripetizione degli indebiti pensionistici è stato disciplinato, nel corso del tempo, da diverse disposizioni di legge che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c., hanno regolamentato la irripetibilità delle indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche. In particolare, gli indebiti riferiti a pagamenti effettuati per periodi anteriori all'1.1.2001 soggiacciono alla normativa di cui all'art. 38 della legge 448/2001, mentre gli indebiti riguardanti pagamenti successivi a tale data rientrano nella disciplina di cui all'art. 52 della l.n.88/89, come interpretato dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Nel caso di specie, considerato che si tratta di indebiti previdenziali maturati in periodi successivi all'1.1.2001, viene in rilevo il suddetto art.52 della legge n.88/89 ai sensi del quale “
1. Le pensioni a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l' indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. Tale norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore, il quale all'art.13 della l. n.412/91 ha statuito che “1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Dalla normativa sopra esposta emerge che ciò che rileva ai fini della irripetibilità non è la natura dell'errore, ma la sua fonte: se provocato dall'assicurato, o proprio dell'ente. Nella specie, parte ricorrente nulla ha dedotto e provato circa la comunicazione all' dei periodi lavorativi all'estero. CP_1 La predetta omissione è sufficiente per ritenere integralmente imputabile al pensionato l'errore in cui è incorso l' nella liquidazione della pensione. CP_2
Va ricordato, infatti, che, già nel vigore del R.D.L. n. 1422 del 1924, art. 80, e ancor più dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera dell'art. 52 della L. n. 88 del 1989, la giurisprudenza della Suprema Corte si è orientata nel senso di ritenere che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base della semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e CP_1 della misura del diritto a pensione: più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (cfr. per l'affermazione dei predetti principi anche nei confronti degli eredi, tra le tante, Cass. n. 1919/2018). Nel caso di specie, non vi è prova alcuna che l' resistente sia mai CP_2 stato a conoscenza di periodi lavorativi effettuati dal de cuius all'estero, prima della ricostituzione del trattamento pensionistico in esecuzione della citata sentenza n. 352/2022. La richiesta di restituzione deve, pertanto, considerarsi tempestiva rispetto agli indebiti contestati.
Né alcun rilievo può avere la dedotta buona fede della pensionata nel riscuotere le suddette somme, posto che l'elemento soggettivo della ricorrente può rilevare solo ai fini di escludere il dolo della stessa e non per evitare la ripetibilità dell'indebito accertato tempestivamente dall'istituto previdenziale a seguito della comunicazione dei redditi dell'interessato. Del pari, inconferente appare il riferimento all'art. 8 dpr n. 818/57 effettuato dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 4.6.2024, atteso che la fattispecie in esame non riguarda contributi indebitamente versati, bensì l'esatta determinazione del trattamento pensionistico in ragione della contribuzione italiana ed estera.
Per questi motivi
il ricorso va disatteso. Spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 20/09/2022 da Parte_1 nei confronti dell' così provvede: CP_1
- rigetta il ricorso;
- dichiara le spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Brindisi, 15.04.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri