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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1391/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 04/11/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 30/05/2025 da , Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ANIELLO MARIA ROSARIA, e da Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. BACCARO ANTONIO, tendente ad ottenere lo
[...] scioglimento del matrimonio contratto in Atahona (Tucuman) - Argentina in data 26/02/1985; rilevato che dal matrimonio sono nate due figlie, e , maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 29/06/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare all'assegno divorzile.
- La casa coniugale, sita in Castel Campagnano (CE) alla via Rotabile Squille nr. 3, rimarrà assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla accollandosi interamente le spese di gestione. Parte_1
Rimangono assegnati alla sig.ra anche gli arredi presenti nella casa coniugale. Parte_1 2
- L'autovettura modello Fiat Punto tg. DA 347 FY di proprietà del sig. verrà attribuita in proprietà Pt_2 alla sig,ra Parte_1
- Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Atahona (Tucuman)-Argentina il 26/02/1985, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Castel Campagnano, da
[...]
, nata in [...] l'[...], e da Parte_1 Parte_2
, nato in [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel Campagnano (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte II, serie C, anno
1998);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 04/11/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1391/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 04/11/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 30/05/2025 da , Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ANIELLO MARIA ROSARIA, e da Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. BACCARO ANTONIO, tendente ad ottenere lo
[...] scioglimento del matrimonio contratto in Atahona (Tucuman) - Argentina in data 26/02/1985; rilevato che dal matrimonio sono nate due figlie, e , maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 29/06/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare all'assegno divorzile.
- La casa coniugale, sita in Castel Campagnano (CE) alla via Rotabile Squille nr. 3, rimarrà assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla accollandosi interamente le spese di gestione. Parte_1
Rimangono assegnati alla sig.ra anche gli arredi presenti nella casa coniugale. Parte_1 2
- L'autovettura modello Fiat Punto tg. DA 347 FY di proprietà del sig. verrà attribuita in proprietà Pt_2 alla sig,ra Parte_1
- Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Atahona (Tucuman)-Argentina il 26/02/1985, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Castel Campagnano, da
[...]
, nata in [...] l'[...], e da Parte_1 Parte_2
, nato in [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel Campagnano (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte II, serie C, anno
1998);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 04/11/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese